Consiglio regionale della Lombardia. L accordo Basilea 2 e l impatto sull accesso al credito delle piccole e medie imprese

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1 Consiglio regionale della Lombardia L accordo Basilea 2 e l impatto sull accesso al credito delle piccole e medie imprese Milano, novembre 2004

2 2 La ricerca è stata commissionata all IReR dal Consiglio regionale IV Commissione Attività produttive - Presidente Enzo Lucchini. Il rapporto è stato redatto dal professor Maurizio Ettore Maccarini Università di Pavia Project leader IReR: Alberto Ceriani Pubblicazione a cura di Ufficio di assistenza alle Commissioni in materia di sviluppo economico Ufficio Editoria e Pari opportunità Pubblicazione non periodica Distribuzione gratuita Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento può essere pubblicata senza citarne la fonte.

3 Indice Introduzione Il primo Accordo di Basilea Verso Basilea L Accordo Basilea Il primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi Il secondo pilastro: controllo prudenziale dell adeguatezza patrimoniale Il terzo pilastro: disciplina di mercato L impatto di Basilea 2 sull accesso al credito delle PMI Raccomandazioni per la Regione Lombardia...45 Riferimenti bibliografici...53 Allegato 1 - La misurazione del rischio di credito...57 A.1. Il tasso di perdita inattesa...61 A.2. Dal rating alla determinazione del tasso di insolvenza...65 A.3. Le fonti informative esterne...68 A.4. Funzioni del Credit Risk Management...71 A.5. Il rischio di credito nelle tecniche di pricing...72 A.6. Le misure di redditività aggiustata per il rischio...73 A.7. Strumenti alternativi di gestione del rischio di credito...75 Allegato 2 Domande e risposte su Basilea 2. 78

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5 5 Introduzione Nel giugno scorso il Comitato di Basilea 1 ha presentato la versione finale del proprio rapporto sulla revisione della regolamentazione relativa ai requisiti patrimoniali minimi che le banche che operano a livello internazionale devono osservare a fini di vigilanza 2, noto con l appellativo Basilea 2. Attualmente i singoli stati sono al lavoro per elaborare gli strumenti normativi e regolamentari che rendano vincolanti le disposizioni dell Accordo nei rispettivi paesi e ne consentano l adozione entro la fine del La Commissione Europea, in particolare, si è impegnata a presentare in luglio una proposta di direttiva che recepisce Basilea 2 nell ordinamento giuridico dell Unione Europea. Tale direttiva passa ora all esame del Parlamento Europeo e del Consiglio per l approvazione definitiva. Basilea 2 rappresenta l esito del lavoro di revisione ed integrazione del primo Accordo di Basilea, varato nel 1988, relativo al rischio di credito 4, ed emendato nel 1996 per tenere conto dei rischi di mercato. Il lavoro di revisione è iniziato nel gennaio del 2001 con la pubblicazione del primo documento provvisorio da parte del Comitato. Da allora è stata avviata un ampia consultazione internazionale - 1 Il Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria (Basel Committee on Banking Supervision) è un organismo di consultazione sorto nel 1975 per volontà dei Governatori delle Banche Centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Attualmente riunisce alti funzionari delle autorità di vigilanza e delle banche centrali di tredici paesi: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Esso opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements), a Basilea, dove ha sede il suo segretariato permanente. I suoi compiti principali sono: (1) rendere sempre più efficace la regolamentazione per la vigilanza bancaria ed estendere la medesima al maggior numero possibile di paesi; (2) assicurare ai paesi membri un luogo di consultazione e coordinamento in materia di vigilanza bancaria. Sebbene le decisioni del Comitato non abbiano valore cogente le sue proposte sono entrate a far parte della normativa di oltre 100 paesi. 2 Cfr. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, June La scadenza è posticipata alla fine del 2007, per gli approcci più avanzati. 4 Cfr. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, July 1988.

6 6 che ha richiesto tre anni e mezzo di discussione e la pubblicazione di tre documenti provvisori culminata nell approvazione nel giugno scorso della versione definitiva di Basilea 2. Nel suo lavoro di revisione dell Accordo del 1988, il Comitato di Basilea, si è proposto l obiettivo di sviluppare un modello capace di rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale, cercando altresì di fare in modo che la regolamentazione sull adeguatezza patrimoniale non divenisse una fonte eccessiva di distorsione della concorrenza tra le banche che competono a livello internazionale. Il principale effetto positivo atteso dall adozione del Nuovo Accordo è rappresentato dal fatto che esso stimola il settore bancario affinché adotti metodi di gestione del rischio più solidi ed efficaci di quelli comunemente utilizzati in passato. Il presente lavoro è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo capitolo si descriverà brevemente la logica in base alla quale operava il primo Accordo di Basilea. E importante sottolineare che alcuni degli elementi chiave del primo Accordo sono stati conservati anche in Basilea 2. Ci si riferisce in particolare alla definizione internazionale del concetto di capitale di vigilanza (capital equivalent), alla regola generale in base alla quale le banche devono disporre di un capitale di vigilanza pari ad almeno l 8% delle loro attività ponderate per il rischio e all impianto complessivo dell emendamento del 1988 che introduce la misurazione dei rischi di mercato. Nel secondo capitolo si presenterà il Nuovo Accordo di Basilea, sottolineando gli elementi di innovazione rispetto al primo Accordo. Si illustreranno pertanto i tre pilastri nei quali si articola l Accordo Basilea 2: (1) requisiti patrimoniali minimi, (2) vigilanza e (3) disciplina di mercato, e ci si soffermerà in maniera più analitica sul primo pilastro che detta le regole per il calcolo dei requisiti patrimoniali suggerendo misure per il calcolo dei rischio di credito, operativo e di negoziazione (nel cui ambito si colloca il rischio di mercato). Nel terzo capitolo si analizzerà l impatto del Nuovo Accordo sull accesso al credito e sul costo del denaro per le imprese, con particolare riferimento a quelle di piccola e media dimensione. E opportuno a tale proposito ricordare che il Nuovo Accordo sull adeguatezza patrimoniale incide direttamente sulla gestione delle banche, e provoca effetti a valle sui prenditori di credito solo dopo essere stato filtrato dalle decisioni strategiche e organizzative delle banche medesime. Le scelte ed i comportamenti di queste ultime non sono dunque elementi indifferenti alla valutazione dell impatto di Basilea sulle PMI. La parte finale del capitolo è dedicata alla delicata posizione dei Confidi e alle loro prospettive di sopravvivenza e sviluppo coerenti con la nuova disciplina. Nel quarto capitolo si proporranno alcune raccomandazioni per la Regione Lombardia. Si tratta di suggerimenti riguardo l atteggiamento che, a parere di chi scrive, la Regione dovrebbe tenere nei confronti di Basilea 2 e dei provvedimenti che essa dovrebbe assumere per orientare, accompagnare e sostenere le imprese lombarde che con l introduzione delle regole di Basilea 2, assistono al mutamento

7 delle filosofie e delle prassi con le quali le banche valutano il loro merito di credito. Il lavoro è compendiato da due allegati. Il primo è relativo al rischio di credito. Si è creduto opportuno inserire questa parte, in quanto le modalità di misurazione del rischio di credito rappresentano il passaggio chiave per comprendere le implicazioni di Basilea 2 per le PMI. Trattandosi di una parte tecnica, poco accessibile ai non addetti ai lavori, si è preferito inserirla in un allegato, per non appesantire la lettura del testo. Il secondo allegato propone alcune delle più frequenti domande che generalmente vengono poste su Basilea 2. Si suggeriscono alcune risposte semplici, con valenza didattica, nella speranza di aiutare anche il lettore meno attrezzato ad accostare i contenuti del rapporto. 7

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9 9 Capitolo 1 Il primo Accordo di Basilea Il Comitato di Basilea nel 1988 ha introdotto un modello di misurazione dell adeguatezza patrimoniale delle banche, noto come Accordo di Basilea (Basel Capital Accord). L adeguatezza patrimoniale consiste nella corrispondenza tra il rischio assunto dalle banche e la dimensione del loro patrimonio. L attività degli istituti di credito è caratterizzata da una elevata rischiosità che coinvolge tutte le poste del bilancio bancario. L obiettivo dell attività bancaria, infatti, è quello di intermediare in maniera efficiente attività e passività finanziarie aventi caratteristiche diverse, e assumendone il relativo rischio. Il rischio emerge in quasi tutti gli aspetti della gestione: nella difformità delle scadenze tra flussi di entrata-uscita, nell eventuale perdita di valore delle attività quotate nei mercati finanziari (titoli, tassi, cambi), nell asimmetrico andamento dei prezzi (esterni) su debiti e crediti, nella mutevole solvibilità delle controparti prenditrici e nelle carenze di efficienza operativa interna 1. Ogni attività posta in essere da un impresa finanziaria, infatti, comporta l assunzione di un certo grado di rischio (oggi convenzionalmente distinto in rischio di credito e rischio di mercato). Il rischio deve essere quantificato e supportato da una idonea quantità e qualità di capitale (il capitale di vigilanza, determinato con le regole stabilite dalla Banca d Italia). Le autorità di vigilanza dei vari paesi hanno operato in modo tale che le banche vigilate accrescessero la loro consapevolezza nella gestione dei rischi tipici dell attività bancaria. La globalizzazione dell economia e della finanza hanno progressivamente acuito la necessità di regole comuni. L Accordo del 1988 ha sancito il ruolo del capitale delle banche nella sua funzione fondamentale di copertura dei rischi assunti. Il sistema vigente impone, infatti, il seguente vincolo: il rischio di credito, di gran lunga più importante, va quantificato tramite una tabella di coefficienti che trasformano il valore contrattuale di un attività in una quota rappresentativa del rischio stesso. 1 P. Pogliaghi, W. Vandali, Basilea 2001 e la gestione dei rischi di credito: l impatto sulle banche medio-piccole, in Bancaria, n. 1/2002.

10 10 Pur non essendo una vera e propria autorità sopranazionale, gli atti formulati dal Comitato di Basilea, che non hanno un preciso valore giuridico dato che la loro introduzione negli ordinamenti nazionali è rimessa all autonomia degli Stati aderenti, rivestono un importanza considerevole negli ordinamenti nazionali, influenzando le relative regolamentazioni in materia di supervisione finanziaria. Prima dell adozione dell Accordo di Basilea, infatti, ogni paese regolava secondo propri criteri l adeguatezza del capitale del sistema bancario. A parte alcuni paesi, come il Giappone, che nulla avevano disposto in merito al capitale bancario, i sistemi di regolamentazione adottati dalle altre nazioni presentavano notevoli differenze. Negli USA, ad esempio, alle banche veniva richiesto di finanziare almeno il 5% delle loro attività, con l esclusione delle attività fuori bilancio, con il capitale, tralasciando del tutto il rischio. In Francia e nel Regno Unito, invece, venivano introdotti, rispettivamente nel 1979 e nel 1980, dei sistemi di requisiti patrimoniali che consideravano alcune operazioni fuori bilancio e prevedevano esplicite ponderazioni di rischio per le attività bancarie. Un sistema simile veniva introdotto in Italia nel 1987 attraverso la previsione dei primi coefficienti patrimoniali correlati al rischio. Le differenze fra i sistemi di regolamentazione del capitale nei diversi paesi, creavano condizioni di disparità, in termini di concorrenza, fra i sistemi stessi, soprattutto a causa del verificarsi, nel corso degli anni 80, di una crescente competizione internazionale fra le banche 2. L Accordo del Capitale del 1988 perseguiva, così, i seguenti obiettivi fondamentali: rafforzare la solidità e la solvibilità del sistema bancario internazionale (requisiti minimi di capitale e correlati al rischio); ridurre le differenze competitive tra le banche attive a livello internazionale (introduzione di un approccio standard). Sulla base di questi obiettivi, lo schema si fondava interamente su un requisito patrimoniale dell 8% delle attività ponderate per il rischio. In altre parole Basilea 1 prevedeva che il rischio fosse quantificato nella percentuale dell 8% del capitale ponderato e che tale rischio fosse coperto dall allocazione di una quota di patrimonio di uguale valore. Per calcolare il patrimonio da allocare occorreva calcolare il valore dell attivo ponderato 3 e rapportarlo al patrimonio di vigilanza: il rapporto tra le due grandezze non poteva essere inferiore all 8%. 2 C. Zazzara, Il ruolo del capitale nelle banche e la sua regolamentazione: dall Accordo di Basilea del 1988 ad ogg, Minerva Bancaria, settembre Cfr. S. Sciarelli, Economia e gestione delle piccole e medie imprese, Cedam, Padova, 2002: la norma impone di calcolare l attivo ponderato moltiplicando il valore nominale di un attività per un coefficiente normativo stabilito.

11 11 PATRIMONIO DI VIGILANZA 8% ATTIVITA PONDERATE PER IL RISCHIO E opportuno ricordare come tale vincolo, ancora oggi in vigore, si componga a sua volta di quattro elementi: (i) la definizione di patrimonio di vigilanza, (ii) la definizione delle attività alle quali si applicano le ponderazioni per il rischio, (iii) il sistema delle ponderazioni per il rischio e (iv) il coefficiente minimo dell 8%. 4 L obiettivo ultimo dell accordo del 1988 era di assicurare progressivamente indici di patrimonializzazione congrui (rispetto ai rischi assunti) basati su criteri rigorosi di misurazione del patrimonio minimo ai fini di vigilanza per tutte le banche internazionali. Il primo Accordo di Basilea ha contribuito a rafforzare il sistema bancario internazionale, dopo decenni in cui il grado di protezione offerto dai mezzi propri delle banche si era costantemente ridotto per sostenere strategie di business molto aggressive volte all espansione delle quote di mercato; tuttavia insieme ai meriti si sono fatte sempre più evidenti negli anni, alcuni inconvenienti di fondo 5, quali: l applicazione di una valutazione delle attività di rischio troppo semplicistica, poiché legata a poche e poco significative ponderazioni di rischio, in larga misura indipendenti dal grado di merito di credito della controparte (bassa sensibilità al rischio): l accantonamento dell 8% delle attività ponderate a patrimonio di vigilanza si è rilevato insufficiente o eccessivo a seconda delle controparti; l introduzione di un sistema di ponderazione delle attività bancarie con gravi rigidità di fronte ad un industria finanziaria in rapida evoluzione: dal 1988 ad oggi il panorama finanziario si è arricchito di strumenti innovativi e sofisticati, che espongono le banche ad elevati livelli di rischio non opportunamente coperto con le regole previste dall Accordo del Verso Basilea 2 Nel corso degli anni novanta il vecchio Accordo, che ha avuto portata storica per lo sviluppo e la stabilità dei sistemi finanziari, ha cominciato a mostrare i primi segni di obsolescenza in quanto considerava solo il rischio di credito, escludendo altre fonti di rischio, e stimava il medesimo con forte approssimazione. 4 A. Sironi, C. Gazzarra, Il nuovo accordo di Basilea: possibili implicazioni per le banche italiane, in Bancaria, n. 4/ Cfr. Circolare n , Basilea 2 Il contenuto del nuovo accordo sull adeguatezza patrimoniale delle banche, 12 maggio 2003.

12 12 Per questa ragione già nel 1996 è stato introdotto l obbligo della misurazione (e del relativo presidio di capitale) a fronte dei rischi di mercato, poi confermata nel Nuovo Accordo. Un processo di revisione più consistente dei requisiti patrimoniali, promosso sempre dal Comitato di Basilea, è stato avviato con la pubblicazione nel 1999 di una proposta di revisione (New Capital Adequacy Framework) che ha aperto il primo round di consultazioni. La proposta introduceva un modello dell adeguatezza patrimoniale basato su tre pilastri: i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, il controllo prudenziale e la disciplina del mercato. Il documento proponeva un metodo standard, impostato su un più ampio spettro di ponderazioni determinate, ove possibile, in funzione dei giudizi delle ECAI (External Credit Assessment Institutions) e un modello basato sui rating interni, che sebbene delineato solo per linee generali, introduceva la possibilità di utilizzare misurazioni interne della rischiosità anche ai fini regolamentari. 6 La proposta ha sollecitato i commenti della comunità finanziaria internazionale che, insieme ai numerosi lavori condotti dal Comitato di Basilea particolarmente focalizzati sulla diffusione ed utilizzo dei rating esterni ed interni nell ambito del settore finanziario e sui rischi operativi, sono confluiti in una seconda e nuova proposta diffusa nel gennaio 2001; infine, ad aprile del 2003 è stato presentato il terzo consultativo dell accordo, sulla base del quale il Comitato ha steso la versione definitiva dell accordo pubblicata nel giugno del Il documento definitivo costituisce lo sviluppo della prima proposta del Dal 1999 ad oggi i contenuti dell Accordo sono stati integrati con le indicazioni ed i pareri espressi dai diversi stakeholder che hanno potuto manifestare le eventuali difficoltà connesse all attuazione del nuovo sistema e, soprattutto, hanno fornito suggerimenti utili per aggiustamenti in itinere al contenuto dell Accordo stesso. L espressione Nuovo Accordo sul Capitale è legata alla riformulazione che è stata data ai sistemi di misurazione del rischio di credito ed alla considerazione, al fine di una adeguata copertura patrimoniale, anche di altre tipologie di rischio, in particolare i rischi operativi. Ne deriva una regolamentazione sensibile al rischio e che contempla una gamma di nuove possibilità per la sua misurazione. Con la nuova regolamentazione prudenziale il Comitato di Basilea intende perseguire una serie di obiettivi 7 : promuovere la stabilità: è il più ovvio degli obiettivi ma la formulazione di regole di misurazione dei rischi e di copertura patrimoniale, analiticamente più precise e contenuta nella nuova regolamentazione, mette in luce le tensioni che si possono creare fra una versione microeconomica (riferita alla singola banca) e una macroeconomica (riferita all intero sistema bancario) del concetto di stabilità; 6 Cfr. Verso Basilea 2, da Fact & News - bimestrale di informazione interna dell associazione italiana per il factoring, n. 4, anno 3, settembre G. Carosio, Proposta di un nuovo Accordo sul Capitale: linee generali del secondo documento di consultazione del gennaio 2001, in Bancaria, n. 4/2001.

13 definire requisiti patrimoniali fondati su una misurazione più accurata e completa dei rischi: l estensione dei requisiti patrimoniali ad altre categorie di rischio ha lo scopo di evitare possibili effetti distorsivi; l introduzione di requisisti patrimoniali più aderenti all effettiva rischiosità dei prestiti serve, inoltre, ad allineare maggiormente la misurazione del rischio di credito al livello di accuratezza raggiunto nell ambito dell attività di negoziazione con i modelli VaR e ad arginare gli aggiramenti normativi resi possibili dalle varie tecniche di trasferimento dei rischi. Inoltre, la conciliazione delle esigenze di precisione e semplicità viene ricercata prevedendo una molteplicità di soluzioni alternative per la misurazione e la copertura patrimoniale di ciascuna categoria di rischio. creare incentivi per migliorare la misurazione e la gestione dei rischi: consentendo la scelta fra una pluralità di metodi per il calcolo dei rischi e prevedendo, a parità di condizioni, un minore assorbimento patrimoniale per le banche che impiegano metodi più precisi, il Comitato intende incentivare l adozione di tecniche di gestione progressivamente più avanzate, che assicurino un crescente dominio dei rischi, delineando allo stesso tempo un sistema regolamentare di tipo evolutivo che permetta di incorporare i progressi tecnici che si generano nell industria bancaria; mantenere condizioni di parità concorrenziale: il primo accordo era diventato lo standard mondiale applicato a tutte le banche di un gran numero di paesi, di conseguenza anche il nuovo Accordo è stato formulato in modo che almeno i suoi principi possano trovare la più ampia applicazione; è evidente come in questo contesto sia tutt altro che agevole assicurare condizioni di parità concorrenziale, in quanto qualunque regola, anche se uniforme, produce effetti diversi nell ambito di sistemi economici differenti 8 ; consentire l applicazione delle nuove regole ad una platea di intermediari più ampia di quella rappresentata dalle banche internazionali dei paesi appartenenti al Comitato G. Carosio, Proposta di un nuovo Accordo sul Capitale: linee generali del secondo documento di consultazione del gennaio 2001, in Bancaria, n.4/2001.

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15 15 Capitolo 2 L Accordo Basilea 2 Il testo del Nuovo Accordo di Basilea, dopo una breve sezione introduttiva che illustra l estensione della sua applicazione, si articola sostanzialmente in tre parti, che l Accordo stesso definisce pilastri (figura 2.1): i requisiti patrimoniali minimi; le procedure di vigilanza; la disciplina di mercato. Figura 2.1- L impianto logico di Basilea 2 BASILEA 2 (l impianto logico) requisiti patrimoniali procedure di vigilanza disciplina di mercato modalità di calcolo del patrimonio necessario rapporto dialettico con le autorità di vigilanza disclosure informativa e valutazione da parte del mercato 3

16 16 Per quanto riguarda l estensione della sua applicazione, il Nuovo Accordo di Basilea prevede l applicazione su base consolidata: sia alle banche aventi operatività internazionale, in modo tale da preservare l integrità patrimoniale di una banca con proprie affiliate, eliminando la duplicazione nel computo delle risorse di capitale (double gearing); sia alle società holding a capo di gruppi bancari 1, su base pienamente consolidata, per assicurare che vengano rilevati i rischi presenti a livello di intero gruppo 2 e sia, infine, sempre su base consolidata, a tutte le banche attive su scala internazionale anche a ciascun livello sottostante il vertice del gruppo bancario (sub-holding) 3. Il consolidamento deve comprendere, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie rilevanti (regolamentate o meno) svolte all interno di un gruppo in cui opera una banca con operatività internazionale. Pertanto, le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche, società di intermediazione mobiliare e altre attività finanziarie 4 dovranno in genere formare oggetto di consolidamento integrale. Infine, le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa, e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale (pro-quota) 5. Per quanto riguarda le entità assicurative, qualora una banca possieda un affiliata assicurativa ne deve sopportare appieno il rischio imprenditoriale e dovrebbe rilevare, a livello di gruppo, i rischi connessi con l attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Le banche, insomma, 1 Per gruppo bancario si intende un gruppo che svolge prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, può essere registrato come banca. 2 Una società holding che guida un gruppo bancario può a sua volta far capo a una casa madre. In alcune fattispecie, quest ultima potrebbe non rientrare nell ambito di applicazione del presente Accordo qualora non venga considerata come casa madre di un gruppo bancario. 3 In alternativa al sub-consolidamento integrale, l applicazione dell Accordo a una banca su base individuale (ossia, senza il consolidamento di attività e passività delle consociate) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l intero valore contabile delle partecipazioni in affiliate e delle quote significative di minoranza. 4 Le attività finanziarie potrebbero riguardare attività quali leasing finanziario, emissione di carte di credito, gestione di portafoglio, consulenze finanziarie, servizi di custodia e di deposito, nonché altre operazioni complementari all attività bancaria. 5 Cfr. Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali, aprile 2003.

17 dovrebbero portare in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Prima di affrontare i singoli pilastri che costituiscono l impianto logico del Nuovo Accordo è bene ricordare come essi siano parte di un unico disegno, che è opportuno venga colto nella sua interezza. Troppo spesso si assiste infatti ad analisi che si concentrano esclusivamente sul primo pilastro. Sebbene esso sia di gran lunga il più importante nell ottica di valutare gli effetti dell introduzione di Basilea 2 sulle PMI, sarebbe fuorviante concentrare tutta l attenzione sui requisiti patrimoniali cui le banche debbono conformarsi, perdendo di vista il contesto all interno del quale essi si inseriscono e assumono significato Il primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi Il Nuovo Accordo pur essendo differente rispetto a quello vigente, tiene inalterati alcuni elementi fondamentali. Come abbiamo descritto nel primo capitolo, fondamento dell attuale Accordo è una definizione di coefficiente patrimoniale in cui il numeratore rappresenta l ammontare di capitale a disposizione di una banca e il denominatore una misura dei rischi cui questa è esposta: il coefficiente patrimoniale non può essere inferiore all 8%. Nella nuova formulazione dell Accordo le regole che definiscono il numeratore del rapporto patrimoniale restano invariate (fig. 2.2). Non viene modificato neppure il coefficiente minimo richiesto dell 8%. I cambiamenti intervengono invece nel calcolo del denominatore, vale a dire in ciò che attiene la definizione delle attività ponderate per il rischio. Cambia cioè la metodologia impiegata per misurare i rischi in cui incorrono le banche. La nuova metodologia di calcolo è volta a migliorare la valutazione della propria rischiosità da parte delle istituzioni bancarie e, pertanto, a rendere più significativi i coefficienti patrimoniali che da quella derivano 6. 6 Cfr. Presentazione del Nuovo Accordo, aprile 2003.

18 18 Figura 2.2- Il patrimonio di vigilanza e le sue componenti Patrimonio di vigilanza di base Capitale versato, sovrapprezzo di emissione, riserve, fondo rischi Elementi positivi bancari generali Capitale sottoscritto non versato, azioni proprie, avviamento, altre Elementi negativi immobilizzazioni immateriali, perdite di esercizio Patrimonio di vigilanza supplementare* Elementi positivi Elementi negativi Riserve di rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate, altri elementi positivi Minusvalenza netta su titoli, altri elementi negativi * Entra a far parte del patrimonio utile ai fini di vigilanza solo fino al 100% del patrimonio base. Per fronteggiare i soli rischi di mercato le banche possono utilizzare anche il tier 3 capital costituito in via principale da debiti subordinati a breve scadenza. Fonte: M. Bagella, S. Caiazza, Il primo pilastro, relativo al sistema di misurazione del rischio, è caratterizzato da due cambiamenti rispetto all Accordo del 1988: il primo è inerente al sistema di valutazione dei rischi di credito mentre il secondo consiste nell obbligo di considerare anche l impatto dei rischi operativi oltre a quelli di mercato e di credito. Il rischio di credito è rappresentato dalla possibilità che un debitore non adempia, anche in parte, alle proprie obbligazioni 7. Il rischio di credito può essere calcolato con due metodi alternativi: il metodo standard e il metodo dei rating interni (IRB). L elemento principale che distingue i due approcci è il soggetto da cui provengono le valutazioni di rischio: nel metodo standard queste saranno fornite da agenzie di rating esterne alla banca, mentre nel metodo dei rating interni i giudizi proverranno dalle banca stessa 8. Nel metodo standard, come già avveniva con il primo Accordo di Basilea, le banche sono tenute a suddividere le loro esposizioni creditizie in categorie prudenziali basate sulle caratteristiche evidenti degli impieghi; rimangono, infatti, invariate le categorie di controparte (stati OCSE, banche, mutui ipotecari, imprese non bancarie e altre attività). Rispetto all Accordo del 1988 sono state, però, introdotte alcune novità. La prima consiste nell introduzione di diversi livelli di ponderazione (AAA/AA, A, BBB, BB, B, CCC/D) nell ambito della stessa categoria di soggetti, mentre nel sistema precedente era previsto un unico coefficiente di ponderazione per ogni categoria; le diverse ponderazioni previste dal Comitato all interno di ogni categoria corrispondono ai diversi livelli di rischio di credito, di ciascuna singola 7 Anolli, Gualtieri, pag 11 op. cit. Un approfondimento sul tema del rischio di credito è contenuto nell allegato A. 8 Cfr. Circolare n , Basilea 2 Il contenuto del nuovo Accordo sull adeguatezza patrimoniale delle banche, area strategica impresa, fisco finanza e diritto d impresa, 12 maggio 2003.

19 posizione, espresso in termini di rating, secondo la prassi seguita dalle agenzie specializzate. La seconda novità riguarda le percentuali di ponderazione. Con il Nuovo Accordo aumentano le categorie di rischio che passano da tre a cinque. Le precedenti percentuali di ponderazione delle categorie di rischio (0% per i governi, 20% per le banche e 100% per i privati) con il Nuovo Accordo divengono cinque, come mostra la tabella 2.1. (0%, 20%, 50%, 100%, 150%). 19 Tabella 2.1 Pesi per le diverse categorie di controparti CATEGORIE DI RISCHIO AAA/AA- A+/A- BBB+/BBB- BB+/B- Below B- Unrated Pesi per crediti verso Stati Sovrani e Banche centrali Risk weight 0% 20% 50% 100% 150% 100% Pesi per crediti verso banche (opzione 1*) Soverign risk weight 0% 20% 50% 100% 150% 100% Risk weight of bank 20% 50% 100% 100% 150% 100% Pesi per crediti verso banche (opzione 2**) Risk weight 20% 50% 50% 100% 150% 50% Risk weight for short-term claims 20% 20% 20% 50% 150% 20% Pesi per crediti verso il settore corporate Risk weight 20% 50% 100% 100% 150% 100% *Con l opzione 1 il credito concesso ad altre banche è valutato in base al rating dell emittente, calcolato in modo da applicare una categoria inferiore rispetto al rating dello Stato di incorporazione. **Con l opzione 2 il rating viene assegnato alle banche dalle agenzie di rating che prevede la possibilità di applicare un peso di una categoria più favorevole nel caso di asset con scadenza all emissione non superiore a 3 mesi; tale trattamento non si applica alle banche peggiori (con rating inferiore a B-) né a quelle migliori (con rating da AAA a AA-). A fini di vigilanza saranno abilitate a rilasciare rating esclusivamente le agenzie riconosciute esplicitamente dalle autorità di vigilanza sulla base di criteri prestabiliti e tra queste, solo quelle, individuate preventivamente da ciascuna banca, le cui valutazioni sono concretamente utilizzate al suo interno per la gestione corrente del rischio del credito. Ciascuna banca potrà rivolgersi a diverse agenzie di rating riconosciute: nel caso in cui sussistano due rating per la stessa categoria di controparte bisognerà considerare il rating meno favorevole; qualora, invece, sussistano tre o più rating per lo stesso soggetto, occorrerà innanzitutto selezionare i due rating più favorevoli e, successivamente, optare per quello meno favorevole 9. E importante sottolineare che nella nuova categoria di rischio introdotta, pari al 150%, non vanno considerati solo i crediti verso quei soggetti considerati prossimi al default, ma, per ragioni di arbitraggio prudenziale, devono essere compresi anche i crediti anomali, definiti come i crediti che presentano mancati 9 G. Cicardo, Ambito di applicazione e metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito, in Bancaria, n. 4/2001.

20 20 pagamenti da più di 90 giorni 10 in modo da scoraggiare le imprese meno solide dalla prassi di non richiedere l assegnazione di un rating 11. A questo punto si pone la questione relativa alla definizione del default. A tale riguardo il Nuovo Accordo propone una definizione unica di insolvenza per il metodo dell adeguatezza patrimoniale basato sui rating interni, al fine di trovare un punto d equilibrio tra due obiettivi: da un lato cogliere, con adeguata tempestività, lo stato di dissesto della clientela e, dall altro, evitare un eccessiva soggettività nella classificazione delle esposizioni. La definizione proposta dal Comitato prevede che la clientela venga classificata in default in presenza di almeno uno dei seguenti eventi creditizi: scarsa probabilità di rimborso integrale del prestito: si riferisce a quelle situazioni in cui è possibile cogliere in anticipo le difficoltà del debitore pur con un certo grado di soggettività; eventi di perdita associati a un obbligazione creditizia, quali svalutazioni, accantonamenti specifici ovvero piani di ristrutturazione del debito; pagamenti scaduti da più di 90 giorni; situazioni di fallimento o altre condizioni ad esso assimilabili. Un'unica definizione presenta il vantaggio di contribuire al mantenimento della parità di condizioni concorrenziali 12. Le altre novità presenti nel metodo standard consistono sostanzialmente in un più ampio riconoscimento delle tecniche di mitigazione dei rischi e in un trattamento ad hoc per le operazioni di cartolarizzazione Le tecniche di mitigazione del rischio di credito Il Nuovo Accordo di Basilea, occupandosi del rischio di credito, non poteva tralasciare gli strumenti di copertura del rischio stesso. Le tecniche di mitigazione dei rischi (credit risk mitigation) possono essere raggruppate nelle seguenti categorie 14 : 10 In fase di prima applicazione dell Accordo per l Italia si considerano i pagamenti scaduti da più di 180 giorni, anziché da più di 90 giorni. 11 G. Cicardo Ibid. 12 Alcuni operatori, pur condividendo la necessità di adottare un unica definizione di default, hanno espresso parere diverso sul peso che gli elementi soggettivi ed oggettivi rivestono nella definizione proposta; alla luce, quindi, delle diverse opinioni, delle diverse pratiche gestionali del portafoglio retail e della difficoltà di adeguare in tempi brevi le serie storiche disponibili, è possibile avversi di qualche piccolo margine di flessibilità ulteriore. 13 G. Carosio, Proposta di un nuovo Accordo sul Capitale: linee generali del secondo documento di consultazione del gennaio 2001, in Bancaria, n. 4/ A. Fabbri, Il trattamento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito nella proposta di Basilea, in Bancaria, n. 4/2001.

21 21 garanzie reali (financial e physical collateral); garanzie personali e credit derivate; cartolarizzazione (asset securitisation); compensazione di posizioni detenute in bilancio (on bilance sheet netting); maturity mismatch. Le garanzie reali hanno la funzione di ridurre la perdita in caso di insolvenza (LGD) mentre le garanzie personali e i credit derivate possono essere utilizzati dalla banca per sostituire, nella funzione di ponderazione, il grado di rischio (PD) del garantito con quello del garante (è evidente che il garante dovrà avere un rating superiore a quello del garantito) o, come per le garanzie reali, per la riduzione della LGD. Iniziando l analisi delle garanzie reali, è importante precisare che ai fini regolamentari, per il riconoscimento del collateral, è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti minimi introdotti da Basilea 2, quali la liquidità, la certezza legale, una poco significativa correlazione in termini di rischio del collateral con l esposizione sottostante coperta, la possibilità di determinare con facilità i valori di realizzo e la disponibilità di un efficace sistema di risk management 15. Per quanto riguarda il loro trattamento sono previsti due metodi alternativi: il comprehensive approach, che dovrebbe costituire la strada da seguire per la maggior parte delle banche, e il simple approach che è stato pensato per le banche con un operatività poco complessa. Il comprehensive approach è caratterizzato dal principio di cash equivalence: nel nuovo regime di ponderazione di rischio del debitore garantito non si sostituisce quella del valore in garanzia; il prestito per la parte coperta dal collateral si considera immediatamente realizzabile per cassa e quindi riceverà una ponderazione pari allo 0%. Tuttavia l equivalenza per cassa viene assicurata da una serie di condizioni; innanzitutto essa vale solo per quella parte del valore di mercato della garanzia il cui realizzo si può considerare ragionevolmente certo: a tal fine il valore di mercato viene ridotto di uno scarto prudenziale, haircut, che intende fronteggiare il rischio di volatilità del valore del collateral e che è funzione della rischiosità del collateral stesso 16. La ponderazione nulla è soggetta a un floor, chiamato fattore w nel documento del Comitato di Basilea; questo floor intende fronteggiare il rischio che la copertura del collateral sia inefficiente, cioè il rischio che il collateral non possa essere utilizzato per ragioni di carattere contrattuale o per inefficienze organizzative della banca. Inoltre, il floor intende anche far fronte alla possibilità che i valori degli haircut possano, in determinate circostanze, dimostrarsi insufficienti. Dal floor possono essere esentate solo alcune operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli con caratteristiche di bassa rischiosità e di elevata robustezza contrattuale. 15 Ibid. 16 G. Cicardo, Ambito di applicazione e metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito, in Bancaria, n. 4/2001.

22 22 Il ventaglio dei valori ammessi in garanzia è stato notevolmente ampliato, comprendendo tutti gli strumenti finanziari negoziabili purché di emittenti di buon standing creditizio. In particolare la nuova gamma di collateral ammessi a fini prudenziali comprende tutti i titoli di debito (a condizione che gli emittenti abbiano un rating non inferiore a investment grade), tutti i titoli azionari quotati, l oro e le valute estere 17. Il simple approach si basa, invece, su regole molto più semplici, ma al tempo stesso dovrebbero condurre a un trattamento prudenziale più rigoroso. Tali regole si riassumono nei seguenti principi: il principio della sostituzione: alla ponderazione di rischio del debitore garantito si sostituisce quella del valore in garanzia, ma con un floor pari al 20%; il floor può essere annullato per alcune tipologie di operazioni: le operazioni di pronto contro termine e di prestito titoli esenti ai fini del fattore w nel comprehensive approach; i prestiti su pegno di contanti; i prestiti su pegno di titoli di Stato con haircut del 30%. 18 Anche per quanto riguarda le garanzie personali il Nuovo Accordo introduce alcune novità. In particolare tra le misure di carattere restrittivo si segnala l esclusione delle garanzie con escussione preventiva del debitore principale (largamente utilizzate in Italia dal sistema dei confidi); in altri termini saranno ammesse soltanto le coperture assimilabili alle garanzie a prima richiesta. D altro canto rimane, invece, confermato il principio della sostituzione, per cui alla ponderazione del debitore garantito si sostituisce quella del garante, se meno rischioso: non viene riconosciuto il double default effect, per la difficoltà di assicurare che il garante abbia una bassa correlazione in termini di default con il debitore garantito. Un altra novità attiene il novero dei garanti che viene aumentato ammettendo anche le società private, comprese quelle assicurative. Tuttavia è prevista una limitazione: sono cioè ammesse soltanto le società private con rating non inferiore alla singola A; è previsto inoltre, anche per le garanzie personali, un fattore w del 15% che opera solo per i garanti diversi da governi, banche centrali e banche, nonché per tutte le coperture rappresentate da derivati su crediti. La capacità delle due tipologie di garanzie illustrate di mitigare il rischio è legata al rispetto di determinati requisiti e varia in relazione ai metodi di valutazione del rischio adottati dalla banca che verranno illustrati successivamente. In particolare nel metodo IRB avanzato le banche hanno discrezionalità nell utilizzo delle garanzie; devono solo dimostrare all Autorità di Vigilanza la capacità delle garanzie acquisite di attuare un effettiva mitigazione del rischio di credito indicando il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso. E inoltre necessario che la garanzia sia espressa per iscritto, sia 17 Ibid. 18 Ibid.

23 incondizionatamente in vigore fino al rimborso e irrevocabile. E comunque necessario, nel caso di garanzie individuali, che il rating del soggetto che rilascia la garanzia sia superiore a quello del soggetto garantito. Diversamente, sia nel metodo IRB base sia nel metodo standard i requisiti previsti risultano più restrittivi 19 (tabella 2.2) Crf. Circolare n , Basilea 2 Il contenuto del nuovo Accordo sull adeguatezza patrimoniale delle banche, area strategica Impresa, Fisco Finanza e Diritto d Impresa, 12 Maggio 2003.

24 24 Tabella 2.2 Le garanzie reali-finanziarie e le garanzie individuali nel metodo IRB base e nel metodo standard Garanzie reali financial - Certezza legale : il meccanismo giuridico sottostante deve essere solido e deve garantire i diritti del finanziatore; le banche devono periodicamente richiedere pareri legali sulla validità degli accordi di garanzia. - Tempestiva liquidabilità: nei casi di inadempienza, insolvenza, fallimento e altri casi previsti nel contratto, la garanzia deve essere immediatamente liquidabile. - Segregabilità: ci deve essere un adeguata separazione tra le garanzie depositate e il patrimonio del garante. - Bassa correlazione con l esposizione sottostante: indipendenza del soggetto garante dal soggetto debitore. - Strumenti ammissibili Denaro, oro, obbligazioni con rating pari almeno a BB emessi da Stati ed enti pubblici; obbligazioni di imprese, banche, enti di intermediazione mobiliare con rating pari ad almeno BBB -; azioni quotate. Garanzie individuali Requisiti soggettivi Saranno ritenute ammissibili le garanzie rilasciate da : Stati con rating superiore a quello del debitore, Enti pubblici con rating superiore a quello del debitore, Banche con rating superiore a quello del debitore, Imprese con rating almeno pari ad A- o PD equivalente ad A-. Requisiti oggettivi - Copertura diretta: la garanzia deve rappresentare un impegno diretto del garante. - Copertura esplicita: la copertura deve essere legata ad una specifica esposizione in modo che la sua portata sia chiara e incontrovertibile. - Copertura irrevocabile: la garanzia non può essere revocata unilateralmente dal garante. - Copertura incondizionata: non ci devono essere clausole che consentano al garante di non pagare tempestivamente quanto dovuto. Requisiti operativi - Escussione a prima richiesta: in caso di insolvenza il finanziatore può rivalersi immediatamente sul garante. - Obbligo documentato: la garanzia è un obbligo documentato in modo esplicito. - Validità in tutti gli ordinamenti: la garanzia deve essere giuridicamente accettata negli ordinamenti interessati. Fonte: Circolare n , Fisco Finanza e Diritto d Impresa, 2003.

25 25 Un ulteriore tecnica di mitigazione del rischio riguarda le operazioni di cartolarizzazione per le quali il Nuovo Accordo prevede una distinzione tra le regole prudenziali fra le banche sottoscrittrici e le banche originanti. Per quanto riguarda le prime la proposta distingue a sua volta fra: strutture con rating: le ponderazioni sono assegnate in relazione al rating delle diverse tranche di titoli collocate sul mercato (20% per AAA/AA, 50% per A, 100% per la BBB, 150% per la BB e una deduzione patrimoniale in tutti gli altri casi); strutture senza rating: vale il principio del look-through, cioè si applica la ponderazione delle attività sottostanti 20. Per quanto riguarda, invece, le banche originanti la proposta razionalizza gli orientamenti assunti nel corso del tempo dalle diverse autorità di vigilanza 21 : sono previsti requisiti di clean break, volti ad assicurare che la cessione delle attività cartolarizzate sia a titolo definitivo: isolamento delle attività cartolarizzate dal patrimonio della banca originante, autorizzazione di vigilanza nel caso che la banca originante intenda riacquistare le attività cartolarizzate, salvo che tali attività siano di entità ridotta; sono previste diverse regole volte a disciplinare i rischi espliciti assunti dalla banca originante nei confronti della cartolarizzazione; per il credit enhancement, cioè in genere le tranche unrated sottoscritte dalla banca originante, è prevista la deduzione del valore dal patrimonio fino al limite dell 8% delle attività cartolarizzate; la banca originante può fornire linee di liquidità alla cartolarizzazione, ma è necessario per poterle ponderare al 20% che siano privilegiate rispetto a tutti i noteholder; in presenza di clausole di early amortisation, cioè di clausole che prevedono la chiusura anticipata della cartolarizzazione se la rischiosità delle attività sottostanti supera soglie prefissate, si applica una ponderazione minimale del 10% che implica un requisito dello 0,8%; le autorità di controllo vigileranno affinché le banche originanti non diano un sostegno indiretto alle proprie operazioni di cartolarizzazione. Se si dovesse appurare che è stato fornito un sostegno indiretto, scatteranno misure sanzionatorie che prevedono il ritiro dei benefici patrimoniali e al disclosure al mercato delle sanzioni comminate. 20 G. Cicardo, Ambito di applicazione e metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito, in Bancaria, n. 4/ Ibid.

26 26 Nel campo delle operazioni di cartolarizzazione è bene sottolineare due questioni di rilievo: la cartolarizzazione sintetica, cioè quella che non prevede la fuoriuscita delle attività dal bilancio della banca. L orientamento corrisponde sostanzialmente a quello già adottato dalle autorità di vigilanza americane, il quale prevede che sui rischi residui trattenuti dalla banca si possa applicare una ponderazione di favore del 20% a condizione che ci sia un ammontare significativo di titoli collocati sul mercato e fra questi siano presenti titoli con rating AAA. Uno dei problemi a questo riguardo è se prevedere questo trattamento di favore per tutte le banche oppure soltanto per quelle più evolute che abbiano strumenti gestionali che permettano di valutare appieno gli effetti della cartolarizzazione; i rischi impliciti: si dibatte se sia sufficiente prevedere esclusivamente misure sanzionatorie, cioè ex post, oppure sia più opportuna una copertura patrimoniale ex ante, naturalmente solo per le cartolarizzazioni la cui struttura si presti a iniziative di sostegno indiretto 22. Rappresenta invece una novità il riconoscimento dell on-balance-sheet netting 23 ; in altri termini il netting bilaterale (cioè la compensazione dei crediti e debiti con una stessa controparte) viene esteso dai rapporti fuori bilancio ai rapporti in bilancio. Tuttavia, il netting sarà limitato ai prestiti e ai depositi, con esclusione dei titoli in portafoglio e delle obbligazioni emesse, a causa della mobilità che caratterizza comunemente la titolarità dei titoli 24. Un altra novità, infine, è costituita dal maturity mismatch: anche le garanzie che abbiano una durata inferiore a quella dell attività coperta avranno un beneficio patrimoniale, tale beneficio sarà riconosciuto in misura pari al rapporto fra la scadenza residua della garanzia e la scadenza residua dell attività coperta; tale beneficio sarà riconosciuto soltanto se, o fino a che, la vita residua della garanzia sia pari o superiore a un anno I metodi Internal Rating Based (IRB) Il metodo dei rating interni costituisce di gran lunga la maggiore innovazione contenuta in Basilea 2. Nei metodi IRB i coefficienti di ponderazione non sono rigidamente definiti come nel metodo standard ma vengono calcolati attraverso 22 Ibid. 23 Ibid. 24 A. Fabbri, Il trattamento delle tecniche di mitigazione del rischio di credito nella proposta di Basilea, in Bancaria, n. 4/ G. Cicardo, Ambito di applicazione e metodo standardizzato di misurazione del rischio di credito, in Bancaria, n. 4/2001.

27 specifiche funzioni di ponderazione. Si tratta di formule matematiche che comprendono le seguenti componenti di rischio 26 : probabilità di insolvenza (PD, Probability of Default), calcolata attraverso il rating; perdita attesa (LGD, Loss Given Default) nel caso di insolvenza della controparte, che dipende da quanto la banca prevede di recuperare per unità di esposizione e dall entità dell esposizione a rischio; esposizione a rischio al momento dell insolvenza (EAD, Exposure at Default); scadenza residua al momento dell insolvenza (M, Maturity). Altre due componenti importanti, ma che anche nella versione avanzata, rimangono escluse dall ambito della discrezionalità aziendale, sono la ponderazione di rischio 27 (RW, Risk weighting) e l aggiustamento per il grado di frazionamento del portafoglio (G, Granularity). Si considera, infine, anche un ulteriore componente, quale l asimmetria nella distribuzione dimensionale delle esposizioni tra i singoli debitori nelle classi di rischio, attraverso una correzione per la concentrazione, o mancanza di granularità del portafoglio 28. A differenza del metodo standard, nel sistema dei rating interni, gli input primari per il computo del patrimonio sono le valutazioni delle determinanti chiave del rischio effettuate dalle banche al loro interno; proprio perché il metodo si fonda su valutazioni interne delle banche, sussiste un considerevole potenziale per ottenere requisiti patrimoniali più sensibili al rischio. Gli obiettivi principali di questo approccio sono sia quelli di ottenere una maggiore correlazione tra patrimonio e rischio effettivo (higher risk-sensitivity) sia quello di stimolare le banche a migliorare le pratiche di gestione del rischio (incentive compatibility). 29 Il sistema dei rating interni, però, non si limita soltanto ad offrire un alternativa al metodo standard per la quantificazione dei requisiti, ma prevede anche, al suo interno, due versioni differenti: una metodologia di base (foundation approach) e una metodologia avanzata (advanced approach). I due approcci si distinguono in quanto nel metodo di base le banche stimano internamente la probabilità di insolvenza (PD), mentre i parametri relativi alle altre variabili vengono forniti dall autorità di vigilanza; nel metodo avanzato invece la stima di tutte le variabili di rischio è lasciata alla Banca a condizione che Circolare n 17501, Basilea 2 Il contenuto del nuovo Accordo sull adeguatezza patrimoniale delle banche, area strategica Impresa, Fisco Finanza e Diritto d Impresa, Maggio E opportuno precisare che la determinazione delle ponderazioni di rischio avverrà in modo meccanico a partire dai valori della probabilità di insolvenza calcolati internamente e tenendo conto della relativa percentuale di perdita, cfr. G. Carosio, Proposta di un nuovo Accordo sul Capitale: linee generali del secondo documento di consultazione del gennaio 2001, in Bancaria, n. 4/2001, pag S. Laviola, La riforma dell Accordo sul Capitale: il funzionamento del metodo dei rating interni, in Bancaria, n. 4/ Ibid.

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