COMUNE DI VERGATO. Provincia di Bologna. Urbanistica Edilizia Ambiente Sportello Unico per l Edilizia

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1 COMUNE DI VERGATO Provincia di Bologna Urbanistica Edilizia Ambiente Sportello Unico per l Edilizia Prot. n Data 13/09/2012 OGGETTO: Circolare del SUE sull applicazione della Delibera Regionale n del 12 settembre 2011, sulla liberalizzazione di alcuni interventi edilizi, segue gli avvisi ai professionisti del 23/04/2010 e del 30/05/2011. Con delibera di Giunta Regionale n del 12 settembre 2011 avente per oggetto INDICAZIONI APPLICATIVE IN MERITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N. 70/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2011, IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E DI RIQUALIFICAZIONE INCENTIVATA DELLE AREE URBANE la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto all obbligo richiestole dalla norma statale e, nel contempo, ha fornito indicazioni operative per l applicazione dei titoli nella disciplina edilizia. Tralasciando gli aspetti urbanistici del provvedimento regionale (che trovano applicazione solo qualora non in contrasto con i vecchi strumenti vigenti ancora non modificati), preme qui mettere in evidenza quanto di nuovo la Regione ha introdotto nella materia trattata dal Servizio SUE scrivente. In dettaglio la Regione, con l atto citato, pubblicato sul BUR n. 147 del , ha affermato che la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) si applica tout court agli interventi sottoposti a DIA dalla L.R. 31/02. Con tale affermazione viene meno il riferimento alla norma nazionale che distingueva i titoli tra ristrutturazione leggera e ristrutturazione pesante. L art. 8 della L.R. 31/02, infatti, sottopone la ristrutturazione, così come definita nell allegato alla legge regionale, a DIA senza differenziazione alcuna. Ne consegue che nel regime attuale l intervento di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA è sottoposto a SCIA. Al fine di mantenere la massima chiarezza procedurale si è aggiornata la tabella dei titoli come da allegato, precisando che la data di applicazione della disposizione regionale è il 14 ottobre Si avverte che l uso della modulistica della SCIA è stata resa obbligatoria a partire dal 14 novembre 2011 e che gli Uffici accetteranno gli interventi di Ristrutturazione presentati sulla modulistica della DIA solo se rientrante nella casistica specifica della DIA (ancora vigente per alcuni interventi in alternativa al P.d.C.). ATTIVITA EDILIZIA LIBERA Titolo abilitativo: Non richiesto Chiarimenti sui titoli edilizi Fonte normativa: Art. 6, comma 1, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L 73/2010 D. Lgs n. 28 (fonti rinnovabili) 1

2 Ambito di applicazione: a) gli interventi di manutenzione ordinaria (come definiti anche dal R.E. esclusi applicazione di impianti da fonti rinnovabili per i quali si rimanda alla trattazione specifica); b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio destinati all eliminazione delle barriere architettoniche; (art 6 DPR 380/01); c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art 6 DPR 380/01); d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e/o in acciaio fisse, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola(art 6 DPR 380/01), per il tempo necessario; f) gli interventi per eliminare le opere abusive in ottemperanza di Ordinanze comunali; g) le opere comprese nell ambito di manifestazioni temporanee, nei limiti di tempo previsti dalla autorizzazione già ottenuta dagli uffici comunali; h) realizzazione di passi carrai, con esclusione delle opere di modifiche prospettiche o alla realizzazione/alterazione di recinzioni o aperture esistenti; i) cartelli ed insegne di dimensioni inferiori a 6 mq con semplice sostituzione di quella esistente; j) le opere nel sottosuolo al servizio di reti tecnologiche già esistenti; k) lapidi, cippi commemorativi, vetrinette, bacheche che non siano in zona A. -per impianti da fonti rinnovabili vedere schede e norme specifiche- Regime contributivo (oneri): gratuito Diritti di segreteria: nessuno, salvo i casi h) Delibera Giunta Comunale n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: nessuna Sanzioni: nessuna Modello nessuno (far pervenire semplice comunicazione per prevenire segnalazioni) Inizio lavori: In qualunque momento Obbligatori gli adempimenti previsti dal D.lg. 81/08 (es. ponteggi e lavori in altezza). Aggiornamento catastale: Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. ********************************** ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE Titolo abilitativo: CIL Fonte: Art 6,comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 normativa convertito con L. 73/2010 D.Lgs n. 28 (fonti rinnovabili), Art. 11 D.lgs115/2008 (prestazioni energetiche). Ambito di applicazione: a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 2

3 superiore a novanta giorni; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (nuove pavimentazioni), anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; c) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. per impianti da fonti rinnovabili vedere schede e norme specifiche Regime contributivo (oneri): gratuito Diritti di segreteria: sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella Delibera Giunta Comunale n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: occorre inviare una comunicazione prima dell inizio dei lavori o contestualmente all inizio dei lavori (fa fede il timbro del protocollo), eventuale acquisizione di parere della CQAP nei casi previsti (zone omogenee A e zona omogenea E e zone sottoposte a tutele da norme sovraordinate); Modulistica: Modello CIL (comunicazione di interventi liberi); Sanzioni: Nell ipotesi di mancata comunicazione dell inizio dei lavori si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso, in caso di intervento già effettuato la sanzione è di euro 258,00; Nell ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli e 18 della L.R. 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancata richiesta di Valutazione di Incidenza nelle aree SIC (Sito di Importanza Comunitaria, a Vergato: Monte Radicchio e Rupe di Calvenzano)), per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Sanatoria: Per l eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. (per la mancata comunicazione di lavori eseguiti prima del 26 maggio 2010 non è applicabile la sanzione dei 258 euro e restano ferme le sanzioni previste per il mancato deposito della DIA prevista all art. 18 della L.R. 23/04). Nell ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso, se l intervento sana opere già realizzate la sanzione è di euro 258; Nell ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico- edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli e 18 della LR 23/04 Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli e 18 della LR 23/04 Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Note: Le varianti a Comunicazioni già in corso si fanno con una nuova comunicazione prima della fine lavori, ovvero prima dell inizio dei lavori in variante. 3

4 Inizio lavori: Al momento della comunicazione, farà fede il protocollo comunale; Fine lavori: Nessun obbligo di comunicare la fine lavori (è consigliabile indicare la fine dei lavori al fine di non incorrere in violazioni connesse); Varianti: Possono essere eseguite presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori; Aggiornamento catastale: Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Note: Eventuali nuovi lavori (non previsti) sono soggetti ad una nuova Comunicazioni da inviarsi prima del loro inizio. Obbligatori gli adempimenti previsti dal D.lg. 81/08 (es. ponteggi e lavori in altezza). Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso (leggasi anche attestazioni di conformità rilasciate dai tecnici ai sensi dell art. 481 del cp); ********************************** ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE ASSEVERATA Titolo abilitativo: CIL- ASSEVERATA (INTEGRATA CON ASSEVERAZIONE AL RISCHIO SISMICO ) Fonte normativa: Art 6,comma 2, D.P.R. 380/01 come sostituito dal D.L. 40/2010 convertito con L. 73/2010; Ambito di applicazione: a) gli interventi di manutenzione straordinaria sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici (es: aumento di superficie, aumento carico urbanistico, etc.); Regime contributivo (oneri): gratuito Diritti di segreteria: sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Occorre inviare una comunicazione con asseverazione sismica, preventivamente all inizio dei lavori, completa di Relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici descrittivi dell intervento (tavola dei gialli e rossi delle opere), eventuale acquisizione di parere della CQAP nei casi previsti (zone omogenee A e zona omogenea E, e zone sottoposte a tutele sovraordinate); Modulistica: Modello per comunicazione di interventi di manutenzione straordinaria + Modello per Relazione tecnica, asseverazione, dichiarazione titolo ad intervenire; Allegati: Elaborati grafici, documentazione fotografica, eventuali autorizzazioni del caso o attestazioni di deposito del progetto di risparmio energetico; In caso di immobili vincolati occorre acquisire preventivamente il Parere della Soprintendenza 4

5 o l Autorizzazione Paesaggistica, o la Valutazione di Incidenza allegando la Scheda di Pre- Valutazione di Incidenza, ed allegarle alla Comunicazione; DURC: A scelta allegando DURC in corso di validità (90 giorni). Il DURC sarà comunque accertato/acquisito dall ufficio ed in caso di irregolarità decade la comunicazione dando luogo a procedimento di abuso edilizio; Per ogni altro vincolo non dipendente dal Comune, occorre allegare il nulla osta dell Ente preposto al vincolo stesso. Sanzioni: Nell ipotesi di mancata comunicazione dell inizio dei lavori ovvero di mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata si applica la sanzione pecuniaria di 258 euro; Nell ipotesi di tardiva comunicazione, spontaneamente presentata prima dell accertamento della violazione, si applica la sanzione di 86 euro se l intervento è ancora in corso, in caso l intervento sia stato già eseguito la sanzione è pari a euro 258,00; Nell ipotesi di realizzazioni non conformi alla disciplina urbanistico- edilizia si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli e 18 della LR 23/04. Per l eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. Per l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rientranti nella lettera a) dell art 6, eseguiti prima del 26 maggio 2010, si darà corso alla sanzione amministrativa previgenti previste per le DIA, se ricorre la casistica. Sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 d.lgs 42/04), per la mancata richiesta di Valutazione di Incidenza (interventi rientranti nella casistica SIC non escluse dalla Tab. E regionale), per la mancanza dell Autorizzazione all intervento sui beni culturali (art. 136 d.lgs 42/04), per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale, e di cui alla Legge Regionale 19/08. Nel caso a) in presenza di dichiarazioni false o mendaci, si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso di cui agli articoli e 18 della LR 23/04. Per l eventuale legittimazione amministrativa di quanto realizzato dopo l entrata in vigore del nuovo art. 6 (26 maggio 2010) dovrà essere presentata una comunicazione di inizio lavori a sanatoria per la quale si applica la stessa sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione di inizio lavori a suo tempo dovuta, pari a 258 euro. Per l esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria rientranti nella lettera a) dell art 6, eseguiti prima del 26 maggio 2010, si darà corso alla sanzione amministrativa previste per le DIA. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell autorizzazione paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. Obbligatori gli adempimenti previsti dal D.lg. 81/08 (es: ponteggi e lavori in altezza). Nel caso a) in presenza di dichiarazioni false o mendaci, si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso (leggasi anche attestazioni di conformità rilasciate dai tecnici ai sensi dell art. 481 del cp). Inizio lavori: Al momento della comunicazione; Fine lavori: Nessun obbligo di comunicare la fine lavori. (E consigliabile indicare la data presunta di fine lavori nel modello per evitare violazioni di norme connesse); Varianti: Può essere eseguita presentando una comunicazione di inizio lavori integrativa, prima della fine dei lavori; 5

6 Aggiornamento catastale: Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. ****************************** SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Titolo abilitativo: SCIA Fonte normativa: Art. 19 L. 241 (come modificato dalla L n 122 in vigore dal e dal D.L. 70/2011). Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Ambito di applicazione (art. 8 L. R. 31/02) a. gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino effetti significativi sulle parti strutturali dell edificio; b. interventi di restauro scientifico; c. gli interventi di restauro e risanamento conservativo; d. gli interventi consistenti in manufatti per l eliminazione delle barriere architettoniche che modificano la sagoma dell edificio; e. gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 11/98; f. gli interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi quelli relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.i, così come modificato dal D. P. R. 7 settembre 2010, n. 160, s.m.i.; g. i cambi di destinazione d'uso senza opere; h. le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; i. l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; j. le varianti non essenziali, alle opere assoggettate a DIA o a Permesso; k. tutte le varianti alle opere soggette a SCIA; l. la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza che comportino la realizzazione di un volume inferiore o pari al 20% del volume dell edificio principale (autorimesse pertinenziali fuori terra); m. i parcheggi da destinare a pertinenze di unità immobiliari, nei casi di cui all art. 9, comma 1 della L. 122/89 n 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; n. le opere pertinenziali (es. tettoie in area pertinenziale inf. 20% volume edificio principale e conformi urbanisticamente, le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate non rientranti nella manutenzione ordinaria, le opere accessorie e i passi carrai con opere che eccedono l edilizia libera; o. i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola, come definiti all art. 12 e art. 42 del R.E.; p. muri di contenimento di tipo pertinenziale fuori dagli ambiti territoriali sottoposti a tutela; q. gli interventi di demolizione senza ricostruzione; r. gli interventi previsti da strumenti urbanistici, se previsto in sede di approvazione degli strumenti stessi; s. l'apposizione di cartelloni pubblicitari che superano la dimensione di 6 mq, ovvero che modificano la tipologia di quelli già preesistenti; -per impianti da fonti rinnovabili vedere schede e norme specifiche- 6

7 Regime contributivo (oneri): Gratuito, ad eccezione di: -cambi d uso senza opere quando vi è una differenza tabellare tra l uso finale e quello iniziale; -opere pertinenziali, che si configurino come ampliamenti di superficie (es. tettoie antistanti i fabbricati o logge, o verande); -eventuali varianti ad interventi onerosi; -recupero abitativo di sottotetti ai sensi della L.R. 11/98; Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del Procedura nei confronti del Comune: Occorre presentare la Segnalazione (SCIA) con i relativi allegati (debbono essere presenti tutti gli allegati al momento della consegna della SCIA compreso eventuale deposito attestato da dichiarazione di corrispondenza o autorizzazione sismica (rilasciata dallo sportello sismico territoriale) allo Sportello Unico Edilizia. E richiesta l acquisizione del parere preventivo obbligatorio della CQAP nei casi indicati dalle norme comunali RE e NTA. (compreso zone A e zone omogenee agricole E), richiedere eventuale autorizzazione paesaggistica ed attivare procedura di Valutazione con scheda di Pre-Valutazione in caso di interventi in aree SIC-ZPS; Modulistica: Modello SCIA + Scheda tecnica Descrittiva) + Mod Attestato di deposito del progetto strutturale + Mod Asseverazione sismica + Mod elenco documenti + Mod doppia asseverazione (solo per SCIA in sanatoria); Allegati Elaborati grafici: Documentazione fotografica; Relazione illustrativa con descrizione ed elencazione interventi, conforme agli elaborati grafici progettuali e a chiarimento dei medesimi; Tutti i Nulla Osta o autorizzazioni preventive richieste dall intervento, di competenza di Enti esterni al Comune; Le certificazioni e/o asseverazioni richiesta dall intervento; Impianti. Elaborati previsti dal DM 37/08 (se previsti dal tipo di intervento); Relazione di risparmio energetico e successivo attestato energetico (se ricorre il caso); Sismica: Progetto strutturale o autorizzazione sismica preventiva ove necessaria (se dovuto) con allegata solo modulistica unificata regionale (scaricabile dal sito RER); Inizio lavori: L inizio lavori può essere contemporaneo alla presentazione della segnalazione. Il Comune ha 30 giorni di tempo per diffidare l intervento, decorsi i termini l intervento è da ritenere assentito. In ogni caso si assume come data di inizio lavori quella del deposito della SCIA. Fine lavori: Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di presentazione della SCIA (fa fede il protocollo comunale). Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori. Ai fini della certificazione di Conformità edilizia ed agibilità, questa si intende attestata dalla D.L. e dalla proprietà, la Domanda di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione (compreso il recupero abitativo dei sottotetti su immobili privi di classifica), questa si intende provvisoriamente attestata dalla D.L. e dalla proprietà, il Comune certifica la completezza della documentazione, ovvero la sospende per carenza documentale fino al completamento, decorsi 90 giorni si intende rilasciata per silenzio assenso. Le verifiche avvengono a campione con modalità che saranno definite nel RUE. Annullamento: In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall intervento, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla consegna della SCIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l interessato provveda a conformare l attività alla normativa vigente. E fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della SCIA per violazioni di norme); 7

8 Sanzioni: Si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite con DIA, previste all art. 18 della L.R. 23/04, compatibilmente con la possibilità di conformare l intervento in corso d opera alle norme. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, (ad esempio per la mancanza dell Autorizzazione Paesaggistica, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale, mancata attivazione della Valutazione di incidenza, anche se presumibile con incidenza nulla. Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (Circolare regione Emilia Romagna PG del ). Per le dichiarazioni e asseverazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. Sanatoria: È possibile l accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o, fatti salvi gli effetti degli illeciti penali, al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il titolo in sanatoria è sempre oneroso. La SCIA in sanatoria comporta l acquisizione dell autorizzazione sismica (rilasciata dallo sportello sismico territoriale) preventiva se l intervento da sanare ha implicazioni strutturali; Varianti: Possono essere eseguite presentando una SCIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante non-essenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale. Aggiornamento catastale: Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. Obbligatori gli adempimenti previsti dal D.lg. 81/08, (es. ponteggi e lavori in altezza). Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso (leggasi anche attestazioni di conformità rilasciate dai tecnici ai sensi dell art. 481 del cp); Titolo abilitativo: PERMESSO DI COSTRUIRE *********************************** Fonte normativa: Art 12 L.R. 31/2002 e variante al Regolamento Edilizio in vigore dalla pubblicazione della Delibera Regionale n Ambito di applicazione a. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune e qualunque variante a tali opere; b. interventi di nuova costruzione relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/982 e s.m.i., così come modificato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 s.m.i.; c. interventi di ristrutturazione edilizia relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.i., così come modificato dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 s.m.i.; d. gli interventi di ristrutturazione urbanistica; e. gli interventi in deroga alle norme di PRG o del Regolamento Edilizio; f. tutti gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di dotazioni territoriali od opere di urbanizzazione qualsiasi da cedere o asservire; g. le varianti essenziali agli interventi attuati con Permesso; -per impianti da fonti rinnovabili vedere schede e norme specifiche- 8

9 Regime contributivo (oneri): Oneroso. Sono fatte salve solo le ipotesi di esonero stabilite dalla L.R. 31/02 ovvero facoltative e recepite da atti Regolamentari del Comune di Vergato; Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Occorre presentare una domanda per ottenere il Permesso di costruire allegando i relativi elaborati e documenti. I lavori possono iniziare solo dopo aver ottenuto il rilascio del Titolo da parte del Comune, previo il ritiro del Permesso a fronte di pagamento degli oneri e la comunicazione di inizio lavori. Inoltre prima dell inizio, o contestualmente, dovrà essere comunicato la nomina del Direttore dei Lavori e dell Impresa Esecutrice, nonché dimostrati i requisiti della stessa e gli adempimenti previsti dalle norme per la sicurezza cantieri di cui all art. 90 del d.lgs 81/08 s.m.i. a carico del committente. E richiesta l acquisizione del parere preventivo obbligatorio della CQAP nei casi indicati dal vigente RE ovvero da atti amministrativi adottati dal Comune di Vergato, ovvero per iniziativa del richiedente. Per le attività produttive la domanda di Permesso va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvederà all acquisizione dei necessari pareri e nullaosta interni ed esterni al Comune; Per le destinazioni residenziali ed assimilabili, e i casi restanti, la domanda va presentata al SUE, corredata di domande e copie necessarie per l attivazione di autorizzazioni e pareri di Enti esterni al Comune, come da normative di settore vigenti; Modulistica: Modello domanda + mod. Scheda Tecnica Descrittiva + mod. elenco documenti + Modulistica sismica uniformata regionale, a seconda dei casi (mod. D oppure mod. E) + mod. ISTAT (per nuovi volumi oltre 20 mq) (la domanda di Permesso va presentata in bollo da 14,62 euro). L elenco dei documenti dovrà essere lo stesso riportato dalla Delibera Regionale n. 279 del 4 febbraio 2010, asseverato dal tecnico per l attestazione della completezza documentale. La mancanza di documentazione conforme darà luogo alla dichiarazione di irricevibilità della domanda e darà luogo alla sospensione dei termini, che ricominciano dalla completezza della documentazione; Sanzioni: Sono previste sanzioni amministrative, penali e civili, tra cui, ad esempio: -sanzioni demolitorie e/o oblatorie (art. 13-della L.R. 23/04); -sanzioni demolitorie e pecuniarie per la ristrutturazione (art. 14 della L.R. 23/04); -sanzioni demolitorie e pecuniarie per gli interventi eseguiti in parziale difformità (art. 15 della LR 23/04); -sanzioni penali (art. 44, TU Edilizia); -nullità degli atti giuridici (art 46, TU Edilizia); -divieto di forniture da parte delle Aziende di pubblici servizi (art 48, TU Edilizia); Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso (leggasi anche attestazioni di conformità rilasciate dai tecnici ai sensi dell art. 481 del cp); Sanatoria: È possibile l accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art 17 comma 1, LR 23/04) o, fatte salvi gli illeciti penali, al solo momento della domanda (art 17 comma 2, LR23/04). Il Permesso di costruire in sanatoria è sempre oneroso. Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nei casi di sola conformità alla norma urbanistica vigente al momento della richiesta NON equivale a sanatoria dell abuso, e non determina decadenza dei provvedimenti e sanzioni penali; Inizio lavori: Dopo il ritiro del Permesso e comunque entro un anno dal rilascio (data in cui viene firmato dal Responsabile del SUE), come da normativa regionale L.R. 31/02. La comunicazione dell inizio lavori è obbligatoria. Se i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio, il Permesso decade. La decadenza del permesso di Costruire determina la necessità di acquisire un nuovo titolo 9

10 adeguandolo alle norme nel mentre intercorse. Obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavori; Obbligatori gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08. Fine lavori: La comunicazione di fine lavori è obbligatoria e deve accompagnare la domanda/deposito del Certificato di Conformità edilizia ed agibilità. Durata del titolo 3 anni dalla data di rilascio, ovvero entro la data indicata nell atto di rilascio. Le varianti non spostano il termine di validità del titolo. Alla scadenza del terzo anno il Permesso decade automaticamente. La scadenza del titolo può essere prorogata una sola volta, per non più di un anno, sia per l inizio che per il termine di ultimazione. In caso di non completamento delle opere dovrà essere depositato altro titolo idoneo per il completamento delle opere stesse, con eventuale adeguamento alle norme eventualmente intercorse dal precedente rilascio; Aggiornamento catastale: E sempre dovuto. Deposito di conformità e agibilità : E sempre dovuto. E attestato congiuntamente dal Titolare del permesso e dal Direttore dei Lavori, e attestato provvisoriamente con silenzio assenso, fatto salvo richieste di integrazione per incompletezza della richiesta che interrompono i termini, ed è sottoposto a verifica a campione da parte del SUE con modalità che saranno stabilite del nuovo strumento RUE. Le attestazioni verranno materialmente rilasciate solo qualora i permessi sono stati soggetti a richieste di parere ASL, e vengono materialmente rilasciati a seguito di sopralluoghi congiunti SUE, SUAP ed Enti esterni che hanno rilasciato pareri o nullaosta. DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA. Titolo abilitativi: DIA (art. 22 DPR 380/01) ******************************* Fonte normativa: L.R. 31/02 e variante al Regolamento Edilizio come da Delibera Regionale n. 279 del 4 Febbraio Delibera regionale 1281 del ; Ambito di applicazione a). interventi di demolizione e ricostruzione, stessa sagoma, volume e superficie, con esclusione di quelli relativi ad attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione del DPR 447/98 e s.m.i.; b). le varianti essenziali alle opere assoggettate a DIA; c). interventi di ripristino edilizio e tipologico. -per impianti da fonti rinnovabili vedere schede norme specifiche- Regime contributivo (oneri): Gratuito, ad eccezione di: -nuova costruzione; -demolizione e ricostruzione; -cambi d uso senza opere (quando vi è una differenza tabellare tra l uso finale e quello iniziale); -ripristino tipologico o edilizio; -opere pertinenziali che diano luogo ad aumento di superficie con ampliamento; -eventuali varianti ad interventi onerosi; Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Occorre presentare Denuncia di inizio lavori (DIA) allo Sportello Unico Edilizia, con la stessa documentazione prevista per il P.d.C.; 10

11 Modulistica: Modello DIA + Mod. Scheda Tecnica Descrittiva + Mod. elenco documenti + Mod. unificato regione Emilia Romagna (deposito progetto strutturale) + Mod. (doppia asseverazione) solo per DIA in sanatoria); Sanzioni: Sanzioni amministrative pecuniarie (art. 18 LR 23/04), ad eccezione degli interventi di: -nuova costruzione; -ristrutturazione per i quali si applicano le sanzioni amministrative e penali per le opere analoghe soggette a Permesso di Costruire; Resta salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all intervento realizzato, l applicazione delle sanzioni di cui agli articoli e 17 della LR 23/04. Sono anche fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste da specifiche norme di Settore, ad esempio per la mancanza dell Autorizzazione Paesaggistica e la mancata attivazione della Valutazione di Incidenza in aree SIC-ZPS mediante il deposito della Pre-Valutazione, per la mancanza dell autorizzazione all intervento sui beni culturali, per la mancanza dell autorizzazione sismica o per il mancato deposito del progetto strutturale. In generale si applicano le sanzioni amministrative analoghe per le corrispondenti opere eseguite senza DIA, previste dalla L.R. 23/04, compatibilmente con la possibilità di conformare l intervento in corso d opera alle norme. Il mancato deposito del progetto strutturale configura violazione alla norma sismica (Circolare regione Emilia Romagna PG del ). Per le dichiarazioni false o mendaci si dà luogo alla segnalazione alla Autorità Giudiziaria dell ipotesi di falso. Sanatoria: È possibile l accertamento di conformità se le opere sono conformi al momento delle loro esecuzione e al momento della domanda di sanatoria (art. 17 comma 1, LR 23/04) o al solo momento della domanda (art. 17 comma 2, L.R. 23/04). La DIA a santoria è sempre onerosa; Inizio lavori: L inizio lavori può avvenire non prima di 30 giorni dalla data di deposito della DIA, salvo interruzioni del termine. In ogni caso l inizio lavori non può avvenire oltre un anno dal deposito. La data di inizio lavori deve essere indicata nella modulistica. In caso di mancata indicazione si assume come data di inizio lavori quella del deposito con data certa della DIA. Fine lavori: Il termine di ultimazione dei lavori è di 3 anni dalla data di consegna della DIA Alla fine dei lavori va presentata la comunicazione di fine lavori o la Domanda/deposito di Conformità edilizia ed agibilità nel caso di ristrutturazione. La scheda tecnica asseverata dal D.L. tiene luogo sempre alla Conformità Agibilità. Annullamento: In carenza dei requisiti e presupposti richiesti dall intervento, il Comune, nel termine di 30 giorni dalla consegna della DIA può sospendere i lavori e ordinare il ripristino dei luoghi salvo che l interessato provveda a conformare l attività alla normativa vigente E fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela anche dopo i 30 giorni (annullamento della DIA), con accertamenti di merito conseguenti a segnalazioni o verifiche a campione; Varianti: Possono essere eseguite presentando una DIA di variante, prima della fine dei lavori se trattasi di variante non-essenziale, prima dei lavori se trattasi di variante essenziale. Aggiornamento catastale: Obbligatorio se l intervento cambia la consistenza, l attribuzione della categoria e classe catastale, da farsi entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori. ************************************* Parte dedicata ai titoli edilizi necessari per realizzare impianti energetici da fonti rinnovabili. Si precisa che la presente classificazione fa riferimento a norme Statali, in quanto la materia è stata disciplinata da specifica norma nazionale (D.Lgs 28 del ). 11

12 IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Titolo abilitativi: CIL Fonte Normativa: D.Lgs. n. 28 del e s.m.i. normativa D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto 12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto della Circolare RER "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera" Ambito di applicazione: a) Impianto fotovoltaico indipendentemente dalla potenza, se aderente o applicazione integrato, nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli stessi, al di fuori della zone A. PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nei casi previsti dall'articolo Il, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del In caso contrario dovrà essere acquisita specifica autorizzazione preliminare all intervento. Nello specifico: -immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice (Beni Culturali); -immobili individuati all'art. 136 comma 1 del codice, lettera b (le ville, i giardini e i parchi, tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza) e lettera c (i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico); -la superficie dell impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; b) Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza (incluso le corti pertinenziali) non integrato nel tetto e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici con P < 200 kw compatibile con il regime di scambio sul posto; PRESCRIZIONI: Gli interventi non devono ricadere: -su immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ; -su immobili ubicati in zona A; c) Impianto solare termico (senza serbatoio) aderente o integrato nel tetto dell edificio con la stessa inclinazione e orientamento della falda ed i cui componenti non ne modificano la sagoma e non superano la superficie del coperto su cui viene realizzato; PRESCRIZIONI: -gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Regime contributivo (oneri): gratuito Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Occorre inviare una comunicazione preventiva all inizio dei lavori DM 37/08: Occorre allegare lo schema dell impianto; 12

13 Sanzioni: Come per la Comunicazione libera; Modello: Mod. CIL ; Inizio lavori: In qualunque momento; IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI ATTIVITA EDILIZIA LIBERA SOGGETTA A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA Titolo abilitativo CIL-ASSEVERATA (DICHIARAZIONI TECNICO ABILITATO) Fonte normativa D.Lgs. n. 28 del e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) (punto 12.1) Art 6, comma 2 lettera d) D.P.R. 380/01 e s.m.i. Art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 115/2008 Art. 27 comma 20 L. n. 99/2009 Punto della Circolare RER "Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera" Ambito di applicazione: a) Impianto solare termico (no serbatoio) realizzato su edifici esistenti o loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali degli edifici PRESCRIZIONI: -fuori delle zone A di cui al DM 1444/68; Regime contributivo (oneri): gratuito; Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Occorre inviare una comunicazione preventiva all inizio dei lavori DM 37/08: Occorre allegare lo schema dell impianto; Sanzioni: Come per la Comunicazione libera; Modello: Mod. CIL; Inizio lavori: In qualunque momento; IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA Titolo abilitativi: PAS Fonte normativa: Art. 6 del D.Lgs. n. 28 del e s.m.i., D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) Ambito di applicazione: 1. Impianto fotovoltaico collocato sull edificio e con superficie applicazione complessiva non superiore a quella del tetto dell edificio sul quale è collocato; 2. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza non integrato nel tetto (anche se la superficie dei moduli è superiore a quella del tetto) e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici ricadenti in zona omogenea A e /o su immobili tutelati; (anche a terra se P< 20kW) 3. Solare termico nel tetto dell edificio nei casi in cui: ricade in Centro Storico (zone A) ricade su immobili vincolati a restauro dal PRG 13

14 Regime contributivo (oneri): Gratuito 4. Impianto eolico con le seguenti caratteristiche: con P = 60 kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) con altezza complessiva non superiore a h > 1,5 m, diametro non superiore a 1 metro, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio con P = 60 kw, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ; 5. Impianti idroelettrici P = 100 kwe ; 6. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima P = 1 MW ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MWt (piccola cogenerazione); 7. Impianti alimentati da biomasse (anche senza cogenerazione) con P = 200 kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); 8. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (anche senza cogenerazione) con P = 250 kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) Diritti di segreteria: Sono dovuti in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ; Procedura nei confronti del Comune: Presentazione di una dichiarazione avvalendosi dell apposito modello a confronti del cui allegare: dettagliata relazione a firma di progettista abilitato con elaborati progettuali che attestino la compatibilità dell intervento con gli strumenti urbanistici e il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie; elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete; atti di assenso eventualmente necessari (es. Nulla Osta idrogeologico, Autorizzazione paesaggistica, ecc.). Ricevuta la documentazione il Comune: entro 30 giorni dal deposito della documentazione, può ordinare motivatamente di non eseguire i lavori qualora si riscontri l assenza di una o più condizioni (es. incompatibilità urbanistica o false attestazioni ecc.); non procedere ai sensi di cui sopra e, decorso il termine di 30 gg, l attività di costruzione si ritiene assentita; nel caso in cui non siano allegati gli atti d assenso dovuti in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, sicurezza, è incaricato del completamento della pratica e: - rilascia i pareri interni di competenza comunale entro 30 gg; -sospende i termini ed acquisisce i pareri di competenza di altri Enti d ufficio oppure attraverso Conferenza di Servizi da convocare entro 20 giorni dalla presentazione della Pas. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. L intervento deve essere realizzato entro 3 anni dal perfezionamento della PAS. Gli adempimenti successivi a carico del richiedente sono: trasmissione della comunicazione di fine lavori; deposito del collaudo finale di conformità dell opera al progetto (come per la DIA) presentazione della ricevuta della domanda di variazione del valore catastale ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale. VINCOLI STORICO-ARCHITETTONICI: Acquisizione preventiva del Soprintendenza; parere favorevole della VINCOLI PAESAGGISTICI: Acquisizione preventiva dell Autorizzazione Paesaggistica e ambientale SIC (VINCA); DURC: Autocertificazione dell impresa esecutrice dei lavori con richiesta del DURC da parte del Comune (in caso di irregolarità decade immediatamente il titolo); DM 37/2008: Presentazione dello schema d impianto; 14

15 Sanzioni: Si applicano le sanzioni ai sensi dell art. 44 del D.Lgs. n.28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro , cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori; Modello Modello PAS (modulistica scaricabile dalla Provincia) Inizio lavori: Non prima di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione; IMPIANTI ENERGETICI DA FONTI RINNOVABILI Titolo abilitativi: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Fonte normativa: D.Lgs. n. 28 del e s.m.i. D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida nazionali) D.Lgs 387/2003 e s.m.i. Ambito di applicazione: b) Solare fotovoltaico a terra con P > 20 kw non installato nell'ambito di applicazione di una pertinenza (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); c) Solare fotovoltaico a terra con P > 200 kw (nell'ambito di una pertinenza, ma non compatibile con il regime di scambio sul posto); d) Eolico con P > 60 kwe (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); e) Impianti a biomassa con cogenerazione P > 1MWe ovvero P > 3 MWt ; f) Impianti a biomassa senza cogenerazione e P > 200 kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); g) Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas con cogenerazione ma P > 1MW ovvero P > 3 MWt ; h) Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas senza cogenerazione e P > 250 kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003); i) Impianti alimentati a biomassa, da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas che non rientrano nelle casistiche precedentemente indicate j) Impianti idroelettrici P > 100 kw; k) Impianti geotermici non ricadenti nella casistica dell attività libera soggetta a comunicazione; Procedura: AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA PROVINCIALE; Sanzioni Si applicano le sanzioni ai sensi dell art. 44 del D.Lgs. n. 28/2011. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in 15

16 assenza dell'autorizzazione è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro ,00, cui sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L'entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell' impianto non autorizzata: a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt termico di potenza nominale, in caso di impianti termici di produzione di energia; b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. b) nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui sopra, e comunque non inferiore a euro 300. Alla suddetta sanzione sono tenuti in solido il proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il direttore dei lavori. CERTIFICATO DI CONFORMITA AGIBILITA ********************************* Deposito di richiesta di Certificato di Conformità e Agibilità : E sempre dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che non modificano le caratteristiche del fabbricato. E attestato provvisoriamente, su dichiarazioni rilasciate congiuntamente dal Titolare del permesso e dal Direttore dei Lavori, con silenzio assenso decorsi 90 dal deposito, fatte salve richieste di integrazione per incompletezza della documentazione depositata che interrompono i termini, ed è sottoposto a verifica a campione da parte del SUE con modalità che saranno stabilite nel nuovo strumento urbanistico-edilizio RUE. Alla richiesta, oltre alla scheda tecnica compilata, devono essere allegate TUTTE le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni comprovanti il rispetto dei requisiti cogenti. La documentazione sarà sempre ritenuta non ricevibile se mancano: l accatastamento del fabbricato, il certificato di idoneità statica rilasciato da un tecnico strutturista o il certificato di collaudo, se ricorre il caso di deposito o autorizzazione sismica. Le certificazioni impiantistiche previste dal d.lgs 37/08. L attestazione energetica o la certificazione energetica, se ricorre il caso. L asseverazione sul rispetto dei requisiti acustici, rilasciata dalla D.L. o documentata da certificazioni (se ricorre il caso). L asseverazione sul rispetto dell inquinamento luminoso, rilasciata dal progettista dell impianto di illuminazione esterna (se l intervento lo prevede). L ufficio SUE rilascerà attestazione dell avvenuto deposito e della completezza documentale, e dalla data dell avvenuto deposito decorreranno di 90 giorni per il silenzio assenso. Le certificazioni di Conformità ed Agibilità, complete ed esaustive del rispetto delle norme vigenti e dei requisiti cogenti, vengono rilasciate materialmente dal Comune, entro il termine di 90 giorni, salvo interruzioni per richieste documentali, solo nel caso di attività soggette a richieste di parere preventivo di Enti esterni (parere ASL, Arpa, Medicina del lavoro, nullaosta preventivo VVFF, etc.), e a seguito di sopralluoghi congiunti SUE, SUAP ed Enti esterni che hanno rilasciato pareri o nullaosta preventivi. Diritti di segreteria: Sono dovuti al momento del deposito in ragione di quanto stabilito nella DGC n. 40 del ( 80 per il caso del deposito, 120 per il caso del sopralluogo); NOTA: Le richieste di Abitabilità depositate ante DPR 380/01 e LR 31/02, che siano state depositate complete 16

17 ed esaustive nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti vigenti al momento della realizzazione, saranno solo attestate come depositate e complete della necessaria documentazione prevista dalle procedure dell epoca (se ricorre tale evenienza), e si intende autocertificata dal richiedente e dal tecnico, con decorsi termini. Se la documentazione era incompleta e non è stata integrata, dovrà essere depositata una nuova richiesta asseverata con dimostrazione del rispetto della conformità urbanistica edilizia e dei requisiti vigenti all epoca della realizzazione, dal proprietario e da un tecnico abilitato. Per tali fabbricati dovranno essere depositate documentazioni ed asseverate dichiarazioni che dimostrino la loro conformità alle norme igieniche e di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione, ovvero rese conformi alle norme attuali e depositare la relativa documentazione. L Abitabilità si intende autocertificata dal richiedente e dal tecnico che assevera, il Comune rilascia l attestazione di avvenuto deposito e completezza della documentazione. Anche tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica a campione per accertare la conformità delle dichiarazioni rilasciate, nei modi e nei tempi stabiliti dal RUE. Il Responsabile del SUE Arch. Maria Di Donato 17

NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI

NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI NORMATIVA e PROCEDURE per INTERVENTI EDILIZI Normativa di riferimento Attività libera e Comunicazione Inizio Attività Legge n. 73 del 22 maggio 2010 che riscrive l art. 6 del DPR 380/2001 Comunicazione

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