MERCATO DEL LAVORO: RECENTI MODIFICHE ALLA LUCE DELLA LEGGE FORNERO E DEL JOB ACT
|
|
- Oreste Sartori
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 MERCATO DEL LAVORO: RECENTI MODIFICHE ALLA LUCE DELLA LEGGE FORNERO E DEL JOB ACT Disciplina e modifiche ai principali istituti contrattuali previsti dall ordinamento Avv. Maria Fotia Fmlaw studio legale Via della Commenda, Milano Tel fax info@fmlaw.it
2 Legge 28 giugno 2012 n. 92 (c.d. riforma Fornero) «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» Obiettivi della legge di riforma (art. 1, commi 1-6) Ribadire e valorizzare il contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto dominante ovvero come forma comune di rapporto di lavoro Valorizzare l apprendistato come forma di ingresso privilegiata dei giovani nel mondo del lavoro Ridistribuire più equamente le tutele dell impiego Rendere premiante l instaurazione di rapporto di lavoro stabili Contrastare uso distorto e abuso di istituti contrattuali flessibili esistenti Adeguare la disciplina del licenziamento al mutato contesto di riferimento (revisione delle tutele ed introduzione di uno specifico rito)
3 RIFORMA FORNERO: PRINCIPALI MODIFICHE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO APPRENDISTATO LAVORO A PROGETTO ALTRE PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO MODIFICHE ALLA LEGGE N. 604 TUTELE DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO RITO SPECIALE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI DIMISSIONI IN BIANCO
4 Decreto Legge n. 34/2012 (c.d. Job Act) recante «disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti delle imprese» PRINCIPALI MODIFICHE AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI: APPRENDISTATO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
5 Legge 92/2012 (art. 1 commi 9-13) Apporta rilevanti modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 368/2001) Obiettivo: creare un mercato più dinamico e flessibile; contrastare il fenomeno della precarizzazione della forza lavoro; evitare uso improprio di un istituto contrattuale necessario a fronteggiare le normali fluttuazioni economiche del mercato e processi di riorganizzazione aziendali.
6 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (D.Lgs n. 368/2001) Art. 1 «E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro». Legge Fornero introduce: ART. 1, comma 01 «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» ART 1, comma 1 bis «Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
7 COSA CAMBIA? AFFERMAZIONE (SOLO FORMALE?) DELLA PREVALENZA DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro» CONTRATTO DOMINANTE
8 CAUSALE introduzione del c.d. «contratto acasuale» NON E PIU NECESSARIO INDICARE LA CAUSALE Due condizioni: Durata contratto non superiore a 12 mesi Deve trattarsi di primo rapporto contrattuale tra le parti (sia nella forma del contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione nell ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 276/2003) IL CONTRATTO DI CUI AL COMMA 1 BIS (acausale) NON PUO ESSERE OGGETTO DI PROROGA (art. 4, comma 2 bis D.Lgs 368/2001)
9 ASPETTI DI MAGGIOR RIGORE considerazione del periodo di lavoro somministrato nel computo dei 36 mesi complessivi (a condizione che vi sia almeno un CTD); allungamento del termine per l impugnazione stragiudiziale del contratto (nullità del termine); aumento dell intervallo minimo tra un contratto e l altro; onere di comunicazione preventiva della prosecuzione temporanea del CTD;
10 DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 36 MESI (compresi i periodi di somministrazione a termine) PROSECUZIONE OLTRE IL TERMINE TRASFORMAZIONE CONRATTO A TEMPO INDETERMINATO 30 GIORNI SE IL CONTRATTO HA DURATA FINO A 6 MESI 50 GIORNI SE IL CONTRATTO HA DURATA OLTRE SEI MESI (obbligo di comunicazione preventiva della durata al Centro per l Impiego) RIASSUNZIONE A TERMINE E CONSENTITA DOPO: 60 GIORNI SE IL CONTRATTO HA DURATA FINO A 6 MESI (la contrattazione collettiva può prevedere la riduzione fino a 20 giorni) 90 GIORNI SE IL CONTRATTO HA DURATA OLTRE SEI MESI (la contrattazione collettiva può prevedere la riduzione fino a 30 giorni)
11 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ISTITUTO A PIU FATTISPECIE Contratto causale di cui all art. 1 D.Lgs. 368/2001; Contratto acausale di cui all art. 1, comma 1 bis (parte prima) D.Lgs. 368/2001; Contratto acausale di cui all art. 1, comma 1 bis (parte seconda) D.Lgs. 368/2001; Contratto libero nella forma di cui all art. 1, comma 4 D.Lgs. 368/2001.
12 CONTRATTO CAUSALE (art. 1, comma 1 D.Lgs 368/2001) «E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro». obbligo specificazione della causale giustificatrice; privo di limiti temporali stringenti; possibilità di proroga nei limiti di cui all art. 4 D.Lgs 368/2001: - una sola volta; - richiesta da ragioni oggettive; - riferita alla stessa attività lavorativa per cui è stato stipulato il contratto; - durata complessiva del contratto non può superare i 3 anni.
13 CONTRATTO ACAUSALE art. 1, comma 1 bis (parte prima) D.Lgs 368/2001 «Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». limite soggettivo (solo un contratto anche se di durata inferiore ai 12 mesi); limite di durata: 12 mesi divieto di proroga.
14 CONTRATTO ACAUSALE art. 1, comma 1 bis (parte seconda) D.Lgs 368/2001 «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva» nessun limite soggettivo; nessun limite di durata massima, ma clausola di contingentaento (6% su unità produttiva); clausole tipizzate (art. 5 comma 3 D.Lgs 368/2001);
15 s 368/2001 Art. 5 comma 3 D.Lgs 368/2001 CLAUSOLE TIPIZZATE assunzione nell'ambito di un processo organizzativo determinato; avvio di una nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente.
16 CONTRATTO LIBERO (art. 1 comma 4 D.Lgs368/2001) «L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo» (art. 1, comma 2 D.Lgs 368/2001). «Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione» (art. 1, comma 3 D.Lgs 368/2001). CONTRATTO LIBERO «La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni». Limite di durata massima 12 giorni
17 VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DI LEGGE SPECIFICITA DELLA CAUSALE; SUSSISTENZA DELLA CAUSALE; ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO; CONSEGUENZE: CONVERSIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AB ORIGINE
18 IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINARO (L. 92/2012, art. 1 comma 11) L onere di impugnazione riguarda: i licenziamenti che presuppongono la soluzione di questioni relative alla legittimità del termine apposto al contratto; l azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 D.Lgs. n. 368/2001 (quindi quando venga messa in discussione il rispetto dei requisiti formali di cui all art. 1, ovvero la regolarità del contratto stipulato nel settore del trasporto aereo, dei servizi aeroportuali e dei servizi nel settore delle poste ex art. 2, ovvero la legittimità della proroga ex art. 4). IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO ENTRO 120 GIORNI DALLA SCADENZA (prima erano 60) DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO I SUCCESSIVI 180 GIORNI (prima erano 270)
19 RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1 comma 43 L. 92/2012) Art. 32 comma 5 Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro): «Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604». Art. 1 comma 13 L. 92/2010 (Legge Fornero): INTERPRETAZONE AUTENTICA «La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». INDENNITA ONNICOMPRENSIVA
20 JOB ACT (Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2014, n. 114) Durata: elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto acausale introdotto dalla L. 92/2012; Limite quantitativo: limite massimo del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione (per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti possibilità di stipulare almeno un CTD); Violazione sanzione amministrativa (no conversione del rapporto) Proroga: possibilità di prorogare il contratto fino a 5 volte entro il limite dei 36 mesi, senza necessità di giustificare le ragioni.
21 CONRATTO DI APPRENDISTATO D.Lgs 14 settembre 2011 n. 167 (c.d. Testo Unico dell apprendistato) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: soggetti tra 15 e 25 anni, anche per assolvimento di obblighi di istruzione. Durata non superiore a 3 anni o 4 anni nel caso di diploma quadriennale regionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: soggetti tra 18 e 29 anni volto al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali; apprendistato di alta formazione e ricerca: soggetti tra 18 e 29 anni volto al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studi universitari, compresi i dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore con particolare riferimento ai diplomi dei corsi di specializzazione tecnologica di istituiti tecnici superiori e praticantato per accesso a professioni che comportano appartenenza ad un ordine.
22 CONTRATTO DI APPRENDISTATO (art. 1 commi L. 92/2012) DURATA MINIMA: 6 mesi RECESSO (contratto a tempo indeterminato salvo recesso al termine del periodo di formazione) obbligo preavviso ai sensi dell art c.c.; STABILIZZAZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI: - rapporto di 3 apprendisti per ogni 2 lavoratori qualificati (prima era nella misura del 100%); - solo se risultano stabilizzati la metà dei rapporti di apprendistato svolti negli ultimi 3 anni; - sono esclusi i datori di lavoro fino a 10 dipendenti (continua ad operare limite 100%)
23 JOB ACT (Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2014, n. 114). Il contratto di apprendistato contiene in forma sintetica il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o enti bilaterali; la retribuzione dell apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, viene quantificata nel 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento; modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, vengono comunicate dalla Regione al datore di lavoro entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto; l'obbligo di stabilizzazione viene limitato ai datori di lavoro con almeno 50 lavoratori dipendenti: "esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro".
24 CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Le novità nella disciplina del lavoro a progetto introdotte dalla Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero)
25 INTERVENTO DIRETTO A STABILIRE Nuovi criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato / autonomo Misure di contrasto agli abusi del ricorso al lavoro coordinato (altre prestazioni di lavoro rese in regime autonomo)
26 RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ART c.c.: Prestatore di lavoro subordinato «chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore». ART c.c. Lavoro autonomo (contratto d opera) «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».
27 Art. 409 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) «Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (..) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato»
28 Contratto di lavoro a progetto Introdotto dalla L. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) Ha sostituito nella pratica comune il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) Collaborazione prevalentemente personale; Senza vincolo di subordinazione; Progetto gestito in modo autonomo; Irrilevanza del tempo impiegato e stretta funzionalità con il risultato;
29 TIPI CONTRATTUALI LAVORO SUBORDINATO Elementi caratterizzanti: Eterodirezione nell esecuzione della prestazione; Dipendenza (inserimento organico). Indici: Orario fisso; Retribuzione in misura fissa; Presenza continua in sede; Uso dei mezzi del committente. LAVORO AUTONOMO Elementi caratterizzanti: Autonomia nell esecuzione della prestazione; lavoro prevalentemente personale; Assunzione del rischio di impresa. Co.co.co. ex art. 409 c.p.c. (sottotipo caratterizzato da continuità e coordinamento)
30 ESCLUSIONI La disciplina del lavoro a progetto non si applica ad alcune categorie di collaboratori indicati dall'art. 61 D.Lgs 276/2003: agenti e rappresentanti di commercio (regolati dalle discipline speciali); professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali La riforma del 2012, con una norma di interpretazione autentica, ha precisato che tale disposizione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per le quali l iscrizione all albo è necessaria, mentre, in caso contrario, l iscrizione all albo non è di per sé circostanza idonea a determinare la non applicazione della normativa sulla collaborazione a progetto; collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; componenti di organo di amministrazione e controllo di società; partecipanti di collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica); titolari di pensione di vecchiaia.
31 CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO (art. 1 commi L. 92/2012) DEVE ESSERE RICONDUCIBILE A PROGETTI SPECIFICI (PRIMA ERA PROGETTO, PROGRAMMA DI LAVORO O FASI DI QUESTI) IL PROGETTO NON PUO CONSISTERE IN UNA MERA RIPROPOSIZIONE DELL OGGETTO DELL ATTIVITA DEL COMMITTENTE O NELLO SVOLGIMENTO DI COMPITI MERAMENTE ESECUTIVI O RIPETITIVI (PRIMA POTEVA RIGUARDARE ANCHE L ATTIVITA DEL COMMITTENTE) INDICAZIONE DEL RISULTATO FACOLTA DI RECESSO PRIMA DELLA SCADENZA CORRISPETTIVO: NON PUO ESSERE INFERIORE AI MINIMI FISSATI PER SETTORE DI ATTIVITA DA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTERCONFEDERALE, DI CATEGORIA O DECENTRATA. IN ASSENZA DEI MINIMI NON PUO ESSERE INFERIORE ALLE RETRIBUZIONI MINIME PREVISTE DAL CCNL APPLICATI NEL SETTORE DI RIFERIMENTO (PRIMA PROPORZIONATO ALLA QUALITA E QUANTITA DEL LAVORO) PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE: SE ATTIVITA SVOLTA CON MODALITA ANALOGHE A QUELLA DEI DIPENDENTI DEL COMMITTENTE, SALVO PROVA CONTRARIA A CARICO DI QUESTO E PER LE PRESTAZIONI AD ALTA PROFESSIONALITA
32 LAVORO A PROGETTO Art. 61 D.Lgs 276/2003 (pre Fornero) «(..) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa». Art. 61 D.Lgs 276/2003 (post Fornero) «(..) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
33 REQUISITI DEL CONTRATTO (ART. 62 D.Lgs 276/2003) Forma scritta ad substantiam (il contratto è stipulato in forma scritta); Forma scritta ad probationem (deve contenere ai fini della prova i seguenti elementi): indicazione della durata della prestazione; descrizione dell oggetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire (aggiunto dalla L. 92/2012); Corrispettivo e criteri di determinazione, tempi e modalità di pagamento; Forme di coordinamento con il committente; Eventuali misure di tutela della salute e sicurezza del collaboratore.
34 CORRISPETTIVO (art. 63 D.Lgs 276/2003) «Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto». Nuova formulazione post L. n 92/2012: «Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».
35 DURATA «Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa» (art. 67 D.Lgs 276/2003). Il committente può recedere prima della scadenza anche se emergono oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto Il collaboratore può anche recedere prima della scadenza, dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale.
36 COLLABORAZIONE ATIPICA E CONVERISONE DEL CONTRATTO (ART. 69 D.LGS 276/2003) mancata individuazione dello specifico progetto ai sensi dell art. 61 D.Lgs. 276/2003 (cui è equiparata la sua formulazione generica); il giudice accerta che tra le parti si è configurato un rapporto di lavoro subordinato; svolgimento di mansioni estranee al progetto; conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall inizio del rapporto. Legge 92/2012: INTERPRETAZIONE AUTENTICA Stabilisce espressamente che l art. 69 cit. «si interpreta nel senso che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
37 Art. 69, comma 2, D.Lgs 276/2003: Nuovi criteri presuntivi (Legge n 92/2012). «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»
38 IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO A PROGETTO (LEGGE 92/2012) IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO ENTRO 120 GIORNI DALLA SCADENZA DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO I SUCCESSIVI 180 GIORNI
39 ALTRE PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO (art. 1 commi 26 e 27 L. 92/2012) Modifiche apportate dalla Legge 92/2012 Intento di contrastare il fenomeno delle ʺfalseʺ partite IVA
40 Introduzione dell art. 69 bis D.Lgs 276/2003 Contrastare l abuso della collaborazione prestata dai liberi professionisti titolari di partiva IVA da parte dei datori di lavoro, che spesso la utilizzano per evitare l applicazione della disciplina relativa al lavoro subordinato o quella del contratto del progetto. PRESUNZIONE DI INQUADRAMENTO DI TALI PRESTAZIONI COME RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Le prestazioni fornite da persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione abbia durata complessivamente superiore ad 8 mesi nell arco dell anno solare; che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
41 PRESUNZIONE Al ricorrere di almeno 2 condizioni applicazione della normativa relativa alla collaborazione a progetto CONSEGUENZA: se il contratto stipulato non corrisponde ai requisiti richiesti dalla normativa presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro. ECCEZIONE la presunzione non opera in caso di: prestazione di lavoro connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo1 comma 3, l. 233/1990 (circa Euro ). la prestazione sia svolta nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale o appositi registri, albi, ruoli o elenchi.
42 Legge 92/2012: la riforma del mercato del lavoro La flessibilità in uscita e la disciplina dei licenziamenti individuali
43 RFORMA FORNERO OBIETTIVO: «valorizzazione del contratto a tempo indeterminato come contratto dominante ovvero forma comune di rapporto di lavoro» CRITICA Misure introdotte rischiano di annichilire, di fatto, l operatività del sistema di tutela concepito in difesa del lavoratore (contraente debole)
44 Modifiche alla L. 15 luglio 1966 n. 604 Introduzione dell obbligo del datore di lavoro di comunicare i motivi contestualmente al licenziamento (art. 2 L. 604/1966: «la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato»); riduzione del termine per il deposito del ricorso giudiziale nella cancelleria del giudice competente (da 270 a 180 giorni); Nuova procedura di conciliazione davanti alla DTL nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/1966)
45 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (c.d. licenziamento economico) PROCEDURA CUI SI DEVE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERE IL DATORE DI LAVORO (SOLO CON PIU DI 15 DIPENDENTI 0 PIU DI 5 SE IMPRENDITORE AGRICOLO) 1) comunicazione alla DTL (trasmessa per conoscenza al lavoratore) contenente l intenzione di procedere al licenziamento, i motivi e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore; 2) entro 7 gg la DTL convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione; 3) entro 20 giorni si esperisce il tentativo di conciliazione; 4) se il tentativo fallisce il datore comunica il licenziamento.
46 DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI LICENZIAMENTO PUO ESSERE INTIMATO IN PRESENZA DI: GIUSTA CAUSA (ragione che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro lesione dell elemento fiduciario che lega le parti) GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore) GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (ragioni inerenti l attività produttiva, organizzazione del lavoro e regolare funzionamento di essa)
47 TIPOLOGIE LICENZIAMENTO INVALIDO: assenza di giusta causa o giustificato motivo LICENZIAMENTO NULLO: ragioni discriminatorie (art. 4 L. 604/1966: fede religiosa, credo politico, appartenenza sindacato..); in concomitanza di maternità; per motivo illecito (ritorsivo). LICENZIAMENTO INEFFIACE: intimato senza l osservanza della forma scritta (art. 2, comma 1 l. 604/1966)
48 DATORI DI LAVORO FINO A 15 DIPENDENTI (5 SE AGRICOLO) IN OGNI CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA, GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O SOGGETTIVO IL DATORE DI LAVORO E TENUTO A RIASSUMERE IL LAVORATORE oppure IN ALTERNATIVA, AL RISARCIMENTO DEL DANNO COMPRESO TRA 2,5 E 6 MENSILITA
49 Art. 1 commi 42 e 43 L. 92/2012 Riforma in maniera drastica l art. 18 L. 300/1970 (trova applicazione ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti) Applicazione dei parametri della normativa previgente per la definizione di illegittimità del licenziamento MA Ridefinizione delle tutele per l illegittimo licenziamento
50 Regime delle decadenze La Legge 183/2010, come modificata dalla L. 92/2012, ha radicalmente ridotto i termini concessi al lavoratore per proporre ricorso al giudice. La nuova disciplina, infatti, stabilisce che, una volta impugnato per tempo il licenziamento entro 60 giorni, il lavoratore ha 180 giorni (270 giorni per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012) di tempo per depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. In questo secondo caso, se la conciliazione o l arbitrato vengono rifiutati oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempo dal giorno del rifiuto o del mancato accordo per depositare il ricorso in tribunale. Nel caso in cui il lavoratore non rispetti i termini di 270 o 60 giorni, l impugnazione perde efficacia.
51 Regime delle decadenze Le nuove norme in materia di impugnazione del licenziamento sono state estese anche ad altre controversie, e in particolare a: tutti i casi di invalidità del licenziamento (escluso il licenziamento orale); i licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto; il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; il trasferimento del lavoratore (in tal caso il termine decorre dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento); l azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; la cessione di contratto di lavoro nell ambito di un trasferimento d azienda; la somministrazione irregolare e tutti gli altri casi in cui si chieda la costituzione o l accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto; i contratti di lavoro a termine;
52 LE TUTELE REINTEGRATORIA PIENA REINTEGRATORIA ATTENUATA INDENNITARIA FORTE INDENNITARIA DIMIDIATA
53 REINTEGRATORIA PIENA Reintegra (o 15 mesi a scelta del lavoratore «c.d. opzione») + Risarcimento del danno (mensilità perse dalla data di licenziamento alla reintegra, comunque non inferiore a 5 mensilità) + versamento dei contributi previdenziali
54 REINTEGRATORIA ATTENUATA Reintegra (o 15 mesi a scelta del lavoratore «c.d. opzione») + Risarcimento del danno fino ad un massimo di 12 mensilità + versamento dei contributi previdenziali
55 INDENNITARIA FORTE Risarcimento del danno compreso tra 12 e 24 mensilità
56 INDENNITARIA DIMIDIATA Risarcimento del danno compreso tra 6 e 12 mensilità
57 IN CASO DI LICENZIAMENTO NULLO (a prescindere dal numero di dipendenti) TUTELA REINTEGRATORIA PIENA reintegra nel posto di lavoro (in alternativa il lavoratore può optare per un indennità pari a 12 mesi di retribuzione) risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra (comunque in misura non inferiore a 5 mensilità) versamento dei contributi previdenziali;
58 Art. 18 Legge 300/ 1970 (datore di lavoro con più di 15 dipendenti) NEL CASO DI LICENZIAMENTO: SENZA GIUSTA CAUSA; SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO; INEFFICACE (privo della forma scritta); INTIMATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO; MOTIVATO DA INIDONEITA FISICA O PSICHICA DEL LAVORATORE; IL GIUDICE PUO STABILIRE IN ALTERNATIVA RISARCIMENTO DEL DANNO TRA 12 E 24 MESI SE IL LAVORATORE NON HA COMMESSO IL FATTO O IL FATTO ERA PUNIBILE CON SANZIONE CONSERVATIVA DA CCNL REINTEGRA E RISARCIMENTO DEL DANNO FINO A 12 MESI
59 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (c.d. licenziamento economico) IN CASO DI MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO POSTO A BASE DEL LICENZIAMENTO: REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO RISARCIMENTO DEL DANNO (RETRIBUZIONI PERSE) DALLA DATA DI LICENZIAMENTO FINO ALLA REINTEGRA MA FINO AD UN MASSIMO DI 12 MESI IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ILLEGITTIMITA : IL GIUDICE DICHIARA IL RAPPORTO ESTINTO ALLA DATA DEL LICENZIAMENTO RISARCIMENTO DEL DANNO COMPRESO TRA 12 E 24 MESI (IN RELAZIONE ALL ANZIANITA DI SERVIZIO, DIMENSIONI DELL AZIENDA E CONDIZIONI DELLE PARTI)
60 Nell ipotesi in cui il Giudice accerti che.
61 TUTELA REINTEGRATORIA PIENA Il licenziamento sia intimato (indipendentemente dal motivo adottato): oralmente; in concomitanza di matrimonio ex art. 35 D.Lgs 198/06; in violazione dei divieti di licenziamento ex art. 54 comma 1,6,7,9 D.Lgs 151/2001 (tutela della maternità e paternità); per ragioni discriminatorie ex art. 3 L. 108/1990 o determinato da motivo illecito determinante ex art c.c.; riconducibile ad altri casi di nullità previsti ex lege (es. per ragioni di handicap).
62 TUTELA REINTEGRATORIA ATTENUATA Non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o giusta causa addotti dal datore di lavoro: insussistenza del fatto contestato; fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi del CCNL o codici disciplinari applicabili.
63 TUTELA INDENNITARIA FORTE Altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
64 TUTELA INDENNITARIA DIMIDIATA Nel caso di: vizio di motivazione ex art. 2 L. 604/1966; violazione della procedura di cui all art. 7 L. 300/1970; violazione della procedura di cui all art. 7 L. 604/1966.
65 LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI DISCRIMINATORIE O DISCIPLINARI RAGIONI DISCRIMINATORIE (LICENZIAMENTO NULLO) RAGIONI DISCIPLINARI Si applica la relativa disciplina reintegra e risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra Il giudice decide tra la reintegra e risarcimento del danno fino a 12 mesi oppure il solo risarcimento del danno compreso tra 12 e 24 mesi
66 Autotutela del datore di lavoro REVOCA DEL LICENZIAMENTO ENTRO 15 GG DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA RETRIBUZIONE MATURATA NEL PERIODO PRECEDENTE LA REVOCA
67 LICENZIAMENTO COLLETTIVO (art. 1 commi L. 92/2012) Imprese con più di 15 dipendenti che intendono procedere ad almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva RIDEFINIZIONE DELLA PROCEDURA SINDACALE (comunicazione dell elenco dei lavoratoti collocati in mobilità a DTL, Commissione regionale per l Impiego e associazioni di categoria deve avvenire entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi ai lavoratori (prima era contestuale) SANZIONI PER LICENZIAMENTO COLLETTIVO ILLEGITTMO E IMPUGNAZIONE
68 SANZIONI E IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA L OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA: IL GIUDICE DICHIARA NULLO IL LICENZIAMENTO E APPLICA LA RELATIVA DISCIPLINA (ART. 18 comma 1): ORDINA LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO (IN ALTERNATIVA IL LAVORATORE PUO OPTARE PER UN INDENNITA PARI A 15 MESI) CONDANNA IL DATORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PARI ALLE RETRIBUZIONI PERSE DALLA DATA DEL LICENZIAMENTO ALLA REINTEGRA (COMUNQUE IN MISURA NON INFERIORE A 5 MESI) LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA IL RISPETTO DEL TERMINE DELLA PROCEDURA SINDACALE DI CUI ALL ART. 4 L. 223/1991 (TUTELA PREVISTA PER I LICENZIAMENTI ECONOMICI ART. 18 COMMA 7); LICENZIAMENTO INTIMATO SENZA IL RISPETTO DEI CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI DA COLLOCARE IN MOBILITA (ART. 5 L. 223/ ESIGENZE TECNICHE PRODUTTIVE, ANZIANITA SERVIZIO, CARICHI DI FAMIGLIA) REINTEGRA + RISARIMENTO DEL DANNO FINO A 12 MESI (TUTELA REALE PREVISTA PER I CASI PIU GRAVI DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE EX ART. 18 COMMA 4); IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO ENTRO 60 GG E DEPOSITO RICORSO ENTRO I SUCCESSIVI 180 GG.
69 RITO SPECIALE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI (art. 1 commi L. 92/2012) RITO SPECIALE; RITO CELERE E SNELLO; ELIMINAZIONE DELLE FORMALITA NON NECESSARIE; PIENA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.
70 AMBITO DI APPLICAZIONE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IMPUGNATIVA DEI LICENZIAMENTI NEI CASI REGOLATI DALL ART. 18 LEGGE 300/1970 DUE FASI 1) NECESSARIA (URGENTE); 2) EVENTUALE (CONSEGUE ALL OPPOSIZIONE ORDINANZA DEL GIUDICE). RECLAMO DAVANTI ALLA CORTE D APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE.
71 PRIMA FASE DEPOSITO DEL RICORSO UDIENZA DI COMPARIZIONE NON OLTRE 40 GG ALL UDIENZA, OMESSA OGNI FORMALITA NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO, IL GIUDICE PROCEDE NEL MODO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ISTUTTORIA ORDINANZA (immediatamente esecutiva) ORDINANZA (immediatamente esecutiva)
72 OPPOSIZIONE ORDINANZA ENTRO 30 GG OPPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO TRIBUNALE UDIENZA ENTRO 60 GG ISTRUTTORIA DEPOSITO SENTENZA (ENTRO 10 GG) DEPOSITO SENTENZA (ENTRO 10 GG)
73 DIMISSIONI Misure di contrasto alla pratica delle c.d. «dimissioni in bianco» Introduzione del procedimento di CONVALIDA (nel caso di mancato rispetto le dimissioni sono prive di effetto)
74 PROCEDURA DI CONVALIDA DIMISSIONI Comunicazione del datore di lavoro al Ministero («Co») Invito al lavoratore, entro 30 gg, a convalidare la ricevuta «Co» Entro 7 gg dal ricevimento dell invito il lavoratore può: sottoscrive la ricevuta «Co»: il rapporto si chiude; non sottoscrivere la ricevuta e non contesta le dimissioni (silenzio assenso): il rapporto si chiude; revocare le dimissioni: queste sono prive di effetto (ma prestatore non matura diritto alla retribuzione per il periodo non lavorato intercorso tra le dimissioni e la revoca)
Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;
Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè
DettagliLa nuova riforma del lavoro
La nuova riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Prof. Avv. Massimo Lanotte Contratto a termine Contratto a termine acausale Primo rapporto Durata non superiore a 12 mesi Anche prima missione Divieto
DettagliRIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONTRATTO A PROGETTO, PARTITE IVA DOPO LA RIFORMA FORNERO RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE avv. Antonella Lo Sinno 12 Marzo 2013 Ordine dei Commercialisti
DettagliLa riforma del lavoro
La riforma del lavoro Cosa cambia per le imprese LAVORO A CHIAMATA Contratto di lavoro con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo
DettagliLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO LE PRINCIPALI NOVITA Ancona, 9 luglio 202 Stefano Carotti Carotti Rodriguez Progetti Lavoro S.r.l. www.an.camcom.gov.it La riforma del lavoro (Riforma Fornero ) Legge
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliLE COLLABORAZIONI A PROGETTO
LE COLLABORAZIONI A PROGETTO Un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa esiste in quanto sussistano i requisiti di: continuità della prestazione; inserimento funzionale; personalità della
Dettagli3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti
3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti La normativa sul contratto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 2001, decreto attuativo della Direttiva Comunitaria
DettagliIL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO
FEMCA CISL Lombardia JOB ACTS IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO La disciplina dei licenziamenti Il D.lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive
DettagliIL LAVORO NEL TURISMO
IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo
DettagliIL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO
Convegno Fondazione Giuseppe Pera Lucca, 26 giugno 2015 Associato di diritto del lavoro Università di Pisa IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO Il campo di applicazione del nuovo diritto
Dettagli10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera
10. di Mauro Soldera La Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) interviene in maniera significativa sulla disciplina dei licenziamenti individuali regolamentati dall art. 18 della Legge n. 300/1970 (Statuto
DettagliLicenziamenti e Riforma Fornero
Licenziamenti e Riforma Fornero La legge n. 92/2012 un anno dopo Messina, 25.10.13 1 Il nuovo art. 18 La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Reintegra e risarcimento pieno (5 min)
DettagliI contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione
I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione IL SUPERAMENTO DEI CO.CO.PRO. E IL RITORNO DEI CO.CO.CO. D. Lgs. n. 81/2015 Due norme
DettagliFAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?
FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222
DettagliIl nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi
Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In
DettagliSOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,
DettagliIL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (ART. 1 comma 42 ) 1) LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO (nullità) (anche licenziamento intimato in forma orale) applicabile a prescindere
DettagliContratto di Apprendistato: nuova disciplina
Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliIncontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012
Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità
DettagliLa nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari
Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di
DettagliJOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE
JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche
DettagliTIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT
Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO
DettagliLe tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo
LA N ORMATIVA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 183/2014 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo previste dalla legge n.
DettagliLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO La riforma Fornero: - entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU (pubblicata ieri entra in vigore il 18 luglio p.v.) - prevede un applicazione dei
DettagliCONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Ivrea, 8 maggio 2015 Art. 1 Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere
DettagliIl contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina
Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina (d. lgs. 23/2015) Il governo Renzi, in attuazione di una delle deleghe contenute nella legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. Jobs Act), ha definitivamente
DettagliLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Dalla Fornero ai decreti del governo Letta
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Dalla Fornero ai decreti del governo Letta Avv. Pasquale Staropoli PIESSE@LIBERO.IT 1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Art. 1 d.lgs. 368/2001: Co. 01 Il contratto di lavoro
Dettagli(L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, (attuativo del c.d. Jobs Act): Tutela reale e tutela indennitaria
L.U.M.S.A. Corso di Diritto del Lavoro a.a. 2015-2016 Prof. Megna Maria Rosalia ART. 18 Statuto Lavoratori (L. 300/70) modificato dalla L. 92/2012, e d. lgs. n. 23/2015 del 4.03.2015 (attuativo del c.d.
DettagliCommi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte
Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte Licenziamento nullo perché discriminatorio intimato in concomitanza del matrimonio intimato in concomitanza della gravidanza, fruizione del congedo di
DettagliJobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI
Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Nell'ambito del riordino delle forme contrattuali, è stato introdotto
DettagliRIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO
Aggiornamento Aprile 2015 Allegato1 RIEPILOGO COMPLETO SU: CRESCENTI E LICENZIAMENTO Con la presente desideriamo informare che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del del D.Lgs. n. 23 del 04.03.2015
DettagliForum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO
Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,
DettagliAPPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI
ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL
DettagliRIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della Legge delega
DettagliIL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL D.GLS.N. 81-2015 LE NOVITÀ Avv. Prof. Giuseppe Pellacani Presidente CesLaR 1 ENTRATA IN VIGORE Pur in mancanza di una previsione analoga a quella dell art. 2-bis della
DettagliLegge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)
Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108) Disciplina dei licenziamenti individuali Articolo 1 - Sostituzione dei primi due commi dell'art. 18 L. 300/1970 Articolo 2 - Applicazioni
DettagliCONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE
CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE COS È? Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliIL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Vittorio De Luca avvocato e dottore commercialista Studio De Luca Avvocati Giuslavoristi Galleria Passarella, 2 Milano Milano - 17 Settembre
DettagliLAVORO A TEMPO DETERMINATO
ARTT. 19 29 D.LGS 81/2015 FORMA E CONTENUTI DEL CONTRATTO DI LAVORO Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi. Fatte salve le diverse disposizioni
DettagliPubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge contenente disposizioni semplificative in materia di lavoro.
Roma, 5.6.2014 Ufficio: DIR/MRT Protocollo: 201400003143/AG Oggetto: Legge 16 maggio 2014, n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti
DettagliIL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO
JOBS ACT IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI? A CURA DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO CGIL VENETO CAMPO DI APPPLICAZIONE NEL CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LE NUOVE ASSUNZIONI
DettagliTICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione
TICINIA CONSULTING SRL Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle
DettagliJobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. Enzo De Fusco
Jobs Act: La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative Enzo De Fusco CONTRATTO A PROGETTO - NOVITA A far data dall 1/01/2016, l art. 2 si applica la disciplina del rapporto di lavoro
DettagliJobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli
Jobs act Fisascat Cisl Milano Metropoli Licenziamenti illegittimi Prima della Fornero Fornero Si applica agli assunti prima del 7 marzo 2015 Tutele crescenti Licenziamento discriminatorio Tutela reale
DettagliJobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio
Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio Illecito assunti fino al 6 marzo 2015 assunti dal 7 marzo 2015 discriminatorio Per avere licenziato il prestatore di lavoro per
DettagliCircolare N.57 del 16 Aprile 2014
Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del
DettagliCONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara, 09.12.2015
CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI Ferrara, 09.12.2015 Il d. lgs. n. 23 del 2015 di attuazione della legge delega n. 183 del 2014 ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO
DOCUMENTO INFORMATIVO 1. IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ITALIA L'apprendistato ha assunto in Italia un ruolo centrale nelle politiche occupazionali e nel quadro degli interventi formativi, rappresentando
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N.65 del 30 Aprile 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Contratto di apprendistato: con l approvazione del Jobs Act si applica anche ai disoccupati Gentile cliente, con la
DettagliLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
LA RIFORMA «FORNERO» La L. 92/2012, ha profondamento innovato la disciplina dei licenziamenti, in particolare per le azienda con più di 15 dipendenti, cui si applica l art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
DettagliJOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015
JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 Brescia, 22 luglio2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani ARGOMENTI P A R T - T I M E 3 A P P
DettagliGESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI
GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione
DettagliCIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24.03.2015. Area Consulenza del Lavoro
CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 24.03.2015 Area Consulenza del Lavoro SOMMARIO: Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 (Pag.2) Contratto
DettagliJOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI
JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti 1 LA LEGGE DELEGA Il provvedimento noto come Jobs Act, approvato dal parlamento su iniziativa del governo Renzi, è una legge delega (L. 10 dicembre 2014
DettagliLICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Forma, motivazione, impugnazione (si applica a tutti i datori di lavoro) FORMA: è necessaria la forma scritta (art. 2, Legge n. 604/1966). Il licenziamento orale è sanzionato con la tutela reintegratoria
DettagliContratto di lavoro intermittente
Contratto di lavoro intermittente Chistoni Paola Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (e successive modificazioni). L articolo 33 lo
DettagliIncontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO FLESSIBILITA IN USCITA
Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO FLESSIBILITA IN USCITA Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 LICENZIAMENTI INDIVIDUALI / COLLETTIVI
DettagliCircolare N. 46 del 26 Marzo 2015
Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015 Tutele crescenti: quali regimi si applicano in caso di licenziamento? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
DettagliI CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro
I CONTRATTI DI LAVORO A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro JOB ACT NOVITA GIA IN VIGORE Recenti modifiche in materia di contratti di lavoro finalizzate a SEMPLIFICAZIONE + STABILIZZAZIONE
DettagliDISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di
DettagliDiritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine
Diritto del Lavoro Mario GALLO Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell Università degli Studi di Cassino Cassino, 12 novembre 2015 1 Il contratto di lavoro a termine 2 Nozione Si definisce contratto
DettagliCircolare N. 66 del 5 Maggio 2015
Circolare N. 66 del 5 Maggio 2015 Jobs act e lavoro a termine: il mancato rispetto dei limiti non comporta l obbligo di assunzione Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il terzo
DettagliIL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*)
IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI (*) Foto dal sito www.nonsprecare.it (*) Fonte: Confagricoltura Nazionale Sommario Introduzione... 4 L ambito di applicazione: nuove assunzioni...
DettagliC i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5
C i r c o l a r i E d i z i o n e V d i A p r i l e 2 0 1 5 Siri Consulenza e Organizzazione Srl Piazza IV Novembre, 5 20025 Legnano MI Tel. 0331-776177 Fax 0331-773216 www.siri.it 2 NOVITÀ CO.CO.PRO E
DettagliArt. 2 Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Art. 1 Campo di applicazione.
DettagliJOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
JOBS ACT Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Città Metropolitana di Torino 27 luglio 2015 DEFINIZIONE Il contratto a tempo
DettagliCAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI
INDICE CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI 1. Evoluzione storico-giuridica delle principali fonti normative del licenziamento individuale... pag. 9 2. I requisiti formali del licenziamento:
DettagliStudio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Oggetto: JOB ACT Contratto a tutele crescenti. Borgo San Lorenzo, lì 03/04/2015 Alla Clientela in indirizzo Il Governo ha approvato definitivamente il D.Lgs. 23/2015 che introduce nel nostro ordinamento
DettagliTRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI
TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO, 7 MARZO 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento
DettagliI contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero
I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero La riforma del mercato del lavoro proposta da Elsa Fornero entrata in vigore il 18 Luglio 2012 è orientata a razionalizzare
DettagliIL CONTRATTO A TERMINE. Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n 78 (di conversione del Decreto Legge n 34/2014)
IL CONTRATTO A TERMINE Cosa cambia per le imprese con la Legge 16 maggio 2014 n 78 (di conversione del Decreto Legge n 34/2014) 1 CONSIDERATA LA PERDURANTE CRISI OCCUPAZIONALE SI E E VOLUTA SEMPLIFICARE
DettagliAVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA
Circolare n. 5/09 del 26 giugno 2009* CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO La Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276 è recentemente intervenuta in materia di risoluzione anticipata
DettagliDLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»
DLGS 4.3.2015 n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI» A cura dello studio legale Alberto Guariso Livio Neri Aggiornamento al 06.03.2015 A chi si applica il nuovo regime? 1) A tutti
DettagliGUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro Riforma del Mercato del Lavoro Legge 92/2012 GUIDA AL NUOVO LAVORO A PROGETTO DI RENZO LA COSTA LUGLIO 2012 Il nuovo lavoro a progetto 1 Il contratto di lavoro
DettagliModifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012
A tutti i clienti luglio 2012 Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012 Novità in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo(ragioni inerenti all'attività produttiva,
DettagliPARTITE IVA FITTIZIE
PARTITE IVA FITTIZIE ART. 1 C. 26, L. 92/2012 IN G.U. N. 136 DEL 3 LUGLIO 2012 DALLA RIFORMA DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA FITTIZIE Con la pubblicazione in GU (n. 153 del 03/07/2012) della
DettagliModello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore
DettagliPag. (Articoli estratti)... 175
Normativa 1. Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l 1-1-1948 (Articoli
DettagliDecreto Part-time. Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time
Decreto Part-time Decreto legislativo varato il 28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time ARTICOLO 1 Definizioni 1.Nel rapporto di lavoro subordinato l assunzione
DettagliL appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco
L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Alberto Bosco La L. 10 dicembre 2014, n. 183, all art. 1, co. 7, lettera c) dispone che la delega va attuata,
DettagliLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI. Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act
LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO E L ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI Prima e dopo la Legge Fornero e il Jobs Act L art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è stato radicalmente modificato negli ultimi tre anni,
DettagliJOBS ACT E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
JOBS ACT IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E LA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Convegno «JOBS ACT La riforma del lavoro come funzione e cosa cambia» Padova, martedì 31 marzo 2015 COSA CAMBIA? INTRODUZIONE
DettagliIl contratto a tutele crescenti
Il contratto a tutele crescenti Giampiero Falasca giampiero.falasca@dlapiper.com L impianto della riforma Servizi per agevolare la ricerca di una nuova occupazione Incentivi per assunzioni stabili Meno
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliAvv. Marina Tona. - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati. Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Avv. Marina Tona - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.it
DettagliLa flessibilita in uscita
Grosseto 30.10.12 Dimissioni e risoluzione consensuale La Riforma del Lavoro ha introdotto nuove misure in tema di dimissioni e risoluzioni consensuali, finalizzate a garantire la veridicità della data
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 36/2015 Marzo/9/2015 (*) Napoli 17 Marzo 2015 Tanto tuonò che piovve!!!! Arrivano le tutele crescenti. I nuovi assunti dal 7 marzo scorso
DettagliLa tutela del lavoratore nelle norme vigenti
Istituto Regionale di Studi sociali e politici Alcide De Gasperi - Bologna Disciplina dei licenziamenti La tutela del lavoratore nelle norme vigenti Documentazione Corso di formazione 2011/2012 su Lavoro
DettagliIl licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act
Milano, 15 dicembre 2014 Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore
DettagliSgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro
a Tutti i Clienti Loro sedi Oggetto: Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro Tra la fine del 2014 e l inizio del 2015 sono state introdotte importanti
Dettagli1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.
DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal 25.11.2014. (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliIl contratto a tutele crescenti
Il contratto a tutele crescenti Giampiero Falasca giampiero.falasca@dlapiper.com Cos'è il contratto a "tutele crescenti"? Cos è Sgravi per assunzioni a tempo indeterminato nel 2015 Riforma dei licenziamenti
DettagliDirezione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta
09.09.2015 Direzione Territoriale del Lavoro di Padova Direttore Dott.ssa Rosanna Giaretta U.O. Relazioni Sindacali e Conflitti di Lavoro Dott.ssa Giulia De Paola Il presente lavoro, che non ha alcuna
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliAi gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali
Studio Commerciale e Tributario TOMASSETTI & PARTNERS Informativa Lavoro Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali Gentile
DettagliIl contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act.
A tutti i clienti Luglio 2015 Il contratto di lavoro a tempo determinato dopo il Jobs Act. Con l entrata in vigore, il 25.6.2015, del D.Lgs. 81/2015, il cd. codice dei contratti viene per l ennesima volta
Dettagli