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1 Translation by courtesy of Linee Guida per il rispetto del Diritto della Concorrenza La nostra associazione commerciale riunisce i fornitori e gli altri soggetti che operano nel settore medico a livello europeo al fine di discutere di temi aventi rilevanza per tutto il settore. I nostri membri possono competere direttamente tra loro come venditori o acquirenti. Dovremmo pertanto assicurare la conformità al diritto europeo della concorrenza e alle equivalenti disposizioni della normativa nazionale. Il diritto della concorrenza europeo e nazionale prevedono due fondamentali proibizioni: la conclusione di accordi anticoncorrenziali tra due o più imprese e l abuso di posizione dominante individuale o collettiva (che può aversi sia in caso di condotta unilaterale sia con riguardo ad accordi conclusi dalla parte dominante). Le regole del diritto della concorrenza europee si applicano solo ove gli scambi commerciali tra stati membri siano interessati in modo sensibile, ma, poiché la legge nazionale si applica anche in assenza di effetti transfrontalieri, dobbiamo sempre essere in linea con la normativa applicabile, anche quando gli accordi coinvolgono i membri di un solo stato o riguardano solo uno stato o una regione. La violazione del diritto della concorrenza europeo e nazionale può portare a multe, responsabilità civile per danni ed in alcuni stati anche a responsabilità penale. L associazione e ogni nostro membro sono tenuti al rispetto di queste linee guida. La responsabilità derivante dalla violazione della legge sulla concorrenza può essere oggettiva un membro dell associazione può essere ritenuto responsabile per la violazione commessa dal resto dell associazione. Le seguenti linee guida si applicano all associazione, qualsiasi gruppo di lavoro, membri individuali e qualsiasi sub gruppo, grande o piccolo, interno all associazione. A. Il divieto di accordi anticoncorrenziali generale In genere, nessun membro di EUCOMED dovrebbe in alcun caso negoziare o essere coinvolto in una qualsiasi delle seguenti attività che infrangono il divieto di concludere accordi anticoncorrenziali: fissazione dei prezzi, inclusa la concertazione della gamma di prezzi, sconti e qualsiasi altro elemento di prezzo, ed anche la discussione sui prezzi senza effettivamente fissarli;

2 ripartizione dei mercati come ad esempio assegnare gruppi o zone di consumatori tra concorrenti; accordi sui livelli di investimento o quote di produzione; scambio di informazioni sensibili sulla concorrenza, ad esempio, su piani industriali, rapporti con i clienti e offerte d appalto presenti o future accordi per limitare la concorrenza negli scambi commerciali tra Stati Membri, quali i divieti all esportazione o divieti di vendite a commercianti paralleli; negoziazioni congiunte, vendite congiunte o (tranne se a seguito di verifica legale) acquisti congiunti; qualsiasi altro accordo che limiti la concorrenza come ad esempio un boicottaggio collettivo, qualsiasi accordo al fine di evitare la concorrenza diretta o una azione congiunta per escludere i concorrenti o ingressi di nuovi concorrenti. Per essere vietato dalla legge sulla concorrenza l accordo non deve necessariamente essere per iscritto o vincolante. Tale principio si applica anche a decisioni di associazioni di imprese. Lo scambio verbale di informazioni o un accordo informale può costituire una violazione della normativa, anche se si tratta soltanto di dichiarazioni di intenti. B. Le regole specifiche per EUCOMED quale associazione commerciale Ci sono tre materie specifiche che richiedono un attenzione particolare alla luce del diritto della concorrenza: le nostre regole di associazione; gli standard del settore che possiamo introdurre; lo scambio di informazioni durante le riunioni dell associazione. 1. Regole di associazione. Non dobbiamo avvalerci dell associazione al fine di concedere un vantaggio anticompetitivo ai nostri membri. Conseguentemente: I nostri criteri associativi sono precisi, obbiettivi e ragionevolmente necessari per lo scopo e l efficace governo della nostra associazione. Dobbiamo applicarli in maniera non-discriminatoria. Non dobbiamo mai basare una decisione in base alla concorrenza. Qualsiasi proposta di espulsione o rifiuto della domanda di associazione deve essere basata su criteri obbiettivi e può essere soggetta a verifica legale. In caso di espulsione o rifiuto concederemo la possibilità di appello davanti a un tribunale indipendente. L associazione o l accesso alle informazioni non devono essere condizionate alla promessa di non aderire ad associazioni concorrenti (a meno che sia assolutamente necessario per assicurare l attuabilità della nostra associazione, caso in cui richiederemmo un parere legale). Le limitazioni verso i membri o le regole disciplinari devono essere obbiettive e ragionevolmente necessarie per gli scopi e il buon governo dell associazione.

3 In tali casi i membri hanno il diritto di essere ascoltati e fare appello davanti a un tribunale indipendente. 2. Standard di settore. EUCOMED o i gruppi di lavoro all interno dell associazione possono sviluppare e promuovere standard di settore, codici di pratica o condizioni e termini standard di accordi. Tali standard sono consentiti ove essi migliorano la qualità dei prodotti e servizi dei nostri membri; ciò nonostante non è permesso usarli al fine di limitare la concorrenza. Conseguentemente: Gli standard devono riguardare obbiettivi legittimi e specifici, e non essere dettagliati o restrittivi più di quanto ragionevolmente necessario. Gli standard non devono essere usati allo scopo di alzare barriere all entrata nel mercato o escludere i concorrenti. Le specifiche degli standard devono essere accessibili al pubblico anche da parte dei non membri. L osservanza dovrebbe essere su base volontaria (a meno che non sia richiesta dalla legge). Gli standard non devono proibire l utilizzo delle tecnologie concorrenti nei prodotti conformi. L attribuzione di certificati o timbri di omologazione è permessa sempre che i criteri adottati siano obbiettivi e legittimi (ad esempio basati su livelli di qualità verificabili) e applicati su base non discriminatoria. Le commissioni devono essere basate sul costo. L uso di accordi standard non deve essere obbligatorio e le condizioni e i termini standard non devono cercare di armonizzare le disposizioni connesse al prezzo. Il codice di best practice non deve essere obbligatorio e non deve limitare il modo in cui i partecipanti possono competere. 3. Scambio delle informazioni. I membri non devono mai scambiarsi informazioni rilevanti in tema di concorrenza con riguardo alla loro strategia commerciale o quella dei loro concorrenti o qualsiasi informazione che potrebbe essere considerata come segreto industriale. Dovremmo fare particolare attenzione alle discussioni con i nostri membri, che sono o possono diventare concorrenti, durante riunioni sia formali che informali, così come nell ambito della vita sociale. Gli argomenti da evitare sono: prezzi e sconti o condizioni contrattuali collegate al prezzo (però potete discutere dei prezzi imposti dal Governo e delle politiche di rimborso) rapporti con clienti, offerte o piani di offerte commerciali presenti e futuri; piani industriali o strategie commerciali; punti di forza e di debolezza relativi alla competitività in aree specifiche; programmazione di produzione o livelli di produzione; sviluppo del prodotto o investimento in programmi di ricerca non diffusamente conosciuti;

4 dati su specifiche quote di mercato. L uso di confronti è consentito sempre che l ente che raccoglie e tratta i dati è sottoposto all obbligo di riservatezza e i dati non sono e non possono essere collegati a un concorrente specifico. I sondaggi del mercato sono consentiti sempre che i risultati siano rappresentati in forma statistica, l informazione su prezzi specifici è esclusa e le informazioni rilevanti sul piano della concorrenza, come quote di mercato o volumi di esportazione, rimangano anonime. Sono accettate le discussioni in tema di politiche pubbliche, sviluppi nei campi di formazione e scienza, aspetti regolatori di interesse generale (inclusi i prezzi imposti dal Governo e le politiche di rimborso), tendenze demografiche, tendenze di mercato generalmente conosciute, informazioni pubbliche e storiche che non hanno impatto su attività future. I membri possono esporre e mostrare i prodotti nuovi o esistenti ma non possono discutere di temi di ricerca e sviluppo che non siano pubblici o di programmi di produzione. C. Il divieto di abuso di posizione dominante Le imprese con il potere economico di agire indipendentemente e di determinare i prezzi senza badare alle richieste di consumatori o fornitori o alla pressione concorrenziale hanno un obbligo particolare di non limitare la concorrenza e di non sfruttare i loro clienti. Il dominio è, essenzialmente, il potere di fissare un prezzo eccessivo che è presunto se l impresa costituisce la quota dominante di offerta e domanda (di solito 40% o più ). Nel settore medico, le imprese sono state ritenute dominanti nei mercati piccoli e quindi i membri dovrebbero assicurare di essere a conoscenza dei prodotti o servizi in relazione ai quali potrebbero essere ritenuti in posizione dominante. Anche se singoli membri potrebbero non essere in posizione dominante, i membri dell associazione commerciale possono essere collettivamente considerati in posizione dominante in uno specifico mercato di prodotti se quattro di loro o anche meno compongono una quota significativa (come ad esempio intorno all 80% ) dell offerta e sono in contatto l uno con l altro tramite l associazione. In un mercato oligopolistico di questo tipo la condotta parallela che limita la concorrenza o sfrutta i clienti può essere ritenuta abusiva anche se non c è prova di collusione attiva. Nel momento in cui la condotta di un impresa dominante ha un oggetto o un effetto anticoncorrenziale senza una giustificazione obbiettiva, essa può comportare sanzioni e responsabilità civile. Non c e bisogno di dimostrare l esistenza di un accordo o collusione. Gli esempi del possibile abuso di posizione dominante includono: imporre termini eccessivi o discriminatori a clienti e fornitori; offrire prezzi sotto costo con l obiettivo di escludere i concorrenti dal mercato; limitare la produzione o lo sviluppo tecnico, rifiutare di fornire i commercianti paralleli, rifiutare di fornire i competitori o clienti con prodotti di cui hanno bisogno e che non possono comprare altrove, o rendere le forniture di un prodotto di cui il cliente ha bisogno dipendenti dell acquisto di un prodotto o servizio che il cliente non vuole (legatura) D. Cosa fare se Lei sospetta di una violazione delle presenti linee guida? Presenziare alle riunioni ove si discute di condotta anticoncorrenziale può essere sufficiente per violare le regole sulla concorrenza. Controllare l ordine del giorno, opporsi in anticipo alle discussioni inammissibili e non partecipare se l ordine del giorno rimane invariato. Appena Lei

5 viene a conoscenza della violazione, contatti i suoi avvocati, esprima il suo disaccordo e si assicuri che il suo disaccordo rimanga agli atti. In caso di mancata partecipazione alla riunione dell associazione, controllare il verbale non appena ricevuto e avvertire il suo avvocato in caso di sospetto di violazione. Nel caso in cui ci sia una possibilità di discutere temi sensibili, consideri l opportunità di avere l avvocato presente durante le riunioni. Se Lei è incerto se sia permesso o meno un particolare accordo, discussione o scambio di informazioni tra i concorrenti, contatti immediatamente il legale della sua impresa per adottare le misure appropriate.

6 Allegato 1 Le attività consentite e vietate Linee guida sulla partecipazione alle riunioni di EUOCOMED Divieti 1. Non concludere intese o accordi o neanche discutere (soprattutto con un concorrente) su niente che riguardi temi commercialmente sensibili come ad esempio prezzi, condizioni di credito e pratiche di fatturazione, produzione, inventario, vendite, costi, futuri programmi di business, offerte o questioni riguardanti fornitori o clienti individuali. 2. Non partecipare alle riunioni senza un ordine del giorno scritto o una chiara indicazione dello scopo. 3. Non partecipare a incontri non pianificati a meno che sia sicuro che essi abbiano uno scopo di bona fide o siano incontri meramente sociali. 4. Non accettare informazioni non pubbliche per iscritto o non essere d accordo a scambi orali di informazioni non pubbliche con membri che commercializzano prodotti concorrenti. 5. Non partecipare a scambi di informazioni, sondaggi del mercato o esercizi di confronto che concedono l accesso ad informazioni concorrenziali individualizzate. 6. Non intraprendere negoziazioni congiunte, vendite congiunte o acquisti congiunti senza un parere legale. 7. Non escludere i concorrenti o intraprendere boicottaggi collettivi. Condotte permesse 1. Leggere le linee guida di EUCOMED sul diritto di concorrenza che precedono questo allegato. 2. Discutere di politica sociale, educazione, sviluppi scientifici, questioni regolatrici dell interesse generale, tendenze generali dell industria, sondaggi di mercato non specifici (statistici) o progetti di confronto, informazioni di accesso pubblico e informazioni storiche, ma essere preparati a concludere la discussione e mettere agli atti il suo disaccordo se qualcuno menziona un qualsiasi tema individuato nel elenco Vietato sopra. 3. Informare EUCOMED in caso di disaccordo con qualsiasi di queste decisioni e conservare una copia di tale corrispondenza nella sua documentazione. 4. Restituire le informazioni sensibili sulla concorrenza che ricevete, senza tenere copie, e spiegare per iscritto che non volete ottenere tali informazioni. 5. Informare il legale della sua impresa e EUCOMED di qualsiasi tentativo di scambiare informazioni non pubbliche o di coordinare il comportamento sul mercato. 6. Chiedere a EUCOMED la presenza dell avvocato durante le riunioni in caso di qualsiasi dubbio.

7 Allegato 2 Scambio di dati e di informazioni Qualsiasi discussione, sia in contesto formale che informale, inclusi semplici scambi di informazioni, può costituire un accordo o una pratica anticoncorrenziale. Se fate parte di un gruppo informativo o di confronto o altro sondaggio di mercato, si assicuri che i produttori individuali non siano identificabili dai dati, eviti le riunioni in cui si discute di risultati dell esercizio di raccolta di informazioni, e permetta una partecipazione aperta e volontaria allo scambio. Lo scambio di certi tipi di informazioni può essere più anticoncorrenziale di altre forme di informazioni. I fattori che potrebbero contribuire ad alto rischio di violazione di norme sulla concorrenza sono identificati nella tabella qui sotto. Alto rischio di violazione Fornire/accettare/scambiare informazioni con i concorrenti diretti o potenziali. Fornire/accettare/scambiare informazioni su prezzi e sconti, offerte individuali, rapporti con clienti, costi, investimenti e strategie economiche generali, livelli di produzione. Informazioni riservate Informazioni attuali Dati di impresa individuali Scambio di informazioni in un mercato con struttura oligopolistica Basso rischio di violazione Pubblicazione delle informazioni; scambio di informazioni con clienti o non concorrenti Scambio di informazioni su questioni politiche pubbliche, sviluppi scientifici, questioni regolamentari di interesse generale, tendenze demografiche, tendenze di industria generalmente riconosciuti, informazioni di accesso pubblico Informazioni di dominio pubblico Informazioni storiche Dati di industria aggregati Scambi poco frequenti Nessuna ulteriore discussione sulle informazioni scambiate Scambi frequenti Raccomandazioni implicite o esplicite o accordi che accompagnano lo scambio Il testo che precede è la traduzione di EUCOMED Competition Law Compliance Guidelines in italiano. La traduzione è stata preparata dagli avvocati di Baker & McKenzie dello studio di Roma. Si esclude ogni responsabilità in relazione alla completezza e correttezza della traduzione. Per le domande si prega di contattare Roberto Cursano, Baker & McKenzie, Roma, roberto.cursano@bakermckenzie.com.

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