Solo regole generali valide per tutti i componenti del packaging
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- Celia Pisano
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1 Convegno Villa Monastero, sala Fermi Varenna - LC 12 maggio 2010 La disciplina europea che regolamenta gli MCA e l iniziativa svizzera Francesco Legrenzi Istituto Italiano Imballaggio A livello UE non esiste una legislazione specifica per gli inchiostri No a regole sulle caratteristiche delle inchiostri No a regole sulle modalità di stampa
2 Solo regole generali valide per tutti i componenti del packaging Art. 3 regolamento 1935/04/CE I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: Solo regole generali valide per tutti i componenti/sostanze del packaging Allegato regolamento 2023/06/CE Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione 1. Gli inchiostri da stampa applicati sul lato dei materiali o degli oggetti non a contatto con il prodotto alimentare devono essere formulati e/o applicati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare: a) attraverso il substrato oppure b) a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine, in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cuiall articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
3 Solo regole generali valide per tutti i componenti/sostanze del packaging Allegato regolamento 2023/06/CE Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione 2. I materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare: a) attraverso il substrato oppure b) a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine, in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Solo regole generali valide per tutti i componenti/sostanze del packaging Allegato regolamento 2023/06/CE Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione 3. Le superfici stampate non devono trovarsi direttamente a contatto con il prodotto alimentare.
4 Ordinanza svizzera Dal 1 aprile 2010 Entra in vigore in Svizzera la modifica del 7 marzo 2008 dell Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti del 23 novembre 2005, che recepisce la Risoluzione del CoE sugli inchiostri. Essa prevede due liste positive: Lista A: sostanze con valutazione tossicologica e limiti di migrazione Lista B: sostanze senza valutazione tossicologica. Limite 10 ppb (in questo caso obbligo di legge) Le sostanze non listate non sono ammesse Ordinanza svizzera Posizione EuPIA In data 19 febbraio 2010, EuPIA ha divulgato la seguente circolare di cui sintetizziamo i punti principali: 1. attualmente i produttori di inchiostri non sono in grado di garantire la presenza esclusiva delle sostanze listate secondo l ordinanza svizzera; 2. i membri EuPIA stanno comunque attivandosi con i propri fornitori per ricevere tutte le informazioni aggiuntive al fine di giungere ad una piena conformità; 3. EuPIA osserva che non tutte le sostanze sono state correttamente allocate nelle liste positive dell ordinanza svizzera e di ciò ne ha fatto presente alle autorità competenti che hanno provveduto ad emanare una lettera informativa relativa alla futura revisione degli elenchi dell allegato 6.; 4. si ribadisce il concetto delle responsabilità del rispetto dell ordinanza da parte dei produttori di packaging che utilizzano inchiostri.
5 Mercato Svizzera In qualità di fabbricante di MCA destinati al mercato svizzero applico ipso iure la disposizione svizzera in quanto legge cogente Altri mercati Non applico la disposizione Svizzera Per contratto Applico la disposizione Svizzera perché nel contratto di fornitura con il cliente Per contratto 1 Deve essere specificato nel contratto/capitolato di fornitura 2 Non è sufficiente un generico richiamo al riferimento di legge No Ad esempio : Si richiede la conformità del materiale alle disposizioni svizzere Si Ad esempio : Si richiede la conformità del materiale per quanto concerne la stampa segnatamente a quanto previsto dalla..
6 Posso adempiere a questa condizione contrattuale? In parte: - Sono nelle condizioni di dimostrare ( se tecnicamente possibile per il materiale oggetto della fornitura) il rispetto dei 10 ppb - Non sono nelle condizioni di garantire il rispetto delle liste, in quanto manco delle informazioni da parte del fornitore d inchiostri. Cosa fare? Richiedo la integrazione del contratto prevedendo solo il limite dei 10ppb Propongo il rispetto delle liste positive e quindi di eventuali limiti di migrazione specifica una a volta che il fornitore d inchiostri sarà in grado di passare tutte le informazioni complete. Con questo schema si può firmare il contratto.
7 Dove sono obbligatori i 10ppb Svizzera UE Materie plastiche: Ma solo nel caso di articoli fabbricati con sostanze non presenti nelle liste positive delle plastiche e quindi non autorizzate. Queste sostanze autorizzate sono ammesse se vi è tra le stesse e il prodotto alimentare un adeguata barriera funzionale e il limite massimo di migrazione è di 0,01 mg/kg Situazione UE Gli inchiostri per la legislazione UE non sono sottoposti al limite di migrazione dei componenti/sostanze di 10ppb o 0,01 mg/kg perché non è stabilito per legge. Quale obbligo rimane? Sempre quello dell art. 3 del regolamento 1935/06/CE 1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
8 Soluzioni La quantità tale di componenti - È lasciata alla responsabilità del produttore di MCA Valutazione tecnica alla luce della diligenza professionale - E decisa tra fornitore e utilizzatore di packaging mediante un apposita specifica che stabilisce una soglia concordata tra le parti.
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