REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA
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1 Page 1 of 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Composta dai seguenti magistrati: Dott. Enrico MAROTTA Dott. Paolo SIMEON Dott. Giancarlo DI LECCE Presidente Consigliere Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, contro MINNUCCI Marco, nato a Frascati il , contumace; Visti l atto di citazione della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, nonché gli atti e i documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, con l assistenza del Segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore dott. Giancarlo Di Lecce nonchè il Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel Rigo; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione del , ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Marco Minnucci per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L iniziativa dell organo requirente ha preso avvio dalla segnalazione con la quale la Procura Militare
2 Page 2 of 9 della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha comunicato l avvenuta richiesta di rinvio a giudizio del sig. Minnucci, già caporal maggiore VFB in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia, per i reati di simulazione di infermità continuata, diserzione aggravata e continuata, nonché di truffa pluriaggravata continuata. La successiva attività istruttoria svolta dalla Procura Regionale ha consentito di acquisire conoscenza della decisione del , divenuta irrevocabile il , con la quale il Tribunale Militare di Padova, disposta l assoluzione per il delitto di diserzione aggravata, ha applicato al Minnucci, ai sensi dell art. 444 c.p.p., la pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione in relazione ai reati di simulazione di infermità continuata e truffa pluriaggravata continuata. Richiamando il contenuto degli atti dell indagine penale, la Procura Regionale ha rimarcato come il militare sia rimasto arbitrariamente assente dal servizio dal al , evidenziando come i ripetuti tentativi esperiti dall Amministrazione per sottoporre il Minnucci a visita fiscale non abbiano avuto esito positivo a causa della persistente assenza dello stesso dalla propria abitazione. L organo requirente ha altresì riferito come in occasione della visita medica effettuata presso il Centro Militare di Medicina Legale di Udine in data , il Minnucci fu trovato in buone condizioni generali, per quanto, nell occasione, i sanitari espressero, nell attesa degli accertamenti di laboratorio, un giudizio di temporanea inidoneità del militare al servizio incondizionato. La parte attrice ha inoltre riferito che nei periodi successivi alla visita medica disposta presso il Centro Militare di Medicina Legale e sino al , data del collocamento in congedo illimitato, il Minnucci ha alternato assenze ingiustificate dal servizio a periodi formalmente coperti da documentazione sanitaria. Ciò premesso, la Procura Regionale ha posto in evidenza come nell intero periodo compreso tra il mese di gennaio 2002 ed il mese di febbraio 2004, e dunque anche in concomitanza con l allegato stato di infermità, non sia stata effettuata alcuna prescrizione
3 Page 3 of 9 di medicinali a nome del militare; ha rimarcato, per contro, come il periodo di assenza dal servizio sia stato connotato, per il Minnucci, da frequenti spostamenti, verosimilmente connessi ad un attività di commercio di autovetture usate. A riprova della consuetudine del militare di allontanarsi dalla propria abitazione anche durante i prescritti periodi di riposo, il P.M. ha richiamato la circostanza che le utenze telefoniche mobili di cui disponeva il Minnucci risultano aver agganciato, nel medesimo periodo, celle diverse da quelle del luogo in cui lo stesso era residente, anche al di fuori dei confini regionali. Ed ancora, la Procura Regionale ha osservato come le dichiarazioni acquisite in sede di indagini preliminari dimostrino che l odierno convenuto, nel periodo di contestata assenza dal servizio, si presentava come una persona fisicamente prestante e dunque immune da problematiche di carattere sanitario. Da ultimo ed al fine di delineare con maggiore compiutezza la figura del Minnucci, la parte attrice ha posto in evidenza come l odierno convenuto, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2006, abbia riportato diverse condanne in sede penale per reati comuni della stessa indole di quello giudicato dal Tribunale Militare penale. Ritenuta, in relazione ai fatti innanzi descritti, la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, la Procura Regionale ha notificato al Minnucci l invito previsto dall art. 5 del D.P.R. n. 453/1993, contestando, in tale sede, il danno erariale di euro 4.314,39, importo corrispondente alle retribuzioni lorde erogate in favore del militare dal al , secondo la quantificazione operata dal Ministero della Difesa. Nell atto di citazione che ha fatto seguito alla notifica dell invito a dedurre, l organo requirente ha ribadito la tesi della dolosa simulazione, da parte del Minnucci, di uno stato di salute precario, finalizzata a sottrarsi al servizio militare ed a lucrare, in danno dell Amministrazione di appartenenza, emolumenti stipendiali non dovuti. Ricordato il particolare valore probatorio che la giurisprudenza della Corte dei conti riconosce alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il P.M. ha rilevato come i
4 Page 4 of 9 numerosi e concordanti indizi raccolti in sede di indagini preliminari smentiscano gli stati patologici e le correlate certificazioni mediche prodotte dal militare; di qui le rassegnate conclusioni, dirette alla condanna del sig. Minnucci, al pagamento, in favore dell Amministrazione Militare, della somma di euro 4.314,39 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. All udienza del 12 maggio 2011 il Collegio, preso atto della rituale notifica dell atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del sig. Minnucci; il rappresentante del P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale Emanuela Pesel Rigo, ha confermato la richiesta di condanna formulata in atto di citazione. Sulle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO L ipotesi di danno erariale portata all attenzione del Collegio afferisce alla condotta del sig. Marco Minnucci, già caporal maggiore VFB in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia, al quale si contesta di aver simulato patologie insussistenti al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare e di aver conseguito, in pregiudizio dell Amministrazione Militare, emolumenti stipendiali non spettanti in quanto non correlati alla dovuta prestazione lavorativa né giustificati da una legittima causa di astensione dal servizio. Trattasi di domanda fondata e meritevole di accoglimento, ritenendo questi Giudici che gli elementi indiziari sui quali si fonda la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale offrano un quadro sufficientemente certo in ordine alla delineata ipotesi di responsabilità erariale. Prima di esaminare il merito della controversia giova rilevare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento ), per quanto non possa considerarsi strictu sensu una sentenza di condanna penale, ciò nondimeno costituisce, alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di
5 Page 5 of 9 Cassazione, un indiscutibile elemento di prova per il giudice chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno, il quale, ove ritenga di disconoscere tale peculiare valenza probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (così: Cass. n /2007; vd., fra le tante, Cass. n /2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 9358/2005, Cass, n /2005, Cass. n /2006). In termini non dissimili, la giurisprudenza della Corte dei conti ha osservato che la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti. Ne consegue, da tanto, che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quelle contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (C.d.C., Sez. I n. 222/2004; vd. anche, id. Sez. I n. 187/2003; id., Sez. I n. 324/2008; id. Sez. I n. 133/2004). Ciò premesso, rilevano questi Giudici come il Tribunale Militare di Padova, chiamato a pronunciarsi in ordine alla penale responsabilità del Minnucci per i reati di simulazione di infermità continuata, diserzione aggravata e continuata, nonché di truffa militare pluriaggravata continuata, abbia definito il processo, ex art. 444 c.p.p., con l applicazione della pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione militare (pena contestualmente estinta per indulto), rilevando, nella valutazione diretta ad accertare eventuali cause di proscioglimento, che il graduato, in spregio dei doveri assunti col contratto e col giuramento, si è posto liberamente e fraudolentemente assente dal Reparto che lo
6 Page 6 of 9 stipendiava in modo da svolgere altra attività lavorativa e private cose e, così, godere, almeno fino al 31 maggio 2003 anche di erogazioni mensili stipendiali. Infine solo il è stato congedato d autorità. Egli ha simulato continuativamente infermità dal alla scadenza di licenza ordinaria goduta alla residenza. E stato avvezzo ad inviare continuativamente referti medici al Reparto in modo da ottenere periodi di riposo medico da godere al domicilio. E per malattie che non trovano giustificazione solo osservando il tenore di vita, gli spostamenti sull intero territorio nazionale, l attività delittuosa reiteratamente commessa. In disparte la peculiare valenza indiziaria che, come innanzi rilevato, deve riconoscersi alla sentenza di patteggiamento, è opinione di questi Giudici che l ampio materiale probatorio acquisito agli atti di causa, non contrastato da evidenze di segno contrario (l odierno convenuto non ha inviato note di controdeduzioni all invito a dedurre né ha ritenuto di spiegare difese nel presente giudizio) non lasci margine a dubbi circa la fondatezza dell ipotesi accusatoria. Per quanto già riferito in parte narrativa, le assenze del Minnucci nel periodo compreso tra il mese di gennaio al mese di maggio 2003 (periodo al quale si riferisce il contestato danno erariale) sono state caratterizzate da un alternarsi di periodi formalmente coperti da certificazioni mediche a periodi di assenza privi di ogni giustificazione. Le risultanze dell attività investigativa effettuata dalla Polizia Giudiziaria inducono tuttavia a ritenere che le patologie allegate dal militare siano state il frutto di un attività simulatoria perpetrata in danno dell Amministrazione di appartenenza. Al riguardo è utile rilevare come nel periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003, il Minnucci, pur dichiarandosi affetto da patologie che sconsigliavano di intraprendere viaggi (vd. prescrizioni mediche del dott. Sollecito del , , ), risulta aver effettuato numerosi spostamenti non solo nell ambito provinciale e regionale di residenza (Lazio), ma anche verso alcune città del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Tali viaggi, comprovati dalle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti agli atti di causa, furono
7 Page 7 of 9 determinati, del tutto verosimilmente, dall attività di intermediario nella compravendita di autovetture usate che l odierno convenuto risulta aver svolto contestualmente alla prestazione del servizio militare, come si evince dalle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dai sigg.ri Carnelos Serse, Paolo Bertolo, Paolo Camerotto, Andrea Paquola. Concorre, altresì, a definire il quadro degli elementi indiziari a carico del Minnucci, la circostanza che nel periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003 non risulta effettuata alcuna prescrizione di medicinali a nome del militare; situazione, questa, che incrina ulteriormente la credibilità del quadro patologico (stato ansioso, tachiaritmia, stato depressivo, sindrome influenzale con broncopatia batterica) allegato dal militare a giustificazione della mancata prestazione del servizio (vd. accertamenti effettuati dai Carabinieri di Rocca Priora - nota del , prot. n /19-21). A ciò si aggiunga la considerazione che il Minnucci, contrariamente a quanto l esistenza di un effettiva patologia cardiaca avrebbe richiesto, non risulta aver effettuato gli esami specialistici consigliati dal proprio medico curante né osservato il prescritto riposo domiciliare, com è dimostrato dai ripetuti quanto infruttuosi tentativi esperiti dall Amministrazione per sottoporre il militare a visita fiscale. Da ultimo giova evidenziare come la condizione patologica lamentata dal militare mal si concili con le dichiarazioni rese dai sigg.ri Salvatore Giustino, Andrea Paquola, Paolo Bertolo, i quali, sentiti dalla Polizia Giudiziaria, hanno descritto il Minnucci come una persona fisicamente prestante ed immune da problematiche di carattere sanitario; né appare idoneo a mettere in discussione il delineato quadro indiziario il giudizio di temporanea inidoneità al servizio espresso dal Centro Militare di Medicina Legale di Udine con verbale del Al riguardo mette conto rilevare come la suddetta valutazione, da ritenersi essenzialmente diretta a consentire l espletamento di esami specialistici ad un soggetto trovato in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, non trovi fondamento in una obbiettivata patologia cardiologica, ma unicamente nei persistenti
8 Page 8 of 9 episodi di cardiopalmo riferiti dallo stesso interessato. Reputano, conclusivamente, questi Giudici che l odierno convenuto, nell intero periodo compreso tra il ed il , abbia simulato patologie insussistenti al fine di sottrarsi al servizio militare e di lucrare, in danno dell Amministrazione Militare, emolumenti stipendiali non dovuti. Il complesso degli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa induce a configurare, in capo al Minnucci, l elemento soggettivo del dolo erariale, da intendersi quale volontà consapevole di perseguire, attraverso la simulazione di infermità insussistenti, un indebito profitto in danno dell Amministrazione Militare. Quanto all elemento oggettivo dell illecito erariale, è opinione del Collegio che lo stesso vada individuato nell indebita percezione delle retribuzioni afferenti l intero periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003, nell assenza di una controprestazione lavorativa o comunque di una causa idonea a giustificare l erogazione di tali emolumenti. Il relativo pregiudizio sulla base del prospetto riepilogativo delle retribuzioni elaborato dal Servizio Amministrativo del Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia (vd. nota del ) e nell assenza di elementi di contestazione va quantificato nell importo di euro 4.314,39. Alla ritenuta fondatezza dell azione risarcitoria consegue la condanna del sig. Marco Minnucci al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39; trattandosi di debito di valore il suddetto importo va maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data dei pagamenti disposti in favore del militare alla pubblicazione della sentenza; sulla sorte capitale così rivalutata competono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all effettiva ed integrale soddisfazione del credito. La connotazione dolosa di una condotta assunta in palese dispregio ai doveri di fedeltà alle leggi, di disciplina e di onore propri dello status di militare, inducono ad escludere che si possa far applicazione del potere riduttivo dell addebito. Le spese di giudizio sono poste a carico del convenuto nella misura determinata in dispositivo.
9 Page 9 of 9 P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reiette, condanna il sig. Marco Minnucci al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39 (quattromilatrecentoquattordici/39), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi a far data dai singoli esborsi e sino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest ultima data all effettiva ed integrale soddisfazione del credito. Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nell importo complessivo di euro 291,58 (duecentonovantuno/58). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 maggio L estensore f.to Dott. Giancarlo Di Lecce Il Presidente f.to Dott. Enrico Marotta Depositata in Segreteria il p.il DIRETTORE DI SEGRETERIA il Funzionario Addetto f.to Dott. Anna De Angelis
ha pronunciato la presente
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