REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA SENTENZA"

Transcript

1 Page 1 of 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA Composta dai seguenti magistrati: Dott. Enrico MAROTTA Dott. Paolo SIMEON Dott. Giancarlo DI LECCE Presidente Consigliere Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia, contro MINNUCCI Marco, nato a Frascati il , contumace; Visti l atto di citazione della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, nonché gli atti e i documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, con l assistenza del Segretario, dott.ssa Anna De Angelis, il giudice relatore dott. Giancarlo Di Lecce nonchè il Vice Procuratore Generale dott.ssa Emanuela Pesel Rigo; Ritenuto in FATTO Con atto di citazione del , ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio il sig. Marco Minnucci per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L iniziativa dell organo requirente ha preso avvio dalla segnalazione con la quale la Procura Militare

2 Page 2 of 9 della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha comunicato l avvenuta richiesta di rinvio a giudizio del sig. Minnucci, già caporal maggiore VFB in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia, per i reati di simulazione di infermità continuata, diserzione aggravata e continuata, nonché di truffa pluriaggravata continuata. La successiva attività istruttoria svolta dalla Procura Regionale ha consentito di acquisire conoscenza della decisione del , divenuta irrevocabile il , con la quale il Tribunale Militare di Padova, disposta l assoluzione per il delitto di diserzione aggravata, ha applicato al Minnucci, ai sensi dell art. 444 c.p.p., la pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione in relazione ai reati di simulazione di infermità continuata e truffa pluriaggravata continuata. Richiamando il contenuto degli atti dell indagine penale, la Procura Regionale ha rimarcato come il militare sia rimasto arbitrariamente assente dal servizio dal al , evidenziando come i ripetuti tentativi esperiti dall Amministrazione per sottoporre il Minnucci a visita fiscale non abbiano avuto esito positivo a causa della persistente assenza dello stesso dalla propria abitazione. L organo requirente ha altresì riferito come in occasione della visita medica effettuata presso il Centro Militare di Medicina Legale di Udine in data , il Minnucci fu trovato in buone condizioni generali, per quanto, nell occasione, i sanitari espressero, nell attesa degli accertamenti di laboratorio, un giudizio di temporanea inidoneità del militare al servizio incondizionato. La parte attrice ha inoltre riferito che nei periodi successivi alla visita medica disposta presso il Centro Militare di Medicina Legale e sino al , data del collocamento in congedo illimitato, il Minnucci ha alternato assenze ingiustificate dal servizio a periodi formalmente coperti da documentazione sanitaria. Ciò premesso, la Procura Regionale ha posto in evidenza come nell intero periodo compreso tra il mese di gennaio 2002 ed il mese di febbraio 2004, e dunque anche in concomitanza con l allegato stato di infermità, non sia stata effettuata alcuna prescrizione

3 Page 3 of 9 di medicinali a nome del militare; ha rimarcato, per contro, come il periodo di assenza dal servizio sia stato connotato, per il Minnucci, da frequenti spostamenti, verosimilmente connessi ad un attività di commercio di autovetture usate. A riprova della consuetudine del militare di allontanarsi dalla propria abitazione anche durante i prescritti periodi di riposo, il P.M. ha richiamato la circostanza che le utenze telefoniche mobili di cui disponeva il Minnucci risultano aver agganciato, nel medesimo periodo, celle diverse da quelle del luogo in cui lo stesso era residente, anche al di fuori dei confini regionali. Ed ancora, la Procura Regionale ha osservato come le dichiarazioni acquisite in sede di indagini preliminari dimostrino che l odierno convenuto, nel periodo di contestata assenza dal servizio, si presentava come una persona fisicamente prestante e dunque immune da problematiche di carattere sanitario. Da ultimo ed al fine di delineare con maggiore compiutezza la figura del Minnucci, la parte attrice ha posto in evidenza come l odierno convenuto, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2006, abbia riportato diverse condanne in sede penale per reati comuni della stessa indole di quello giudicato dal Tribunale Militare penale. Ritenuta, in relazione ai fatti innanzi descritti, la sussistenza di una fattispecie di danno erariale, la Procura Regionale ha notificato al Minnucci l invito previsto dall art. 5 del D.P.R. n. 453/1993, contestando, in tale sede, il danno erariale di euro 4.314,39, importo corrispondente alle retribuzioni lorde erogate in favore del militare dal al , secondo la quantificazione operata dal Ministero della Difesa. Nell atto di citazione che ha fatto seguito alla notifica dell invito a dedurre, l organo requirente ha ribadito la tesi della dolosa simulazione, da parte del Minnucci, di uno stato di salute precario, finalizzata a sottrarsi al servizio militare ed a lucrare, in danno dell Amministrazione di appartenenza, emolumenti stipendiali non dovuti. Ricordato il particolare valore probatorio che la giurisprudenza della Corte dei conti riconosce alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il P.M. ha rilevato come i

4 Page 4 of 9 numerosi e concordanti indizi raccolti in sede di indagini preliminari smentiscano gli stati patologici e le correlate certificazioni mediche prodotte dal militare; di qui le rassegnate conclusioni, dirette alla condanna del sig. Minnucci, al pagamento, in favore dell Amministrazione Militare, della somma di euro 4.314,39 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. All udienza del 12 maggio 2011 il Collegio, preso atto della rituale notifica dell atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del sig. Minnucci; il rappresentante del P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale Emanuela Pesel Rigo, ha confermato la richiesta di condanna formulata in atto di citazione. Sulle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO L ipotesi di danno erariale portata all attenzione del Collegio afferisce alla condotta del sig. Marco Minnucci, già caporal maggiore VFB in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia, al quale si contesta di aver simulato patologie insussistenti al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare e di aver conseguito, in pregiudizio dell Amministrazione Militare, emolumenti stipendiali non spettanti in quanto non correlati alla dovuta prestazione lavorativa né giustificati da una legittima causa di astensione dal servizio. Trattasi di domanda fondata e meritevole di accoglimento, ritenendo questi Giudici che gli elementi indiziari sui quali si fonda la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura Regionale offrano un quadro sufficientemente certo in ordine alla delineata ipotesi di responsabilità erariale. Prima di esaminare il merito della controversia giova rilevare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento ), per quanto non possa considerarsi strictu sensu una sentenza di condanna penale, ciò nondimeno costituisce, alla stregua di un consolidato orientamento della Corte di

5 Page 5 of 9 Cassazione, un indiscutibile elemento di prova per il giudice chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno, il quale, ove ritenga di disconoscere tale peculiare valenza probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (così: Cass. n /2007; vd., fra le tante, Cass. n /2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 9358/2005, Cass, n /2005, Cass. n /2006). In termini non dissimili, la giurisprudenza della Corte dei conti ha osservato che la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti. Ne consegue, da tanto, che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quelle contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell art. 444 c.p.p., questa assume particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (C.d.C., Sez. I n. 222/2004; vd. anche, id. Sez. I n. 187/2003; id., Sez. I n. 324/2008; id. Sez. I n. 133/2004). Ciò premesso, rilevano questi Giudici come il Tribunale Militare di Padova, chiamato a pronunciarsi in ordine alla penale responsabilità del Minnucci per i reati di simulazione di infermità continuata, diserzione aggravata e continuata, nonché di truffa militare pluriaggravata continuata, abbia definito il processo, ex art. 444 c.p.p., con l applicazione della pena di mesi 8 e giorni 20 di reclusione militare (pena contestualmente estinta per indulto), rilevando, nella valutazione diretta ad accertare eventuali cause di proscioglimento, che il graduato, in spregio dei doveri assunti col contratto e col giuramento, si è posto liberamente e fraudolentemente assente dal Reparto che lo

6 Page 6 of 9 stipendiava in modo da svolgere altra attività lavorativa e private cose e, così, godere, almeno fino al 31 maggio 2003 anche di erogazioni mensili stipendiali. Infine solo il è stato congedato d autorità. Egli ha simulato continuativamente infermità dal alla scadenza di licenza ordinaria goduta alla residenza. E stato avvezzo ad inviare continuativamente referti medici al Reparto in modo da ottenere periodi di riposo medico da godere al domicilio. E per malattie che non trovano giustificazione solo osservando il tenore di vita, gli spostamenti sull intero territorio nazionale, l attività delittuosa reiteratamente commessa. In disparte la peculiare valenza indiziaria che, come innanzi rilevato, deve riconoscersi alla sentenza di patteggiamento, è opinione di questi Giudici che l ampio materiale probatorio acquisito agli atti di causa, non contrastato da evidenze di segno contrario (l odierno convenuto non ha inviato note di controdeduzioni all invito a dedurre né ha ritenuto di spiegare difese nel presente giudizio) non lasci margine a dubbi circa la fondatezza dell ipotesi accusatoria. Per quanto già riferito in parte narrativa, le assenze del Minnucci nel periodo compreso tra il mese di gennaio al mese di maggio 2003 (periodo al quale si riferisce il contestato danno erariale) sono state caratterizzate da un alternarsi di periodi formalmente coperti da certificazioni mediche a periodi di assenza privi di ogni giustificazione. Le risultanze dell attività investigativa effettuata dalla Polizia Giudiziaria inducono tuttavia a ritenere che le patologie allegate dal militare siano state il frutto di un attività simulatoria perpetrata in danno dell Amministrazione di appartenenza. Al riguardo è utile rilevare come nel periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003, il Minnucci, pur dichiarandosi affetto da patologie che sconsigliavano di intraprendere viaggi (vd. prescrizioni mediche del dott. Sollecito del , , ), risulta aver effettuato numerosi spostamenti non solo nell ambito provinciale e regionale di residenza (Lazio), ma anche verso alcune città del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Tali viaggi, comprovati dalle risultanze dei tabulati telefonici acquisiti agli atti di causa, furono

7 Page 7 of 9 determinati, del tutto verosimilmente, dall attività di intermediario nella compravendita di autovetture usate che l odierno convenuto risulta aver svolto contestualmente alla prestazione del servizio militare, come si evince dalle dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dai sigg.ri Carnelos Serse, Paolo Bertolo, Paolo Camerotto, Andrea Paquola. Concorre, altresì, a definire il quadro degli elementi indiziari a carico del Minnucci, la circostanza che nel periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003 non risulta effettuata alcuna prescrizione di medicinali a nome del militare; situazione, questa, che incrina ulteriormente la credibilità del quadro patologico (stato ansioso, tachiaritmia, stato depressivo, sindrome influenzale con broncopatia batterica) allegato dal militare a giustificazione della mancata prestazione del servizio (vd. accertamenti effettuati dai Carabinieri di Rocca Priora - nota del , prot. n /19-21). A ciò si aggiunga la considerazione che il Minnucci, contrariamente a quanto l esistenza di un effettiva patologia cardiaca avrebbe richiesto, non risulta aver effettuato gli esami specialistici consigliati dal proprio medico curante né osservato il prescritto riposo domiciliare, com è dimostrato dai ripetuti quanto infruttuosi tentativi esperiti dall Amministrazione per sottoporre il militare a visita fiscale. Da ultimo giova evidenziare come la condizione patologica lamentata dal militare mal si concili con le dichiarazioni rese dai sigg.ri Salvatore Giustino, Andrea Paquola, Paolo Bertolo, i quali, sentiti dalla Polizia Giudiziaria, hanno descritto il Minnucci come una persona fisicamente prestante ed immune da problematiche di carattere sanitario; né appare idoneo a mettere in discussione il delineato quadro indiziario il giudizio di temporanea inidoneità al servizio espresso dal Centro Militare di Medicina Legale di Udine con verbale del Al riguardo mette conto rilevare come la suddetta valutazione, da ritenersi essenzialmente diretta a consentire l espletamento di esami specialistici ad un soggetto trovato in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, non trovi fondamento in una obbiettivata patologia cardiologica, ma unicamente nei persistenti

8 Page 8 of 9 episodi di cardiopalmo riferiti dallo stesso interessato. Reputano, conclusivamente, questi Giudici che l odierno convenuto, nell intero periodo compreso tra il ed il , abbia simulato patologie insussistenti al fine di sottrarsi al servizio militare e di lucrare, in danno dell Amministrazione Militare, emolumenti stipendiali non dovuti. Il complesso degli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa induce a configurare, in capo al Minnucci, l elemento soggettivo del dolo erariale, da intendersi quale volontà consapevole di perseguire, attraverso la simulazione di infermità insussistenti, un indebito profitto in danno dell Amministrazione Militare. Quanto all elemento oggettivo dell illecito erariale, è opinione del Collegio che lo stesso vada individuato nell indebita percezione delle retribuzioni afferenti l intero periodo compreso tra il 22 gennaio ed il 31 maggio 2003, nell assenza di una controprestazione lavorativa o comunque di una causa idonea a giustificare l erogazione di tali emolumenti. Il relativo pregiudizio sulla base del prospetto riepilogativo delle retribuzioni elaborato dal Servizio Amministrativo del Reparto Comando e Supporti Tattici Pozzuolo del Friuli di Gorizia (vd. nota del ) e nell assenza di elementi di contestazione va quantificato nell importo di euro 4.314,39. Alla ritenuta fondatezza dell azione risarcitoria consegue la condanna del sig. Marco Minnucci al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39; trattandosi di debito di valore il suddetto importo va maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data dei pagamenti disposti in favore del militare alla pubblicazione della sentenza; sulla sorte capitale così rivalutata competono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all effettiva ed integrale soddisfazione del credito. La connotazione dolosa di una condotta assunta in palese dispregio ai doveri di fedeltà alle leggi, di disciplina e di onore propri dello status di militare, inducono ad escludere che si possa far applicazione del potere riduttivo dell addebito. Le spese di giudizio sono poste a carico del convenuto nella misura determinata in dispositivo.

9 Page 9 of 9 P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione reiette, condanna il sig. Marco Minnucci al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 4.314,39 (quattromilatrecentoquattordici/39), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi a far data dai singoli esborsi e sino alla pubblicazione della sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest ultima data all effettiva ed integrale soddisfazione del credito. Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano nell importo complessivo di euro 291,58 (duecentonovantuno/58). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 maggio L estensore f.to Dott. Giancarlo Di Lecce Il Presidente f.to Dott. Enrico Marotta Depositata in Segreteria il p.il DIRETTORE DI SEGRETERIA il Funzionario Addetto f.to Dott. Anna De Angelis

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A Sent. 585/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Andrea LUPI Pina Maria Adriana

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 3311 2013 RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 3311 2013 RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 3311 2013 RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta

Dettagli

Deliberazione n. 3/2005/P

Deliberazione n. 3/2005/P Deliberazione n. 3/2005/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione regionale del controllo per l Emilia-Romagna *** Visti i rilievi n. 5 e n. 6, rispettivamente, del 23 e del 28 dicembre 2004,

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42

FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42 Riunione del 29 luglio 2015 FIPAV TRIBUNALE FEDERALE COMUNICATO N 42 34.14/15 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: - SURACE REBECCA Atleta - BONACCORSO ANTONINO MARIA n.q. Presidente p.t - ASD PALLAVOLO

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.

Dettagli

CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE

CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE DETERMINAZIONE COPIA SETTORE: CONTENZIOSO CULTURA PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT REG. GEN.LE N 10 DEL 5.Gennaio 2012. REG. SERVIZIO N.49.DEL 28.Dicembre 2011.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa

Dettagli

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA A cura dell'ufficio Stampa Sentenza n. 129/2008 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: dott. Giovanni BENCIVENGA dott. Massimo DE MARIA dott. Elena LORENZINI

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 20/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2012.1.10.21.755 LEGISLATURA X Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI Consigliere Giuseppa Maneggio ha pronunciato la seguente

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza

ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30 Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza UNA ISTANZA ORIGINALE COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI E COMPILATA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter ) ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n.4769/2003 proposto dalla AZIENDA

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di

TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 1 Febbraio 2013, n 2422 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Lavoratore Congedo

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 1 Febbraio 2013, n 2422 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Lavoratore Congedo MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 1 Febbraio 2013, n 2422 (Pres. F. Miani Canevari; Rel. U. Berrino) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Lavoratore Congedo straordinario Dottorato di ricerca

Dettagli

Deliberazione n. 6/2008/Par.

Deliberazione n. 6/2008/Par. Deliberazione n. 6/2008/Par. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE nell adunanza del 30 aprile 2008 composta da: Giuseppe Ranucci Fabio Gaetano Galeffi Andrea

Dettagli

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014)

DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) DELIBERA DL/037/15/CRL/UD del 30 marzo 2015 DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA F. C. / WIND TELECOMUNICAZIONI xxx (LAZIO/D/125/2014) IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO NELLA riunione del 30 marzo 2015; VISTA la

Dettagli

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1

CONTROLLO FORMALE Gruppo di Lavoro Contenzioso Tributario - 29/01/2014 1 CONTROLLO FORMALE 1 Il controllo formale delle dichiarazioni Art. 36 bis Liquidazione delle imposte sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi. Eseguita su tutte le dichiarazioni presentate.

Dettagli

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente

Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente DELIBERA N. 45/2015 TITOLO 2015.1.10.4.1 2015.1.10.21.55 LEGISLATURA X Il giorno 28/07/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:

Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: DELIBERA N. 61/2014 TITOLO 2014.1.10.4.1 2014.1.10.21.589 LEGISLATURA IX Il giorno 19 dicembre 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU

I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU I diritti di difesa nella giurisprudenza della Corte EDU Una breve premessa Le nozioni di accusa penale e materia penale (leading case: Engel ed altri c. Paesi Bassi): autonomia delle garanzie convenzionali

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce. Seconda Sezione SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce N. 1609 Reg.Dec N. 530 Reg.Ric. ANNO 2008 Composto dai Signori Magistrati: Seconda Sezione

Dettagli

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 27/01/2014

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 27/01/2014 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 75 DEL 27/01/2014 OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro, per

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA N. 427/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA N. 427/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO SENTENZA Page 1 of 8 REPUBBLICA ITALIANA N. 427/2010 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO Composta dai seguenti magistrati: Dott. Davide Morgante Dott.ssa Stefania

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE

Determinazione 15/2015. Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE Determinazione 15/2015 Definizione della controversia Arioli XXX /Teletu IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione

Dettagli

Deliberazione n. 140 /I C./2007

Deliberazione n. 140 /I C./2007 Deliberazione n. 140 /I C./2007 REPUBBLICA ITALIANA la CORTE DEI CONTI Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia I Collegio composto dai seguenti magistrati: PRESIDENTE: CONSIGLIERE: CONSIGLIERE:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.

Dettagli

Al Signor Segretario generale. Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modalità di imputazione.

Al Signor Segretario generale. Oggetto: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Modalità di imputazione. Direzione generale - Servizio Risorse Umane Circolare prot. n. 10126 Venezia, 7 febbraio 2014 Alle Signore e ai Signori Dirigenti Alle Signore e ai Signori incaricati di Posizione Organizzativa e Alta

Dettagli

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Comitato Regionale per le Comunicazioni ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Comitato Regionale per le Comunicazioni DELIBERA n. 29/2014 TITOLO 1.10.21/619 1.10.4. LEGISLATURA IX Il giorno 11 luglio 2014 si è riunito nella sede

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

Deliberazione n. 1/2009/PAR

Deliberazione n. 1/2009/PAR Deliberazione n. 1/2009/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai Signori: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 973 del 11-12-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 999 del 10-12-2012 Determinazione n. 158 del 10-12-2012 Settore

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA CARROZZERIA ANDREETTA / FASTWEB S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 869/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI PROPOSTI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 83 del 22 febbraio

Dettagli

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X. La Responsabile del Servizio Corecom Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2015 DEFC.2015.4 Tit. 2013.1.10.21.1056 del 14/04/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X / WIND TELECOMUNICAZIONI X La

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art.

IL DIRIGENTE. VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare l art. Determinazione n. 4/2012 Oggetto: definizione della controversia XXX/Sky Italia XXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA

Delibera n. 135/10/CIR. Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA Delibera n. 135/10/CIR Definizione della controversia Gallo xxx/ Telecomunicazioni Salernitane s.r.l. L AUTORITA NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2010; VISTA

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL. 0422 559612 FAX 0422 559618 www.ordineavvocatitreviso.it ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO

Dettagli

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n 25682 (Pres. F. Roselli; Rel. A. Manna) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro Copia atti aziendali Licenziamento

Dettagli

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Co.Re.Com. comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ATTI 1.21.1 2012/4879/GU14 IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI Deliberazione n. 22 del 21 luglio 2014 Sono presenti i componenti

Dettagli

NAPOLI, 12 giugno 2013

NAPOLI, 12 giugno 2013 Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.

Dettagli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA N. 1 TRIESTINA TRIESTE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Decreto n 440 del 28/10/2015 OGGETTO Contributi economici aziendali in favore delle Associazioni di Volontariato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745

PARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745 18465 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745 Protocollo d Intesa relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli