La Riforma del mercato del lavoro

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1 La Riforma del mercato del lavoro La flessibilità in ingresso: la nuova disciplina dei contratti di lavoro Genova 26 novembre 2012 Avv. Stefano Torchio Managing Partner LABLAW Studio Legale

2 1. PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 1 Direttiva CEE 1999/70 Due obiettivi principali: a) garantire il principio di non discriminazione b) prevenire gli abusi derivanti dall utilizzo di una successione di contratti a TD 3 D.lg. Vo 368/2001 : dalle ipotesi tassative ex lege 230/1962 al cd. causalone ma con obbligo di motivazione specifica 4 Il (finto) Caso Mangold La Corte di Giustizia con la sentenza 22 novembre 2005 stabilisce la non incompatibilità della normativa tedesca che per motivi connessi con la necessità di promuovere l occupazione ha abbassato l età oltre la quale possono essere stipulati senza restrizione contratti a termine 2

3 2. PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 1. La legge 247/2007 (attuazione del cd. Protocollo Welfare) interviene più restrittivamente in materia di successione di contratti a TD stabilendo altresì che: il contratto di lavoro subordinato è stipulato, di regola, a tempo indeterminato 2. La legge 133/2008 inserisce relativamente al cd causalone l inciso: anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro Conclusione: il contratto a TD è un istituto ben più rigido di quanto la disciplina comunitaria imponeva ed impone e, soprattutto, è per le aziende uno strumento pericoloso stante l amplissima discrezionalità del giudice di sindacare la causale apposta e le conseguenze della dichiarata illegittimità. 3 Legge 183/2010: interviene per ridurre il rischio per le imprese (in caso di illegittimità del termine apposto al contratto conversione dello stesso + indennità risarcitoria omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità) 3

4 LA GENESI DELLA RIFORMA FORNERO: LA LETTERA DELLA BCE. IL RICHIAMO DELL EUROPA Con la nota lettera del 5 agosto 2011, la Banca Centrale Europea ha evidenziato allo Stato Italiano, fra l altro: a) anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione. b) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi. Fonte: 4 4

5 Nasce la RIFORMA FORNERO che, a parte l introduzione del cd. contratto a-causale, riforma in modo ancor più rigido l assetto prima visto dando attuazione ai principi cui è informata ossia che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro ossia una sorta di CONTRATTO DOMINANTE e che il contratto a termine va disincentivato 5

6 Il CONTRATTO CD. A-CAUSALE 1^ ipotesi: sorta di prova lunga per il primo rapporto a TD di durata non sup a 12 mesi (anche per il contratto di somministrazione a termine) 2^ ipotesi: i contratti collettivi (a livello interconfederale ovvero di categoria o a livello decentrato su delega dei primi) stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potranno prevedere.(in luogo del CAUSALONE) che il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l assunzione avvenga nell ambito di un processo organizzativo determinato da : i) avvio di nuove attività, ii) lancio di prodotti, iii) implementazione di rilevanti cambiamenti tecnologici, iv) fasi supplementari di un progetto di ricerca, v) rinnovo o proroga di una commessa. nel limite del 6% del totale dei lavoratori occupati nell unità produttiva. Durata complessiva di 36 mesi (comprensivi di proroghe) Limite di utilizzo del 6% riferito agli occupati nell unità produttiva (quest ultima locuzione fa riferimento ai lavoratori subordinati?) 6

7 CIRCOLARE MIN LAV 18/2012 1^ ipotesi: si riferisce ad un precedente rapporto di lavoro subordinato con quel datore di lavoro non a stage, tirocini o altro tipi di rapporti flessibili. Il termine (qualsiasi esso sia entro i 12 mesi max) non è prorogabile. È possibile il superamento del termine (ma occorre la comunicazione al Centro per l Impiego) nei termini già noti (5 giorni). Trasformazione ab initio in caso di superamento 2^ ipotesi: il Min esclude la possibilità da parte della contrattazione collettiva decentrata (ossia quella cd. di prossimità di cui all art. 8 DL 138 del 2011 convertito nella legge ) di introdurre una disciplina diversa da quella già prevista dalla legge Fornero se non delegata a livello interconfederale o di categoria e questo sulla base del criterio interpretativo della successione delle leggi nel tempo (dimenticando peraltro che esiste anche quello della specialità) 7

8 I CONTRATTI DI PROSSIMITÀ (ART. 8, COMMA 1, D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L. N. 148/2011) I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale, o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all avvio di nuove attività. Le intese possono riguardare (omissis) c) I contratti a termine e) Le modalità di assunzione, comprese le co.co.co a progetto e le partite IVA, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro 8 8

9 LE MODIFICHE AL CONTRATTO CAUSALE A) Continuazione del rapporto oltre il termine fissato Il termine FINALE del contratto (decorso il quale il contratto si considera a tempo indeterminato) si allunga: 1. fino a 10 gg. (con maggiorazione del 20%) 2. successivi da 20 a 30 gg per contratti < 6 mesi (maggiorazione del 40%) 3. da 30 a 50 gg per contratti > 6 mesi (maggiorazione del 40%) ovviamente sempre nel termine massimo di 36 mesi Occorre la comunicazione al Centro per l Impiego indicando anche la durata della prosecuzione (sulle modalità di comunicazione, v. Decreto Min Lav GU del e nota Min Lav 15322/2012) Decorsi questi termini il contratto si trasforma a TI 9

10 B. LA PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE Nell ambito del periodo max di 36 mesi la proroga è possibile una sola volta per ragioni oggettive e deve riferirsi alla stessa attività per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Per ragioni oggettive si intendono sempre ragioni riconducibili al cd. causalone anche se possono essere diverse rispetto a quelle del contratto iniziale Per i dirigenti non cambia nulla 10

11 C) INTERVALLO TEMPORALE TRA DUE CONTRATTI L intervallo temporale previsto dall art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 368/2001 tra la cessazione del contratto e la stipulazione di quello successivo si allunga : da 10 a 60 gg per contratti < 6 mesi da 20 a 90 gg per contratti > 6 mesi Tuttavia i contratti collettivi (interconfederali, di categoria o di livello decentrato su delega) stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, potranno ridurre il periodo (rispettivamente fino a 20 gg. e 30 gg.), stabilendone le condizioni, nei casi in cui l assunzione avvenga nell ambito di un processo organizzativo determinato da: 1. avvio di nuova attività, 2. lancio di prodotto o servizio innovativo, 3. implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, 4. fasi supplementari di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, 5. rinnovo o proroga di una commessa consistente. In difetto interverrà Ministero del lavoro decorsi 12 mesi a decorrere dal 18 luglio

12 INTERVENTO DEL cd. PRIMO DECRETO SVILUPPO ART 46 LEGGE 134 del 7 agosto 2012 L intervallo temporale previsto dall art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 368/2001 tra la cessazione del contratto e la stipulazione di quello successivo è stata ridotta a 20 o 30 giorni (rispettivamente se il contratto è inferiore o superiore ai sei mesi) PER I SOLI CONTRATTI STAGIONALI (di cui al comma 4ter dell art. 5) È stata poi data alle parti sociali la possibilità di prevedere attraverso CONTRATTI COLLETTIVI stipulati ad ogni livello (e quindi anche quelli di prossimità) una riduzione dei periodi prima visti senza alcuna predeterminazione delle situazioni legittimanti Il Ministero Lavoro ha di recente chiarito che, sempre ai fini della individuazione delle ipotesi di riduzione degli intervalli tra due contratti a tempo determinato, possa ritenersi pienamente efficace anche ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all entrata in vigore delle modifiche normative ai sensi dell art. 5, comma 4 ter (interp. Min Lav. n. 37 del ) Secondo quanto emerge dalla circolare 7 novembre 2012 del Ministero del Lavoro quindi: - Le situazioni legittimanti potranno essere o quelle già individuate dalla legge Fornero per il contratto a- causale che il Ministero si riserva di meglio puntualizzare; -O altre individuate dalle parti sociali -La deroga potrà riguardare anche l intervallo (quindi il termine 20 o 30 giorni non è rigido) 12

13 ALCUNE DEROGHE ESISTENTI Contratti ex art. 8 legge 223/1991: sono esclusi dal rispetto dell obbligo dell intervallo temporale e questo in forza dell art. 10 comma 6 del D.lg.vo 368/2001 (Si veda risposta a quesito MIN Lav 5 ottobre 2012). Notarsi che a norma invariata (articolo 10 citato) il Ministero interpreta la norma in senso opposto all INPS (circ 109/2005). I 12 mesi non si computano neppure nel massimale dei 36. Assunzione per sostituzione di personale in maternità: secondo il Ministero (risposta a interpello 4 ottobre 2012) una lavoratrice assunta per sostituirne altra in maternità può essere riassunta dallo stesso datore di lavoro senza soluzione di continuità per sostituire altra dipendente assente a sua volta per maternità. Il limite dei 36 mesi è operante. 13

14 D) DURATA MAX (36 MESI) DEL CONTRATTO A TERMINE. INCLUSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE ( ) qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono fra un contratto e l altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato (art. 5, comma 4 D. Lgs. 368/01) Si aggiunge oggi: Ai fini del computo del periodo massimi di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti ( ) inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. (art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/01). Quelli di somministrazione (a termine) sono computabili dal 18 luglio 2012 (si veda Circ. Min Lav ) Non si computano i precedenti contratti a TI risoltisi prima, i co.co.co, quelli di apprendistato i contratti a termine con i lavoratori in mobilità ex art. 8 legge 223/1991 (art. 10 comma 6 d.lg.vo 368/2001) Al termine dei 36 mesi è possibile però ricorrere ai contratti di somministrazione ( si veda risposta a interpello numero 32) 14

15 D) DURATA MAX (36 MESI) DEL CONTRATTO A TERMINE. INCLUSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE Mansioni equivalenti = non solo pari valore professionale delle mansioni ma anche attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o anche l arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto NB. È sempre possibile la cd. DEROGA ASSISTITA ai limite dei 36 mesi (purchè vi sia un cd. AVVISO COMUNE) si veda elenco di quelli esistenti Durata del contratto a termine del dirigente = 5 anni 15

16 Proroga contratto a termine oltre il tetto dei 36 mesi Accordo Accordo 10 gennaio 2008: rinnovo del contratto collettivo per gli addetti al settore dell'industria metalmeccanica Accordo 25 gennaio 2008: rinnovo del contratto collettivo per gli addetti al settore della piccola e media industria metalmeccanica (Confapi) Accordo 17 marzo 2008: rinnovo del contratto collettivo per gli addetti al settore dell'industria alimentare Durata della proroga 8 mesi 8 mesi 12 mesi Avviso comune 10 aprile 2008 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil 8 mesi (1) Avviso comune 24 aprile 2008 Confartigianato, Casartigianati Cna, Cisl e Uil Avviso comune 12 giugno 2008 per il settore turismo Federalberghieri, Fipe, Fiavet, Faita, Federetti, Filcame Cgil, Fisascata Cisl e Uiltucs Uil Accordo 24 giugno 2008: rinnovo dell'accordo 24 maggio 2004 tra le associazioni cooperative e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil per gli addetti alle cooperative di produzione e lavoro nei settori dell'ediliza ed attività affini Accordo 4 giugno 2008: rinnovo del contratto collettivo per i quadri e gli impiegati in agricoltura tra Confederazione generale agricoltura italiana, Confederazione nazionale Coldiretti, Cia, Confederdia, Flai Cigl, Fai Cisl e Uila Uil (1) Salvo durate maggiori eventualmente disposte dai contratti collettivi 8 mesi (1) Non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 mesi mediante contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale Non superiore a 8 mesi, nel rispetto dell'avviso comune del 10 aprile Non superiore a 12 mesi

17 E) SANZIONI Se la riassunzione avviene dopo la fine del contratto ma prima che sia decorso l intervallo minimo è il secondo contratto ad essere considerato a TI Se la riassunzione avviene senza alcun intervallo il rapporto è a TI sin dall inizio. 17

18 ILLEGITTIMITA DEL TERMINE CONSEGUENZE, INTERPRETAZIONE AUTENTICA Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604 ( ). Tale disposizione si interpreta nel senso che l indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relativo fra il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (norma da applicarsi in relazione alle cessazioni di contratti verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2013). 18

19 COSTO CONTRIBUTIVO MAGGIORE Nuovo contributo dell 1,4% per i rapporti a tempo indeterminato ad esclusione di: - Lavoratori a termine assunti per sostituire lavoratori assenti - Lavoratori stagionali a termine - Apprendisti - lavoratori in mobilità - Contratti ex decreto legge 179/2012 Sono previsti meccanismi di restituzione di una parte del contributo (max 6 mensilità) in occasione dell eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato (dopo il superamento del periodo di prova) o in caso di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine. 19

20 2 INTERVENTO CORRETTIVO RIFORMA FORNERO DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 NUMERO 179 DISCIPLINA delle cd. START UP INNOVATIVE - Definizione di Start Up - Le ragioni del cd. causalone sono sussistenti a prescindere nei quattro anni a seguire la costituzione della società o nel periodo minore se già costituita; - È possibile però utilizzare questo contratto solo per assunzioni di lavoratori la cui attività sia direttamente inerente o strumentale al raggiungimento dell oggetto sociale - È sempre possibile l assunzione a-causale che si aggiunge - Il contratto non può essere inferiore ai sei mesi e superiore ai 36 - Ulteriori 12 mesi di proroga ma davanti alla DPL (non vi è necessità di accordi sindacali o di avvisi comuni né di assistenza alla stipula) - Non vi è obbligo di intervallo tra un contratto e l altro; la prosecuzione anche di un giorno oltre i max 48 mesi comporta la trasformazione a TI 20

21 TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESISTENTI IN RELAZIONE ALL ETA ANAGRAFICA (si veda tabella ) 21

22 Lavoro a progetto 22

23 1.1. COLLABORAZIONI A PROGETTO. NOZIONE OGGI Lavoro a progetto post riforma Art. 61, c. 1 D.Lgs. n. 276/2003: ( ) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Art. 24 bis, n. 7 DL n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012 ha aggiunto dopo le parole: «rappresentanti di commercio»: «, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento,». 23

24 1. COLLABORAZIONI A PROGETTO. COSA CAMBIA 1. Definizione più stringente di progetto: a) funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale; b) non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente; c) non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) d) deve essere descritto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante, e del risultato finale che si intende conseguire; 2. Abolizione del programma di lavoro o fase di esso (introdotto a suo tempo dalla cd. legge Biagi) 3. Abolizione della facoltà di recesso del committente prima della scadenza: Il recesso sarà possibile solo per: a) giusta causa ovvero per b) oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. 24

25 2. COLLABORAZIONI A PROGETTO. COSA CAMBIA Introduzione di una presunzione di subordinazione Interpretazione autentica della presunzione legale: per assenza di progetto (il contratto si considera a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1 Legge Biagi); Previsione di criteri per la determinazione di un compenso minimo parametrati per settore Aumento dei costi: progressivo aumento delle aliquote dal 2013 al 2018 (dal 28% al 33%) Call center: l attività di vendita diretta di prodotti o servizi in outbound può avvenire con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base di un corrispettivo fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 24 bis del D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012). Per le attività inbound nulla è mutato (Circolare INPS 111 del 17 dicembre 2008) 25

26 3. COLLABORAZIONI A PROGETTO. CONSEGUENZE 1. Presunzione semplice: nel caso in cui l attività del collaboratore sia con rapporto di cococo che a progetto è svolta con modalità analoghe a quelle svolte dai lavoratori dell impresa committente (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi, se e quando previste). 2. Interpretazione autentica della presunzione legale: l art. 69 si interpreta nel senso che l individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali diposizioni si applicano ai contratti stipulati dopo l entrata in vigore della legge 26

27 4. INTRODUZIONE DI UN CORRISPETIVO MINIMO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO Previsione di criteri per la determinazione del corrispettivo Proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito Ma, in relazione a ciò e alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola non sarà inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (anche differenziato in relazione a profili professionali tipici) da contratti collettivi a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati; in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati In assenza di contrattazione collettiva specifica non inferiore a parità di estensione temporale dell attività oggetto di prestazione il compenso non sarà inferiore alle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto 27

28 4. INTRODUZIONE DI UN CORRISPETIVO MINIMO DELLE COLLABORAZIONI A PROGETTO Previsione di criteri per la determinazione del corrispettivo Proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito (Art. 63 L. Biagi) Ma, in relazione a ciò e alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola non sarà inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (anche differenziato in relazione a profili professionali tipici) da contratti collettivi a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati; in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (in attesa dei futuri ccnl ) in assenza di contrattazione collettiva specifica il compenso a parità di estensione temporale dell attività oggetto di prestazione non sarà inferiore alle retribuzioni minime previste dai CCNL di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto NB. EFFETTO IMMEDIATO: AUMENTO DEL CONTENZIOSO AL TERMINE DI CIASCUN CONTRATTO A PROGETTO ANCHE SOLO PER Il PROFILO ECONOMICO 28

29 I contratti con soggetti titolari di partita Iva 29

30 I CONTRATTI CON SOGGETTI TITOLARI DI POSIZIONE IVA: COSA CAMBIA Introduzione di una presunzione relativa di (para)subordinazione (senza progetto) qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni: a) Durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (legge ); b) Corrispettivo della collaborazione superiore al 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi (anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione interessi) c) Disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Periodo transitorio La presunzione si applica ai rapporti instaurati dopo l entrata in vigore della riforma Per i rapporti in corso, decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma. 30

31 I CONTRATTI CON SOGGETTI TITOLARI DI POSIZIONE IVA: COSA CAMBIA La presunzione non opera: a) Quando la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività, (e) (presunzione non definibile a priori né oggettivamente) b) Quando sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile, ossia circa Euro (Tale livello minimo imponibile si ottiene moltiplicando per il numero di giornate lavorabili il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio, che per il 2012 l INPS fissa a 45,70 euro) c) La presunzione non opera altresì con riferimento a prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali è richiesta iscrizione a ordini professionali, albi, registri, elenchi professionali qualificati 31

32 Grazie per l attenzione. LABLAW Milano Corso Europa, Milano Tel: Fax: LABLAW Roma Via Ennio Quirino Visconti, Roma Tel: Fax: LABLAW Genova Via Colombo, 7/ Genova Tel Fax LABLAW Padova Corso Garibaldi, Padova Tel Fax LABLAW Pescara Strada Comunale Piana, Pescara Tel Fax s.torchio@lablaw.com

33 L&E Global Alliance

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