NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

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1 RIF. N LELLI/rl NUOVA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale, numero 183, del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 Regolamento recante la sciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con moficazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che è entrato in vigore il 22 agosto Il nuovo decreto ricomprende, in un unico corpo normativo, le previgenti sposizioni riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo (T.R.S.) qualificate sottoprodotti e che sono contenute nelle seguenti norme, le quali sono abrogate a decorrere dal 22 agosto 2017: articolo 41-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con moficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato Ulteriori sposizioni in materia terre e rocce da scavo ; Decreto Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante Regolamento sulla sciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo ; articolo 41, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con moficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato Disposizioni in materia ambientale ; articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato Sottoprodotti. Inoltre, il nuovo regolamento sciplina: il riutilizzo, nello stesso sito, terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla sciplina dei rifiuti, sia da quella dei sottoprodotti ai sensi dell articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto bonifica. Il regolamento si applica alle «terre e rocce da scavo», definite come il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e adtivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni inquinanti superiori ai limiti cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.

2 Il nuovo decreto, a fferenza della sciplina previgente, non si occupa materiali litoi provenienti dall escavazione degli alvei e residui della lavorazione dei materiali lapidei. Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, analogamente alla previgente regolamentazione, sono inviduate procedure stinte per le terre prodotte in: «cantieri piccole»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni progetto, nel corso attività ed interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso attività od opere soggette a valutazione d impatto ambientale od ad autorizzazione integrata ambientale; «cantieri gran non sottoposti a V.I.A. od A.I.A.»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni progetto, nel corso attività o opere non soggette a procedure valutazione impatto ambientale od ad autorizzazione integrata ambientale; «cantieri gran»: cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiore a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni progetto, nel corso attività o opere soggette a procedure valutazione impatto ambientale od ad autorizzazione integrata ambientale. Le tre tipologie sottoprodotti classificate in ragione dell origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a due procedure tipo, che sono definite nell articolo 9 (per le terre e rocce generate da cantieri gran ), negli articoli 20 e 21 (per le terre e rocce generate da cantieri piccole ) e nell articolo 22 (per le terre e rocce da scavo generate in gran cantieri gran non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A.). Il decreto si compone 31 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue: Titolo I - Disposizioni generali; Titolo II - Terre e rocce da scavo che sodsfano la definizione sottoprodotto, a sua volta sudviso nei capi: o Capo I Disposizioni comuni; o Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri gran ; o Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri piccole ; o Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri gran non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A.; Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall ambito applicazione della sciplina sui rifiuti; Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto bonifica; Titolo VI - Disposizioni intertemporali, transitorie e finali. L articolato è, infine, seguito da eci allegati: ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo; ALLEGATO 2 - Procedure campionamento in fase progettazione; ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale; ALLEGATO 4 - Procedure caratterizzazione chimico-fisiche ed accertamento delle qualità ambientali; ALLEGATO 5 - Piano utilizzo; ALLEGATO 6 - Dichiarazione utilizzo cui all articolo 21; ALLEGATO 7 - Documento trasporto; ALLEGATO 8 - Dichiarazione avvenuto utilizzo (D.A.U.); ALLEGATO 9 - Procedure campionamento in corso d opera e per i controlli e le ispezioni; ALLEGATO 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali origine antropica cui all articolo 4, comma 3.

3 Il Capo I, del Titolo II, reca sposizioni comuni, applicabili a tutte le tipologie terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti. Il Capo II, invece, riguarda sposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da gran cantieri; mentre i Capi III e IV si occupano, rispettivamente, della gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri piccole e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri gran non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI RELATIVI ALLE TERRE- SOTTOPRODOTTO PICCOLE GRANDI non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A. GRANDI sottoposti a V.I.A. ed A.I.A. TITOLO II TITOLO I Capo I Capo II Capo III Capo IV Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Definizioni Art. 3 Esclusioni dal campo applicazione Art. 4 Criteri per qualificare le TRS come sottoprodotti Art. 5 Deposito intermeo Art. 6 Trasporto Art. 7 Dichiarazione avvenuto utilizzo Art. 8 Ambito applicazione Art. 9 Piano utilizzo Art. 10 TRS conformi alle CSC Art. 11 TRS conformi ai valori fondo naturale Art. 12 TRS prodotte in un sito oggetto bonifica Art. 13 Controllo equipollente Art. 14 Efficacia del piano utilizzo Art. 15 Aggiornamento del piano utilizzo Art. 16 Proroga del PdU e accertamenti sul PdU Art. 17 Realizzazione del piano utilizzo Art. 18 Gestione dei dati Art. 19 Disciplina dei costi sostenuti Art. 20 Ambito applicazione Art. 21 Dichiarazione utilizzo per i cantieri piccole Art. 22 gran non sì (solo comma 2) sì (solo comma 2) sì sì sì no sì sì no no sì no

5 AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ALLEGATI PICCOLE GRANDI non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A. GRANDI sottoposti a V.I.A. ed A.I.A. Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8) Allegato 2 - Procedure campionamento in fase progettazione (art. 8) Allegato 3 - Normale pratica industriale (art. 2, c. 1, lett. b) Allegato 4 - Procedure caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4) Allegato 5 - Piano utilizzo (art. 9) Allegato 6 - Dichiarazione utilizzo cui all articolo 21 (art. 21) Allegato 7 - Documento trasporto (art. 6) Allegato 8 - Dichiarazione avvenuto utilizzo (D.A.U.) (art. 7) Allegato 9 - Procedure campionamento in corso d opera e per i controlli e le ispezioni (artt. 9 e 28) Allegato 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali origine antropica cui all articolo 4, comma 3 (art. 4) sì sì no NORME TRANSITORIE Il nuovo decreto prevede, espressamente, una norma transitoria in base alla quale i piani ed i progetti utilizzo già approvati prima dell entrata in vigore del nuovo regolamento restano sciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le mofiche ed agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all entrata in vigore del nuovo regolamento. I progetti per i quali, alla data entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente, restano sciplinati dalle relative sposizioni. Per tali progetti è fatta, comunque, salva la facoltà presentare, entro 180 giorni dalla data entrata in vigore del regolamento (entro il 18 febbraio 2018), il piano utilizzo cui all articolo 9 o la chiarazione cui all articolo 21 ai fini dell applicazione delle sposizioni del nuovo regolamento.

6 TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI ED IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A V.I.A. ED A.I.A. PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA PREVIGENTE GESTIONE EX ART. 41-BIS, DECRETO- LEGGE, N. 69/2013: invio della chiarazione almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori scavo; comunicazione preventiva (15 giorni prima) delle mofiche sostanziali; obbligo utilizzo specifico documento trasporto (Allegato 7); obbligo trasmissione della Dichiarazione Avvenuto utilizzo entro il termine valità della chiarazione (Allegato 8); nuovo modello chiarazione (Allegato 6); nuovi soggetti destinatari; set analitico minimo per la verifica dell assenza contaminazione; nuovi requisiti per l eventuale deposito intermeo. Ai fini della gestione, come sottoprodotti, delle terre da scavo prodotte in cantieri piccole ed in cantieri gran non sottoposti a V.I.A. ed A.I.A., è necessario che il produttore (definito come il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo ) attesti la sussistenza delle conzioni previste dall articolo 4 per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (assenza contaminazione, certezza ed idoneità utilizzo) tramite la trasmissione, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell inizio dei lavori scavo, del modulo cui all allegato 6 al Comune del luogo produzione ed all Agenzia protezione ambientale territorialmente competente. Nella chiarazione il produttore inca le quantità terre e rocce da scavo destinate all utilizzo come sottoprodotti, l eventuale sito deposito intermeo, il sito destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere ed i tempi previsti per l utilizzo, che non possono, comunque, superare un anno alla data produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l opera, nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine esecuzione superiore. I tempi previsti per l utilizzo delle terre e rocce da scavo, come sottoprodotti, possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima sei mesi, in presenza circostanze sopravvenute, impreviste od imprevebili. A tal fine il produttore, prima della data scadenza del termine utilizzo incato nella chiarazione, comunica al Comune del luogo produzione ed all Agenzia protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine utilizzo, motivando le ragioni della proroga. Nel caso mofica sostanziale dei requisiti cui all articolo 4, il produttore aggiorna la chiarazione iniziale e la trasmette, anche solo in via telematica, al Comune del luogo produzione ed all Agenzia protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della chiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla chiarazione aggiornata. Costituisce mofica sostanziale: a) l aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto della chiarazione utilizzo; b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito destinazione od ad un utilizzo versi da quelli precedentemente incati (ATTENZIONE: qualora la variazione riguar il sito destinazione od il verso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l aggiornamento della chiarazione può essere effettuato per un massimo due volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste od imprevebili);

7 c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito deposito intermeo verso da quello incato nel piano utilizzo; d) la mofica delle tecnologie scavo. Il trasporto delle terre e rocce da scavo è accompagnato dalla documentazione incata nell allegato 7, presposta in triplice copia, una per il produttore, una per il trasportatore ed una per il destinatario, anche se del sito intermeo ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni. L utilizzo delle terre e rocce da scavo è attestato all autorità competente meante la chiarazione avvenuto utilizzo, resa dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo cui all allegato 8, all autorità ed all Agenzia protezione ambientale competenti per il sito destinazione, al Comune del sito produzione ed al Comune del sito destinazione. La chiarazione è conservata per cinque anni dal produttore. La chiarazione avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine valità della chiarazione cui all articolo 21. L omessa chiarazione avvenuto utilizzo ENTRO TALE TERMINE comporta la cessazione, con effetto immeato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Il deposito intermeo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo. Al fine della verifica dell assenza contaminazione, il set parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici eventuali pregresse contaminazioni, potenziali anomalie del fondo naturale, inquinamento ffuso, nonché possibili apporti antropici legati all esecuzione dell opera. Fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere moficata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse, il set analitico minimale da considerare è il seguente: Arsenico Cadmio Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio Idrocarburi C>12 Cromo totale Cromo VI Amianto BTEX (*) IPA (*) (*) Da eseguire nel caso in cui l area da scavo si collochi a 20 metri stanza da infrastrutture viarie grande comunicazione ed ad inseamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito meante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8 L utilizzo delle terre da scavo, può avvenire: per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fonari o viari, oppure, per altre forme ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofon; nel corso processi produzione industriale, in sostituzione dei materiali cava. Con riferimento alla concentrazione delle sostanze inquinanti, le terre da scavo possono essere utilizzate: se la concentrazione inquinanti rientra nei limiti cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione; se la concentrazione inquinanti è compresa fra i limiti cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale ed industriale). Il riutilizzo in impianti industriali quale ciclo produttivo destinazione delle terre e rocce da scavo - in cui la concentrazione inquinanti è compresa tra i limiti cui alle colonne A e B - è possibile solo nel caso in cui il processo industriale destinazione preveda la produzione prodotti o manufatti merceologicamente ben stinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale mofica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali. In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l assenza potenziali rischi compromissione del raggiungimento degli obiettivi qualità stabiliti dalla vigente normativa. TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI SOTTOPOSTI A V.I.A. ED A.I.A. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri gran sottoposti a V.I.A. ed A.I.A. possono essere utilizzate trascorsi 90 giorni dalla presentazione del piano utilizzo (art. 9), fatta salva la richiesta integrazioni da parte dell autorità competente. Si rimanda al Capo II del decreto per maggiori dettagli relativi alle caratteristiche del piano utilizzo ed agli altri adempimenti aggiuntivi rispetto alla procedura semplificata definita per i piccoli cantieri. DEPOSITO INTERMEDIO Il deposito intermeo delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito produzione, nel sito destinazione od in altro sito a conzione che siano rispettati i seguenti requisiti: a) il sito rientri nella medesima classe destinazione d uso urbanistica del sito produzione, nel caso sito produzione i cui valori soglia contaminazione rientrano nei valori cui alla colonna B; oppure in tutte le classi destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito produzione rientri nei valori cui alla colonna A; b) l ubicazione e la durata del deposito siano incate nel piano utilizzo o nella chiarazione cui all articolo 21; c) la durata del deposito non superi il termine valità del piano utilizzo o della chiarazione cui all articolo 21;

9 d) il deposito delle terre e rocce da scavo sia fisicamente separato e gestito in modo autonomo, anche rispetto ad altri depositi terre e rocce da scavo oggetto fferenti piani utilizzo o chiarazioni cui all articolo 21 ed ad eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo; e) il deposito delle terre e rocce da scavo sia conforme alle previsioni del piano utilizzo o della chiarazione cui all articolo 21 e si identifichi, tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano utilizzo o della chiarazione cui all articolo 21. UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI Il decreto specifica dettagliatamente le modalità esclusione dalla sciplina dei rifiuti delle terre e rocce da scavo ai sensi dell articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: certezza dell utilizzo, a fini costruzione, allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; non contaminazione del suolo, verificata ai sensi dell allegato 4 del decreto (unitamente al test cessione in caso presenza materiali riporto). Sono, inoltre, previste conzioni specifiche per le terre da scavo contenenti amianto naturale e per l utilizzo nel sito produzione delle terre da scavo nell ambito della realizzazione opere od attività sottoposte a valutazione impatto ambientale, per cui è necessaria la presentazione un piano preliminare utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla sciplina dei rifiuti. MATERIALI DI RIPORTO Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali riporto (miscela eterogenea materiale origine antropica, quali residui e scarti produzione e consumo e terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito ed utilizzate per la realizzazione riempimenti, rilevati e reinterri), la componente materiali origine antropica frammisti ai materiali origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Le matrici materiali riporto devono, inoltre, essere sottoposte al test cessione, effettuato secondo le metoche cui al decreto del Ministero dell ambiente del 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine accertare il rispetto delle concentrazioni soglia contaminazione delle acque sotterranee, cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori fondo naturale stabiliti per il sito ed approvati dagli enti controllo. La valutazione della percentuale in peso degli elementi origine antropica si basa su un analisi finalizzata ad inviduare i materiali natura antropica presenti nel riporto in un numero campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non è finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche, bensì a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali dai materiali origine antropica in modo che la presenza questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento è condotto sul materiale tal quale, senza scartare la frazione superiore a 2 cm. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale riporto da caratterizzare. La quantità massima del 20% in peso è riferita all orizzonte stratigrafico costituito da materiale origine naturale e materiale origine antropica.

10 Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula: dove: %Ma = (P_Ma : P_tot) x 100 %Ma: percentuale materiale origine antropica P_Ma: peso totale del materiale origine antropica rilevato nel sopravaglio P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio più sottovaglio) Sono considerati materiali origine naturale, da non conteggiare nella metodologia, i materiali > 2 cm. costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito. Se nella matrice materiale riporto sono presenti unicamente materiali origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni miniera o cava che risultano geologicamente stinguibili dal suolo originario presente in sito (es. strato drenante costituito da ciottoli fiume, o substrato fondazione costituito da sfri porfido), questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20%. NORMALE PRATICA INDUSTRIALE Costituiscono un trattamento normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti qualità ambientale, l allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni normale pratica industriale: la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici; la riduzione volumetrica meante macinazione; la stesa al suolo per consentire l asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine conferire alle stesse migliori caratteristiche movimentazione, l umità ottimale e favorire l eventuale biodegradazione naturale degli adtivi utilizzati per consentire le operazioni scavo. A fferenza della previgente normativa, l attività stabilizzazioni a calce o cemento non è inclusa nell elenco delle normali pratiche industriali. Mantengono la caratteristica sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza pezzature eterogenee natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l utilizzo delle terre nelle costruzioni. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTE NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA Il nuovo regolamento stabilisce procedure specifiche per le attività scavo in siti oggetto bonifica.

11 DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI Il decreto introduce alcune agevolazioni in relazione al deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (Coce Europeo del Rifiuto C.E.R o *), che possono essere tenute in deposito per un periodo 12 mesi fino al quantitativo massimo metri cubi, cui non oltre 800 metri cubi rifiuti classificati come pericolosi (quantitativo aumentato rispetto al limite ornario 30 metri cubi cui al massimo 10 metri cubi rifiuti pericolosi). Il deposito può, pertanto, essere effettuato nel rispetto delle seguenti conzioni: raggruppamento ed il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito produzione; le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti cui al regolamento (CE) 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento; le terre e rocce da scavo sono raccolte ed avviate ad operazioni recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, inpendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i metri cubi, cui non oltre 800 metri cubi rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche; nel caso rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che sciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute ed in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo, in particolare, un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall azione dal vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

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