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1 ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE TRABUCCHI 1

2 INDICE Capo II. Il negozio giuridico e il contratto Pag. 3 Capo III. I soggetti e il diritto delle persone Pag. 19 Capo IV. Il diritto di famiglia Pag. 26 Capo V. Le successioni per causa morte Pag. 35 Capo VI. Le donazioni Pag. 57 Capo VII. I beni e i diritti reali Pag. 61 Capo VIII. I diritti di obbligazione in generale Pag. 88 Capo IX. Le garanzie dell obbligazione Pag. 117 Capo X. I principale contratti nominati Pag. 133 Capo XII. Varie fonti di obbligazioni non contrattuali Pag

3 CAPO II. IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO SEZIONE I. IL NEGOZIO GIURIDICO IN GENERALE I negozi giuridici sono manifestazioni di volontà rivolta a uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione meritevole di tutela secondo l ordinamento giuridico. Il negozio giuridico è il mezzo con il quale si attua l autonomia dei soggetti: il soggetto a seconda della propria situazione giuridica potrà contrattare, dare procura o far testamento ecc. ma fin tanto che tali facoltà restano in potenza non andranno a variare alcuna situazione. Tramite i negozi i soggetti possono modificare i rapporti giuridici. CLASSIFICAZIONE: Negozi tra vivi e mortis causa: I negozi mortis causa hanno efficacia con la morte di colui che l ha posto in essere. A tale categoria (testamenti) si contrappongono gli altri negozi tra vivi. Negozi unilaterali, bilaterali e plurilaterali: Secondo il numero delle parti che intervengono nel negozio. (negozi unilaterali: dichiarazioni di volontà provenienti da una sola parte, es. accettazione di eredità, rinuncia, procura) Negozi solenni e non solenni: Si distinguono i negozi per i quali è richiesta una determinata forma pena la nullità (solenni); tale forma è richiesta per la validità del negozio (se manca il negozio è nullo). Negozi gratuiti e onerosi: Nei primi un soggetto concede un vantaggio senza corrispettivo (donazione) nel secondo c è un corrispettivo (compravendita). Negozi di amministrazione e disposizione: o Atti di ordinaria amministrazione: si conserva il patrimonio limitandosi a trarne i frutti. o Atti eccedenti l ordinaria amministrazione: implicano un mutamento che incide sull essenza economica del patrimonio attraverso vendite, donazioni, transazioni, ecc (v. art. 374). o Atti di disposizione: atti di notevole importanza (art. 375) sottoposti a uno speciale e più rigoroso regime (es. vendita di beni immobili, divisioni, transazioni, concordati, costituzione di garanzie reali ). ELEMENTI DEL NEGOZIO GIURIDICO: Elementi essenziali : o Comuni per tutti i negozi: uno o più soggetti, la volontà, forma di manifestazione della volontà, causa. o Richiesti solo per taluni: l oggetto (dato dalla cosa + prezzo) per i negozi patrimoniali, il rischio per l assicurazione, la scadenza per la cambiale. 3

4 Elementi naturali: sono degli effetti giuridici che derivano dal negozio considerato (es. la garanzia per vizi della cosa nella compravendita, il compenso nel mutuo o nel mandato).sono stabiliti dalla legge per i singoli tipi di negozi, non dalle parti, le quali, invece, nei limiti consentiti possono escluderli. Elementi accidentali: sono elementi apposti dalle parti sotto forma di clausole, che incidono sulla disciplina legale senza intaccare il particolare tipo di negozio. Tra queste varie clausole negoziali che, IN CONCRETO; esistono solo se espressamente volute, talune hanno una particolare incidenza, trovandosi ripetute in corrispondenza a situazioni ricorrenti; esse sono la CONDIZIONE, il TERMINE, il MODUS. ELEMENTI ESSENZIALI. A) IL SOGGETTO Il negozio è posto in essere da una o più volontà. Ci deve essere un autore dell atto volitivo fornito della capacità di agire. Il negozio produce le sue conseguenze rispetto ad almeno un altro soggetto: ci sarà pertanto un titolare dell interesse in questione, dotato della capacità di diritto (parte in senso sostanziale). La parte (o centro d interessi) può essere semplice o complessa (composta da una o più persone). - La rappresentanza - La legge concede a terze persone la legittimazione ad agire nell interesse del soggetto che è titolare del rapporto giuridico: la rappresentanza. Nella rappresentanza la volontà di un soggetto interviene per il compimento di negozi giuridici valevoli per altri. Non tutti i negozi possono essere compiuti per rappresentanza: non è ammessa per gli atti personalissimi ( testamento) Rappresentanza diretta: Il rappresentante ha il potere di agire in nome e per conto del rappresentato (o dominus), rimane estraneo alle conseguenze dell atto compiuto e collabora alla formazione della volontà del dominus (a differenza del messo o portavoce che trasmette solo la volontà). Rappresentanza indiretta: Il rappresentante agisce per conto, ma non in nome del dominus. Dunque ricadono nella sfera giuridica del rappresentante le conseguenze dell atto compiuto e rimane responsabile nei confronti dei terzi. Il potere di rappresentanza trova la sua fonte nella legge (es. rappresentanza legale degli incapaci d agire) o nella volontà del dominus che si esplica con il negozio della procura. N.B. Rappresentanza = potere conferito ad un soggetto di compiere atti produttivi di effetti in capo ad un altro soggetto. Si manifesta anche nei rapporti tra il rappresentante e i terzi con i quali si viene a contrattare ed essa, secondo la Cassazione (8249/97) non deve essere necessariamente espressa, potendo anche risultare indirettamente, purchè in modo CERTO ed UNIVOCO, dalle circostanze del caso concreto o dalla struttura dell atto. 4

5 Differisce dalla rappresentanza indiretta, la quale non si manifesta ai terzi e quindi non è rappresentanza; ha rilevanza solo tra il dominus e chi agisce per lui, giacchè quest ultimo agisce per conto cioè nell interesse ma non in nome del primo, che rimane in disparte. La conseguenza è questa: colui che soltanto indirettamente agisce nell interesse altrui acquista diritto o assume obbligazioni che ricadono entro la propria sfera giuridica, con l obbligo personale di trasmettere al dominus il risultato del suo agire, mentre egli rimane responsabile di fronte agli altri. Si viene pertanto a costituire un fenomeno di interposizione di persona : interposizione reale. Il potere di rappresentanza può trovare la sua fonte nella legge o nella volontà del dominus, per mezzo di un negozio giuridico che è la procura. - La procura La procura attribuisce un potere al rappresentante; questi, infatti, agendo in nome e per conto del rappresentato, lo può impegnare nei confronti di altri soggetti. Pertanto il potere di rappresentanza ha significato principalmente verso i terzi e solo di riflesso verso il rappresentato. La procura è, quindi, un atto unilaterale rivolto ai terzi - ma non necessariamente in forma recettizia costitutivo di poteri: talora essa è compresa in altri negozi, come il mandato, talora sta a sé, ma in ogni caso si distingue dal negozio nel quale può essere compresa. Il mandato può contenere o meno una procura, ma si tratta comunque di negozi diversi, tanto sotto il profilo strutturale, quanto sul piano degli effetti. Il mandato è un contratto, cioè un atto bilaterale, dal quale deriva un obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per curare l affare che egli si è assunto. Non è sempre necessario che la procura risulti da un documento, ma in ogni caso la procura conferita per compiere un atto formale deve avere la forma richiesta per l atto che il rappresentante ha il potere di compiere (art. 1392). Es. per la compravendita di beni immobili sarà necessaria la procura scritta (peraltro, per ottenere la trascrizione sarà altresì necessario l atto pubblico, oppure l autenticazione della scrittura), per l atto di fondazione la procura per atto pubblico ecc La modificazione o la revoca dei poteri deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; altrimenti non saranno opponibili ai terzi se non si prova che questi effettivamente le conoscevano (art. 1396). Il falsus procurator è quel rappresentante che ha agito senza poteri o eccedendo i limiti della procura:i terzi non acquistano diritti dal dominus ma neppure possono sottrarsi unilateralmente dall affare compiuto. E infatti: Il dominus può sanare con una ratifica, l atto compiuto senza poteri in suo nome (art. 1399) Se il dominus non ratifica, il contratto è definitivamente inefficace. Il falsus procurator, sua volta, avendo agito a nome altrui, non acquista la posizione di contraente in proprio; sarà responsabile verso il terzo per i danni che questi abbia sofferto confidando nella validità (efficacia) del contratto (art. 1398). Ps. Netta è la distinzione tra fare l atto di ratifica, con il quale si sana, di regola con effetti retroattivi (art. 1399), la mancanza di potere (mancanza di legittimazione come vizio a monte dell atto) e la convalida con la quale, invece, si sana - pure di regola con effetti retroattivi un vizio intrinseco dell atto (sanatoria dell annullabilità). 5

6 La procura può essere speciale quando riguarda un affare o una speciale categoria di affari e generale, quando si estende a tutti gli affari del rappresentato e comprende di regola solo gli atti di ordinaria amministrazione ( art. 1708). I requisiti necessari per porre in essere una procura sono la capacità d agire del dominus e la capacità d intendere e di volere del rappresentante (art. 1389). Il negozio della procura è annullabile, qualora il rappresentante si trovi in una condizione di conflitto d interessi con il dominus rappresentato, su domanda di quest ultimo, sempreché il conflitto stessi sia riconoscibile dal terzo. (art. 1394). Parimenti è annullabile Le cause di estinzione della procura sono la morte del rappresentato e la rinunzia del rappresentante. E inoltre revocabile da colui che l ha conferita. I rappresentanti commerciali sono: Gli institori: sono operatori preposti all esercizio di tutta un impresa o di un suo ramo. I procuratori: ha il potere di rappresentare l imprenditore concludendo contratti per lui ma senza essere preposto all esercizio di un impresa I commessi: possono compiere solo quei negozi che sono in rapporto con le operazioni di cui sono incaricati ELEMENTI ESSENZIALI. LA VOLONTA L elemento della volontà da vita al negozio giuridico purché essa non rimanga all interno dell animo del soggetto ma venga dichiarata manifestandosi vera e seria (es. non è valida una dichiarazione fatta per esempio scolastico oppure un contratto concluso sulle scene). Il negozio è radicalmente nullo qualora vi sia: Violenza assoluta che mira alla costrizione fisica della manifestazione della volontà (es. quando Caio prende la mano di Tizio e la guida forzatamente a sottoscrivere una dichiarazione). Errore Ostativo che si a quando per distrazione, ignoranza del significato della parola in lingua straniera il soggetto dice una cosa mentre ne voleva dire un altra. Dissenso qualora il destinatario ha dato la sua adesione fraintendendo il vero contenuto del discorso che ha fatto si che ciascuna delle parti ha manifestato una propria volontà nell equivoco. L accordo simulatorio è un negozio nel quale volutamente le parti dichiarano una volontà che non corrisponde al loro reale comune volere: Si ha simulazione assoluta quando si dichiara di volere mentre in realtà i due soggetti non vogliono alcun negozio (es. si finge una cospicua donazione per figurare). Si ha simulazione relativa quando i contraenti vogliono porre in essere un negozio giuridico e dichiarano invece di volerne fare un altro (es. si fa apparire una vendita dove in realtà si fa una donazione). o Particolare forma della simulazione relativa è la simulazione di persona che serve a nascondere la vera persona con la quale si vuole contrattare. 6

7 Gli effetti della simulazione: Tra le parti vale la regola per cui produce effetti giuridici ciò che si è realmente voluto. I terzi che abbiano ricevuto pregiudizio dalla simulazione potranno invocare la circostanza che il contratto è solo simulato che porterà, oltre alla nullità del negozio, anche alla possibilità di avvantaggiarsi del contratto effettivamente voluto (es. la legge tutela il terzo che abbia contratto in buona fede facendo salvo il suo acquisto, art. 1415). Il negozio indiretto ha come caratteristica la divergenza tra lo scopo pratico perseguito dalle parti e la funzione tipica del negozio che viene posto in essere (es. un mandato a vendere e una procura irreversibile in sostituzione di una vendita). I vizi della volontà sono l errore, la violenza e il dolo. Tali fattori non determinano contrasto tra la volontà e ciò che appare esteriormente (come nella violenza assoluta) (es. violenza morale: per evitare un grave danno minacciatogli, Tizio preferisce stipulare il contratto). Conseguenza dei vizi è l annullabilità. 1. L errore è una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto: o L errore-vizio (o errore-motivo) indica che la falsa conoscenza influisca sulla volontà del soggetto o L errore ostativo riguarda la manifestazione della volontà Data le uguali conseguenze stabilite dalla legge (annullamento) non è necessario distinguere con esattezza tali casi di errore. Inoltre l errore può essere di due specie: o L errore di diritto che consiste nella falsa conoscenza o ignoranza della norma che ha determinato la volontà del soggetto (L errore di diritto non può essere invocato per sottrarsi a un comando della legge). L errore di diritto è essenziale solo qualora verte su un elemento che è stata la ragione unica o principale che ha indotto il soggetto a compiere quel negozio. o L errore di fatto è essenziale quando riguarda: Sulla natura o sull oggetto del negozio: credevo di dare in locazione e invece ho sottoscritto un contratto di vendita, credevo di comprare grano e invece era un altro prodotto. Sull identità dell oggetto della prestazione: credevo di comprare il grano di Sempronio e invece ho comprato il grano di Tuscolano (riguarda la qualità dell oggetto). Sull identità e sulle qualità della persona (solo quando detta facoltà abbia un rilievo essenziale): stipulo un contratto di Società con Caio credendolo un facoltoso finanziere. Requisito purché tali errori siano rilevanti per l annullabilità del negozio sono la loro riconoscibilità. (art Errore Riconoscibile. L errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo ). 7

8 2. La violenza è intesa come vizio della volontà, in quanto tale è riconducibile alla violenza morale (diversa è la già vista violenza assoluta nella quale la coazione esclude la volontà). Il processo formativo della volontà è alterato da una minaccia (volontà non libera) che renderà in negozio annullabile. La minaccia deve essere di tale gravità da far temere un male ingiusto per se o i suoi beni. La gravità del male si valuta con un duplice criterio: o Elemento oggettivo: dato dal danno minacciato alle cose o alle persone o Elemento soggettivo: dato dalla valutazione che ne fa la persona che subisce la violenza. Non è rilevante il timore reverenziale o la minaccia di far valere un diritto (se non qualora esso sia diretto a conseguire vantaggi ingiusti). 3. Il dolo consiste in quei raggiri o artifizi che vengono adoperati per ingannare una persona e per approfittare dell errore nel quale essa è caduta, allo scopo di farle compiere un negozio. ELEMENTI ESSENZIALI. LA FORMA La forma è il modo di manifestazione della volontà negoziale. In alcuni casi la volontà negoziale si manifesta con la realizzazione dello scopo (es. distruzione voluta del testamento olografo), si parla di negozi di attuazione o volontà. Negli altri casi la manifestazione di volontà si distingue in: Tacita: essa viene a esistere per mezzo di fatti dimostrativi, cioè di un contegno che sarebbe incompatibile con una volontà diversa da quella che si traduce dai fatti stessi. Espressa: può essere manifestata con parole, scritti o cenni che abbiano lo scopo diretto della dichiarazione. La dichiarazione deve essere riconoscibile da parte di terzi. In alcuni casi la dichiarazione deve necessariamente essere ricevuta dal destinatario (dichiarazione recettizia). L uso di una precisa forma di manifestazione è imposto per determinati atti giuridici. Ad esempio negli atti solenni è richiesta per tutti i negozi immobiliari, testamento e i più importanti atti di famiglia a pena di nullità, art In altri casi la forma scritta è richiesta non per la validità del negozio (ad substantiam) ma come mezzo di prova in giudizio della avvenuta stipulazione (ad probationem). ELEMENTI ESSENZIALI. LA CAUSA Il potere riconosciuto alla volontà dei soggetti deve trovare nella sua esplicazione una giustificazione. La causa così intesa, come ragione e funzione economico-sociale di ciascun negozio, non si deve confondere con lo scopo individuale che induce il soggetto al negozio,cioè il motivo. Tutti coloro che stipulano una compravendita perseguono lo stesso scopo pratico, che è quello di scambiare la cosa con un prezzo. La differenza tra negozio illecito e atto illecito: Negozio illecito: comporta la nullità del negozio. Esso è illecito quando ne è illecita la causa, quando ne è illecito il motivo perseguito dalle parti oppure quando sono illeciti la condizione o l oggetto. Atto illecito: comporta l obbligo di risarcimento SEZIONE II. GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO I soggetti sono liberi di fissare tutte le clausole che essi stimano convenienti. La pratica negoziale conosce alcune clausole applicabili a quasi tutti i negozi e sono: la condizione, il termine e il modus, tali clausole vengono dette elementi accidentali poiché possono far parte oppure no di un negozio ma una volta dedotti, tali elementi acquistano rilevanza come parte integrante della volontà. Alcuni atti non ammettono tali aggiunte e vengono chiamati actus legitimi o negozi giuridici puri (es. matrimonio, accettazione dell eredità). 8

9 LA CONDIZIONE La condizione costituisce una limitazione agli effetti giuridici del negozio che si fanno dipendere dal verificarsi di un evento futuro e incerto (art. 1353). Non possono costituire condizione gli avvenimenti presenti o passati anche se ignorati dalle parti (manca lo stato di incertezza obiettiva) ne tantomeno accadimenti futuri ma sicuri (in quel caso avremo un termine e non una condizione): Giorno incerto, evento incerto: il giorno delle nozze di Tizio CONDIZIONE Giorno certo, evento incerto: quando Tizio diverrà maggiorenne CONDIZIONE Giorno incerto, evento certo: quando Tizio morirà TERMINE Giorno certo, evento certo: il 20 marzo 2004 TERMINE Le condizioni possono essere: Sospensive: sospendono fino all'avverarsi dell'evento il sorgere dell'effetto giuridico Risolutive: eliminano il rapporto scaturito dal negozio condizionato Potestative: l'avverarsi dell'evento dipende dalla volontà di una parte Casuali: se il fatto dipende dal caso o da terzi Miste: se la volontà del soggetto e un elemento estraneo concorrono a produrre l'evento. Qualora la condizione è impossibile o illecita rende nullo il negozio negli atti tra vivi mentre negli atti di ultima volontà le condizioni impossibili o illecite si considerano come mai apposte (regola sabiniana). IL TERMINE Il termine è un momento dal quale cominciano a verificarsi (termine di adempimento), o fino al quale durano (termine di efficacia), gli effetti giuridici del negozio. Si distingue dalla condizione perchè si riferisce a un avvenimento futuro e certo. IL MODUS Il modus, o onere, è un peso imposto dall'autore di un atto di liberalità a carico del beneficiario. Il modus si distingue dalla condizione in quanto la disposizione principale viene attuata senza attendere l'adempimento dell'onere (obbliga ma non sospende). Il beneficiario di una disposizione a titolo particolare (legato) non è tenuto nell'esecuzione del suo obbligo oltre il valore di ciò che ha ricevuto. Se l'onere non viene adempiuto l'atto di liberalità non cade, ma gli interessati agiranno per ottenere l'adempimento dell'obbligo in esso contenuto. Il modus impossibile o illecito è nullo. SEZIONE III. PATOLOGIA DEL NEGOZIO Sono tutti quei casi nei quali la deviazione dalle regole di vita del negozio porta un vizio che può essere mortale. Le conseguenze del vizio variano a seconda di quando esso si rivela: 9

10 Se il negozio è nato male: nullo, annullabile o rescindibile Se il vizio si manifesterà nella vita del rapporto: risolubile Non tutti i negozi viziati diventano inefficaci, infatti talora un negozio è valido anche se concluso in contraddizione con qualche comando legislativo (la sanzione non consiste nella nullità dell'atto ma in una pena). Non va confusa, infatti, l'inefficacia con l'invalidità, diremo che il negozio è nullo se manca il soggetto ed è inefficace se il soggetto non è legittimato (es. la vendita immobiliare è nulla se manca la forma scritta, è inefficace se il venditore non è proprietario dell'immobile). LA NULLITA' La forma più grave di invalidità del negozio è la nullità. Il negozio nullo è come non fosse mai esistito. A norma dell'art l'atto è nullo quando manchi uno dei requisiti essenziali del negozio o quando il negozio sia contrario a norme imperative o illecito. La nullità opera di diritto, la sentenza del giudice ha natura dichiarativa e può essere rilevata anche d'ufficio; le cause possono essere: riguardo al soggetto: mancanza di capacità giuridica riguardo alla volontà: dichiarazione fatta senza intenzione, violenza fisica, malinteso ecc. riguardo alla forma: mancanza della forma richiesta ad substantiam riguardo alla causa: causa mancante o illecita riguardo al contenuto: oggetto mancante, impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile. L'ANNULLABILITA' La figura dell'annullabilità prevede che l'atto esiste e può anche produrre i suoi effetti, ma è data facoltà a un soggetto di chiederne l'annullamento, eliminando retroattivamente ogni diretta conseguenza. Tale situazione di pendenza può cessare con: l'annullamento con la prescrizione dell'azione di annullamento (5 anni, art. 1442). con la convalida o o convalida espressa: dichiarazione dell'intento di sanare convalida tacita: esecuzione volontaria dell'atto annullabile. I casi di annullamento previsti sono: riguardo ai soggetti: per incapacità di agire, per incapacità d'intendere e di volere riguardo alla volontà: per errore ostativo o errore nella trasmissione. L'annullamento dell'atto annullabile è dichiarato con sentenza costitutiva, su domanda della parte legittimata. Ci sono casi di annullabilità assoluta quando l'annullamento può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse (per l'annullamento del testamento e in alcuni casi di annullamento del matrimonio). La pronuncia dell'annullamento è retroattiva e i suoi effetti si attuano verso tutti, anche terzi, solo se esso dipende da incapacità legale. Per le altre cause i suoi effetti non sono opponibili ai terzi che hanno acquisito diritti a titolo oneroso in buona fede. 10

11 Qualora ci sia un contrasto tra la dichiarazione e la volontà di un soggetto essa verrà risolta in modo diverso in base alla tipologia di negozio. In alcuni negozi quali matrimonio, testamento e donazione viene dato particolare rilievo alla ricerca della volontà mentre in tutti gli altri il legislatore si è ispirato al principio dell affidamento. Affidamento vuol dire protezione in buona fede. Esempio classico dell affidamento è quando Tizio vende a Caio il suo fondo, ma l atto è annullabile per violenza morale, se poi Sempronio compra da Caio ignorando il vizio del titolo di quest ultimo, il successivo annullamento della prima alienazione non potrà essergli opposto. Quindi Sempronio, che aveva acquistato in buona fede rimarrà proprietario di ciò che aveva acquistato. LA RESCISSIONE La rescissione è un istituto che tutela gli interessi che possono venir lesi dal negozio tramite la violazione di un criterio di giustizia o di equità. I casi di rescissione sono due: L art. 1447: obbligazioni a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare se o altri da pericolo imminente (es. chi sta per affogare promette di tutto al suo salvatore) L art. 1448: obbligazioni concluse con una persona che si trovi in stato di bisogno qualora si riscontrino i seguenti tre presupposti: o Il valore della prestazione supera il doppio del valore della controprestazione o L abuso che compie una delle parti (consapevolezza della situazione della controparte) o Lo stato di bisogno della controparte Il risultato della rescissione è molto simile a quello dell annullamento, libera dall obbligo di adempiere alle prestazioni non eseguite e fa restituire quanto già adempiuto. Il negozio rescindibile non potrà essere convalidato da un successivo atto di volontà del soggetto che lasci perdurare lo stato di squilibrio dei valori. L azione si prescrive in un anno. SEZIONE IV. I CONTRATTI IN GENERALE Il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Il diritto riconosce l obbligatorietà dei patti e presta le sue sanzioni per far rispettare il risultato di un libero accordo. Tale libertà è regolamentata dall art che definisce il concetto di autonomia contrattuale secondo il quale le parti si vincolano unicamente se lo vogliono (libertà di contrarre), danno ai loro accordi il contenuto che vogliono (libertà contrattuale). Le parti possono seguire uno degli schemi tipici previsti e regolati dalla legge (contratti nominati) o possono concludere contratti che non trovano un espressa disciplina nella legge (contratti innominati). I requisiti del contratto sono: l accordo delle parti, la causa, l oggetto e la forma quando prescritta (art. 1325). L ACCORDO TRA LE PARTI Il codice non parla di persone ma di parti in quanto anche più persone possono raggrupparsi in un unico centro d interessi che costituisce la parte. Il contratto è formato quando c è il consenso di tutte le parti, ovvero quando si trova il punto d incontro tra gli opposti interessi dopo trattative liberamente condotte. Per arrivare all accordo è necessario che ci siano due manifestazioni di volontà: 11

12 Proposta (o offerta): contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l intenzione di obbligarsi Accettazione: dichiarazione diretta al proponente, deve essere definitiva, incondizionata e conforme alla proposta. L accettazione perfezionerà il contratto purché essa arrivi in un congruo termine. La maggior parte dei contratti si conclude tra persone che si trovano nello stesso luogo, ma i contratti si formano anche tra persone lontane (per lettera, per mezzo di messi o altri modi). In quest ultimo caso ha maggiore rilevanza il momento in cui si deve considerare concluso il contratto. L art stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell accettazione dell altra parte. (La presunzione legale di conoscenza considera proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del destinatario). Fino al momento in cui il contratto non si perfeziona, il proponente può revocare la proposta purché tale revoca sia emessa prima che il proponente abbia conoscenza dell accettazione. Per la chiarezza dei rapporti, la legge riconosce la proposta irrevocabile che può risultare da un atto unilaterale (proposta ferma, art. 1329), da contratto (patto di opzione) o dalla legge (quando la proposta impone obblighi a carico del solo proponente: fideiussione, art. 1333). Per la conclusione del contratto è necessario la presenza contemporanea delle volontà di tutte le parti. Per motivi particolari la legge ammette due eccezioni riconoscendo che la proposta continui ad aver valore per la conclusione del contratto anche dopo la morte del proponente: Quando la proposta è stata fatta irrevocabilmente Quando la proposta è stata fatta da un imprenditore nell esercizio della sua impresa. Spesso la conclusione del contratto è preceduta da lettere d intenti, progetti di contratto, minute di contratto e contratti preliminari che mirano le parti al raggiungimento di un accordo. Per quanto riguarda il contratto preliminare, con il quale i soggetti s impegnano a stringere un dato rapporto tra loro, è un vero contratto con il quale sorgono obbligazioni di facere per le parti. Esemplare è la trascrivibilità del preliminare avente ad oggetto un bene immobile che rende opponibile l effetto reale (Per la validità del preliminare è necessaria la stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo). L art obbliga le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. E definita infatti culpa in contrahendo, o responsabilità precontrattuale, il comportamento scorretto nella fase preparatoria per la conclusione dell accordo. Il risarcimento per tale violazione è limitato ai così detti interessi negativi che corrispondono alla diminuzione patrimoniale che il soggetto non avrebbe subito se non avesse contratto o non avesse fatto affidamento sullo stato delle trattative (es. avrebbe venduto ad altri o comperato da altri lo stesso oggetto in momento favorevole). QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE La legge si applica alle situazioni oggettive e il giudice deve qualificare il negozio secondo il contenuto dell accordo quale risulta in seguito alla propria interpretazione e non secondo il termine impiegato dalle parti. L interpretazione del giudice indica l esatto significato del contratto derivato dagli atti di volontà delle parti indagando sulla comune intenzione delle parti di rifarsi a strutture tipiche. L interpretazione è autentica quando viene compiuta dalle parti per mezzo di un successivo negozio di accertamento. 12

13 LA LIBERTA CONTRATTUALE I privati sono liberi di stabilire se, con chi e a quali condizioni contrattare, nonché di decidere quale contenuto dare al contratto. In taluni casi la libertà di decidere è sottoposta a delle limitazioni della legge: Sulla libertà di concludere un contratto: art che impone l obbligo di contrattare ai soggetti che esercitano un impresa in condizione di monopolio legale Sulla libertà di stabilire con chi con chi concludere un contratto: vantaggio di uno o più soggetti tramite un diritto di prelazione Sulla libertà di decidere i contenuti del contratto: una norma imperativa fissa l ammontare del corrispettivo di un determinato bene o servizio oppure imponga la presenza di determinate clausole accessorie. Vi sono, inoltre qui casi in cui la libertà di decidere i contenuti sono fortemente limitati nella contrattazione per adesione nella quale è esclusa a priori qualunque possibilità di negoziazione. Quando si vuole regolamentare con modalità sempre identiche una pluralità indefinita di rapporti contrattuali la contrattazione per adesione si dice standardizzata che si fanno rientrare nelle condizioni generali di contratto. Esse sono clausole predisposte unilateralmente per disciplinare in modo uniforme una pluralità indefinita di rapporti contrattuali dello stesso tipo che un soggetto utilizza per regolamentare i rapporti che instaura con la propria clientela. Le condizioni generali di contratto si differenziano dai contratti conclusi mediante moduli o formulari (artt. 1341, 1342) in quanto i secondi prevedono un modulo contenente tutte le clausole predisposte per la sottoscrizione di entrambe le parti, al contrario delle condizioni generali di contratto che devono essere poste in condizione conoscerne i contenuti alla controparte senza che essi siano presenti all interno del testo contrattuale stesso. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Il contratto è un atto giuridico e un regolamento, esso crea un rapporto e ne dà la disciplina. Dal contratto derivano conseguenze personali (effetti obbligatori, es. il prezzo) ed effetti reali (es. diritto reale di proprietà). Il canone fondamentale qui non habet dare non potest (dopo che un diritto è stato alienato, il dante causa si trova privato di ogni potere al riguardo e l acquisto di un secondo avente causa dovrebbe essere inefficace. Ma la legge non segue sempre tale criterio: Se si tratta di acquisto di un diritto immobiliare: è preferito chi per primo ha trascritto l atto Se si tratta di un bene mobile: è preferito chi per primo ha ricevuto il possesso in buona fede Se si tratta di un diritto personale di godimento: è preferito il contraente che per primo ha conseguito. Solo dove non ci sia uno di questi criteri di preferenza vale la regola della priorità nella conclusione del contratto. Gli effetti dei contratti possono essere: Effetti diretti: sono effetti voluti che non toccano i terzi Conseguenze indirette: si ripercuotono su tutte le persone (es. costituzione di consorzi, nomina di agenti esecutivi) LA CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI 13

14 A parte le classificazioni valide per tutti i negozi giuridici (contratti solenni e non solenni; onerosi o a titolo gratuito; nominati o innominati) essi si distinguono in: Contratti consensuali e reali: la maggior parte dei contratti si perfeziona con il semplice consenso delle parti. Ci sono alcuni contratti per i quali il consenso non è sufficiente e il contratto si perfeziona solo con la consegna della cosa (es. comodato, mutuo, deposito, pegno ecc.), tali contratti sono detti reali e sono tutti unilaterali. Contratti obbligatori e contratti con efficacia reale o traslativi: i primi sono destinati a produrre solo effetti obbligatori senza realizzare automaticamente per il semplice consenso l atto voluto (locazione, mandato, comodato); mentre i secondi producono anche effetti reali e, cioè, valgono a trasferire o a costruire diritti in capo ad altri (compravendita). In talune ipotesi anche nella vendita (contratti traslativi) l efficacia reale può essere differita. Contratti aleatori e commutativi: Si ha contratto aleatorio quando la determinazione di quella che sarà la prestazione o la controprestazione dipende da un fattore d incertezza (es. contratto di assicurazione, l assicurato perde sicuramente mille euro ma in compenso se scoppia un incendio ne ricevo cinquecentomila). Mentre nei contratti commutativi le prestazioni vengono stabilite in precedenza. Contratti di esecuzione immediata e a esecuzione differita: i primi ricevono un esecuzione immediata con la perfezione del negozio, mentre i secondi sono destinati ad avere un esecuzione soltanto in un momento ulteriore rispetto al tempo della loro perfezione. Contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata: nei primi la vita del rapporto obbligatorio che si pone in essere non è diretta a prolungarsi nel tempo (gli effetti potranno anche manifestarsi in un tempo futuro ma l esecuzione del contratto si esaurisce in un solo momento); mentre nei secondi si ha il prolungarsi dell efficacia. IL DIRITTO DI RECESSO In linea di principio non è dato alle parti di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto da un contratto. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi nelle quali le parti hanno diritto di sciogliere il rapporto istaurato. Ai fini dell esercizio è necessaria e sufficiente una dichiarazione unilaterale della volontà di avvalersi del diritto di recesso: Recesso legale: la legge prevede che la parte di un dato rapporto possa recedere un contratto di mandato, di appalto, d opera o di società Recesso convenzionale: altre volte è lo stesso regolamento negoziale che lo prevede. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica dei quali le parti non abbiano provveduto a fissare un termine si ammette l atto unilaterale di recesso in qualunque momento, per tutti gli altri casi tale facoltà è ammessa fino a che il contratto non abbia avuto principio di esecuzione. SEZIONE V. PROVA E PUBBLICITA DEGLI ACCADIMENTI GIURIDICI RILEVANTI LE PROVE L esistenza di un fatto hanno valore solo in quanto si possa dimostrarne l esistenza. I mezzi di prova sono uomini, cose e fatti: i fatti devono venire provati dalle parti, dai fatti il giudice desumerà il diritto (onere della prova). Tale onere ricade sull attore, il quale non soddisfacendolo non vedrà accolta la sua domanda. Analogamente, se il convenuto vuole opporsi alle pretese dovrà, a sua volta, provare i fatti che contrastino con le pretese dell attore. In alcuni casi la legge stabilisce 14

15 l inversione dell onere della prova, un esempio tipico si ha per inadempimento delle obbligazioni: la legge presuppone una colpa nel debitore inadempiente e ammette che lo stesso debitore provi che l adempimento fu impossibile per un fatto a lui non imputabile (art. 1218). Il giudice prima di ammettere una prova deve giudicare: 1) se questa è possibile secondo la legge; 2) se è concludente il fatto. Esistono due tipi di prove: La prova storica: rappresenta direttamente il fatto accaduto (es. il documento che dimostra che esiste un atto formale di compravendita). In tale caso si prova con sicurezza un fatto. La prova critica: la convinzione del giudice non si forma nell esame diretto delle circostanze ma sul significato che ha un fatto che a sua volta sarà oggetto di prova (es. si prova la colpa mediante la dimostrazione di comportamenti in spregio alle regole di diligenza, prudenza o perizia). In tale caso, oltre alla sicurezza del fatto dedotto, si deve dimostrare la verosimiglianza dell argomentazione. Regola generale: nessuno può costituire prova a favore di se stessi. Il giudice valuta le prove liberamente eccettuati i casi in cui la legge predispone uno specifico mezzo di prova (prova legale). I mezzi di prova possono essere: La presunzione: è una prova critica, è un argomentazione logica fatta dalla legge o dal giudice, per mezzo della quale è possibile indurre l esistenza di un fatto ignoto partendo dalla conoscenza di un fatto noto. Le presunzioni si dividono in: o Presunzione legale: La legge stabilisce imperativamente le conseguenze che si debbono trarre dalla provata esistenza di certi fatti. Si distinguono in: Assolute: non ammettono alcuna prova in contrario Relative: consentono che l interessato provi il contrario di quanto si presume o Presunzione semplice: costituisce una congettura che abbia fondamento in fatti che offrano elementi gravi, precisi e concordanti. Il giudice può utilizzarlo soltanto quanto è ammissibile la prova per testimoni. Gli atti scritti: sono prove precostituite, si suddividono in due tipologie: o Atto pubblico: è il documento redatto da un pubblico ufficiale nell esercizio delle sue funzioni. Ha grande efficacia probatoria (è valido erga omnes) fino a che non venga impugnato con la querela di falso. o Scrittura privata: è documento di parte, contiene una dichiarazione scritta proveniente dai soggetti interessati e firmata da questi ultimi. Per attribuire forza di prova alla scrittura privata occorre stabilire la paternità del documento (autenticità delle firme); o riconoscimento di colui contro il quale si invoca la scrittura; o l accertamento giudiziario. La prova testimoniale: la prova per testimoni consiste nell assunzione di dichiarazioni fatte da terzo riguardanti fatti svolti in sua presenza o dei quali abbia sentito parlare. La legge non ammette tale prova: o Quando il valore dell oggetto eccede 2,58 salvo disposizione contraria del giudice o Quando si tratta di accertare patti aggiunti o contrari all atto scritto 15

16 o Quando il contratto esige la forma scritta ad substantiam I testimoni possono anche essere minori d età. La confessione e il giuramento: o la confessione è il riconoscimento di uno o più fatti sfavorevoli per il confitente che ne ammette l esistenza. Essa non può essere revocata in quanto dichiarazione di scienza e non di volontà (può essere invalidata per violenza o errore di fatto). L efficacia della confessione è decisiva quando riguarda diritti disponibili purché sia fatta o in giudizio (prova legale) o alla controparte; se è contenuta in un testamento il giudice può valutarla liberamente. o Il giuramento è la prova estrema alla quale si ricorre in mancanza di ogni altra rivolgendosi alla coscienza morale dell individuo. PUBBLICITA E TRASCRIZIONE decisorio è quando una parte lo deferisce alla controparte e ne fa dipendere la decisione della contesa. Si dice deferito quando una parte chiede all altra che giuri sopra alcuni fatti Si dice riferito se questi fatti sono comuni a entrambe e la parte che dovrebbe giurare riferisce il giuramento a colui che lo aveva deferito. Suppletorio è quando viene deferito (imposto) dal giudice a una delle parti e serve ad integrare le prove Estimatorio è una sottospecie di giuramento suppletorio e viene deferito dal giudice a una delle parti quando non è possibile stabilire altrimenti il valore della cosa domandata. La pubblicità è quel procedimento con il quale si vuole rendere conoscibile ai terzi l esistenza di alcuni fatti, del contenuto di negozi e di atti giuridici. Si distinguono tre tipi di pubblicità: Pubblicità-notizia: rende conoscibile un atto senza però incidere sulla validità ed efficacia di quest ultimo (es: pubblicazione matrimoniale) la sua mancanza; La pubblicità dichiarativa: ha lo scopo di rendere opponibile verso i terzi il negozio e costituisce un onere per le parti. La mancanza di tale pubblicità non incide sulla validità e efficacia del negozio. Pubblicità costitutiva: senza di essa il negozio non è nè opponibile ai terzi né produce effetto tra le parti (es. iscrizione ipotecaria). Per rendere conoscibile ai terzi : la proprietà di un bene mobile, ne basta il possesso; Il diritto di credito occorre la notificazione al debitore; la proprietà di beni immobili e beni mobili registrati si applica il regime della trascrizione; 16

17 le ipoteche vige il regime della iscrizione. La trascrizione è il mezzo di pubblicità relativa a beni immobili e mobili registrati. L art.2643 stabilisce l obbligo della trascrizione per: alienazione della proprietà, costituzione di servitù, usufrutto, superficie, comunione, enfiteusi ed altri. L istituto della trascrizione mira a soddisfare diverse esigenze: Avere un quadro delle situazioni giuridiche dei beni sottoponendo all obbligo della trascrizione un gran numero di atti e tramite il principio della continuità della trascrizione Assicurare il rispetto della pubblicità attraverso l obbligo di trascrivere a carico dei notai o imponendo un onere alle parti che costituisce il principio fondamentale della priorità della trascrizione come titolo prevalente per l acquisto. Tutelare i terzi acquirenti contro il pericolo che venga meno il diritto del loro dante causa. Se la trascrizione delle domante dirette all annullamento (o alla nullità) di un atto trascritto viene fatta dopo 5 anni dalla trascrizione dell atto essa non potrà essere opposta ai terzi interessati. I registri di trascrizione sono tenuti con criterio personale (per soggetto): nel catasto fondiario sono registrati i beni ed ha valore fiscale. La trascrizione si attua nei registri immobiliari che ha competenza territoriale presentando una domanda allegata a un titolo e una nota; il titolo può essere una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata; la nota contiene gli estremi per individuare i beni e le persone. Per la pubblicità dei fatti relativi ai beni mobili registrati le procedure sono analoghe, differiscono nel criterio di registrazione (criterio reale e non personale). I registri di stato civile pubblicizzano la situazione di una persona e sono registri di nascita, di cittadinanza, di matrimonio e di morte (hanno efficacia probatoria esclusiva). Inoltre la pubblicità degli atti relativi alla successione (registro delle successioni) di un defunto sono situati presso la cancelleria di ogni tribunale. SEZIONE VI. ESERCIZIO E DURATA NEL TEMPO DEI DIRITTI LA PRESCRIZIONE La prescrizione costituisce un modo di estinzione dei rapporti giuridici per inerzia del titolare del diritto. Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge, vige la regola dell imprescrittibilità dei diritti personali. Anche fuori dal campo personale però vi sono diritti imprescrittibili come l azione per far dichiarare la nullità radicale dei negozi o del diritto di proprietà. I requisiti sono: 1. Esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal soggetto 2. Mancato esercizio del diritto stesso 3. Passaggio del periodo di tempo stabilito dalla legge La prescrizione è istituto di ordine pubblico e non può essere derogato dal privato. L onere della prova spetta a colui contro il quale si invoca un diritto. Il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni; la legge prevede anche termini diversi: In 5 anni si prescrivono: il diritto al risarcimento del danno derivante da atto illecito; il credito per pigioni, fitti, pensioni ecc. (tutto ciò che si paga periodicamente) e l azione di annullamento di un negozio. 17

18 In 20 anni si prescrivono i diritti reali su cose altrui: superficie, il diritto dell enfiteuta, l usufrutto e le servitù Vi sono inoltre le prescrizioni presuntive di pagamento della durata di 6 mesi, 1 anno o 3 anni. Esse prevedono la presunzione del pagamento della prestazione rispettivamente di albergatori, commercianti e professionisti. Il termine di prescrizione inizia dal momento in cui il diritto può essere esercitato. Se il diritto inizialmente o per un certo periodo non si può esercitare si ha la sospensione: Per la situazione soggettiva del titolare: minore o interdetto Per relazioni specifiche intercorrenti tra chi subisce prescrizione e chi se ne avvantaggia: familiari, amministratori di persone giuridiche ecc. Il periodo in cui perdura la causa di sospensione non viene calcolato al fine del periodo necessario per la prescrizione. Si ha interruzione quando il titolare compie un atto nel quale la legge ravvisa la volontà di esercitare il proprio diritto. In tal caso deve decorrere un nuovo periodo di prescrizione. LA DECADENZA Il decorso del tempo può essere considerato anche per un altro effetto giuridico: la decadenza. Nella prescrizione il decorso del tempo porta, a vantaggio di un altro titolare, la perdita di un diritto. Nella decadenza si ha riguardo del compimento di un attività che il soggetto deve svolgere entro un certo termine, trascorso il quale è impedito all esercizio del potere da parte del suo titolare. Nella decadenza è implicito un onere: quando il termine è di decadenza spetta all interessato dare prova di aver agito prima della scadenza. 18

19 CAPO III. I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE SEZIONE I. LA PERSONA FISICA Ogni essere umano ha, in quanto tale, la personalità giuridica; personalità vuol dire essere soggetto di diritti, con attitudine a diventare titolare di ogni situazione di diritto o dovere giuridico. I diritti della personalità sono innati e essenziali, acquisiti al momento della nascita: il neonato deve nascere vivo in quanto un nato morto non è persona. Il nascituro concepito non ha una vera e propria capacità giuridica; tuttavia la legge gli riconosce alcuni diritti di carattere patrimoniale subordinati all evento della nascita (capacità a succedere in un testamento, beneficiario di una donazione). L uomo non vive isolato e la posizione che occupa all interno dei gruppi sociali prende il nome di status (di cittadino, di padre, di figlio ecc.) tali diritti si affermano verso tutti (inalienabili e imprescrittibili). La fine della persona avviene solo con la morte, con essa alcuni rapporti giuridici si estinguono (diritti personalissimi), gli altri si trasmettono a terze persone. La morte legale si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell encefalo. Può essere importante che venga determinato il momento preciso della morte. Quando per effetto di incidente, due o più soggetti siano deceduti e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuno. In tale circostanza e fino a prova contraria è ammessa l ipotesi di commorienza (es. muoiono nello stesso incidente due fratelli, lasciando come unici successori legittimi le rispettive mogli; ciascuna di queste ha interesse di provare che il proprio marito è sopravvissuto al fratello perché in tal caso essa succede anche nella parte che il sopravvissuto avrebbe ereditato dal premorto). Ci sono delle norme anche in caso di persone scomparse, si distinguono tre ipotesi: Scomparsa: basta la scomparsa dal domicilio, accompagnata dalla mancanza di notizie della persona (senza che sia passato un periodo di tempo). L eventuale successione aperta in favore di uno scomparso viene devoluta a coloro i quali sarebbe spettata in sua mancanza. Inoltre il tribunale su iniziativa di qualunque interessato può nominare un curatore del suo patrimonio. Assenza: Quando la scomparsa dura da tempo, almeno due anni, il tribunale, su iniziativa delle parti effettua una dichiarazione di assenza. I beni dello scomparso passano ai suoi eredi secondo testamento o in mancanza di questo secondo successione legittima. L assenza non scioglie il matrimonio; quindi il coniuge non può risposare. Dichiarazione di morte presunta: Trascorsi dieci anni dal giorno al quale risale l ultima notizia il pubblico ministero o qualunque interessato possono chiedere che il tribunale emetta con sentenza una dichiarazione di morte presunta. Il termine è abbreviato in caso di operazioni belliche o infortuni. La sentenza stabilisce che il soggetto si considera morto dalla data dell ultima notizia. SEZIONE II. CAPACITA GIURIDICA E CAPACITA DI AGIRE La capacità giuridica è l attitudine a essere titolari di diritti e doveri (titolari in potenza). Per capacità di agire si intende l attitudine di un soggetto a porre in essere validamente atti idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, si acquista con il compimento del diciottesimo anno (maggiore età). Il possesso della capacità d agire costituisce il requisito di validità degli atti 19

20 negoziali salvo che nel momento in cui ha manifestato la propria volontà si sia trovato in uno stato di incapacità di intendere o di volere (in tale caso l atto è annullabile). Cause di incapacità possono essere: La minore età: eccezioni nei negozi compiuti nella vita quotidiana. L emancipazione è un periodo di tempo con una limitata capacità di agire che si consegue ipso iure con il matrimonio. Il minore è sottoposto alla potestà dei genitori, è esercitata da entrambi prendendo insieme le decisioni concernenti la vita e il patrimonio del minore. I genitori hanno il dovere di provvedere al mantenimento, all educazione e all istruzione dei loro figli e fissare una residenza e un domicilio del minore. I poteri e i diritti patrimoniali comprendono la rappresentanza legale, l amministrazione dei beni e l usufrutto legale. Ciascun genitore, singolarmente, può porre in essere un atto di ordinaria amministrazione in nome del minore mentre per quegli atti eccedenti l ordinaria amministrazione è necessario l accordo di entrambi i genitori. Qualora i genitori siano morti o decaduti dalla potestà si apre un procedimento per la nomina di un tutore che provvederà alla cura del minore e all amministrazione del suo patrimonio: o Tutela: il tutore viene nominato dal giudice tutelare secondo la volontà del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà (tutela volontaria), se manca la designazione (o gravi motivi si oppongono ad essa) la scelta del tutore avviene tra gli ascendenti o parenti prossimi (tutela legittima), ad altre persone scelte dal giudice (tutela dativa) o a enti di assistenza (tutela assistenziale). Il tutore svolge una funzione di interesse pubblico gratuito e le sue funzioni sono analoghe a quelle della potestà dei genitori. Il proto tutore, sempre nominato dal giudice è invece un sostituto che rappresenta il minore quando il tutore si trova in conflitto d interessi con quello dell interessato e lo sostituisce quando il tutore viene definitivamente a mancare. o Curatela: il soggetto emancipato o inabilitato trova una integrazione alla sua volontà mediante l intervento di un curatore a differenza del tutore, il curatore interviene solo per alcuni atti e di regola solo per rapporti patrimoniali. o Amministrazione di sostegno: la persona dell amministratore di sostegno è scelta dal giudice con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario. Ha carattere temporaneo e qualora vengono meno i presupposti avviene la cessazione dell amministrazione tramite decreto del giudice su richiesta del beneficiario, dell amministratore o del p.m. La salute del soggetto: l ordinamento si preoccupa di porre rimedio alle situazioni di deficienza psico-fisica con diversi strumenti: o Amministrazione di sostegno: la nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta a beneficio di una persona che per effetto di un infermità fisica o psichica si trovi nell impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi (malattia, turbamenti psichici, vecchiaia ecc.). La nomina viene disposta dal giudice tutelare con decreto motivato, immediatamente esecutivo, che provvede a individuare la persona dell amministratore e del beneficiario nonché la durata e i limiti dell incarico. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza dell amministratore di sostegno e può porre in essere tutti gli atti della quotidianità. Gli atti compiuti in violazione di 20

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