GUIDA AI SERVIZI CO.E.RI. KOSMOS. Divisione Recupero Crediti. Gennaio 2017 CO+K COLLECTION. Compagnia Europea Credit Risk Management
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- Nicolo Pugliese
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1 CO.E.RI. KOSMOS Compagnia Europea Credit Risk Management Divisione Recupero Crediti CO+K COLLECTION GUIDA AI SERVIZI Gennaio 2017 Licenza T.U.L.P.S Cat. 13/B Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n 420 P.D.G. del 12/07/2011 Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n 308 P.D.G. del 03/05/2012 Scheme Owner: CRMS FP 07:2015 riconosciuto da Accredia (MISE) Mod.CO+K 1/17 CO.E.RI KOSMOS Srl Sede: Torino - Via Pasquale Galluppi, 5 Tel. 011/ r.a / Fax 011/ C. F./P. IVA: R.E.A. TO n Cap. Sociale: Euro ,00 i.v. Web: info@coerikosmos.com
2 SERVIZI ITALIA RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE SERVIZIO ADDEBITO TEMPO MEDIO SOLO SOLLECITI EPISTOLARI E COSTITUZIONE DI MORA (n.2 solleciti a distanza di 10 giorni) STRAGIUDIZIALE COMPLETO 10 unità (solo costo fisso) 30 unità (+ commissioni sull incassato) 30 giorni 75 giorni SERVIZIO COMPLETO Dettaglio interventi Stragiudiziali Indagine preliminare di recuperabilità Solleciti epistolari Copia al Cliente del primo sollecito Phone Collection Esazione Diffida legale Chiusura pratica positiva Chiusura pratica negativa con parere di recuperabilità (certificazione del debito) utile o per il passaggio a perdita o per il proseguo tramite Conciliazione ADR, oppure Azione Giudiziaria. Convenzione con Organismo, secondo D.Lgs. 5/2003, D.M /2004 e D.M. 180/2010 Conferimento del mandato a Studi Legali convenzionati, per il proseguo dell Azione Giudiziaria. COMMISSIONI SUL RECUPERATO Fino a 30mila euro (per pratica) Entro 12 mesi 13% Oltre 12 mesi 18% Oltre i 30mila euro (per pratica) Entro 12 mesi 10% Oltre 12 mesi 16% Il credito deve essere sempre certo ed esigibile. L impostazione della pratica prevede la richiesta al debitore del: capitale ed interessi commerciali più le spese sostenute dal Creditore per il recupero del credito (vd. D.L. 231/02 del 17/11/2002 e D.Lgs 192/2012). L ammontare delle spese ed interessi è parte integrante dell azione di recupero di CO.E.RI. KOSMOS Srl, che tuttavia non può garantirne l incasso. La mancata riscossione delle spese di recupero non potrà giustificare alcuna variazione alle commissioni dovute dal Cliente alla CO.E.RI. KOSMOS Srl. Nel caso di incasso parziale, a saldo e stralcio preventivamente autorizzato, le commissioni sull incassato saranno a totale carico del mandante. Se CO.E.RI. KOSMOS Srl non dovesse incassare alcunché, il mandante pagherà solo il fisso e gli verrà rilasciata relazione (certificazione del debito) utile per il passaggio a perdita o per il proseguo tramite Conciliazione oppure azione Giudiziaria. In caso di definizione della pratica tramite piano di rientro, con effetti e/o assegni, approvato dal Cliente, le commissioni CO.E.RI. KOSMOS Srl dovranno essere saldate per intero al momento della definizione dell accordo e non al buon fine dei pagamenti. CO.E.RI. KOSMOS Srl applicherà e fatturerà le commissioni sul totale dell importo recuperato. I diritti di commissione decorreranno dal giorno di conferimento dell incarico e spetteranno inderogabilmente alla CO.E.RI. KOSMOS Srl anche in caso di diretta transazione,fatta in denaro o in qualsiasi altra forma, tra il Cliente e il debitore, anche senza l intervento della CO.E.RI. KOSMOS Srl. Qualora si verificasse l insolvenza, CO.E.RI. KOSMOS Srl provvederà a restituire le commissioni e riprenderà l azione senza ulteriori costi fissi. 2
3 COME INOLTRARE LE PRATICHE INVIO PRATICHE ON-LINE I Sistemi informatici CO.E.RI. KOSMOS Srl, utilizzabili tramite il nostro sito web, consentiranno a tutti i Clienti di ottimizzare i tempi di inoltro pratiche e permetteranno di controllare lo stato di avanzamento e lavorazione delle stesse. LA GESTIONE DEL RECUPERO CREDITI IN 3 CLICK INVIO PRATICHE VERIFICA STATO PRATICHE UTILIZZO ARCHIVIO STORICO E/O MODIFICHE OPERATIVE DEFINIZIONE PRATICA A) Chiusura positiva con incasso B) Chiusura negativa con Report di irrecuperabilità o suggerimento di proseguo per vie giudiziarie IMPORTANZA DELLA GESTIONE CONTRATTUALE PREVENTIVA L attuale situazione economica generale, nonché le modifiche ai criteri di fallibilità degli imprenditori introdotte dalla nuova Legge Fallimentare (con conseguente chiusura repentina delle imprese ed insolvenza pilotata) rende indispensabile una gestione oculata e preventiva dei crediti in sofferenza. In particolare: Richiesta al Cliente/Fornitore/Partner del consenso al Trattamento dei Dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003, art. 13) Redazione di accordi contrattuali volti a prevenire i rischi di fraintendimenti Redazione di clausole contrattuali chiare e condivise Gestione delle modalità di pagamento Analisi delle garanzie economico-finanziarie e reali del debitore Valutazione e redazione di accordi transattivi Procedura consolidata della richiesta di un Rapporto informativo-valutativo, a primaria Agenzia di Informazioni Commerciali In caso di insoluti mai avventurarsi in azioni legali al buio 3
4 SERVIZI ESTERO RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE ESTERO Contributo fisso: n 120 unità + commissioni sull incassato Indagine preliminare di recuperabilità Solleciti epistolari Copia al Cliente dal primo sollecito Phone Collection Diffida legale Passaggio della pratica al corrispondente locale (laddove possibile) Chiusura pratica positiva Chiusura pratica negativa con parere di recuperabilità (Due Diligence) utile o per il passaggio a perdita o per il proseguo tramite azione legale. Conferimento del mandato legale, ove ne ricorrano i presupposti e la fattibilità COMMISSIONI SULL INCASSATO PAESI U.E. PAESI EXTRA U.E. Fino a 30mila euro Entro 12 mesi 23% 12/24 mesi 25% Oltre 24 mesi 30% Fino a 30mila euro Entro 12 mesi 25% 12/24 mesi 30% Oltre 24 mesi 35% Oltre i 30mila euro Entro 12 mesi 20% 12/24 mesi 23% Oltre 24 mesi 25% Oltre i 30mila euro Entro 12 mesi 20% 12/24 mesi 25% Oltre 24 mesi 30% RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE ESTERO CO.E.RI. KOSMOS Srl, tramite gli Studi Legali convenzionati ed il supporto della Due Diligence, effettuata dopo l attività stragiudiziale, è in grado di valutare per conto dei propri Clienti, anche eventuali azioni legali da intraprendere nei vari Paesi Esteri. La Normativa Europea prevede che si possano intraprendere azioni legali negli Stati Membri, mentre nei Paesi Extra-UE è necessario appoggiarsi da subito ad un corrispondente in loco. Alla luce di quanto sopra, i costi di tali azioni, comunque preferenziali, saranno trattati con preventivi personalizzati, di volta in volta. Alcuni tipi di supporto ed interventi: Gestione prcedure esecutive e forzate in ambito comunitario Collegamento con primari Studi legali Esteri Gestione delle problematiche di prescrizione del Credito, nel vari Paesi Esteri Gestione fallimentare e chiusura di Società estere Gestione problematiche Extra-U.E. 6
5 ALTRI SERVIZI ITALIA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010) La Mediazione è l attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La scelta della Mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, trova la sua origine nella necessità sempre più pressante di un sistema rapido ed efficace che, al contempo, permetta la continuazione del rapporto tra le parti anche dopo la risoluzione del conflitto, circostanza di vitale importanza nell ambito di ogni rapporto contrattuale. Il tempo massimo della mediazione è fissato in 3 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare o proseguire, od ottenere il beneficio di un titolo esecutivo con agevolazioni fiscali. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE La Mediazione, se portata a termine, consente al Creditore di ottenere un titolo immediatamente esecutivo in un lasso di tempo del tutto ragionevole (tre mesi dall avvio della procedura) con costi che sono predeterminati e contenuti. In base alla Normativa vigente è competente l Organismo che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. VALORE ESECUTIVO DELLA MEDIAZIONE L accordo di Conciliazione è un contratto con il quale le parti definiscono tutte le condizioni e le modalità attraverso le quali porre fine alla controversia insorta. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un Avvocato, l accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi Avvocati costituisce titolo esecutivo per l iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell ordine pubblico. AGEVOLAZIONI FISCALI Sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura. Inoltre, sarà esente dall imposta di Registro fino all importo di 50mila euro e le parti avranno diritto ad un Credito di imposta, sulle indennità di mediazione corrisposte all Organismo, fino ad un massimo di 500 euro, in caso di successo della mediazione che sarà ridotto della metà in caso di insuccesso. RECUPERO CREDITI - FASE GIUDIZIALE IN CONVENZIONE (Se espressamente richiesto dal Cliente) Il Cliente, qualora ne sussistano i presupposti, potrà affidare la gestione giudiziale della pratica agli Studi Legali convenzionati con CO.E.RI. KOSMOS Srl. Quest ultimo provvederà a prendere contatto diretto con il Cliente al fine di farsi sottoscrivere una procura alle liti ad hoc. Lo Studio Legale, inoltre, richiederà un fondo spese comprensivo di un onorario convenzionato e dei costi vivi (contributo unificato, bollati). Il fondo spese coprirà la redazione ed il deposito del decreto ingiuntivo presso il Foro competente utilizzando, se del caso, un Avvocato corrispondente facente parte del network italiano e/o estero degli Studi Legali convenzionati, ma con gestione della pratica presso l ufficio centrale di Torino), l estrazione delle copie autentiche la notifica al debitore, l apposizione della formula esecutiva, la redazione dell atto di precetto e la sua notifica al debitore. Qualora l azione sfoci nell esecuzione forzata (pignoramento mobiliare o immobiliare, presso il debitore e/o presso terzi) lo Studio Legale richiederà al Cliente un supplemento di fondo spese per i soli costi vivi necessari alla prosecuzione dell azione. Saranno altresì a carico del Cliente le eventuali spese derivanti dai costi di domiciliazione e la tassa di Registro. In caso di esito negativo dell azione di recupero, il Cliente non dovrà corrispondere allo Studio Legale alcuna parcella relativa all onorario, all infuori di quanto già versato come fondo spese. Laddove avvenga il recupero del credito dal debitore, quest ultimo verserà il capitale, gli interessi e le spese legali per l Avvocato, conteggiate secondo il tariffario vigente (dalle quali verrà dedotto il fondo spese precedentemente corrisposto). 7
6 CESSIONE CREDITI INESIGIBILI Consulenza e servizi per la cessione pro-soluto dei Crediti di dubbia esigibilità in joint venture La cessione dei crediti inesigibili è essenzialmente una opportunità di natura fiscale, orientata a risolvere i problemi connessi ai crediti che non verranno mai recuperati, ma che di fatto aumentano la base fiscalmente imponibile ai fini IRES: la perdita su crediti è infatti deducibile fiscalmente solo nei casi previsti dal comma 5 art. 101 (già comma 3 art.66) Tuir, Dpr 917/86 dove la stessa risulti da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e parzialmente concordato preventivo). In assenza di elementi certi e precisi l Amministrazione Finanziaria consente di svalutare ogni anno i crediti commerciali nella misura massima dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione crediti; l importo cumulativo delle svalutazioni in essere (ex fondo) non può in ogni caso superare il 5% del valore dei crediti stessi. CREDITI INESIGIBILI Esistenza di elementi certi e precisi Fallimento o altra procedura concorsuale Periodi d imposta degli elementi certi e precisi = anno imputazione della perdita Periodi d imposta degli elementi certi e precisi anno imputazione della perdita Anno apertura della procedura anno imputazione della perdita Anno apertura della procedura = anno imputazione della perdita CESSIONE PRO SOLUTO perdita deducibile perdita deducibile Deducibilità delle perdite di crediti di modesto importo Tentativo di Recupero: invio di diffida e di intimazione ad adempiere Esistenza di fatti che possono far presumere con sufficiente ragionevolezza l irrealizzabilità del credito: Titoli di credito protestati Infruttuosa notifica degli atti di precetto Visure catastali negative Visure protesti positivi Chiusura dei locali Cessazione dell attività Evitare procedure dispendiose e antieconomiche di recupero considerando: L ammontare del credito; Il costo della procedura esecutiva fino al pignoramento; La percentuale di recuperabilità Attenuazione del rigore (non assenza) con il quale valutare gl elementi di certezza e precisione Cessione pro soluto Perdita deducibile 8
7 COME PORTARE I CREDITI A PERDITA Nella Normativa, troviamo ricorrente il riferimento agli elementi certi e precisi che elenchiamo di seguito per chiarire quando un credito diventa inesigibile per l Amministrazione Finzanziaria. Assoggettamento a procedura concorsuale Prescrizione del Credito: il Credito si prescrive quando il Debitore oppone il termine di prescrizione alla richiesta di pagamento; Procedura esecutiva protratta fino al pignoramento negativo o fino al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l attestazione dell inesistenza di altri beni del creditore; Dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità; Decesso del debitore e rinuncia all eredità da parte degli eredi; Accertamento di una truffa da parte degli organi inquirenti. Quando si verifica uno dei casi sopra descritti è possibile portare in perdita il credito, ma solo nell esercizio di competenza. Infatti, poiché gli elementi certi e precisi hanno una data certa, la deducibilità fiscale può avvenire solo nell anno in cui gli stessi si sono verificati. (Per esempio, se un pignoramento avviene nel 2009, è possibile portare a perdita quel credito solo nel 2009, in rispetto dell art. 109 del TUIR). In mancanza di dati certi e precisi, è necessario effettuare in ogni caso i normali tentativi di recupero, come l invio di diffide ed intimidazioni ad adempiere. E necessario inoltre giustificare l antieconomicità dell azione di recupero mediante: Titoli di Credito protestati Infruttuosa notifica di atti di precetto Visura protesti negativa DUE DILIGENCE Chiusura dei locali dell impresa Cessazione dell attività Dopodiché è possibile eventualmente effettuare la cessione pro soluto per determinare la data certa e la definitività della perdita. 9
8 RECUPERO DELL IVA NON RISCOSSA SERVIZIO MONITORAGGIO CONTINUO DEI SOGGETTI IN PROCEDURA FALLIMENTARE PER CONOSCERE LA DATA DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO. ADDEBITO 30 unità cad. (per anno) In base all art.26, 2 co., DPR n.63/1972, l emissione delle note di variazione Iva in diminuzione, a fronte del mancato recupero dei crediti, a causa di procedure concorsuali o esecutive è subordinata alla infruttuosità delle procedure. Più specificatamente nel caso di fallimento, l infruttuosità acquista certezza giuridica alla scadenza dei termini per le osservazioni del piano di riparto o, in mancanza dello stesso, alla scadenza del termine per il reclamo del decreto di chiusura del fallimento. Mentre, per le attività non soggette all applicazione della Legge Fallimentare, l infruttuosità acquista certezza in presenza di atto di pignoramento con esito negativo (Verbale negativo dell Ufficiale Giudiziario). Ovviamente sussistono limiti temporali e presupposti specifici cui la Legge ricollega la possibilità di emettere una nota di variazione Iva; particolari problemi si pongono in caso di procedure concorsuali. L art.26, 2 co., D.P.R: n.633/1972 dispone che se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione (...) viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l ammontare imponibile (...), per mancato pagamento in tutto o i parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose (...), il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione ai sensi dell art.19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art.25. Un primo profilo di analisi attiene all individuazione dell atto o della fase della procedura concorsuale alla quale si connette il sorgere del diritto alla variazione. A seguito delle modifiche apportate dall art. 26, 2 co., ad oggi si deve ritenere che l esercizio del diritto alla variazione sia subordinato all infruttuosità della procedura, rinviando l emissione delle note al termine della procedura medesima. Si può pertanto ritenere che il momento per dar vita ad una nota di variazione sia quello successivo alla emissione del decreto con cui il giudice rende esecutivo il piano di riparto finale presentato dal curatore, una volta trascorso il termine per le osservazioni di creditori, ovvero che tale momento sia quello del decreto di chiusura del fallimento, alla scadenza del termine per il reclamo, nei casi di chiusura in assenza di riparto. Sulla scorta dell art.26, 2 co., D.P.R. n.633/1972, il contribuente ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell art. 19, l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art.25. Le note di variazione, pertanto, devono essere emesse entro lo stesso termine previsto dall art.19 per l esercizio del diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti (che è il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), con decorrenza, per quanto attiene al fallimento, dall esecutività del piano di riparto dell attivo, ovvero la data di chiusura della procedura in assenza di piano di riparto. 10
9 GESTIRE CORRETTAMENTE I CREDITI CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL CREDITO COMMERCIALE Processi / Procedure / Metodo / Competenze / Strumenti SCHEME OWNER CRMS FP 07:2015 CRMS FP 07:2015 è il primo Schema di riferimento per la certificazione del Sistema di Gestione del Credito Commerciale, approvato da Accredia il 19/04/2016 ai sensi del documento applicato a livello europeo EA-1/22 A-AB:2015. Lo Schema è disponibile all indirizzo: CREDIT RISK MANAGEMENT SYSTEM CRMS FP07:2015 IMPORTANZA DELLA TEMPESTIVITA NELL INTERVENTO DI RECUPERO CREDITI Attendere troppo tempo prima di iniziare un azione di recupero, significa andare incontro a crescenti oneri ed aumentare il rischio di perdite sui crediti, oltre a compromettere la liquidità aziendale. RAPPORTO ANZIANITA - RECUPERABILITA Anzianità del Credito Costi VANTAGGI DI UNA CORRETTA GESTIONE DEL CONTENZIOSO FISCALE La possibilità di trasformare crediti esistenti in bilancio, ma non incassabili in perdite fiscalmente deducibili nell esercizio in cui si effettua l operazione. ECONOMICO Il risparmio dei costi di gestione del credito incagliato o in sofferenza, sia per le risorse interne all Azienda, sia per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali. GIURIDICO Il beneficio di avere un bilancio pulito e trasparente secondo precise disposizioni di legge (Cod. Civ. artt ; Direttive CEE , recepite con D.Lgs.127/91) e, non ultima, Basilea 2. 11
10 CO.E.RI. KOSMOS Compagnia Europea Credit Risk Management LISTINO PREZZI IN VIGORE (ITALIA/ESTERO) UNITA N 300 PREZZO UNITARIO 5,00 + iva N 600 4,50 + iva N 900 4,00 + iva N ,50 + iva N ,00 + iva N.B. Per gli addebiti dei Servizi disponibili Italia/estero, vedere le pag NOTA In riferimento alla Circolare attuativa n. 26/E del 8/2013 Rif. Decreto 83/2012 le relazioni di inesigibilità del Credito, rilasciate da CO.E.Ri. KOSMOS Srl, quando il tentativo di recupero in via stragiudiziale è infruttuoso, risultano essere in linea con la Normativa. VITA ASSOCIATIVA INFORMAZIONI E CONTATTI SEDE: Torino - Via Pasquale Galluppi, 5 TEL r.a FAX: / / info@coerikosmos.com PEC: coerikosmos@pec.kosmosadr.org
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