IL FALLIMENTO: DICHIARAZIONE, ORGANI ED EFFETTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL FALLIMENTO: DICHIARAZIONE, ORGANI ED EFFETTI"

Transcript

1 Lezione del 13 maggio 2013 IL FALLIMENTO: DICHIARAZIONE, ORGANI ED EFFETTI LA DICHIARAZIONE Il termine per la dichiarazione: il fallimento può essere dichiarato entro 1 anno dalla morte dell imprenditore (art. 11) o dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l anno successivo (art. 10 l.fall.). Per le imprese individuali e le società di persone è consentito ai creditori di dimostrare un diverso momento di cessazione effettiva dell attività da cui decorre il termine di un anno (art. 10). Questa stessa disposizione si applica anche, per effetto del richiamo operato dall art. 147, al fallimento di società con soci illimitatamente responsabili quando abbiano cessato di far parte della società (per morte, recesso o esclusione) ovvero abbiano perduto la responsabilità illimitata passando al regime di responsabilità limitata per effetto di operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione o scissione. Il dies a quo per il calcolo del termine di 1 anno coinciderà o con l iscrizione nel R.I. dell evento estintivo del rapporto sociale (morte, recesso o esclusione) o modificativo del regime di responsabilità (trasformazione, fusione o scissione) se la società in questione è regolare; ovvero con il momento di attuazione della pubblicità con mezzi idonei se la società in oggetto è irregolare. L iniziativa della dichiarazione: il fallimento può essere dichiarato su ricorso di uno o più creditori, su richiesta del debitore (si tratta di una facoltà che però diventa un obbligo penalmente sanzionato quando l inerzia provoca l aggravamento del dissesto), o dei suoi eredi (se defunto), e su istanza del P.M. (che ha il potere-dovere di chiederlo quando l insolvenza risulta da fatti che configurano reati fallimentari e al fine di promuovere l azione penale, nonché quando l insolvenza risulta dalla segnalazione di un giudice che l abbia rilevata nel corso di un procedimento civile, ex art. 7). La riforma del 2006 ha soppresso il potere del Tribunale di dichiarare d ufficio il fallimento, sostituendola con il potere di segnalazione al P.M. La competenza alla dichiarazione di fallimento è del tribunale del luogo dove ha la sede principale l impresa. Il trasferimento della sede avvenuto nell anno precedente alla dichiarazione di fallimento, però, non rileva ai fini della competenza. In caso di dichiarazione proveniente da un giudice incompetente per territorio si verifica la c.d. translatio iudicii: la procedura è immediatamente trasferita d ufficio al tribunale competente e tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi (art. 9-bis). Il fallimento è dichiarato con sentenza, che contiene inoltre i provvedimenti necessari allo svolgimento della procedura, quali: 1. la nomina del giudice delegato e del curatore; 2. l ordine, rivolto al fallito, di depositare il bilancio, le scritture contabili civili e fiscali obbligatorie nonché l elenco del creditori entro 3 giorni; 3. la fissazione dei termini relativi all accertamento dello stato passivo, ossia la data dell udienza di verifica dello stato passivo e il termine per il deposito delle domande di insinuazione al passivo; 4. la conferma o la revoca dei provvedimenti cautelari o conservativi emessi nel corso dell istruttoria prefallimentare ai sensi dell art. 15, comma 8. La sentenza viene notificata d ufficio al debitore e comunicata per estratto al P.M., al curatore e al creditore richiedente, nonché resa pubblica mediante annotazione nel Registro delle Imprese. La sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti del processo dalla data del deposito in cancelleria, mentre verso i terzi è efficace solo dalla data dell iscrizione nel R.I. 1

2 GLI ORGANI DEL FALLIMENTO Organi del fallimento sono: 1. Il Tribunale 2. Il giudice delegato 3. Il curatore 4. Il comitato dei creditori Il Tribunale che dichiara il fallimento è investito dell intera procedura (art. 23 l.fall.) sovrintendendo alla stessa. In particolare il tribunale dispone con decreto: 1. la nomina del giudice delegato e del curatore, la loro sostituzione e la vigilanza sul loro operato; 2. la sostituzione dei componenti del comitato dei creditori su richiesta dei creditori stessi; 3. la decisione delle controversie relative alla procedura che non siano di competenza del giudice delegato e la decisione dei reclami avverso gli atti del g.d.; 4. la dichiarazione di chiusura della procedura fallimentare ex art. 118 l. fall., la decisione sull omologazione del concordato fallimentare e sulla concessione dell esdebitazione all imprenditore individuale. Inoltre può in ogni momento chiedere informazioni e chiarimenti al curatore, al fallito e al comitato dei creditori. Avverso i decreti del Tribunale è possibile proporre reclamo in Corte d Appello, a differenza del passato in cui non era previsto alcuno strumento d impugnativa, e la Corte Costituzionale aveva finito per riconoscere quanto meno la possibilità di esperire ricorso per Cassazione ex art. 111, 7 comma, Cost. Inoltre, il tribunale fallimentare attrae a sé la competenza decisionale su tutte le controversie che derivano dal fallimento (c.d. vis actractiva), comprese le azioni reali immobiliari. La condizione di derivazione dal fallimento viene interpretata dalla giurisprudenza in modo molto ampio, includendo non solo le azioni che trovano origine nello stato di dissesto, ma anche quelle che incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvenienza del fallimento, sono soggette ad una disciplina speciale ; si pensi a tutte le controversie pendenti relative all accertamento di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento che dovranno essere interrotte e riassunte dinanzi al giudice del fallimento competente per territorio. Il giudice delegato (g.d.) vigila sulle singole operazioni del fallimento e controlla la regolarità della procedura; ha perso invece le precedenti funzioni di direzione delle operazioni fallimentari (oggi di competenza del curatore). Sono di competenza del giudice delegato: 1. la nomina del comitato dei creditori e nei casi di urgenza, impossibilità, o inerzia, assume le decisioni in sostituzione del comitato; 2. la formazione dello stato passivo che rende esecutivo con proprio decreto; 3. l autorizzazione al curatore per stare in giudizio; 4. la decisione sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; 5. l emissione, o la provocazione dell emanazione da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio. Il curatore amministra il patrimonio del fallito e compie tutte le operazioni a lui affidate in qualità di pubblico ufficiale. Viene scelto di regola tra avvocati, dottori o ragionieri commercialisti, ma possono essere nominati non solo singoli professionisti ma anche studi associati e società tra professionisti. 2

3 Pur essendo nominato dal Tribunale, il curatore può essere sostituito su richiesta e indicazione dei creditori, sulla base di un nominativo scelto dagli stessi (sempre che sussistano fondate ragioni per la sostituzione). Può essere revocato dal Tribunale in ogni momento, su richiesta del g.d., del comitato dei creditori o d ufficio. Per la sua attività ha diritto ad un compenso consistente in una percentuale dell attivo realizzato ed è liquidato con decreto del tribunale dopo l approvazione del rendiconto (a chiusura della procedura). Le numerose competenze e compiti del curatore si possono riassumere nella funzione di conservazione, gestione e realizzazione del patrimonio del fallito sotto la vigilanza del g.d. e del comitato dei creditori. In particolare l autorizzazione del comitato dei creditori è necessaria per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, e l autorizzazione del g.d. è necessaria per stare in giudizio sia come attore che come convenuto. Il curatore è tenuto ad eseguire personalmente il proprio incarico e risponde personalmente per l adempimento negligente (risarcimento danni); ma è consentita la delega di alcune operazioni (previa autorizzazione del comitato dei creditori) come anche la nomina di coadiutori dotati di particolari competenze tecniche. Il comitato dei creditori è composto da 3 o 5 membri scelti fra i creditori in modo da rappresentare la quantità e qualità dei crediti concorsuali. E nominato dal tribunale entro 30 gg. dalla dichiarazione di fallimento, ma successivamente il g.d. ne può modificare la composizione. Il comitato decide a maggioranza dei votanti (per teste) e non possono votare coloro che si trovino in conflitto d interessi rispetto ad una determinata deliberazione. Nella prima riunione il comitato elegge al suo interno un presidente. Le funzioni del comitato sono molteplici e si possono distinguere in: 1. Pareri 2. Autorizzazioni 3. Poteri ispettivi e informativi 1. I pareri, per lo più non vincolanti, lo sono tuttavia per alcune decisioni particolarmente importanti quali la restituzione dei beni mobili di terzi, la continuazione temporanea o esercizio provvisorio dell impresa, l affitto d azienda e la proposta di concordato fallimentare. 2. Le autorizzazioni riguardano alcuni atti del curatore (che in passato venivano autorizzati dal g.d.) quali gli atti di straordinaria amministrazione, la prosecuzione con subentro nei rapporti giuridici pendenti, la nomina dei coadiutori del curatore. Il comitato, inoltre, approva il piano di liquidazione predisposto dal curatore. 3. Per quanto concerne i poteri, il comitato ha il potere di chiedere informazioni e chiarimenti al curatore ed al fallito in ogni momento, di ispezionare le scritture contabili e i documenti del fallito nonché di visionare ogni documento del fascicolo della procedura tenuto presso la cancelleria del tribunale. Ha facoltà di presentare istanza di revoca del curatore e di esercitare l azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato. Il comitato dei creditori è soggetto a responsabilità, nell esercizio delle proprie funzioni, analogamente a quanto disposto per i sindaci dalle disposizioni dettate nelle s.p.a., eccezion fatta per la responsabilità solidale per culpa in vigilando (contenuta nell art. 2407, 2 comma, c.c.). Il richiamo a tale forma di responsabilità è stato soppresso dal d.lgs. 169/2007 in quanto ritenuta una responsabilità estremamente gravosa e generica, che avrebbe finito per disincentivare i creditori dalla partecipazione alla funzione in parola. 3

4 Ai componenti del comitato dei creditori spetta il rimborso delle spese e può essere riconosciuto un compenso non superiore al 10% di quello liquidato al curatore purché vi sia il consenso della maggioranza dei creditori. GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO Il fallimento produce effetti per il fallito, per i creditori e per i terzi, in relazione agli atti pregiudizievoli ed ai rapporti giuridici pendenti. Gli effetti del fallimento per il fallito si distinguono in: 1. Effetti patrimoniali 2. Effetti personali 3. Effetti penali 1. EFFETTI PATRIMONIALI Il principale tra gli effetti patrimoniali è lo spossessamento, ossia la perdita dell amministrazione e della disponibilità dei propri beni da parte del fallito, che ne rimane proprietario fino alla vendita. Dal momento della dichiarazione di fallimento i beni passano nella disponibilità del curatore che, dopo l apposizione dei sigilli e la redazione dell inventario, li gestisce e li amministra. Lo spossessamento non tocca, però, quei beni sottratti all esecuzione fallimentare elencati nell art. 46, ossia i beni strettamente personali, gli assegni a carattere alimentare, le cose impignorabili per legge e i frutti derivanti dall usufrutto legale sui beni dei figli nonché i beni vincolati in un fondo patrimoniale ed i loro frutti. Con riguardo alla casa di proprietà il fallito conserva il diritto di abitazione fino alla vendita fallimentare. Lo spossessamento si estende ai beni sopravvenuti dopo la dichiarazione di fallimento nel corso della procedura, sia a titolo oneroso che gratuito, ma vanno pagate in prededuzione le spese di acquisto e conservazione degli stessi. Per questa ragione il curatore, ove lo ritenga non conveniente per la massa, può decidere di non acquistare i beni sopravvenuti. Un effetto ulteriore dello spossessamento è l inefficacia relativa, rispetto alla massa dei creditori concorsuali, degli atti di disposizione sui beni e i diritti ricompresi nello spossessamento posti in essere dopo la dichiarazione di fallimento direttamente dal debitore. Parimenti inefficaci sono i pagamenti fatti e ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Tali atti sono, tuttavia, validi e vincolano il fallito, in quanto lo stesso non perde né la proprietà dei suoi beni né la capacità di agire; ma potranno produrre effetto solo dopo la chiusura del fallimento. Un altro effetto dello spossessamento è la perdita della capacità processuale del fallito, il quale non potrà stare in giudizio né come attore né come convenuto nelle cause relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. Ogni processo pendente, al momento della dichiarazione di fallimento, si interrompe e dovrà essere riassunto con atto di citazione da parte del curatore, che è l unico legittimato a stare in giudizio in nome e per conto del fallito. 2. EFFETTI PERSONALI Il fallito subisce, per la durata del fallimento, alcune restrizioni del diritto al segreto epistolare, dovendo consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento se persona fisica, e se persona giuridica perdendo il diritto a ricevere la corrispondenza. Subisce restrizioni della libertà di movimento, anche se meno severe rispetto al passato, poiché deve comunicare al curatore ogni variazione del proprio domicilio e della propria residenza e si deve presentare agli organi della procedura ogni qualvolta venga chiamato per fornire informazioni. Non è più tenuto, però, a chiedere il permesso del curatore per allontanarsi dalla propria residenza come in passato. Il fallito incorre, inoltre, in alcune incapacità civili: non può assumere incarichi come amministratore, sindaco, revisore o liquidatore di società, non può essere iscritto all albo degli 4

5 avvocati o dei dottori commercialisti, né svolgere le funzioni di tutore, arbitro o notaio. In passato tali incapacità permanevano anche dopo la chiusura del fallimento e cessavano a seguito della cancellazione dal registro dei falliti dopo l avvenuta riabilitazione. La riforma fallimentare del 2006 ha abolito il registro dei falliti e l istituto della riabilitazione. Perciò le incapacità civili cessano automaticamente con la chiusura del fallimento. Sono state inoltre soppresse le incapacità politiche previste dalla legge fallimentare del 42, ossia la perdita dell elettorato attivo e passivo e l interdizione dai pubblici uffici ed è stato abolito l istituto della riabilitazione cui era subordinata la cancellazione dal registro dei falliti e la cessazione degli effetti personali del fallimento, sostituito dal procedimento di esdebitazione. 3. EFFETTI PENALI La dichiarazione di fallimento espone il fallito a sanzioni penali per condotte, poste in essere prima o dopo il fallimento, che la legge qualifica come reati in quanto pregiudizievoli per i creditori. Queste sono: 1. la bancarotta fraudolenta, per fatti commessi con dolo dall imprenditore, che integrano le condotte elencate nell art. 216 l.fall.; 2. la bancarotta semplice, per fatti commessi con colpa dall imprenditore ed elencati nell art. 217 l.fall.; 3. il ricorso abusivo al credito, art. 218 l.fall., consistente nel comportamento dell imprenditore volto a dissimulare il proprio dissesto per ottenere credito alla sua impresa. EFFETTI DEL FALLIMENTO PER I CREDITORI I creditori dell imprenditore, che risultano tali al momento della dichiarazione di fallimento, hanno diritto ad essere soddisfatti secondo il principio della par condicio creditorum o parità di trattamento, cioè possono soddisfarsi solo attraverso la procedura concorsuale (creditori concorsuali) nelle forme dell esecuzione collettiva fallimentare. Tale procedura di soddisfacimento dei creditori è imperniata su due cardini: la necessità di accertamento giudiziale dei crediti nelle forme fissate per la formazione dello stato passivo, salvo che si tratti di crediti prededucibili non contestati; il divieto di intraprendere o di proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento. Tuttavia il principio della parità di trattamento tra creditori subisce eccezioni in relazione al fatto che i creditori non sono tutti sullo stesso piano, perciò sono trattati in modo uguale solo i creditori che vantano una ragione di credito omogenea rispetto agli altri. Si possono distinguere tre categorie di creditori: 1. I creditori privilegiati, che hanno diritto ad essere soddisfatti integralmente e con prelazione sui beni oggetto della propria garanzia o privilegio e per la parte non soddisfatta hanno diritto ad insinuarsi al passivo. 2. I creditori chirografari partecipano solo alla ripartizione dell attivo non gravato da vincoli, in proporzione del loro credito quindi in misura percentuale subiscono la c.d. falcidia fallimentare. 3. I creditori della massa, titolari di crediti prededucibili, non soggiacciono al principio della par condicio e vengono soddisfatti per intero e prima sia dei creditori concorsuali che di quelli privilegiati, e se i loro crediti non sono contestati vengono esonerati anche dalla procedura di accertamento del passivo. 5

6 EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI TERZI: GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI Normalmente accade che l imprenditore in stato di crisi, prima che venga dichiarato il suo fallimento, compia una serie di atti di disposizione che alterano l integrità del proprio patrimonio a danno dei creditori. Per rimediare all effetto depauperativo del patrimonio che tali atti provocano, il curatore può esercitare le azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare), volte a far dichiarare l inefficacia nei confronti del fallimento degli atti di disposizione suddetti. L azione revocatoria ordinaria (art c.c.) ha come presupposti l eventus damni, cioè l impossibilità di soddisfarsi sul residuo patrimonio del debitore, e il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di pregiudicare le ragioni dei suoi creditori e, se l atto è a titolo oneroso, tale stato soggettivo è richiesto anche in capo al terzo. Queste condizioni devono essere provate dal soggetto agente (in specie il curatore). L azione revocatoria fallimentare, invece, presenta requisiti parzialmente diversi poiché tutti gli atti posti in essere dall imprenditore in stato d insolvenza si presumono pregiudizievoli per i creditori in quanto idonei ad alterare la par condicio creditorum. Il curatore è dispensato dalla prova dell eventus damni e del consilium fraudis. I presupposti dell azione revocatoria fallimentare sono: 1. lo stato d insolvenza dell imprenditore (presupposto oggettivo). 2. la conoscenza dello stato d insolvenza da parte del terzo (presupposto soggettivo). Questi presupposti, in alcuni casi, non dovranno essere provati dal curatore agente in revocatoria poiché questi gode di due agevolazioni processuali sul piano probatorio: - lo stato d insolvenza si presume (iuris tantum) per gli atti compiuti entro un arco di tempo (6 mesi o 1 anno) precedente la dichiarazione di fallimento; sicché spetterà al terzo dover provare in questi casi che l imprenditore non era già insolvente al momento in cui ha stipulato con lui l atto revocando. - Per alcuni atti particolarmente sintomatici dello stato d insolvenza è posta dalla legge la presunzione relativa (iuris tantum) di conoscenza dello stato d insolvenza da parte del terzo, con inversione dell onere della prova in capo al terzo della sua ignoranza in merito allo stato d insolvenza. Ossia graverà sul terzo che sia chiamato in revocatoria la prova della sua ignoranza anziché sul curatore agente la prova della conoscenza dello stato d insolvenza. Un ulteriore agevolazione per il curatore risiede nelle ipotesi di revocatoria di diritto, ossia casi in cui la legge fallimentare stabilisce che certi atti sono di diritto privi di effetti nei confronti dei creditori, senza la necessità di dover esperire un azione revocatoria giudiziale: si tratta degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento e dei pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o in un momento successivo, anch essi se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Si distinguono le azioni revocatorie fallimentari, di cui all art. 67 l. fall., in due categorie: Il 1 comma elenca gli atti per i quali la conoscenza dello stato d insolvenza si presume e spetterà al terzo dimostrare la sua ignoranza; si tratta degli atti c.d. anormali di gestione dell impresa, compiuti nell anno o 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (atti a titolo oneroso con notevole sproporzione tra prestazione e controprestazione, pagamenti con mezzi anormali, costituzione di garanzie per debiti preesistenti non scaduti ecc.). Il 2 comma elenca gli atti per i quali la prova della conoscenza dello stato d insolvenza deve essere data dal curatore; si tratta di atti normali che sono revocabili se compiuti nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (pagamenti con mezzi normali, costituzione di garanzia contestuale al debito e ogni altro atto a titolo oneroso). Invece non sono revocabili: 1. I pagamenti effettuati nei termini d uso 2. I pagamenti per le prestazioni di lavoro rese all imprenditore 6

7 3. Le vendite a giusto prezzo d immobili ad uso abitativo 4. I pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento dell impresa 5. Alcune operazioni di finanziamento, bancario e non, e di autofinanziamento dell impresa da parte dei soci, che siano finalizzate alla presentazione o alla esecuzione di un concordato preventivo, nonché i pagamenti di crediti anteriori alla presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ed autorizzati dal Tribunale ai sensi dell art. 182-quinquies, commi 1,2,3 e 5. EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI TERZI: I RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI Tutti i contratti stipulati dal debitore prima della dichiarazione di fallimento e non ancora eseguiti, in tutto o in parte, da entrambe le parti, se risultano opponibili al fallimento, vengono considerati pendenti ed assoggettati ad una particolare disciplina. La legge fallimentare stabilisce che alcuni di questi contratti pendenti si sciolgano automaticamente ex lege al verificarsi della dichiarazione di fallimento in ragione della loro intrinseca incompatibilità con le istanze fallimentari o dell elevata aleatorietà (x es. i contratti di borsa a termine, l associazione in partecipazione, il contratto di appalto e il contratto di conto corrente bancario). Altri contratti, invece, proseguono automaticamente anche dopo il fallimento, con il subingresso del curatore nella posizione giuridica precedentemente assunta dal fallito. Si tratta di contratti evidentemente utili e vantaggiosi per la massa dei creditori come x es. la locazione di immobili, l affitto d azienda, l assicurazione contro i danni, il contratto di edizione ecc. Le obbligazioni che vengano assunte in conseguenza del subingresso del curatore nel contratto, daranno luogo a crediti prededucibili, che dovranno essere soddisfatti per intero e anticipatamente rispetto ai crediti concorsuali. Infine, per un terzo gruppo di contratti il legislatore ha stabilito la regola della sospensione: il fallimento sospende gli effetti del contratto per consentire al curatore, con l autorizzazione del comitato dei creditori, se sia più conveniente recedere dal contratto sciogliendosi dalle relative obbligazioni o continuare lo stesso subentrando nella posizione del debitore fallito. In quest ultimo caso il curatore assumerà gli oneri derivanti dal contratto come crediti della massa, cioè in regime di prededuzione. Questa stessa regola è stata assunta, nella novella fallimentare del 2006, come regola generale di carattere residuale, applicabile a tutti quei contratti pendenti non espressamente disciplinati dalla legge (art. 72, co. 1, l.fall.). 7

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105 Le procedure concorsuali e le misure introdotte dal decreto legge n. 132/2014 1. Premessa 2. Le misure introdotte dall art. 19 3. Il monitoraggio delle procedure concorsuali (art. 20) CAPITOLO I Presupposti

Dettagli

PRASSI DEI TRIBUNALI D ITALIA

PRASSI DEI TRIBUNALI D ITALIA UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE DI STUDIO DIRITTO FALLIMENTARE SOTTO COMMISSIONE VADEMECUM PRASSI DEI TRIBUNALI D ITALIA Questionario per la circoscrizione

Dettagli

INDICE SOMMARIO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

INDICE SOMMARIO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO INDICE SOMMARIO Premessa.............................................. v LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO 1. I presupposti Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo....... 3 Art.

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO INDICE SOMMARIO Introduzione... xiii Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO 1.1. Imprese soggette al fallimento.... 1 1.1.1. Nozione di piccolo imprenditore... 2 1.2. Liquidazione coatta amministrativa

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse

Dettagli

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA

INDICE GENERALE CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA INDICE GENERALE PREFAZIONE PRESENTAZIONE (Guida alla lettura) CAPITOLO I IL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LA RIFORMA 1. L evoluzione legislativa fino alla legge fallimentare del 42 2. Il concordato preventivo

Dettagli

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE CAMERA DI COMMERCIO DI PISA UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE Applicabile ex art. 150 D. Lgs 5/2008 alle procedure promosse

Dettagli

La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Prof.ssa Claudia Rossi 1

La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Prof.ssa Claudia Rossi 1 La liquidazione, le cause di scioglimento e la nomina dei liquidatori Prof.ssa Claudia Rossi 1 DEFINIZIONE La liquidazione è una fase della vita della società in cui: - Non viene più esercitata l attività

Dettagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali

OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA CRISI D IMPRESA Criticità, profili generali e concorsuali Seminario: Le operazioni straordinarie nella crisi d impresa Date : 07.03.2014; 14.03.2014; 21.03.2014; 28.03.2014

Dettagli

3 a PARTE REDAZIONE RELAZIONE EX ART. 33 NUOVO TESTO

3 a PARTE REDAZIONE RELAZIONE EX ART. 33 NUOVO TESTO 3 a PARTE REDAZIONE RELAZIONE EX ART. 33 NUOVO TESTO RELAZIONE ex art. 33 (entro 60 giorni dalla sentenza) INDICE I PREMESSA pag. 4 II CRONISTORIA pag. 5 III ESAME DEI BILANCI pag. 6 IV CAUSE DEL DISSESTO

Dettagli

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt. 160 186 bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI AZIENDALE SESSIONE I I PRINCIPI FONDAMENTALI DI DIRITTO FALLIMENTARE APPLICABILI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE Il fallimento ed altri strumenti di gestione concordataria

Dettagli

Ministero della Giustizia

Ministero della Giustizia Ministero della Giustizia LA MEDIAZIONE CIVILE Roma, 4 novembre 2010 La mediazione civile La mediazione è l attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti

Dettagli

Svolgimento della liquidazione. Prof.ssa Claudia Rossi 1

Svolgimento della liquidazione. Prof.ssa Claudia Rossi 1 Svolgimento della liquidazione Prof.ssa Claudia Rossi 1 SOCIETA DI PERSONE PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori (codice civile,

Dettagli

Lezione - Giorno 1...10 Imprenditore...10 Capacità per l esercizio dell impresa...11 Imprenditore commerciale...11 Piccolo imprenditore...

Lezione - Giorno 1...10 Imprenditore...10 Capacità per l esercizio dell impresa...11 Imprenditore commerciale...11 Piccolo imprenditore... Lezione - Giorno 1...10 Imprenditore...10 Capacità per l esercizio dell impresa...11 Imprenditore commerciale...11 Piccolo imprenditore...12 L imprenditore agricolo...13 Imprenditore artigiano...14 Imprenditore

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

16 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA SEMPLICE

16 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA SEMPLICE 16 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA SEMPLICE LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA è UN PROCEDIMENTO COMPLESSO ATTRAVERSO IL QUALE SI GIUNGE ALL ESTINZIONE DELLA SOCIETA STESSA. IN QUANTO SOGGETTO COMPLESSO, A CAPO

Dettagli

Perdite su crediti e conseguenze IVA

Perdite su crediti e conseguenze IVA Perdite su crediti e conseguenze IVA Come è noto l disciplina due tipi di note di variazione: In aumento Obbligatorie Note di variazione In diminuzione Facoltative Le variazioni in diminuzione rappresentano

Dettagli

Iscrizione della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento di spa, sapa, srl, cooperative (2484 c.c.

Iscrizione della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento di spa, sapa, srl, cooperative (2484 c.c. Iscrizione della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento di spa, sapa, srl, cooperative (2484 c.c.) gli amministratori non previsti espressamente dalla norma OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO COMUNE DI FROSINONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATROMINIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.

Dettagli

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA Cause di scioglimento di cui all art. 2272 Il verificarsi di ognuna di queste determina automaticamente (di diritto) lo scioglimento: ogni socio può agire giudizialmente per

Dettagli

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici.

Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici. Art. 1... 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 2... 2 Obblighi per gli amministratori... 2 Art.

Dettagli

TRIBUNALE DI PESCARA. CONCORDATO PREVENTIVO n.. S.R.L.

TRIBUNALE DI PESCARA. CONCORDATO PREVENTIVO n.. S.R.L. TRIBUNALE DI PESCARA CONCORDATO PREVENTIVO n.. S.R.L. Via.. - PESCARA (PE ) Codice fiscale Partita iva Registro Imprese di PESCARA n.. - Numero R.E.A. PE ALLEGATO N.3 ex art. 161 L.F., comma 2, lett. b)

Dettagli

SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO

SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO SOCIETA -AZIENDE - FALLIMENTO L azienda è: a) il complesso dei diritti organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa. b) il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio

Dettagli

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

IL SOLE 24 ORE. Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Patrocinio, un attestazione sui compensi non saldati (Il Sole 24 Ore) IL SOLE 24 ORE Professione. Possibile dal 2016 «scontare» i crediti per la difesa a spese dello Stato

Dettagli

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI La legge fallimentare n. 267/1942 Disciplina non solo il fallimento, ma anche le altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, l amministrazione controllata,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge

Dettagli

Il sottoscritto nato a il residente in via in qualità di dell Impresa con sede legale e/o amministrativa in via (*) C.F. - P.I. Tel.

Il sottoscritto nato a il residente in via in qualità di dell Impresa con sede legale e/o amministrativa in via (*) C.F. - P.I. Tel. ALL ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA UFFICIO SPECIALE - OSSERVATORIO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE VIA C. CAMILLIANI, 87 90145 P A L E R M

Dettagli

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA CULTURALI, DIDATTICO EDUCATIVE, ISTITUZIONALI,

Dettagli

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

TARIFFA PENALE NORME GENERALI TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza

Dettagli

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI FISCALITA DELLA CRISI D IMPRESA

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DI FISCALITA DELLA CRISI D IMPRESA QE-1-PO-16 Programma corso Pag 1 di 7 2 ottobre 200 Ministero dell economia e delle finanze Scuola superiore dell economia e delle finanze Dipartimento delle scienze Tributarie Destinatari: Partecipanti

Dettagli

LE TUTELE ASSICURATIVE INDIRETTE: POLIZZE VITA FONDI PENSIONE. Dott. Luciano De Angelis

LE TUTELE ASSICURATIVE INDIRETTE: POLIZZE VITA FONDI PENSIONE. Dott. Luciano De Angelis LE TUTELE ASSICURATIVE INDIRETTE: POLIZZE VITA FONDI Dott. Luciano De Angelis COS È UNA POLIZZA VITA ARTT. 1919 E SEGG. C.C. L assicurazione sulla vita è un contratto in cui l assicuratore, a fronte del

Dettagli

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE Registro Imprese - VISURA DI EVASIONE DATI ANAGRAFICI Indirizzo Sede legale FIRENZE (FI) VIA DE SERRAGLI 8 CAP 50124 Indirizzo PEC dragodorosrl@legalmail.it

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di statistica Tel. 06/68852955-6832207 Fax 06/6868235-68897535-68852812 Rilevazione

Dettagli

CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE

CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE CODICE DELLA LEGGE FALLIMENTARE TESTO A FRONTE delle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 a cura di FRANCO BENASSI (in calce la disciplina transitoria)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 64 /E

RISOLUZIONE N. 64 /E RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell

Dettagli

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696 c.p.c. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO Art. 696-bis c.p.c. CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE L ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO consiste nella raccolta di prove

Dettagli

SOCIETÀ DI CAPITALI: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONE

SOCIETÀ DI CAPITALI: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI: SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CANCELLAZIONE Scioglimento e liquidazione L art. 2484 c.c. stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si

Dettagli

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Ordinanza sui revisori, OSRev) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sui revisori del 22 agosto

Dettagli

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SOMMARI

INDICE SOMMARIO I PROCEDIMENTI SOMMARI INDICE SOMMARIO Premessa... V I PROCEDIMENTI SOMMARI Il procedimento d ingiunzione 1. Competenza... 3 2. Forma della domanda... 4 3. Provvedimenti... 5 4. Procedimento... 6 5. Opposizione... 6 5.1. Competenza...

Dettagli

COMUNICAZIONE (ad efficacia differita)

COMUNICAZIONE (ad efficacia differita) AL COMUNE DI U Sportello Unico per le Attività Produttive 1. Dati impresa Cognome: COMUNICAZIONE (ad efficacia differita) Nome: Codice Fiscale: Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita:

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI. Approvato con delibera C.C. n. 242 del CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L USO DELLE BACHECHE COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 242 del 13.12.2007, esecutiva 1 INDICE Art. n. 1 pag. n. 3 Art. n. 2 pag. n. 3 Art. n. 3 pag.

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008 Roma, 1 aprile 2015 Chi siamo Ø Fondata nel 1951, Sapri Broker di Assicurazioni è una delle Case

Dettagli

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012,

CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE Art. 186-bis del R.D. 16 Marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare), introdotto con il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 Agosto 2012, n. 134 ...

Dettagli

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IN VIGORE DAL 16.07.2006)

LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IN VIGORE DAL 16.07.2006) LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE (IN VIGORE DAL 16.07.2006) Con la riforma del diritto fallimentare (il D.Lgs. n. 5 del 9.1.2006, ha radicalmente modificato il Regio Decreto 16.3.1942), il fallimento

Dettagli

Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando

Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando Fondo di garanzia TFR ex Art. 2120 c.c. Anna Ilaria Orlando Il fondo di garanzia TFR Il Fondo di garanzia è istituito presso l'inps allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del

Dettagli

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti Imprese individuali - Obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dell indirizzo PEC entro il 30.6.2013 - Istituzione dell elenco pubblico INI-PEC Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale

Dettagli

Diritto Commerciale. Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti

Diritto Commerciale. Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti Diritto Commerciale Circolazione dell azienda trasferimento dei crediti e dei debiti BIBLIOGRAFIA: G. Campobasso, Manuale di diritto commerciale, Roma, Utet, 2012; A. Gambino, Daniele U. Santosuosso, Fondamenti

Dettagli

INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016

INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 n.4 19 febbraio 2016 INFORMATIVA SETTIMANALE NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 : ADEMPIMENTO La Legge di Stabilità 2016 riscrive la normativa sulle note di variazione Mentre nella precedente formulazione

Dettagli

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV

INDICE. Schemi. Prefazione... p. XV Prefazione... Schemi p. XV 1 Il processo locatizio... 2 2 Ambito di applicazione del rito locatizio (art. 447-bis c.p.c.)... 3 3 Definizione di immobile urbano... 4 4 Controversie soggette a rito locatizio...

Dettagli

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN TRUST ASPETTI DI DIRITTO CIVILE E TECNICHE REDAZIONALI

TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN TRUST ASPETTI DI DIRITTO CIVILE E TECNICHE REDAZIONALI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN TRUST ASPETTI DI DIRITTO CIVILE E TECNICHE REDAZIONALI Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Firenze, 27 aprile 2011 Art. 2500-septies Consorzi Società consortili

Dettagli

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO COMUNE DI BUSTO GAROLFO PROVINCIA DI MILANO O R I G I N A L E DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 : Area Socio-Culturale FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015 - ALL. 1) D.G.R. N. 3495 DEL 30/04/2015:

Dettagli

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa... SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

Dettagli

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013

05/12/2012. Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013 Economia delle operazioni straordinarie 2012/2013 Michela Piccarozzi Fabrizio Rossi 1 Art. 2272-2283 Società semplice Art. 2308-2312 Società in nome collettivo Art. 2323-2324 Società in accomandita s.

Dettagli

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano)

COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) Allegato 7) COMUNE DI MAGNAGO (Provincia di Milano) CRITERI E MODALITA PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI (approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 07/10/2015) INDICE Art.

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 18 14.05.2014 L omesso deposito del bilancio Il deposito deve avvenire entro 30 giorni dall approvazione Categoria: Bilancio e Contabilità Sottocategoria:

Dettagli

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI SOMMARIO CAPITOLO 1 IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. LE CONVENZIONI MATRIMONIALI 1. Il nuovo diritto di famiglia, tra ideologia e diritto... 1 1.1. Il regime patrimoniale della famiglia nel codice

Dettagli

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE

FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE FAI LA MOSSA GIUSTA PER DIVENTARE IMPRENDITORE CONFCOMMERCIO MILANO PER GLI ASPIRANTI IMPRENDITORI E LE NEO IMPRESE Avv. Giampaolo Foresi Direzione Servizi Tributari CESSIONE DI AZIENDA IMPOSTE SUI REDDITI

Dettagli

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone

5 Il giudizio sul bilancio di Gianluca Alparone di Gianluca Alparone 5.1 Premessa Redatto il progetto di bilancio a cura dell organo amministrativo, tutte le società per azioni e le società a responsabilità limitata che superano i limiti parametrici

Dettagli

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE

CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE CONDIZIONI POLIZZE ASSICURATIVE 1 - INFORTUNI CONSEGUENTI A RAPINA O TENTATA RAPINA DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI EFFETTUATO PER CONTO DELLA FEDERAZIONE Assicurazione per n. 3 (tre) dipendenti identificati

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO. Società cooperativa per azioni

BANCA POPOLARE DI SVILUPPO. Società cooperativa per azioni BANCA POPOLARE DI SVILUPPO Società cooperativa per azioni Sede legale: Napoli Via Verdi, 22/26 Capitale Sociale: euro 46.138.000 Registro Imprese. n. 07634270636 - Tribunale di Napoli Iscritta all Albo

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TITOLI DI CREDITO, CAMBIALI E ASSEGNI: CENNI ESSENZIALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 TITOLI DI CREDITO, CAMBIALI E ASSEGNI: CENNI ESSENZIALI INDICE SOMMARIO Prefazione alla seconda edizione... Introduzione... Elenco delle principali abbreviazioni... XIII XV XVII Capitolo 1 TITOLI DI CREDITO, CAMBIALI E ASSEGNI: CENNI ESSENZIALI 1.1. I titoli

Dettagli

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica ai sensi dell art. 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della

Dettagli

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare

Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda. Corso Praticanti Diritto Fallimentare Genova, 31 marzo 2016 Dr. Federico Diomeda Corso Praticanti Diritto Fallimentare Le modifiche introdotte dal DL 27.6.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2015 n. 132 1 Articoli della

Dettagli

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ACCERTAMENTO ESECUTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011 IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2 I TEMPI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI TUTORATO RELATIVI AI CORSI DI FORMAZIONE DELL ISTITUTO A. C. JEMOLO 1 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento

Dettagli

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori. con sede a Berna 1. Nome e sede Con la denominazione Incontro Svizzero del Teatro è costituita un associazione di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede

Dettagli

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti

Procedure concorsuali e contenzioso tributario. Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Procedure concorsuali e contenzioso tributario Roma, 23 novembre 2015 Avv. Prof. Giuseppe Mazzuti Indice -Procedure di ammissione dei crediti degli enti locali nelle procedure concorsuali - Esame delle

Dettagli

INDICE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

INDICE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO INDICE I AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO I Ratio e presupposti dell amministrazione di sostegno... 3 1.1 Genesi legislativa dell istituto... 3 1.2 La tutela della dignità della persona come criterio guida

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente in Via/Piazza n.,

Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente in Via/Piazza n., DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DATI PER L ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E

Dettagli

LA PROCEDURA IN PILLOLE

LA PROCEDURA IN PILLOLE LA PROCEDURA IN PILLOLE Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento LA LEGGE Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II - Sezione I, come integrata e modificata con Legge n. 221 del 17

Dettagli

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica ai sensi dell art. 4/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, e del decreto del Presidente della

Dettagli

Trasformazione della associazione sportiva dilettantistica

Trasformazione della associazione sportiva dilettantistica 1 Trasformazione della associazione sportiva dilettantistica Convegno del 7 dicembre 2010 Relatore Elena Pellizzari Dottore Commercialista in Torino 2 La Legge 289/2002, art. 90 comma 17 individua le forme

Dettagli

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA ALLEGATO A AL COMUNE DI MESAGNE Ufficio Lavori Pubblici Palazzo dei Celestini Via Roma, 2 72023 Mesagne (BR) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO

Dettagli

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato)

GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato) GESTIONE EREDITARIA IMPRESA INDIVIDUALE (Il presente modello deve essere presentato in n. 2 copie + una per l interessato) AL COMUNE DI Il sottoscritto Cittadinanza Consapevole che le dichiarazioni false,

Dettagli

Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore

Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore Relazione finale e rendicontazione dell attività del curatore Riferimenti normativi: articolo 116 L.F., l esposizione analitica delle operazioni contabili e dell attività di gestione della procedura. Le

Dettagli

REGOLARITA DEI VETTORI

REGOLARITA DEI VETTORI AUTOTRASPORTO ANALISI OPERATIVA DELLA NORMATIVA DI SETTORE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI STABILITÀ L 190/2014 REGOLARITA DEI VETTORI Riferimenti normativi: Decreto Legge 25 giugno

Dettagli

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012 Area Personale

COMUNICAZIONE INTERNA N. 27/2012  Area Personale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest Ufficio Motorizzazione Civile

Dettagli

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF

Gli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF ex artt. 182-bis, 182-septies LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni 27 Dini Art. 182-bis LF L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione

Dettagli

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Anno 2014 N. RF238. La Nuova Redazione Fiscale UNICO/IRAP - PRESENTAZIONE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE Anno 2014 N. RF238 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 16/09/2014 UNICO/IRAP - IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE ART. 2 C. 5 DL

Dettagli

COMO, 29 Febbraio 2016 TRIBUNALE DI COMO ALLA C.A. DEL PRESIDENTE STIM.MA DOTT.SSA ANNA INTROINI

COMO, 29 Febbraio 2016 TRIBUNALE DI COMO ALLA C.A. DEL PRESIDENTE STIM.MA DOTT.SSA ANNA INTROINI COMO, 29 Febbraio 2016 SPETT.LE TRIBUNALE DI COMO ALLA C.A. DEL PRESIDENTE STIM.MA DOTT.SSA ANNA INTROINI e p.c. ALLA C.A. STIM.MA DOTT.SSA PAOLA PARLATI e p.c. ALLA C.A. STIM.MO DOTT. ALESSANDRO PETRONZI

Dettagli

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI REGOLAMENTO PASSI CARRABILI (Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada Art.46 del relativo regolamento di esecuzione) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 APRILE 1997, N 15 Art. 1 Art.

Dettagli

Regolamento comunale

Regolamento comunale Comune di Belluno Provincia di Belluno Regolamento comunale per l istituzione dell imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. Indice Capo I Norme generali Art.1 Oggetto e scopo del regolamento

Dettagli

Il Bilancio di Previsione

Il Bilancio di Previsione Il Bilancio di Previsione Che cos è il bilancio Il bilancio annuale di previsione è il documento fondamentale per la gestione dell ente locale e, insieme agli allegati, consente di esplicare la funzione

Dettagli

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale RISOLUZIONE N. 3/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 gennaio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della

Dettagli

REVISORE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE

REVISORE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE REVISORE LEGALE E COLLEGIO SINDACALE Questioni da risolvere Stefano Pizzutelli ORGANO COLLEGIALE Società di revisione: struttura gerarchica, con al vertice il socio- responsabile della revisione Revisore

Dettagli

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Saes Getters S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO SOMMARIO 1. Definizioni 2. Elenco 3. Diritto al voto maggiorato 4. Legittimazione alla richiesta di iscrizione 5. Modalità per richiedere l iscrizione

Dettagli

ROMA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ORGANISMI CONCILIAZIONE

ROMA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ORGANISMI CONCILIAZIONE Al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione Ministero della Giustizia ROMA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO ORGANISMI CONCILIAZIONE La domanda si compone di n. 4 Sezioni e n. 4 Appendici

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari. Art Sanzioni

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n Capo IV DISCIPLINA Sezione I: Sanzioni disciplinari. Art Sanzioni DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Capo IV DISCIPLINA

Dettagli

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012 RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012 1 IL TUTORE Il tutore, come si evince dal testo degli artt.

Dettagli

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D INTERESSE

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D INTERESSE [Carta intestata Interessato] Spettabile Banca d Italia Via Nazionale 91 00184 ROMA Oggetto: Manifestazione di interesse non vincolante per l acquisto dell immobile sito in [ ], di proprietà della Banca

Dettagli

(Tutte le sezioni delle pagg. 1-2-3-4 devono essere compilate in stampatello dal soggetto che sottoscrive l istanza o la SCIA) Il/la sottoscritt_.

(Tutte le sezioni delle pagg. 1-2-3-4 devono essere compilate in stampatello dal soggetto che sottoscrive l istanza o la SCIA) Il/la sottoscritt_. Sostituto certificazione iscrizione C.C.I.A.A. contenente anche i dati dei soggetti aziendali di cui all Art. 85 del D.Legislativo n 159/2011 e sostituto di certificazione dei soggetti coobbligati DICHIARAZIONE

Dettagli

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO EMENDAMENTO SALVA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA A TEMPO INDETERMINATO Sen. Franco Bruno Sen. Maria Giuseppa Castiglione DEPOSITATA PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS REGOLAMENTO DEL REGISTRO DEGLI INSIDERS INDICE PREMESSA SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 DEFINIZIONI CONTENUTO E STRUTTURA DEL REGISTRO PROCEDURA PER L INDIVIDUAZIONE DEGLI INSIDERS TENUTA DEL REGISTRO

Dettagli

ALLEGATO 05) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

ALLEGATO 05) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) ALLEGATO 05) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il sottoscritto Nato a il residente nel Comune di Provincia Via

Dettagli

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14)

VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) VALORE PENSIONE Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 11/14) Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime fiscale Edizione 11.2014

Dettagli

ICI - Le novità e riflessi in Unico

ICI - Le novità e riflessi in Unico ICI - Le novità e riflessi in Unico a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste numerose novità, più precisamente:

Dettagli

(articolo 1, comma 1)

(articolo 1, comma 1) ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) MARCA DA BOLLO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ALLA SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALE.. PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dettagli

SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE DELL'ATTIVO

SECONDO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE DELL'ATTIVO STUDIO Franco Baiguera e Giovanni Peli Dottori Commercialisti Associati Via San Giovanni Bosco, 1/E 25125 Brescia Tel: 0302425912 Fax: 0305531255 Procedura soggetta a contributo unificato ex art. 9 L.

Dettagli