Relazione di revisione

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1 COLLEGIO SINDACALE CON REVISIONE LEGALE NELLE PMI Relazione di revisione 24 novembre 2014 Claudio Mariani Membro della Commissione Controllo Societario ODCEC Milano Socio KPMG - Professore a contratto, Università Bicocca

2 Argomenti trattati Normativa di riferimento Elementi della relazione di revisione Espressione del giudizio professionale Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Coming soon. ISA Italia Novità attese in ambito ISA

3 Normativa di riferimento

4 Normativa di riferimento Art. 156 del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Art. 14 del D.Lgs. 39/2010. ISA 700 Formazione del giudizio e relazione sul bilancio. Comunicazione Consob n del 1 dicembre 1999 Modalità di redazione della relazione della società di revisione applicabile sia agli incarichi legali che volontari. P.R. n. 002 Modalità di redazione della relazione di controllo contabile. Non raccomandato da Consob e non adattato dalle società di revisione per elementi di difformità rispetto ai Principi di Revisione Internazionali (ISA) ed alla prassi in uso. Documento di ricerca Assirevi n. 138 La relazione di revisione sul bilancio.

5 Elementi della relazione di revisione

6 Elementi della relazione di revisione Titolo: TUF, D.Lgs. 39/2010, revisione volontaria, ; Destinatari: generalmente gli Azionisti o Soci; Paragrafo introduttivo: bilancio d esercizio, consolidato, intermedio, ; periodo di riferimento; Responsabilità: degli amministratori e del revisore; Natura e portata dell incarico: PR utilizzati, finalità della revisione e modalità di svolgimento, ; Giudizio sul bilancio: rinvio; Richiami d informativa (eventuali); Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio: rinvio; Data, luogo e firma del revisore.

7 Elementi della relazione di revisione Per le società assoggettate al TUF, si esprime anche il giudizio di coerenza su alcune delle informazioni obbligatorie ex art. 123-bis TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta in sede di redazione del bilancio.

8 Espressione del giudizio professionale

9 Espressione del giudizio professionale Il revisore esprime il proprio giudizio professionale sul bilancio sottoposto a revisione in una sezione specifica. Le tipologie di giudizio sono: Giudizio senza rilievi; Giudizio con rilievi o limitazioni; Giudizio negativo; Dichiarazione dell impossibilità di esprimere un giudizio.

10 Il giudizio senza rilievi (giudizio positivo) Può essere espresso quando: è stata effettuata una revisione contabile senza limitazioni; il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato d esercizio della società (o del gruppo).

11 Il giudizio senza rilievi (Esempio) "A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2014, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data."

12 Il giudizio con rilievi Viene emesso quando sussistono: deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili o errori significativi: nella non ottemperanza alla normativa civilistica in tema di valutazioni/classificazioni (errori significativi); nell inadeguatezza delle informazioni contenute nel bilancio. deviazioni dagli statuiti principi di revisione: impedimenti tecnici incontrati nello svolgimento delle procedure; restrizioni imposte dagli amministratori nell acquisizione di elementi probative. comunque tali da non togliere significatività al bilancio nel suo complesso.

13 Il giudizio con rilievi (Esempi) "Le rimanenze di magazzini della Società sono iscritte in bilancio per un importo di xxx. Gli amministratori non hanno valutato tali rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dai corretti principi contabili. Le registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx. Conseguentemente, il costo del venduto sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l'utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx." "A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2014, ad eccezione del rilievo evidenziato nel precedente paragrafo 3, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data."

14 Il giudizio con rilievi (Esempi) "Nelle note esplicative gli amministratori indicano di non disporre delle informazioni necessarie ai fini della completa informativa sulle parti correlate prevista dai principi contabili di riferimento; la mancanza di tali informazioni non ci ha consentito di completare le procedure di revisione per la verifica della correttezza dell'informativa fornita in bilancio in merito alle parti correlate." "A nostro giudizio, il bilancio separato della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2014, ad eccezione dei possibili effetti connessi al rilievo indicato nel precedente paragrafo 3, è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'unione Europea: esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa della ABC S.p.A. per l'esercizio chiuso a tale data."

15 Il giudizio negativo (giudizio avverso) Quando ci sono delle deviazioni dalle norme di legge o dai corretti principi contabili o errori il cui effetto è tale da togliere significatività al bilancio nel suo complesso. L espressione di un giudizio avverso non esime il revisore dal rilevare nella relazione eventuali altri fatti che si sarebbero concretizzati in eccezioni in aggiunta a quelli che hanno giustificato l espressione del giudizio avverso. Spesso è la concomitanza di più eccezioni che conduce al giudizio avverso.

16 Il giudizio negativo (Esempio) "A nostro giudizio, a causa dei rilievi esposti nei precedenti paragrafi 4 e 5, il bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2014 non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della ABC S.p.A.per l'esercizio chiuso a tale data."

17 Impossibilità di esprimere un giudizio Quando esistono deviazioni dagli statuiti principi di revisione di particolare gravità che rendono impossibile la formulazione di un giudizio

18 Impossibilità di esprimere un giudizio (Esempio) "A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3 e dei possibili effetti connessi al rilievo descritto nel precedente paragrafo 4, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. al 31 dicembre 2014."

19 Pervasività dei rilievi

20 Situazioni di incertezza Si riferiscono ad eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della società ed i cui riflessi sul bilancio non possono essere ragionevolmente stimati alla data della revisione. Tra le incertezze rientrano i problemi connessi alla continuità aziendale (P.R. 570). Il revisore deve verificare: l adeguatezza e ragionevolezza dei trattamenti contabili adottati; le informazioni rese in nota integrativa.

21 Situazioni di incertezza Giudizio senza rilievi: in base agli elementi acquisiti il revisore, giudica adeguato il trattamento contabile e l informativa di bilancio. Giudizio con rilievi: qualora il revisore ritenga che: l incertezza non è stata adeguatamente descritta; il trattamento contabile non appare condivisibile; sempre che la situazione di incertezza non sia così rilevante da porre dubbi sull attendibilità del bilancio nel suo complesso. Giudizio negativo: incertezza tanto rilevante da porre dubbi sull attendibilità complessiva del bilancio, con una non adeguata informativa. Impossibilità di esprimere un giudizio: quando le azioni poste in essere dagli Amministratori per superare la situazione d incertezza rilevante ed i conseguenti trattamenti contabili si basano su presupposti fortemente opinabili.

22 Richiamo di informativa E inserito dopo il paragrafo del giudizio, senza quindi alcun effetto sul giudizio stesso. Il revisore richiama i fatti di particolare importanza indicati dalla società nella nota integrativa del bilancio. Esempi: elementi di incertezza non di gravità tale da impedire un giudizio senza rilievi; cambiamento dei criteri di valutazione; norme civilistiche speciali che confliggono con le norme del bilancio; eventi particolari.

23 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

24 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Disciplinato dal P.R Il TUF (art. 156 comma 4-bis) e il Codice Civile (art ter) richiedono al revisore di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Non è un giudizio di conformità o di rappresentazione veritiera e corretta della relazione sulla gestione rispetto alle norme di riferimento ma esclusivamente di coerenza tra le informazioni contenute nella relazione sulla gestione ed il bilancio oggetto di revisione contabile.

25 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Il revisore verifica il riscontro tra le informazioni finanziarie (solo queste) incluse nella relazione sulla gestione con il bilancio, con la contabilità generale e con le informazioni di dettaglio usate per la formazione del bilancio. Informazioni finanziarie: derivanti dal bilancio oggetto di revisione, dalla contabilità generale e dalle scritture contabili sottostanti. Altre informazioni (non finanziarie): il revisore non è tenuto ad effettuare specifiche procedure e procede unicamente con una lettura critica di tali informazioni per identificare eventuali palesi incoerenze con il bilancio (es. informazioni su previsioni di fatturato in contrasto con i piani usati per l impairment test).

26 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Esempi di informazioni finanziarie : schemi riclassificati di bilancio; indicatori alternativi di performance; ripartizione di ricavi per linea di prodotto; indicatori di risultato finanziari, ivi inclusa la posizione finanziaria; risultati operativi dei settori di attività; rapporti con parti correlate; informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti; informazioni finanziarie relative a fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio.

27 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Esempi di altre informazioni : informazioni sul portafoglio ordini; informazioni sulle quote di mercato; informazioni economiche generali, sul settore di appartenenza ed i competitor; informazioni sulla capacità produttiva e sul suo utilizzo; indicatori di risultato non finanziari (ad esempio indici di puntualità delle consegne, tasso di soddisfazione della clientela); informazioni previsionali; informazioni estratte da contratti; informazioni estratte da sistemi di reportistica interni; informazioni ambientali e sociali.

28 Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio Qualora il revisore identifichi incoerenze tra la relazione sulla gestione ed il bilancio dovrà valutarne la significatività ai fini dell espressione del giudizio professionale. Viene considerata significativa un incoerenza che può influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori.

29 Giudizio sul bilancio vs. giudizio sulla coerenza

30 Giudizio sul bilancio vs. giudizio sulla coerenza Tipologia di giudizio sul bilancio Rilievi per divergenza rispetto ai principi contabili di riferimento Rilievi per limitazioni del processo revisionale rispetto ai principi di revisione di riferimento Impossibilità di espressione del giudizio per limitazioni al procedimento di revisione o per significative incertezze Giudizio avverso Effetti sul giudizio sulla coerenza Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze Effetto sul giudizio sulla coerenza da valutare nelle specifiche circostanze Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza Impossibilità di espressione del giudizio sulla coerenza

31 Coming soon. ISA Italia

32 Coming soon ISA Italia In attesa dell'approvazione UE per l'adozione negli stati membri degli ISA, in Italia verranno adottati "a breve" gli ISA Italia. A breve?... dal 2015?... In attesa di determina da parte del MEF. Saranno gli ISA tradotti, con "localizzazioni" per adeguamento a normativa italiana (es. verifiche periodiche e coerenza con REG). Con l'introduzione degli ISA Italia avremo specifici principi di revisione che disciplineranno la relazione di revisione: PR700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio; PR705: Modifiche al giudizio (rilievi); PR706: Richiami d'informativa; PR710: Informazioni comparative. Gli elementi della relazione saranno in linea con art. 14 D.Lgs. 39/2010, mentre lo schema e la struttura si prevede subiranno variazioni (es. titolo e dati comparativi).

33 Novità attese in ambito ISA

34 Novità attese in ambito ISA (1/3) ISA DRAFT, verranno pubblicati in gennaio NUOVI ISA, verranno adottati dal 2016.

35 Novità attese in ambito ISA (2/3) Principali modifiche alla relazione di revisione di EIP e NON EIP: I revisori esprimono un giudizio: I. se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e II. se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili. I revisori dichiarano se, in base a ciò che hanno compreso dell'impresa e relativo contesto, hanno individuato rilevanti dichiarazioni errate nella relazione sulla gestione, fornendone una descrizione. I revisori dichiarano eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale. Qualora il bilancio d'esercizio dell'impresa madre sia allegato al bilancio consolidato, le relazioni dei revisori legali possono essere combinate. Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione.

36 Novità attese in ambito ISA (3/3) Ulteriori modifiche alla relazione di revisione, sono previste per i soli EIP. La relazione degli EIP dovrà inoltre prevedere: Un descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi (compresi quelli di frode), una sintesi della risposta del revisore e le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. Spiega in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse. L'indicazione di qualsiasi servizio, oltre alla revisione contabile, prestato dal revisore che non sia descritto nella relazione di gestione o in bilancio. La dichiarazione che non sono stati prestati servizi proibiti e che il revisore è rimasto indipendente nello svolgimento della revisione. Altre informazioni: da chi è stato conferito l'incarico; data di conferito; periodo ininterrotto di incarichi di revisione inclusi i rinnovi; conferma che la relazione di revisione è coerente con la relazione all'audit Committee.

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