La responsabilità civile e penale della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da cose in custodia.

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1 1 La responsabilità civile e penale della Pubblica Amministrazione per danni derivanti da cose in custodia. * dell Avv. Giuseppe Dall Ozzo e dell Avv. Fiammetta Orsi, entrambi del Foro di Roma. ** articolo pubblicato su Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana n. 1/2012, sez. Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione. La responsabilità delle cose in custodia e il carattere oggettivo. La esclusione della P.A. dalla responsabilità ex art c.c. e l apporto causale del danneggiato ex art c.c. Le difficoltà per individuare la prova liberatoria. La responsabilità per omessa o insufficiente manutenzione di strade ed autostrade, anche a causa del loro attraversamento da parte di animali. Sommario: 1. Premessa 2. La configurabilità del rapporto di custodia e la responsabilità solidale 3. Il caso fortuito come esimente della responsabilità ex art c.c. La incidenza della condotta del danneggiato nella causazione del danno subito 5. La difficoltà nella individuazione della prova liberatoria 6. Le conseguenze penali 7. L attraversamento di animali. 1. Premessa. La declaratoria della giuridica responsabilità civile e penale per i danni cagionati dalle cose in custodia ex art c.c., rappresenta un area tematica del diritto civile di notevole portata, pienamente compatibile con i beni di proprietà della PA. comprensivi di quelli demaniali in uso alla collettività. Basti pensare alla dimensione della casistica della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti alla collettività a causa della omessa o cattiva manutenzione della rete viaria, compresa quella autostradale. La prevalente dottrina e i recenti approdi giurisprudenziali di merito e di legittimità concordano nell attribuire carattere oggettivo alla responsabilità custodiale ex art c.c. 2. La configurabilità del rapporto di custodia e la responsabilità solidale. Custode della cosa non è necessariamente solo il proprietario di essa ovvero chi con la stessa si trova in relazione diretta (Cfr. Cass. Civ. 1769/2012, cit.), ma chi di fatto ne controlla le modalità d uso e di conservazione con un effettivo e non occasionale potere fisico e fattuale sulla cosa. Il requisito della fattualità della relazione - che si sostanzia oltre che con un potere di controllo sulla cosa in senso ampio, nella facoltà di impedire a terzi ogni contatto funzionale con il bene, nell individuare le modalità di estrinsecazione di tale contatto, nella facoltà di intervenire per neutralizzare situazioni di potenziale pericolo (Cfr. Antonio Salvati, La responsabilità da cose in custodia, Ed. Giuffrè, 2012) - consente di far ricadere nella nozione di custodia, ad esempio, coloro che hanno il semplice e solo possesso con la cosa (non importa se legittimamente o abusivamente cfr. Bianca, Diritto Civile, V, Milano, 1994, in A. Salvati, cit.), il detentore (a condizione però che la detenzione non sia né momentanea né sporadica) l usufruttuario ovvero il proprietario che ha dato in locazione la cosa. Nell ipotesi in cui l effettiva custodia della cosa fosse attribuibile a più soggetti, il fatto dannoso da cui è derivato il danno dovrà essere imputato a quei custodi che abbiano con essa il prefato requisito della fattualità. In tale evenienza, l istituto della responsabilità solidale ex art c.c. consente al responsabile evocato in giudizio ai sensi dell art c.c. di formulare 1

2 domanda di regresso nei confronti di tutti gli altri soggetti che abbiano un effettivo potere fisico e fattuale sulla cosa, a condizione però che detta domanda venga formulata dal convenuto principale nel giudizio di risarcimento incardinato dal danneggiato, nel cui contesto dovrà essere accertata la misura della colpa ascrivibile a ciascuno dei corresponsabili. Sul punto, la giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere che laddove, ad esempio, l ente pubblico titolare della strada abbia stipulato con una ditta un contratto di appalto per la sua manutenzione, non viene meno in capo all ente medesimo l obbligo della sorveglianza e del controllo, quindi la responsabilità ex art c.c., in quanto il contratto d appalto per la manutenzione stradale (nel caso di specie, di parte del territorio comunale) è solamente uno strumento tecnico-giuridico per ottemperare concretamente al compito istituzionale, proprio dell ente territoriale proprietario, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade. (Cass. Civ. III, 2.12/ , n. 1691). A maggior ragione, permane in capo al Comune la responsabilità ai sensi dell art c.c. (salvo, come meglio si dirà avanti, la prova della esimente del caso fortuito) quando la rete viaria oggetto dell appalto per la sua manutenzione sia suddiviso in zone, circostanza idonea ad offrire all ente locale, sul piano fattuale, una maggiore possibilità di sorveglianza e di controllo. Se invece l area di cantiere afferente l intervento manutentivo risultasse essere esattamente identificata e formalmente affidata alla esclusiva custodia dell appaltatore con conseguente assoluto divieto al traffico veicolare e pedonale, il Comune non avrà alcuna responsabilità essendo l appaltatore stesso l unico custode. Qualora invece quell area dei lavori continuasse a rimanere aperta al pubblico transito di persone e veicoli (ad esempio per il fatto che l appaltatore non ha approntato idonea o sufficiente segnaletica di chiusura ovvero le necessarie opere interdittive al transito) sussisterà una responsabilità ex art c.c. in via solidale tra l ente titolare della strada, che ne rimane custode, e l impresa affidataria (Cfr. Corte App. Potenza, sentenza , in Carmela Puzzo, Omessa o cattiva manutenzione di strade e autostrade, Ed. EPC, 2011). Ancora. Cass. Pen., IV, , n ha confermato la condanna dell appaltatore per omicidio colposo a seguito di sinistro stradale verificatosi su tratto stradale di cui ne aveva la manutenzione, in quanto il relativo contratto di appalto stipulato con il Comune proprietario prevedeva espressamente in capo alla ditta appaltatrice, come condizione ineludibile, l immediato inizio del servizio di sorveglianza ed il conseguente pronto intervento su tutte le superfici stradali... Si sottolinea l importanza di detta pronuncia radicata esclusivamente sull obbligo contrattualmente assunto dal titolare della Ditta appaltatrice con il Comune appaltante, atteso come risulti pacifico che, tra le fonti dell obbligo di garanzia tali da poter fondare la responsabilità omissiva ex art. 40 c.p., co. 2, rientrino, oltre alle norme di legge, anche le fonti convenzionali tra le quali è certamente da ricomprendere il contratto di appalto (Cfr. Cass. Pen., 6267/2008, cit.). 3. Il caso fortuito come esimente della responsabilità ex art c.c. La responsabilità di cui all art c.c. è esclusa solamente dalla prova del caso fortuito, ossia di uno specifico avvenimento inevitabile che ha, da solo, creato le condizioni dell evento (Cfr. Francesco Galgano, Diritto Civile e Commerciale, Vol. II,1, Ed. Cedam, 1990). Mentre il soggetto che agisce per il risarcimento del danno subito ha l onere di dimostrare, anche con il ricorso a presunzioni (Cass. Civ , n ) la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato a prescindere dalla condotta del custode e l osservanza o meno di una obbligazione di vigilanza (come avviene invece per il depositario del bene) (Cfr. Cass. Civ. III, 17.1/ , n. 1769), il custode convenuto, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare

3 3 l esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale dedotto dal danneggiato nella domanda risarcitoria (ex multis Cfr. Cass. Civ /2011, Cass. Civ. ord. 5910/2011, Cass. Civ. 8005/2010, in Cass. Civ. 1769/2012, cit.). In altri termini, il custode deve dimostrare l esistenza di uno specifico avvenimento che abbia i caratteri della imprevedibilità (quale profilo oggettivo che acclari la eccezionalità del fattore esterno cfr. Trib. Piacenza, , n. 781) e della inevitabilità che, da solo, abbia creato le condizioni dell evento dannoso. Ad esempio, non può essere considerato caso fortuito il fatto che una buca sul manto stradale fosse ricoperta da acqua piovana e non visibile al pedone che per questo ha subito un infortunio. Con sentenza n del , la terza Sezione della Cassazione Civile ha infatti cassato il rigetto pronunciato dai giudici del merito della domanda risarcitoria del danneggiato avendo la Corte di Appello confuso un evento, normale e prevedibile che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale, quasi si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per se solo sufficiente a produrre il danno. Si ribadisce che il custode sarà liberato dalla responsabilità solo dando la prova positiva del caso fortuito cioè dell evento interruttivo del rapporto causale, non essendo ad esso richiesta l assenza della colpa, cioè la prova della propria diligenza, prudenza, perizia (tanto che la dottrina parla al riguardo di rischio di custodia più che di colpa nella custodia (Trib. Piacenza, cit.): peraltro, l art c.c., sempre agli effetti della liberazione dalla responsabilità, non concede esonero da essa ove la causa del danno sia rimasta ignota, cioè giovandosi dell ignoranza della cosa o della incertezza circa la causa dell evento dannoso (Cfr. Galgano, cit.). 4. La incidenza della condotta del danneggiato nella causazione del danno subito. Fermo restando quanto sopra detto circa la esclusione della responsabilità ex art c.c. in presenza di caso fortuito, va evidenziato che l accertamento giudiziale della condotta negligente o imprudente della vittima ha l effetto di ridurre il risarcimento a favore del danneggiato in proporzione all incidenza causale di tale colpa con l evento dannoso, escludendolo invece per i danni che il creditore/danneggiato avrebbe potuto evitare usando l ordinaria diligenza (ex multis, Cass. Civ., IV, , n. 1310). Nella ipotesi di responsabilità da cose in custodia è pertanto sicuramente applicabile l art c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) che dispone, al primo comma, la riduzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante quando riesca a dimostrare che il creditore danneggiato abbia violato un obbligo giuridico ovvero la norma comportamentale della diligenza sotto il profilo della colpa generica. (Cfr. Cass. Civ. 1769/2012, cit.). L eventuale sussistenza della incidenza causale ex art c.c. è circostanza rilevabile ex officio dal giudice (anche in grado di appello), a prescindere ed indipendentemente dalla esplicita richiesta dall ente convenuto, ma sempre che lo stesso abbia comunque offerto in giudizio sufficienti elementi di fatto su cui si fonderebbe il comportamento colposo del danneggiato. Il comportamento colposo dell utente danneggiato può escludere la responsabilità dell ente gestore qualora si tratti di un comportamento idoneo a recidere completamente il nesso di causalità tra causa del danno e danno stesso (art. 1227, secondo comma, c.c.). In buona sostanza, la ricorrenza della custodia da parte degli enti che esercitano il potere di fatto sulla cosa pubblica, in particolare su strade ed autostrade, non dà luogo tout court ad una presunzione di responsabilità se per le caratteristiche del bene non risulti possibile - all esito di un accertamento svolto dal 3

4 giudice di merito - esercitare la custodia intesa, appunto, quale potere di fatto sul bene: e se ricorra o meno il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell art c.c.. E da sottolineare come siano proprio le peculiarità delle fattispecie oggetto delle richieste risarcitorie, con le loro diverse sfumature, a dare corso, molto spesso, ad una commistione tra le due sostanziali esimenti di cui agli artt c.c. e 1227 c.c.: commistione spesso di non agevole individuazione soprattutto per quanto concerne il rispettivo grado di incidenza delle due norme nel caso concreto, alla base di una robusta produzione giurisprudenziale di merito e di legittimità per la patente difficoltà (recte, impossibilità) di non poter tipizzare le diverse fattispecie. Un caso di temperamento della responsabilità ex art c.c. con il concorso del-l apporto causale da parte della vittima ex art c.c. è stato ravvisato con riferimento ad un sinistro mortale a seguito dello sfondamento del guard-rail per lo sbandamento di un automobilista dovuto al manto stradale reso sdrucciolevole dalla neve. Il Giudice di appello, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva condannato l ANAS al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima, seppur riconoscendo il concorso di colpa del conducente deceduto. A seguito di ricorso per Cassazione proposto dall ANAS, la S.C. ha ribadito la statuizione della Corte d Appello, confermando la condanna dell ANAS per non aver provato l esimente del caso fortuito, non avendo cioè dato prova di aver fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada innevata espletando, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in relazione alla situazione concretamente esistente, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche prescrizioni normative (nel caso di specie, art. 14 CdS). La responsabilità dell ANAS è stata comunque mitigata dal riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, avendo quest ultima adottato una condotta di guida pericolosa, superando i limiti di velocità indicati nei cartelli stradali e, comunque, per non averla adeguata alla mole dell automezzo condotto in un tratto di strada in discesa e, come detto, con il fondo stradale sdrucciolevole per la neve (cfr. Cass. Civ., III, , n. 2562). In un altro caso sempre originato da un sinistro stradale, è stata invece cassata la sentenza che, nei primi due gradi di giudizio, aveva attribuito alla responsabilità del conducente la morte dello stesso causata per annegamento, essendo finito con la propria autovettura dentro un raccoglitore di acqua piovana posto a lato della carreggiata stradale (autostrada) dopo essere uscito di strada in un tratto sprovvisto di guard-rail. I giudici di merito avevano rigettato la domanda risarcitoria ritenendo sostanzialmente che la velocità che ebbe a cagionare l uscita di strada non fosse particolarmente moderata e che il raccoglitore d acqua fosse una cosa inerte e quindi tale da non potersi di per sé ritenere pericoloso. La Cassazione, con una illuminante sentenza del ha ribaltato la decisione di merito, attribuendo invece al custode dell autostrada (Società Autostrade Spa) la esclusiva responsabilità dell evento, così dichiarando la sussistenza del presupposto per la presunzione di responsabilità di cui all art c.c. La S.C. ha considerato un errore di diritto della Corte di Appello di Roma ritenere che, in assenza di valide ragioni, in autostrada si debba tenere una velocità particolarmente moderata, nonché escludere che il raccoglitore di acqua piovana, seppure cosa inerte, possa di per sé ritenersi pericoloso, laddove esso si trovava invece a circa otto metri di distanza laterale da una sede autostradale financo delimitata da guardrail. L evento dannoso è stato pertanto ritenuto ricollegabile al concorso di più azioni od omissioni che, in virtù dell art. 41 c.p. (applicabile anche nei giudizi civili di responsabilità) anche se indipendenti dalla omissione del colpevole, non esclude il

5 5 nesso causale tra cause ed evento che è riconducibile a tutte, tranne nel caso si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. 5. La difficoltà nell individuazione della prova liberatoria. Come già accennato, rispetto a dinamiche apparentemente simili tra loro su cui si radica la richiesta risarcitoria per danni da cose in custodia, le sfumature e le peculiarità del caso di specie che i giudici di merito sono chiamati a misurare per valutare i presupposti della prova liberatoria richiesta al custode - punto nodale dell analisi dell art c.c. - portano a decisioni che, non solo impediscono l affermarsi di un orientamento consolidato, ma vengono puntualmente impugnate avanti la Corte di legittimità che, molto spesso, cassa la stessa decisione di merito. Ed infatti. In un caso di sinistro stradale avvenuto per ghiaccio sull asfalto, è stato ritenuto configurabile il rapporto di custodia ex art c.c. e quindi la responsabilità dell ente gestore della rete autostradale, in quanto l evento subito dall automobilista era derivato dal fondo stradale ghiacciato non adeguatamente segnalato né fatto oggetto di tempestivo intervento per la eliminazione dello stato di pericolo. Nei primi due gradi di giudizio era stata rigettata la domanda risarcitoria non essendo stata ravvisata la responsabilità delle Autostrade Spa nè ai sensi dell art c.c., per l impossibilità del controllo della rete autostradale da parte della concessionaria, nè ex art c.c. in quanto il gelo in quel tratto di strada e nel periodo in cui si è verificato l evento (mese di dicembre inoltrato) non era un fenomeno che potesse essere preventivato come sussistente quotidianamente e perché, della presenza del ghiaccio, la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima rispetto all evento (in pratica i giudici del merito avevano ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata). La Cassazione ha invece ribaltato la decisione di merito ritenendo configurabile il rapporto di custodia ex art c.c. al gestore di autostrade, dovendosi distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura e alle pertinenze dell autostrada - ragion per cui l uso generalizzato e l estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l incolumità degli utenti e l integrità del loro patrimonio. Per dette ipotesi dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l ente proprietario o gestore, nonostante l attività di controllo e di diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cfr. Cass. Civ., III, , n. 4495). In un caso analogo a quello appena citato, la Corte di Cassazione ha invece rigettato la domanda risarcitoria azionata, nei confronti dell Ente proprietario della strada, da un automobilista che aveva subito un incidente dopo essere sbandato per neve sull asfalto (Cass. Civ., III, , n. 4251). La S.C. ha così confermato la impugnata sentenza di merito che aveva rigettato la richiesta di condanna ex art c.c., riconoscendo integralmente in capo al danneggiato la colpa nella causazione dell incidente e del conseguente danno subito, stante la eccessiva velocità di marcia e l uso di pneumatici non adatti alla condizione dei luoghi, ritenendo agevole per l automobilista prevedere che alle sei del mattino durante la stagione invernale ed in località montuosa si potesse formare il ghiaccio che ha poi cagionato lo sbandamento (presenza di ghiaccio di cui peraltro l ente ne era a conoscenza tanto da 5

6 provvedere con lo spargimento del sale per il suo scioglimento). E stata così negata la ricorrenza della custodia nonchè della responsabilità ex art c.c. in ragione della assenza degli estremi della insidia e del trabocchetto e, quindi, di quelle situazioni di pericolo occulto con le relative caratteristiche di imprevedibilità e non visibilità. Con sentenza 27.6/ , n , la S.C. ha ritenuto legittima la applicabilità dell art c.c. con riferimento al danno subito da un motociclista a seguito della caduta causata da fango, sabbia e sterpaglie accumulatesi, sul manto stradale, per le piogge torrenziali. Il custode doveva ritenersi obbligato a controllare lo stato della strada e a mantenerla in condizioni ottimali di impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale, rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode... (Cass /2011, cit.). 6. Le conseguenze penali. Del tutto simile alla fattispecie appena richiamata è quella da cui è derivata la responsabilità penale nei confronti del responsabile alla custodia della rete viaria pubblica di competenza. Premesso come dalla omessa o cattiva manutenzione delle strade pubbliche possano derivare conseguenze di rilevanza penale - in caso di accertata responsabilità, in capo al soggetto custode della cosa da cui è derivata la morte o le lesioni personali subite da un soggetto - è stata confermata la penale responsabilità, riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio, nei confronti del dirigente responsabile del settore viario della Provincia di Latina per non aver esercitato compiutamente i dovuti controlli sull arteria provinciale Velletri-Anzio, con particolare riferimento alla pulizia dei fossi adiacenti la carreggiata stradale. A seguito della ostruzione di detti fossi, costituita da vegetazione e detriti non rimossi, si creava un accumulo di acqua piovana che, esondando, si riversava sulla sede stradale percorsa dall automobilista che, sbandando, decedeva. Da qui il processo penale per omicidio colposo nei confronti del dirigente dell Ente pubblico, unico soggetto sul quale gravava l obbligo di controllare la manutenzione della strada e che situazioni di dissesto non fossero causa di pericolo. A prescindere dal concorso di colpa della vittima del sinistro per il superamento dei limiti di velocità, la Corte di legittimità, ribadendo il proprio orientamento (Cass. Pen. IV, , n ) ha addebitato la responsabilità penale all ente pubblico preposto alla manutenzione della sede viaria di propria competenza (recte, del dirigente titolare dell ufficio) secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto (concretizzandosi nella insidia o nel trabocchetto). La responsabilità poteva essere esclusa solo nel caso di abnormità ed eccezionalità della condotta dell utente della strada che, in quanto tale, non fosse risultata prevedibile né evitabile. Di nessun pregio è stata ritenuta la circostanza che il responsabile dell Ufficio, poi condannato, avesse assunto detta carica solo due mesi prima dell evento, dal momento che questi era sicuramente nelle condizioni di poter dare quanto meno l avvio a quel controllo e monitoraggio delle strade che gli avrebbe certamente consentito di conoscere lo stato dei luoghi che hanno cagionato, in maniera determinante, l evento mortale (Cfr. Cass. Pen., IV, , n. 9175). Non si chiede a chi ha la responsabilità della manutenzione e del controllo delle strade di effettuare perlustrazioni o ronde di sorta. E invece doveroso che essi si attivino per avere, attraverso le articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade di competenza nonché per adottare i provvedimenti organizzativi generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericoli accertati o comunque segnalati (Cfr. Cass. Pen. IV, , n che ha confermato la condanna del Sindaco di Taormina con delega assessoriale ai lavori

7 7 pubblici e del responsabile dell Ufficio Tecnico comunale - per le lesioni personali subite da un pedone inciampato su un tappeto di mattonelle posto davanti a un pubblico esercizio ma sulla pubblica via, privo di adeguata segnalazione, a nulla valendo la dedotta circostanza difensionale di non essere stati informati dello stato della strada su cui si verificò l evento lesivo, né che il Sindaco avesse l obbligo di perlustrare le strade. 7. L attraversamento di animali. Da ultimo, un breve cenno alle conseguenze subite dall utente della rete stradale (ed a quella autostradale ove è certamente configurabile il rapporto di custodia ex art c.c. stante il raggiunto progresso tecnologico che, consentendo un controllo capillare su una vasta area, legittima le aspettative di sicurezza da parte della generalità degli utenti) per l attraversamento di animali. Chiunque subisca un danno riconducibile alla presenza di un animale sulla carreggiata stradale, ha titolo per il risarcimento ex art c.c. o 2043 c.c. a meno che il custode dimostri il caso fortuito. Anche in questi casi la casistica è alquanto variegata. Ad esempio nel caso di incidente subito da un automobilista in autostrada, finito contro il guard-rail per evitare di investire un cane che aveva tagliato la corsia di marcia, è stata riconosciuta la responsabilità dell ente gestore per non avere questi dimostrato il caso fortuito come, ad esempio, l abbandono del cane in autostrada, il taglio vandalico della rete di recinzione, il suo abbattimento causato da un precedente incidente rispetto al quale non era stato possibile intervenire tempestivamente per porvi idoneo rimedio (Cass. Civ. III, , n. 2308). In un altro sinistro, sempre verificatosi in autostrada, a seguito dell impatto tra un automobilista e una volpe ferma sulla corsia di marcia, nei primi due gradi di giudizio era stata rigettata la richiesta risarcitoria stante la inapplicabilità del disposto di cui agli artt c.c e 2043 c.c. in quanto i fatti costitutivi della pretesa non erano stati dimostrati. La Cassazione ha ribaltato completamente la decisione dei giudici di merito, riconoscendo che mentre l automobilista riuscì a dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno stante la (dimostrata) presenza sulla carreggiata di un quadrupede che, proprio in considerazione della caratteristiche dell auto-strada, il danneggiato aveva ragione di non attendersi, l ente gestore non ha invece dato prova del caso fortuito, cioè della imprevedibilità e della inevitabilità della presenza dell animale. Né ha dimostrato che trattavasi di specie animale diversa da quella selvatica (l invasione da parte di un animale selvatico è cosa ben diversa di quella di una animale domestico), ovvero che l ingresso dell animale fosse avvenuto attraverso il taglio vandalico della rete di recinzione che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo. Nella ipotesi in cui fosse in concreto impossibile per l ente proprietario la effettiva custodia del bene e, quindi, la applicabilità della disciplina della responsabilità di cui all art c.c., l ente medesimo risponde dei danni subiti dall utente secondo la regola generale dell art c.c., gravando in tal caso in capo al danneggiato l onere della prova della anomalia del bene (cioè l invasione della sede stradale da parte di un animale), mentre spetterà al gestore provare che l utente si era trovato a percepire o prevedere, con l uso dell ordinaria diligenza, detta anomalia (Cfr. Cass. Civ , n ). 7

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