Milano 11 marzo 2013 Relatore Ing. Alessio Figini

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1 La nuova direttiva RAEE (Direttiva 2012/19/UE) Milano 11 marzo 2013 Relatore Ing. Alessio Figini

2 Premessa la normativa attuale

3 La normativa attuale definizione di AEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento, e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all All.1 A del D.Lgs 151/2005 e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua 2

4 La normativa attuale apparecchiature incluse Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti ti nel campo di applicazione i della direttiva: 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti ti elettrici i ed elettronici i (ad eccezione degli utensili industriali i fissi di grandi dimensioni) 7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo 10. Distributori automatici. 3

5 La normativa attuale apparecchiature escluse Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche escluse dal campo di applicazione i della direttiva: A) Apparecchiature non rientranti nella definizione ione di AEE (art.3.1 D.Lgs 151/05) Ad esempio stufe a gas, motoseghe, rasaerba B) AEE espressamente escluse dalla normativa Armi e materiale bellico o connesso alla sicurezza nazionale, utensili industriali fissi di grandi dimensioni, elettrodomestici fissi di grandi dimensioni, prodotti impiantati e infettati C) Apparecchiature non esplicitamente rientranti nelle voci di cui all All. 1 A o 1 B del D.Lgs. 151/05 Ad esempio telecomandi, joystick etc D) Componenti o sottoassiemi rimossi dalle AEE, prodotti non finiti 4

6 La nuova Direttiva RAEE

7 La nuova Direttiva RAEE Dir. 2012/19/UE Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE del ed entrata in vigore dal Previsto il recepimento nella normativa nazionale entro il

8 La nuova Direttiva RAEE Dir. 2012/19/UE OBIETTIVI - Ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l inquinamento (progettazione ecocompatibile) - Evitare lo spreco di importanti materie prime secondarie, favorendo il riciclaggio dei RAEE - Limitare il più possibile l esportazione illegale di RAEE verso paesi in via di sviluppo - Ridurre le attuali differenze in tema di registrazione dei produttori nei diversi Registri nazionali dei produttori di AEE 7

9 La nuova Direttiva RAEE art.2 campo di applicazione - Novità principale previste modifiche nel campo di applicazione a partire dal Fino al non sono previsti cambiamenti significativi ifi i delle apparecchiature rientranti ti nel campo di applicazione (ad esempio introduzione dei pannelli fotovoltaici) - Dal il campo di applicazione si estenderà a tutte le AEE, secondo il principio del campo di applicazione aperto - Fino al la Commissione ha la possibilità di riesaminare l ambito di applicazione della Direttiva e di fare una proposta di variazione al Parlamento ed al Consiglio Europeo 8

10 La nuova Direttiva RAEE art.2 categorie di AEE incluse 1) Apparecchiature per lo scambio di temperatura 2) Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie > a 100 cm2 3) Lampade 4) Apparecchiature di grandi dimensioni (una dimensione > 50 cm) ad es. elettrodomestici, giocattoli, dispositivi medici etc 5) Apparecchiature di piccole dimensioni (nessuna dimensione > 50 cm) ad es. elettrodomestici, giocattoli, dispositivi medici etc 6) Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (nessuna dimensione > 50 cm) - ad es. telefonini, tablet, modem etc 9

11 La nuova Direttiva RAEE art.2 apparecchiature escluse Apparecchiature escluse già da subito: A) Apparecchiature non rientranti nella definizione di AEE B) Armi e materiale bellico o connesso alla sicurezza nazionale C) Apparecchiature progettate ed installate specificamente come parti di un altra apparecchiatura, esclusa o non rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva D) Lampade ad incandescenza 10

12 La nuova Direttiva RAEE art.2 apparecchiature escluse Apparecchiature escluse solo dopo il Apparecchiature da inviare nello spazio Utensili industriali fissi ed impianti fissi di grandi dimensioni Mezzi di trasporto di persone e merci (ad eccezione dei veicoli elettrici a 2 ruote non omologati) Macchine mobili non stradali destinate t ad uso esclusivamente professionale Apparecchiature concepite ai fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell ambito di rapporti tra imprese Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici dag ostc in vitro, to, qualora si sospetti che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi 11

13 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni AEE e RAEE AEE la definizione rimane la stessa della Direttiva 2002/96/CE (RAEE 1) RAEE le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, sottoassiemi e materiali di consumo che sono parte integrante t del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo (stessa definizione della RAEE 1 ma aggiornato il riferimento alla nuova Direttiva rifiuti). 12

14 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni - soggetti obbligati f) Produttore persona fisica o giuridica che, qualunque q sia la tecnica di vendita: i. é stabilito in uno stato UE e fabbrica AEE o le commercializza con il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di quello stato membro ii. é stabilito in uno Stato UE e rivende con il proprio marchio, in quello Stato, AEE prodotte da terzi iii. é stabilito in unostato t UE e immette sul mercato di quello stato AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro iv. vende AEE mediante vendite a distanza in uno Stato UE ed ha sede in un altro Stato UE o in un paese terzo 13

15 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni - soggetti obbligati g) Distributore persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende disponibile sul mercato un AEE. Tale definizione non osta a che un Distributore possa essere anche un Produttore. j) Messa a disposizione sul mercato la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. k) Immissione sul mercato la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio di uno Stato membro nell ambito di un attività professionale 14

16 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni dispositivi medici m) Dispositivo medico: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi delle lettere a) o b) dell art. 1 par.2 della Direttiva 93/42/CEE che costituisca un AEE n) Dispositivo medico diagnostico in vitro: undispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi delle lettere b) o c) dell art. 1 par.2 della Direttiva 98/79/CEE che costituisca un AEE o) Dispositivo medico impiantabile attivo: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della lettera c) dell art. 1 par.2 della Direttiva 90/385/CEE che costituisca un AEE 15

17 Pro memoria - Normativa attuale altre definizioni RAEE Professionali I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti dalle attività produttive, amministrative ed economiche (Art. 3 comma 1, lettera p) D.Lgs. 151/2005) che non sono assimilabili, per natura e quantità, a quelli domestici. RAEE Domestici I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo assimilabili per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (Art. 3 comma 1, lettera o), D.Lgs. 151/2005). RAEE NUOVI: RAEE STORICI: I RAEE che derivano da I RAEE che derivano da apparecchiature immesse sul apparecchiature immesse sul mercato dopo il 31 dicembre mercato fino al 31 dicembre

18 La nuova Direttiva RAEE art.3 definizioni Novità Apparecchiature dual-use I Raee derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia da nuclei domestici che da utilizzatori professionali sono in ogni caso considerati provenienti da nuclei domestici 17

19 La nuova Direttiva RAEE art.4 progettazione dei prodotti Gli Stati membri devono incoraggiare la cooperazione tra produttori e riciclatori, ed adottano misure affinchè siano applicati i requisiti di progettazione ecologica (di cui alla direttiva 2009/125/CE) volti a facilitare il riutilizzo ed il trattamento dei RAEE. La progettazione e l assemblaggio non devono essere condotti con lo scopo di impedire il riutilizzo dei RAEE 18

20 La nuova Direttiva RAEE art.5 raccolta differenziata Novità: - Sottolineata l importanza di garantire trattamento corretto in particolare dei RAEE contenenti sostanze pericolose - Introduzione della raccolta gratuita 1 contro 0 per i distributori di RAEE domestici (senza che l utente abbia quindi l obbligo di comprare un AEE equivalente). A condizione che: - i locali di vendita abbiano area > 400mq; - i Raee abbiano dimensioni esterne < 25 cm; - non si sia in grado di dimostrare che altri regimi di raccolta (ad ed. piazzole comunali) abbiano risultati altrettanto efficaci. 19

21 Excursus - Normativa attuale obblighi di raccolta RAEE domestici obbligo di ritiro 1 contro 1 sia per RAEE nuovi che storici da parte dei distributori il produttore deve garantire e finanziare la raccolta dei RAEE in forma collettiva (Raee storici e nuovi) mediante adesione ad un Sistema Collettivo o anche in forma individuale (Raee nuovi) RAEE professionali storici il produttore è obbligato al ritiro del Raee solo quando vende un apparecchiatura equivalente in sostituzione del RAEE RAEE professionali nuovi - il produttore è obbligato al ritiro del Raee anche se non vende un apparecchiatura equivalente in sostituzione del RAEE 20

22 La nuova Direttiva RAEE art. 6 smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti - è vietato lo smaltimento dei RAEE non ancora sottoposti a trattamento al fine del recupero di materia -al fine di ottimizzare i la preparazione per il riutilizzo gli stati ti favoriscono l accesso nei centri di raccolta del personale dei centri di riutilizzo....è interessante vedere come questo punto sarà recepito nella normativa nazionale.anche se prevedibilmente avrà scarso sviluppo legato alla scarsa propensione all aquisto di un elettrodomestico usato 21

23 La nuova Direttiva RAEE art. 7 tasso di raccolta - Fino al 2016 non sono previsti nuovi obiettivi di raccolta e quindi il target rimane pari a 4kg anno/abitante. - Dal 2016 andrebbe raggiunto l obiettivo di raccolta annuale pari al 45% del peso delle AEE immesse mediamente sul mercato nei tre anni precedenti. - Dal 2016 al 2019 tale indice di raccolta dovrebbe salire gradualmente. - Dal 2019 andrebbe raggiunto l obiettivo di raccolta annuale pari al 65% del peso delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa l 85% del peso dei RAEE prodotti nel territorio dello Stato. 22

24 La nuova Direttiva RAEE art. 7 tasso di raccolta - Entro il 14 agosto 2015 la Commissione i dovrà emanare degli atti che chiariscano la metodologia per calcolare il peso totale delle AEE immesse sul mercato nazionale e per il calcolo del volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti nei diversi Stati membri. 23

25 La nuova Direttiva RAEE art. 8 trattamento adeguato - Viene introdotto tt il concetto di trattamentott t adeguato, al quale devono essere sottoposti tutti i RAEE raccolti separatamente - I trattamenti adeguati includono almeno l eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo che preveda la rimozione di: condensatori tubi catodici pile circuiti stampati cavi elettrici esterni 24

26 La nuova Direttiva RAEE art. 10 spedizioni di RAEE L operazione di trattamento di un RAEE può essere effettuata al di fuori dello Stato membro in cui è stato raccolto, a condizione che la spedizione del RAEE sia conforme alla spedizione transfrontaliera di un rifiuto (Reg. CE 1013/2006 e 1418/2007). 25

27 La nuova Direttiva RAEE art. 23 e All. VI - monitoraggio su spedizioni transfrontaliere In caso di spedizioni di AEE all estero, per dimostrare che si tratti di AEE usate e non di RAEE, sarà possibile eseguire una spedizione transfrontaliera nel caso delle AEE professionali usate o difettose, solo se si sarà in grado di dimostrare che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento t tra imprese e che le AEE sono trasferite: al produttore o ad un terzo che agisce in suo nome, per riparazioni sotto garanzia al fine del riutilizzo. al produttore, per rinnovo o riparazione in base ad un contratto valido al fine del riutilizzo. al produttore o ad un terzo che agisce in suo nome per un analisi delle cause del guasto, nei casi in cui tali analisi possano essere svolte solo dai destinatari della spedizione. Ogni carico di questo genere dovrà essere accompagnato da un opportuno documento di trasporto e dalla dichiarazione della persona responsabile sab e che attesti che trattasi di AEE e non di RAEE 26

28 La nuova Direttiva RAEE Art. 12 finanziamento raccolta dai nuclei domestici È confermato l obbligo per i produttori di finanziare la raccolta dai Centri di Raccolta in poi.. ma.è previsto che gli Stati possano incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta di RAEE dai nuclei domestici ai Centri di Raccolta 27

29 La nuova Direttiva RAEE art. 14 informazioni agli utilizzatori Art. 14 comma 1 Gli stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita dei nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute. La legge di conversione del D.L. 1/2013 ha abrogato il termine del , come data ultima fino alla quale il contributo finalizzato a coprire i costi di recupero, trattamento e riciclaggio dei Raee storici provenienti dai nuclei domestici poteva essere indicato esplicitamente, confermando così la natura di compenso visibile di tale corrispettivo. 28

30 La nuova Direttiva RAEE art.17 rappresentante autorizzato Nei casi i), ii) iii) il produttore tedesco che ha sede anche in Italia, può nominare una persona giuridica o fisica in Italia quale rappresentante autorizzato responsabile degli adempimenti in materia di AEE e RAEE Nel caso di vendita a distanza, il produttore tedesco che non ha sede in Italia, deve nominare una persona giuridica o fisica in Italia quale rappresentante autorizzato responsabile degli adempimenti in materia di AEE e RAEE 29

31 Riassumendo Direttiva RAEE 2002/96/CE - Campo d applicazione in allegato IA 10 categorie - Attori coinvolti: produttore e distributore - Tasso di raccolta; pari a 4 kg x anno/abitante - Visible fee fino a febbraio 2013 Direttiva RAEE 2012/19/UE -Campo d applicazione aperto dopo il 15 agosto Attori coinvolti: produttore, distributore e Rappresentante autorizzato - Tassi di raccolta rivistiisti e con aumento graduale fino al 65% in peso dell immesso sul mercato dal Possibilità di esporre in fattura la visible fee all atto atto della vendita di nuovi prodotti (elimanata la scadenza del febbraio 2013) 30

32 Note La Raee II non ha allegati in comune con la direttiva ROHS e pertanto non è detto che un AEE che non ricada nel campo di applicazione della Direttiva RAEE non ricada invece nel campo di applicazione della ROHS II. Il campo di applicazione open ingenererà sicuramente criticità interpretative che ci augura saranno risolte dalle normative nazionali di recepimento Possibili difficoltà applicative potrebbero esserci anche a fronte dell introduzione della casistica delle AEE cosidette dual use, per le quali non esiste una vera e propria definizione Non sono introdotte variazioni in merito alle necessità e modalità di iscrizione al Registro dei Produttori di AEE in Italia 31

33 Questioni interessanti dichiarazione annuale AEE Un produttore di apparecchiature elettromedicali deve presentare la dichiarazione annuale AEE per l anno precedente. Per quanto riguarda la scheda RPROD invece sorgono un paio di quesiti. Il produttore concede apparecchiature in comodato d'uso ai propri clienti e le ritira, sostituendole, in caso di necessità, per riparazioni, aggiornamenti tecnologici, etc... riportandole presso la propria sede. Presso la loro assistenza tecnica tutte le apparecchiature che rientrano vengono analizzate per valutarne la riparabilità,la possibilità di reimmissione sul mercato etc..., quale dato dovrà essere dichiarato nella sezione RPROD? - tutte le apparecchiature che hanno ritirato dai clienti anche per aggiornamenti tecnologici e altro nel corso dell'anno solare - solo quelle apparecchiature che dopo analisi sono state smaltite per fine vita nell'anno solare (anche quindi apparecchiature magari ritirate nell anno ancora precedente ed analizzate nell anno oggetto della dichiarazione - nessuna delle due ipotesi di cui sopra perchè le apparecchiature che ritirano non sono mai considerate rifiuto sino a che la loro assistenza tecnica non le giudichi irreparabili e quindi rifiuti (in tal caso verranno gestite come tali a partire dalla sede dell'assistenza tecnica e dichiarate nel MUD sezione rifiuti) 32

34 Questioni interessanti dichiarazione annuale AEE Domande: 1) Nella scheda IMM AEE della dichiarazione AEE il Produttore deve dichiarare solo i quantitativi immessi sul mercato italiano o quelli immessi sul mercato UE o infine tutti quelli immessi sul mercato, compresi quelli venduti extra UE? 2) Analogamente nella scheda RPROD il produttore dovrà dichiarare solo i quantitativi raccolti in Italia o anche quelli raccolti in altri paesi UE o infine anche quelli raccolti in paesi extra UE? Risposte: 1) Nella scheda IMM AEE della dichiarazione AEE il produttore deve dichiarare solo i quantitativi immessi sul mercato italiano 2) Nella scheda RPROD il produttore dovrà dichiarare soli i quantitativi raccolti in Italia 33

35 Questioni interessanti dichiarazione annuale AEE Domanda: 1) Per uno stabilimento produttivo, la Società X avrebbe bisogno di acquistare per attività di laboratorio qualità una specifica strumentazione da un fornitore tedesco. Il fornitore tedesco per poter commercializzare la macchinainitaliahabisogno di registrarsi come produttore al registro AEE ed ha chiesto un consiglio su come poter procedere nella maniera più veloce e snella a questo adempimento. Risposta: Non esiste una procedura semplificata. Il produttore estero dovrà quindi iscriversi per il tramite di un rappresentante nazionale per tutto ciò che attiene la disciplina del D.Lgs. 151/2005, che dovrà essere una persona giuridica regolarmente iscritta al registro delle imprese.l'iscrizione avviene via telematica ti tramite il sito it L'accesso dovrà essere fatto tramite firma digitale del rappresentante per l'italia. Sul sito trovate un manuale che fornisce le indicazioni dettagliate. 34

36 Ulteriore novità la Autorizzazione Unica Ambientale AUA Provvedimento previsto dal Decreto Legge 5/2012 e convertito nella legge 35/2012 approvato dal CDM del ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Soggetti interessati: - micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI), così come individuate dall art. 2 del DM 18 aprile 2005; - gli impianti produttivi non soggetti alle disposizioni in materia di AIA (autorizzazione integrata ambientale). 35

37 Ulteriore novità la Autorizzazione Unica Ambientale AUA Cosa prevede: la nuova autorizzazione i ne sostituisce i sette: - l autorizzazione sugli scarichi - la comunicazione i per l utilizzo delle acque reflue - le due autorizzazioni alle emissioni in atmosfera - la documentazione previsionale di impatto acustico - l autorizzazione all uso dei fanghi di depurazione e - la comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti oltre a queste, è previsto dalla nuova normativa che le Regioni avranno facoltà di estendere il numero degli adempimenti che potranno confluire nell Aua Aua. 36

38 Ulteriore novità la Autorizzazione Unica Ambientale AUA Vantaggi unico referente, tempistiche ridotte, scadenze unificate - Le aziende interessate dovranno presentare la domanda per il rilascio dell Aua allo Sportello Unico per le attività produttive, Suap, che ha 30 giorni di tempo per trasmettere la richiesta alle autorità competenti e rilascia l autorizzazione entro 90 giorni. Se uno dei titoli abilitativi richiesti prevede un procedimento superiore a 90 giorni i tempi si allungano e viene convocata la Conferenza dei Servizi, che si pronuncia entro 120/150 giorni. - L autorizzazione unica ambientale durerà 15 anni e il rinnovo si richiederà asei mesi dalla scadenza: se l impiantoi non ha subito negli anni modifiche sostanziali sarà sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva. - Per concludere con le semplificazioni si aggiunge che in attesa del rinnovo dell Aua, l esercizio dell attività potrà proseguire sulla base dell autorizzazione precedente. 37

39 Grazie per l attenzione consulenza@campoverde-group.com 38

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