VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

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1 UNICO 2007 GUIDA PRATICA PER LE COOPERATIVE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI... PAG. 2 QUADRO RF - PARAMETRI E STUDI DI SETTORE... PAG L ACCERTAMENTO BASATO SULLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE.. PAG LE NOVITA RELATIVE ALLA MODULISTICA... PAG DETERMINAZIONE DEL REDDITO PAG. 51 QUADRO EC.... PAG. 102 QUADRO RN. PAG. 109 QUADRO RS. PAG. 115 QUADRO RU.... PAG. 122 QUADRO RV. PAG. 123 DATI RILEVANTI AI FINI DEI PARAMETRI... PAG. 126 ALTRI QUADRI... PAG. 134 IRAP: REGOLE GENERALI.. PAG. 135 SCHEMI APPLICATIVI IRAP PAG. 144 QUADRO IQ... PAG. 148

2 INTRODUZIONE Abbiamo ritenuto utile stendere una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi modello UNICO Società di Capitali raggruppando indicazioni, schemi, istruzioni, esemplificazioni ecc. relative alla compilazione del modello ed alla corretta tassazione per le società cooperative. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato il regolamento approvato con il D.P.R. 7/12/2001 n. 435, in materia di versamento delle imposte, stabilendo i termini sotto riportati. SOGGETTI IRES Il saldo dell IRES e dell IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES, andrà effettuato nei seguenti termini: - entro il giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura dell esercizio (16/06/ in caso di esercizio coincidente con l anno solare); - entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 120 gg dalla chiusura dell esercizio. E questo il caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall art c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a 180 gg, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16 luglio se si differisce a 180 gg ed entro tale data non approvo il bilancio); - entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (16/07 in caso di esercizio coincidente con l anno solare). Si ricorda che per l anno 2007 il versamento relativo al 16 giugno 2007 deve essere effettuato entro il giorno 18 giugno 2007, in quanto il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica. Ovviamente particolare attenzione andrà posta per le società con esercizio non 2

3 coincidente con l anno solare o per le società poste in liquidazione: Ad esempio: una società cooperativa con chiusura dell esercizio al 30/11/2006, con termine statutario per approvazione 30/03/2007 (120 gg) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 15/04/2007, dovrà versare le imposte entro il 16/5/2007 (giorno 16 del 6 mese successivo al 30/11), ovvero entro il 16/6/2007, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per quanto riguarda le società in liquidazione, il liquidatore presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione (che generalmente coincide con il momento di iscrizione presso il registro delle imprese) entro l ultimo giorno del 7 mese successivo alla data di effetto della delibera di messa in liquidazione, esclusivamente in via telematica; il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla data di effetto della delibera di messa in liquidazione (i predetti termini sono stati modificati dall art. 37 del D.L. n. 223/2006 e decorrono dal 1 maggio 2007). Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro il 7 mese successivo alla chiusura della liquidazione o al deposito del bilancio finale di liquidazione, se prescritto, in via telematica; il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del 6 mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto. Le dichiarazioni relative ai periodi di liquidazione, nel caso in cui la stessa si protragga per più anni, sono presentate nei termini ordinari. Si forniscono i seguenti esempi: Società posta in liquidazione con effetto dal 20 novembre 2006 Per il periodo anteriore alla liquidazione (es.: 1/1-20/11/2006) versamento entro il 16 maggio 2007 (giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura del periodo) o entro il 16 giugno 2007 con la maggiorazione dello 0,40%. Liquidazione chiusa in data 31 dicembre 2006 Versamento entro il 16 giugno 2007 (giorno 16 del 6 mese successivo a quello di chiusura dell esercizio), ovvero entra il 16 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40%. SOGGETTI IRPEF Per tali soggetti il versamento delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi è effettuato nei seguenti termini: - entro il 16 giugno senza maggiorazioni; - entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza (16 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 3

4 IVA Il versamento del saldo IVA 2006 andava effettuato entro il 16 marzo I contribuenti IVA tenuti alla presentazione di UNICO 2007 che non lo hanno effettuato entro il 16 marzo possono eseguirlo entro il termine previsto per il versamento delle imposte sul reddito maggiorando l IVA dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2007 (chi sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d imposta di pari importo non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione dello 0,40%). Sull importo così maggiorato deve essere aggiunto un ulteriore 0,40% nel caso in cui si voglia usufruire del differimento dei 30 gg. Per esempio, considerando il caso più frequente del termine al 16 giugno 2007, occorrerà maggiorare dell 1,60% l importo dell IVA annuale 2006 per il differimento dal 16 marzo al 16 giugno e su tale importo maggiorato, aggiungere un altro 0,40% per l eventuale spostamento dal 16 giugno al 16 luglio ACCONTI I versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. Nel caso in cui l importo dell acconto superi questa somma, il 40% dell acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all anno d imposta precedente, mentre il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata, che per i soggetti IRPEF e per i soggetti IRES il cui esercizio chiude al 31 dicembre, coincide con il 30 novembre, mentre per i soggetti IRES con esercizio diverso dall anno solare coincide con l ultimo giorno dell undicesimo mese cui si riferisce il periodo d imposta per il quale viene corrisposto l acconto. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2006, la percentuale d acconto dell IRES è pari al 100%. Si ricorda che ai fini del versamento dell acconto IRES e IRAP per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l acconto deve essere calcolato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto dei nuovi limiti di deducibilità per le spese relative agli impianti di telefonia introdotti dalla Finanziaria Per il versamento dell acconto IRES e IRAP con riferimento al periodo d imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 ed a quelli successivi, è consentito continuare ad applicare le disposizioni previgenti alle modifiche apportate dal D.L. n. 262/2006 relativamente agli automezzi aziendali. Ai fini IRAP, l acconto è da versarsi secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi e quindi l acconto per il periodo d imposta in corso al 4

5 31/12/2007 è dovuto in misura pari al 100 per cento dell importo indicato nel rigo IQ104, semprechè tale importo sia superiore ad euro 20,66. Nella determinazione dell acconto IRAP relativo al periodo d imposta in corso al 1 febbraio 2007, si può assumere, quale imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 relative alla riduzione del cuneo fiscale. RATEIZZAZIONI I contribuenti possono scegliere di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, calcolando, a partire dalla seconda rata, gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP ovvero a titolo di acconto IVA da versare, rispettivamente, nei mesi di novembre e dicembre. Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo, può, comunque, operare una scelta diversa per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata. Mentre gli interessi per la rateizzazione (6% annuo) si indicano separatamente nel modello F24 (codice 1668), la maggiorazione dello 0,40% per il differimento del saldo IVA 2006 o delle somme risultanti da UNICO 2007 si aggiunge al relativo importo (e quindi va versato con lo stesso codice del tributo rateizzato). Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno del versamento, e sono calcolati con la formula C per i per t diviso , in cui C è l importo, i l interesse (6% annuo), e t è uguale al numero di giorni che, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e della seconda rata. Applicando il metodo commerciale, si considerano 360 i giorni dell anno e tutti i mesi di 30 giorni. Dunque, la misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina considerando tutti i mesi di 30 giorni; gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino al giorno di scadenza fissato per la seconda (compreso). A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,50% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il pagamento della rata. 5

6 Contribuenti titolari di partita IVA : pagamento prima rata entro il 18 giugno 2007 (in quanto il 16 giugno è un sabato) Rata Scadenza Interessi 1 18 giugno luglio , agosto , settembre , ottobre , novembre ,47 Contribuenti titolari di partita IVA : pagamento prima rata entro il 16 luglio 2007 Rata Scadenza Interessi 1 16 luglio agosto , settembre , ottobre , novembre ,00 Contribuenti non titolari di partita IVA : pagamento prima rata entro il 18 giugno 2007 (in quanto il 16 giugno è un sabato) Rata Scadenza Interessi 1 18 giugno luglio , luglio , agosto , ottobre , ottobre , novembre ,70 Contribuenti non titolari di partita IVA : pagamento prima rata entro il 16 luglio 2007 Rata Scadenza Interessi 1 16 luglio luglio ,25 6

7 3 31 agosto , ottobre , ottobre , novembre ,25 Nei casi di differimento del versamento al 30 giorno successivo alla scadenza, gli importi da rateizzare devono essere preventivamente maggiorati dello 0,40%. COMPENSAZIONE E MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% In caso di compensazione con altri crediti d imposta, la maggiorazione dello 0,40% (per i versamenti entro il 30 giorno successivo a quello di scadenza, per i versamenti IVA dal 16 marzo alla scadenza del versamento di UNICO), nel caso in cui l importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, si applica alla sola differenza fra il primo ed il secondo di tali importi e va versata unitamente all imposta. Il contribuente che opera la compensazione (tra diversi tributi: la cosiddetta compensazione esterna o orizzontale) e obbligato a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili o compensabili ai sensi del D. Lgs. 241/1997 è fissato in ,90 euro per anno solare. La Finanziaria 2007 ha stabilito che i titolari di partita Iva, entro il 5 giorno precedente quello in cui intendono effettuare la compensazione per importi superiori a euro, devono comunicare all Agenzia delle Entrate l importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione, in via telematica. La mancata comunicazione da parte dell Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il 3 giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Non essendo ancora stato emanato, ad oggi, il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate con le relative modalità di attuazione, le compensazioni per importi superiori a euro possono essere effettuate liberamente, senza la preventiva richiesta all Agenzia delle Entrate. CODICI TRIBUTO I versamenti dell IRES, dell IRAP e dell IVA risultanti dal modello UNICO devono essere effettuati utilizzando la delega unificata modello F24. A decorrere dal 1 gennaio 2006, i versamenti non vanno effettuati se gli importi 7

8 a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). I principali codici tributo sono: IVA annuale IRPEF saldo; IRPEF acconto prima rata; IRPEF acconto seconda rata o in unica soluzione; addizionale regionale IRPEF; addizionale comunale IRPEF - saldo; addizionale comunale IRPEF - acconto; IRAP saldo; IRAP acconto prima rata; IRAP acconto seconda rata o in unica soluzione; IRES acconto prima rata; IRES acconto seconda rata o in unica soluzione; IRES saldo; Interessi rateizzazione su importi dovuti a titolo di IRPEF o IRES (Sezione Erario del modello F24); Interessi rateizzazione su importi tributi regionali (IRAP e addizionale regionale); Imposta sostitutiva del 12% o 6% sulla rivalutazione dei beni (art. 1, comma 469, legge 23/12/2005, n. 266); Imposta sostitutiva sulle aree edificabili (art. 1, comma 473, legge 23/12/2005, n. 266); Imposta sostitutiva del 7% per affrancamento saldo attivo di rivalutazione (art. 1, comma 472, legge 23/12/2005, n. 266). TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI La presentazione del modello UNICO 2007 va effettuata entro l ultimo giorno del 7 mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in via telematica (e non più entro l ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, come disposto in precedenza). I nuovi termini disposti dal D.L. n. 223/2006 decorrono dal 1 maggio Si forniscono alcuni esempi di scadenze per i soggetti con esercizio non coincidente con l anno solare che chiudono il periodo d imposta entro il 31/10/2006: Periodo d imposta Luglio 2005/Giugno 2006 Agosto 2005/Luglio 2006 Settembre 2005/Agosto 2006 Termine 30 aprile 2007 ( vecchio termine) 31 maggio 2007 ( vecchio termine) 30 giugno 2007 ( vecchio termine) 8

9 Ottobre 2005/Settembre 2006 Novembre 2005/Ottobre luglio 2007 ( vecchio termine) 31 maggio 2007 ( nuovo termine) Si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 223/2006 al D.P.R. n. 322/1998, con decorrenza dal 1 maggio 2007 tutti i soggetti IRES (tra cui sono comprese le cooperative) presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, risultando così definitivamente preclusa la presentazione a banche o posta. ATTENZIONE PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE: Con comunicato stampa del 7 maggio 2007, l Agenzia delle Entrate ha prorogato le scadenze di presentazione del modello Unico 2007: è stato spostato al 10 settembre 2007 il termine per l invio telematico di Unico per i soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare, nonché per gli stessi soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare per i quali il termine ordinario scade nel periodo tra il 1 maggio 2007 e il 9 settembre Si forniscono i seguenti esempi per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare: Periodo d imposta Termine originario Termine post proroga Luglio 2005/Giugno aprile aprile 2007 (confermato) Agosto 2005/Luglio maggio settembre 2007 Settembre 2005/Agosto giugno settembre 2007 Ottobre 2005/Settembre luglio settembre 2007 Novembre 2005/Ottobre maggio settembre 2007 Dicembre 2005/Novembre giugno settembre 2007 Gennaio 2006/Dicembre luglio settembre 2007 Febbraio 2006/Gennaio agosto settembre 2007 Marzo 2006/Febbraio settembre settembre 2007 Con decorrenza dal 1 gennaio 2002, l obbligo della presentazione della dichiarazione unificata riguarda i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare (1 gennaio 31 dicembre), ovvero soggetti con periodo d imposta inferiore all anno, ma che comunque chiudono l esercizio al 31/12 ( es. 1 luglio 31 dicembre) che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni: - dichiarazione dei redditi; - dichiarazione IRAP; - dichiarazione IVA. Per motivi di semplificazione, per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi. 9

10 Vista la non coincidenza del termine di presentazione, il modello 770/2007 ORDINARIO ed il modello 770/2007 SEMPLIFICATO non possono essere compresi nella dichiarazione unificata. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d ufficio al primo giorno feriale successivo. Ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini sono valide, salva l applicazione delle sanzioni previste dalla legge, nonché l utilizzo dell istituto del ravvedimento operoso. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, non sono sanabili con il ravvedimento operoso, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA La dichiarazione IVA 2007 in forma autonoma (cioè in forma non unificata) deve essere presentata entro il 31 luglio 2007 esclusivamente in via telematica; in seguito alle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 dal D.L. n. 223/2006 non è più prevista la presentazione cartacea ad una banca o un ufficio postale. Si ricorda che la presentazione in via autonoma del modello di dichiarazione IVA 2007 è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti quali: le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2006; le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell IVA di gruppo ai sensi dell art. 73, anche per periodi inferiori all anno; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest ultimi abbiano partecipato durante l anno alla procedura della liquidazione dell IVA di gruppo; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali; i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto; i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell art. 35-ter; particolari soggetti (ad es., i venditori porta a porta ), qualora non siano 10

11 tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell IRAP; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2006, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.). TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770/2007 Il mod. 770 è in due versioni: semplificato ed ordinario. Composizione del Mod. 770/2007 Semplificato Il Mod. 770/2007 semplificato si compone di: Frontespizio Nella prima facciata, l informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti e dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; nella terza facciata, i riquadri: redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità. Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale Le comunicazioni contengono i dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e l assistenza fiscale e sono così suddivise: PARTE A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme; PARTE B Dati fiscali; PARTE C Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi; PARTE D Dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 2006, per il periodo d imposta Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Le comunicazioni contengono i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, di procacciamento di affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi. Prospetto ST Il prospetto contiene i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, alle trattenute 11

12 di addizionali regionale e comunale all Irpef, alle trattenute per assistenza fiscale e ad alcune imposte sostitutive. Prospetto SX Il prospetto deve essere redatto per riepilogare i crediti e i dati relativi alle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 e ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Composizione del Mod. 770/2007 Ordinario Il Mod. 770/2007 ordinario si compone anch esso di: Frontespizio nella prima facciata, l informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, domicilio per la notificazione degli atti, firma della dichiarazione, l impegno alla presentazione telematica e visto di conformità. Ed altri quadri staccati fra i quali segnaliamo: Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate; Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell art. 17 D.Lgs. n. 241 del Le dichiarazioni Mod. 770/2007 Semplificato e Mod. 770/2007 Ordinario devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, posto che non è più prevista la presentazione delle stesse in formato cartaceo. La trasmissione telematica del Mod. 770/2007 Semplificato deve essere effettuata entro il 1 ottobre La trasmissione telematica del Mod. 770/2007 Ordinario deve essere effettuata entro il 31 ottobre Si ricorda che a partire da quest anno non è più possibile inserire il Mod. 770/2007 Ordinario all interno della dichiarazione unificata annuale. E opportuno ricordare che le cooperative sono interessate alla compilazione del Mod. 770 Ordinario 2007 nel caso in cui, nel corso del 2006, abbiano liquidato ai soci somme derivanti dall attribuzione della rivalutazione gratuita (rimborso ai soci della quota sociale rivalutata) o dall attribuzione di dividendi. I quadri interessati sono il quadro SI ed SK. Nel quadro SI andranno inseriti dividendi e rivalutazioni assoggettati a ritenuta (soci persone fisiche non in regime d impresa e soci persone giuridiche esenti). 12

13 Nel quadro SK andranno inseriti dividendi e rivalutazioni non assoggettati a ritenuta (soci persone giuridiche, soci persone fisiche in regime d impresa e soci persone fisiche non in regime d impresa che optano per la non applicazione della ritenuta all atto della riscossione). PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA La dichiarazione Mod. UNICO 2007 deve essere presentata all Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per tutti i soggetti IRES (tra cui sono comprese le cooperative). L obbligo della presentazione della dichiarazione esclusivamente in via telematica decorre dal 1 maggio 2007 per effetto delle modifiche apportate al D.P.R. n. 322/1998 dal D.L. n. 223/2006. L obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a euro ai sensi dell art. 8, comma 1, del D.Lgs. 471 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002). La trasmissione telematica diretta, senza avvalersi di un intermediario abilitato, deve essere effettuata tramite: - il servizio telematico Entratel da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; - il servizio telematico Fisconline da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), oppure qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. Si rammenta, altresì, che gli intermediari indicati nell art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale, ecc.) sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante, sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l impegno della presentazione in via telematica. Nell ambito di società appartenenti ad un gruppo, la trasmissione telematica 13

14 delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. NUOVO RIQUADRO NEL FRONTESPIZIO A partire dalla dichiarazione Unico 2007, è stata introdotto un nuovo riquadro Domicilio per la notificazione degli atti nel frontespizio. Tale riquadro è riservato ai contribuenti che intendono eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi dell Agenzia delle Entrate, diverso da quello indicato nel riquadro Dati relativi alla società o ente. I soggetti residenti in Italia e i soggetti residenti all estero domiciliati fiscalmente in Italia hanno infatti la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale. I soggetti residenti all estero che non hanno eletto domicilio in Italia per la notificazione degli atti o che non hanno costituito un rappresentante fiscale, possono indicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano. L elezione del domicilio per la notificazione degli atti o la comunicazione di un indirizzo estero può avvenire anche successivamente alla presentazione della dichiarazione mediante l invio di una comunicazione al competente ufficio locale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nell ipotesi in cui tale comunicazione sia già stata inviata al competente ufficio locale, il presente riquadro deve essere compilato solo se si intende modificare l indirizzo comunicato in precedenza. NUOVI ADEMPIMENTI PER L INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA E stata eliminata dal frontespizio la casella relativa alla possibilità che il contribuente aveva di richiedere che l invito a fornire chiarimenti fosse inviato all intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico). La Finanziaria 2007 ha infatti modificato l art. 2-bis del D.L. n. 203/2005 disponendo che l invito a fornire chiarimenti, qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un imposta da versare o un minor rimborso, venga inviato direttamente con mezzi telematici agli intermediari abilitati che hanno inviato la dichiarazione. I suddetti intermediari devono tempestivamente portare a conoscenza dei con- 14

15 tribuenti interessati gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta, comunque entro i termini previsti dall art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997. Nel caso in cui il contribuente non si sia avvalso di un intermediario per la trasmissione della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità sarà inviata mediante raccomandata direttamente al dichiarante. La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di invio della comunicazione di irregolarità con mezzi telematici direttamente all intermediario, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell avviso all intermediario stesso. MODELLI DELLE DICHIARAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP L art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, così come modificato dal D.P.R. n. 435/2001, stabilisce che le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP relative a soggetti aventi periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell anno precedente a quello di approvazione devono essere redatte, a pena di nullita, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento amministrativo entro il 15 febbraio dell anno successivo e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. A chiarimento della regola sopra esposta, si forniscono i seguenti esempi: i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare (01/01/ /12/2006) devono utilizzare i modelli approvati entro il 15 febbraio dell anno successivo alla data di chiusura (15/02/2007); i soggetti con periodo di imposta inferiore a 365 giorni, chiuso il 31/12 (ad es., 01/06/ /12/2006) devono utilizzare i modelli approvati entro il 15 febbraio dell anno successivo alla data di chiusura (15/02/2007); i soggetti con periodo di imposta infrannuale, chiuso entro il 31/12 (ad es. 01/01/ /11/2006) devono utilizzare i modelli approvati nel corso dell anno in cui chiude il proprio esercizio (2006), ossia il modello UNICO 2006; i soggetti con periodo di imposta a cavallo dell anno solare devono utilizzare i modelli approvati nello stesso anno di chiusura dell esercizio (per i redditi dell anno precedente). -ad esempio, per il periodo d imposta 01/12/ /11/2006 utilizze- 15

16 ranno il modello approvato nel 2006 per le dichiarazioni dei redditi 2005, ossia il modello UNICO 2006; -per il periodo d imposta 01/12/ /11/2007 utilizzeranno il modello approvato entro il 15/02/2007 per le dichiarazioni dei redditi 2006, ossia il modello UNICO Si ricorda che il D.L. n. 223/2006 ha modificato l art. 1 del D.P.R. n. 322/1998 disponendo che i modelli delle dichiarazioni dei redditi e IRAP devono essere approvati entro il 31 gennaio dell anno successivo. Tale nuovo termine decorre dal 1 maggio SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE Le istruzioni precisano che le dichiarazioni vanno sottoscritte anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia: da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato nella casella Soggetto il codice 1); dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2); dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre indicare il proprio codice fiscale. La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell invito da parte del competente ufficio dell Agenzia delle Entrate. 16

17 QUADRI RF QUADRO RF Parametri e studi di settore RF 1 Nel rigo RF1, campo 1, va indicato il codice dell attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003 e consultabile sui siti e In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all attività prevalente sotto il profilo dell entità dei ricavi conseguiti. Regolarizzazione del codice attività I contribuenti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di variazione attività disciplinata dall art. 35, 3 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o che abbiano effettuato tale dichiarazione in modo errato, possono indicare in dichiarazione dei redditi (in particolare, nei modelli per gli studi di settore e nei quadri RF, RG o RE) il codice dell attività prevalentemente esercitata senza incorrere nell irrogazione di sanzioni, purché provvedano anche a comunicare la variazione dati agli Uffici locali dell Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione dell Unico Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli, vengono, pertanto, confermate le precisazioni fornite dall Agenzia con la risoluzione n. 112 del 6 luglio Nelle istruzioni viene anche chiarito che quando si verifica lo spostamento della prevalenza nell ambito di codici di attività già comunicati all Amministrazione finanziaria, non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati. N.B.: Di norma la nuova classificazione ATECOFIN 2004 non comporta particolari problemi ai fini dell applicazione degli studi di settore, considerato che, nella maggior parte dei casi, anche con la nuova classificazione si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente all introduzione dei nuovi codici. Tuttavia, come già evidenziato nella circolare n. 27/E del 18 giugno 2004, in particolari ipotesi, potrebbe accadere che, per effetto della nuova classificazione ATECOFIN 2004: 1. alcune attività, che con la precedente classificazione non erano assoggettate ad alcun studio di settore (o ai parametri), rientrino, con la nuova classificazione, in un codice di attività per il quale trova applicazione lo studio di settore (o i parametri); 2. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate ad un determinato studio, con la nuova classificazione siano state incluse in uno studio diverso da quello precedentemente applicato; 3. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a parametri, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ad uno studio di settore; 17

18 4. alcune attività, che con la precedente classificazione erano assoggettate a studi di settore, con la nuova classificazione, siano assoggettabili ai parametri; 5. alcune attività, che precedentemente erano assoggettate a studi o a parametri, con la nuova classificazione non siano assoggettabili né ad uno studio di settore né ai parametri. In tutte le predette ipotesi, il contribuente sarà comunque tenuto ad applicare la disciplina (studio di settore o parametri) vigente prima dell introduzione della nuova classificazione ATECOFIN Trova comunque applicazione la nuova classificazione ATECOFIN 2004 per gli studi approvati o revisionati sulla base dei nuovi codici di attività ATECOFIN 2004 (studi approvati o revisionati con provvedimenti successivi al 1 gennaio 2004). Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il soggetto, per effetto esclusivamente dell introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004, venisse incluso in uno studio diverso - non approvato o revisionato con provvedimento successivo al 1/1/ da quello precedentemente applicato, lo stesso dovrà indicare: nel quadro RF, RG o RE del modello Unico 2006 il codice ATECOFIN 2004 relativo alla propria attività esercitata, mentre nell allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività ATECOFIN 2004 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività. Nel caso in cui precedentemente all introduzione dei nuovi codici ATECOFIN 2004 il contribuente fosse soggetto a parametri ed ora, invece, risulti applicabile uno studio di settore, lo stesso dovrà indicare: nel quadro RF, RG o RE del modello Unico 2005 il nuovo codice e sempre nel medesimo quadro, la causa di inapplicabilità contraddistinta con il codice 4. In tal modo al contribuente sarà applicabile la metodologia di controllo sulla base dei parametri. Nei campi 2 e 3 sono previste le indicazioni relative alle cause di esclusione dagli studi di settore e dai parametri o di inapplicabilità degli studi di settore. Questo consente immediatamente di verificare se vanno o meno compilati i relativi modelli allegato contenenti sia i dati contabili (per parametri e studi di settore), sia i dati extracontabili (solo studi di settore). Nel campo 4 va indicato l ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore annotati nelle scritture contabili. Qualora il contribuente sia tenuto alla compilazione di tale Modello, dovrà BARRARE L APPOSITA CASELLA CONTENUTA NEL FRONTESPIZIO al riquadro TIPO DI DICHIARAZIONE. 18

19 NUOVE IPOTESI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE Per l anno d imposta 2006, l articolo 1, comma 16 e comma 23, della Legge Finanziaria 2007 ha esteso l obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore: ai soggetti che dichiarano ricavi (ai sensi dell articolo 85, comma 1, del Tuir e diversi da quelli derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione, di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e titoli in serie o di massa) per un ammontare superiore a euro e fino a euro In questo caso, la compilazione del modello da parte di questi soggetti - che sono comunque esclusi dagli studi in questo periodo d imposta è stata prevista in vista dell applicazione in capo agli stessi, a decorrere dal 2007, degli studi di settore. La compilazione in altre parole ha meramente la finalità di raccogliere dati, al pari dei questionari. ai soggetti che dichiarano di trovarsi in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell attività, liquidazione ordinaria, ovvero di non normale svolgimento dell attività. Nei confronti di questi soggetti, fermo restando l esclusione dagli studi di settore, l obbligo di compilazione del modello è finalizzata ad individuare specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare. I soggetti che rientrano nelle ipotesi sopra elencate, proprio perché già obbligati alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, non sono tenuti a compilare l allegato al Modello UNICO 2007 relativo agli Indicatori di normalità economica. PARAMETRI E STUDI DI SETTORE: CAUSE DI ESCLUSIONE Le cause di esclusione da studi di settore funzionano da ostacolo anche nei riguardi dei contribuenti accertabili in base ai parametri. Indipendentemente, inoltre, dal superamento di una qualsiasi soglia di ricavi o compensi, esistono alcune attività le quali sin dal periodo d imposta 1995 sono state escluse dalla applicazione dei parametri. L elenco delle attività escluse dai parametri è contenuto negli allegati 2/a e 2/b al DM 29 gennaio 1996, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, legge Finanziaria 2007, mediante una modifica del comma 4 dell articolo 10 della legge 146/1998 tesa ad arginare alcuni comportamenti elusivi, ha stabilito, con effetto già a decorrere dal periodo d imposta 2006, che in caso di cessazione dell attività, l esclusione dagli studi di settore è comunque subordinata al mancato riavvio della medesima attività da parte del contribuente entro sei mesi dalla cessazione. Inoltre, l esclusione non opera quando l attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. 19

20 A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2007 si prevede l innalzamento della soglia dei ricavi, compensi e volume d'affari il cui superamento determina l esclusione dall applicazione degli studi di settore, passando dai vecchi 5,146 milioni di euro al nuovo importo di 7,5 milioni di euro. Infine a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2007 è stata eliminata la causa di esclusione dall applicazione degli studi di settore prima operante nei confronti dei soggetti con periodo d imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. I soggetti esclusi sia dai parametri che dagli studi di settore devono indicare nel rigo RF1, campo 2, uno dei seguenti codici che, rispetto al precedente esercizio, hanno subito una maggiore specificazione passando da 4 a 11: Codice 1 Inizio dell attività nel corso del periodo d imposta (anche se lo stesso ha durata di 365 giorni, con inizio all 01/01 e termine al 31/12). Come precedentemente ricordato, tale causa di esclusione, non opera in caso di inizio dell attività da parte del contribuente entro sei mesi dalla data di cessazione della stessa, nonché quando l attività costituisce una mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; Ricordiamo che la modifica dell attività esercitata in corso d anno non costituisce causa di esclusione se i codici di attività appartengono allo stesso studio di settore (ad esempio si passa dal codice commercio nei minimercati al codice commercio nei supermercati). Va precisato che non rientra in tale fattispecie l apertura o la chiusura di un punto di produzione/vendita con riferimento agli studi di settore per i quali non sussiste la causa di inapplicabilità relativa all esercizio dell attività in più punti di produzione o vendita (cosiddetti multipunto naturali ). Codice 2 Cessazione dell attività nel corso del periodo d imposta. Ricordiamo che il periodo che precede l inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell attività. Codice 3 Ammontare dei ricavi dichiarati di cui all articolo 85, comma 1, esclusi quelli derivanti dalla cessione di azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e altri titoli, superiore a e fino a 7,5 milioni di Euro (tale codice può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti interessati all esclusione dagli studi di settore. Come precedentemente indicato, in questo caso, pur rimanendo esclusi dagli studi in questo periodo di imposta, si rende comunque necessaria la compilazione del modello; 20

21 Codice 4 Ammontare dei ricavi dichiarati di cui all articolo 85, comma 1, esclusi quelli derivanti dalla cessione di azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e altri titoli, superiore a 7,5 milioni di Euro, ovvero, in caso di esclusione dall applicazione dei parametri, superiore a Euro. Codice 5 Periodo di non normale svolgimento dell attività in quanto l impresa è in liquidazione ordinaria. Codice 6 Periodo di non normale svolgimento dell attività in quanto l impresa è in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Codice 7 Altre situazioni di non normale svolgimento dell attività; Per periodo non normale, oltre a quanto indicato ai codici 5 e 6, si intende: a) I periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l attività produttiva prevista dall oggetto sociale, ad esempio perché: la costruzione dell impianto da utilizzare per lo svolgimento dell attività si è protratto oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente un attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, semprechè l attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi. b) Il periodo in cui si è verificata l interruzione dell attività per tutto l anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività. c) Il periodo in cui la società ha affittato l unica azienda. d) Il periodo in cui il contribuente ha sospeso l attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e A- gricoltura. Si rammenta che i suddetti casi di periodo di non normale esercizio di attività sono elencati a titolo meramente esemplificativo. Codice 8 Periodo d imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendente- 21

22 mente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi. Per effetto delle modifiche introdotte con la legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), questa causa di esclusione non è più prevista dal periodo d imposta in corso alla data del 1 gennaio 2007; Codice 9 Determinazione del reddito con criteri forfetari ; Codice 10 Incaricati delle vendite a domicilio; Codice 11 Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell applicazione dello studio di settore approvato per l attività e- sercitata. STUDI DI SETTORE: CAUSE DI INAPPLICABILITA Il rigo RF1, campo 3, deve essere compilato dai soggetti per i quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore. Mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia degli studi di settore che dei parametri, le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti soggetti agli studi di settore. In questi casi, il soggetto resta ugualmente accertabile in base alle regole stabilite per i parametri. Le cause di inapplicabilità consistono infatti in circostanze che riguardano tipicamente gli studi di settore e possono in teoria essere divergenti a seconda della macroarea di attività considerata. Si tratta di quelle condizioni ostative aventi la propria ragion d essere in peculiarità che caratterizzano la singola attività concretamente svolta, ponendola al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore. Tali cause sono infatti emerse durante la lavorazione degli studi e sono indicate nei relativi decreti di approvazione. Codice 1 (Produzione o vendita in luoghi diversi) Svolgimento dell attività di produzione e vendita in luoghi diversi (in locali diversi da depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici); Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell attività esercitata. Per l anno di imposta 2006, la presente causa di inapplicabilità resta in vigore per gli studi contraddistinti dai codici 22

23 SM47U, SM80U, SM85U (settore commercio). Codice 2 (Esercizio di più attività) In caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore (per le quali non sono state tenute contabilità separate), se l importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20% dell ammontare totale dei ricavi dichiarati. La causa di inapplicabilità in esame non sussiste per lo studio di settore TM13U (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici) in quanto non prevista dal relativo decreto di approvazione. Codice 3 (Esercizio di più attività in luoghi diversi) Esercizio di più attività in luoghi diversi. Casistica esemplificativa per attività plurime Percentuale di ricavi derivante da Studio A) Studio A) Studio B) Attività non compresa negli studi Obbligo di annotazione separata Applicabilità studi o parametri Caso No Studio A Caso Si Studio A e B Caso No Studio A Caso No Parametri A Caso No Studio A Caso No Studio A Caso No Studio A Caso No Parametri A Caso No Studio A Ricordiamo che il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, introducendo l obbligo dell annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore, rimuove, di fatto, le cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi di cui ai codici 1, 2 e 3 precedenti. Codice 4 (Altro) - Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate. In questo tipo di esenzione possono rientrare ad esempio le cooperative di acquisti collettivi in agricoltura, le cooperative di vendita ai soci di macchine agricole, i consorzi cooperativi di servizi quali i servizi amministrativi, servizi tecnici o di consulenza, i consorzi di cooperative sociali, ecc. - Società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano 23

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