Vecchio redditometro: criticità irrisolte

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Vecchio redditometro: criticità irrisolte Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Redditometro In questi mesi l Agenzia delle Entrate sta utilizzando il vecchio redditometro. Fino all'anno d'imposta 2008, l'ufficio può infatti, continuare ad accertare il maggior reddito del contribuente mediante l'utilizzo del vecchio accertamento redditometrico, applicando agli elementi di capacità contributiva i coefficienti redditometrici di cui al D.M. 10 settembre Tale strumento di accertamento oltre a poter effettuare false segnalazioni di anomalia a causa di arretrati meccanismi dei moltiplicatori prevede meno spazi di difesa per il contribuente. Tuttavia alcuni rimedi esistono. Premessa L'art. 38, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, nella sua originaria versione vigente e applicabile fino al periodo d'imposta 2008, consente all'amministrazione finanziaria di: determinare sinteticamente il reddito complessivo netto delle persone fisiche: in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi (indicatori di capacità contributiva), a prescindere dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti dal contribuente. In attuazione della citata norma, il D.M. 10 settembre 1992 (c.d. redditometro) disciplina le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare (fino al 2008) induttivamente il reddito o il maggior reddito complessivo netto in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. 1

2 Sinteticamente il vecchio accertamento sintetico può fondarsi su: indicatori di capacità di spesa, quantificati dalla Tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 in relazione alla disponibilità di determinati beni e servizi, mediante l'applicazione di coefficienti appositamente determinati e periodicamente aggiornati con apposito provvedimento direttoriale; spese per incrementi patrimoniali che si presumono sostenute con redditi conseguiti nell'anno in corso in cui è stata sostenuta la spesa e nei quattro precedenti; altri indicatori di capacità contributiva. Gli Uffici così possono procedere fino al periodo d'imposta 2008 alla determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche sulla base di indici di capacità contributiva, quali beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali e altri indicatori. Inattendibilità del calcolo Finora i calcoli del redditometro applicabile fino al periodo d'imposta 2008 si sono basati su alcuni elementi la cui approssimazione è abbastanza evidente, con la conseguenza che i risultati non sono stati molto attendibili. In particolare: il possesso di un immobile ubicato in un qualunque paesino di montagna dell'italia centrale, risulta similare, sotto il profilo del calcolo redditometrico, a un immobile delle medesime dimensioni posto al centro storico di Roma; il discrimine per gli autoveicoli è rappresentato dalla loro potenza, senza considerare la loro marca o il loro prezzo (con riferimento a quest'ultimo aspetto il vecchio redditometro sembra presentare non poche incongruenze: nella determinazione del costo redditometrico di gestione dell'autovettura sono infatti emersi casi davvero paradossali); A seguito dell'applicazione dei vecchi coefficienti, spesso sono stati determinati importi uguali o addirittura superiori a quanto necessiterebbe per acquistare una nuova autovettura dello stesso tipo e marca. Ciò anche in considerazione del fatto che il costo di gestione delle auto viene abbattuto forfetariamente del 10% soltanto a partire dal quarto anno di immatricolazione (quindi fino al terzo anno di vita la vettura è considerata nuova). 2

3 in base al vecchio redditometro, fatta eccezione per le sole assicurazioni sulla vita, contro infortuni e malattie, nonché quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, i premi pagati per altri tipi di assicurazione (anche quelle professionali) sono moltiplicati per 10; per quanto riguarda la colf, ogni ora lavorata nell'anno 2008 deve essere moltiplicata per 38,52 euro; è possibile per l ufficio sommare i risultati derivanti dall'applicazione dei coefficienti redditometrici alle altre spese sostenute dal contribuente nel corso dell'anno d'imposta (fino al 2008), come ad esempio, spese per cura della persona o per l'istruzione dei figli. Esempio Calcolo reddito sintetico per l'anno d'imposta 2007 un contribuente che ha avuto a disposizione i seguenti beni e servizi: (RE 01): abitazione principale di metri quadrati 118 in provincia di Milano in esclusiva proprietà; (RE 02): abitazione secondaria di metri quadrati 77 in Piemonte in esclusiva proprietà, acquistata nell'anno 2008, conseguendo un incremento patrimoniale pari a euro ; (AU 01): autovettura a gasolio, 23 CF, immatricolata nel 1989; (AU 02): autovettura a gasolio di 12 CF, acquistata nel 2006; (AS 01): polizza assicurativa, con premio annuo pari a euro 664. Da questa situazione, si determinano i redditi attribuiti a ciascun bene come illustrato di seguito: Bene o servizio Reddito lordo di Reddito lordo Graduazione riferimento attribuibile AU ,20 100% ,20 AU ,34 60% ,10 RE ,84 50% 6.128,92 AS ,00 40% 2.656,00 RE ,23 20% 999,85 Incremento patrimoniale ,00 Totale reddito ,37 3

4 Arretratezza dello strumento Alla luce di quanto sinora esposto e sulla base di quanto avvenuto in questi anni, appare abbastanza evidente che gli indici precedenti erano poco aderenti alla realtà economica e non in grado di quantificare l effettiva capacità di spesa del contribuente. Tale circostanza è ora ancora più lampante esaminando i valori e la quantificazione dei redditi in conseguenza del nuovo redditometro. Emergono, così, gli eccessi delle pregresse presunzioni, nonostante queste contenessero anche una determinazione induttiva di altre spese normalmente sostenute, ma non valorizzate in alcun modo. È il caso delle autovetture o ancora del canone di locazione corrisposto per l'abitazione principale: con il vecchio metodo, esso si sommava al valore base e poi si moltiplicava per un coefficiente, ciò comportava la triplicazione o la quadruplicazione del reddito rispetto al canone effettivamente pagato. Ora, invece, la locazione rileva per quanto risulta da contratto e si sommano le possibili spese (utenze, manutenzioni, ecc.) su base statistica. Anche in questa ipotesi, i valori così determinati, appaiono vicini al vero. Va detto, peraltro, che la nuova metodologia appare simile, per molti versi, a quella degli studi di settore, per i quali è noto che, essendo periodicamente aggiornati, sia possibile chiedere l'applicazione della versione più evoluta. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito più volte che il nuovo redditometro ha effetto soltanto per gli accertamenti relativi ai redditi degli anni 2009 e seguenti. Potrebbe, tuttavia, costituire un interessante spunto difensivo ricalcolare, nei limiti del possibile, il reddito, determinato dall'ufficio con il vecchio redditometro, con i nuovi parametri. Se da tale confronto, gli importi dovessero risultare inferiori a quelli calcolati dall'amministrazione, vuol dire che forse l'accertamento non teneva conto della reale capacità reddituale del contribuente. Il confronto tra vecchio e nuovo strumento non è così agevole in quanto in precedenza, come si è detto, il riferimento era rappresentato soltanto da alcuni indici che in qualche modo dovevano sopperire a tutte le altre spese che normalmente un contribuente sostiene, ma che, nella specie, non erano quantificate. Ora, invece, si tiene conto di numerose voci di spesa. 4

5 Il procedimento Altre problematiche derivano dal procedimento di accertamento. Infatti l'avviso di accertamento può essere emesso senza la presenza di un preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente. Un passaggio che, in base al tenore letterale della norma, non è contemplato nel vecchio redditometro anche se l'agenzia delle Entrate con la circolare 49/2007 lo ha rafforzato. Dato che non si ha a disposizione lo strumento del contraddittorio preventivo per difendersi, ci si può rifare a uno degli elementi esposti di seguito: l'accertamento con adesione: il contribuente che abbia in mano un avviso di accertamento da redditometro (quello vecchio) senza aver ricevuto l'invito a un preventivo contraddittorio può avere la convenienza, prima di procedere a instaurare un lungo e costoso contenzioso, a richiedere un confronto con l'agenzia delle Entrate. Potrà affidarsi all'accertamento con adesione (fase che, nei casi stabiliti dalla legge, potrebbe essere "sostituita" dalla mediazione o reclamo). Ai funzionari dell'agenzia il contribuente, in questa fase, potrebbe illustrare le anomalie dei risultati (in termini di reddito presunto) che emergono dal calcolo standardizzato e dai relativi moltiplicatori; la presunzione semplice: la valenza presuntiva del redditometro è un punto estremamente importante e ha riflessi pratici evidenti. Infatti, attribuire al vecchio redditometro una forza presuntiva semplice sta a significare che la pretesa erariale deve essere supportata da ulteriori elementi probatori, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso, per difetto di motivazione. Al riguardo, appare forte la corrente giurisprudenziale a favore di questa tesi. Si richiamano, a titolo esemplificativo, le sentenze della Cassazione n /2011 e 23554/2012. Si aggiungono le recentissime sentenze delle Commissioni tributarie provinciali di Genova (n. 49/13/13) e Treviso (n. 95/8/13) e della Commissione tributaria regionale di Trieste (n. 1/1/13 e 22/11/13). La difesa Oltre agli aspetti procedurali, per quel che concerne la difesa nel merito si fa presente che è possibile fornire i dati in base alla concreta situazione del contribuente accertato, ricordando che la dimostrazione dell insussistenza della maggior base imponibile, in dipendenza del possesso di beni patrimoniali, può essere fornita in ogni modo, purché sia adeguata, concreta e tale da far 5

6 ritenere che il possesso di determinati beni patrimoniali sia, pertanto, giustificabile da parte del contribuente e compatibile con il reddito dichiarato (Cass. 12 marzo 2009, n. 5945; Cass. 14 gennaio 2009, n. 694; Cass. 6 maggio 2009, n ; Cass. 8 maggio 2008, n ; Cass. 5 febbraio 2008, n ; Cass. 18 aprile 2008, n ; Cass. 15 novembre 2007, n ; Cass. 1 luglio 2003, n ; Cass. 24 settembre 2003, n ; Cass. 29 agosto 2000, n ; Ctp di Vicenza 13 ottobre 2010, n. 148). Inoltre, Cass. 9315/1992 ha statuito che la prova può essere desunta a mezzo di presunzioni purché fondate su dati precisi ed in termini di non assoluta certezza bensì di ragionevole probabilità. Si ricordano, solo per memoria, la possibilità di dimostrare di avere: percepito indennizzi e somme riscosse, fuori dall'esercizio dell'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale; utilizzato finanziamenti; percepito somme derivanti da eredità, donazioni o vincite; utilizzato redditi effettivamente conseguiti a fronte di redditi fiscali convenzionali (ad esempio, redditi agrari); percepito un reddito disponibile maggiore di un reddito fiscale dichiarato; disponibilità finanziarie. Un cenno merita quest'ultimo punto, fondamentale per vincere le presunzioni redditometriche. Come insegna la giurisprudenza di merito e di legittimità, laddove il contribuente possa dimostrare di aver attinto ad altre disponibilità finanziarie per coprire le spese di mantenimento e gli incrementi patrimoniali, nessun altro reddito dovrà essere presunto in capo alla stessa (Ctp di Torino, 1 luglio 2011, n. 132; Ctr della Puglia, sent. 27 gennaio 2012, n. 9/11/12; Cass /2011). Il contribuente accertato può documentare la correlazione tra il capitale a disposizione e l'utilizzo dello stesso per effettuare tali acquisti (Ctr della Lombardia, Sez. di Milano, 30 giugno 2009, n. 87; Ctp di Novara, 8 aprile 2009, n. 33), realizzandosi in tal caso non un incremento patrimoniale ma un mutamento qualitativo (da denaro a cespite) del patrimonio (Ctr Emilia Romagna, sent. 6 ottobre 2009, n. 68). Anche la Cassazione ha ribadito il medesimo concetto riferendosi a "disponibilità finanziarie realmente disponibili e capienti" (Cass., 3 ottobre 2007, n ). Sulla questione risultano interessanti due recenti sentenze di merito che esponiamo sinteticamente di seguito. 6

7 Possesso di disponibilità finanziarie sufficienti Ctr della Lombardia, sent. 30 maggio 2012, n. 60/19/12 Ctr del Piemonte, sent. 4 luglio 2012, n. 42/06/12 I saldi della gestione del patrimonio mobiliare relativi all'anno precedente a quello accertato sono sufficienti a dimostrare l'esistenza della provvista necessaria per effettuare gli investimenti azionari effettuati in quest'ultimo anno. I movimenti del conto corrente, nel quale sono confluiti i disinvestimenti del conto gestione titoli possono dimostrare l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per mantenere i beni posseduti (due unità immobiliari, un'autovettura, un motociclo) e sostenere la spesa di un mutuo Riepilogo IL FATTO In questi mesi sono in corso le verifiche fiscali con il vecchio redditometro con oggetto il periodo d imposta 2008, ultimo anno per il quale questo strumento accertativo ha validità. QUESTIONI IRRISOLTE i calcoli del redditometro applicabile fino al periodo d'imposta 2008 sono basati su alcuni elementi la cui approssimazione è abbastanza evidente, con la conseguenza che i risultati non sono molto attendibili; la procedura di accertamento a livello normativo non prevede il contradditorio (anche se giurisprudenza e prassi l hanno rafforzato). COMPORTAMENTO DEL CONTRIBUENTE per il contribuente potrebbe costituire un interessante spunto difensivo ricalcolare, nei limiti del possibile, il reddito, determinato dall'ufficio con il vecchio redditometro, con i nuovi parametri; per chi non ha ricevuto inviti al contraddittorio potrebbe rivelarsi utile intraprendere la strada dell accertamento con adesione. - Riproduzione riservata - 7

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