Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Salvatore Cognetti n Bari Anche in nome e per conto delle Società Controllate

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1 Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Salvatore Cognetti n Bari Anche in nome e per conto delle Società Controllate Capitolato Infortuni Amministratore Unico/Collegio Sindacale/Dirigenti e dipendenti

2 ASSICURATO ATTIVITA CONTRAENTE CONTRATTO FRANCHIGIA INDENNIZZO PREMIO RETRIBUZIONI RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETA Definizioni comuni Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Quella svolta dall Assicurato per statuto. per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all attività principale, ovunque e comunque svolte. Acquedotto Pugliese S.p.A. che stipula l assicurazione anche in nome e per conto delle Società Controllate: Aseco S.p.A. Il documento che prova l assicurazione. L importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa prestata con il certificato applicativo. Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l utilizzo delle stesse persone (escluso l ammontare dei compensi per gli amministratori con l eccezione dell Amministratore Unico) denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. Devono intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all attivazione del contratto. La probabilità del verificarsi del sinistro. La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. L impresa assicuratrice. Data / / La Società Il Contraente Pag. 2 di 23

3 Definizioni di settore INFORTUNIO INVALIDITA PERMANENTE DA INFORTUNIO SPESE MEDICHE Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità dell Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio. Le spese sostenute dall Assicurato, a seguito d infortunio, per: - il ricovero in ospedale o casa di cura; - gli onorari per medici, chirurghi ed anestesisti; - gli accertamenti diagnostici, analisi ed esami; - il trasporto al luogo di cura con autoambulanza o altri mezzi di soccorso; - le spese se prescritte dal medico curante fisioterapiche, farmaceutiche, per protesi e di assistenza domiciliare con personale qualificato Data / / La Società Il Contraente Pag. 3 di 23

4 Art. 1 Condizioni Generali di Assicurazione - Art Prova del contratto Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell art del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore del 31/12/2014. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l eventuale periodo opzionale di cui all art. 1.8 (Durata del contratto) e le previsioni di cui all art. 1.9 (Cessazione anticipata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Resta inteso che il premio verrà versato in rate semestrali 30/06 31/12. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art c.c. nei confronti della Società stessa. Art Aggravamento del rischio La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (art Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal contratto per tale titolo. Art Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso. Art Buona fede L omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità in corso). Pag. 4 di 23

5 Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottantai) giorni da darsi con lettera raccomandala. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Art Durata del contratto Il contratto ha la durata di 3 (tre) anni, dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti. Tuttavia, a richiesta del Contraente, la Compagnia concederà il rinnovo di 1 anno, con il medesimo premio annuo lordo indicato nel Prospetto Allegato di Offerta. Art. Art Cessazione anticipata del contratto E data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa intendendosi per tale il 31/12 di ogni anno - mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell annualità. Nell ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell annualità assicurativa, una proroga della durata fino ad un massimo di sei mesi, che la Compagnia sarà obbligata ad accettare percependo il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente è esclusivamente quello di Bari. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Coassicurazione e delega Qualora la medesima assicurazione o l assicurazione di rischio relativi alle stesse cose sia ripartita in più Assicuratori per le quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (Art del Codice Civile). Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendo fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori L Assicurato è esonerato dall obbligo di denunciare all Assicuratore eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nominativo degli altri. Art Obbligo di fornire i dati dell andamento del rischio Con periodicità annuale, l Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell anno interessato, i dati afferenti l andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare l Assicuratore fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all anno in questione, sia in via Pag. 5 di 23

6 aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); sinistri respinti. Art Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni, alle quali l Assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o posta elettronica, indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti dell Assicurato. Art Elementi per il calcolo del premio Il premio viene anticipato in base all applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell Allegato A (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell Allegato A (Prospetto di offerta). Art Tracciabilità dei flussi finanziari La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessali all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessali all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alta legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. Data / / La Società Il Contraente Pag. 6 di 23

7 Art. 2 Condizioni Speciali di Assicurazione Art Regolazione e conguaglio del premio Il premio anticipato, in via provvisoria, per l importo risultante dal conteggio esposto nell Offerta presentata dalla Società in sede di gara conformemente all Allegato A (Prospetto di offerta) al presente Capitolato tecnico sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio, senza che eventuali variazioni in aumento o in diminuzione possano essere considerate modifiche o aggravamenti di rischio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo, il Contraente dovrà fornire, per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Contraente la relativa appendice contrattuale. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti del Contraente, fermo l obbligo di quest ultima di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dal Contraente a fronte dei quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Art. 2.2 Estensione territoriale La presente assicurazione vale per il mondo intero. Art Efficacia temporale della garanzia Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. Data / / La Società Il Contraente Pag. 7 di 23

8 Art. 3 - Norme che regolano l assicurazione Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2. L eventuale discordanza tra le norme che regolano l assicurazione in generale, le norme che regolano l assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente. Art Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nell esercizio delle occupazioni professionali (ivi compreso il rischio in itinere) ed extra-professionali, nei termini successivamente dettagliati secondo la suddivisione per categoria (Allegato A Prospetto di offerta). Per rischio in itinere si intende il rischio professionale così come disciplinato dall Art. 12 del Dlgs 38/00. Art Rischi inclusi nell assicurazione Ai sensi del presente capitolato sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi: - annegamento; - folgorazione; - effetti delle influenze termiche ed atmosferiche; - assideramento e/o congelamento; - asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo; - avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza; - intossicazione anche non avente origine traumatica; - lesioni da contatto con sostanze corrosive; - colpi di sole o di calore; - lesioni muscolari; - sforzi muscolari (comprese ernie traumatiche, discali e gli infarti); - conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; - danni estetici conseguenti ad infortunio. Sono inoltre compresi i seguenti eventi: infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave; infortuni subiti in occasione di inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali; infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; aggressioni ed atti violenti Art Delimitazione dell assicurazione Esclusioni Sono esclusi dalla presente assicurazione gli infortuni derivanti: dall uso e guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) a livello professionistico, salvo che si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura o di gare podistiche, di bocce, ginnastica, pattinaggio, golf, pesca senza uso di autorespiratore, squash, scherma, tennis, regate veliche (escluse quelle di altura), gare e/o partite aziendali e/o aventi carattere ricreativo o di attività ciclo amatoriali; derivanti da guerra e/o insurrezioni; trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche; da abuso di psicofarmaci e/o dall uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e/o di allucinogeni; Pag. 8 di 23

9 da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; da stato di intossicazione acuta alcolica alla guida di qualsiasi veicolo e/o natante; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio. Art Categorie e somme assicurate Le categorie e le somme assicurate sono quelle indicate nell Allegato A (Prospetto di offerta). Art. 3.5 Condizioni valide per le categorie assicurate in base all ammontare delle retribuzioni Agli effetti assicurativi, per retribuzione di fatto s intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonché l equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura, purché sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione. Per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione di fatto annua dell infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l infortunio, moltiplicato per le mensilità di contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all infortunato nei 12 mesi precedenti per i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione. Per i dipendenti che non abbiano raggiunto il mese di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell infortunato quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile all infortunato per il periodo di tempo decorrente dall assunzione in servizio fino al giorno dell infortunio. Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, libri che queste si impegnano ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in loro possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Art Assicurabilità Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l assicurazione altresì cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni. Le garanzie assicurative, inoltre, non valgono per le persone di età maggiore di 75 anni. Art. 3.7 Morte Categoria A) e B) In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato per questo caso nell Allegato A (Prospetto di offerta). Categoria C) Qualora l evento abbia per conseguenza la morte dell Assicurato, l indennizzo sarà pari a 5 volte la retribuzione globale annua spettante al dirigente alla data dell evento Categoria D) A) Dipendenti non soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Qualora l evento abbia per conseguenza la morte dell Assicurato, le rendite spettanti ai superstiti verranno convertite in capitale mediante l adozione dei coefficienti e dei criteri indicati nel D.M. 9 luglio 1984 s.m.i. Pag. 9 di 23

10 Per quanto concerne l individuazione dei superstiti aventi diritto all indennizzo e la individuazione delle quote di rendita spettanti agli stessi, si fa riferimento alle disposizioni previste ai numeri 1,2,3 e 4 dell art 85 del T.U. 1124/65 s.m.i. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti, nelle misure a ciascuno sopra assegnate, non può superare l importo dell intera retribuzione calcolata con i criteri esposti nel precedente art Nel caso in cui la somma predetta abbia superato la retribuzione, le singole quote di rendita sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. B) Tutti i Dipendenti non dirigenti soggetti e non alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Qualora l evento abbia per conseguenza la morte dell Assicurato, l indennizzo sarà pari a 5 volte la retribuzione globale annua spettante al dipendente alla data dell evento. Da tale indennizzo va dedotto quanto eventualmente percepito dall infortunato dall INAIL o per effetto dell attivazione della garanzia prestata dal precedente punto A. Art Invalidità o inabilità Permanente Categoria A) e B) In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell indennità avverrà: - valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base: della tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente-industria (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); della tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); dei criteri di valutazione stabiliti dall art. 78 del T.U. n. 1124/65 s.m.i. Si conviene inoltre che: qualora l evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residuata dopo il verificarsi dell evento; qualora l evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%; qualora il grado di invalidità permanente con modalità di cui al presente punto sia maggiore o uguale al 50% del totale verrà liquidato un indennizzo pari al massimo grado di invalidità Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%. Per quanto concerne la determinazione del grado di invalidità preesistente, si dovrà fare riferimento ad eventuali provvedimenti o ad atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio, ovvero, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità contenute nel D.M. 25 luglio 1980 s.m.i. Determinando e liquidando l indennità nella misura pari: all importo indicato per questo caso nell Allegato A (Prospetto di offerta), qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta, intendendo per ciò la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione. all importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all importo spettante per il caso di invalidità permanente assoluta, qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale, intendendo per ciò la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo. Pag. 10 di 23

11 Categoria D) Dipendenti non soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità od una inabilità permanente, si conviene che la determinazione dell indennizzo avvenga in conformità a quanto precisato alle lettere a), b) e c) del presente articolo. a) Determinazione del grado di invalidità: il grado di inabilità al lavoro conseguente ad infortunio o malattia professionale, verrà determinato tramite accertamenti medici e sulla base: della tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente-industria (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); della tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); dei criteri di valutazione stabiliti dall art. 78 del T.U. n. 1124/65 s.m.i. Si conviene inoltre che: qualora l evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residuata dopo il verificarsi dell evento; qualora l evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%. Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%. Per quanto concerne la determinazione del grado di invalidità preesistente, si dovrà fare riferimento ad eventuali provvedimenti o ad atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio, ovvero, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità contenute nel D.M. 25 luglio 1980 s.m.i. b) Determinazione delle rendite: la quota di rendita spettante al dipendente invalido sarà pari all intera rendita base determinata sulla scorta della tabella delle aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua così come riportato nell allegato n. 7 al DPR 1124/65 in vigore dal 1 luglio 1965 e successive integrazioni e/o modificazioni. Le quote di rendita spettanti ai familiari a carico del dipendente saranno determinate con le modalità stabilite dall art. 77 del DPR 1124/65, modificato in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 maggio 1988, n famigliari a carico sono da intendersi i soggetti rientranti nella previsione dell art 77 sopra menzionato e della citata modifica allo stesso. c) Determinazione dell indennizzo: L indennizzo sarà corrispondente alla somma dei capitali che si otterranno riducendo le singole rendite di cui alla precedente lettera b) in un importo capitale. Al riguardo verranno utilizzate le tabelle ed i criteri previsti dal D.M. 9 luglio 1984 s.m.i. Categorie C e D Tutti i Dipendenti soggetti e non all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro Qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente, si conviene che la determinazione dell indennizzo avvenga in conformità a quanto precisato alle lettere a), b) del presente articolo. a) Determinazione del grado di invalidità: il grado di inabilità al lavoro verrà determinato tramite accertamenti medici e sulla base: a. della tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente-industria (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); Pag. 11 di 23

12 b. della tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva (all. 1 al DPR 1124/65 s.m.i.); c. dei criteri di valutazione stabiliti dall art. 78 del T.U. n. 1124/65 s.m.i. Si conviene inoltre che: qualora l evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residuata dopo il verificarsi dell evento; qualora l evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%. Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%. Per quanto concerne la determinazione del grado di invalidità preesistente, si dovrà fare riferimento ad eventuali provvedimenti o ad atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio, ovvero, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità contenute nel D.M. 25 luglio 1980 s.m.i. b) Determinazione dell indennizzo: L indennizzo sarà pari a: 6 volte la retribuzione globale annua spettante al dipendente alla data dell evento, qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta Un importo pari a quello del grado di invalidità accertato, applicato all importo spettante per il caso di invalidità permanente assoluta, qualora l evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale. Da tale indennizzo va dedotto quanto eventualmente percepito dall infortunato dall INAIL o per effetto dell attivazione della garanzia dal precedente punto A. Per la categoria C Dirigenti è previsto che: qualora il grado di invalidità permanente con modalità di cui al presente punto sia maggiore o uguale al 50% del totale, verrà liquidato un indennizzo pari al massimo grado di invalidità. Art Cumulo di indennità L indennizzo per inabilità permanente è cumulabile con quello per Morte o per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Art Spese mediche da infortunio La Società rimborsa agli Assicurati (Categoria A), in caso di infortunio risarcibile ai termini del presente Capitolato tecnico, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell importo di Euro ,00 Pag. 12 di 23

13 Art Franchigia L indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato con le seguenti modalità: Categoria A) Amministratore Unico - Sul capitale assicurato per invalidità eccedente Euro ,00 e fino ad Euro ,00 la Società non corrisponderà alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo invalidità permanente non supera il 3%. Categorie B) e C) Collegio Sindacale Revisori Contabili, Dirigenti - L indennizzo verrà liquidato senza applicazione di alcuna franchigia. Categoria D) Dipendenti non Dirigenti - l indennizzo verrà liquidato con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta del 3%. Data / / La Società Il Contraente Pag. 13 di 23

14 Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri Art Denuncia dei sinistri - Obblighi dell Assicurato Entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro alla Società. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio degli infortunati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, la ulteriore documentazione del caso. Art. 4.2 Collegio Medico In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata della Inabilità Temporanea, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni del presente Capitolato tecnico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall Assicurato o dagli aventi diritto e deve essere fatta per iscritto con l indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all Assicurato il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle Parti sopra una terna di medici proposta dai primi due; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l Assicurato a presentarsi. Il Collegio Medico risiede presso la sede del Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. La decisione del Collegio Medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 4.3 Liquidazione Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L indennizzo viene corrisposto in Italia nella valuta corrente. Data / / La Società Il Contraente Pag. 14 di 23

15 Art Rinuncia alla rivalsa Art. 5 - Condizioni particolari La Società rinuncia a favore dell Assicurato o suoi aventi diritto, all azione di rivalsa verso i terzi responsabili dell infortunio che le compete per l art Codice Civile. Art Morte presunta Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile ai termini del presente Capitolato tecnico, il corpo dell Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli artt. 60 e 62 Codice Civile. Resta inteso che, se dopo che la Società ha pagato l indennità, risulterà che l Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l Assicurato potrà far valere i propri diritti per l Invalidità Permanente eventualmente subita. Art Esposizione agli elementi La Società, in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dall Art. 3 - Norme che regolano l assicurazione Infortuni, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso Morte e Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es: perdita di orientamento), l Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti. Art Ernie traumatiche e da sforzo A specificazione di quanto disposto a tale proposito all art. 3.2 (Rischi inclusi nell assicurazione), si conviene che l assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, ove prevista, le ernie da causa violenta, con l intesa che: - nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata, - nel caso di ernia addominale operata o operabile viene riconosciuto l indennizzo per il solo caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni; - nel caso di ernia addominale non operabile secondo parere medico, viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata; - nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata; - qualora insorga contestazione circa la natura e/o l operabilità dell ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all Art. 4.2 (Collegio Medico). Art. 5.5 Calamità naturali L assicurazione comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Il caso di sinistro, che abbia colpito più persone in occasione di un medesimo evento, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore all importo di Euro ,00 Pag. 15 di 23

16 Art Rischio volo L assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall Assicurato durante i viaggi aerei, effettuati in qualità di passeggero (ma non come pilota o altro membro dell equipaggio) su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aereo clubs. Agli effetti della presente garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l Assicurato sale a bordo e terminato nel momento in cui ne discende. In caso di sinistro la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore all importo di Euro ,00 qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull aeromobile. Art Rischio guerra La garanzia assicurativa prestata all estero si intende estesa agli infortuni derivanti dallo stato di guerra, per un periodo massimo di quattordici giorni dall inizio delle ostilità, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. Art. 5.8 Contaminazione biologica/chimica/nucleare Per gli infortuni derivanti, direttamente o indirettamente, da contaminazione biologica e/o chimica e/o nucleare, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo per sinistro e per anno superiore ad Euro ,00 per il Contraente (per ciascuna delle Società elencate alla voce Contraente delle Definizioni Comuni ). Art Esonero denuncia di infermità e difetti Fermo restando quanto disposto dall art. 3 - Norme che regolano l assicurazione Infortuni si dà atto che il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti, infermità o mutilazioni cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. In caso di infortunio, l indennità per Invalidità Permanente viene liquidata per le sole conseguenze dirette causate dall infortunio, conformemente a quanto previsto dal presente contratto. Art Danni estetici Si conviene che, in caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso risulti non altrimenti indennizzabile ai termini del presente contratto, la Società riconoscerà il rimborso delle spese mediche sostenute dall Assicurato allo scopo di ridurre o eliminare il danno fino a concorrenza di Euro ,00 per evento. Art Raddoppio capitale in caso di commorienza Se il medesimo infortunio provoca la morte dell Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano beneficiari dell assicurazione, la Società paga una seconda volta la somma convenuta per il caso Morte con il massimo di Euro ,00 Art Rapina, tentata rapina, sequestro di persona Resta convenuto che se l Assicurato muore in conseguenza di rapina, tentata rapina o sequestro di persona, la Società corrisponde il doppio della somma assicurata per il caso Morte. Resta comunque convenuto che, indipendentemente dall indennità assicurata, il maggiore indennizzo da corrispondere non potrà, in ogni caso, superare l importo di Euro ,00 Art Morsi di animali, punture di insetti Resta convenuto tra le parti che sono considerati infortuni le lesioni causate da infezioni acute obbiettivamente accertate ed avvelenamenti che derivassero direttamente da punture di insetti e/o morsi Pag. 16 di 23

17 di animali con esclusione della malaria e del carbonchio, ma con l inclusione delle infezioni carbonchiose causate da ferite e/o abrasioni risarcibili ai termini del presente Capitolato tecnico. Pag. 17 di 23

18 Art Malattie tropicali Resta convenuto tra le parti che, limitatamente al caso di Invalidità Permanente, la garanzia e estesa alle malattie tropicali da cui gli Assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il Mondo, con l intesa che per malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. del 1938 e successive modificazioni. Resta convenuto inoltre che: - la valutazione dell Invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30 Giugno 1965, n e successive modificazioni, con l intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati ai termini del presente Capitolato tecnico per il caso di Invalidità Permanente. - non si farà luogo ad indennizzo quando il grado di Invalidità Permanente è pari o inferiore al 15%, se invece l Invalidità Permanente risulta superiore a detta percentuale, l indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia. - il periodo utile massimo per provvedere alla valutazione definitiva del danno indennizzabile a norma delle presenti disposizioni per il rischio delle malattie tropicali, viene fissato in due anni dal giorno della denuncia della malattia. Art Malattie professionali (valida solo per Amministratore Unico e Dirigenti) L assicurazione viene estesa alle malattie professionali che si manifestino nel corso di validità del presente contratto e che producano la Morte o riducano l attitudine al lavoro; La valutazione dell Invalidità Permanente da malattia professionale sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. del 30 Giugno 1965, n e successive modificazioni, con l intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati ai termini del presente Capitolato tecnico per il caso di Invalidità Permanente. Art Grave Invalidità Permanente (garanzia valida per tutte le categorie assicurate) Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia professionale l attitudine al lavoro dell Assicurato risulti permanentemente ridotta al 50%, la somma assicurata per il caso di invalidità permanente viene liquidata al 100%. Art Sport pericolosi Si conviene che l assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, escluso comunque il paracadutismo, sport aerei in genere. Art Responsabilità del Contraente Qualora il Contraente e/o suoi Dipendenti siano ritenuti responsabili dell infortunio, l indennizzo dovuto dalla Società ai sensi del presente Capitolato tecnico sarà imputato nel risarcimento spettante all Assicurato o ai suoi aventi diritto. Art Rimpatrio della salma In caso di decesso dell assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell infortunio al luogo di sepoltura in Italia. Art Rientro sanitario aereo In caso di infortunio e/o malattia improvvisa all Estero e qualora l Assicurato necessiti, a giudizio dei medici curanti presso la struttura ospedaliera in cui si trova ricoverato, di un trasferimento in una struttura ospedaliera in Italia, più idonea e specializzata alle cure del caso, la Società rimborsa all Assicurato le spese per il trasporto aereo sanitario: A) in un ospedale attrezzato in Italia per il prosieguo delle cure e/o ulteriori indagini diagnostiche; Pag. 18 di 23

19 B) presso la sua residenza. Tale mezzo potrà essere: - aereo sanitario (previsto solo per i Paesi Europei e per i Paesi del Bacino Mediterraneo); - aereo di linea classe economica, se necessario con posto barellato. Le spese per il trasporto, la sua organizzazione e l eventuale costo del personale sanitario necessario durante il rientro, sarà a carico della Società fino ad Euro ,00 La Società ha facoltà di richiedere l eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell Assicurato. La prestazione non verrà fornita in quei casi in cui si contravvenga a norme sanitarie nazionali o internazionali. Art Limite di risarcimento In caso di sinistro il massimo esborso da parte della Compagnia per ogni assicurato non potrà essere superiore ad Euro ,00 per il caso di morte o di invalidità permanente. Data / / La Società Il Contraente Pag. 19 di 23

20 Disposizione finale Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. La Società aggiudicataria inserirà l eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria. Data / / La Società Il Contraente Pag. 20 di 23

21 Dichiarazione Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt e 1342 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.4 Aggravamento del rischio Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro; Art. 1.8 Durata del contratto; Art. 1.9 Cessazione anticipata del contratto; Art Foro competente; Art Coassicurazione e delega; Art Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 5.1 Rinuncia alla rivalsa Data / / La Società Il Contraente Pag. 21 di 23

22 ALLEGATO A (PROSPETTO DI OFFERTA) Costituente parte integrante del presente Capitolato tecnico (da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1 CONTRAENTE C.F. e P.IVA Acquedotto Pugliese S.p.A. e Società Controllate Via Salvatore Cognetti, BARI DURATA CONTRATTUALE 36 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione 3 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO ANNUO LORDO: SEMESTRALE 4 RISCHIO ASSICURATO Infortuni professionali ed extraprofessionali (Cat. A e C) Infortuni professionali (Cat. B e D) 5 ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. 5.1 CATEGORIE ASSICURATE A) AMMINISTRATORE UNICO B) COLLEGIO SINDACALE REVISORI CONTABILI C) DIRIGENTI D) DIPENDENTI (NON DIRIGENTI) 5.2 SOMME ASSICURATE pro-capite Categoria Morte Invalidità Permanente Rimborso Spese Mediche A) Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 B) Euro ,00 Euro ,00 (garanzia non operante) C) e D) 5 VOLTE R.A.L. 6 VOLTE R.A.L. (garanzia non operante) 5.3 LIMITI DI MASSIMO INDENNIZZO Categoria Morte Invalidità Permanente C) Euro ,00 Euro ,00 D) Euro ,00 Euro , RETRIBUZIONI ANNUE LORDE PREVENTIVE Categoria C) Euro ,00 D) Euro , OFFERTA Categoria Totale Premio annuo lordo Pag. 22 di 23

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