ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDA DI DIRITTO CONCORSUALE N. 03/2013

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1 ODCEC DI MANTOVA - COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI - SCHEDA DI DIRITTO CONCORSUALE N. 03/2013 MONETARI entità e natura Gli interessi sono prestazioni pecuniarie accessorie, cioè che si aggiungono ad una obbligazione pecuniaria avente carattere principale (capitale). Essi possono essere legali, convenzionali, moratori, corrispettivi e compensativi. LEGALI Sono fissati dal legislatore nella misura del saggio di produzione degli interessi legali ai sensi dell'art c.c. CONVENZIONALI MORATORI Sono fissati dalla volontà delle parti. La determinazione di un tasso superiore a quello legale deve risultare per iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale. Se sono convenuti interessi usurari si applica l art. 1815, comma 2, c.c. : Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Sono dovuti quando il debitore di una somma di denaro è in ritardo nel pagamento ed hanno funzione risarcitoria. Oggi, in ragione del Dlgs.231/02, non è più necessaria la formale costituzione in mora dell inadempiente poiché, salva l ipotesi in cui il debitore dimostri che il ritardo nell esecuzione dei pagamenti è avvenuto per causa a lui non imputabile, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno della scadenza del termine per il pagamento. La nuova disciplina trova diretta applicazione in tutte le transazioni commerciali per le quali è previsto un corrispettivo, restano unicamente esclusi: - i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; - le richieste di pagamento inferiori a 5 euro; - i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni compresi quelli eseguiti dagli assicuratori. Ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. 231/02 con le modifiche apportate dal DLgs. 192 del 9/11/2012, salvo diverso accordo tra le parti, il tasso di riferimento da considerare al fine del computo degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale (T.U.S.) aumentato di otto punti percentuali. In forza del 2 comma dell art. 4 del D.Lgs. 231/02, qualora il giorno del pagamento non fosse stabilito contrattualmente dalle parti, gli interessi decorrono in maniera automatica: - dal trentesimo giorno dal ricevimento della fattura o da una richiesta di pagamento equipollente da parte del creditore; - dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle merci o dalla data della prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura; - dal trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle merci o dalla data della prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione; - dal trentesimo giorno dalla data della accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini della conformità della merce o del servizio alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data. In generale gli interessi tipicamente richiesti, nelle istanze d insinuazione, sulle fatture scadute e impagate devono ritenersi quali interessi moratori. 1

2 Ai sensi art c.c. i crediti pecuniari liquidi (cioè già determinati nel loro ammontare) ed esigibili (di cui il creditore può pretendere il pagamento) producono interessi di diritto pieno ex art c.c., ossia automaticamente, senza bisogno di domanda giudiziale o di costituzione in mora del debitore. CORRISPETTIVI Tale principio subisce due eccezioni: a) sui crediti per fitti e pigioni, gli interessi, salvo patto contrario, decorrono dalla costituzione in mora; b) sui crediti che hanno per oggetto il rimborso di spese fatte per cose da restituire non decorrono interessi, per il periodo di tempo in cui chi ha fatto dette spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a rendere conto del godimento. Gli interessi corrispettivi corrono di pieno diritto dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile. L esigibilità del credito va comunque provata e pertanto la data deve essere certa e documentata. Nel fallimento è necessario che esista un atto bilaterale per il riconoscimento di interessi corrispettivi. A tal fine non è sufficiente la generica indicazione in fattura in caso di ritardato pagamento si applicheranno interessi nella misura del..., ma è necessario che sin dalla stipulazione dell ordine fossero concordati interessi nel caso di ritardato/dilazionato pagamento, tale clausola deve inoltre essere sottoscritta dal debitore. Hanno il carattere di interesse corrispettivo a titolo esemplificativo: a) gli interessi sulle somme riscosse dal mandatario per conto del mandante, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto farne consegna al mandante stesso; b) gli interessi a carico del mandante sulle somme anticipate dal mandatario, dal giorno in cui sono state fatte; c) gli interessi a favore del fidejussore sulle somme da lui pagate ad estinzione del debito, dal giorno del pagamento. La definizione di interessi compensativi è rubricata dal legislatore nell'art c.c. " Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo anche se questo non é ancora esigibile". COMPENSATIVI Tale tipo di interessi appare previsto, oltre che nell'art. 1499, negli artt c.c., interessi sulla somma mutuata, e nel 1825 c.c. interessi sulle rimesse in conto corrente. In generale la giurisprudenza afferma che gli interessi compensativi sono quelli dovuti in tutti i contratti di scambio, quando le reciproche prestazioni non avvengono contemporaneamente, e che così sono chiamati perché servono a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altro, prima di ricevere da questi la controprestazione. Naturalmente la loro decorrenza ha inizio dal giorno di consegna della cosa fruttifera e non dal momento della conclusione del contratto, prescindendo quindi dalla mora del debitore e dalla scadenza del credito. In generale per ottenere la liquidazione degli interessi compensativi occorre una specifica domanda al giudice, incorrendo altrimenti il giudice, qualora dovesse ugualmente decretarne la liquidazione, nel vizio di ultra petita. Trattamento endoconcorsuale 2

3 Art. 55 L.F. - Regola generale Art. 54 L.F. - Modifiche introdotte dalla Novella La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. L'art. 54 l. fall. (Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell attivo) è stato modificato dal d.lgs , n. 5 solo nel terzo comma, prevedendo - come si legge nella Relazione illustrativa - l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, non solo con riferimento agli artt e 2855 c.c., ma, anche, all'art c.c. specificando che, per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche se parzialmente. Il primo e secondo comma dell'art. 54 l. fall. - che assieme all'art. 55, primo comma e all'art. 111 quater l. fall. disciplina i crediti assistiti da cause legittime di prelazione - dettano le regole con le quali si realizza il trattamento preferenziale dei crediti assistiti da cause di prelazione. La norma in esame va letta in stretta connessione con l'art. 111 quater l. fall. il quale stabilisce che i crediti assistiti da privilegio generale e quelli garantiti da ipoteca, pegno o privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla liquidazione, sia del patrimonio, sia dei beni vincolati alla loro garanzia, per capitale, spese ed interessi, nei limiti degli artt. 54 e 55 l. fall. Il regime dei crediti assistiti da cause di prelazione È anche puntualizzato che, qualora i creditori pignoratizi non vengano soddisfatti dal ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa legittima di prelazione, essi concorrono con i creditori chirografari nella ripartizione dell'attivo residuo, con le regole stabilite per questi ultimi e nella percentuale loro spettante, compresa quella relativa alla sospensione del corso degli interessi ai sensi dell'art. 55 l. fall., la cui deroga vale, infatti, soltanto per la parte del credito soddisfatta con prelazione. La norma in esame, peraltro, attribuisce ai creditori prelatizi il diritto di concorrere anticipatamente con i chirografari, per capitale spese ed interessi, nei riparti parziali che si svolgono prima della distribuzione del ricavato dai beni oggetto di prelazione. L eventuale importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori sarà detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari così come disposto dall art. 54, comma 2, l.f. L'art. 2855, secondo comma, c.c., richiamato dall'art. 54 l. fall., in materia di crediti ipotecari, stabilisce la regola generale della collocazione degli interessi dovuti sul credito garantito da ipoteca nello stesso grado del capitale. Ipoteca - Art c.c. Estensione degli effetti dell iscrizione e artt. 54,55 l.f. Tale regola, però, soggiace ad una condizione per l'estensione della prelazione: che nei sia indicata la misura nella nota di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2839, n. 5, c.c. È da ritenere che la norma faccia riferimento, sia agli interessi corrispettivi, che conseguono alla normale produttività del denaro, sia a quelli moratori che hanno una funzione risarcitoria conseguente alla mora. Ciò si desume agevolmente dal fatto che gli artt c.c. e 54 e 55 l.f. non distinguono le due tipologie (secondo cui se la mora non si era verificata prima del fallimento, non possono essere riconosciuti interessi di mora, quantunque iscritti, poiché il residuo credito eventuale deve ritenersi scaduto alla data del fallimento che non produce, come evento, danno risarcibile). 3

4 Sul punto la S.C. si è pronunciata ritenendo che la norma dell'art. 2839, n. 5, c.c., secondo cui la nota per l'iscrizione dell'ipoteca deve contenere l'indicazione degli interessi e le annualità che il credito produce, si riferisce agli interessi cosiddetti moratori o corrispettivi (artt. 1282, 1224, primo comma c.c.) prodotti dalla somma capitale per la quale l'iscrizione è presa, non già agli interessi "compensativi", in quanto questi ultimi costituiscono una componente del danno e non sono prodotti dalla somma rappresentate il credito per "capitale", con la conseguenza che possono essere legittimamente compresi nella somma complessiva indicata dal creditore nella nota medesima (art. 2839, n. 4 c.c.). L'estensione, poi, della prelazione agli interessi al tasso convenzionale è limitata a tre annate; vale a dire alle due annate anteriori a quella in corso al giorno del pignoramento ed a quella in corso alla data dello stesso pignoramento. Gli interessi successivi sono, invece, privilegiati soltanto nella misura legale e fino alla vendita. Quanto, poi, alla questione relativa all'ammissibilità o meno in via chirografaria della differenza fra il tasso convenzionale ed il tasso legale degli interessi sui crediti ipotecari o pignoratizi, maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, ed ammessi al passivo in sede privilegiata fino alla vendita, nei limiti del tasso legale, la novella non ha ritenuto di risolvere il problema con una esplicita indicazione al riguardo. Sul punto, pare preferibile seguire la tesi negativa basata sul fatto che per i crediti chirografari - quali sono quelli per tale differenza - vale la regola generale della sospensione del corso degli interessi posta dall'art. 55 l. fall., mentre l'inciso «salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente» si riferisce alla maturazione degli interessi quale elemento di delimitazione della deroga alla sospensione del loro corso, con riferimento esclusivo e nei limiti delle norme richiamate dal terzo comma dell'art. 54 l. fall. Quanto ai crediti pignoratizi, la disciplina, peraltro con un diverso limite temporale di riconoscimento della prelazione, è ricalcata su quella appena considerata in materia di interessi ipotecari. In ordine, da ultimo, agli interessi sui crediti tributari, deve sottolinearsi che, trattandosi di crediti privilegiati trova oggi applicazione la nuova disciplina (novellata) del terzo comma dell'art. 54 l. fall., con la conseguente applicazione dell'art c.c. La misura legale degli interessi - indicata nell'art c.c. - è quella prevista dall'art c.c., in aderenza al generale principio concorsuale della parità di trattamento dei creditori, che prevale anche sulla deroga prevista dalla legislazione speciale in materia tributaria. Interessi privilegiati postfallimentari Credito fondiario ed interessi Hanno privilegio nella misura legale, con decorrenza fino alla data della vendita (data decreto di trasferimento) per i privilegi speciali, e con decorrenza fino al deposito del piano di riparto nel quale il credito è soddisfatto, anche parzialmente, per i privilegi generali; ciò in virtù della norma speciale introdotta dall'ultimo inciso del terzo comma dell'art. 54 l. fall. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'art. 54 l.f., il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall'art. 2855, secondo e terzo comma, c.c., trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario (soggetti alla disciplina del r.d , n. 646, successivamente integrata dal d.p.r , n. 7 e dalla l , n. 175 ) ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario. E poiché l'art c.c. fa riferimento, come si desume dall'espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell'iscrizione al passivo concorsuale di 4

5 un capitale «che produce interessi», ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all'ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi, non rilevando al riguardo la circostanza che l'art. 14 del citato D.P.R , n. 7, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza. Tale espressione non può, infatti, essere intesa se non nel senso che, nelle ipotesi considerate, non è necessario un apposito atto di costituzione in mora. Quanto, poi, all'ammissione al passivo del credito fondiario, si deve ulteriormente osservare che, in base al principio stabilito dall'art. 55, secondo comma, l. fall. - per cui tutti i debiti pecuniari del fallito, che non fossero già scaduti, debbono intendersi scaduti alla data della dichiarazione di fallimento - il piano di ammortamento, quale mezzo di adempimento, diviene inoperante, dovendosi fare riferimento esclusivamente al capitale residuo dovuto dal mutuatario a quella data, ovvero alla precedente data in cui fosse eventualmente intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento del debitore: [Bozza-Schiavon (5); Carozzi (7) ; Lamanna (15) ; G. Lo Cascio (16) 348]. Interessi Moratori Interessi Compensativi e Corrispettivi Interessi maturati dalla Sentenza di Fallimento su crediti chirografari fallimento conseguente a concordato preventivo concordato preventivo fallimento conseguente ad amministrazione controllata Devono essere specificatamente e dettagliatamente richiesti, con indicazione del calcolo effettuato. Per quanto attiene all'entità si rinvia a quanto già illustrato nella parte generale. Come già enunciato in precedenza gli interessi corrispettivi e compensativi possono essere ammessi solo se risultano esplicitamente richiesti e se ne viene dettagliatamente definita l'entità. Non vanno riconosciuti ex art. 55 L.F. perché viene sospeso il decorso degli interessi dalla sentenza di fallimento. La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo anche se in bianco. La sospensione degli interessi, ex art. 55 L.F., non opera nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. OSSERVAZIONI Gli interessi vanno computati secondo il regime di capitalizzazione semplice. Giugno 2013 Marco Malerba 5

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