TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE

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1 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE Il Tribunale di Milano, sezione Nona civile, in composizione collegiale e così composto Dr. Olindo Canali Dr.ssa Rosa Muscio Dr.ssa Laura Stella Presidente giudice giudice riunito in Camera di Consiglio, in data 29 Maggio 2014 sentita la relazione del giudice relatore, letti gli atti e, in particolare, i verbali di udienza,ha pronunciato il seguente DECRETO (artt. 316; 337 c.c; 737 c.p.c.) nel procedimento nr \2013 introdotto con il ricorso depositato in data da ASD n. (Francia) il rappresentata e difesa dall avv. prof. nel cui studio è elettivamente domiciliata giusta delega a margine della memoria di nomina di nuovo difensore depositata in data Contro MP n. L il rappresentato e difeso dall avv. del Foro di L e avv. del Foro di Livorno elett. dom. presso lo studio del avv. giusta delega a margine della memoria di costituzione in data ) Gli atti introduttivi *** Con ricorso depositato in data , ASD, cittadina francese, premessa la convivenza more uxorio con il sig. MP formalmente iniziata nel mese di Aprile 2012 in L per poi proseguire in M dal Novembre 2012 in costanza della quale in data è nato il figlio E, segnala come dal successivo mese di Dicembre 2012 era emersa, tra le parti, la volontà comune di porre fine al rapporto affettivo originata da una intollerabile incompatibilità caratteriale. Detto che il sig. MP durante le festività natalizie del 2012\2013, contravvenendo ad un precedente accordo in tal senso, 1

2 aveva impedito trattenendo di documenti di identità del figlio - alla ricorrente di portare con sé E a Parigi, dove vivono i di lei genitori e le di lei sorelle, e ciò nonostante la madre avesse acconsentito che, per la prima parte della festività natalizie, il padre avesse portato con sé il figlio presso i propri genitori in L permettendo alla madre di vedere il figlio una sola volta. Riferiva la ricorrente in sede di ricorso come del tutto ingiustificati fossero ( a quell epoca) i timori del sig. MP di un definitivo trasferimento della ricorrente in Francia testualmente scrivendo che ella lavora e vive stabilmente a M e non ha alcuna intenzione di lasciare l Italia. Detto che la decisione di porre fine alla convivenza aveva portato la ricorrente, da un lato, ad una richiesta al proprio datore di lavoro di un permesso dalla propria occupazione lavorativa al fine di stare più vicino ad E e dall altro di comune accordo con il compagno - di comunicare la disdetta dal rapporto di locazione per l immobile destinato a comune convivenza ( il cui canone era di circa euro mensili), riferito che il proprio reddito presso la... di M si fissava in circa mensili a fronte di euro circa indicatogli dal marito quale proprio reddito mensile, chiedeva la ricorrente nell atto introduttivo a) L affidamento di E ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso di sé; b) L esercizio congiunto della potestà genitoriale con condivisione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio; c) La possibilità di portare con sé il figlio E all estero ( Parigi) per visitare la di lei famiglia di origine ( senza con ciò in alcun modo utilizzare i giorni di spettanza del padre); d) La regolamentazione dei tempi e delle modalità di visita paterni; e) Una somma mensile di euro 600,00 posta a carico del compagno a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ( mediche, scolastiche, per baby sitter); Con articolata memoria depositata in data 10 Maggio 2013, il sig. MP collocato nel mese di Agosto del 2009 l incontro con la sig.ra ASD ( dallo stesso segnalata come di origine A na e di fede musulmana), ben presto sfociato in una continua frequentazione tra Parigi, A e L, riferisce che dall agosto del 2010 la sig.ra AS si trasferiva in M raggiunta dal compagno con quale iniziava a convivere in un appartamento ( di più ampia metratura rispetto quello inizialmente preso in locazione) in attesa egli di trovare una occupazione ( o in L o in M ) che consentisse di stabilizzare la convivenza. Sia pure nella incertezza della situazione logistica la sig.ra AS insisteva per avere un figlio trovando pronto il compagno ad esaudire il suo desiderio. Durante al gravidanza la coppia decideva di trasferirsi a L per poter ricevere l aiuto dei genitori del sig. MS, ivi locando un altro immobile nel quale la coppia si trasferiva il 20 Aprile pochi giorni prima la nascita di E. A distanza di un mese la sig.ra AS comunicava al compagno l intenzione di trasferirsi in Francia con il figlio, salvo poi decidere per il ritorno a M seguiti da una tata che avrebbe coadiuvato la madre nell accudimento del figlio avendo la sig.ra AS ripreso a lavorare ( con orario 9\17) presso la compagnia di assicurazione... Detto di avere avuto più che fondati sospetti sull intenzione della sig.ra AS di tornare ( definitivamente ) in Francia portando con sé il figlio ( pericolo scongiurato dalla circostanza che i documenti di identità del bambino erano in possesso del padre) segnala il resistente di avere adito il Giudice Tutelare di M per ottenere una regolamentazione dell uso dei documenti di identità del figlio con sottoscrizione da parte della sig.ra AS all udienza del 12 Aprile 2013 di un impegno a rientrare in Italia, successivamente ad eventuali viaggi che ella avrebbe effettuato all estero con il figlio, e previa comunicazione al padre delle date di partenza e di rientro. Dal febbraio 2013 la sig.ra AS aveva di nuovo cambiato residenza andando ad abitare in un immobile a poca distanza dalla ex comune residenza. Secondo quanto riferisce il resistente cominciava da quel momento una serie di comportamenti ostruzionistici ed oppositivi della sig.ra AS che ostacolavano i rapporti tra padre e figlio, imponendo che le visite avvenissero in un bar sotto la residenza della madre ( ed alla sua presenza) ed impedendo al sig MP di portare il figlio nelle propria abitazione. Segnalata la famiglia musulmana ad impronta matriarcale in cui la sig.ra AS sarebbe cresciuta e 2

3 comparata l attività della ricorrente ( lavoratrice dipendente con orario 9\17) con la propria ( lavoratore autonomo con tempo da dedicare alla cura ed all accudimento del figlio), richiamati i rispettivi redditi e segnalato come al momento del deposito degli atti introduttivi, egli corrispondeva la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, chiedeva il sig. MS a) L affidamento congiunto di E con residenza anagrafica e prevalente domiciliazione presso la madre; b) L esercizio congiunto della potestà genitoriale con particolare riguardo alla necessità di decisioni congiunte per quanto riguarda le scelte educative, scolastiche, di cura, di indirizzo religioso nonché quelle relative all eventuale trasferimento di residenza del minore; c) Un articolato e progressivo assetto dei tempi e delle modalità di frequentazione tra padre e figlio ( con analitica previsione della suddivisione dei tempi settimanali, mensili, estivi e di festività infraanuali); d) Che fosse posta a suo carico la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. 2) Lo svolgimento del processo ed i provvedimenti del tribunale 2.1) All udienza del 16 Maggio 2013 le parti raggiungevano un provvisorio accordo che prevedeva: a) L affido condiviso di E con prevalente collocamento presso la madre; b) La possibilità per il padre di tenere con sé E due pomeriggi ogni settimana ( lunedì e mercoledì) dalle ore alle ore 19.00; c) A fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18.00; d) Fermi gli accordi assunti dalle parti avanti il Giudice Tutelare in data la madre avrebbe portato con sé ( verosimilmente a Parigi) E il giorno con ritorno il giorno con possibilità per il padre di recuperare il lunedì perso in un giorno della settimana successiva; e) La possibilità per il padre di recuperare il diritto di visita del figlio quando per motivi di lavoro e di salute non avesse potuto esercitare il diritto di visita nei giorni concordati. Le parti non raggiungevano alcun accordo sulle questioni di tipo economico evidenziando la ricorrente, in uno con la mancata indicazione della reale attività lavorativa del sig. MS, l inattendibilità ed incompletezza delle sue dichiarazioni reddituali e segnalando il resistente come la sig.ra AS non corrispondesse la quota del 50% del canone di locazione dell immobile originariamente destinato a comune convivenza, dichiarando che la somma di euro 250,00 fosse allo stato il massimo contributo al mantenimento del figlio E e dichiarandosi disponibile al pagamento del 50% delle spese straordinarie, evidenziando, infine, come i redditi della controparte 1 Si legge, in particolare, nel predetto verbale che omissis La sig.ra AS dichiara di risiedere stabilmente in Italia sin dal 2010 ed a M dal 2010 con un breve intervallo di cinque mesi in cui è stata residente in L. Dichiara altresì di avere a M uno stabile lavoro come da contratto in atti. Precisa che la propria residenza è nota al sig. MP. Si impegna al rientro in Italia successivamente ad eventuali viaggi che ella effettui all estero con il figlio. Le parti si danno reciprocamente atto delle necessità che il documento di identità segua il bambino ovunque egli si trovi e per tanto si impegnano alla reciproca consegna allorquando E si trovi con l altro genitore. Essendo attualmente la carta di identità nel possesso del sig. MP questi si impegna alla consegna in data odierna. ( ) La sig.ra AS precisa sin da ora di avere la necessità di recarsi, durante l anno, a Parigi a trovare la propria famiglia di origine e di voler portare con sé E. Il sig. MP dichiara di non aver nulla da opporre purchè la sig.ra AS si impegni a informarlo dei viaggi. La sig.ra AS si impegna in tal senso, precisando altresì di fare il possibile per evitare che tali viaggi coincidano con i giorni concordati di spettanza del padre ( ) Entrambi i genitori si impegnano altresì. In caso di viaggi con il bambino, ad indicare all altro le date di partenza e di ritorno. 3

4 per l anno fissati in euro ,000 circa lordi fossero di gran lunga superiori ai propri. La sig.ra AS, depositava, quindi il proprio prospetto di retribuzione mensile del mese di Aprile 2013 dal quale emergeva che a seguito del richiesto orario part time il suo reddito fosse di poco superiore ad euro 800,00. Infine le parti dichiarato di voler ottenere un differimento della decisione definitiva in quanto intendono accedere ad un percorso di mediazione familiare presso il Centro GEA del Comune di M.. chiedevano che il Tribunale in via provvisoria adottasse statuizioni economiche nell interesse del minore. Il Tribunale, dato atto degli accordi raggiunti in ordine al regime provvisorio di affidamento del minore, provvedeva in conformità; poneva a carico del sig. MP l obbligo di corrispondere alla madre collocataria un assegno mensile di 250,00 Euro quale contributo al mantenimento del minore, da versarsi invia anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo la variazione degli indici istat a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014; poneva, altresì, a carico del padre l obbligo di concorrere al 50% al pagamento delle spese mediche non coperte da SSN o da polizza assicurativa della quale benefici la madre nonchè di quelle per l asilo nido prescelto con l avvertenza che l iscrizione potrà essere effettuata presso istituto privato solo in presenza di accordo tra i genitori o di accertata e documentata inaccoglienza da parte di struttura pubblica di zona e rinviava la causa, per la verifica dell esito del percorso di Mediazione Familiare e l adozione di eventuali altri provvedimenti di carattere sia istruttorio che definitivo. 2.2) In data 7 Ottobre 2013, nella memoria di nomina di nuovo difensore, la ricorrente pur sottolineando che il percorso di mediazione aveva avuto l effetto positivo di consolidare regolari rapporti tra il bambino ed il padre segnalava come Insuperabili problemi lavorativi hanno indotto la ricorrente a pendere la decisione di trasferirsi a Parigi in un futuro prossimo altresì formulando la richiesta di autorizzazione a trasferire a Parigi la residenza del bambino. 2.3) La richiesta veniva formalizzata all udienza del 14 Novembre 2013 in apertura della quale il procuratore della ricorrente evidenziava come si fosse verificato un problema di lavoro per la signora AS a seguito del rientro dalla maternità e il datore di lavoro... e la signora hanno sottoscritto una transazione per cui le è stato concesso un part time, con un cambiamento totale di funzioni, la signora AS ha cercato soluzioni alternative che ha trovato a Parigi dove ha trovato a Parigi. Vi è una proposta di lavoro a Parigi con una remunerazione corrispondente a quella che aveva prima, la signora AS sarebbe intenzionata ad accettare la proposta ma si pone il problema per il bambino e sarebbe disponibile a farsi carico di garantire la genitorialità del padre. Il Procuratore del sig. MP faceva presente come sin da subito c era il timore che la madre avesse intenzione di portare il bambino in Francia, dopo l udienza scorsa si era rassicurato anche date le dichiarazioni della signora AS, ma subito dopo la signora AS ha sollevato il nuovo problema di andare a Parigi. Il signor MP è contrario al trasferimento a Parigi anche perché è molto piccolo e un tale allontanamento renderebbe impossibile il crearsi e consolidarsi di un rapporto vero tra il padre e il figlio. La signora AS ( che depositava un accordo Novativo di Transazione con... in data ed una proposta lavorativa da in data 3 Settembre 2013) dichiarava come fosse sua intenzione accettare la proposta di lavoro a Parigi e di garantire la presenza del padre nella vita del figlio, se qualcuno cioè il Tribunale deciderà che E debba stare maggiormente con il padre io forse ne dovrò prendere atto anche se quello che proverò dentro non lo posso spiegare mentre il signor MP dichiarava che..le problematiche di lavoro della signora AS li apprende ora e non se ne è mai parlato in mediazione, Se E va a Parigi il mio rapporto con mio figlio verrà interrotto in mediazione mia moglie mi ha informato che voleva andare a Parigi o meglio dopo due settimane 4

5 dall Udienza scorsa la signora AS mi è stata data notizia che voleva andare a Parigi, mi ha detto che era stata licenziata e poi che il problema era che non poteva fare più carriera 2.4) Con decreto in pari data il Tribunale disponeva procedersi a Consulenza Tecnica per altro sollecitata da entrambe le parti al fine di determinare il miglior regime di affido e collocamento di E ed altresì volto ad accertare se il progetto della madre di trasferirsi a Parigi con il minore fosse compatibile con l interesse dello stesso, con la tutela della genitorialità e con la costruzione e mantenimento di un assiduo rapporto tra il minore ed il padre. All udienza dell 11 Dicembre 2013 veniva quindi conferito l incarico peritale ai CCTTUU EM e FS i quali depositavano l elaborato peritale in data 7 maggio ) Depositate le autorizzate osservazioni all elaborato peritale, all udienza del 29 Maggio 2014 le parti insistevano nelle rispettive richieste ed il tribunale riservava la decisione 3) La consulenza tecnica e le osservazioni dei CTP 3.1) Osservano i CTU, dopo aver descritto le caratteristiche personologiche di entrambi i genitori ed aver osservato per quanto possibile in un bambino in cosi tenera età- l obiettività psicofisica di E, che A fronte dell assenza di note psicopatologiche o personologiche dei periziati, nonché per entrambi della sostanziale buona qualità della relazione genitoriale con il minore, l età del minore e la maggiore consuetudine con la madre suggeriscono un collocamento preminente presso la madre, nell ambito di un regime di affidamento condiviso. E del tutto evidente scrivono i CTU che la distanza geografica tra L e M, e ancor più quella tra L e Parigi, pongono una serie di difficoltà di ordine pratico di non facilissima soluzione. Nondimeno, a fronte dell esigenza materna di tornare a risiedere in Francia non sono emerse ragioni che controindichino questa possibilità. ( cfr. CTU MS p. 44). Emerge dalla narrativa dei CTU come tra le parti non sia possibile alcuna forma di dialogo e di interazione considerato che anche il percorso di mediazione familiare non aveva sortito particolari effetti favorevoli alla ripresa del dialogo. Si evidenzia, tuttavia, per quanto concerne la signora AS una tendenza ad agire senza una reale valutazione delle conseguenze delle proprie condotte. Dicono i CTU che la sig.ra AS è apparsa, sul piano personologico, determinata, capace di scelte anche difficili, dotata di buone capacità introspettive ed in grado di offrire una narrazione degli eventi sufficientemente coerente e ricca di ipotesi esplicative. Queste stesse caratteristiche, forse frutto delle precoci esperienze relazionali in ambito familiare (in cui ha appreso ad essere la figura di riferimento per gli altri), sembrano impedirle di vivere, riconoscere ed accettare le proprie fragilità e la spingono a decisioni a volte imprudenti e/o affrettate. Determinazione e fiducia nelle proprie risorse per il raggiungimento di obiettivi ritenuti giusti possono spingerla ad oscurare alcune criticità o le esigenze altrui (cfr CTU MS pag 42); sembra predominante nella signora AS un forte senso di indipendenza (rel. CTU pag. 43) che potrebbe anche, a volte, incidere sulla sua capacità di valutare la portata di cambiamenti significativi atteso che è la stessa ricorrente riflettendo a posteriori sulla propria storia a ritenere come la decisione di avere un bambino in quel momento sia stato imprudente.(cfr rel. CTU MS pag. 26). Quella che emerge dall analisi peritale è l immagine di una donna che, se pur giovanissima, ha più volte mutato, nella sua esistenza, luoghi, scenari, ruoli, esperienze lavorative, relazioni affettive queste ultime troppo in fretta consumate fino a sparire (cfr. rel. CTU MS pag. 38). Anche la scelta del signor MP quale compagno e quale figura di investimento di stabile affettività sembra non essere stata dalla signora AS valutata nella giusta obiettività. Così riportano i CTU un momento dell analisi peritale: Rispondendo alla domanda della CTP del sig. MP se vi fosse mai stata condivisione da parte del compagno sull idea di vivere all estero, la signora ricorda che lui le si era presentato come una persona che aveva viaggiato, che aveva vissuto all estero per lavoro e si 5

6 era rappresentato come indipendente e disposto anche a viaggiare di nuovo. Per questo lo spronava a lasciare l Italia e ad inseguire i propri sogni lavorativi, ad esempio in Canada dove ne avrebbe avuto la possibilità. Invece vi fu una sua chiusura rispetto a questo. Dammette però la possibilità di essere stata lei a travisare e di aver visto all inizio una persona diversa evitando di accorgersi delle caratteristiche reali del compagno. (cfr. rel CTU MS pag. 29). Di contro nel signor MP non ancora forse ben affrancato dal proprio ruolo filiale e quindi non in grado di ben cogliersi in quello genitoriale sembrano emergere, tratti personologici come insicurezza e difficoltà nell assumere in proprio decisioni difficili; si è evidenziata la presenza di un pensiero concreto e poco incline a riflessioni psicologiche soprattutto su di sé, ma comunque accompagnato da una buona disposizione affettiva, che gli consente di porsi in modo adeguato anche nei confronti del figlio. Nell impianto complessivo della sua narrazione sono spesso assenti proprio quei legami tra gli eventi che abbisognano di attribuzione di significati, di riflessioni di ordine psicologico o quantomeno di ipotesi esplicative. Nel riportare gli eventi spesso si notano dei salti, giustificati al massimo da improvvisi ed inspiegabili cambiamenti nell umore o comunque nei comportamenti della compagna. Difettano l autocritica sui propri comportamenti e la riflessione sulle proprie motivazioni ed il proprio ruolo nel corso della storia di coppia. Il suo atteggiamento pare improntato ad una posizione di timore rispetto alle intenzioni dell altro, spesso vissute come ostili o incomprensibili. (cfr rel. MS pag. 42). Mentre la CTP di parte AS si allinea alle conclusioni del CTU, la CTP di parte MP ritiene non condivisibile sia la struttura peritale che le sue conclusioni. Richiamando la parte in cui i CTU affermano che l età del minore e la maggiore consuetudine con la madre suggeriscono un collocamento presso di lei, con la conseguenza che il trasferimento a Parigi non sia ostativo all adeguato sviluppo e crescita del minore, osserva la CTP di parte MP che è proprio la tenera età di E a rappresentare una decisiva e grave controindicazione al suo trasferimento all estero, lontano dal padre con il quale.qualunque possa essere la calendarizzazione della frequentazione non potrebbe avere quel costante e significativo rapporto per creare la base sicura che ne garantisca la crescita sana (cfr osservazioni CTP MP pag. 3). Segnalato come entrambi i genitori non abbiano, nel corso della CTU manifestato una progettualità sufficientemente definita sì che il problema non appare semplicemente quello di organizzare un calendario saggio e privo di soluzioni che creino nocumento al bambino quanto soprattutto di affrontare il tema della conflittualità dei genitori rispetto alla collocazione del figlio, ritiene il CTP di parte MS, come allo stato, appaia più saggio che il bambino fino ai tre anni non venisse separato né dalla madre né dal padre, utilizzando questo anno per aiutare i genitori ad elaborare il loro conflitto ed accedere ad una decisione condivisa e costruita insieme rispetto al proprio bambino (cfr. CTP in parte MP pag. 4). 3.2) All udienza di comparizione personale delle parti dopo il deposito della relazione dei CTU e delle autorizzate note difensive le parti così precisavano: La signora AS : la proposta di assunzione allegata alla nota di deposito del è stata inviata a Parigi presso l indirizzo della propria madre a Parigi e poi via per poter essere presentata in udienza. Ho sempre vissuto a Parigi e per un breve periodo sono stata mandata in A a dal mio datore di lavoro, il lavoro in Italia lo perderò e non posso permettermi di non accettare il lavoro in Francia perché devo poter contare solo sulle miei forze anche perché il mio ex compagno contribuisce solo con 250. So che la scelta ormai sarà rimessa al Tribunale e credo di essere stata molto collaborativa anche con la mia proposta formulata in CTU. Mi rendo conto di aver sbagliato a attribuire nella account a nome di mio figlio solo il mio cognome e ho subito provveduto. Il signor MS : non ha mai pensato di trasferirmi a Parigi alla luce del progetto della mia ex compagna, svolgo attività di agente di commercio per una società in Italia e gli accordi con la compagna all epoca era di stabilirsi in Italia a M tanto che la casa familiare era stata scelta nelle vicinanze di una scuola francese per fare andare E alla scuola francese. 6

7 Non ho proprio idea di come possa attuarsi il mio rapporto con mio figlio a Parigi e sostengo che se E va in Francia perde il rapporto con me. In realtà ho dovuto insistere per far cambiare l intestazione dell account creato dalla mia ex compagna. 4) I criteri di analisi La sempre più frequente transnazionalità delle unioni di coppia ( di fatto o unite in matrimonio) comporta la necessità di individuare criteri che sostengano e supportino le decisioni giudiziarie relative alle richieste di importanti trasferimenti in aree geografiche distanti ovvero in altre nazioni, spesso, se non sempre, avanzate dal genitore prevalentemente collocatario ed in costanza di un assetto di condivisa responsabilità genitoriale. Vanno per tanto individuati anche passando in rassegna la letteratura nazionale ed internazionale che si è occupata dei problemi connessi alla rilocazione a distanza dei figli - quei criteri ( empirici ) che consentano di rispettare le prescrizioni dell art. 337 ter c.c. che impone in caso di separazione della coppia genitoriale - di adottare provvedimenti nell esclusivo interesse morale e materiale della prole, di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale cosi chiamando il Giudicante ad uno sforzo ermeneutico e decisionale reso ancora più gravoso da una richiesta di trasferimento della prole a notevole distanza da una delle figure genitoriali. Così un primo criterio attiene all analisi delle motivazioni del trasferimento del genitore prevalentemente collocatario che deve avere sostanziali ragioni per trasferirsi altrove non determinate ( solamente) da più remunerative chance lavorative ovvero da un mero cambio di ambiente sociale che offra ( all adulto e solo all adulto) una più generale sicurezza rispetto a quella offerta dall ambiente in cui ha convissuto con la prole fino al momento della richiesta. Un secondo aspetto da valutare riguarda i tempi e le modalità di ( visita e) frequentazione tra il figlio ed genitore non collocatario che il genitore che intende trasferirsi ritiene di poter garantire e che devono presentare profili di realistica fattibilità, che non costringano il genitore a stravolgere le proprie abitudini di vita ovvero ad affrontare sforzi economici insostenibili ovvero del tutto sproporzionati ai propri redditi. Un terzo criterio che costituisce il reverse di quello appena indicato - guarda alla manifestata disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale; benché di certo il genitore non collocatario non possa essere costretto a sua volta a dislocarsi, una sua progettualità che tenga in vista tale opzione consente di saggiare la sua capacità ( e volontà) di cambiare ove razionale e possibile i propri riferimenti lavorativi e sociali per mantenere saldo il rapporto con la prole e soprattutto di accertare che la decisone del genitore collocatario di allontanarsi sensibilmente dal luogo di residenza non sia adottata al solo fine di rendere difficoltoso ( quando non di danneggiare) la relazione con l altro genitore. Un quarto criterio riguarda la necessità di verificare come e con quali modalità siano salvaguardate e garantite le relazioni del minore con le altre figure chiave della propria esistenza, che, in rapporto di parentela con il genitore non collocatario, ne definiscano la sua identità familiare\parentale e ne preservino la riconoscibilità ( e la necessaria memoria) delle proprie origini geografiche, sociali e culturali ( cfr art. 337 ter I comma). Un quinto criterio richiede di valutare - anche in prospettiva- gli effetti del trasferimento sul minore ( ricorrendo, ovviamente fin dove sia possibile, alle più aggiornate conoscenze psicologiche) comparati con il suo indispensabile bisogno di stabilità ambientale, emotiva, psicologica, di relazione, in particolare dovendo valutare se la richiesta di una importante dislocazione possa o meno essere definitiva ovvero costantemente soggetta ( e quindi continuamente decisa) dalle esigenze del genitore collocatario. Tale criterio va letto, di necessità, con il primo criterio di analisi relativo alle motivazioni sottese dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento. Un sesto criterio chiama all analisi delle caratteristiche dell ambiente sociale e familiare in cui 7

8 il genitore collocatario intende trasferirsi rispetto a quelle attuali: dalla distanza alla diversità della lingua, dal sistema culturale all organizzazione sociale, dal nuovo contesto familiare ( con particolare riguardo alla sua struttura e stabilità) in cui il minore verrà inserito ai sistemi di più ampia relazione parentale che lo sottende, tenendo ben presente che le differenze di quotidianità, il nuovo modo ( ed i nuovi modelli sociali e culturali ) di vita possono trasformare padre e figlio in stranieri che percepiscano l altro come appartenente ad un altro mondo. Un ulteriore criterio riguarda l età dei figli. Minore è l età e minore è la facilità ( e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando come nel caso di specie - l età del bambino non (gli) abbia ancora consentito di sviluppare un legame significante con uno o con entrambi i genitori sì che l analisi andrà focalizzata non solo sulle qualità della relazione già esistente, ma anche sulle potenzialità che - e sulla direzione verso la quale - tale relazione ha di svilupparsi. Infine quale essenziale e non certo residuale criterio va considerata ove l età lo consenta e sul punto cfr. art. 337 octies c.c. la volontà del minore di volersi trasferire: maggiore sarà l età e con essa maggiore il grado di maturazione e di sviluppo psicofisico del minore, maggiore rilevanza avranno, nella decisione giudiziale, il suo parere ed i suoi desideri. Quanto sopra, nella fin troppo ovvia considerazione, della assoluta libertà delle parti di liberamente muoversi e scegliere il proprio luogo di residenza e di realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative garantite da tutte le leggi fondamentali nazionali ed internazionali. 5) La domanda principale. L affidamento condiviso ed il diniego dell autorizzazione al trasferimento a Parigi. Ritiene il Collegio di doversi discostare dalla conclusioni cui sono giunti i CTU e pur confermando l affidamento condiviso di E ed il suo prevalente collocamento presso la madre ritiene di non dove autorizzare il trasferimento del minore a Parigi. 5.1) Opache appaiono, infatti, le motivazioni dedotte dalla ricorrente a fondamento della richiesta. Osserva il Collegio come nel ricorso introduttivo e nelle dichiarazioni rese all udienza in data la signora AS avesse sempre ribadito la propria intenzione di rimanere in Italia tuttavia manifestando la necessità di trasferirsi a Parigi per ragioni di lavoro dapprima con una missiva inviata al legale di controparte in data e, quindi, con dichiarazioni rese all udienza del Invero a fronte di un impiego a tempo pieno in M presso la società... che, nel 2012, le aveva garantito un reddito lordo di circa ,00 euro, la signora AS passava, per effetto della sua domanda di riduzione dell orario, ad un reddito lordo per l anno 2013, di circa ,00 euro l anno, per una retribuzione mensile (calcolata sulle dodici mensilità) di circa 1.500,00 euro. Deduce la ricorrente di una prima offerta lavorativa pervenuta dalla... che proponeva un contratto di lavoro indeterminato (si ritiene a tempo pieno) con una retribuzione lorda mensile di circa 3.600,00 euro ed una ulteriore proposta pervenuta in data con la quale la società... propone un contratto a tempo indeterminato (anche in questo caso si ritiene a tempo pieno) con un reddito lordo di ,00 euro. Pur ritenendo un mero miglioramento nella propria retribuzione come elemento di certo non determinante per autorizzare il trasferimento del figlio E a Parigi con rilevante sacrificio della funzione genitoriale paterna (e ciò in base al primo criterio illustrato nel paragrafo precedente), osserva il Collegio come, in realtà, le condizioni offerte dalle proposte di lavoro prodotte dalla ricorrente siano di gran lunga inferiori a quelle godute a parità di orario lavorativo presso l... di M nel 2012 e, tutto sommato, non distanti dai redditi in atto goduti dalla signora AS con un orario lavorativo ridotto. Non libera, la ricorrente, dalle carte processuali, il dubbio che la decisione di trasferirsi con il figlio E a Parigi sia determinata da motivazioni non strettamente attinenti a quelle lavorative (di per sé insufficienti ad autorizzare il trasferimento) e riconducibili piuttosto ad un desiderio di tornare a 8

9 vivere in un ambiente che ella sente, per sé e solo per sé, più rassicurante attesa l irreversibile rottura del rapporto di convivenza con il signor MS. 5.2) Non ben chiare, da parte della ricorrente, le indicazioni circa l organizzazione della quotidianità di E una volta che la madre opti per un lavoro a tempo pieno, ed indubbiamente di difficile realizzazione (anche per i prevedibili costi dei trasferimenti) ed al di là di una pura indicazione da calendario, i tempi e le modalità delle visite e delle frequentazioni attraverso le quali possa essere preservata la funzione genitoriale del signor MP ed il suo rapporto con E. Del tutto imprecise, ed anzi gravemente carenti, le indicazioni circa la salvaguardia dei rapporti tra E e le figure parentali del ramo paterno che verrebbero inevitabilmente sacrificate all esclusività del rapporto tra padre e figlio nel tempo concesso per la loro frequentazione. 5.3) La distanza tra Parigi e M (ed a maggior ragione tra Parigi e L ), la criticità insita nella necessità di apprendere la lingua francese senza che ciò sia di ostacolo all apprendimento della lingua italiana (i cui rudimenti in un bambino di due anni non sono ancora ben saldi), l obiettiva diversità strutturale tra l ambiente familiare proprio della signora AS in Francia e quello proprio del signor MP in Italia rischiano, come sopra osservato, ed anche in funzione dell età di E (due anni compiuti il 1 maggio 2014) di determinare una scarsa riconoscibilità della figura paterna che potrebbe essere destinata a diventare nonostante le buone intenzioni e la buona volontà della madre - estranea in quanto straniera agli occhi del figlio. (cfr paragrafo precedente sesto criterio ). Non sufficientemente illustrati, sotto questo profilo, gli effetti del trasferimento a Parigi su E e se, avuto riguardo alla storia personale della signora AS tale trasferimento possa essere, se non definitivo quanto meno duraturo ed in grado, quindi, di offrire stabilità al minore. 5.4) Infine la stessa età di E fa ritenere altamente improbabile che, secondo l assetto proposto dalla signora AS, possa essere mantenuto sostenuto e sviluppato un reale legame con la figura paterna. Sotto quest ultimo profilo sembra al Collegio opportuno indicare alle parti il suggerimento della CTP di parte MP che consiglia di posporre la decisione di un trasferimento di E a Parigi almeno fin dopo il compimento del terzo anno, in modo da consolidare, nel frattempo, al relazione con il padre anche attraverso un diverso assetto dei tempi e delle modalità della loro frequentazione. 5.5) Ritiene pertanto il Collegio di dover disporre un affido condiviso di E con suo collocamento prevalente presso la madre nella cui attuale residenza in M egli vivrà e con specifico divieto di un suo trasferimento stabile in Parigi; i genitori assumeranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per E relative all istruzione, all educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale; 5.6) Quanto ai tempi e le modalità di frequentazione tra padre e figlio ritiene il Collegio, parzialmente recependo gli accordi raggiunti tra le parti in data che E possa rimanere con il padre due pomeriggi ogni settimana ( lunedì e mercoledì) dalle ore alle ore e a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; 5.7) A decorrere dal primo weekend del mese di ottobre 2014 il padre potrà tenere con sé E un weekend al mese tra le ore 18,00 del sabato e le ore 18,00 della domenica (fermo restando l assetto del secondo weekend dalle ore 10,00 fino alle ore 18,00 sia del sabato che della domenica) mentre a decorrere dal primo weekend successivo al compimento del terzo anno di età il signor MP potrà tenere con sé il figlio due weekend alternati al mese dalle ore 14,00 del sabato e fino alle ore 19,00 della domenica; 5.8) Fino al terzo anno d età E trascorrerà con il padre il giorno della vigilia di Natale tra le ore 14,00 e le ore 19,00 ed il giorno di Natale dalle ore 10,00 alle ore 19,00 nonché il giorno dell Epifania dalle ore 10,00 alle ore 19,00; a decorrere dal terzo anno di età, ciascun genitore potrà tenere con sé E, ad anni alterni, dal al e dal all 1.6; a decorrere dal compimento del terzo anno di età, 15 giorni con ciascun genitore continuativi durante le vacanze estive tra il mese di luglio ed il mese di agosto, secondo un calendario che le parti si comunicheranno entro il 30 di aprile di ciascun anno; ciascun genitore potrà tenere con sé E ad anni alterni durante le festività di Pasqua; 5.9) fino al compimento del terzo anno di età nei cossi detti ponti infraannuali il padre potrà 9

10 tenere con sé E nei giorni festivi secondo la regola dell alternanza tra le ore 10,00 e le ore 18,00; a decorrere dal terzo anno di età e salvo diverso accordo tra le parti il padre potrà tenere con sé E durante tutta la durata del ponte secondo la regola dell alternanza; 5.10) attesa la persistente conflittualità tra le parti, l incapacità nonostante il breve percorso di mediazione familiare di trovare una minima forma di dialogo ritiene il Collegio di dover incaricare i Servizi Sociali competenti di predisporre una attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con specifica delega di verificare l insorgenza di stati di criticità per lo sviluppo psicofisico di E determinato alla persistente conflittualità tra i genitori; segnala il Tribunale l opportunità che i genitori si attengano alle indicazioni dei Servizi Sociali incaricati dell attività di supporto e delega i Servizi di segnalare alla A.G. competente ogni atteggiamento di opposizione o di rifiuto dei genitori a seguire le indicazioni prescritte ovvero di partecipare alle attività pianificate. 6) Le domande di natura economica. Sia pure non determinanti a giustificare il trasferimento con il figlio minore a Parigi, non vi è dubbio che le attuali condizioni reddituali della signora ASD siano ridotte sia avuto riguardo agli emolumenti percepiti durante il periodo di lavoro a tempo pieno sia per quanto concerne le (più modeste) diminuzioni rispetto al reddito potenziale che avrebbe goduto in Francia. Ne consegue che (anche per la carenza di una rete parentale o sociale in senso lato che possa supportare la madre nel quotidiano accudimento di E ) del tutto insufficiente deve ritenersi il contributo in atto corrisposto dal signor MP stabilito in epoca in cui la signora AS depositava la dichiarazione dei redditi relativa all anno 2012 che indicava redditi lordi per circa ,00 euro; devono peraltro ritenersi di qualche opacità le stesse dichiarazioni depositate dal signor MP che non rappresenta con precisi contorni la sua reale posizione lavorativa (agente, dipendente, socio). Avuto riguardo alla necessità di un bimbo di due anni in una città come M può stimarsi in euro 600,00 la somma dovuta dal signor MP a titolo di concorso al mantenimento del figlio E, che egli corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (rette e tasse di iscrizione a scuola pubblica, materiale e supporti didattici eventualmente richiesti), ludiche e, quando in età opportuna, sportive limitatamente ad una attività. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo a variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno ) Sulle spese di lite. La natura e la complessità della causa e l esito del giudizio comportano la compensazione tra le parti delle spese di lite, residuando a carico delle stesse il 50% delle spese della CTU in atti liquidate come da separato dispositivo. P Q M Il Tribunale decidendo sul ricorso depositato da ASD in data a) dispone l affidamento congiunto di E MP nato il con suo prevalente collocamento presso la madre nella cui abitazione sita in M avrà la residenza; i genitori assumeranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per E relative all istruzione, all educazione, alla salute e alla scelta della 10

11 residenza abituale; b) respinge la richiesta di autorizzazione formulata dalla signora ASD di trasferire stabilmente il figlio fuori dal territorio dello Stato; c) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé E due pomeriggi ogni settimana (lunedì e mercoledì) dalle ore alle ore e a fine settimana alternati il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00; d) dispone che a decorrere dal primo weekend del mese di ottobre 2014 il padre potrà tenere con sé E un weekend al mese tra le ore 18,00 del sabato e le ore 18,00 della domenica (fermo restando l assetto del secondo weekend dalle ore 10,00 fino alle ore 18,00 sia del sabato che della domenica) mentre a decorrere dal primo weekend successivo al compimento del terzo anno di età il signor MP potrà tenere con sé il figlio due weekend alternati al mese dalle ore 14,00 del sabato e fino alle ore 19,00 della domenica; e) dispone che fino al compimento del terzo anno d età E trascorrerà con il padre il giorno della vigilia di Natale tra le ore 14,00 e le ore 19,00 ed il giorno di Natale dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nonché il giorno dell Epifania dalle ore 10,00 alle ore 19,00; a decorrere dal terzo anno di età, ciascun genitore potrà tenere con sé E, ad anni alterni, dal al e dal all 1.6; f) dispone che a decorrere dal compimento del terzo anno di età, E trascorra 15 giorni con ciascun genitore continuativi durante le vacanze estive tra il mese di luglio ed il mese di agosto, secondo un calendario che le parti si comunicheranno entro il 30 di aprile di ciascun anno; g) dispone che ciascun genitore potrà tenere con sé E ad anni alterni durante le festività di Pasqua; h) dispone che fino al compimento del terzo anno di età nei cosiddetti ponti infra annuali il padre potrà tenere con sé E nei giorni festivi secondo la regola dell alternanza tra le ore 10,00 e le ore 18,00; a decorrere dal terzo anno di età e salvo diverso accordo tra le parti il padre potrà tenere con sé E durante tutta la durata del ponte secondo la regola dell alternanza; i) pone a carico del signor MP l obbligo di corrispondere la somma di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio E, che egli corrisponderà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche (rette e tasse di iscrizione a scuola pubblica, materiale e supporti didattici eventualmente richiesti), ludiche e, quando in età opportuna, sportive limitatamente ad una attività; somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo a variazione degli indici ISTAT a decorrere dal mese di giugno 2015; j) dispone che i Servizi Sociali del Comune di M competenti per la residenza di E MP predispongano un attività di monitoraggio sul nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, con specifica delega di verificare l insorgenza di stati di criticità per lo sviluppo psicofisico di E determinato alla persistente conflittualità tra i genitori; k) segnala il Tribunale l opportunità che i genitori si attengano alle indicazioni dei Sevizi Sociali incaricati dell attività di supporto e delega i Servizi di segnalare alla A.G. competente ogni atteggiamento di opposizione o di rifiuto dei genitori a seguire le indicazioni prescritte ovvero di partecipare alle attività pianificate; l) Compensa tra le parti le spese di lite. Pone a carico di ciascuna delle parti il 50% delle spese per la CTU liquidate come da separato dispositivo. Decreto immediatamente efficace. Il Presidente rel. est. Olindo Canali 11

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