Continuità aziendale, dismissioni nell ambito di concordato di risanamento e non necessità di nomina di liquidatore

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1 Continuità aziendale, dismissioni nell ambito di concordato di risanamento e non necessità di nomina di liquidatore Tribunale di Mantova, 20 aprile Pres. Alfani. Est. De Simone. Concordato preventivo Omologazione Continuità aziendale Nomina di liquidatore e comitato dei creditori Non necessità La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono previsti dall art.182 l.f. per l ipotesi in cui il concordato consiste nella cessione dei beni mentre nell ipotesi in cui sono previste dismissioni nell ambito di un concordato di risanamento è l imprenditore che non solo prosegue nell attività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del commissario giudiziale. (Massima a cura di Laura De Simone Riproduzione riservata) DECRETO Considerato che con ricorso ex art.161 l.f. depositato l la società A. S.P.A. ha proposto domanda di ammissione dell indicata società alla procedura di concordato preventivo; tenuto conto che la società già aveva proposto domanda di concordato preventivo in data ma il Tribunale, dopo aver ammesso la società alla procedura e dopo il voto favorevole della maggioranza dei creditori, non ha proceduto all omologazione, con decreto del , in principalità per difetto di adeguata informativa dei creditori; preso atto della rinuncia al reclamo avverso il decreto di rigetto dell omologazione del primo concordato depositata l ; rilevato che il concordato ora proposto può qualificarsi con continuità aziendale diretta, quand anche preveda una modifica della compagine societaria e un aumento di capitale per ,00 da parte del soggetto che diverrà nuovo socio di maggioranza, la società Holding Clear S.r.l.; osservato in particolare che il piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti prevede sia attività liquidatorie - quali la dismissione di alcuni cespiti immobiliari, la cessione di partecipazioni e attività di recupero crediti nei confronti di società collegata-, sia la prosecuzione dell attività aziendale sulla base di un piano industriale (relativo al periodo ) da cui dovranno ricavarsi risorse da destinare al pagamento dei creditori concorsuali; atteso che questo Tribunale con decreto dell ha ammesso, ex art. 163 l.f. la società alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato la dott.ssa Laura De Simone e Commissari giudiziali * e ordinando la convocazione dei creditori per l udienza del 13 dicembre 2016; Riproduzione riservata 1

2 rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di giustizia è stata versata nei termini; considerato che, successivamente all ammissione ma prima dell apertura delle operazioni di voto, A. S.p.A. ha modificato ed integrato il piano concordatario per cui l adunanza dei creditori è stata differita al 7 febbraio 2017; osservato che la proposta formulata dalla società ai creditori può essere così riassunta: i) pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti prededucibili alle rispettive scadenze e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data del decreto di omologa; ii) pagamento integrale per capitale ed interessi, nella misura dovuta per legge, dei crediti assistiti da privilegio generale o ipoteche capienti (ad eccezione del credito vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. garantito da ipoteca sull immobile sito in Dosolo e dei crediti per IVA di rivalsa di cui all'art c.c.) ai seguenti termini e condizioni: a. crediti assistiti da privilegio di cui all art bis c.c. entro e non oltre un anno dall'omologazione del concordato preventivo, ad eccezione dei crediti verso dipendenti che saranno dovuti, ove non ancora scaduti alla predetta data, alla data di relativa scadenza; b. crediti assistiti da privilegio di cui all art c.c. entro e non oltre un anno dall'omologazione del concordato preventivo ed in relazione ai quali la Società si era riservata, previa autorizzazione degli Organi della Procedura, di perfezionare la rateizzazione prevista dalla determinazione Inps n. 250 del 18 dicembre 2009 (nonché dalla Circolare INPS n. 106 del ) che consente alla Società il versamento degli importi in 24 mesi dal perfezionamento della rateizzazione / rateizzazione autorizzata ed ora in corso; c. crediti assistiti da privilegio di cui all art c.c.: per questi la Società si era riservata di richiedere, una volta notificati alla Società gli "avvisi bonari" in seguito ai controlli che l Amministrazione Finanziaria porrà in essere ai sensi e per gli effetti dell art. 36-bis D.P.R. 600/1973 ("Liquidazione delle imposte dovute"), la rateizzazione del versamento in 20 rate trimestrali di pari importo, come consentito dalla normativa fiscale attualmente vigente, rateizzazione autorizzata in corso di procedura; d. crediti per le accise sulle forniture effettuate in favore della Società privilegiati ai sensi dell art. 16 D.Lgs. n. 504/95, entro e non oltre un anno dall'omologazione del concordato preventivo; e. crediti assistiti da ipoteca (costituenti la CLASSE 1 Creditori assistiti da Ipoteca Capiente) al momento della cessione degli immobili gravati e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021; iii) pagamento integrale del credito in linea capitale, con riconoscimento degli interessi dovuti per legge, prontamente a seguito dell integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione di cui al paragrafo i), in favore dei creditori (costituenti la CLASSE 2 Crediti maturati tra il Decreto di Rigetto ed il deposito del Riproduzione riservata 2

3 Ricorso) che hanno fornito beni e prestazioni alla Società nel periodo intercorrente tra il decreto di rigetto della prima domanda di concordato preventivo (i.e. 30 giugno 2016) ed il deposito della Domanda (i.e. 8 agosto 2016), che non siano stati soddisfatti antecedentemente alla data di deposito/pubblicazione della Domanda medesima; iv) pagamento del credito vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. garantito da ipoteca sull immobile sito in Dosolo per un importo almeno pari ad Euro (corrispondente alla parte cd. capiente ) con degrado in via provvisoria del residuo credito di Euro (corrispondente alla parte cd. non capiente ) al chirografo e collocamento nella CLASSE 3 Creditore Privilegiato degradato. In relazione alla parte non capiente del credito è formulata la seguente proposta: a. rimborso, con riconoscimento degli interessi dovuti per legge, di una percentuale pari al 30% dell importo nominale del credito costituente la parte c.d. non capiente in rate annuali di pari importo di cui la prima scadente entro il 31 dicembre 2020, la seconda entro il 31 dicembre 2021 e la terza entro il 31 dicembre 2022; ove, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una porzione del predetto importo non fosse rimborsato entro la data del 31 dicembre 2022, la Società si impegna a rimborsare tale porzione residua entro e non oltre il 31 dicembre 2023 mediante i flussi di cassa generati dall esercizio dell attività di impresa; b. remissione degli interessi corrispettivi, compensativi e/o di mora (nonché di qualsivoglia altro onere, costo o spesa) dovuti (addebitati o non addebitati) sino alla data di deposito della Domanda in relazione alla parte c.d. non capiente, ad eccezione degli interessi dovuti per legge; v) pagamento integrale del credito in linea capitale, con riconoscimento degli interessi dovuti per legge, entro e non oltre un anno dall'omologazione del concordato preventivo, in favore creditori chirografari per premi maturati in virtù di rapporti contrattuali attualmente esistenti (costituenti la CLASSE 4 - Crediti per premi contrattuali dovuti); vi) pagamento integrale del credito in linea capitale, con riconoscimento degli interessi dovuti per legge, entro un anno dall'omologazione del concordato preventivo, in favore delle società di leasing che vantano crediti maturati e non pagati, ma relativi a beni funzionali e strumentali allo svolgimento dell attività aziendale (costituenti la CLASSE 5 Debito verso società di leasing); vii) pagamento parziale dei creditori aventi ragioni di credito di rango chirografario (diversi da quelli indicati nelle classi che precedono) costituenti la CLASSE 6 - Creditori Chirografari, ai quali è formulata la seguente proposta: a. rimborso, con riconoscimento degli interessi dovuti per legge, di una percentuale pari al 30% entro e non oltre il 31 dicembre 2022 in rate annuali di pari importo di cui la prima scadente entro il 31 dicembre 2020, la seconda entro il 31 dicembre 2021 e la terza entro il 31 dicembre 2022; ove, nella denegata e non creduta ipotesi in cui una porzione del predetto importo non fosse rimborsato entro la data del 31 dicembre 2022, la Società si Riproduzione riservata 3

4 impegna a rimborsare tale porzione residua entro e non oltre il 31 dicembre 2023 mediante i flussi di cassa generati dall esercizio dell attività di impresa; b. remissione della residua porzione di debito per capitale e per interessi corrispettivi, compensativi e/o di mora (nonché di qualsivoglia altro onere, costo o spesa) dovuti (addebitati o non addebitati) sino alla data di deposito della Domanda, ad eccezione degli interessi dovuti per legge; considerato che in ordine alla proposta finale i Commissari Giudiziali hanno espresso valutazione positiva, ai sensi dell art.172 l.f., tenuto conto che in sede di adunanza del 7 febbraio 2017 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell art.177 l.f. è stata raggiunta, osservato che con provvedimento del 3 marzo 2017 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 20 aprile 2017 la comparizione del debitore, dei Commissari giudiziali e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 l.f., osservato che A. S.p.A. si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l omologazione del concordato preventivo, rilevato che i Commissari Giudiziali in sede di parere motivato ex art.180 l.f., con valutazione basata su riscontri documentali e ulteriori verifiche effettuate sulla contabilità dopo i primi accertamenti ex art.172 l.f., hanno confermato il proprio parere favorevole all omologazione del concordato, rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all omologa del concordato, confermata la sussistenza in capo a A. S.p.A. della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza, riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato, ritenuto che il concordato proposto da A. S.p.A. possa qualificarsi di risanamento e per questo necessiti di un rigoroso e frequente monitoraggio dell andamento della gestione aziendale al fine di accertare che il processo di formazione del flusso monetario della gestione operativa sia compatibile, nella quantità e nei tempi, a soddisfare gli impegni di pagamento annuali che il debitore si è assunto nei confronti del ceto creditorio; valutato che la liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva principalmente dalla prosecuzione, ancorché ristrutturata, dell attività d impresa per cui il concordato è qualificabile in continuità aziendale, e le attività liquidatorie programmate, seppure significative in termini economici, devono considerarsi ricomprese nella previsione specifica di cui all art.186 bis primo comma l.f. senza che Riproduzione riservata 4

5 possa trovare applicazione congiunta il disposto di cui al primo comma dell art.182 l.f. con nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori; considerato in particolar modo che la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono previsti dall art.182 l.f. per l ipotesi in cui il concordato consiste nella cessione dei beni mentre nell ipotesi in cui sono previste dismissioni nell ambito di un concordato di risanamento è l imprenditore che non solo prosegue nell attività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del Commissario giudiziale; osservato che l interpretazione qui condivisa trova conforto nella relazione illustrativa al DL 83/2015 ove è chiarito che con la modifica del comma quinto si è provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l'effetto purgativo anche delle cessioni effettuate prima dell ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato ma ad opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o si tratti di dismissioni previste ai sensi dell'art. 186-bis primo comma nell'ambito di un concordato con continuità aziendale, con evidenziazione quindi della possibilità di cessioni operate senza nomina di liquidatori nei concordati in continuità; rilevato che in applicazione dell art.182 V co. l.f. come novellato dal D.L. n.83/2015 nelle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti da porre in essere in esecuzione del piano concordatario dovranno trovare applicazione gli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili; P.Q.M. omologa il concordato preventivo di A. S.p.A., (C.F ), con sede in Viadana (MN), viale Europa n.23; dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest ultima consegni ai Commissari giudiziali per i prossimi esercizi sociali sino all adempimento del concordato: i bilanci d esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione completi della relazione del collegio sindacale, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell esercizio; i verbali delle verifiche sindacali a cadenza trimestrale non appena risultino disponibili e comunque non oltre 20 giorni dalla scadenza; i bilanci trimestrali, controfirmati dall organo amministrativo e dall organo di controllo, analitici e riclassificati, costituiti da conto economico e stato patrimoniale e da ogni altro prospetto riepilogativo eventualmente richiesto dai Commissari giudiziali, non appena risultino disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento (con eccezione del IV trimestre per il quale la consegna avverrà entro la fine del mese di febbraio dell anno successivo); dispone che la società consegni ai Commissari giudiziali con cadenza trimestrale un adeguata informativa scritta, controfirmata dall organo Riproduzione riservata 5

6 amministrativo e dall organo di controllo, sullo stato di avanzamento del piano di risanamento; dispone che i flussi derivati alla società dalla gestione corrente - per i quali è previsto nel piano industriale che siano destinati al pagamento dei creditori concorsuali così come le liquidità che deriveranno dalle attività liquidatorie programmate, siano contabilizzati dalla società in partite separate in maniera tale da consentire ai Commissari giudiziali adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento del fabbisogno concordatario; dispone che la società, a cadenza trimestrale (entro il primo giorno lavorativo del mese solare), trasmetta ai Commissari giudiziali un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere per ciascuna Banca con la quale stia intrattenendo o abbia intrattenuto nel corso del concordato rapporti commerciali, oltre che una dettagliata situazione degli utilizzi degli affidamenti auto liquidanti; dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario; dispone che la società informi prontamente per iscritto i Commissari giudiziali di qualsiasi mutamento nella composizione dell organo di amministrazione e di controllo della società; dispone che i Commissari giudiziali sorveglino affinchè alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti da porre in essere in esecuzione del piano concordatario sia applicata la disciplina degli articoli da 105 a 108 ter l.f. in quanto compatibili; dispone che i Commissari giudiziali in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informino i creditori ai fini dell eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell art.186 l.f.; i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti; le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l Ufficio postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l emissione da parte dell intestato Tribunale di provvedimento autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto; i Commissari giudiziali dovranno redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all art.16 bis comma 9 quinquies del D.L. n.179/2012 convertito con modificazione dalla L n.221 dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano concordatario; dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo; manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, alla società proponente ed ai Commissari giudiziali, i quale dovranno, a loro volta, darne comunicazione ai creditori; manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell art.17 l.f.. Mantova, 20 aprile 2017 Il Presidente dott. Luciano Alfani Riproduzione riservata 6

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