Seminari tecnici Schneider 2009

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1 Seminari tecnici Schneider 2009 IL PANORAMA NORMATIVO E LEGISLATIVO AD UN ANNO DALL ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE Relatore Dott. Ing. Federico Dosio

2 IL PANORAMA NORMATIVO E LEGISLATIVO AD UN ANNO DALL ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE Relatore Dott. Ing. Federico Dosio Membro CEI del CT 44, SC17D, SC64D e del WG 7/IEC 62061, MT ISO/IEC13850 e MT dell IEC Introduzione A poco meno di un anno dall entrata in vigore della Direttiva Macchine 2006/42/CE ed a meno di un anno dall applicazione del nuovo Decreto Legislativo 81/2008 il mondo normativo e la situazione legislativa nella quale si devono muovere i costruttori di macchine (o sugli impianti che si configurano come macchine ai sensi della Direttiva omonima quando costituiscono insiemi coordinati tra loro per una determinata applicazione), ed in generale gli addetti a tale settore che intervengono sulle macchine, è in rapida evoluzione. Nel breve spazio relativo alla presente trattazione ovviamente non è possibile approfondire tale argomento come meriterebbe essendo estremamente vasto, ma si vuole solo fare il punto della situazione affinchè gli addetti ad un settore affascinane ed al tempo stesso complesso come quello del mondo delle macchine possano rendersi conto di come sta evolvendo la situazione legislativa e normativa ed in generale lo stato dell arte. I temi che saranno brevemente accennati riguardano: L impatto del D.Lgs 81/2008 sulle macchine L imminente applicazione della Direttiva 2006/42/CE La normative generali per la progettazione del macchinario Le norme della serie EN per gli ESPE (Dispositivi di Protezione Elettrosensibili) Norma EN ISO sulla funzione di arresto di emergenza Norma EN relativa all equipaggiamento elettrico delle macchine Le nuove norme della serie EN Le normative sui circuiti di sicurezza EN ed EN ISO L impatto del D.Lgs 81/2008 sulle macchine Il D.Lgs 81/2008 è stato pubblicato il 30 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 15 maggio Come noto il Decreto riordina tutte le principali disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale Decreto ha sostituito numerose disposizioni legislativa tra le quali il DPR 547/55, Il DPR 164/56, il D.Lgs 626/94 e successive modificazioni (tra cui D.Lgs 359/99 e Legge 62/2005 che hanno avuto rilevanza particolare per il settore delle macchine). Il D.Lgs 81/2008 definisce tra le altre cose la responsabilità di progettisti, costruttori, installatori e datori di lavoro nell ambito dell applicazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro e tra queste misure alcune coinvolgono le attrezzature ed il macchinario utilizzato nelle attività lavorative; più precisamente il Decreto contiene anche prescrizioni per attrezzature di lavoro e quindi anche per le macchine (nuove e non) ed il relativo equipaggiamento elettrico. Senza entrare nei dettagli di un testo vasto e complesso come quello del D.Lgs. 81/2008, si riportano di seguito le principali prescrizioni del Decreto che coinvolgono o riguardano costruttori di macchine e soggetti in genere che operano in tale settore.

3 Tra i primi articoli importanti per il settore delle macchine vi è l art.22 del Titolo I, Capo III, Sezione I Obblighi dei progettisti il quale testualmente recita I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.. È un forte richiamo alle responsabilità dei progettisti i quali nell adempimento dei loro compiti sono tenuti prima di tutto a scegliere le parti utilizzate per la progettazione conformi alle disposizioni legislative; ciò significa che il progettista prima di scegliere qualsiasi parte di quanto sta progettando è tenuto ad essere curioso nel verificare che i materiali scelti abbiano tutte le dichiarazioni (ad esempio di conformità) e le certificazioni (ad es. Atex) secondo i requisiti di Legge e di questo ne risponde: non può difendersi adducendo la responsabilità del costruttore del prodotto da lui utilizzato rispetto alla mancata applicazione dei requisiti di Legge poiché sono due responsabilità diverse per le quali progettista della macchina e costruttore del prodotto rispondono ciascuno per le proprie omissioni. Si fa inoltre notare che il Decreto cita i progettisti intendendo con questo termine non i progettisti dediti alla libera professione come erroneamente si tende a pensare, bensì tutti i progettisti, incluso quelli alle dipendenze delle aziende; le aziende possono coprire infatti i loro dipendenti, ad esempio con adeguate assicurazioni, dai danni materiali conseguenti ad una errata progettazione, ma per quanto concerne le responsabilità attinenti la sfera penale queste sono solo e sempre personali: non c è azienda che possa pagare per le colpe del suo progettista. L obbligo per un datore di lavoro di fornire attrezzature e macchine sicure per i propri lavoratori è poi sancito nell art. 70 comma 1 del Titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 Requisiti di sicurezza nel quale si indica che Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Questa prescrizione trova applicazione per i datori di lavoro sia nella fornitura di macchine nuove conformi alle Direttive ad esse applicabili, sia che il datore di lavoro si costruisca in casa le macchine (e quindi diventi anche il costruttore) o le modifichi sostanzialmente in modo da renderne necessaria una nuova procedura di marcatura CE. Se invece il datore di lavoro non possiede macchine o attrezzature soggette a Direttive comunitarie questi ha l obbligo di verificare comunque il rispetto di alcuni requisiti di sicurezza minimi come prescritto dall art. 70 Comma 2 del Titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 per il quale Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. L allegato V è un allegato molto importante in quanto detta i requisiti minimi che macchine ed attrezzature non soggette a Direttive comunitarie devono comunque soddisfare per essere utilizzate; è diviso in due parti, la prima relativa a requisiti generali per tutte le attrezzature di lavoro e la seconda relativa a prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche dove si aggiungono prescrizioni specifiche (oltre a quelle indicate nella parte 1) a seconda del tipo di attrezzatura o macchina (ad es. mole, presse, ecc.). Alcuni articoli della parte 1 dell allegato V hanno particolare rilevanza per le macchine, come ad esempio l art. 2 riguardante i sistemi di comando nel quale all art. 2.1 si prescrive che I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell attrezzatura. I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro

4 manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale. I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario. I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento. La prima parte dell art è prescritto un importante concetto anche se a prima vista poco appariscente, ossia che i circuiti di comando e controllo delle macchine esistenti e non soggette a marcatura CE devono essere oggetto di analisi da parte del proprietario della macchina per verificare se questi sono conformi alle sollecitazioni dell ambiente di utilizzo e soprattutto resistenti ai guasti; in particolare quest ultima prescrizione implica l analisi dei circuiti di sicurezza secondo le normative tecniche applicabili alla data dell analisi poiché queste sono lo stato dell arte non potendo certo fare riferimento alle normative in vigore alla data di fabbricazione della macchina in quanto queste non sono più lo stato dell arte: le norme applicabili per la determinazione della resistenza ai guasti per i circuiti di sicurezza sono allo stato attuale le Norme EN ed EN ISO parti 1 e 2 che sono sinteticamente illustrate nel seguito della presente trattazione. Sul posizionamento dei dispositivi di comando il Decreto riprende in pratica le prescrizioni già indicate dai requisiti essenziali della Direttiva Macchine; del resto in pratica tutto l allegato V del D.Lgs. 81/2008 riprende gran parte dei suddetti requisiti in quanto entrati a far parte delle misure minime da applicare per tutte le macchine in servizio essendo ormai considerato stato dell arte imprescindibile. Importante la prescrizione circa i motori dotati di regolazione velocità (ad esempio mediante inverter) per i quali l analisi del rischio deve dimostrare che una loro sovra velocità oltre i limiti prestabiliti non comporti un rischio, nel qual caso devono essere dotati in pratica di circuiti di sicurezza capaci limitarla a valori sicuri al di sotto dei limiti pericolosi: ancora una volta tali circuiti diventano circuiti di sicurezza da realizzare secondo le Norme EN o EN ISO ed oltretutto il Decreto impone che sia monitorato il buon funzionamento del circuito di limitazione avvisando di una sua eventuale avaria. Nell art. 2.2 dell allegato V il Decreto Legislativo 81/2008 impone anche quanto segue: La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine. Lo stesso vale: - per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, - per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto. Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico Anche l art. 2.2 riprende concetti già contenuti nei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine circa l avviamento di una macchina estendendoli anche alle macchine esistenti, così come per l art. 2.3 nel quale si prescrive che ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza. Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto

5 dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.. Si noti che nella Direttiva Macchine si parla dell arresto delle funzioni di macchina o una di queste mentre nel Decreto si parla dell arresto di tutta la macchina o di una parte di questa. Ancora, nell allegato 5 del Decreto all art. 2.4 si prescrive testualmente che se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza ; sempre in linea con le prescrizioni della Direttiva Macchine si ribadisce dunque ancora il concetto che dove, in base ai pericoli della macchina, l adozione di un arresto di emergenza permette l arresto della macchine più velocemente rispetto all arresto normale questo deve essere previsto. Per le macchine esistenti sprovviste di tale dispositivo di arresto di emergenza se l analisi del rischio dimostra la necessità della sua realizzazione, questo deve essere realizzato secondo le regole tecniche riconosciute stato dell arte che si ottengono applicando la Norma EN di cui si fa cenno nel seguito della trattazione. Un ulteriore articolo importante della parte 1 dell allegato V è l art. 6 Rischi dovuti ad elementi mobili nel quale all art. 6.1 è prescritto quanto segue: Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi: - devono essere di costruzione robusta, - non devono provocare rischi supplementari, - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci, - devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa, - (omissis) Questo articolo coinvolge soprattutto gli utilizzatori di macchine non soggette a marcatura CE ed in generale le imprese coinvolte nel loro adeguamento ed è importante in quanto nella realtà quotidiana si riscontrano numerose situazioni per le quali le macchine, soprattutto datate, non hanno sufficienti protezioni riguardo alle loro zone pericolose che presentano organi mobili; normalmente si deve segregare queste zone dietro protezioni fisse ma normalmente vi è la necessità di lasciare la possibilità di accedere a tali zone per esigenze di produzione e/o manutenzione, per cui spesso si aggiungono anche protezioni mobili alle quali devono essere associati dispositivi di protezione che arrestano i movimenti pericolosi all apertura della protezione. Ancora una volta è richiamata la robustezza non solo delle protezione ma anche dei sistemi di protezione che nel campo elettrico sono costituiti dai circuiti di sicurezza e pertanto implicitamente sono chiamate in gioco le Norme EN o EN ISO Sul fatto che protezioni e dispositivi di protezioni non causino rischi supplementare si intuisce facilmente il significato della prescrizione, mentre è sicuramente più difficile definire il confine della facile elusione dato che questo argomento è abbastanza complesso. In generale l elusione è legata ad un comportamento scorretto, mentre la manomissione comporta normalmente un intervento che determina una modifica temporanea o definitiva dell attrezzatura ed è praticamente impossibile da impedire a differenza dell elusione per la quale si può rendere impossibile o comunque meno agevole tale azione. Alcuni esempi contro la facile elusione sono indicati nella Norma EN 1088 come illustrato nel seguito. Da tutte le prescrizioni sopra citate si comprende come per la Legge italiana, a prescindere dal regime comunitario applicabile, le macchine debbano essere dotate dei necessari dispositivi di sicurezza anche in relazione all obbligo della Regola dell Arte richiesta dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Legge 186/68. In particolare il D. Lgs. 81/2008 nel suo art. 81 è andato oltre la Legge 186/68 in quanto riconosce come regola d arte i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni

6 e gli impianti costruiti non solo conformemente alle norme CEI ma anche conformemente alle seguenti norme di buona tecnica : UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Si pone in evidenza come per le macchine soggette a Direttive comunitarie sia prioritaria, se esistenti, l applicazione delle Norme armonizzate CEN e CENELEC ai fini del riconoscimento automatico del soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza che queste coprono per la specifica Direttiva, mentre per le atre macchine non soggette a marcatura CE tutte le norme sono riconosciute valide paritariamente per il raggiungimento della regola dell arte. È utile anche segnalare l art. 71 comma 5 del Titolo III, Capo I del D.Lgs. 81/2008 obblighi del datore di lavoro il quale sancisce che Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. riprendendo dunque una prescrizione già trattata nel D.Lgs 626/94 (come modificato dal D.Lgs. 359/99). L articolo citato informa coloro che operano modifiche sulle macchine che possono operare tranquillamente interventi migliorativi ai fini della sicurezza (ad esempio perché dettati da disposizioni legislative) senza rischiare di incorrere nell art. 1 comma 3 secondo periodo del DPR 459/96 (che ha recepito la Direttiva Macchine in Italia) il quale chiede la marcatura CE per le modifiche sulle macchine che vanno oltre l ordinaria o straordinaria manutenzione, ovviamente se non si incorre in quest ultimo caso. L impatto del D.Lgs 81/2008 sui costruttori delle macchine e su chi le utilizza o modifica non può certo esaurirsi nelle considerazioni sopra riportate sebbene siano le principali che riguardano tali argomenti, ma altre sono riportate all interno del Decreto che si invita a leggere con attenzione. Software ISPESL per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei sistemi di comando elettrici per macchine non soggette alla Direttiva Macchine A supporto dei datori di lavoro obbligati a verificare le rispondenza delle loro macchine alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 per le attrezzature di lavoro costruite prima dell entrata in vigore del DPR 459/96 relativamente ai sistemi di comando di tali macchine, è stato recentemente pubblicato dall ISPES un software gratuito (disponibile a chi ne fa richiesta all ISPESL). Il software, al quale chi scrive ha contribuito alla preparazione, vuole essere una guida con l obiettivo di consentire a datori di lavoro e organismi di vigilanza territoriali (OVT) di verificare se il parco macchine non soggette a legislazione comunitaria (in pratica macchine usate non marcate CE) rispondono alle prescrizioni di sicurezza relative alla legislazione nazionale vigente, anche se, dato l argomento strettamente tecnico della materia, il datore di lavoro dovrà avvalersi probabilmente di personale tecnico interno o esterno in grado di comprendere le domande tecniche che vengono fatte all interno del software strutturato come lista di controllo. Il software è stato sviluppato principalmente verificando la rispondenza ai requisiti dell ultima edizione della Norma EN relativa all equipaggiamento elettrico delle macchine essendo

7 questa lo stato dell arte attuale per i dispositivi di comando e controllo (del resto non era possibile riferirsi a normative tecniche abrogate) e si presenta con una serie di finestre che guidano l utilizzatore nella compilazione dei dati necessari all analisi; la prima finestra è la finestra generale (Fig. 1) dove si inseriscono i dati del compilatore, si accede alla pagina dei questionari già compilati relativi ad altre macchine e si può accedere alla finestra di stampa di questi questionari. Fig. 1 Una volta inseriti i dati generali si accede alla sezione di compilazione vera e propria del questionario (Fig. 2) dove sono previste, oltre alla sezione anagrafica, altre otto sezioni di compilazione che sono: - alimentazione - condizioni ambientali - protezione contro la scossa elettrica - protezione dell equipaggiamento elettrico - circuiti di comando e sicurezza

8 - dispositivi di interfaccia uomo-macchina - segnali di avvertimento - verifiche Fig. 2 Man mano che si accede all interno di ciascuna delle 8 macro sezioni in cui è diviso il questionario e si compilano completamente, rientrando nella pagina principale della macchina in esame la sezione compilata viene segnalata dal pulsante di scelta che da rosso diventa verde. Al termine della compilazione delle otto parti del questionario è poi possibile accedere alla sezione della stampa di tale questionario che viene stampato completamente. Si tenga conto che dove nella compilazione del questionario si rileva una risposta che evidenzia una difformità dalle prescrizioni di legge, viene indicato in caratteri rossi un avviso che indica, a livello generale, gli interventi di adeguamento necessari (si veda l esempio in Fig. 3).

9 Fig. 3 Il questionario è quindi uno strumento molto utile per focalizzare le problematiche di rispondenza alla legislazione relativamente ai circuiti di comando e controllo delle macchine, anche se una volta identificati i problemi rimane poi la fase di progettazione e attuazione delle misure tecniche di adeguamento necessarie. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito Internet dell ISPESL all indirizzo previo registrazione. L imminente applicazione della Direttiva 2006/42/CE Come ormai noto da tempo il 29 dicembre 2009, in sostituzione della Direttiva 98/37/CE, entrerà in vigore la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE che introduce nuovi ed importanti aspetti rispetto alla precedente edizione, aspetti che riguarderanno direttamente i costruttori e gli utilizzatori di macchine. La Direttiva 2006/42/CE non è purtroppo ancora stata recepita dall Italia (cosa che doveva avvenire inderogabilmente entro il 29 giugno 2008 secondo le indicazioni riportate nel testo della Direttiva) e per questo ritardo sicuramente verranno applicate dalla Unione Europea sanzioni amministrative nei confronti dell Italia. Quando sarà applicabile la Direttiva 2006/42/CE (ossia dal 29 Dicembre 2009) contemporaneamente cesserà di essere applicabile la Direttiva 98/37/CE (fatta salva la deroga concessa fino al 29 dicembre 2011 per le pistole sparachiodi); in altri termini viene meno il cosiddetto periodo transitorio, ossia il periodo nel quale il costruttore volontariamente può scegliere di applicare la nuova legislazione anche prima della sua entrata in vigore ufficiale nel paese membro oppure di applicare la vecchia. Senza entrare nel dettaglio delle numerose diversità e novità della Direttiva 2006/42/CE rispetto alle Direttiva che essa sostituirà, considerato lo spazio ristretto per evidenziare tutte le suddette novità si traccia di seguito solo una breve sintesi di quelle principali.

10 Rispetto alla Direttiva 98/37/CE la Direttiva 2006/42/CE ha introdotto sostanzialmente i seguenti principali cambiamenti: modificata la definizione di macchina introdotto il concetto di quasi-macchina aggiunte prescrizioni circa la documentazione per le quasi macchine esteso campo applicazione (ad es. ascensori da cantiere) ampliate le esclusioni (ad es. alcuni prodotti soggetti a Direttiva B.T.) esteso l allegato IV alle unità logiche per funzioni di sicurezza aggiunta la definizione di costruttore e di mandatario introdotta la nuova procedura di conformità Garanzia qualità totale modificati alcuni requisiti essenziali di sicurezza La Direttiva Macchine 98/37/CE attualmente in vigore definisce all art. 1 punto 2 comma a) la macchina come Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale, ed ancora nello stesso punto a) precisa che si considera anche macchina un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Ancora, la Direttiva 98/37/CE tratta le prescrizioni per quelle macchine destinate per dichiarazione di cui all allegato II punto B del suo costruttore ad essere integrate in altra macchina (salvo il caso possano funzionare in modo indipendente) e comprende nel suo campo di applicazione le Macchine ed i componenti di sicurezza (inclusi gli accessori di sollevamento). La nuova Direttiva 2006/42/CE definisce invece macchina quanto segue: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; Come si nota la definizione di macchina introdotta amplia di fatto l applicazione della Direttiva anche alle macchine senza azionamento, cosa che la Direttiva attualmente in vigore non prende in considerazione, ma soprattutto la Direttiva 2006/42/CE ha introdotto la nuova definizione di quasimacchina indicata nel testo della Direttiva nell art. 2 comma g) come insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono

11 unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva e sostanzialmente includono quelle che nella Direttiva 98/37/CE sono identificate come macchine destinate ad essere incorporate in una macchina o a essere assemblate con altre macchine per formare un installazione complessa e che non sono in grado di funzionare in modo indipendente. La nuova definizione pone subito in evidenza come la quasi macchina sia caratterizzata dal non avere un applicazione determinata se non quella di essere incorporata in un'altra macchina che nell insieme avrà una applicazione determinata: il fatto che la quasi macchina possa funzionare o meno in modo indipendente diventa dunque irrilevante salvo appunto che questo funzionamento autonomo sia associato ad una applicazione ben determinata. L inserimento delle quasi-macchine all interno della Nuova Direttiva dal punto di vista tecnico non introduce per i costruttori cambiamenti sostanziali rispetto alla attuale Direttiva 98/37/CE, ma vi saranno importanti cambiamenti che riguardano le procedure di conformità poiché per le quasimacchine sono previste procedure più stringenti. In merito alle conformità delle quasi macchine alla Direttiva sono stati predisposte nuove procedure per dimostrare la conformità alla Direttiva di tali parti (sintetizzate in Fig. 4) che nella precedente Direttiva non esistevano (l unico obbligo per le macchine destinate ad essere incorporate in altre macchine è la fornitura della dichiarazione di incorporazione) e che costituiscono un altra grossa novità della Direttiva 2006/42/CE. Fig. 4

12 Per poter commercializzare quasi-macchine occorrerà innanzi tutto predisporre una Documentazione tecnica pertinente indicata in allegato VII parte B che per certi versi ricalca il fascicolo tecnico di una macchina: l obbiettivo della documentazione è dimostrare quali requisiti essenziali di sicurezza (RES) della Direttiva sono stati applicati e soddisfatti. La documentazione tecnica deve: - riguardare progettazione, fabbricazione e funzionamento della quasi-macchina, secondo necessità per valutare la sua conformità ai RES applicati. - essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità. - essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta - contenere un disegno complessivo della quasi-macchina e schemi dei circuiti di comando, - contener disegni dettagliati e completi, con eventuali note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., per dimostrare la conformità della quasi-macchina ai RES applicati, - contenere documentazione valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, compreso: o i) elenco dei RES applicati e soddisfatti, o ii) misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o ridurre i rischi e, se del caso, indicazione dei rischi residui o iii) norme e altre specifiche tecniche applicate, che indichino i RES coperti da tali norme, o iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, o v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; - nel caso di fabbricazione in serie, deve contenere le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai RES applicati. Da osservare come per la documentazione tecnica delle quasi-macchine si utilizzi il termine requisiti applicati e non requisiti applicabili ; ciò significa che il costruttore di una quasimacchina può decidere quali requisiti essenziali applicare alla quasi-macchina indipendentemente dal fatto che possano risultare applicabili anche altri requisiti (ma deve rendere noti quelli applicati al costruttore della macchina finale): sarà il costruttore finale della macchine in cui la quasimacchina sarà incorporata che dovrà soddisfare i requisiti essenziali mancanti anche della quasimacchina prima che la macchina finale sia messa in servizio o immessa sul mercato. Il costruttore della quasi-macchina oltre alla documentazione tecnica pertinente dovrà anche fornire insieme alla quasi macchina le istruzioni di assemblaggio della stessa le quali dovranno: - contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. - essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario. Terminata la produzione della documentazione pertinente della quasi-macchia prodotta e le relative istruzioni di assemblaggio, il costruttore della quasi-macchina dovrà infine preparare la dichiarazione di incorporazione in modo analogo a quanto previsto nella attuale Direttiva 98/37/CE: istruzioni per l'assemblaggio e dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione e devono fare parte del fascicolo tecnico della macchina finale. L introduzione dei maggiori prescrizioni per la commercializzazione delle quasi-macchine è sicuramente un grosso passo avanti verso la responsabilizzazione dei costruttori di quasi-macchine

13 ed una maggiore garanzia della sicurezza del prodotto fornito per i costruttori della macchina finale in cui la quasi macchina sarà integrata; l attuale Direttiva 98/37/CE invece rimanda tutta la responsabilità, inclusa quella della macchina incompleta incorporata acquistata, al costruttore della macchina finale messa in servizio o immessa sul mercato. Anche il campo di applicazione della Direttiva 98/37/CE in vigore è stato modificato nella Direttiva 2006/42/CE così come sono cambiate alcune delle esclusioni dal campo di applicazione della Direttiva Macchine; più precisamente sono stati inclusi espressamente anche gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie (prima solo citati nell allegato 1), oltre che agli ascensori da cantiere e quelli con velocità non superiore a 0,15 m/s (che non rientrano più nella Direttiva Ascensori 95/16/CE per la loro esclusione del campo di applicazione di tale Direttiva come modificato dall art. 24 della Direttiva 2006/42/CE); sono anche stati inclusi gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio ed altri apparecchi ad impatto (ad es. pistole sparachiodi) prima considerate armi da fuoco e quindi escluse dal campo di applicazione della Direttiva. Tra le nuove esclusioni dal campo di applicazione della Direttiva si segnala invece l aggiunta dei prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti (purché siano oggetto della Direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973 modificata dalla Direttiva 93/68/CE), o o o o o o elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, motori elettrici; - le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: o o apparecchiature di collegamento e di comando, trasformatori. L esclusione dal campo di applicazione dei prodotti elettrici soggetti alla Direttiva 73/23/CE o delle apparecchiature elettriche ad alta tensione di cui all elenco precedente, permette di evitare interpretazioni dubbie relativamente all applicabilità della Direttiva 2006/42/CE a tali prodotti contrariamente al passato in cui potevano esserci discutibili interpretazioni in relazione all art. 1 comma 5 della Direttiva 98/37/CE il quale recitava testualmente se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina è disciplinata esclusivamente dalla Direttiva 73/23/CEE. Un ulteriore importante prescrizione che diventerà operativa con l applicazione della Direttiva 2006/42/CE riguarda tuttavia i componenti di sicurezza inclusi in Allegato IV dove al posto del riferimento ai Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l uso delle due mani indicati nella Direttiva 98/37/CE, nella Direttiva 2006/42/CE ci si è riferiti in modo più generala alle Unità logiche per funzioni di sicurezza estendendo di fatto ai moduli di sicurezza (ed all elettronica di sicurezza in genere) l applicazione delle prescrizioni applicabili ai componenti in Allegato IV: questa prescrizione avrà sicuramente un impatto rilevante sul mercato dei componenti di sicurezza. Sono state inoltre aggiunte alcune importanti definizioni ad oggi non inserite nella Direttiva 98/37/CE e precisamente le definizioni di Mandatario e Fabbricante; per la precisione si definisce Mandatario qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente Direttiva mentre si definisce Fabbricante una persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente

14 Direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente Direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente Direttiva. Soprattutto l ultima frase della suddetta definizione indica un principio fondamentale, ossia che ogni macchina debba avere comunque un costruttore indipendentemente che questa riporti in targa o meno i suoi estremi; inoltre l ultima parte della definizione suona come un avviso anche per gli installatori, ed in generale per coloro che effettuano adeguamenti o modifiche sulle macchine usate, in quanto nel caso in cui l intervento operato ricada nell ambito della messa in servizio o nella immissione sul mercato è bene sia precisato che l intervento eseguito è volto a rendere la macchina pronta per la messa in servizio o per l immissione sul mercato che resta comunque a carico del committente (se non diversamente concordato contrattualmente con la committenza stessa) altrimenti si rischia di diventare proprio malgrado costruttori dell intera macchina con tutte le responsabilità che ne conseguono. Una delle ulteriori più rilevanti novità introdotte nella Direttiva 2006/42/CE resta comunque l introduzione tra le procedure di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla Direttiva della nuova procedura di Garanzia qualità totale riportata nell allevato X della Direttiva stessa; si tratta di un nuovo modulo di conformità per cui il fabbricante applica un sistema di qualità approvato che riguarda la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo della macchina e per il quale il costruttore richiede la approvazione e la sorveglianza del suo sistema di qualità da parte di un Organismo Notificato. Uno dei vincoli imposti dalla Direttiva è che nel gruppo di esperti dell Organismo Notificato incaricato della valutazione del sistema di qualità sia presente almeno un esperto nella tecnologia della macchina oggetto del sistema di garanzia qualità totale. Il sistema di garanzia qualità totale deve essere mirato a garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva e il costruttore della macchina deve documentare in modo sistematico e ordinato criteri, requisiti e disposizioni adottati sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte; la documentazione poi del sistema di garanzia qualità totale deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di fine produzione dell ultimo esemplare di macchina. Il costruttore che richiede l intervento dell Organismo Notificato per l approvazione del sistema di garanzia qualità, quando il sistema è approvato dall organismo, è soggetto a ispezioni periodiche (anche a sorpresa) in modo che il sistema garanzia qualità sia completamente rivalutato dall Organismo mediamente ogni 3 anni. L Organismo Notificato è responsabile della sorveglianza del sistema qualità, cioè garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato. Come per l esame CE di tipo anche per il sistema garanzia qualità totale deve essere anche prevista una procedura di ricorso da parte del costruttore in caso di non approvazione del sistema da parte dell Organismo Notificato. Da ultimo è importante sottolineare che la nuova Direttiva 2006/42/CE ha talvolta modificato, talvolta aggiunto e altre volte eliminato alcuni requisiti essenziali di sicurezza contenuti nella Direttiva 98/37/CE, ma fortunatamente la Commissione Europea, nel riscrivere la Direttiva Macchine, ha pensato bene di non modificare la numerazione dei RES adottata nella Direttiva 98/37/CE ma di aggiungere nuove numerazioni dove sono stati aggiunti nuovi requisiti essenziali di sicurezza e sopprimere le numerazioni dei requisiti essenziali eliminati senza rinumerare tutti i requisiti; ciò permetterà ai costruttori di aggiornare i propri fascicoli tecnici senza essere costretti a stravolgerli. A conti fatti comunque i RES aggiunti rispetto alla Direttiva 98/37/CE non sono molti.

15 Situazione generale della normativa tecnica attinente al settore del macchinario Come noto le normative tecniche emanate dagli enti normatori europei (CEN e CENELEC) su mandato dalla Commissione europea sono finalizzate al soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive per cui sono state preparate; tali normative rivestono una importanza fondamentale quando armonizzate in quanto se applicate (ovviamente correttamente) permettono di attivare il principio di automatica presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza che tali normative coprono per la specifica Direttiva. Il panorama delle normative armonizzate per la Direttiva Macchine è estremamente vasto (sono centinaia) soprattutto grazie alle numerose norme specifiche per i diversi macchinari (definite norme di tipo C, mentre le norme di tipo A e B riguardano rispettivamente principi generali, definizioni e le prescrizioni di sicurezza applicabili a numerosi tipi di macchine o gruppi di queste o a componenti di sicurezza); tuttavia vi sono alcune norme basilari per la progettazione del macchinario che non possono essere ignorate da qualsiasi progettista. Suddividendo queste norme in norme di tipo non elettrico e norme di tipo elettrico si possono citare le seguenti: Norme di tipo non elettrico Norme di base: - UNI EN ISO : Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia. - UNI EN ISO : Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Parte 2: Principi tecnici. - UNI EN ISO : Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi. *- pren/tr : Sicurezza del macchinario Valutazione del rischio Parte 2: guida pratica ed esempi ed esempi di metodi *(in preparazione) Norme attinenti alla determinazione di spazi e distanze di sicurezza - UNI EN 13857: Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. - UNI EN 349: Sicurezza del macchinario. Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. - UNI EN 547-1: Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario. - UNI EN 547-2: Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso. - UNI EN 547-3: Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Dati antropometrici. - UNI EN 999: Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo. Norme attinenti alle protezioni ed ai dispositivi di comando e interblocco - UNI EN 953: Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili. - UNI EN 574: Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione. - UNI EN 1088: Sicurezza del macchinario. Dispositivi di interblocco associati ai ripari. Principi di progettazione e di scelta. - UNI EN 1037: Sicurezza del macchinario. Prevenzione dell'avviamento inatteso.

16 Norme di tipo elettrico Norme relative ai dispositivi elettrosensibili: - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Parte 1: Prescrizioni generali e prove - CEI EN /A1: Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione- Parte 1: Prescrizioni generali e prove - CEI CLC/TS : Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione- Parte 2: Prescrizioni particolari per l'equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD) - CLC/TS :2008 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Parte 3: Prescrizioni particolari per dispositivi attivi opto-elettronici rispondenti alla diffusione riflessa (AOPDDR) - IEC/TR :2007 Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione - Parte 4: Prescrizioni particolari per equipaggiamenti che fanno uso di dispositivi basati sulla visione (VBPD) * - CEI CLC/TS 62046:2005 Edizione Inglese Sicurezza del macchinario - Applicazione di sistemi di protezione per rilevare la presenza di persone * A breve sarà pubblicata la nuova edizione 2009 Norme relative ai circuiti di sicurezza ed arresto di emergenza: * - UNI EN 954-1: Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Principi generali per la progettazione.** - UNI EN ISO :2008- Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione.** - UNI EN ISO : Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 2: Validazione. - CEI EN Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza. - CEI EN 62061/EC - Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza. - Errata corrige - UNI EN ISO 13850: Sicurezza del macchinario. Arresto di emergenza. Principi di progettazione. * Applicabile solo fino al 28 dicembre 2009 ** Norme applicabili anche ai circuiti di comando e controllo di tipo non elettrico Norme relative all equipaggiamento elettrico di macchina o specifiche per alcune categorie di macchine. - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: regole generali. CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 11: Prescrizioni per l'equipaggiamento AT con tensioni superiori a 1000 V AC o 1500 V DC, ma non superiori a 36 kv CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 31: Prescrizioni particolari per macchine per cucire, unità e sistemi - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento. * - priec Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 33: Prescrizioni per le macchine per la fabbricazione di semiconduttori. *(in preparazione)

17 Norme relative alla marcatura, indicazione e manovra dell equipaggiamento elettrico di macchina. - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 1: Prescrizioni per segnali visivi, acustici e tattili. - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 2: Prescrizioni per la marcatura. - CEI EN : Sicurezza del macchinario - Indicazione, marcatura e manovra - Parte 3: Prescrizioni per il posizionamento e il senso di manovra degli attuatori. Norme relative ai quadri elettrici a) Serie attualmente in vigore IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS) IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Prescrizioni particolari per i condotti sbarre IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD) IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 5: Prescrizioni particolari per apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche b) Serie in via di pubblicazione - IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 1: regole generali - IEC : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 2: Quadri di potenza (PSC-ASSEMBLIES) - priec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 3: quadri di distribuzione (a sostituire IEC ) - priec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 4: Apparecchiature assiemate per cantiere (a sostituire IEC ) - priec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 5: apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche (a sostituire IEC ) - priec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) - Parte 6: Sistemi di condotti sbarre (a sostituire IEC ) Le Norme UNI EN e la Norma UNI EN Tra tutte le norme del settore macchinario le norme fondamentali che nessun progettista di macchine (degno di questo nome) può ignorare vi sono le Norme UNI EN parti 1 e 2 (che hanno sostituito alcuni anni fa le norme EN 292 parte 1 e 2); nella parte 1 è riportata la terminologia generale inerente alla sicurezza del macchinario e la strategia di riduzione del rischio, mentre nella parte 2 sono riportati tutti i principi generali di progettazione del macchinario tra i quali la

18 protezione integrata nella progettazione, le misure di protezione complementari e le informazioni sull uso da predisporre. Ma le norme UNI EN da sole non sono sufficienti per la progettazione di una macchina in quanto enunciano solo principi generali, seppure fondamentali, che devono essere scelti in funzione della tipologia di macchina specifica e quindi devono essere associate almeno alla Norma EN relativa all analisi del rischio. Quest ultima norma ha sostituito nel 2007 la Norma EN 1050 (storica norma relativa all analisi del rischio) e partendo dalla determinazione dei limiti di macchina (limiti da intendersi nel senso esteso come limiti di spazio, uso e tempo) indica come identificare i pericoli, stimare i rischi associati a tali pericoli e quindi valutare se il rischio valutato è stato adeguatamente ridotto e nel caso non lo sia come intervenire per ridurlo. Fig. 5 Rispetto alla Norma UNI EN 1050 è stato modificato l allegato A dove la tabella esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi è stata sostituita nella Norma UNI EN in una tabella diversa (di cui se ne riporta in Fig. 5 una parte) nella quale i pericoli sono stati divisi in gruppi (ad esempio elettrici, meccanici, ecc.) a ciascuno dei quali è stata associata una serie di

19 origini del pericolo ed una serie di potenziali conseguenze; è stata poi aggiunta un ulteriore tabella (di cui se ne riporta in Fig. 6 una parte) che in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita della macchina indica diverse mansioni che possono portare a situazioni pericolose, situazioni definite come circostanza nella quale una persona è esposta almeno ad un pericolo, e che quindi devono essere tenute in conto durante l analisi del rischio. Fig. 6 Per comprendere meglio l uso della tabella di cui uno stralcio è stato riportato in Fig. 5, si prenda ad esempio un situazione dove si devono analizzare i rischi relativi ad un sistema robotizzato di Fig. 7; in tale caso l analisi può essere sintetizzata come segue: Gruppo Pericoli: Meccanico Origine del pericolo: elementi mobili Potenziali conseguenze: - Schiacciamento - Impatto - Taglio Fig. 7

20 Le Norme UNI EN ed UNI EN 1088 Una ulteriore norma di recente pubblicazione è relativa alla UNI EN che è importante per determinare le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori; tale norma deriva dalla fusione delle Norme UNI EN 294 Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e della Norma UNI EN 811 Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori ma la fusione di queste due norme non ha tuttavia portato sostanziali cambiamenti nella rispetto alle due singole norme prima citate. È comunque da segnalare che la Norma UNI EN è conforme ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza sia per la Direttiva 98/37/CE sia già per la Direttiva 2006/42/CE: Principi di integrazione della sicurezza Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili Caratteristiche richieste per le protezioni di dispositivi di protezione La Norma UNI EN 1088 Sicurezza del macchinario Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta è un altra norma basilare per la progettazione dei dispositivi di sicurezza la quale specifica i principi di progettazione e scelta, indipendentemente dalla natura della sorgente di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari e fornisce i requisiti specificatamente destinati ai dispositivi di interblocco elettrici. Per tale norma è da segnalare che nella variante del dicembre 2007 tra i modi ragionevolmente prevedibili di neutralizzare i dispositivi di interblocco è stato incluso l uso di un utensile (ad esempio cacciavite, chiavi, pinze, ecc.)., anche se ciò peraltro è in contrasto con requisito della Direttiva 98/37/CE nella quale si richiede che il fissaggio dei dispositivi di interblocco debba essere ottenuto con sistemi che richiedono l uso di utensili per la loro apertura. Inoltre sono stati chiariti meglio i metodi contro l elusione di alcuni dispositivi di protezione come indicato nella Fig. 8. Fig. 8 Le Norme dei dispositivi di protezione elettrosensibili Nell ambito di applicazione dei dispositivi di sicurezza nel macchinario i dispositivi elettrosensibili (ESPE) per applicazioni di sicurezza rivestono un ruolo molto importante. La norma generale che ne regola la costruzione per tutti i tipi è la Norma CEI EN parte 1, unica norma armonizzata per la Direttiva Macchine, seguita da altre parti (la parte 2 per le barriere immateriali e le fotocellule, la parte 3 per i laser scanner e la futura parte 4 per i sistemi di riconoscimento della persona basati sulla visione) che invece non sono armonizzate; tali norme sono destinate ai costruttori di tali dispositivi mentre per gli utilizzatori di tali sistemi sul territorio della Comunità Europea è fondamentale sapere che dispositivi dichiarati conformi solo alla parte 1 non possono

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