IL MODELLO Guida alla compilazione. a cura di Antonio Gigliotti

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1 IL MODELLO Guida alla compilazione a cura di Antonio Gigliotti

2 Gli Autori Antonio Gigliotti Direttore e autore della collana di aggiornamento professionale Fiscal-Focus.it e del quotidiano Fiscal-Focus.info. Dottore Commercialista dello Studio Tributario Gigliotti & Associati, revisore legale, pubblicista, specializzato in materia tributaria, autore di diverse pubblicazioni in materia fiscale. Collabora con Il Sole 24 ore e altri importanti quotidiani di carattere nazionale. Esperto fiscale in materia tributaria per le rubriche Radio Rai 1 Economia in tasca e Prima di tutto e in diverse edizioni del TG1 Ha collaborato: Sonia De Luca I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Testo chiuso in redazione in data 13 MARZO 2015

3 Indice GUIDA AL 730/ LE NOVITÀ DEL MODELLO Pag IL 730 PRECOMPILATO Pag La trasmissione della nuova Certificazione Unica Pag La trasmissione dei dati relativi agli oneri da parte di soggetti terzi Pag Modalità di acquisizione, accettazione o modifica del 730 precompilato Pag Il visto di conformità e la responsabilità degli intermediari Pag ASPETTI GENERALI Pag Perché conviene il Mod. 730 Pag Chi può presentare il Mod. 730 Pag Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione Pag Soggetti privi di sostituti d imposta Pag Chi deve presentare il Mod. UNICO Persone fisiche e nel 2015 non hanno un sostituto di imposta che possa effettuare il conguaglio Pag Il Modello 730 ordinario (non precompilato) Pag La dichiarazione congiunta Mod. 730 Pag La documentazione necessaria Pag Destinazione dell otto, del cinque e del due per mille dell IRPEF Pag GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Pag Come è composto il modello Pag Frontespizio Pag Familiari a carico Pag Dati del sostituto d imposta Pag. 97 I

4 Indice 4.5. QUADRO A - Redditi dei terreni Pag Ambito soggettivo Pag Reddito dominicale e reddito agrario Pag Rivalutazione del reddito dominicale e agrario Pag Effetto sostitutivo IMU-IRPEF Pag Gli atti catastali Pag Chi non è obbligato a compilare il quadro A Pag Terreni concessi in affitto Pag Terreni condotti in affitto Pag Altre tipologie di utilizzo Pag Modalità di compilazione del quadro A Pag QUADRO B - Redditi dei fabbricati Pag Concetti generali Pag I fabbricati e l effetto sostitutivo IMU-IRPEF Pag Modalità di compilazione del quadro B Pag Fabbricati locati a cedolare secca Pag QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Pag La novità della riduzione del Cuneo Fiscale (Bonus 80 euro) Pag Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Pag Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente Pag Sezione III Ritenute Irpef e addizionale regionale all Irpef Pag Sezione IV Ritenute addizionale comunale all Irpef Pag Sezione V Bonus Irpef Pag Sezione VI Altri dati Pag Esempi di compilazione Pag QUADRO D - Altri redditi Pag. 197 III

5 Indice Certificazioni CUPE e CU Pag Sezione I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi Pag Sezione II Redditi soggetti a tassazione separata Pag QUADRO E - Oneri e Spese Pag Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 19% o del 26% Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo Sezione III A Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio Sezione III B - Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione Sezione III C - Spese per l arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%) Pag. 235 Pag. 284 Pag. 303 Pag. 315 Pag Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico Pag Sezione V - Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione Pag Sezione VI Altre detrazioni Pag QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati Pag QUADRO G - Crediti d imposta Pag QUADRO I Imposte da compensare Pag Modello 730-3: Prospetto di liquidazione Pag Firma della dichiarazione Pag LE RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RICORRENTI Pag. 399 (Allegati in formato Word) Check-list raccolta dati Modello 730/2015 III

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7 Capitolo 1 - Le novità del modello 1. LE NOVITÀ DEL MODELLO Con il Provvedimento del 15 gennaio 2015, l Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito la versione definitiva del Mod. 730/2015 (anno d imposta 2014) completo di istruzioni alla compilazione. Di seguito si indicano le principali novità relative al suddetto modello dichiarativo. IL MODELLO 730 PRECOMPILATO Da quest anno l Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet MODELLO 730 PRECOMPILATO A DISPOSIZIONE DAL 15 APRILE SUL SITO Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest anno viene inviata all Agenzia delle Entrate dai sostituti d imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). 1

8 Le novità del modello Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all'agenzia delle Entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all'assistenza fiscale, che provvedono all'integrazione della dichiarazione ed all'apposizione del visto di conformità. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti". I NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 Il modello 730 deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d imposta oppure al CAF o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. PRESENTAZIONE 730 PRECOMPILATO ENTRO 7 LUGLIO INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITÀ Le nuove disposizioni introdotte a regime dall art. 4, commi 2-7, D.Lgs. 21 novembre 2014, n In particolare stabiliscono un unico termine: 1. per la presentazione da parte del contribuente del Mod. 730: - al proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 aprile); - al CAF/professionista abilitato (precedentemente 31 maggio); 2. per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate: - del risultato finale e della dichiarazione predisposta da parte del CAF/professionista abilitato (precedentemente 30 giugno), - della dichiarazione predisposta da parte del proprio sostituto d imposta (precedentemente 30 giugno); 3. per la consegna al contribuente/sostituito da parte dei: - sostituti d imposta (precedentemente 31 maggio); - CAF/professionisti abilitati (precedentemente 15 giugno); di copia dei Modd. 730 elaborati e dei relativi prospetti di liquidazione. Tale consegna deve essere comunque effettuata prima della trasmissione telematica della dichiarazione. 2

9 Capitolo 1 - Le novità del modello Presentazione del Mod. 730 al sostituto Presentazione del Mod. 730 al CAF/professionista Trasmissione del Mod. 730 ad Agenzia (sostituto, CAF, professionista) MODALITÀ DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI Consegna Mod. 730 al dipendente da parte del sostituto Consegna Mod. 730 al dipendente da parte del CAF/professionista IL FRONTESPIZIO Le novità del frontespizio sono: STATO CIVILE Da quest anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato). Rimangono presenti le caselle Tutelato/a e Minore da utilizzare nelle casistiche in cui la dichiarazione sia presentata da soggetto diverso dal contribuente, vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età. 3

10 Le novità del modello DOMICILIO FISCALE Sono state semplificate ed uniformate le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF: 1. viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno di riferimento; Domicilio fiscale di riferimento per addizionale regionale Domicilio al 31/12 dell anno di riferimento Domicilio al 1/1 dell anno di riferimento Già con effetto dal periodo d imposta viene stabilito che l acconto dell addizionale comunale deve sempre essere versato con l aliquota deliberata per l anno precedente (prima della novella normativa il comune poteva variare l aliquota per l acconto pubblicando la delibera entro il 20 dicembre dell anno precedente); Acconto addizionale comunale Aliquota pubblicata entro il 20/12 dell anno precedente a quello di riferimento Aliquota deliberata per l anno precedente Non sarà pertanto più necessario tener conto di due distinti elenchi (uno per l acconto ed uno per il saldo): l acconto dell addizionale comunale IRPEF 2015 è calcolato utilizzando l aliquota, l eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni in vigore per il le Regioni e le Province autonome dovranno inviare al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze ( Dal 2015 (periodo di imposta 2014), la Regione competente è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa, come indicato nell apposita sezione del frontespizio. 4

11 Capitolo 1 - Le novità del modello Si ricorda che prima della novità introdotta dall articolo 8, D.Lgs. n. 175/2014 la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale era fissata al 31 dicembre dell anno di riferimento. Pertanto, relativamente all anno 2014, l addizionale regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio Inoltre, la casella Casi particolari addizionale regionale, presente in corrispondenza dei due righi destinati all indicazione del domicilio fiscale, quest anno va barrata nel caso in cui il dichiarante risieda in: - Basilicata; - Veneto; - Lazio, e rientri nelle categorie svantaggiate per le quali tali Regioni hanno previsto un aliquota di addizionale regionale agevolata, come di seguito specificato. FAMILIARI A CARICO Nel modello da quest anno si dovrà indicare anche il codice fiscale dei figli a carico residenti all estero. Viene eliminata la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente presente lo scorso anno per consentire al contribuente di indicare il numero dei figli residenti all estero per i quali non era stato possibile indicare il codice fiscale. QUADRO A REDDITI DEI TERRENI Abrogazione della determinazione forfettaria reddito terreno incolto L articolo 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l articolo 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l esclusione dall IRPEF del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione del fondo per un intera annata agraria. 5

12 Le novità del modello Se il terreno risulta incolto per un intera annata agraria non è quindi più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario. Ecco che, nel Mod. 730/2015, tra i codici da indicare nella colonna 7 Casi particolari non sono più presenti: - il codice 1, che fino allo scorso anno identificava la sopra citata agevolazione, ora abrogata; - il codice 5, da indicare, fino all anno scorso, in caso di terreno non coltivato per l intera annata agraria dato in affitto a giovani agricoltori. Aumenta la rivalutazione del reddito dominicale e agrario L articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 sostituisce l articolo 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013 ), prevedendo una ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle misure di: - anni 2013 e %; - anno %; - dal %. Tale ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola è del 5%, per gli anni 2013 e 2014 ed al 10% per il Essa va applicata all importo risultante dalla rivalutazione ordinaria (70%, per il reddito agrario e dell 80%, per quanto riguarda il reddito dominicale). Pertanto, seppur ai fini della tassazione dei terreni per il periodo di imposta 2014, l ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al 15% (5% per coltivatori diretti/iap), ai fini della determinazione dell acconto 2015 si dovrà tener conto della nuova misura dell ulteriore rivalutazione (30% in linea generale - 10% per coltivatori diretti e IAP). DAL 2015 ULTERIORE RIVALUTAZIONE REDDITI TERRENI AGRICOLI IMPONE RICALCOLO ACCONTO % (10% coltivatori diretti/iap) La produzione di energia elettrica da fonti agro-forestali L articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014, integrando l articolo 1, comma 423, Legge n. 266/2005, prevede che, per i soli anni 2014 e 2015, la produzione e la cessione, effettuate da imprenditori agricoli, di: - energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili (agro-forestali fino a kwh annui e fotovoltaiche fino a kwh annui); 6

13 Capitolo 1 - Le novità del modello - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo; costituiscono attività connesse ex articolo 2135, comma 3, codice civile, e si considerano quindi produttive di reddito agrario. Tali redditi dovranno essere indicati nel quadro A, Mod. 730/2015, essendo considerati redditi agrari, sempre se trattasi di produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA. Esenzione IMU per terreni montani e parzialmente montani TERRENI ESENTI IMU 2014 Montani Parzialmente montani Situati in Comuni da 281 m a 600 m Situati in Comuni a 601 m e oltre Se posseduti/condotti da coltivatori diretti/iap QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI Cedolare secca Con l emanazione di alcuni Decreti il Legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca. Riduzione aliquota - Il D.L. n. 102/2013, c.d Decreto IMU aveva già disposto la riduzione dal 19% al 15% dell aliquota per la cedolare secca per i contratti a canone concordato, con decorrenza dal L art. 9, comma 1, Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, limitatamente al quadriennio , riduce ulteriormente la suddetta aliquota al 10%. Cedolare al 10% anche per i comuni colpiti da calamità naturale Con la L. 23 maggio 2014, n. 80 è stata ampliata l applicabilità dell aliquota del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio Tale agevolazione è riservata ai contratti di locazione a canone concordato. La riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. Il contribuente dovrà compilare la sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9 Stato di emergenza. 7

14 Le novità del modello Estensione della cedolare per contratti stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro È stata confermata l estensione della possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate dagli enti a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni; con rinuncia all aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione. Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio - L art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013 (c.d. Decreto Milleproroghe ) dispone il differimento dei termini previsti per l esecuzione delle procedure di sfratto al 31 dicembre In sostanza, per i proprietari degli immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell esecuzione, ovvero fino al 31 dicembre In tale caso, il soggetto che presta assistenza fiscale, dovrà procedere ad un ricalcolo dell acconto Soppresso l obbligo di indicazione dell IMU dovuta in dichiarazione Sono stati soppressi i commi 103 e 104 dell articolo 1, Legge n. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal Ecco che a partire dal periodo d im-posta Decade l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l importo dell IMU dovuta per l anno precedente. Effetto sostitutivo IMU - IRPEF nei redditi dei fabbricati - In generale, l IMU sostituisce l IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito 8

15 Capitolo 1 - Le novità del modello Come per l anno d imposta 2013, anche per il 2014 valgono i criteri già conosciuti, e quindi per verificare l assoggettamento di un fabbricato ad IRPEF deve essere considerato esclusivamente se con riferimento a quell immobile è stata o meno versata l ordinaria IMU (ma non la mini IMU). Il versamento nel 2014 della TASI non ha alcuna rilevanza ai fini dell effetto sostitutivo IRPEF. QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Tra le novità presenti in questo quadro riconosciamo: Il bonus IRPEF - l introduzione del nuovo rigo C14, relativo al bonus IRPEF (80 ); Le somme per incremento della produttività - la compilazione obbligatoria del rigo C4, in caso di presenza di compensi erogati per incremento della produttività; Il contributo di solidarietà - l introduzione della colonna relativa al reddito al netto del contributo pensioni nel rigo C15, con riferimento al contributo di solidarietà. QUADRO D ALTRI REDDITI Per quando riguarda il quadro D la struttura risulta invariata rispetto al modello dello scorso anno. QUADRO E ONERI E SPESE Sezione I - spese per le quali spetta la detrazione del 19% o del 26%. Le novità di questa sezione riguardano sostanzialmente solo i righi generici da E8 a E12, nei quali vanno indicati, con un codice numerico, gli altri oneri detraibili (in misura del 19% o 26%). Trattasi in particolare: Nuovi codici 36 e 37 per i premi di assicurazioni: I premi versati in relazione a con tratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio: di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, 9

16 Le novità del modello per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di 630,00 e trovavano collocazione nei righi generici del quadro E (righi da E8 a E12) con il codice 12. Dal 2014, la detraibilità di tali oneri segue le nuove regole: 1. vige un limite di detraibilità generale pari ad 530,00 applicabile complessivamente ai premi relativi: alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001 ); alle assicurazioni vita e contro gli infortuni ( contratti stipulati o rinnovati fino al 2000 ); 2. per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente (codice 36). PREMI ASSICURAZIONI CODICE 36 CODICE 37 Rischio morte, invalidità permanente (dal 2001), vita e infortuni (no al 2000) Rischio di non autosufficienza Massimo 530,00 Massimo 1.291,00 10

17 Capitolo 1 - Le novità del modello erogazioni ad attività culturali (codici 26, 27 e 28) e incompatibilità con l art-bonus. Con l art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato introdotto un nuovo credito d imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus ) per il triennio Detto credito d imposta (nuovo rigo G9) è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 ed il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le erogazioni liberali individuate dal: - codice 26 - a favore delle attività culturali ed artistiche; - codice 27 - a favore degli enti dello spettacolo; - codice 28 - a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca del credito di imposta art-bonus - rigo G9. erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) Con il codice 41 nei righi generici da E8 a E12 sono individuate le erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Dal 2014 esse sono detraibili nella misura del 26%. Il limite massimo agevolabile di 2.065,00, da verificare considerando l eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righi da E8 a E12 dal codice 20. Erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) Per il 2014 Detrazione 26% - Limite di spesa 2.065,00 Erogazioni liberali a partiti politici (codice 42) Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, dal 2014, vanno indicate nei righi E8-E12, con codice 42. Tale detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti: dei partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro nazionale; dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti, a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. La detrazione è riconosciuta nella misura del 26%, per importi compresi tra 30,00 ed annui. 11

18 Le novità del modello Sezione II: oneri deducibili dal reddito complessivo In tale sezione è stato modificato il rigo E21 ed è stato introdotto il rigo E32, dedicato alla nuova deduzione spettante ai soggetti che acquistano o costruiscono abitazioni da concedere successivamente in locazione. Indeducibilità del contributo al SSN con i premi RC auto (rigo E21). Nel rigo E21 del Mod. 730/2015, dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili, è stata eliminata la colonna 1, che fino allo scorso anno ospitava il contributo versato al SSN con i premi di assicurazione RC auto. La nuova deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione (rigo E32). È stato introdotto con l art. 21, D.L. n. 133/2014, una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che acquistano, costruiscono o ristrutturano, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere in locazione: entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione; per almeno otto anni. La nuova deduzione, avviene in 8 quote ed è calcolata sul 20%: del prezzo di acquisto dell immobile ovvero dell ammontare complessivo delle spese di costruzione, nel limite di spesa di ,00; degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l acquisto degli immobili. Sezione III A e B: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio - La detrazione per recupero edilizio che è stata prorogata anche per il 2015 con la Legge di stabilità 2015 trova indicazione nelle sezioni III A e B del quadro E. 12

19 Capitolo 1 - Le novità del modello Per il 2014 la detrazione è rimasta pari: al 50% delle spese sostenute nel limite di ,00 ad unità immobiliare, per la generalità degli interventi (recupero edilizio, acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia); al 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, se presenti procedure autorizzatorie attivate dopo il 4 agosto 2013, effettuati su immobili siti in zone sismiche ad alta pericolosità e adibiti ad abitazione principale o attività produttive. Sezione IIIC: spese per l arredo degli immobili ristrutturati Tale sezione è dedicata all indicazione delle spese sostenute per l acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici destinati all immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio, non presenta alcuna novità di rilievo rispetto allo scorso anno. Sezione IV: spese per interventi di risparmio energetico - Tale sezione non presenta alcuna novità rispetto a quella dello scorso anno. È stato tuttavia soppresso dal 13 dicembre 2014, (D.Lgs. n. 175/2014) l obbligo di invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione che attesta le spese sostenute nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono terminati i lavori nel caso prosecuzione. Sezione V - detrazione per gli inquilini con contratto di locazione. In tale sezione vengono indicate le detrazioni spettanti agli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. E stato introdotto a tal proposito nel rigo E71, colonna 1, il nuovo codice 4, che deve essere utilizzato dagli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale per i quali l art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha previsto, per il triennio , l attribuzione di una detrazione pari a: 900,00 se il reddito complessivo non è superiore a ,71; 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra ,72 e ,41. Sezione VI - dati per fruire di altre detrazioni d imposta Il comma 1-quinquies.1 dell art. 16, TUIR, prevede una nuova detrazione a favore dei giovani agricoltori coltivatori diretti e IAP: di età inferiore a 35 anni; iscritti nella previdenza agricola; 13

20 Le novità del modello che prendono in affitto (con contratto scritto) terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei propri genitori. Tale detrazione spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, nel limite di 80,00 per ettaro affittato, fino ad un massimo di 1.200,00 annui. Le spese sostenute per tali canoni di affitto, nel limite di 6.318,00 e nel limite di 80,00 per ettaro affittato, vanno indicate nel rigo E82 del quadro E. QUADRO F ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI Il quadro F è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno. QUADRO G CREDITI D IMPOSTA Le novità relative al quadro G si limitano alla modifica del rigo G8 Credito d imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali e l introduzione di un nuova Sezione denominata Credito d imposta per erogazioni cultura. Rigo G8 È stata eliminata la colonna 1 prevista nel modello dello scorso anno e relativa al riporto del credito dall anno precedente. Rigo G9 È stata introdotta la nuova sezione VII denominata Credito d imposta per erogazioni cultura, composta unicamente dal rigo G9, che permette ai contribuenti di beneficiare del credito d imposta per erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. tale credito è pari al: 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015; 50% per il 2016; e dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. 14

21 Capitolo 2 - Il 730 precompilato 2. IL 730 PRECOMPILATO Da quest anno l Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet MODELLO 730 PRECOMPILATO A DISPOSIZIONE DAL 15 APRILE SUL SITO PER CHI VIENE PREDISPOSTO Il modello 730 precompilato viene reso disponibile ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che: hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell anno 2013; hanno ricevuto dal sostituto d imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell anno La dichiarazione precompilata viene predisposta anche per i contribuenti, in possesso della Certificazione Unica 2015, che per l anno 2013 hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730, oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello Unico Persone fisiche La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all anno d imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l attività di liquidazione automatizzata (effettuata ai sensi dell art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973). NON È PREDIPOSTO IL 730 PRECOMPILATO SE: SE PRESENTATA CORRETTIVA NEI TERMINI PER ANNO D IMPOSTA 2013 oppure SE PRESENTATA INTEGRATIVA PER ANNO D IMPOSTA

22 Il 730 precompilato LE INFORMAZIONI Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che da quest anno viene inviata all Agenzia delle Entrate dai sostituti d imposta (ad esempio il reddito di lavoro dipendente, le ritenute IRPEF, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico); i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici). PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE PER PRECOMPILARE I QUADRI DEL MODELLO 730 FRONTESPIZIO CERTIFICAZIONE UNICA E ANAGRAFE TRIBUTARIA PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO QUADRO A REDDITO DEI TERRENI QUADRO B REDDITO DEI FABBRICATI QUADRO C REDDITO LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CERTIFICAZIONE UNICA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL ANNO PRECEDENTE E ANARAFE TRIBUTARIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL ANNO PRECEDENTE E ANARAFE TRIBUTARIA CERTIFICAZIONE UNICA 16 s

23 Capitolo 2 - Il 730 precompilato QUADRO D ALTRI REDDITI CERTIFICAZIONE UNICA QUADRO E ONERI E SPESE QUADRO F ECCEDENZE, ACCONTI E ALTRI DATI QUADRO G CREDITI D IMPOSTA COMUNICAZIONE BANCHE, ASSICURAZIONI ED ENTI PREVIDENZIALI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL ANNO PRECEDENTE E ANARAFE TRIBUTARIA CERTIFICAZIONE UNICA E ANAGRAFE TRIBUTARIA (PAGAMENTI CON MOD. F24) DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELL ANNO PRECEDENTE 2.1. La trasmissione della nuova Certificazione Unica Con la nuova Certificazione Unica (CU 2015) si profilano importanti novità per i sostituti d imposta e per i lavoratori autonomi. La CU2015 sostituisce, a partire dal periodo d imposta 2014, il vecchio CUD e la certificazione dei compensi degli autonomi emessa in forma libera su carta intestata dell azienda. Numerose sono le novità: dalla grafica ai dati, ai destinatari. La CU2015 deve essere consegnata ai percettori entro il 28 febbraio e trasmessa, per via telematica, all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo. È la prima volta che i redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni corrisposti viene certificata con un apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate. Fino allo scorso anno, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e le provvigioni erano comunicati in forma libera da ciascun sostituto d imposta. Sostituto d imposta Dal 2015 ENTRO IL 28 FEBBRAIO ENTRO IL 7 MARZO Consegna ai percettori dei dividendi il CUPE Consegna ai dipendenti e altri lavoratori la CU Trasmissione telematica delle CU all Agenzia (il CUPE non va inviato) 17

24 Il 730 precompilato L OBBLIGO DELL INVIO TELEMATICO L obbligo di trasmettere telematicamente all Amministrazione Finanziaria la Certificazione Unica entro il 7 marzo, trova la propria giustificazione nel debutto del nuovo Mod. 730 precompilato. A partire dal periodo d imposta 2014 l Amministrazione Finanziaria dovrà, infatti, fornire ai contribuenti, ove possibile, la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) che riporterà i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito. In proposito, l Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la vecchia certificazione con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche: i dati relativi al coniuge e familiari a carico ; i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale ; altre tipologie reddituali, quali le provvigioni. Devono essere inviate telematicamente entro il 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche, anche quelle relative a redditi che potenzialmente non possono essere dichiarati con il Mod. 730 (ad esempio, reddito di lavoro autonomo abituale). L invio telematico della certificazione unica non sostituisce l obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 luglio di ciascun anno. Sostituto d imposta Comunicazione Unica Modello 770 Semplificato Entro il 7 marzo Entro il 31 luglio Tuttavia l Amministrazione Finanziaria, per poter predisporre la nuova dichiarazione precompilata dovrà utilizzare anche altre informazioni: disponibili in Anagrafe tributaria; trasmesse da soggetti terzi (es. somme relative ad oneri detraibili o deducibili comunicate da istituti bancari o assicurativi). 18 s

25 Capitolo 2 - Il 730 precompilato Per verificare la completezza, la qualità e la tempestività di trasmissione dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata l Amministrazione Finanziaria si avvale di un apposita unità di monitoraggio. I TERMINI DI PRESENTAZIONE Dal 2015 il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica all Agenzia delle Entrate: direttamente; tramite un intermediario abilitato, secondo quanto disposto dall art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998. Le Certificazioni Uniche rilasciate dai sostituti d imposta, devono essere consegnate ai percettori entro il 28 febbraio e devono essere tutte inviate all Agenzia entro il 7 marzo, anche se attestano tipologie reddituali che non andranno inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata. Art. 4, nuovo comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/98 (aggiunto dall art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n c.d. Decreto Semplificazioni ): [...] 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. [...]. I TERMINI DI PRESENTAZIONE CU MARZO MARZO MARZO 2015 Termine per la consegna della Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il 28 febbraio 2015 cade di sabato e conseguentemente il termine dell adempimento è prorogato al primo giorno lavorativo utile. Termine per l invio telematico all Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche Il 7 marzo 2015 cade di sabato e quindi il termine per l invio slitta al lunedì successivo. Nel caso di trasmissione errata della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione di quella corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (termine prorogato al 9 marzo per il 2015). 19

26 Il 730 precompilato Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. LE SANZIONI È prevista una sanzione pari ad 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo). Art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175: Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall articolo 12, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Per espressa disposizione normativa, la sanzione di 100,00 si applica senza la possibilità di beneficiare della c.d. sanzione unica derivante dal cumulo giuridico. NON È CONTEMPLATO IL RAVVEDIMENTO L Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2015 tenutosi il 29 gennaio 2015, ha evidenziato che, in caso di errori nella compilazione e nell invio della nuova CU, non si può ipotizzare una regolarizzazione spontanea a opera del sostituto, ricorrendo, all istituto del ravvedimento operoso: non è contemplato il pagamento della sanzione ridotta ex articolo 13 del D.Lgs 472/1997. IN CASO DI ERRORI NELLA COMPILAZIONE E NELL INCIO DELLA NOVA CU NO RAVVEDIMENTO OPEROSO NO SANZIONE RIDOTTA 20 s

27 Capitolo 2 - Il 730 precompilato La motivazione fornita riguarda la tempistica dell obbligo: l invio delle certificazioni nelle scadenze prefissate è necessario per consentire l elaborazione della dichiarazione precompilata che deve essere resa disponibile online per i contribuenti entro il 15 aprile La trasmissione dei dati relativi agli oneri da parte di soggetti terzi Per poter predisporre il nuovo Mod. 730 precompilato, da mettere a disposizione del contribuente entro il 15 aprile di ogni anno, l Amministrazione Finanziaria deve entrare in possesso di ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nella certificazione unica. Tale esigenza operativa comporta quindi il coinvolgimento anche di soggetti terzi che posseggono dati riguardanti alcuni oneri deducibili/detraibili sostenuti nell anno precedente da ciascun contribuente. L art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha sostituito il comma 25, art. 78, Legge n. 413/91, con il seguente: [...] 25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli Enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali; d) contributi di cui all articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n In sostanza, al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, gli istituti di credito ed assimilati, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere all Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi a: interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati alle forme di previdenza complementare. 21

28 Il 730 precompilato Entro il 28/02/2015 Banche, assicurazioni, enti previdenziali, enti di previdenza complementare Trasmissione dati all Agenzia delle Entrate - Interessi passivi e oneri accessori su mutui - Premi assicurazione vita, morte e infortuni - Contributi previdenziali e di previdenza complementare Tuttavia, nonostante la previsione normativa, per l anno 2014 non saranno inseriti nella dichiarazione precompilata i dati relativi alla previdenza complementare. LE SANZIONI È prevista una sanzione pari ad 100,00 per ogni trasmissione omessa, tardiva o errata. In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo (9 marzo per il 2015), ossia entro il 12 marzo (non il 14 marzo). Art 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, modificativo dell art. 78, comma 26, Legge n. 413/91: [...] In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall articolo 12, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.. Per espressa disposizione normativa, la sanzione di 100,00 si applica senza la possibilità di beneficiare della c.d. sanzione unica derivante dal cumulo giuridico. 22 s

29 Capitolo 2 - Il 730 precompilato IL SISTEMA TESSERA SANITARIA Per poter favorire una compilazione del mod.730 precompilato più completa e precisa, l art. 3, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 prevede che a partire dal 2016, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l Agenzia delle Entrate acquisisca anche i dati relativi alle spese mediche e sanitarie, nonché di assistenza specifica, che danno diritto a deduzioni/detrazioni d imposta. ASL; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari; medici ed odontoiatri. DAL 2016 PER SPESE SOSTENUTE DAL 2015 DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI EROGATE NEL CORSO DELL ANNO PRECEDENTE 2.3. Modalità di acquisizione, accettazione o modifica del 730 precompilato Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un apposita sezione del sito internet dell Agenzia delle entrate Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin. 23

30 Il 730 precompilato RICHIESTA CODICE PIN: ON LINE accedendo al sito dell Agenzia e inserendo alcuni dati personali PER TELEFONO chiamando il servizio di risposta automatica al numero (al costo di una telefonata urbana) IN UFFICIO presentando un documento di identità Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: il modello 730 precompilato; l esito della liquidazione: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga; il modello con il dettaglio dei risultati della liquidazione; un prospetto con l indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Se le informazioni in possesso dell Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Dall Anagrafe tributaria può risultare l atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni). 24 s

31 Capitolo 2 - Il 730 precompilato QUANDO SI PRESENTA Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d imposta oppure al CAF o al professionista. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. PRESENTAZIONE 730 PRECOMPILATO ENTRO 7 LUGLIO INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITÀ COME SI PRESENTA COME SI PRESENTA PRESENTAZIONE DIRETTA oppure PRESENTAZIONE TRAMITE SOSTITUTO D IMPOSTA, CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO Presentazione diretta Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate deve: indicare i dati del sostituto d imposta che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per la scelta della destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta; verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. IL 730 PRECOMPILATO È CORRETTO? SI Il contribuente lo può accettare senza modifiche il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730 NO Pertanto, il contribuente può aggiungere: un reddito non presente; gli oneri detraibili e deducibili non presenti (spese mediche sostenute). 25

32 Il 730 precompilato In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito Internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. IL CONTRIBUENTE CHE MODIFICA O INTEGRA IL 730 PUÒ AGGIUNGERE - UN REDDITO NON PRESENTE - ONERI DETRAIBILI O DEDUCIBILI NON PRESENTI ELABORATO DALL UFFICIO E MESSO A DISPOSIONE NUOVO 730 E NUOVO PRESENTARE NUOVO 730 TRAMITE IL SITO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SE IL CONTRIBUENTE SI ACCORGE DI AVER COMMESSO ERRORI VIENE RILASCIATA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE RETTIFICA DEL MODELLO 730 PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRECOMPILATO DIRETTA SENZA MODIFICHE CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA NO CONTROLLO FORMALE NO CONTROLLO FORMALE SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE 730 PRECOMPILATO ACCETTATO 730 PRECOMPILATO MODIFICATO 26 s

33 Capitolo 2 - Il 730 precompilato Presentazione tramite sostituto d imposta, CAF o professionista abilitato In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet, il modello 730 precompilato può essere presentato: al proprio sostituto d imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale; a un CAF - dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Il contribuente deve consegnare al sostituto d imposta, al CAF o al professionista un apposita delega per l accesso al proprio modello 730 precompilato. Sono coinvolti nel processo di assistenza fiscale legato alla dichiarazione precompilata esclusivamente i seguenti professionisti/intermediari abilitati: i centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati, di cui all art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; gli iscritti nell albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; gli iscritti nell albo dei consulenti del lavoro. Restano esclusi a titolo esemplificativo: i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/1997; gli iscritti negli albi degli avvocati; gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico -linguistiche; coloro che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale; gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari; i notai. PRESENTAZIONE AL SOSTITUTO D IMPOSTA Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d imposta deve consegnare, oltre alla delega per l accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l 8, il 5 e il 2 per mille dell IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale 27

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