Turismo (Confcommercio/Confesercenti)

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1 Parti contraenti Stipula Decorrenza Scadenza Rinnovo economica normativa economico Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti, Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil in data Assoturismo, Assohotel, Assocamping, Assoviaggi, Fiba, Fiepet con la partecipazione di Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno siglato la medesima ipotesi di accordo del CCNL Turismo Contingenza A Direttore.242,74.306,88.342,5.378,4 542,70 B 2 Vice direttore.5,37.74,75.207,74.240,73 537,59 Lavoratori con funzioni direttive.003,38.058,70.089,44.20,7 536,7 2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 876,02 926,58 954,67 982,77 53,59 3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 799,29 846,98 873,47 899,97 528,26 4 Impiegati d ordine, operai specializzati 727,75 772,75 797,75 822,75 524,94 5 Impiegati d ordine, operai qualificati 652,43 694,64 78,08 74,53 522,37 6S Operai qualificati 608,99 649,57 672, 694,66 520,64 6 Operai comuni 593, 633, 655,34 677,56 520,5 7 Personale di fatica e/o pulizia, commissioniere, fattorino 525,0 562,59 583,42 604,24 58,45 Valori congelati alla data dell Livello non presente nel settore alberghi diurni AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI; PUBBLICI ESERCIZI; STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI Contingenza A Capo area, responsabile unico di più agenzie.242,74.306,88.342,5.378,4 542,70 B Capo agenzia.5,37.74,75.207,74.240,73 537,59 Lavoratori con funzioni direttive.003,38.058,70.089,44.20,7 536,7 2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 876,02 926,58 954,67 982,77 53,59 3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 799,29 846,98 873,47 899,97 528,26 4 Impiegati d ordine, operai specializzati 727,75 772,75 797,75 822,75 524,94 5 Impiegati d ordine, operai qualificati 652,43 694,64 78,08 74,53 522,37 6S Operai qualificati 608,99 649,57 672, 694,66 520,64 6 Operai comuni 593, 633, 655,34 677,56 520,5 7 Personale di fatica e/o pulizia 525,0 562,59 583,42 604,24 58,45 Valori congelati alla data dell..995 IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO Contingenza A Direttore.23,38.295,52.33,5.366,78 54,6 B Vice direttore.05,04.64,42.97,4.230,40 536,6 Lavoratori con funzioni direttive 993,05.048,37.079,.09,84 535,73 2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 867,24 97,80 945,89 973,99 530,76 3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 79,54 839,23 865,72 892,22 527,52 4 Impiegati d ordine, operai specializzati 72,04 766,04 79,04 86,04 524,29 5 Impiegati d ordine, operai qualificati 646,23 688,44 7,88 735,33 52,77 6S Operai qualificati 603,3 643,89 666,43 688,98 520,09 6 Operai comuni 587,43 627,43 649,66 67,88 59,96 7 Personale di fatica e/o pulizia 59,94 557,43 578,26 599,08 57,95 Valori congelati alla data dell..995 AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI MINORI

2 Contingenza A Direttore.237,06.30,20.336,83.372,46 542,9 B Vice direttore.0,2.69,59.202,58.235,57 537,2 Lavoratori con funzioni direttive 998,22.053,54.084,28.5,0 536,24 2 Lavoratori con funzioni di coordinamento e controllo 87,63 922,9 950,28 978,38 53,20 3 Impiegati di concetto, operai specializzati provetti 795,42 843, 869,60 896,0 527,9 4 Impiegati d ordine, operai specializzati 724,39 769,39 794,39 89,39 524,64 5 Impiegati d ordine, operai qualificati 649,33 69,54 74,98 738,43 522,09 6S Operai qualificati 606,5 646,73 669,27 69,82 520,38 6 Operai comuni 590,27 630,27 652,50 674,72 520,25 7 Personale di fatica e/o pulizia 522,52 560,0 580,84 60,66 58,22 Valori congelati alla data dell..995 PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI MINORI (3ª E 4ª CATEGORIA) INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI EDR Funzione Quadro Diploma Laurea Cassa 2 liv. A: 46,48 ( 60,00 dall..2008; 75,00 dall..2009) 5% della paga liv. B: 4,32 ( 55,00 dall..2008; 70,00 dall..2009) base tabellare Dall..995 conglobato nell indennità di contingenza. 2 Solo per imprese di viaggio e turismo. Numero Coefficiente Coefficiente Orario normale mensilità giornaliero orario di lavoro settimanale , orario 45 ore settimanali; generalità: 40 ore distribuite su 5 giorni /2; 90, orario 44 ore settimanali; imprese di viaggio e turismo: 40 ore distribuite su 5 giorni; 72, orario 40 ore settimanali stabilimenti balneari: 40 ore personale impiegatizio; 44 ore personale non impiegatizio, distribuite su 6 giorni N.B. La durata media dell orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore dì lavoro straordinario. La durata media dell orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi; la contrattazione integrativa può ampliare tale periodo sino a 2 mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all organizzazione del lavoro. RETRIBUTIVI ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI Una tantum in relazione al periodo di carenza contrattuale , a tutto il personale in forza alla data del ( per Confesercenti), verrà erogato un importo una tantum secondo i seguenti importi: Livelli Agosto 2007 Febbraio 2008 A e B 23,00 253,00, 2 e 3 8,00 25,00 4 e 5 60,00 90,00 6S, 6 e 7 28,00 52,00 Per gli apprendisti e per il personale retribuito con la percentuale di servizio, l ammontare dell una tantum è determinato in 234,00, di cui 0,00 da erogarsi con il foglio paga del mese di agosto 2007 e 24,00 da erogarsi con il foglio paga del mese di febbraio Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per i casi di anzianità minore gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in ragione di diciottesimi. Gli importi una tantum di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del TFR N.B. Le suddette disposizioni non si applicano ai dipendenti delle aziende di ristorazione collettiva Premi aziendali e di risultato sono previsti premi aziendali determinati da contrattazioni integrative a livello aziendale, in misura non predeterminata ed in applicazione del Protocollo Indennità trasferta imprese di viaggio e turismo: a. rimborso delle spese di viaggio; b. rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; c. rimborso di altre eventuali spese sostenute per l espletamento della missione (telefoniche, postali e simili); d. indennità di trasferta pari al 5% di /26 mo della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza. Per le assenze inferiori a 24 ore, ma superiori alle 6 ore, tale indennità è pari al 0%. Nel caso di trasferta fuori territorio nazionale, l indennità è pari al 20% Gratifica natalizia Tredicesima Quattordicesima vedere tredicesima mensilità da corrispondere in occasione della ricorrenza natalizia mensilità da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio Altre mensilità aggiuntive non previste Scatti anzianità 6 triennali: 40,80, liv. QA; 39,25, liv. QB; 37,70, liv. ; 36,5, liv. 2; 34,86, liv. 3; 33,05, liv. 4; 32,54, liv. 5; 3,25, liv. 6S; 30,99, liv. 6; 30,47, liv. 7 Anzianità convenzionale Straordinari (limiti e maggiorazioni) Contrattazione integrativa aziendale o territoriale nessuna particolarità ammessi nel limite massimo di 260 ore annuali. Maggiorazioni: a. 20%, lavoro festivo (per le imprese di viaggio e turismo 40%); b. 25%, lavoro notturno; c. 30%, straordinario diurno; d. 40%, straordinario festivo per le imprese di viaggio e turismo; e. 60%, straordinario notturno (per le imprese di viaggio e turismo 50%) la contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale; gli accordi hanno durata quadriennale. La contrattazione non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito da CCNL

3 RETRIBUTIVI ORARIO ASSENZE Indennità Mansioni discontinue Cottimo, maggiorazione garantita Erogazione TFR Vitto e alloggio Ferie Permessi retribuiti Riduzione orario Festività Festività soppresse Flessibilità orario contrattuale Permanenza massima passaggio categoria superiore Passaggio qualifica superiore Malattia a. ai lavoratori che godano del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica verrà corrisposta una indennità in cifra fissa pari al 0% della quota oraria della paga base e della contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica; b. di trasferimento: per le imprese di viaggio e turismo: al lavoratore capofamiglia spettano il rimborso delle spese di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; il rimborso della spesa effettiva del mobilio e del bagaglio; il rimborso dell eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione (massimo 6 mesi) e indennità pari a una mensilità della normale retribuzione (ridotta al 50% per il lavoratore che non sia capofamiglia o non abbia congiunti a carico); c. speciale mense: ai soli dipendenti della ristorazione collettiva in servizio alla data dell che abbiano prestato servizio continuato nel periodo (per anzianità minore, l importo verrà erogato in diciottesimi pro quota), verrà corrisposta, per 24 mesi consecutivi a partire dall e fino al una indennità speciale pari ai seguenti importi mensili lordi: 9,42, liv. A e B; 6,50, liv., 2 e 3; 4,59, liv. 4 e 5;,66, liv. 6S, 6 e 7. Per il personale in servizio a tempo parziale l erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. La suddetta indennità non competerà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. L indennità speciale, data la sua natura temporanea, non sarà utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e di legge ivi compreso il TFR imprese di viaggio e turismo: per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa, l orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali. Sono considerati lavoratori discontinui: custodi, guardiani diurni e notturni, uscieri ed inservienti, telefonisti, portieri, addetti ai transfert, autisti non previsto la liquidazione del TFR dovrà avvenire all atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre 30 giorni dalla data stessa aziende alberghiere: a decorrere dall gli importi da corrispondere a titolo di indennità di vitto e alloggio vengono determinati come segue: a. un pranzo: 0,70; b. una prima colazione: 0,2; c. un pernottamento: 0,75. A decorrere dalla medesima data, eventuali valori del vitto e dell alloggio provincialmente in atto, superiori a quelli di cui sopra, verranno adeguati nella misura massima di 0,20 per un pranzo, di 0,02 per una prima colazione e di 0,5 per un pernottamento. Il prezzo del vitto in atto nelle varie province è aumentato di 0,20 a pasto 26 giorni lavorativi. La settimana lavorativa, comunque sia la distribuzione dell orario di lavoro settimanale, è considerata di 6 giorni a. per i componenti dei Consigli o Comitati, per partecipare alle riunioni degli organi stessi, nella misura di 24 ore per anno nelle aziende da 6 a 5 dipendenti e nella misura di 70 ore nelle aziende con oltre 5 dipendenti. Per le imprese di viaggio e turismo verranno concesse 70 ore all anno, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell azienda; b. ai componenti delle RSU, per l espletamento del loro mandato; c. 0 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. 5 giorni di calendario per lutto familiare o casi di gravi calamità. Tale congedo potrà essere prolungato di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza da raggiungere; e. studenti: 50 ore annue retribuite in un triennio. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall azienda per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata a. 04 ore annue per alberghi, pubblici esercizi, campeggi, alberghi diurni ed agenzie di viaggio; b. 08 ore annue per gli stabilimenti balneari. Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle ex festività religiose abolite. Tali permessi non potranno essere inferiori a ora né, comunque, utilizzati per frazioni di ora. I permessi non goduti entro l anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti entro e non oltre il 30 giugno dell anno seguente a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.: al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata, oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione, ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo vedere riduzione orario possono essere adottati sistemi di distribuzione dell orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore all orario contrattuale (massimo 4 settimane consecutive, elevate a 6 per le agenzie di viaggio) e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. I lavoratori interessati percepiranno la normale retribuzione sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell orario di lavoro. Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato in periodi di minore intensità lavorativa e comunque entro 2 settimane dall inizio del periodo di maggiore intensità lavorativa. Qualora i sistemi di distribuzione dell orario prevedano l estensione dei periodi, rispettivamente a 2 e 24 settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo dei permessi retribuiti è elevato a 6 ore. I suddetti sistemi di flessibilità aziendale potranno essere effettuati per non più di due volte nell anno e gli eventuali due periodi non dovranno essere consecutivi. In deroga a quanto sopra, l orario di lavoro potrà essere calcolato come media in un periodo di due settimane, applicabile per una volta in ciascun trimestre. Ai lavoratori interessati sarà riconosciuta una riduzione dell orario di lavoro pari a un ora per ciascun periodo bisettimanale di effettiva applicazione di tale meccanismo, ad incremento del monte ore di permessi previsto dal CCNL. Banca ore le parti attiveranno tale istituto al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte i riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l orario medio annuo. Per i lavoratori cui si applichi tale sistema, il monte ore annuo di permessi retribuiti è elevato a 28 ore passaggio alla categoria superiore trascorsi 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nessuna particolarità il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 80 giorni per anno (. 3.2) e ai seguenti trattamenti economici: a. aziende alberghiere, campeggi e villaggi turistici:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione indennità INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 75% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4 al 20 e del 00% per i giorni dal 2 in poi. Il periodo di carenza stabilito dall INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro; b. pubblici esercizi:. indennità da corrispondersi dall INPS nella misura dell 80%, comprensiva dell indennità posta a carico dello stesso istituto; 2. normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni; c. stabilimenti balneari, alberghi diurni:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione dell indennità INPS pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro; 3. normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro; d. imprese di viaggio e turismo:. indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4 al 20 e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 2 in poi, posta a carico dell INPS; 2. integrazione dell indennità INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 00% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) e per i giorni dal 2 in poi, e il 75% per i giorni dal 4 al 20

4 GESTIONE RAPPORTO ASSENZE Infortunio Maternità a. conservazione del posto per 80 giorni nell anno solare; b. intera retribuzione nel giorno dell infortunio e 60% della stessa per i 3 giorni successivi (per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni: integrazione indennità corrisposta dall INAIL fino a raggiungere il 00% della retribuzione sin dal giorno in cui si verifica l infortunio). In caso di infortunio sul il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all Istituto assicuratore. Per il recupero della somma erogata, all atto della denuncia di infortunio l azienda dichiarerà di avvalersi delle disposizioni dell art. 70 del DPR 24/965. Qualora l INAIL non riconosca il diritto all indennità o, comunque, non ne rimborsi l importo al datore di lavoro, l anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente vale quanto previsto dal D.Lgs. 5/200 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Durante l astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto, per un periodo di 5 mesi, ad una integrazione dell indennità INPS fino a raggiungere il 00% della retribuzione giornaliera netta (disposizione applicabile per i periodi di astensione che abbiano inizio dopo l ) Congedo matrimoniale 5 giorni di calendario con decorrenza dal 3 giorno antecedente la data del matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata con almeno 0 giorni di anticipo. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per altri 5 giorni senza retribuzione Servizio militare vedere D.L. CPS 303/946 e D.P.R. 237/964 N.B. Il D.Lgs. 25/200, come modificato dall art. della L. 226/2004, ha stabilito la sospensione del servizio di leva con decorrenza Permessi Sospensione/riduzione del lavoro o CIG Aspettative a. 8 giorni all anno ai dirigenti sindacali per la partecipazione trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale; b. per elezioni: i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore purché esso sia contenuto nei limiti di un ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo all interruzione a. per malattia o infortunio, al termine del periodo di comporto, aspettativa per un massimo di 20 giorni; b. 4 mesi (elevati a 6 per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 20), al termine del periodo di conservazione del posto, per i lavoratori affetti da tubercolosi; c. i lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a cariche sindacali provinciali o nazionali Prova 80 giorni, liv. A e B; 50 giorni, liv. ; 75 giorni, liv. 2; 45 giorni, liv. 3; 30 giorni, liv. 4 e 5; 20 giorni, liv. 6S; 5 giorni, liv. 6 e 7. Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di 6 mesi. Il personale che entro il termine di 2 anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall effettuare di nuovo il periodo di prova Preavviso i termini di preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni sono i seguenti: livelli fino a 5 anni anzianità da 5 a 0 anni oltre 0 anni QA e QB 4 mesi 5 mesi 6 mesi 2 mesi 3 mesi 4 mesi 2 e 3 mese 45 giorni 2 mesi 4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni 6S, 6 e 7 5 giorni 20 giorni 20 giorni Tirocinio Apprendistato a. possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 6 anni e non superiore ai 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi n. e 2 del regolamento del Consiglio n. 208/993, e successive modificazioni. Nel caso in cui l apprendista sia portatore di handicap, tali limiti sono elevati di 2 anni; b. durata: 48 mesi, liv. 3; 36 mesi, liv. 4 e 5; 24 mesi, liv. 6S; 8 mesi, liv. 6. La contrattazione integrativa può stabilire una durata maggiore. La durata è fissata in 4 anni per le seguenti qualifiche:. aziende alberghiere: cuoco capo partita; 2. campeggi e villaggi turistici: segretario ricevimento e cassa o amministrazione; 3. pubblici esercizi: cuoco capo partita, gastronomo, pasticcere; 4. imprese di viaggio e turismo: addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie, ferroviarie, aeree, marittime ed automobilisti che anche con mezzi di tariffazione automatica; impiegato addetto ai servizi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere; impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia; impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all assistenza e/o all accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale ed all estero; transferista (addetto all assistenza e ricevimento degli arrivi e partenze); impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati. c. per l apprendistato inquadrato nel liv. 3, gli apprendisti non potranno essere destinati a svolgere mansioni di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori; d. lo svolgimento dell apprendistato per il conseguimento di qualifiche inquadrate al liv. 6, è consentito esclusivamente per le seguenti qualifiche: cameriera ai piani, villaggi turistici, camping; commis di cucina, sala e piani, bar, tavola calda, ristorante, selfservice; facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli; bagnino; guardiano notturno; sorvegliante di ingresso. Ulteriori qualifiche saranno individuate dalla contrattazione collettiva; e. i periodi di servizio presati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e semprechè si riferiscano alle stesse attività; f. prova: 25 giorni di effettiva presenza al lavoro; g. il numero degli apprendisti nelle singole imprese non potrà superare la proporzione di apprendista ogni 2 lavoratori qualificati. L imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne abbia meno di 2, può assumere apprendisti in numero non superiore a 2. Qualora alla scadenza del periodo di apprendistato, un apprendista non venga confermato in servizio, il datore di lavoro non potrà assumere, nell anno successivo, un altro apprendista in sua sostituzione; h. formazione: Titolo di studio formazione scuola dell obbligo 20 ore attestato di qualifica e diploma di scuola media e superiore 0 ore diploma universitario e diploma di laurea 80 ore i. trattamento economico: la retribuzione viene calcolata applicando le seguenti aliquote percentuali alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello: anno, 75%; 2 anno, 80%; 3 anno, 85%; 4 anno, 90%; j. è vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 8 anni (art. 2, L. 4/ art. 2, c. 4, D.Lgs. 66/2003); Apprendistato in cicli stagionali In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 48 mesi consecutivi di calendario. (2) Sono utili ai fini del computo della durata dell apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell intervallo tra una stagione e l altra. Apprendistato professionalizzante a. durata: 48 mesi, liv. 2, 3, 4; 36 mesi, liv. 5 e 6S; 24 mesi, liv. 6; b. il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato. L imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3; c. il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti; d. trattamento economico: la retribuzione è determinata con riferimento alla normale

5 GESTIONE RAPPORTO Contratto intermittente Contratto tempo determinato Part time Contratti d inserimento Lavoro a domicilio Lavoro extra o di surroga Lavoro interinale retribuzione dei lavoratori di pari livello, secondo le seguenti proporzioni: 80%, anno; 85%, 2 anno; 90%, 3 anno; 95%, 4 anno. La retribuzione dell apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; e. formazione: 20 ore annue. N.B. La disciplina del contratto di apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome. In attesa della disciplina dei suddetti istituti, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l inquadramento finale nei livelli A, B,, il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi oltre ai casi previsti dalla legge, è ammesso nelle seguente ulteriore ipotesi: a. temporanei incrementi dell attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; b. impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate; c. adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità; d. Supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro; e. lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione. La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente. Il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui sopra sarà contenuto in nei seguenti limiti, che possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale: dipendenti assunzioni da 0 a 4 4 unità da 5 a 9 6 unità da 0 a 25 7 unità da 26 a 35 9 unità da 36 a 50 2 unità oltre 50 20% I contratti a tempo determinato instaurati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell organizzazione aziendale e comunque non oltre i 2 mesi, che possono essere elevati sino a 24 dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. Rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il relativo affiancamento di lavoratori, quali: a. lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso; b. lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede; c. lavoratori impegnati in attività formative; d. lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo parziale. L affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione. Rientrano altresì nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali a. la prestazione individuale è consentita in misura non inferiore ai seguenti limiti:. 5 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. b. clausole flessibili/elastiche:. le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione - Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell applicazione delle clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell,5% da calcolare sulla quota di retribuzione; 2. le parti possono concordare clausole elastiche, nei part time verticali o misti, relative alla variazione in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro effettuate a seguito dell applicazione di clausole elastiche che determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 3,5% (30% +,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alle suddette maggiorazioni dell,5%, le parti possono concordare un indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 20 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili; c. part time week end possono essere stipulati part time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell arco della giornata in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza, qualora non trovino applicazione le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o quello di formazione e lavoro, si applica, per un periodo di 2 mesi, il trattamento retributivo previsto per il livello inferiore a quello di inquadramento è consentita l assunzione di lavoratori extra nei seguenti casi: a. banquetting; b. esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari; c. attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; d. ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell esercizio e delle condizioni locali. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga. In mancanza della disciplina prevista dalla contrattazione integrativa, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura: liv. Luglio 2007 Gennaio 2008 Luglio 2008 Luglio ,47,88 2, 2,34 5 0,93,32,54,76 6S 0,45 0,83,04,25 6 0,33 0,70 0,9, 7 9,67 0,02 0,2 0,40 Il compenso orario è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 3 a e 4 a mensilità, nonché di TFR. Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20% oltre ai casi previsti dalla legge 96/997, è consentito, nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. intensificazioni temporanee dell attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; b. intensificazioni temporanee dell attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; c. sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall articolo, lettera b) della legge n. 230 del 962; d. servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico; e. sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo

6 PREVIDENZA ASSISTENZA GESTIONE RAPPORTO Lavoro stagionale Telelavoro Lavoro ripartito (job sharing) Viaggiatori e piazzisti Collocamento massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo di cui alle lettere a), b), d), e), sarà contenuto entro l 8% dei lavoratori dipendenti, con un minimo di 3 prestatori di lavoro temporaneo. La stipula di contratti di lavoro temporaneo di durata superiore ad mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza N.B. Con l entrata in vigore dal D.Lgs. 276/2003 tale prestazione è denominata somministrazione di lavoro. L art. 86 del medesimo decreto ha stabilito che le clausole dei contratti collettivi nazionali vigenti al , riferiti alle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione del lavoro a termine mantengono la loro efficacia, salvo diverse intese, fino alla data di scadenza degli stessi il periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di 5 giorni. Il periodo di prova è fissato in 0 giorni per tutto il personale. Il personale dei pubblici esercizi avrà diritto alla retribuzione maggiorata del: a. 20% per ingaggio fino ad mese; b. 5% per ingaggio fino a 2 mesi; c. 8% per ingaggio oltre i 2 mesi e fino alla fine della stagione il contratto deve indicare le misura percentuale e di collocazione temporale del lavoro che si prevede venga svolto da ciascun lavoratore interessato, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell orario di lavoro. Conseguentemente la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato non previsti sono escluse dall obbligo della riserva di cui all art. 25 della L. 223/99: a. le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompressa nei liv. A, B,, 2 e 3; b. le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompressa nei liv. 4, 5, 6S, 6 e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio professionale attinente alle mansioni da svolgere; c. le assunzioni effettuate in occasione di cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente Formazione continua al fine della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te). I quadri saranno iscritti all istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri Quadrifor. Il contributo annuo è pari a 75,00 di cui 50,00 a carico dell aziende e 25,00 a carico del Quadro Previd. integrativa/complem. previsto un Fondo pensionistico complementare la cui contribuzione è così determinata: a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del lavoratore; b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a carico del datore di lavoro; c. 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell iscrizione al Fondo; d. una quota una tantum, da versarsi all atto dell iscrizione, pari a 5,4937 (,88 a carico dell azienda e 3,62 a carico del lavoratore). Per i lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 993 è prevista l integrale destinazione al Fondo del TFR maturando. Al momento dell iscrizione il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR Assistenza integrativa Fondo EST Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo: a. sono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti, quadri e apprendisti) assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. È prevista l iscrizione anche per i lavoratori a tempo determinato a condizione che il contratto sia di durata superiore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all atto dell assunzione; b. contribuzione carico azienda: quota una tantum: 5,00, per ciascun dipendente full time nuovo assunto; 8,00, per ciascun dipendente part time nuovo assunto. 7,00 ( 0,00 dall..2008) mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo pieno; 2. 5,00 ( 0,00 dall..2008) mensili per ciascun dipendente iscritto assunto a tempo parziale; c. il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata (6. per il trimestre.-3.3; 6.4 per il trimestre ; 6.7 per il trimestre ; 6.0 per il trimestre.0-3.2). Dall è in facoltà dell azienda versare anticipatamente la contribuzione annuale in un unica soluzione entro il 6. di ciascun anno. Per quanto si veda il sito internet Fondo FAST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende alberghiere e i complessi turistico ricettivi all aria aperta: a. all atto dell iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:. 5,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno; 2. 8,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale. b. finanziamento del fondo - contributo mensile, carico azienda, pari a:. 7,00 ( 0,00 dall..2008) mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno; 2. 5,00 ( 0,00 dall..2008) mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale. Il contributo è pagato al fondo in un unica rata annuale anticipata. Per quanto si veda il sito internet N.B. L obbligo di iscrivere gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dall Polizze vita Polizze infortuni Quadri non previste pubblici esercizi, stabilimenti balneari, aziende alberghiere, villaggi e campeggi turistici, alberghi diurni, imprese di viaggio e turismo: le indennità per il personale impiegatizio non soggetto all assicurazione obbligatoria per legge vengono stabilite con un massimale di almeno 7.746,85 per l invalidità permanente e 5.64,57 per la morte a. l azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni; b. i quadri devono essere iscritti alla Cassa di Assistenza Sanitaria (Qu.A.S.). La relativa quota contributiva annua è fissata in 302,00 ( 340,00 dall..2008) a carico dell azienda e in 42,00 ( 50,00 dall..2008) a carico del Quadro. La quota costitutiva una tantum è fissata in 302,00 ( 340,00 dall..2008) a carico dell azienda

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