P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri SPADONI URBANA MELASECCHE GERMINI, MODENA, RENZETTI E ROSSI

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1 REGIONE DELL'UMBRIA Atti Consiliari VI1 LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri SPADONI URBANA MELASECCHE GERMINI, MODENA, RENZETTI E ROSSI Politiche regionali per la famìglia Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla III-1 Commissione Consiliare Permanente il

2 . t-l-+ REGIONE DELL UMBRLA CONSIGLIO REGIONALE Pakzzo Cesaroni - Piazza Italia, Perugia - Tel RELAZIONE La nostra iniziativa di legge parte dal riconoscimento del momento delicato, irto di difficoltà, attraversato dalla famiglia. La famiglia minacciata da ritmi di vita e di lavoro intensi, logorata da problemi nuovi, spesso in difficoltà anche per seguire l educazione dei figli, è oggi più bisognosa che mai di interventi di sostegno. In essa si è spezzata anche la trasmissione di conoscenze che assicuravano quel patrimonio culturale e di conoscenze con il quale si era in grado di far fronte ad eventi naturali quali la nascita, il puerperio, lo svezza)ento della prole. Sentivamo, come Forza Italia, il dovere di rispondere ai nuovi bisogni presentando una proposta di legge per ridisegnare globalmente gli interventi della Regione a vantaggio della famiglia anche per l assenza di riferimenti, su questo tema, nelle dichiarazioni programmatiche della Giunta, una dimenticanza grave. Dobbiamo ridare alla politica per la famiglia una centralità che il centro sinistra ha completamente dimenticato. La centralità della persona umana è una parola vuota se non si crede nella centralità della famiglia, perché in essa si sviluppano le capacità di relazione, di vita sociale e, si può realizzare, più compiutamente ogni persona. Le linee generali sulle quali si muove la proposta di legge è quella di raccogliere in un quadro d insieme omogeneo e con la maggior coerenza dfriferimenti possibile, tutta la gamma degli interventi possibili a sostegno della famiglia, società naturale fondata sul matrimonio. Nella proposta la vita nascente è tenuta in grande considerazione e per permetterle di svilupparsi si opera al fine di rimuovere ogni ostacolo economico, ma anche culturale, che si frapponga tra i coniugi e i figli desiderati. In questo senso si richiede un rilancio dei consultori, nonché la qualificazione e l aggiornamento continuo degli operatori che vi operano. Nel dettaglio la proposta si Compone di cinque sezioni compresa la norma finanziaria. L articolo uno indica Finalità ed obiettivi ; come in uno statuto della famiglia si ritrovano qui raccolti i principi fondamentali, basilari per l insieme degli interventi. Essi sono anche le finalità che ci si propone di raggiungere, non tutte e subito, ma nell ottica della gradualità. Certamente vuole essere un programma che non si potrà eludere se si desidera dare una svolta alla politica per la famiglia. L articolo due prevede il servizio pubblico integrato. Tutte le iniziative a favore della famiglia Si considerano parte integrante di questo servizio. Il comma due 1

3 . <, >, prevede la realizzazione del Regolamento nel quale rientrano non solo le norme di attuazione di questo articolo, ma di quasi tutti gli articoli che necessitano di norme specifiche. Tale Regolamento, redatto dalla Giunta regionale - la quale ha le competenze tecniche necessarie per compiere tale atto esecutivo - deve essere portato a conoscenza del Consiglio per una valutazione globale di corrispondenza alle finalità della legge. Il secondo titolo, Agevolazioni e finanziamenti si apre con le nuove opportunità fornite dalla Regione per le coppie che abbisognano di una casa (art. 3). L abitazione, è noto, è il primo ostacolo per la formazione di una nuova famiglia. L intervento proposto - l abbattimento degli interessi passivi sui mutui in misura sensibile - sicuramente può avere un impatto notevole per aiutare le giovani coppie. La Regione, se necessario, è chiamata a fornire anche garanzia fidejussoria verso la banca. In ogni caso la materia dovrà essere regolamentata con una convenzione da stipularsi con gli Istituti di credito regionali. La stessa opportunità data alle nuove coppie viene riconosciuta a quelle alle quali la nascita di un fìg1io comporti oggettive necessità di ampliamento dello spazio abitativo. L articolo quattro prevede un finanziamento allo stesso tasso agevolato previsto nel precedente articolo, ma fino a euro , per favorire la nascita di nuove attività sempre per coppie che abbiano i requisiti prima indicati. Per affrontare tutte le possibili situazioni di disagio economico gli articoli cinque e sei prevedono agevolazioni per l acquisto di beni durevoli (eccezion fatta per gli autoveicoli) per chi ha contratto matrimonio da un anno o intenda contrarlo entro un anno e prestiti sull onore (art. 6) in caso di successive difficoltà. Anche le famiglie che alloggiassero in appartamenti locati potranno essere aiutate, nel caso in cui non siano in grado di pagare il canone d affitto; in questa situazione è parso più consono alla nostra realtà regionale un intervento attraverso i Comuni, che sono il primo punto di riferimento per le necessità di ogni cittadino (art. 7 e 8). Il titolo terzo prevede una serie di iniziative a favore della maternità e a tutela dell infanzia. Oltre alla qualificazione del personale addetto alle attività consultoriali (art. 9) si prevede una relazione sulla attività di questi organismi che sarà la base per una conoscenza organica delle problematiche familiari nei vari territori. Si definiscono, inoltre, i campi di azione dei consultori. L articolo dieci mette in campo, seppure a richiesta, ma in modo generalizzato e non più affidato alla sensibilità delle singole ASL, l assistenza domiciliare alle puerpere che, seppur limitata ad otto giorni dalle dimissioni dall ospedale, può consentire un valido aiuto alle giovani madri: un awio utile nella loro nuova condizione. Le ostetriche sono chiamate anche all accertamento delle condizioni abitative della madre e del neonato, al fine di poter utilizzare le risorse previste nella presente legge. 1 nidi famiglia previsti dall articolo undici sono un iniziativa, sperimentata con successo altrove, che potrebbe, data la configurazione antropica regionale, agevolare i gruppi di famiglie nella vigilanza, intrattenimento e crescita dei piccoli 2

4 fmo a tre anni. Oltre questa età l intervento pubblico con gli asili è ormai diffuso, ma deve essere comunque ottimizzato con puntualità. Ecco dunque la previsione dell articolo dodici che vuole mettere ordine in un campo, quello dell assistenza domiciliare ai bambini svolta da privati (baby sitter) che spesso vengono scelti dalle famiglie sulla base di riferimenti amicali o conoscenze sporadiche. tina selezione svolta a livello comunale, volta ad accertare le effettive capacità di queste persone, può aiutare anche a dare maggior tranquillità alle famiglie che ne abbiano bisogno. Una delle difficoltà, malgrado le leggi nazionali recentemente varate, che rimangono è quella del reinserimento nell ambito lavorativo (art. 13) del genitore che abbia interrotto la propria attività per la nascita di un figlio. L articolo quattordici, prevede la possibilità di formare genitori e personale chiamato ad operare nei servizi alla prima infanzia. L articolo quindici tende a favorire la costituzione di imprese private che nascono per operare nel campo dei servizi alla famiglia. Il titolo quarto, assistenza economica riguarda gli aiuti alle famiglie in difficoltà (art. 16), specialmente quelle nelle quali si vivono condizioni di particolare disagio (presenza di malati mentali, detenuti, tossicodipendenti e alcolisti). L articolo 17 prevede aiuti alle famiglie per anziani non autosufficienti. La norma vuole incoraggiare, quando ciò è possibile, la permanenza dell anziano non autosufficiente in famiglia per ragioni affettive, psicologiche ed economiche. L anziano malato sopporta più serenamente le infermità e reagisce positivamente stando in famiglia. Il contributo di 800 euro mensili alla famiglia è un costo di gran lunga inferiore a quello che il servizio socio-sanitario deve sostenere in una struttura residenziale pubblica o privata che sia. Ma questa scelta di civiltà non può gravare tutta sulla famiglia per questo è previsto il contributo sopraindicato. Spesso nel nucleo familiare c è un giovane disoccupato od un altro anziano che sono in grado di dare questa assistenza. L articolo 18 aiuta gli anziani soli. Molti anziani sono costretti ad abbandonare la propria abitazione perché soli ed indigenti e ad essere ricoverati in case di riposo.questo sradicamento dalla propria casa e dal proprio ambiente è quasi sempre traumatico, il costo per la collettività molto elevato ed inoltre, cosa non secondaria, c è una forte carenza di strutture residenziali per anziani. La stima di euro indicata nella norma finanziaria (art. 19) come fabbisogno per l anno in corso dovrà essere verificata nel futuro, ma è prevedibile che non sia sufficiente. Resta comunque una somma che indica un certo livello di attenzione che, seppur minimo in termini assoluti, tiene anche conto delle compatibilità col bilancio regionale

5 REGIONE DELL UMBRIA CONSIGLIO REGIONALE - - Pahizo Cesaroni - Piazza Italia, Perugia - Tel. 075/ PROPOSTA DI LEGGE POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA Titolo 1 NORME GENERALI * Art. 1 Finalità ed obiettivi 1. La Regione, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 2, 3, 3 1, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita nell ordinamento giuridico italiano con la legge 27 maggio 199 1, n. 176, riconosce la famiglia quale soggetto sociale politicamente rilevante e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l educazione dei figli così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite dg legami di parentela, adozione o affinità con vincoli di reciproca assistenza e solidarietà tra le generazioni. 2. Il concepito è considerato a tutti gli effetti quale componente della famiglia. 3. La Regione promuove i servizi pubblici volti al sostegno della famigiia e realizza un organica ed integrata politica di supporto al nucleo familiare, tutelando la vita all interno della stessa in tutte le sue fasi, in particolare nel periodo della gestazione, in quello prenatale e nell infanzia. Pertanto, ai fini della propria attività di indirizzo politico e di programmazione: 1. Facilita la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli di carattere economico, abitativo e lavorativo; 11. Sostiene l alto valore personale e sociale della maternità e della paternità favorisce gli interventi volti a prevenire e rimuovere le difficoltà economiche e sociali che possano indurre la madre all interruzione della gravidanza, anche in attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194;,111. Tutela la salute di tutti i componenti della famiglia e garantisce il benessere psico-affettivo e la continuità dei rapporti tra i familiari anche quando ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici o privati. IV. Aiuta i coniugi a realizzare la propria scelta procreativa attraverso sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute ad infertilità o a stati di bisogno economico o di insicurezza psicologica

6 V. VI. VII. VI11. 1x. X. Riconosce il valore sociale del lavoro domestico e promuove iniziative per facilitare il reinserimento dei genitori nel mondo del lavoro; Promuove e sostiene l associazionismo e la cooperazione al fine di favorire forme di auto/organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili; Cura l assistenza e il sostegno dei soggetti in difficoltà, quali i minori orfani o privi dell assistenza dei genitori, oppure sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché i membri della famiglia vittime di violenze fisiche, sessuali o psicologiche; Realizza l informazione necessaria sulle modalità relative all affido ed all adozione nazionale ed internazionale. Garantisce la formazione e l aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia. Definisce gli standards dei servizi residenziali per i minori Art. 2 Servizio pubblico integrato La Regione promuove il servizio pubblico integrato, per favorire il libero svolgimento delle funzioni della famiglia e valorizzare la solidarietà tra famiglie e l associazionismo familiare. Ogni iniziativa volta a dare attuazione alle finalità della presente legge, promossa sia da enti pubblici sia da soggetti privati anche no profit, è considerata parte integrante del servizio pubblico integrato, purché ne rispetti gli obiettivi ed i criteri guida e sia accreditata o convenzionata con le modalità che saranno definite con apposito Regolamento redatto dalla Giunta Regionale e portato a conoscenza del Consiglio Regionale entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. Titolo 11 AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI Art. 3 Agevolazioni per la prima casa 1. Per l acquisto della prima casa da parte delle coppie formate da giovani con meno di trentacinque anni, la Regione favorisce l erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate da concedersi da parte di istituti bancari in base ad apposite convenzioni stipulate tra la Regione e gli istituti stessi. Gli interessi a carico delle coppie beneficiarie rientrano nella misura massima del 2%, la

7 quota restante è a carico della Regione che può fornire anche garanzie fidejussorie. 2. Possono accedere a tali agevolazioni le coppie che non siano già proprietarie di alcun bene immobile ad uso abitativo o idoneo per tale uso all interno del comune di residenza e che intendano sposarsi entro un anno dall acquisto della casa, se in possesso di un reddito annuo complessivo inferiore a euro Delle agevolazioni per l acquisto della casa possono usufruire anche le coppie sposate che, in seguito alla nascita di un figlio, abbiano obiettive esigenze di ampliamento del proprio spazio familiare. Art. 4 Avvio di nuove attività Alle coppie che siano nelle condizioni previste nel precedente articolo, nelle quali almeno un componente intenda avviare un attivita di lavoro autonomo, sono concessi finanziamenti fino a euro alle condizioni previste al comma 1 dell art. 3. La sede dell attività di lavoro autonomo deve essere nel comune di residenza della coppia o in un comune limitrofo, comunque all interno del territorio regionale. Art. 5 Agevolazioni a scopo matrimonio 1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione di nuove famiglie, la Regione favorisce l erogazione di finanziamenti fino a euro alle condizioni indicate al comma 1 dell art. 3 anche alle giovani coppie, in possesso di un reddito annuo complessivo inferiore a euro e che intendano sposarsi entro un anno o abbiano contratto matrimonio da non più di un anno, per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio relative all acquisto di beni durevoli, eccezion fatta per gli autoveicoli, opportunamente documentate. 2. La Giunta disciplina la concessione di tali finanziamenti nel regolamento da emanare ai sensi del comma 2 dell art. 2 della presente legge. Art. 6 Prestiti sull onore 1. Per le famiglie in situazioni di temporanea difficoltà economica, opportunamente certificata dai servizi sociali del territorio, sono concessi prestiti sull onore, consistenti in contributi fino a euro sulla base di apposite convenzioni tra Giunta Regionale ed aziende di credito, per il finanziamento di improrogabili esigenze economiche relative alle neccssir~

8 della vita familiare. La Giunta disciplina la concessione di tali contributi nel regolamento da emanare ai sensi del comma 2 dell art. 2 della presente legge. L onere degli interessi é a totale carico della Regione. 2. Qualora i soggetti di cui al presente comma non siano in grado di offrire sufficienti garanzie per la restituzione dei suddetti finanziamenti, la Regione, su richiesta dell istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell obbligazione. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente alle coppie con figli a carico. Art. 7 Canoni di locazione 1. Per il pagamento dei canoni di locazione, oltre alle agevolazioni previste dall art. 6, la Regione, ad integrazione dei fondi previsti dalla legge 431/98, eroga specifici contributi ai Comuni. Questi ultimi, nel caso di famiglie in difficoltà economica documentata da parte dei servizi sociali, concedono alle famiglie contributi a fondo perduto, valutando, secondo le singole situazioni, l opportunità di pagare in tutto o in parte i canoni in oggetto e attivandosi per reperire alloggi più convenienti. 2. L esatta determinazione dei parametri per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da un apposito regolamento emanato dalla Giunta Regionale entro 3 mesi dall entrata in vigore della presente legge sentito il parere dei rappresentanti dei comuni. Art. 8 standards dei servizi residenziali per i minori 1 piani urbanistici regionali e comunali sono ridefiniti alla luce di nuovi standars residenziali per favorire i minori ai sensi del punto X, comma 3, dell art.1 della presente legge. Una commissione regionale, formata entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge stabilirà i nuovi parametri minimi per gli appartamenti di nuova costruzione e per le aree di nuova urbanizzazione nell ottica di favorire la socializzazione e la tutela dei minori, dal punto di vista del loro sviluppo fisico e psicologico. La Commissione avrà tempo diciotto mesi per stendere le norme in oggetto che saranno comunque portate a conoscenza della Commissione regionale competente e sperimentate per un triennio. Sarà compito della Commissione prevedere obbligatoriamente per i nuovi insediamenti spazi attrezzati per l infanzia; favorire la realizzazione di ludoteche

9 pubbliche o private intese quali servizi educativi/culturali/ricreativi; individuare parametri e localizzazione di centri di incontro e strutture socializzanti per preadolescenti e adolescenti nonché forme di mobilità alternativa all automobile e zone residenziali protette dal traffico. Titolo 111 INIZIATIVE PER LA MATERNITA E L INFANZIA Attività Art. 9 dei consultori 1. Viene garantita l attività dei consultori al fine di rafforzare la tutela dei minori e della donna, assicurando ogni forma di assistenza che favorisca la stabilità della famiglia e una procreazione serena e consapevole. 2. In particolare i consultori: a) prevengono e rimuovono gli ostacoli che possano impedire una scelta libera in relazione alla procreazione, fornendo assistenza psicologica ed informativa alla coppia, e prevenendo altresì le difficoltà che potrebbero indurre la madre all interruzione della gravidanza; b) garantiscono gli interventi finalizzati alla cura dell infertilità ed abortività spontanea; c) forniscono assistenza durante tutto il periodo della gravidanza, prevenendo le cause di potenziale danno per il nascituro; a tal fine: 1. assicurano sostegno psicologico e medico, anche mediante la predisposizione di piani sanitari specifici; 11. verificano le compatibilità delle condizioni economiche della famiglia con la possibilità di una maternità sana e serena, fornendo eventualmente le informazioni e l assistenza necessaria per usufruire delle agevolazioni e dei servizi previsti dalla presente legge; 111. in caso di gravidanze particolarmente difficili, che manifestino difficoltà nella prosecuzione, garantiscono un assistenza continua, IV. eventualmente anche domiciliare; curano la realizzazione di corsi di preparazione psico/profilattica alla V. nascita; verificano la tutela delle gestanti sul luogo di lavoro; VI. predispongono una scheda relativa alla gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario dcllc visite e degli accertamenti, sui servizi fomiti dalle strutture pubbliche e private; d) individuano le famiglie a rischio e inviano comunicazione ai servizi competenti o, in assenza di specifici organismi pubblici, alle strutture private per il pronto intervento nei casi di violenza e abusi riella famiglia o di abbandono morale e materiale;

10 3. Il personale addetto ai consultori deve essere in possesso, secondo le funzioni richieste, di titoli specifici in una o più delle seguenti discipline: 1. medicina; 11. psicologia; 111. pedagogia; IV. assistenza sociale; V. ostetricia; VI. dell abilitazione all esercizio della professione; deve inoltre acrr superato le prove prescritte per svolgere l esercizio all interno, delle strutture consultoriali. 4. Il personale del consultorio può essere integrato da altri specialisti che si awalgono di un contratto di consulenza. Gli operatori del servizio operano, ove necessario, in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali, presenti sul territorio. E obbligatorio per il personale dei consultori svolgere annualmente corsi di aggiornamento e verifiche in relazione alle funzioni da loro esercitate. 5.0gni consultorio è tenuto a presentare alla propria ASL una relazione annuale sull andamento dell attività, con riferimento ad alcuni indicatori di efficienza quali il tasso di natalità, la fecondità, l abortività, la morbilità e la mortalità, individuandone le cause. Art. 10 Assistenza domiciliare allè puerpere I consultori, su espressa richiesta delle puerpere, forniscono un servizio di assistenza domiciliare, prestato da ostetriche professionali in servizio presso l azienda sanitaria locale competente, per un periodo di 8 giorni dalle dimissioni dall ospedale. 11 servizio è volto alla verifica delle condizioni sanitarie, abitative e psicologiche della madre e del neonato. Art nidi-famiglia La Regione promuove e sostiene l adozione di forme di autoorganizzazione e mutualità familiari, quali i nidi-famiglia. 1 nidi-famiglia sono costituiti dall associazione di genitori che, alternativamente, garantiscono la vigilanza e l intrattenimento di bambini da 0 a 3 anni, consentendo una migliore gestione del tempo da parte dei genitori delle famiglie utenti. La Regione, anche attraverso convenzioni con province, comuni o altri enti pubblici, nonché con soggetti privati, fornisce le strutture per l accoglienza di tali associazioni, utilizzando eventualmente anche gli edifici scolastici e gli asili negli orari in cui questi non svolgano la loro. normale attività.

11 Art. 12 Assistenza domiciliare per l infanzia 1.Appositi elenchi pubblici vengono predisposti in ogni Comune con l indicazione di persone selezionate (baby sitter), idonee e competenti ad accudire bambini a dom,icilio. Tale selezione viene fatta da personale qualificato, nominato dai Consigli comunali sulla base della normativa vigente per la formazione delle commissioni d esame per i pubblici concorsi. Tale personale qualificato redige, entro 3 mesi dall approvazione della presente legge, il regoiamento, da sottoporre all approvazione del Consiglio comunale, contenente requisiti e caratteristiche dei soggetti per ottenere l idoneità a svolgere l assistenza domiciliare per l infanzia; criteri della selezione; modalità per la formulazione delle domande e durata defle graduatorie. 2.Corsi di formazione professionale vengono organizzati dalla Regione per la preparazione del personale indicato nel precedente comma. In presenza di comprovate esigenze e di contestuali difficoltà economiche l assistenza del personale anzidetto viene garantita con spesa a carico del Comune Art. 13 Reinserimento nel lavoro Nelle imprese di maggiori dimensioni, pubbliche e private, situate sul territorio regionale, tramite convenzioni con le imprese stesse, vengono organizzati servizi nido a favore dei figli dei lavoratori presso la sede delle aziende. Vengono inoltre favoriti e coordinati dalla Regione accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali al fine di consentire la sospensione dell attività lavorativa in caso di indifferibili ragioni di assistenza e di cura ai familiari e ai figli. La Regione coordina e finanzia programmi di aggiornamento e riconversione professionale al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del genitore che abbia interrotto la propria attività lavorativa in conseguenza della nascita di un figlio. Art. 14 Formazione del personale e dei genitori 1. Gli enti pubblici ed i soggetti gestori dei servizi si attivano.per organizzare periodicamente, e comunque obbligatoriamente al momento della assunzione a tempo indeterminato, corsi di formazione per il personale che opera nei servizi per la prima infanzia. Periodicamente e comunque obbligatoriamente qualora

12 ve ne fosse una esplicita richiesta vengono anche organizzati formativi per i genitori interventi Agevolazioni Art. 15 alle imprese che operano nei servizi alla famiglia 1. La Regione favorisce la costituzione di imprese operanti nei servizi alla famiglia, le quali, su richiesta, possono ottenere il rimborso delle spese notarili e fiscali sostenute per la loro costituzione. Siffatte imprese hanno inoltre diritto a contributi a fondo perduto fino al 30% degli oneri sostenuti nei primi due anni di attività per canoni di locazione, utenze, formazione del personale e attrezzature. Titolo IV ASSISTENZA ECONOMICA Art. 16 Aiuti alle famiglie in difficoltà 1.1 criteri per l erogazione dell assistenza economica e per l individuazione dei parametri di reddito ai quali rapportare gli interventi finanziari sono definiti dal piano sociale regionale previsto dall art. 34 della legge regionale n. 3 del 23/1/1997, tenendo anche conto, per ogni comunità locale, delle indicazioni fornite dai consultori in base alla relazione prevista dal comma 5 dell art. 9 della presente legge. 2. Secondo le esigenze specifiche dei singoli nuclei familiari possono essere previste ulteriori forme di assistenza economica, quali agevolazioni per usufruire di servizi pubblici owero per l erogazione di energia elettrica, gas e acqua. Tali agevolazioni possono essere concordate tramite apposite convenzioni stipulate dalla Regione con gli enti che gestiscono e forniscono il servizio. Possono inoltre essere previsti dei buoni-scuola per l abbattimento delle spese sostenute per la frequenza degli istituti scolastici, dagli asili nido, alle scuole materne, alle scuole dell obbligo, statali o non statali. 3.Finanziamenti possono essere concessi anche per il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi da infortuni domestici del componente della famiglia che svolge lavoro domestico in modo esclusivo nell ambito della stessa.

13 Art. 17 Aiuti alle famiglie per anziani non autosufficienti Agli anziani non autosufficienti residenti in Umbria che possono essere assistiti a domicilio e appartenenti a nuclei familiari con redditi non superiori ad euro viene assicurato, da parte del servizio sanitario, un assistenza domiciliare medica qualificata. Agli stessi è concesso un contributo di euro 800 mensili per l assistenza personale. La condizione di non autosufficienza è documentata dalla certificazione di totale inabilità con diritto all indennità di accompagnamento rilasciata dalla competente Commissione sanitaria della ASL per l accertamento dell invalidità civile. Nel caso in cui più anziani convivono nello stesso nucleo familiare ognuno può beneficiare del contributo indicato fermi restando i requisiti di accesso stabiliti dalla presente legge. Il contributo è sospeso in caso di ricovero in RSA, in Istituto di riabilitazione o in servizi residenziali di sollievo. Art. 18 Aiuto per gli anziani soli Possono beneficiare del contributo di euro 800 mensili anche gli anziani soli che vivono in alloggi autonomi. In questo caso il reddito di riferimento è quello del singolo anziano e non può essere superiore ad euro

14 Titolo V NORME FINALI Art. 19 Norma finanziaria 1. E istituito il Fondo regionale per la famiglia, al quale fanno capo tutti gli interventi di sostegno economico previsti dalla presente legge. Tale fondo è alimentato annualmente dalle risorse determinate dalla legge di bilancio. 2. Per l anno in corso è previsto uno stanziamento iniziale di euro /05/02 Fiammetta Modena -fy&

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