La lotta contro la corruzione nella Unione Europea

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1 La lotta contro la corruzione nella Unione Europea Analisi sulle normative e la politiche sovranazionali relative alla corruzione nell'unione Europea: Presentazione presidio Libera Bruxelles Presenta Vania Putatti, Ottobre 2014

2 INDICE 1. Introduzione 2. I primi passi 3. Le normative comunitarie e internazionali sulla corruzione 4. La OLAF 5. Conclusioni

3 INTRODUZIONE Cos'è la corruzione?... è una piaga insidiosa ONU... fa vacillare la fiducia dei cittadini nella solidarietà dello Stato Democratico di Diritto PE... colpisce fortemente i poveri ONU... permette il fiorire della criminalità organizzata ONU

4 INTRODUZIONE... mina il funzionamento di un sistema democratico PE... è una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e dei diritti umani CdE... mina la democrazia e lo Stato di diritto ONU... mina i principi di buon governo, equità e giustizia sociale CdE

5 INTRODUZIONE... distorce la concorrenza CdE... distorce i mercati ONU... è un fattore chiave dello scarso rendimento ONU... ostacola lo sviluppo economico CdE

6 INTRODUZIONE È difficile dare una definizione precisa di corruzione, questa si manifesta attraverso crimini di natura diversa: corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici; traffico di influenze; corruzione tra particolari; occultazione di prove; falsificazione di dati o documenti; Ecc.

7 INTRODUZIONE La corruzione non deve essere considerata come un crimine isolato, ma come uno strumento necessario per commettere altri delitti di natura più grave: sfruttamento sessuale di donne e bambini; traffici illeciti di persone, armi e droghe; riciclaggio di denaro; frode; ecc.

8 INTRODUZIONE Tavola italia

9 I PRIMI PASSI La creazione di una zona di diritto penale UE per la tutela degli interessi finanziari comunitari OBIETTIVI: prevenzione, assistenza reciproca e repressione

10 I PRIMI PASSI: ANNI ' : Gruppo di Lavoro ad hoc sulla repressione delle infrazioni comunitarie Progetto di Convezione Generale: prevenzione, assistenza reciproca, repressione (riconoscimento sentenze estere) Risultati: 1966, il progetto non viene adottato ma interventi settoriali: prevenzione e assistenza reciproca Regolamento del Consiglio n. 283/72 del 7 febbraio 1972 sulle "irregolarità e la confisca delle somme di denaro versate illegalmente nella zona di finanziamento della PAC"; Regolamento del Consiglio 165/74 del 21 gennaio 1974 "i poteri ed i doveri dei funzionari pubblici delegati dalla Commissione"; Regolamento 1468/81 del 19 maggio 1981 sulla "assistenza mutua tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione con la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle regolazioni doganali e agricole."

11 I PRIMI PASSI: ANNI : Gruppo di lavoro composto per esperti nazionali 1976: Due progetti di modifica di trattati: sanzionamento (repressione) Adozione una normativa comune il sanzionamento delle infrazioni comunitarie Adozione normativa comune per sanzionamento e tutela dei funzionari comunitari e nazionali Risultati: viene abbandonato ma serve a muovere le coscienze.

12 I PRIMI PASSI: ANNI : Commissione Parlamentare Controllo dei Bilanci (CONT). 1986: Corte dei Conti Europea 1987: Parlamento Europeo 1987: Consiglio dei ministri Considerano: oltre alla questione morale, danni economici della frode e benefici dal sanzionamento. Chiedono: maggiore coordinazione interna e migliore utilizzo delle risorse.

13 GLI ESORDI Risposta: a novembre del 1987 la Commissione elabora una relazione sul rafforzamento della lotta contro le frodi che pone le fondamenta per una politica globale. Risultati: la Unità di coordinamento della lotta antifrode, Convenzioe per la Tutela degli interessi finanziari della CE, Politica Generale, etc.

14 GLI ESORDI: ANNI 90 Dal 1989 inizia lo sviluppo della tutela degli interessi finanziari della CE. Fattori: Lavoro della Corte di Giustizia (principio di cooperazione leale, principio de asimilación, etc.) Allargamento alla EU 12 (il sud EU) e la futura EU 25 (fine guerra fredda) Titolo VI del Trattato di Maastricht (JAI, spazio libertà, sicurezza e giustizia) Le scandali e tangentopoli: Francia, Spagna, Italia, USA, etc. Internazionalizzazione dell'economia Sviluppo della criminalità organizzata a livello internazionale (e nuove tecnologie) Partecipazione di tutte le istituzioni

15 GLI ESORDI: ANNI 90 Risultati: "Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee" luglio 1995 (Convenzione TIF). La Convenzione PIF servirà da ponte per lo sviluppo di varie politiche: la lotta contro la frode; la lotta contro il riciclaggio di denaro; la lotta contro la criminalità organizzata; la lotta contro la corruzione. Condividono lo stesso obiettivo

16 GLI ESORDI: ANNI 90 Documenti: Acto del Consejo 95/C 316/03 de 26 de julio de 1995, que establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 316/48, de 27 de noviembre de Resolución del Parlamento, de 15 de diciembre de 1995, sobre la lucha contra la corrupción en Europa, DO C 17, de 22 de enero de Resolución del Parlamento Europeo, Comisión de libertades públicas y asuntos interiores, sobre la Lucha contra el fraude internacional DO C 20 de 24 de enero de 1994; Resolución del Parlamento Europeo, Comisión de libertades públicas y asuntos interiores, sobre Las actividades criminales en Europa, DO C 61 de 28 de febrero de 1994; Resolución del Parlamento, de 15 de diciembre de Acto del Consejo 97/C 251/01, de 28 de abril e 1997, que establece el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, DO C 251/1 15 de agosto de Etc.

17 TRATTATO DI LISBONA Articolo 83 (1) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. I crimini (federali) europei: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

18 TRATTATO DI LISBONA Articolo 83 (2) Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria

19 UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA CORRUZIONE Atto del Consiglio del 27 settembre 1996 che stabilisce il primo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Atto del Consiglio del 19 giugno 1997 che stabilisce il secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee. Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'unione europea. Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

20 UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA CORRUZIONE ADOZIONE STRUMENTI ORIZZONTALI Cos'è una convenzione? Intergovernamentale (unanimità). Una volta adottata da almeno la metà degli Stati membri, la convenzione entra in vigore per detti Stati. Cos'è una decisione marco? Intergovernamentale, vincolante, no applicazione diretta = direttiva

21 UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA CORRUZIONE CONVENZIONI E PROTOCOLLI Obiettivo: accordo per creare normative penali contro la corruzione (ma non solo) dei funzionari pubblici. DECISIONE QUADRO Obiettivo: hard law contro la corruzione nel settore privato. Non è possibile contemplare separatamente l insieme delle norme contenute negli strumenti TIF dato che la mancata o solo parziale applicazione di un articolo ha ripercussioni anche sulle disposizioni che, considerate singolarmente, potrebbero sembrare conformi agli strumenti TIF Commissione

22 UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA CORRUZIONE TAVOLA

23 UNA NORMATIVA COMUNITARIA SULLA CORRUZIONE VALUTAZIONE: COM(2003) COMMISSIONE EUROPEA Processo di ratifica lungo Trasposizione parziale degli articoli Trasposizione non chiara o imprecisa Applicazione reale discutibile Ostruzionismo o non collaborazione nel fornire informazioni

24 UNA NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA CORRUZIONE LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI: La Convenzione OCSE sulla corruzione; La Convenzione penale e la Convenzione civile contro la corruzione del Consiglio d'europa; La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. (...) ognuno ha caratteristiche che limitano il potenziale per trattare efficacemente i problemi legati alla corruzione a livello di UE Commissione

25 CONVENZIONE OCSE CONVENZIONE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

26 CONVENZIONE OCSE

27 CONVENZIONE OCSE VALUTAZIONE: Limitata al caso specifico di corruzione di funzionari pubblici; L'articolo 1 contempla solo la corruzione attiva; L'articolo 2 non prevede sanzioni penali; L'articolo 6 contempla la prescrizione; L'articolo 8 comtempla trasparenza, omissione e falsificazione. l'impegno politico per applicare efficacemente la convenzione rimane insufficiente". Commissione, 2011

28 CONVENZIONE PENALE E CIVILE Trattato europeo n. 173 del Consiglio d'europa, 17 gennaio 1999, che istituisce la "Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio d'europa"

29 CONVENZIONE PENALE E CIVILE

30 CONVENZIONE PENALE E CIVILE VALUTAZIONE: Più dettagliata; L'articolo 12 comtempla e specifica il traffico di influenze nel settore pubblico; L'articolo 14 comtempla i reati contabili; L'articolo 22 contempla normative sulla protezione di testimoni e collaboratori di giustizia; La Convenzione civile definisce un insieme di strumenti amministrativi di prevenzione amministrazione che servono a rafforzare la la lotta contro la corruzione; GRECO: meccanismo di valutazione. No poteri vincolanti o di sanzionamento. NB.: il protocollo aggiuntivo del 2003 la corruzione attiva e passiva di arbitri e giurati sono previsti come reato penale.

31 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

32 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE

33 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE VALUTAZIONE: Norme di carattere internazionale che rappresentano un compromesso tra (quasi) tutti i paesi nel mondo: Specifiche in materia di cooperazione e mutua assistenza Molto dettagliato per evitare ambiguità Carattere penale delle norme facoltativo Processi di modifica più complessa che per gli accordi regionali

34 LA UCLAF Nel 1987 la Commissione decide riorganizzarela la struttura interna relativa alla lotta contro la frode (e la corruzione). Viene creata la Unità di coordinamento della lotta antifrode. La UCLAF era una unità che faceva parte della Commissione, in particolare rispondeva alla Segreteria Generale. Non è una DG, possiede una struttura e delle risorse ad hoc. OBIETTIVO: utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione nella lotta contro la frode

35 LA UCLAF VALUTAZIONE: Relazione speciale 8/98 Le competenze e le modalità della lotta alla corruzione non sono disciplinate chiaramente in seno alla Commissione, così come manca ancora una politica precisa e coerente di "tolleranza zero"; in particolare non esiste l'obbligo di notificare i casi sospetti alle autorità incaricate dell'applicazione della legge. le basi di dati della Commissione, indispensabili per una lotta efficace contro la corruzione, sono ancora in fase di rodaggio. Le informazioni in esse contenute sono incomplete e non possono essere valutate sistematicamente, il che rende estremamente difficile un'analisi attendibile del rischio.

36 LA UCLAF I fascicoli relativi ai singoli procedimenti non vengono costituiti secondo regole uniformi e spesso non soddisfano i requisiti minimi richiesti dalle autorità giudiziarie degli Stati membri per quanto riguarda gli strumenti probatori. La mancanza di disciplina nella gestione delle pratiche spiana la strada alla possibilità di una loro manipolazione attraverso l'aggiunta o la sottrazione di documenti. Fra l'uclaf e le autorità competenti degli Stati membri esistono, da entrambi i lati, notevoli carenze quanto al flusso di informazioni e al coordinamento dei vari procedimenti

37 LA UCLAF All'interno della Commissione non è stato consentito all'uclaf di accedere a determinati documenti. La Corte dei conti segnala casi di documenti rifiutati ai funzionari dell'uclaf e/o distrutti sistematicamente. Allo stato attuale, la politica della Commissione è tutt'altro che chiara ; alcuni casi durano anni e gli agenti in questione sono trasferiti ad altre mansioni, ma ancora appartengono all'organizzazione. In molti dei casi esaminati l'uclaf non era in grado di produrre elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di corruzione, [... ] è difficile (per la UCLAF) ottenere prove sufficienti. Inoltre, in diversi casi di corruzione, la UCLAF trovò chiare prove di illecito (grave cattiva gestione, favoritismi, conflitto di interessi, ecc. Tuttavia, solo raramente hanno avviato un procedimento disciplinare.

38 LA OLAF La base giuridica: La decisione della Commissione che istituisce la lotta antifrode è creato (Decisione OLAF). Il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode. Il regolamento del Consiglio Euratom relativo alle indagini svolte dall'ufficio per la lotta antifrode

39 LA OLAF L'Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie

40 LA OLAF ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti.

41 LA OLAF Nell'esercizio delle sue competenze, il direttore dell'ufficio non sollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organi od organismi É istituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario. Il comitato esercita un controllo regolare sull'esercizio della funzione d'indagine dell'ufficio.

42 LA OLAF L''Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai locali dei medesimi; L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi

43 LA OLAF L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi ed all'occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione; l'ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.

44 LA OLAF L'OLAF è stata istituita come un organo a statuto speciale sotto la giurisdizione della Commissione, in particolare, il Commissario responsabile per il bilancio. Il suo lavoro si articola in tre aree di intervento. Condurre attività di indagine nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, vale a dire, i campi che riguardano gli interessi finanziari della Unione; Coordinare l'attività degli Stati membri nella lotta contro la frode Contribuire alla creazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e lotta contro la frode

45 LA OLAF VALUTAZIONE: COMITATO DI VIGILANZA le attività di indagine non hanno legami strutturati con i servizi di gestione sia nelle Direzioni generali della Commissione sia negli Stati membri; - gli obiettivi della politica di indagine dell'olaf non sono chiaramente definiti e la decisione di avviare un'inchiesta è reattiva mentre dovrebbe essere proattiva. Simili obiettivi dovrebbero rispecchiarsi nelle previsioni di bilancio; - la gamma dei compiti coperti dall'olaf è troppo vasta e sottolinea la assenza di priorità;

46 LA OLAF - la compartimentazione delle unità di indagine in settori specializzati è controproducente; - le questioni relative alla sicurezza, al personale nonché alle informazioni vengono trattate soltanto superficialmente e i mezzi ad esse destinati dovrebbero essere rafforzati; - il ruolo della raccolta e dell'analisi delle informazioni dovrebbe essere centrale nell'organizzazione e si dovrebbe ricercare un migliore equilibrio tra l'informazione e l'indagine. L OLAF dovrebbe procedere ad una analisi sistematica delle relazioni di audit;

47 LA OLAF - il carattere delle missioni dell'olaf dovrebbe essere distinto più chiaramente tra attività di informazione, di coordinamento, di legislazione e di indagine; - la mancanza di autonomia finanziaria provoca gravi inconvenienti al livello dell'acquisizione di materiale e di assunzione di personale

48 CONCLUSIONI Le normative analizzate offrono un pacchetto di disposizioni legali che, se transposte e applicate efficacemente, diminuirebbero drasticamente i livelli di corruzione. Tuttavia, parliamo di deboli strumenti intergovernamentali di armonizzazione che risalgono alla struttura dei pilastri del trattato di Maastricht: Processi di ratifica e transposizione lunghi e incompleti; Reticenza reiterata da parte di alcuni stati membri a portare a termine questi processi

49 CONCLUSIONI In altre parole: senza una volontà politica unita sono inefficaci. Dopo 16 anni, possiamo affermare che esiste una scarsa volontà politica, in particolare da parte degli Stati Membri. È NECESSARIA UNA AZIONE SOPRANAZIONALE L'articolo 83 offre la possibilità di produrre una normativa di hard law approvati attraverso procedimento legislativo ordinario, ma non è mai stato utilizzato.

50 CONCLUSIONI Lo statuto della OLAF presenta diverse ambiguità che sono state messe in rilievo dal Comitato di Vigilanza già nel Il momento delle indagini non è sufficientemente regolato e mette in dubbio la reale efficacia della OLAF.

51 CONCLUSIONI COMITATO DI VIGILANZA 2011 a) la facoltà dell OLAF di ispezionare i locali del Parlamento europeo non è stata solo contestata, bensì ostacolata dal Parlamento europeo, in violazione di quelle che il comitato di vigilanza considera norme giuridiche chiare; b) il comitato osserva riluttanza da parte della Commissione europea a fornire all OLAF l accesso diretto e immediato a taluni dati personali, motivata da un interpretazione molto restrittiva delle norme sulla protezione dei dati personali;

52 CONCLUSIONI c) il comitato ha rilevato con preoccupazione che l OLAF ha soddisfatto la richiesta della Commissione europea di trasmetterle regolarmente le relazioni finali su indagini interne archiviate senza follow-up, nonostante queste possano contenere informazioni molto sensibili; d) il comitato prende atto del fatto che le istituzioni, gli organi, e gli organismi hanno la possibilità di bloccare l avanzamento delle indagine interne in corso rifiutando l accordo per differire l obbligo di dare agli interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni, o concedendolo in ritardo.

53 CONCLUSIONI Il comitato è restio ad arrivare a dire che questi esempi sono indice di un intenzione deliberata in questione di ostacolare l indipendenza investigativa dell OLAF, tuttavia, essi hanno l effetto complessivo di limitarne parzialmente l indipendenza in maniera concreta. Il comitato ha sottolineato che il funzionamento indipendente dell OLAF può essere garantito solo se è assicurata l indipendenza del comitato di vigilanza. L indebolimento del corretto funzionamento del segretariato del comitato di vigilanza da parte dell OLAF non può che compromettere l indipendenza del comitato e di conseguenza dell OLAF stesso.

54 BIBLIOGRAFIA Bacio Terracino, J., 2012, The International Legal Framework against Corruption, Intersentia, agosto, págs ; Grasso, G., 1989, Comunità Europee e diritto penale: i rapporti tra l'ordinamento comunitario e i sistemi penali degli stati membri, Giuffrè, Milano: Grasso, G., 2011, L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano; Pérez Bernabeu, B., 2006, La protección de los intereses comunitarios, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante; Rose Akerman, S., 2001, La corrupción y consecuencias y reforma, Madrid, Siglo Veintiuno; los gobiernos. Causas,

55 BIBLIOGRAFIA Hodgson, G. y Jiang S., 2008 La economía de la corrupción y la corrupción de la economía: una perspectiva institucionalista, Revista de Economía Institucional, Vol. 10, n18, Primer Semestre; Naciones Unidas, Resolución 58/4 de la Asemblea General, de 31 de octubre de 2003, que establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, prefación; Navarro Frías, I. y Melero Bosch, L. V., 2011, Corrupción entre particulares y tutela del mercado, Revista para el Análisis del Derecho, InDret, Universidad de La Laguna, Barcelona, n. 4, octubre;

56 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Informe de la Comisión, de 20 de noviembre de 1987, On tougher measures to fight against fraud affecting the community budget, COM(87) 572 final; Unión Europea, Memorándum de la Comisión, de 4 de noviembre de 1992, sobre The fight against fraud, SEC (92) 2045 final; Unión Europea, Informe de la Comisión relativo a la Protección de los intereses financieros de la Comunidad de 1993; Unión europea, Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 1997, sobre Una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción, COM(97) 192 final Unión Europea, Decisión de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, SEC(1999) 802, 1999/352/CE, CECA, Euratom, DO L 132/20, del 30 de mayo de 1999

57 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2000, relativo a The fight against fraud for an overall strategic approach, COM(2000) 358 final; Unión Europea, Comunicación de la Comisión, de 28 de mayo de 2003, relativa a Una política global de la UE contra la corrupción, COM(2003) 317 final; Unión Europea, Informe de la Comisión, de 18 de junio de 2007, sobre la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la corrupción, COM (2007) 328 final; Unión Europea, Segundo Informe de la Comisión, de 14 de febrero de 2008, sobre Implementation of the Convention on the Protection of the European Communities' financial interests and its protocols, COM(2008) 77 final; Unión Europea, Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2011, Sobre la lucha contra la corrupción en la UE, de 6 de junio de 2011, COM(2011) 308 final; Unión Europea, Acto del Consejo 95/C 316/03, de 26 de julio de 1995, que establece el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 316/48, de 27 de noviembre de 1995;

58 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Acto del Consejo 96/C 313/01, de 27 de septiembre de 1996, que establece el Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 313/01, de 23 de octubre de 1996; Unión Europea, Acto del Consejo 97/C 251/01, de 28 de abril e 1997, que establece el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, DO C 251/1, de 15 de agosto de 1997; Unión Europea, Acto del Consejo 97/C 395/01, de 26 de mayo de 1997, que establece el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, DO C 195/01, de 25 de junio de 1997; Unión Europea, Acto del Consejo 97/C 221/02, de 19 de junio de 1997, que establece el Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO C 221/11, de 19 de julio de 1997;

59 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Segunda Posición Común del Consejo, de 13 de noviembre de 1997, relativa a las negociaciones en el Consejo de Europa y en la OCDE sobre la lucha contra la corrupción DO L 320 de 21 de noviembre de 1997; Unión Europea, Acción Común del Consejo 98/742/JAI, de 22 de diciembre de 1998, sobre la Corrupción en el sector privado, DO L 358/2, de 31 de diciembre de 1998; Unión Europea, Reglamento (CE del Consejo y del Parlamento Europeo N. 1073/1999, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136/8 de 31 de mayo de1999; Unión Europea, Reglamento (EURATOM) del Consejo N. 1074/1999, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), DO L 136/8 de 31 de mayo de 1999;

60 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Acto del Consejo y de la Comisión 2000/C 124/1, de 3 de mayo de 2000, relativo prevención y control de la delincuencia organizada estrategia de la unión europea para el comienzo del nuevo milenio, DO C 124/1, de 03 de mayo de 2000 Unión Europea, Decisión del Consejo 2002/187/JAI, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea EUROJUST para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, DO L 63/1, del 6 de marzo de 2002; Unión Europea, Decisión Marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, sobre La lucha contra la corrupción en el sector privado, DO L 192/54, de 31 de julio de 2003; Unión Europea, Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, DO L 149/22 de 11 de junio de 2005;

61 BIBLIOGRAFIA Unión Europea, Decisión del Consejo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, DO L 287 de 29 de octubre de 2008; Unión Europea, Resolución del Parlamento Europeo, Com. de libertades públicas y asuntos interiores, sobre Las actividades criminales en Europa, DO C 61, de 28 de febrero de 1994; Unión Europea, Resolución del Parlamento, de 15 de diciembre de 1995, Sobre la lucha contra la corrupción en Europa, DO C 17, de 22 de enero de 1996; Unión Europea, Informe Especial N.8/98 del Tribunal De Cuentas, de 10 y 11 de junio de 1998, sobre los servicios de la Comisión encargados de combatir el fraude, en especial la Unidad de coordinación de la lucha contra el fraude, 98/C 230/01, DO de 22 de julio de Unión Europea, Informe de actividad del Comité de Vigilancia de la OLAF enero de 2011 noviembre de / C 100/01, DO C 100/01, de 3 de abril de 2012;

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