OPERAZIONI STRAORDINARIE LA TRASFORMAZIONE

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1 OPERAZIONI STRAORDINARIE LA TRASFORMAZIONE 1

2 Indice Cap. 1 Finalità dell operazione Pag. 3 Cap. 2 La disciplina civilistica della trasformazione Pag. 8 Cap. 3 Perizia di stima Pag. 29 Cap. 4 Atto di trasformazione Pag. 37 Cap. 5 Aspetti contabili Pag. 39 Cap. 6 Trasformazione transfrontaliera Pag. 54 Cap. 7 Aspetti fiscali Pag. 56 2

3 Cap. 1 Finalità dell operazione La trasformazione costituisce uno strumento giuridico al quale i soci possono ricorrere per modificare la struttura organizzativa utilizzata dalla società nello svolgimento della sua attività commerciale, rendendola più aderente alle nuove esigenze imprenditoriali, attraverso una semplice modificazione dell atto costitutivo. Un elemento che incide sulla scelta del tipo di società è la compagine societaria. Per esempio, nella società in nome collettivo a tutti i soci spetta l amministrazione disgiunta e può assumere obbligazioni per conto della società; esiste inoltre una responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci. 3

4 Cap. 1 -Finalità dell operazione Nel caso in cui tali legami diventino più deboli oppure quando, per finanziare la società si ha la necessità dell ingresso o di nuovi soci o, infine, in caso di significativa crescita dimensionale dell impresa Inoltre quando tutti i soci sono impegnati nell amministrazione dell impresa la società in nome collettivo si presta ad assecondare le aspettative di tutti. Se però tale condizione viene meno è necessaria una modifica della tipologia societaria che consenta di differenziare i ruoli all interno dell impresa; una possibilità è la società in accomandita semplice con il ruolo di accomandatario al socio che intende amministrare la società. 4

5 Cap. 1 -Finalità dell operazione 1) Differenze nei patrimoni personali È necessaria una forma societaria che tuteli la ricchezza personale del socio: le società dicapitali 2) La trasformazione può essere effettuata anche per incrementare la capacità di reperire fonti di finanziamento (non bancarie). 3) Adeguarsi all evoluzione del mercato e ridurre la responsabilità dei soci 5

6 Cap. 1 -Finalità dell operazione PERIZIA DI STIMA Obbiettivi soci: 1. separare il compendio immobiliare; 2. trasformare la società in una srl; 3. effettuare il passaggio generazionale ai figli che lavorano nella società. SNC OPERATIVA E IMMOBILIARE 1)Scissione del compendio immobiliare in una Newco 2)Trasformazione della Snc operativa in una Srl Perizia di trasformazione 6

7 PROFILI CIVILISTICI 7

8 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Definizione e tipologia La trasformazione societaria è disciplinata da specifiche disposizioni del codice civile: artt. da 2498 a 2500-bis c.c. riguardanti i profili generali della trasformazione; artt. da 2500-ter a 2500-quinquies c.c. recanti la regolamentazione della trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali); art sexies c.c. che disciplina la trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone); artt. da 2500-septies a 2500-octies c.c. relativi alle trasformazioni eterogenee; art novies disciplina l opposizione dei creditori. 8

9 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione La trasformazione consiste nella modifica del tipo ed eventualmente anche della causa di un contratto associativo. L essenza dell operazione è quindi l assoggettamento del soggetto societario o dell ente ad una nuova regolamentazione giuridica. ART c.c. Con la trasformazione, l ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITA ) Istituto non novativo, bensì evolutivo modificativo 9

10 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE Progressiva Da Snc/Sas a Srl/Spa Omogenea Regressiva Da Srl/Spa a Snc/Sas Eterogenea Progressiva Regressiva Da contratti associativi diversi a s.capitali/persone Da s.capitali/persone A contratti associativi diversi 10

11 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione LIMITI DELLA TRASFORMAZIONE Limiti specifici norma: art Limiti generali NON ci sono limiti in presenza di procedura concorsuale se non sussistono incompatibilità con le finalità e lo stato della procedura NONcisono limiti in presenza disocietà in liquidazione - cooperativa a mutualità prevalente (2545 decies c.c.) - associazioni con contributi pubblici o donazioni da privati - S.p.A. con prestiti obbligazionari 11

12 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Art c.c. Atto trasformazione La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l atto di costituzione del tipo adottato. L atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell ente che effettua la trasformazione. La trasformazione in società di capitali richiede sempre l atto pubblico; anche per la trasformazione da società di capitali in società di persone la forma richiesta è l atto pubblico. Per le trasformazioni all interno del gruppo delle società di persone è invece sufficiente una scrittura privata autenticata. 12

13 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Art c.c. Effetti La trasformazione ha effetto dall ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dal 2 comma dell art cod. civ. Gli adempimenti soggetti a pubblicità nel registro delle imprese sono: l atto di trasformazione; l atto di cessazione dell ente che si è trasformato. NO alla possibilità di: anticipare o posticipare gli effetti reali dell operazione; far retroagire gli effetti contabili e fiscali. Retrodatazione Postdatazione Sono coinvolte solo società di persone È un contratto tra soci quindi non ci sono problemi tranne l opponibilità a terzi Sono coinvolte anche società di capitali Non possibile perché gli effetti decorrono dall iscrizione Possibile 13

14 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Art c.c. Effetti CIVILISTICAMENTE: Sempre in tema di data di effetto ci si chiede se sia possibile o meno, da un punto di vista civilistico, proporre una trasformazione con effetto retroattivo o differito rispetto alla data della delibera. NOTARIATO TRIVENETO K.A.10 - (APPONIBILITÀ DI UN TERMINE INIZIALE DI EFFICACIA ALLE DELIBERE DI TRASFORMAZIONE - 1 pubbl. 9/06 - motivato 9/11) Alle delibere di trasformazione societaria, comprese le trasformazioni in società di capitali di cui all art. 2500, ultimo comma c.c., è possibile apporre un termine iniziale di efficacia, a condizione che detto termine non decorra da una data anteriore alla iscrizione della delibera nel registro delle imprese né sia superiore ai sessanta giorni da detta iscrizione. N.B. Tale possibilità dipende anche dalla diversa posizione assunta dagli uffici locali del Registro Imprese (ad esempio Forlì) FISCALMENTE Dubbi sussistono in merito alla possibilità di postdatazione e retrodatazione ai fini fiscali, in quanto né la precedente normativa, né quella in vigore dal 2004 precisano alcunché. 14

15 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Art c.c. Effetti Va da sé che ai fini fiscali l unica situazione di interesse è quella di trasformazione da soggetto IRES a soggetto IRPEF e viceversa. DOCUMENTI DI PRASSI (risoluzione n. 11/953 del 26 settembre 1976 e n. 11/1776 del 15 settembre 1978, n. 9/2059 del 18 novembre 1978 e n. 203/E del 20 giugno 2002): gli effetti della trasformazione decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (prima della riforma del diritto societario del solo atto di trasformazione); NON è POSSIBILE, ai fini fiscali, la retrodatazione e la postdatazione della data di effetto per le tipologie di trasformazione contemplate nei documenti di prassi. 15

16 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Art bis c.c. Eseguita la pubblicità di cui all articolo precedente, l invalidità dell atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione. 16

17 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI PERSONE IN SOCIETA DI CAPITALI v Quorum deliberativo: consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili (Art ter), salvo diversa disposizione del contratto sociale; v Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso; v Necessità di perizia di stima per la determinazione del capitale sociale (Art ter co.2) redatta a norma dell articolo 2343 ovvero, nel caso di società a responsabilità limitata, dell articolo 2465; v Nomina del perito: su designazione della società se trasformazione in S.r.l., del Tribunale se trasformazione in S.p.A., salva l applicabilità dell articolo 2343-ter. 17

18 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI PERSONE IN SOCIETA DI CAPITALI Art co. 2, 3 e 4 (in quanto compatibile) [2] L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile; [3] Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società; [4] Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Per il primo e secondo comma dell art ter Si applica il terzo comma Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo. 18

19 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione SOCIO D OPERA Art quater: Il socio d opera ha diritto all assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità. Le quote possono modificarsi nella trasformazione evolutiva per far posto al socio d opera. Se il contratto sociale non prevede le modalità di determinazione della quota, in mancanza di accordo, decide il giudice secondo equità. 19

20 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione RESPONSABILITA DEI SOCI Art quinquies: La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Art quinquies: Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento (ad esempio PEC), non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 20

21 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione RESPONSABILITA IN PROGRESSIVA Continuità rapporti giuridici Responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto per le società per i soci Limite responsabilità illimitata Consenso creditori, che si ritiene dato se entro 60 gg dal ricevimento per raccomandata (o altri mezzi idonei alla prova) della delibera il creditore non lo abbia espressamente negato Il creditore non può opporsi alla trasformazione ma può opporsi alla modifica del perimetro della responsabilità del debitore 21

22 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA DI PERSONE Art sexies Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Attenzione: I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. Il contrario rispetto alla trasformazione progressiva 22

23 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE DI SOCIETA DI CAPITALI IN SOCIETA DI PERSONE Art sexies co. 2: «Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l assemblea convocata per deliberare la trasformazione. I soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.» Richiama la disciplina delle fusioni e delle scissioni. 23

24 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione RESPONSABILITA IN REGRESSIONE Continuità rapporti giuridici Viene acquisita responsabilità illimitata per obbligazioni sirte ante iscrizione atto per le società per i soci Rimedio per il socio che diventa illimitatamente responsabile Delibera secondo quorum modifiche statuarie e richiesto consenso esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata 1) se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per sua percentuale; 2) se assume responsabilità illimitata > non può bloccare atto ma può recedere (combinato disposto art sexies e 2473 c.c.). 24

25 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE ETEROGENEA artt septies e octies Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciutee fondazioni. Si applica l articolo 2500-sexies in quanto compatibile. La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollegaall atto di fondazione o alla volontà del fondatore. 25

26 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione TRASFORMAZIONE ETEROGENEA artt septies e octies I consorzi, le società consortili, le comunioni d azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V [spa], VI [sapa] e VII [srl] del presente titolo. Delibera di trasformazione: - nei consorzi con voto favorevole maggioranza dei consorziati; - nelle comunioni d azienda all unanimità; - nelle società consortili e associazioni con le maggioranze richieste dalla legge o dall atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni dal pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi. La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall autorità governativa, su proposta dell organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione. 26

27 Cap. 2 -La disciplina civilistica della trasformazione Opposizione dei creditori artt novies In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l ultimo comma dell articolo 2445 (il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l operazione abbia luogo nonostante l opposizione). 27

28 LA PERIZIA DI STIMA 28

29 Cap. 3 -Perizia di stima Art ter Il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell attivo e del passivo. Si evidenzia la volontà del legislatore di porre particolare attenzione alla consistenza patrimoniale nei momenti di rilevante cambiamento per l impresa, anche al fine di far emergere il valore corrente degli elementi dell attivo e del passivo della società. N.B. La funzione della perizia non è solo quella di valutare i singoli beni ma di procedere alla verifica della loro esistenza e di indicare eventuali passività, anche solo potenziali. 29

30 Cap. 3 -Perizia di stima v Data di riferimento della perizia non anteriore di quattro mesi rispetto all atto ovvero, in analogia con art ter comma 2 lettera b, anche sei mesi; v Non bisogna valutare l avviamento; v La valutazione dovrebbe essere fatta al minore tra il valore contabile ed il valore di perizia; v In merito alla possibile rivalutazione di beni aziendali, opinioni discordi in dottrina. Il metodo di valutazione più adeguato, nella perizia di trasformazione, è quello patrimoniale. Tale metodo prevede infatti una determinazione del valore dell impresa mediante una valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali. L utilizzo dei metodi reddituali o finanziari farebbe emergere l avviamento proprio dell impresa che, come detto, non può essere iscritto in bilancio. 30

31 Cap. 3 -Perizia di stima Il perito dovrà quindi partire da una iniziale verifica dell inclusione, nella situazione patrimoniale di partenza, di tutti gli elementi dell attivo e del passivo. Successivamente dovrà esprimere gli stessi a valori correnti indicando le attività di verifica espletate, i criteri di valutazione adottati e le eventuali difficoltà incontrate. La dottrina e la giurisprudenza ritengono che la forma di esposizione dei risultati della perizia assuma la forma del bilancio d esercizio (anche se privo del conto economico) rispettando quindi lo schema di stato patrimoniale. 31

32 Cap. 3 -Perizia di stima Obbiettivi soci: 1. separare il compendio immobiliare; 2. trasformare la società in una srl; 3. effettuare il passaggio generazionale ai figli che lavorano nella società. SNC OPERATIVA E IMMOBILIARE 1)Scissione del compendio immobiliare in una Newco 2)Trasformazione della Snc operativa in una Srl Perizia di trasformazione 32

33 Cap. 3 -Perizia di stima RELAZIONE GIURATA DI STIMA DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA ALFA S.n.c. ex ART ter c.2 c.c. Il sottoscritto Dott.., dottore commercialista, residente in Via Verdi n.21, Treviso (TV),iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al N.., revisore contabile iscritto presso il Registro dei Revisori Legali con numero di iscrizione, D.M. 06/10/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17/10/2003; La norma richiama l art del c.c. (in ipotesi di srl) secondo cui chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell apposito registro. E quindi necessaria la qualifica di revisore legale per poter redigere la perizia 33

34 Cap. 3 -Perizia di stima La perizia di trasformazione può essere suddivisa nei seguenti punti: 1)oggetto e scopo del documento; Scopo: trasformazione progressiva 2) documentazione; Situazione patrimoniale, libro cespiti ecc.. 3) profilo dell azienda oggetto di valutazione; Breve storia della società 4) descrizione delle metodologie valutative; Si illustrano le diverse metodologie di valutazione 34

35 Cap. 3 -Perizia di stima La perizia di trasformazione può essere suddivisa nei seguenti punti: 5)applicazione del metodo patrimoniale; 6) conclusioni individuazione del patrimonio rettificato. Differenza tra perizia di trasformazione e di conferimento Emersione dell avviamento Descrizione e valutazione delle poste contabili 35

36 ATTO DI TRASFORMAZIONE 36

37 Cap. 4 -Atto di trasformazione CARATTERISTICHE 1. Forma prescritta per costituzione tipo societario prescelto 2. Contenuto minimale pari a quello del tipo societario prescelto 3. Obblighi pubblicitari da rispettare prescritti per costituzione ente risultante e per cancellazione di quello trasformato 4. Efficacia da ultimo adempimenti pubblicitari prescritti (art. 2500) NOTARIATO TRIVENETO MASSIMA K.A.9 (1 pubbl. 9/06) Nel caso in cui una società dotata di collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi i componenti degli stessi decadono dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è da annoverare anche la società a responsabilità limitata che non versi nelle condizioni di nomina obbligatoria. 37

38 ASPETTI CONTABILI 38

39 Cap. 5 -Aspetti contabili I momenti contabili dell operazione: CARATTERISTICHE la redazione della perizia di trasformazione; l eventuale chiusura dei conti della società trasformata; l eventuale adeguamento dei valori contabili a quelli indicati dal perito; La redazione dell ordinario bilancio di esercizio al termine del normale periodo amministrativo. Alla data in cui la trasformazione ha effetto si pone il problema se debba essere redatto un bilancio di chiusura. Dal punto di vista civilistico non esiste alcun obbligo. La determinazione del reddito tra l inizio dell esercizio e la data di effetto dell operazione è richiestadal legislatore fiscale nei casi di trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa. In questo caso la redazione del bilancio si rende necessaria per suddividere il reddito dei due periodi di imposta. 39

40 Cap. 5 -Aspetti contabili N.B. La redazione del bilancio di chiusura appare comunque opportuna in tutti i casi in cui vi sia un mutamento del regime di responsabilità dei soci in modo da delimitare chiaramente gli ambiti di responsabilità per le obbligazioni sociali. L eventuale bilancio, ovviamente, non dovrà essere sottoposto all approvazione dell assemblea e non dovrà essere depositato presso il registro delle imprese. A causa della immutata identità soggettiva ed economica della società fra chiusura e riapertura dei conti non ci potrà essere alcuna discontinuità. Nel caso in cui venga redatta la perizia di stima la società può adeguarsi ai valori stabiliti dal perito. N.B. Dovrà obbligatoriamente adeguarsi quando le valutazioni del perito evidenziano minori valori di attività o maggiori valori di passività. Il maggior valore recepito dalla società trasformata non deve essere necessariamente imputato a capitale ma può (rispettati i minimi legali richiesti) essere liberamente ripartito tra capitale e riserve. 40

41 Cap. 5 -Aspetti contabili LE RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE Gli adeguamenti dei valori contabili e quelli di perizia sono denominati rettifiche di trasformazione. Si ritiene che il momento più adeguato per rilevare tali scritture sia in sede di chiusura dei conti della trasformanda al fine di predisporre una situazione di apertura della trasformata corretta senza necessità di ulteriori scritture. Il conto rettifiche di trasformazione utilizzato per recepire i maggior valori è un conto del patrimonio netto che dovrà essere chiuso nel conto patrimonio netto di trasformazione. [POSITIVO O NEGATIVO] Il saldo dare di tale conto evidenzierà una riduzione di PN a seguito di svalutazioni di attività o rivalutazioni di passività; Il segno avere specularmente indicherà un maggior valore del patrimonio per cause opposte. 41

42 Cap. 5 -Aspetti contabili Il bilancio della società trasformata comprende l intero esercizio sociale e non solo la frazione successiva alla data di effetto della trasformazione; infatti il bilancio di chiusura non è il bilancio di un soggetto estinto e il bilancio di apertura non è il bilancio di un nuovo soggetto giuridico. L eventuale apertura e chiusura dei conti è solo un atto interno. SNC BILANCIO SRL Il bilancio di esercizio sarà redatto secondo le regole dettate per il tipo di società risultante dalla trasformazione. Anche il risultato di esercizio è unico ed è quello emergente dall unico bilancio; alla eventuale distribuzione di utili si applicheranno le regole previste per il nuovo tipo sociale. 42

43 UN ESEMPIO:TRASFORMAZIONE DA SNC A SRL 43

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53 LA TRASFORMAZIONE TRANSFRONTALIERA 53

54 Cap. 6 -Trasformazione transfrontaliera Il tema della possibilità di trasferire la sede legale in altro paese della Comunità senza il trasferimento della sede effettiva ha costituito oggetto di numerose precedenti della Commissione, in relazione anche a possibili comportamenti abusivi (sotto il profilo tributario, nonché dell'adempimento egli impegni debitori e contrattuali). Una decisa apertura è giunta da ultimo con la "sentenza Polbud" (25 ottobre 2017), con cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che il trasferimento della sede legale di una società da uno Stato membro ad un altro, finalizzato a far assumere alla società, senza perdita della personalità giuridica, il tipo previsto nello Stato membro di destinazione, ove consentito dallo Stato di origine, è legittimo anche qualora la società intenda mantenere la sede effettiva nel paese di origine. La portata di tale pronuncia resta assai incerta, non potendosene probabilmente derivare - in mancanza di una Quattordicesima direttiva in materia di trasferimento transfrontaliero della sede - l'affermazione per via giurisprudenziale dell istituto della trasformazione transfrontaliera all interno dell UE. Approfondimenti in Giur. Comm. n. 3/2018, nonché in Le Società, n. 4/

55 ASPETTI FISCALI 55

56 Cap. 7 -Aspetti fiscali LA NEUTRALITA FISCALE DELLA TRASFORMAZIONE TUIR - art. 170 co. 1 La trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento quindi v se vengono recepiti in bilancio i maggiori valori di perizia, essi non hanno rilievo fiscale v se, tuttavia, tali maggiori valori sono riferiti a beni merce, essi concorrono alla formazione del reddito (come in un bilancio ordinario) (tesi discutibile) 56

57 Cap. 7 -Aspetti fiscali IL REDDITO DELLA SOCIETA TRASFORMATA Art. 170 c. 2 In caso di trasformazione di una società soggetta all imposta di cui al Titolo II (IRES) in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. In caso di trasformazione evolutiva o involutiva l esercizio sociale è diviso in 2 autonomi periodi d imposta Di conseguenza, ci sono due frazioni in cui viene diviso l esercizio. Le due frazioni rappresentano due autonomi periodi d imposta con la conseguenza che la durata sarà normalmente, inferiore ad un anno. Si applicano quindi le norme Contenute nell art. 110 c. 5 per i casi di esercizio di durata inferiore ai 12 mesi. 57

58 Cap. 7 -Aspetti fiscali IL REDDITO DELLA SOCIETA TRASFORMATA Art. 110 c.5 5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 [redditi immobili patrimonio] e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, [ammortamenti e spese manutenzione ordinaria] agli articoli 104 [Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili] e 106 [accantonamenti perdite su crediti] e ai commi 1 [spese manutenzione navi e aeromobili] e 2 [spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili] dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. 58

59 Cap. 7 -Aspetti fiscali 59

60 Cap. 7 -Aspetti fiscali 60

61 Cap. 7 -Aspetti fiscali Da soggetto IRES a soggetto IRPEF PERDITE FISCALI TRASFORMAZIONE REGRESSIVA Le perdite maturate prima della trasformazione rimangono in capo alla società a riduzione del reddito imponibile della stessa (R.M. n. 60/E/2005) Aspetti critici Trasformazione con passaggio alla contabilità semplificata Occorre evidenziare che in caso di società di persone in contabilità semplificata il riporto è consentito soltanto nel primo esercizio fino ad azzeramento del reddito, l eventuale perdita pregressa residua non può più essere utilizzata. Trasformazione in società in accomandita semplice e limiti all utilizzo delle perdite in capo ai soci accomandanti La R.M , n. 152/E, ha confermato il principio secondo cui, in presenza di perdite che eccedono la quota di capitale sottoscritta dai soci accomandanti: - in capo a quest ultimi è imputata una quota di perdite pari alla quota di capitale sottoscritta dagli stessi; - ai soci accomandatari, invece, sono imputate oltre alle perdite proporzionali alla loro quota di partecipazione, anche le perdite non dedotte dagli accomandanti per effetto del superamento della quota di capitale da loro detenuta, in maniera tale che a livello complessivo non rimanga alcuna parte di perdite non imputata per trasparenza. 61

62 Cap. 7 -Aspetti fiscali PERDITE FISCALI TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA Da soggetto IRPEF a soggetto IRES Le perdite maturate prima della trasformazione rimangono in capo ai soci cui sono già state imputate per trasparenza 62

63 Cap. 7 -Aspetti fiscali 63

64 Cap. 7 -Aspetti fiscali TRASFORMAZIONI ETEROGENEE Trasformazione società in ente non commerciale Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell articolo 47 sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo d imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. 64

65 Cap. 7 -Aspetti fiscali 65

66 Cap. 7 -Aspetti fiscali VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Con il D.Lgs. 175 del 2014, c.d. Decreto semplificazioni fiscali è stata uniformata la disciplina dei termini di versamento e della modulistica da adottare da parte delle società in presenza di operazioni straordinarie. L art. 17 D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto che le società o associazioni di cui all art.5 Tuir, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), effettuano il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dei redditi e dell IRAP entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 66

67 Cap. 7 -Aspetti fiscali VERSAMENTO DELLE IMPOSTE I versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d imposta precedente quello in cui assume efficacia l operazione straordinaria, scadono l ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione. 67

68 Cap. 7 -Aspetti fiscali ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ll D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha previsto rilevanti semplificazioni nelle modalità di presentazione delle dichiarazioni di redditi di soggetti interessanti da operazioni straordinarie (sia società, sia «enti diversi dalle società»). In particolare è stato introdotto l art. 5-bis «Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione» nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 la dichiarazione del periodo antecedente all evento straordinario (inizio dell esercizio-data di effetto) va presentata entro la fine del nono mese (invio telematico) successivo alla data di effetto. 68

69 Cap. 7 -Aspetti fiscali ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Trasformazioni omogenee Ai fini dell invio telematico della dichiarazione Unico in presenza di trasformazione occorre ricordare che: trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali). Il 1 periodo: inizio dell esercizio-data di effetto della trasformazione presuppone un autonomo periodo d imposta. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il nono mese dall iscrizione nel registro delle imprese (sui vecchi moduli). Per il 2 periodo: data di effetto della trasformazione-chiusura dell esercizio (31.12) va presentato un modello Redditi e IRAP nuovo. La presentazione avverrà secondo gli usuali termini. 69

70 Cap. 7 -Aspetti fiscali ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Trasformazioni omogenee Ai fini dell invio telematico della dichiarazione Redditi e IRAP in presenza di trasformazione occorre ricordare che: trasformazione fra società giuridicamente simili (ovverosia tra società di persone o tra società di capitali): nessuna differenza rispetto all invio ordinario; trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone). Il riferimento è a quanto indicato per la trasformazione progressiva. 70

71 Cap. 7 -Aspetti fiscali ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Trasformazioni eterogenea L art. 5-bis del D.P.R. 322 prevede che «in caso di trasformazione di una società non soggetta all imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l inizio del periodo d imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l ultimo giorno del [nono] mese successivo a tale data in via telematica». Quando si ha una trasformazione eterogenea da società di capitali in ente associativo si presuppone, comunque, che quest ultimo sia pur sempre soggetto IRES; tuttavia il fatto che non tutto il patrimonio confluisca in attività d impresa dovrebbe determinare una discontinuità che potrebbe essere considerata tale da interrompere l ordinario periodo d imposta e originare un autonomo obbligo dichiarativo. 71

72 Cap. 7 -Aspetti fiscali LE IMPOSTE INDIRETTE Ai fini IVA la trasformazione è un operazione del tutto irrilevante poiché manca il presupposto oggettivo. Infatti, in base all art. 2 c.6 lettera f) del D.P.R. 633/1972 non sono considerate cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Il periodo di imposta, ai fini IVA, non subisce alcuna interruzione, neppure nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali. Ai fini dell imposta di registro la trasformazione è assimilata ad una qualsiasi modificazione statutaria con assoggettamento ad imposta fissa nella misura di 200 euro. Anche le imposte ipotecarie e catastali, nel caso in cui la società trasformanda sia proprietaria di immobili, sono dovute nella misura fissa di 200 euro (cadauna). 72

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