LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

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1 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO dott. Francesco Loppini LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO SOMMARIO Adempimenti del Professionista dott. Francesco Loppini Sommario 1. Introduzione 2. Limitazioni circolazione contanti e titoli al portatore 3. Novità sugli assegni 4. Obblighi del professionista: 1. Comunicazione operazioni ultrasoglia 2. Adeguata verifica della clientela 3. Registrazione operazioni 4. Archivio unico 5. Le operazioni sospette 5. I controlli della GDF 6. Le sanzioni INTRODUZIONE

2 Antiriciclaggio in numeri L'ultimo rapporto annuale del GAFI (Gruppo di azione finanziario sul riciclaggio del denaro sporco che fa capo all'ocse e che comprende anche l'italia) mette in luce che: tra il 2000 ed il 2004 le indagini penali per riciclaggio sono state i rinvii a giudizio sono stati sono andati a sentenza procedimenti Antiriciclaggio in numeri L'UIC (Ufficio Italiano Cambi, ex organismo competente in materia di antiriciclaggio in Italia) mette in luce che: nel 2005 le segnalazioni di operazioni sospette sono state pari a il valore medio per operazione segnalata è stato pari a 130 mila euro il 28,9 per cento delle segnalazioni provengono dalla Lombardia l'87 per cento delle segnalazioni proviene dalle banche il 19,1 per cento delle segnalazioni trae origine dal prelievo di contante Le Fonti I Direttiva (91/308/CE): D.L. 143/1991 II Direttiva (2001/97/CE) D.lgs. 56/2004 Le Fonti Il D.lgs 231/2007 ABROGA le normative precedenti, ma: Laddove il D.lgs. 231/2007 rimanda a provvedimenti attuativi, nel vuoto legislativo i provvedimenti precedenti, se non incompatibili, RIMANGONO IN VIGORE. III Direttiva (2005/60/CE): D.lgs. 231/2007

3 Le Novità del D.lgs. 231/2007 Procedura di adeguata verifica della clientela Prestatori di servizi relativi a società e trust Modifica soglie (5000 e euro) Approccio basato sul rischio Soppressione UIC e istituzione UIF (Unità di Informazione Finanziaria) Modifiche alle limitazioni all uso del contante Entrata in vigore 29 dicembre 2007 ad eccezione di: Transazioni in contante, dei titoli al portatore, clausole di non trasferibilità assegni art. 49: entrano in vigore il ; Trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette: 12 mesi da entrata in vigore decreto; Modalità registrazione, obblighi di adeguata verifica, nuovi indici di anomalia: Autorità Competenti devono emanare relative norme; Definizioni Non c è più richiamo agli artt. 648 bis e ter c.p.: La conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Definizioni L occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

4 Definizioni Finanziamento al Terrorismo: Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o all erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti. Ambito soggettivo Società di gestione (mercati e strumenti finanziari) Commercio di oro Fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS) Commercio di cose antiche (art. 126 TULPS) Case di aste e gallerie d arte (art. 115 TULPS) Intermediari finanziari (Banche, assicurazioni, SIM, SGR, Casse depositi, etc.) Case da gioco Trasporto di denaro Professionisti Ambito soggettivo dei professionisti Ambito soggettivo dei professionisti Soggetti iscritti nell albo dei ragionieri e periti commerciali, nell albo dei dottori commercialisti e nell albo dei consulenti del lavoro; ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; notai e avvocati limitatamente ad alcune attività; revisori contabili. prestatori di servizi relativi a società e trust. Prestatori di servizi relativi a società e trust. Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi: costituire società o altre persone giuridiche Occupare la posizione di dirigente o amministratore di società Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale ad altra società Occupare la posizione di fiduciario in un trust espresso Esercitare il ruolo di azionista per conto di altra persona, purchè non sia società ammessa a quotazione su un mercato regolamentato

5 D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1 LIMITAZIONI CIRCOLAZIONE CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE E vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione anche frazionata, è complessivamente pari o superiore ad (in luogo dei precedenti ) D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1 l avverbio complessivamente si riferisce al valore dell operazione e non all importo da trasferire, il cumulo va quindi riferito non più alla sola sommatoria dei valori espressi ma alla somma dei valori, anche frazionati, che costituiscono parte di un operazione unica. Operazione frazionata Art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/07: Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabili dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni fermo restando la sussistenza dell operazione frazionata quando ricorrono i presupposti per ritenerla tale.

6 D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1 Parere del Notariato: Il professionista, dovrà quindi verificare l oggetto della prestazione dedotta in contratto accertando se la pluralità dei pagamenti (eventualmente cadenzati anche in arco temporale superiore ai sette giorni), costituiscono frazione di un unica prestazione (con conseguente divieto di cumulo) o facciano riferimento a prestazioni distinte Parere Consiglio di Stato 1504/1995 Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi: A distinte ed autonome operazioni Alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale) Parere UIC 6/10/2006 Fattura 30, 60 e 90 giorni: Non costituisce violazione in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. ASSEGNI E VAGLIA CIASCUN VERSAMENTO DOVRA PERO ESSERE INFERIORE A EURO

7 Assegni e vaglia Assegni e vaglia Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari per importi pari o superiori a 5.000,00 devono recare l indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. I moduli di assegni bancari e postali saranno rilasciati dalle Banche o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente la somma di 1,5 Assegni e vaglia Assegni e vaglia Gli assegni bancari e postali emessi all ordine del traente possono essere girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste italiane Spa Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Gli uffici dell amministrazione finanziaria potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all incasso.

8 I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Assegni ultra-soglia: Gli assegni liberi pari o superiori a euro emessi prima del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari. Non è dovuta l imposta di bollo. Lo stesso potrà essere incassato sia dal beneficiario diretto che da un giratario I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Assegni ultra-soglia: Gli assegni liberi pari o superiori a euro emessi dal 30 aprile in poi, saranno pagati ma assoggettati a sanzioni. Non sono più ammissibili assegni privi del nome del beneficiario (c.d. assegno al portatore di cui all art. 5 della legge assegno ) I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Assegni ultra-soglia: L assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, seppur di importo inferiore a Euro ma privo di clausola di intrasferibilità, nonché del codice fiscale dei giratari non potrà essere pagato all eventuale giratario I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Moduli in uso prima del 30 aprile: Potranno continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile per emettere assegni trasferibili in esenzione all imposta di bollo ma nei limiti delle nuove norme

9 I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Assegni a m.m.: Gli assegni emessi all ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai Euro. Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni. I Chiarimenti del MEF - circ. 20/3/2008 Assegni a m.m.: Gli assegni emessi all ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai Euro. Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni. Obbligo di riferire le violazioni Art. 51 D.lgs. 231/2007: OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA I professionisti hanno l obbligo di riferire alle autorità competenti entro 30 gg., le notizie di cui siano in possesso in merito all infrazione del divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori (libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in valuta), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è pari o superiore a euro.

10 Obbligo di riferire le violazioni Qualora oggetto dell infrazione sia un operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art. 41 D.lgs 231/2007) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione Obbligo di riferire le violazioni Le comunicazioni devono essere effettuate Per valori > > MEF Per valori > > Direzioni Provinciali dei Servizi Vari Obbligo di riferire le violazioni Ministero Economia e Finanze Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura Via XX Settembre, ROMA contact center : tel (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13) Obbligo di riferire le violazioni D.P.S.V. di GENOVA (Liguria, Piemonte e Valle d Aosta) Via Urbano Rela, GENOVA Tel Fax e mail: dpsv.ge.uff@tesoro.it e mail: dt.antiriciclaggio@tesoro.it fax

11 Obbligo di riferire le violazioni D.P.S.V. di MILANO (Lombardia) Via Zuretti, MILANO Fax Direttore Dott. Emanuele Spennati Tel Fax e mail: emanuele.spennati@tesoro.it Obbligo di riferire le violazioni D.P.S.V. di VERONA (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V. G) Lungadige Capuleti, VERONA Fax e mail: dpsv.vr@tesoro.it Obbligo di riferire le violazioni D.P.S.V. di BOLOGNA (Emilia Romagna, Toscana e Marche) Via Aldo Moro, BOLOGNA Tel Fax e mail: dpsv.bo.uff@tesoro.it Obbligo di riferire le violazioni D.P.S.V. di ROMA (Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna) Via Napoleone Parboni, ROMA Fax Conte Maria Cristina Tel Fax e mail: mariacristina.conte@tesoro.it

12 Sanzioni per omessa comunicazione Oblazionabilità delle sanzioni L omessa segnalazione delle infrazioni all obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell importo dell operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.recepim.Dir.2005/60/CE) L infrazione dell obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell importo dell operazione (art.58, co.1, D.lgs recepim.dir.2005/60/ce) Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilità di pagare l importo minore fra 1/3 del massimo della sanzione edittale e il doppio del minimo. NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL INFRAZIONE Adeguata verifica della clientela Adempimenti di identificazione di cui al D.Lgs 56/04 devono essere integrati con nuovi adempimenti di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi. Sono applicabili l approccio basato sul rischio e i criteri generali per la valutazione del rischio. Adeguata verifica della clientela Quando: Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore ad euro Quando si eseguono prestazioni professionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un operazione unica o appaiano collegate o frazionate.

13 Adeguata verifica della clientela Esonero dall obbligo di adeguata verifica Quando: Quando operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile (costituzione o amministrazione di società enti o trust sempre operazione di valore indeterminabile). Quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento terrorismo. Redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi. Adempimenti in materia di amministrazione del personale (contabilità per le paghe, contributi previdenziali e assistenziali). Non c è esonero per incarico tenuta contabilità, ma obbligo si adempie con la sola registrazione iniziale. Quando vi sono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell individuazione di un cliente. Adeguata verifica della clientela (art. 18) Adeguata verifica della clientela Cosa siginifica verificare la clientela? Identificare cliente e verificarne identità sulla base di documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Identificare l eventuale titolare effettivo e verificarne l identità. Come: identificazione e verifica identità cliente e titolare effettivo in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti o collaboratori, mediante estremi del documento identità o equipollenti (Artt. 1 e 35 DPR 445/2000) a) Se cliente persona fisica: nome e cognome luogo e data di nascita indirizzo codice fiscale estremi del documento di identificazione

14 Adeguata verifica della clientela Adeguata verifica della clientela b) Se cliente è soggetto diverso da persona fisica: denominazione sede legale codice fiscale o partita IVA visura con individuazione dei delegati e dei relativi poteri verificare effettiva esistenza potere di rappresentanza e acquisire informazioni su identità dei delegati per operazioni da svolgere Quando avviene l identificazione: Prima dell instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l incarico di svolgere una prestazione professionale o al momento dell esecuzione dell operazione. Identificazione del titolare effettivo Titolare effettivo (art. 2 allegato tecnico): Società: 1) persone fisiche che in ultima istanza possiedano e controllino un entità giuridica attraverso il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto (25% + 1); 2) persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica. Fondazioni, trust: 3) se beneficiari determinati: persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un entità giuridica; 4) se beneficiari non ancora determinati: persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 5) persone fisiche che esercitano controllo sul 25% o più del patrimonio di un entità giuridica. Verifica del Titolare effettivo Quando e come identificare titolare effettivo: Contestualmente all identificazione del cliente. Adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere assetti di proprietà e assetti di controllo del cliente. Pubblici registri. Richiesta dati ai clienti (art. 21) ovvero ottenere informazioni in altro modo.

15 Adeguata verifica Astensione dalla prestazione Controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente, delle sue attività commerciali, del suo profilo di rischio, avuto riguardo se necessario all origine dei fondi e tenendo aggiornati documenti, dati e informazioni detenute. Quando i professionisti non sono in grado di rispettare obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all art. 18 comma 1 lett a) b) c) non possono eseguire le prestazioni professionali e valutano se effettuare segnalazione alla UIF. Non c è obbligo di astensione e segnalazione nel corso di esame della posizione giuridica del cliente o dell espletamento di compiti di difesa o rappresentanza in giudizio compresa consulenza su eventualità di intentare procedimento. Procedure e controlli interni Verifica della clientela obblighi semplifici (art. 28) Si attendono disposizioni attuative e istruzioni: Sulle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela: da parte delle Autorità di Vigilanza (art. 7) e da parte del Ministero economia e finanze, sentito comitato di sicurezza finanziaria (art. 19 comma 2). Su organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l utilizzo dei canali finanziari ed economici per il riciclaggio e per la valutazione del rischio: istruzioni che saranno emanate delle Autorità di Vigilanza (7 comma 2). Identificazione e verifica non sono richieste se cliente è intermediario finanziario, ente creditizio o finanziario, ufficio della PA ovvero organismo che svolge funzioni pubbliche.

16 Verifica della clientela obblighi rafforzati (art. 28) Mancanza fisica del cliente, adottare una o più delle seguenti misure: Accertare identità cliente con docc supplementari. Adottare misure supplementari certificazione documenti forniti. Assicurarsi che primo pagamento avvenga mediante c/c intestato a cliente. Adeguata verifica Obblighi di adeguata verifica sono comunque assolti anche senza presenza fisica del cliente nei seguenti casi: Cliente già identificato in relazione a rapporto in essere purchè le informazioni siano aggiornate. In presenza di operazioni avvenute con sistemi di cassa continua o sportelli automatici. Pregressa identificazione sulla base di documenti certi (atti pubblici, scritture autenticate, certificati per generazione firma digitale). Obblighi di registrazione Registrazione Professionisti istituiscono: Il Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, emana disposizioni applicative delle modalità di registrazione (art. 38 comma 7). - Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero - registro cartaceo della clientela ai fini antiriciclaggio contenente i dati identificativi del cliente, mentre ulteriori dati o informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

17 Conservazione dati di registrazione Riguardo ad obblighi di adeguata verifica del cliente: Conservare copia o riferimenti documenti acquisiti per verifica clientela, per 10 anni dalla fine della prestazione professionale Riguardo alle operazioni e prestazioni professionali: Conservare dati: data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi di pagamento. Nel fascicolo del cliente: scritture e registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni da esecuzione operazione, o da cessazione rapporto continuativo o della prestazione professionale. Utilizzabilità ai fini fiscali - art. 36 comma 6 I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al capo II (obblighi di registrazione) sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. Principio generale: utilizzo da parte di soggetti pubblici che vengano a conoscenza nell esercizio delle loro funzioni di fatti che configurano violazioni tributarie (art. 36 DPR 600/33). Ispezioni o richiesta esibizione documenti da parte NPV della GdF da cui derivi verifica fiscale viola diritto riservatezza dei segnalanti che verrebbero conosciuti per diritto accesso agli atti del contribuente. Segnalazione operazioni sospette (art. 41) Segnalazione operazioni sospette (art. 41) Professionisti hanno obbligo di segnalare all UIF ogni operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ambito dell attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Gli indicatori di anomalia al fine di individuare le operazioni sospette saranno emanati con Decreto del Ministro della Giustizia sentiti gli ordini professionali. Termini per la segnalazione: Senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi di sospetto.

18 Segnalazione operazioni sospette (art. 41) Segnalazione operazioni sospette (art. 41) I professionisti trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF oppure agli ordini professionali. Gli Ordini provvedono a trasmetterla alla UIF priva del nominativo del segnalante. Ordini professionali informano UIF delle ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette o di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei professionisti (nell esercizio dell azione disciplinare). Per informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell esame della posizione giuridica del cliente o dell espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Anche in relazione a giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione. Segnalazione operazioni sospette (art. 41) Le segnalazioni non costituiscono violazioni degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede non comportano responsabilità di alcun tipo I CONTROLLI DELLA GDF Divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell avvenuta segnalazione

19 L utilizzo a FINI FISCALI I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI (art. 36, co. 6, d.lgs.231/07) Conseguenze non piacevoli per il professionista: Si pensi all avvio di un accertamento che nasca da dati registrati in archivio o da una segnalazione di operazione sospetta!?!. In caso di sospetta evasione l amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (registrazioni del professionista). UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE (art.2,c.5, D.Lgs 68/2001 richiama art.36 dpr 600) TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE INCARICATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ ISPETTIVE O DI VIGILANZA CHE VENGONO A CONOSCENZA DI FATTI CHE INTEGRANO VIOLAZIONI TRIBUTARIE UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE IL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI NATURA TRIBUTARIA HANNO L'OBBLIGO GIURIDICO DI COMUNICARE, DI INTERESSARE IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TERRITORIALMENTE COMPETENTE, PER I DOVUTI APPROFONDIMENTI DEVE SEGNALARE I DATI ACQUISITI AL COMANDO TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI

20 PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE PER SEGNALAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA TRIBUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO VALUTUARIO IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE RICEVE LA SEGNALAZIONE DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE, RILEVANO VIOLAZIONI DI NATURA VALUTARIA PUÒ PROCEDERE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DEL SEGNALATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1/98 G. DI F. POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA CONTESTAZIONE DI ALCUNE VIOLAZIONI LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL AMBITO DELLE VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO: 1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07 PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI INERENTI: 1) CORRETTA TENUTA A.U. 2) MANCATA SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE È NECESSARIA APPOSITA DELEGA DA 2) MANCATA ISTITUZIONE DELL ARCHIVIO UNICO UIF N. S. P. V.

21 Sanzioni penali Sanzioni penali Inosservanza obblighi adeguata verifica clientela Omessa o falsa indicazio-ne generalità del soggetto per conto del quale esegue operazione Omessa o falsa indicazione delle informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale Multa da a Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 500 a euro Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da a Omessa comunicazione da parte degli organi di controllo Violazione divieto di comunicare avvenuta segnalazione di operazione sospetta Reclusione fino ad 1 anno e multa da 100 a Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da a euro Omessa tardiva incompleta registrazione Multa da a Sanzioni amministrative Ordini professionali Mancato rispetto provvedimento di sospensione disposto da UIF Omessa istituzione registro clientela Mancata adozione delle modalità di registrazione Omessa segnalazione di operazioni sospette Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF Pecuniaria da a Pecuniaria da a Pecuniaria da a Pecuniaria dall 1% al 40% dell importo dell opera-zione non segnalata Pecuniaria da a Promuovono e controllano osservanza da parte dei professionisti degli obblighi stabiliti dal decreto. Veicolano dati e notizie dagli iscritti alle Autorità preposte e agli iscritti le indicazioni e prassi applicative provenienti dalle Autorità competenti. Informano UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe esser correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo da parte dei propri iscritti, attività che svolgono nell ambito dell esercizio delle funzioni disciplinari.

22 Organi di controllo art. 52 Sanzioni amministrative Nelle società assoggettate alla normativa antiriciclaggio: gli organi di controllo vigilano sull osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, soggetti incaricati del controllo di gestione presso i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/07). Art. 58 Comma 1 Violazione Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro (art. 49, 1 c.); Sanzione Sanzione pecuniaria dall 1% al 40% dell importo trasferito Nelle altre società doveri e compiti del collegio sindacale non sono esplicitati: UIC attività esclusa, anche laddove includa revisione contabile, sindaco non svolge prestazione professionale è inserito in un rapporto organico e organo opera a maggioranza. Emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 5.000,00 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 5 c.); Assegni bancari o postali emessi all ordine del traente che non siano girati unicamente per l incasso a una banca o a Poste Italiane (art. 49, 6 c.); Emissione di assegni, circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità (art. 49, 7 c.); Sanzioni amministrative Sanzioni amministrative Art. 58 Violazione Sanzione Art. 58 Violazione Sanzione Comma 2 Comma 3 Saldo dei libretti di deposito o postali al portatore pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 12) Mancata estinzione di libretti con saldo pari o superiore a 5.000,00 euro (art. 49, c. 13); Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore Comma 4 Trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro ( o entro 5.000,00 euro se debitamente documentati) effettuato per il tramite di Money Transfer (art. 49, cc ) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell importo trasferito Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito (art. 49, c. 14) Comma 5 Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, c. 1) Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo

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