REGIONE DEL VENETO Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell art. 27. Argomento n. 148 in data

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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 1/8 REGIONE DEL VENETO Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell art. 27 Argomento n. 148 in data O M I S S I S P A R E R E Oggetto: Comune di San Vendemiano (TV) Piano Regolatore Generale Variante n. 16 Approvazione definitiva PREMESSE: Il Comune di San Vendemiano (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n del , successivamente modificato. Con deliberazione di Consiglio n. 9 del , esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n del La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi sono pervenute n. 9 osservazioni nei termini, sulle quali il Consiglio Comunale si è espresso con Deliberazione n. 23 del Il Segretario Regionale all Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica Regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 302 del , del Comitato previsto dall art. 27 della L.R. 11/2004. Tale parere è stato fatto proprio nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta Regionale con deliberazione n in data , con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale, con proposte di modifica, ai sensi dell art. 46 della L.R. 61/85. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 in data , ha controdedotto alle proposte di modifica e in data , prot. n , ha trasmesso la deliberazione per l approvazione definitiva, acquisita agli atti dalla Regione in data , prot. n

2 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 2/8 La variante è stata condivisa nella quasi totalità delle proposte da parte della Regione ad eccezione di alcune osservazioni (2) che non risultavano perfettamente pertinenti, per le quali è stata avanzata una approvazione con proposte di modifica, in quanto rivestivano interessi di carattere strategico. L osservazione n 2 chiedeva: Si osserva che nell'ambito della riorganizzazione della viabilità di accesso autostradale e di circolazione nelle zone limitrofe si ritiene opportuna una revisione delle destinazione delle aree adiacenti al casello autostradale interessate dalla presenza di attività produttive e di edifici residenziali in conflitto. Tali aree, già parzialmente compromesse e per le quali non si reputa possibile una destinazione agricola o residenziale, trovano infatti una naturale destinazione quali zone di tipo D3 dove collocare attività ricettive e di sevizio anche in funzione del previsto ampliamento del nodo autostradale dovuto al collegamento con la A28. Si ritiene inoltre di dover riconsiderare il grado di protezione dell'edificio posto lungo la laterale di via Cadore in quanto già oggetto di parziale intervento di ristrutturazione che ne ha modificato le caratteristiche storiche e unitarie. Lo stesso si pone in contrasto con la viabilità adiacente creando un punto di conflitto non altrimenti risolvibile se non con una demolizione parziale dello stesso. Il Comune aveva così controdedotto: Accoglibile. Valutate le condizioni insediative e le nuove previsioni viarie si ritiene di poter accogliere quanto osservato. In parti-colare si concorda con la ricca-sificazione delle aree limitrofe al casello autostradale in zto D3 con i seguenti indici: -Rapporto di copertura C = 40% -Altezza degli edifici H = 12,50 ml -Distanza dai fabbricati Df = 10 ml -Distanza dalle strade Ds = 5,00 ml Per gli edifici esistenti, contrassegnati con il simbolo "edificio da trasferire", oltre al volume esistente è ammesso un incremento dello stesso del 50%. Per quanto riguarda la revisione del grado di protezione si propone lo stralcio dello stesso in quanto l edifico in oggetto è già stato oggetto di interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato le principali caratteristiche storico ambientali e di unitarietà formale La Regione aveva così deciso: L osservazione non è pertinente e pertanto non risulta accoglibile. Inoltre propone la riclassificazione di una area da agricola come commerciale mista e pertanto è priva dell accordo di pianificazione coordinata con la Provincia ai sensi della LR 35/02. Inserire, inoltre una previsione nuova attraverso l accoglimento di un osservazione senza che sia stata espletata la dovuta pubblicazione e deposito della stessa non risulta ammissibile. Tuttavia, trattando di due aree di carattere strategico, legate al progetto della grande viabilità a ridosso del casello autostradale di Conegliano, oggetto di accordo di programma con le varie amministrazioni competenti (Veneto strade, Provincia di Treviso, Società Autostrade, Comuni), è possibile ipotizzare una approvazione con proposte di modifica, ai sensi dell art. 46 della LR 61/85, attraverso la quale, il Comune accogliendo le proposte regionali, provvederà a dare la giusta pubblicazione e deposito della proposta dell osservazione relativa alla nuova area, prendendo accordi con la Provincia che dovrà esprimere parere favorevole di competenza sulla proposta, sulla base dell accordo di Programma sottoscritto a suo tempo, (dato che non è più vigente la LR 35/02 revocata dalla LR 11/04) e assumendo il consenso di tutti i proprietari delle aree. In caso di mancate controdeduzioni, l osservazione è respinta e le aree mantengono la classificazione agricola. L osservazione n 4 chiedeva:

3 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 3/8 L'osservante chiede che venga concessa la possibilità di ampliare il fabbricato artigianale dove ha sede l' attività di falegnameria della ditta di cui è amministratore; con l'ampliamento sarà inoltre possibile aumentare le unità lavorative e migliorare la dotazione dei macchinari. L'ampliamento richiesto potrebbe esser realizzato in adiacenza al fabbricato esistente con una superficie coperta di 450 mq pari al 50% della superficie coperta esistente e inferiore al 50% della superficie del lotto di proprietà di mq. La richiesta, se accolta, oltre a ribadire una volontà pianificatoria già espressa di mantenere le attività in zone improprie consentirebbe un migliore utilizzo di un'area di risulta e già compromessa per altre destinazioni. Il Comune aveva così contro dedotto: Parzialmente accoglibile. L'area in oggetto ricade in un particolare ambito compreso tra il casello autostradale e Via Mare che, per la sua localizzazione, trova naturale destinazione in attività ricettive e di servizio, anche in funzione dell'ampliamento del nodo autostradale dovuto al completamento della A28. Si ritiene pertanto di destinare l'area in oggetto, fino al raccordo autostradale, in zto D3 (vedi oss. n 2 del comune).nella nuova zto D3 per le attività produttive esistenti sarà data comunque la possibilità di conservare la loro destinazione d'uso e sarà ammesso anche il loro ampliamento secondo i nuovi parametri e indici di zona. La Regione aveva così deciso: L osservazione non è pertinente e pertanto non risulta accoglibile. Comunque trattando lo stesso contenuto dell osservazione n. 2, si richiama lo stesso parere di restituzione ai sensi dell art. 46. CONTRODEDUZIONI COMUNALI Va tenuto conto delle nuove previsioni viabilistiche che determinano sull intero ambito territoriale investito del casello autostradale e dalle altre opere stradali complementari all importante nodo viabilistico. Il tema della nuova viabilità era stato affrontato in sede di precedente variante, e alcune previsioni sono state riportate nelle tavole della variante 16: sicuramente manca il passaggio della pubblicazione del provvedimento che introduceva una nuova destinazione d uso, da agricola a commerciale e mista. Pertanto si darà corso sia in forma diretta (con la notifica ai proprietari delle aree interessate), sia in forma indiretta (mediante la pubblicazione delle controdeduzioni con riguardo alla variazione di destinazione delle aree), secondo le disposizioni di legge. La Provincia, deve avallare questo percorso, esprimendo il proprio parere favorevole di competenza sulla proposta introdotta dalla variante, richiamando altresì il Protocollo d Intesa che era stato siglato a suo tempo dagli enti coinvolti nella definizione delle opere complementari al casello A27 A28 (Comuni, Provincia, Regione, Società Autostrade). Prende atto delle proposte avanzate dalla Regione in merito alle due citate osservazioni e decide di controdedurre punto per punto del loro contenuto. Condivide il fatto che l oggetto dell osservazione non è esattamente pertinente con i contenuti della variante 16 che aveva come obiettivo principale, quello dell adeguamento delle zone residenziali. Tuttavia, successivamente all adozione della variante stessa, erano emerse in tutta la loro problematicità le ripercussioni che il nuovo Casello A27 A28 con le opere viarie complementari avrebbe determinato sulla vivibilità delle aree immediatamente a ridosso di queste nuove opere. L Amministrazione Comunale ha deciso, attraverso un osservazione di affrontare tali problemi e di dare risposta alle esigenze dei cittadini e delle famiglie coinvolte, ancorchè la procedura seguita non fosse in linea con le vigenti disposizioni di legge.

4 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 4/8 Si dà atto del parere espresso dalla Provincia di Treviso settore Ambiente e Pianificazione del 14 ottobre 2008 con il quale: 1. risulta compatibile con gli indirizzi di Pianificazione Provinciale perché risponde ad esigenze locali di riqualificazione e razionalizzazione; 2. non si pone in contrasto con la tutela delle aree circostanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali e la salvaguardia degli interessi storici, monumentali ed architettonici; 3. gli interventi, legati alla sistemazione degli aspetti viabilistici, sono obbligatoriamente subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo, per ciascun ambito di variante, che tenga in considerazione anche gli aspetti architettonici e di arredo urbano e che ottenga le dovute autorizzazioni provinciali per gli aspetti viabilistici.ù Sono state redatte due schede normative per ciascuna delle 2 zone D3/2 e D3/3. I parametri di indici e distanze sono: - Rapporto di copertura = 40% - Altezza = 12,50 ml - Distanza tra fabbricati = 10,00 ml - Distanza dalle strade = 5,00 ml Le indicazioni e gli obiettivi che sono gli stessi già esplicitati nelle osservazioni presentate e oggetto delle presenti controdeduzioni, sono così riassumibili: - Interventi subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo. - In relazione alla D3/2, l area che risulta completamente circondata da viabilità afferente il casello autostradale, ha perso i caratteri rurali ed è interessata da alcune attività produttive ed edifici residenziali in conflitto, di cui la nuova destinazione D3 dovrà tenere conto, per collocare attività ricettive e di servizio anche in funzione del nodo autostradale. - In relazione alla D3/3, l area che risulta completamente circondata da viabilità afferente il casello autostradale, ha perso i caratteri rurali ed è interessata da alcune attività artigianali ed edifici residenziali in conflitto, di cui la nuova destinazione D3 dovrà tenere conto, per collocare attività ricettive e di servizio anche in funzione della prevista apertura del nodo autostradale. - Lo strumento Urbanistico Attuativo dovrà tenere conto degli aspetti architettonici e di arredo urbano, dell accessibilità e della mobilità, che dovrà essere autorizzata dalla Provincia. - Per gli edifici contrassegnati con il simbolo edificio da trasferire, oltre al volume esistente è ammesso un incremento dello stesso del 50%. La Provincia di Treviso, ha ritenuto di esprimere un proprio parere di competenza in merito, trasmettendolo al Comune di San Vendemiano, con il quale: 1. ribadisce che la LR 35/02 non è più efficace. 2. attualmente c è il P.T.C.P. adottato con DCP n. 25 del che crea salvaguardia. 3. la variante ricade in aree la cui destinazione è condizionata da progetti di grande viabilità in corso di esecuzione (autostrada A28 che confluisce nel casello esistente) e di prossima realizzazione (opere complementari al casello autostradale e tangenziale con la SS la Provincia è stata tra i promotori del Protocollo di Intesa per addivenire ad una soluzione condivisa della viabilità in uscita dal casello autostradale. 5. Le aree oggetto di variante sono attualmente in buona parte urbanizzate ed accolgono insediamenti di tipo residenziale ed attività produttive da confermare. 6. L edificato accede alla maglia stradale con accessi singoli. 7. Il PTCP non rileva detti insediamenti, pur presenti. 8. Detti insediamenti, in riferimento alla progettata sistemazione viaria, si configurano come incongrui e necessitano di una riqualificazione urbanistica, attraverso uno strumento attuativo.

5 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 5/8 9. Considerato che gli insediamenti attualmente ad uso produttivo, nell ambito di variante, non hanno i requisiti per il loro consolidamento per dimensione e insufficiente dotazione di infrastrutture a servizi, è ipotizzabile una riconversione degli insediamenti ad una funzione terziaria, a condizione che vengano studiati gli accessi al fine di ridurne al minimo la presenza e via sia una positiva valutazione sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia commerciale. Pertanto la proposta di variante finalizzata alla riclassificazione in zona D3.2 e D3.3, risulta: - compatibile con gli indirizzi di Pianificazione Provinciale perché risponde ad esigenze locali di riqualificazione e razionalizzazione; - non in contrasto con la tutela delle aree circostanti, in particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici ed ambientali e la salvaguardia degli interessi storici, monumentali ed architettonici. In ogni caso in riferimento alle esigenze riorganizzative determinate dalla prevista sistemazione viabilistica, è necessario uno strumento attuativo per ciascun ambito di variante che tenga conto anche degli aspetti architettonici e di arredo urbano, che ottenga per gli aspetti viabilistici, la condivisione e le autorizzazioni provinciali. La variante così controdedotta è stata depositata presso la Segreteria del Comune e della Provincia per 30 giorni a decorrere dal (giorno dopo la deliberazione di controdeduzione) e che dell avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all Albo del Comune e manifesti; Che nel periodo di deposito e nei successivi 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni alla Provincia, mentre sono pervenute n. 3 osservazioni al Comune entro i termini. N NOME CONTENUTO COMUNE REGIONE 1 Salvador Bruno In qualità di proprietario di edificio sottoposto alla disciplina dell art. 33 Edifici in conflitto delle NTA di PRG, precisa che non può manifestare il proprio assenso con riferimento al dettato dell art. 33 delle NTA, denominato edifici in conflitto. Infatti la Norma con l ipotizzare la demolizione con ricostruzione su diverso sedime non prevede gli indennizzi da erogare per tale abbattimento né altresì definisce lo scomputo degli oneri di costruzione ed urbanizzazione per l eventuale ricostruzione del fabbricato in altro sito. 2 Salvador Francesco Stesso contenuto della precedente osservazione Parere contrario all accoglimento. L individuazione di edificio in conflitto ai sensi dell art. 33, non comporta l obbligatorietà della demo-lizione e trasferimento dell edificio residenziale ma solo tale possibilità a favore delle proprietà interessate da opere viarie. La pianificazione urbanistica, nel caso spe-cifico, non può intervenire nella disciplina delle indennità di esproprio per opere di pubblica utilità Parere contrario all accoglimento. L individuazione di edificio in conflitto ai sensi dell art. 33, non comporta l obbligatorietà della demo-lizione e trasferimento dell edificio residenziale ma solo tale possibilità a favore delle proprietà interessate da opere viarie. La pianificazione urbanistica, nel caso spe-cifico, non può intervenire nella Concorda: RESPINTA come da Comune. Concorda: RESPINTA come da Comune.

6 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 6/8 3 Cettolin Arredamenti snc Chiede, in qualità di proprietario di un edificio destinato ad attività produttiva ricadente nella zona D3/3, che gli interventi in detta zona non siano sottoposti a obbligo di SUA, in quanto tale strumento oltre ad aggravare i futuri procedimenti edificatori, non risulta di nessuna utilità una volta risolto l accesso carrabile con la Provincia (proprietario e gestore della strada). In adozione della variante il Comune aveva previsto l intervento diretto e quindi lo SUA è contrario al vero interesse pubblico. disciplina delle indennità di esproprio per opere di pubblica utilità Parere parzialmente favorevole all accoglimento. 1. in sede di adozione della variante 16 il Comune ha accolto una osservazione che prevedeva l inserimento di una nuova zona D3 valutando la non necessità di sottoporre tale zona a SUA; 2. La Regione in sede di esame dell osservazione ha convenuto su una approvazione con proposte di modifica ai sensi dell art. 46 LR 61/85, in quanto i contenuti non sono pertinenti alla variante, ma trattandosi di aree di carattere strategico, legate alla grande viabilità a ridosso del casello autostradale, è necessario provvedere alla pubblicazione e deposito della proposta, assumendo altresì il consenso di tutti i proprietari delle aree. 3. La Provincia ha aspreso parere favorevole alla classificazione delle zone D3/2 e D3/3, subordinando la riorganizzazione e le soluzioni viabilistiche ad un SUA per ciascun ambito di variante, tenendo conto anche degli aspetti architettonici e di arredo urbano e acquisendo anche tutte le autorizzazioni provinciali. 4. L uso del SUA è motivato dalla necessità di risolvere in modo funzionale e strutturale il problema degli accessi e della sicurezza stradale. Tale obbligo, è presente anche in assenza di SUA e di fatto è già contenuto negli elaborati di progetto esecutivo di veneto Strade. In ogni caso per quanto riguarda la zona D3/3, tale obbligo va riportato nella scheda normativa specifica. Pertanto il Comune ha Non Concorda: RESPINTA, in quanto vista la mancata definizione dell organizzazione dell area e la localizzazione pare indispensabile il SUA, strumento di esclusiva competenza comunale che non comporta eccessivi oneri né finanziari né di tempo.

7 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 7/8 così integrato la scheda normativa della ZTO D3/3: Vista la limitata estensione, la localizzazione e la consistenza della area lo SUA può essere sostituito da una progettazione unitaria. Le richieste di rilascio del Permesso di Costruire dovranno, pertanto, contenere una verifica di compatibilità- elabo-rata sotto forma di pianoguida alle di-rettive contenute nella presente scheda ed estesa a tutto l ambito. Il progetto edilizio, in altri termini, non dovrà pregiudicare la futura trasformabilità delle aree comprese nell am-bito, anche se di proprietà diverse da quella del richiedente. Viste le controdeduzioni comunali, accompagnate dal necessario parere di competenza della Provincia di Treviso, la variante risulta assentibile. Tuttavia, pare corretto confermare l obbligo del SUA anche sulla zona D3/3, dato che la variante, come strumento di carattere generale non va a definire l organizzazione delle singole aree, che, vista l operazione complessiva, e la localizzazione, pare fondamentale. Pertanto resta l obbligo dello strumento attuativo da realizzarsi anche per parti, con progettazione unitaria; l ambito sarà deciso dal Comune. Conseguentemente va stralciata l integrazione alla scheda per la zona D3/3 che consentiva la possibilità di intervento diretto attraverso singoli Permessi di Costruire. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto E DEL PARERE che la variante parziale n. 16 al Piano Regolatore Generale del Comune di S.Vendemiano (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione definitiva, ai sensi dell art. 46 della L.R. 61/1985 e come composta da:

8 ALLEGATOA1 alla Dgr n del 15 settembre 2009 pag. 8/8 Fascicolo controdeduzioni con estratto Tav e schede normative zone D3/2 e D3/3 Va vistato n. 1 elaborato. IL SEGRETARIO f.to O M I S S I S Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 Comitato previsto ai sensi del II comma dell art 27 copia conforme all originale Consta di n. 4 fogli Venezia, lì IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE f.to Vincenzo Fabris

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