ONLUS AGEVOLAZIONI FISCALI

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1 ONLUS AGEVOLAZIONI FISCALI 1

2 ONLUS Le ONLUS costituiscono un autonoma e distinta categoria di enti rilevante ai soli fini fiscali, destinataria di un regime fiscale di favore in materia di imposte sui redditi, Iva, di altre imposte indirette e di altri tributi La riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull oggetto esclusivo o principale dell ente e, quindi, sulla commerciabilità o meno dell attività svolta da questo 2

3 L imposizione diretta nelle ONLUS L art. 26 del D. Lgs. n. 460/1997 dispone che: alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali 3

4 L imposizione diretta nelle ONLUS Il reddito complessivo degli ENC è dato dalla somma: Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi diversi Redditi d impresa (derivanti dall esercizio di attività commerciali) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione Redditi esenti ad esclusione dei Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta Redditi soggetti a imposta sostitutiva (art. 143, comma 1, del TUIR) 4

5 L imposizione diretta nelle ONLUS Redditi fondiari Sono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati: Reddito dominicale Reddito agrario Reddito dei fabbricati Redditi terreni Anche i fabbricati strumentali utilizzati dalle ONLUS per l esercizio dell attività istituzionale o per quella ad essa direttamente connessa concorrono alla formazione del reddito fondiario (Eccezione: per gli enti ecclesiastici ONLUS, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate all esercizio del culto e relative pertinenze) 5

6 L imposizione diretta nelle ONLUS Redditi di capitale Sono costituiti dall ammontare degli interessi, utili e altri proventi derivanti da obbligazioni, titoli, azioni, partecipazioni Le ONLUS possono detenere partecipazioni in società di capitali a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione staticoconservativa del patrimonio mentre è preclusa la possibilità di detenere partecipazioni in società di persone 6

7 L imposizione diretta nelle ONLUS Redditi di capitale Il D.Lgs. 344/2003 (legge delega per la riforma fiscale) ha stabilito che fino a quando gli ENC non saranno assoggettati ad IRE gli utili percepiti anche nell esercizio d impresa sono esclusi da tassazione nella misura del 95% del oro ammontare Il restante 5% concorre alla formazione del reddito complessivo, quindi: - se la partecipazione è relativa all attività commerciale gli utili concorrono alla formazione del reddito d impresa - se rientra nell attività istituzionale gli utili costituiscono redditi di capitale 7

8 L imposizione diretta nelle ONLUS Redditi diversi L art. 67 del TUIR elenca i redditi che se non costituiscono redditi di capitale ovvero non sono conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali rientrano nella fattispecie di redditi diversi (plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni o opere intese a renderli edificabili, plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, ) 8

9 L imposizione diretta nelle ONLUS L art. 150 del Tuir prevede, inoltre, che: Per le organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile. 9

10 L imposizione diretta nelle ONLUS Netta distinzione tra ATTIVITA ISTITUZIONALI ATTIVITA CONNESSE TOTALMENTE ESCLUSE DALL AREA DELLA COMMERCIALITA MANTENGONO LA NATURA DI ATTIVITA COMMERCIALI IRRILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA 10

11 L imposizione diretta nelle ONLUS Considerato che le ONLUS non possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali (non commerciali) e da quelle direttamente connesse (che non concorrono alla formazione del reddito imponibile), le ONLUS NON PRODUCONO REDDITO D IMPRESA ad eccezione delle ONLUS Parziali (gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno) le quali hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie delle ONLUS 11

12 Determinazione del reddito Redditi Fondiari imponibile delle ONLUS Redditi di capitale Redditi diversi = REDDITO COMPLESSIVO (-) Oneri deducibili = REDDITO IMPONIBILE (x) aliquota IRES (27,50%) = IMPOSTA LORDA (-) Oneri detraibili = IMPOSTA NETTA 12

13 L imposizione diretta nelle ONLUS L art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 prevede che: L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a)enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza; b)istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c)enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica. 13

14 L IVA nelle ONLUS In materia di imposta sul valore aggiunto il legislatore non ha operato le medesime esclusioni ed esenzioni previste per le imposte sui redditi. In generale i soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di un attività commerciale devono tenere una contabilità separata al fine di distinguere l attività commerciale (rilevante ai fini IVA) da quella non commerciale (irrilevante ai fini IVA) Le attività connesse a quelle istituzionali, per natura commerciali, sono soggette a tutti gli obblighi Iva. 14

15 L IVA nelle ONLUS L art. 14 del D.Lgs n. 460/1997 ha esteso alle Onlus alcune disposizioni di esclusione o di esenzione dall Iva già disposte dal D.P.R. n. 633/1972 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale. In particolare sono da considerarsi esenti ai fini Iva, se poste in essere dalle ONLUS, ai sensi dell art. 10 del DPR n. 633/1972 le seguenti prestazioni: le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli idonei; le prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; prestazioni educative dell infanzia e della gioventù; 15

16 L IVA nelle ONLUS le prestazioni didattiche di ogni genere anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici; le prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti, e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, e non verso la più ampia categoria di soggetti svantaggiati 16

17 L IVA nelle ONLUS Art. 14 del D.Lgs. n. 460/1997 relativamente alle prestazioni poste in essere nei confronti delle Onlus: non sono considerate rilevanti ai fini Iva le prestazioni pubblicitarie effettuate per la promozione delle attività istituzionali delle stesse, ma solo nel caso in cui esse siano effettuate a titolo gratuito; in caso contrario sono rilevanti ai fini Iva (Ris. Min. n. 50/E del 2000); sono esenti da Iva le cessioni gratuite di beni effettuate in favore delle Onlus, anche nel caso in cui l imprenditore abbia operato la detrazione al momento dell acquisto. 17

18 L IVA nelle ONLUS Per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali l art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997 fa salve le previsioni di maggior favore perviste per i soggetti considerati autonomamente ONLUS. Tale disposizione assume particolare rilievo ai fini dell IVA poiché la convenienza della scelta tra disposizioni agevolative previste dalla legislazione speciale e quelle dettate dall art. 14 del D.Lgs. n. 460/1997 non risulta immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi ma emerge dall analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto interessato svolge l attività. 18

19 In particolare: L IVA nelle ONLUS Organizzazioni di volontariato (art. 8, comma 2, Legge n. 266/1991): le operazioni effettuate da tali organizzazioni non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi e quindi sono escluse da campo di applicazione dell Iva ONG (art. 14, comma 4 e art. 29, comma 4; L. n. 49/1997) alcune operazioni effettuate nei confronti delle ONG che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all estero in attuazione di finalità umanitarie non sono soggette all Iva e le attività di cooperazione svolte dalle ONG sono da considerarsi attività di natura non commerciale 19

20 L IVA nelle ONLUS Cooperative sociali: l art. 7, comma 3, della L. n. 381/1991 prevede che le prestazioni socio-sanitario ed educative rese da cooperative sociali sono soggette all aliquota del 4%. Le disposizioni viste in precedenza per le ONLUS prevedono l esenzione di tali operazioni. 20

21 L IVA nelle ONLUS La norma speciale risulta in genere meno favorevole in considerazione del divieto di detrazione dell Iva sugli acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento dell attività esente. Le ONLUS, infatti, essendo soggette al regime Iva ordinario, seguono le regole di detraibilità dell Iva previste dall art. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972: in base al principio dell inerenza l effettuazione di singole operazioni esenti comporta l indetraibilità dell Iva a monte l effettuazione di un attività esente a fianco di una imponibile richiede l applicazione del pro-rata di detraibilità ai fini della determinazione della quota-parte d imposta a monte detraibile 21

22 L IVA nelle ONLUS Ai fini dell esercizio del diritto di detrazione, l ente deve gestire l attività commerciale con contabilità separata che deve essere conforme con gli obblighi previsti, per gli ENC, in materia di imposte dirette. L imposta relativa agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente sia per l attività commerciale sia per quella istituzionale è detraibile solo per la parte riferibile all attività commerciale. La detrazione è subordinata alla specifica imputazione operata in sede di registrazione delle fatture di acquisto, pena la presunzione di effettuazione dell acquisto nell esercizio dell attività istituzionale e, quindi, di indetraibilità. 22

23 L IVA nelle ONLUS Le operazioni riconducibili all attività istituzionale delle ONLUS non sono soggette all obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale (art. 15 D.Lgs. N. 460/1997) Deve invece essere emessa la fattura, a prescindere dall attività istituzionale o commerciale alle quali sono riferibili le operazioni effettuate dalle Onlus, qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale (solo per alcune attività di commercio al minuto e assimiliate) I restanti obblighi formali relativi alla registrazione, liquidazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA devono sempre essere adempiuti indipendentemente dall attività (istituzionale o commerciale) cui si riferiscono le operazioni compiute dalle ONLUS. 23

24 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS IMPOSTA DI BOLLO: sono esenti dall imposta di bollo gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (art. 27-bis, della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972) Poiché l elencazione è tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo non possono godere dell esenzione 24

25 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE: Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse di concessione governative (ad es. riconoscimento della personalità giuridica, registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei relativi atti costitutivi e statuti, iscrizione nel registro delle imprese in caso di svolgimento di attività commerciale, sui contratti relativi all uso di telefoni radiomobili, ) (art. 13-bis D.P.R. n. 641/1972) 25

26 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Non sono soggetti all imposta i trasferimenti a favore [ ] delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (art. 3, comma 1, del D.P.R. n.637/1972) L esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti. 26

27 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS TRIBUTI LOCALI Ai comuni, alle provincie e alle regioni, nonché alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, è attribuito il potere di deliberare in favore delle ONLUS riduzioni ed esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi. 27

28 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS IMPOSTA DI REGISTRO L art. 23 del D.Lgs. n. 460/1997 ha previsto l imposta fissa di registro (168 euro 200 euro dal 1/1/2014) per la registrazione di atti costitutivi e modifiche statutarie delle Onlus (art. 11 bis Tariffa D.P.R. n. 131/1986) (per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare di godimento, a favore di ONLUS: art. 1, Tariffa, D.P.R. n. 131/1986 abrogato a partire dal 1/1/2014 dal D.Lgs. n. 23/2011) 28

29 Altre agevolazioni a favore delle ONLUS IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI L imposta sugli spettacoli non è dovuta per alcune attività spettacolistiche (tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972) svolte occasionalmente dalla Onlus in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione previa comunicazione all Ufficio accertatore competente 29

30 ONLUS OBBLIGHI CONTABILI 30

31 Adempimenti formali e contabili A fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle Onlus sono stati previsti obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione delle stesse Le Onlus diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza dei benefici fiscali per esse previsti devono assolvere alcuni adempimenti 31

32 Scritture contabili L art. 20 bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, in relazione all attività complessivamente svolta, comprensiva sia dell attività istituzionale sia delle attività connesse, le Onlus devono redigere scritture contabili cronologiche (annotate giornalmente in ordine temporale) e sistematiche (il criterio adottato deve essere relativo ad un sistema contabile generalmente accettato, riconosciuto, uniforme e univoco) atte ad esprimere con compiutezza (devono essere complete abbracciando tutte le operazioni) ed analiticità (le operazioni devono essere annotate singolarmente) le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione 32

33 Scritture contabili Inoltre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, devono redigere un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 460/1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS. 33

34 Scritture contabili Tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità delle Onlus consti nel libro giornale tenuto in conformità a quanto stabilito dall art del codice civile e del libro inventari di cui all art del codice civile (indicazione giorno per giorno delle operazioni relative all impresa, indicazione e valutazione delle attività e passività d impresa, di quelle estranee ad essa, ) La norma non vincola strettamente ad un certo regime contabile anche se appare opportuno l utilizzo di una contabilità ordinaria o similare. 34

35 Scritture contabili Tali scritture contabili non necessitano di particolari formalità (vidimazione o bollatura) e devono essere conservate, unitamente alla relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello stabilito dall art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 ovvero fino a definizione di prescrizioni e accertamenti, anche oltre il termine decennale previsto dall art del codice civile. 35

36 Scritture contabili In relazione alle attività direttamente connesse (commerciali) effettuate, le Onlus devono tenere anche le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli artt. 14 (scritture delle imprese e società commerciali in contabilità ordinaria), 15 (inventario e bilancio), 16 (registro dei beni ammortizzabili), e 18 (regime semplificato per le imprese minori) del D.P.R. n. 600/

37 Scritture contabili Per le Onlus che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a ,71 euro o a ,84 euro, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell'i.v.a. e quelli prescritti per le attività connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n

38 Scritture contabili In particolare, i predetti soggetti possono annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'i.v.a. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'i.v.a., l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro degli acquisti o nel prospetto sopra menzionato. 38

39 Scritture contabili Un'ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili è prevista per: le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a euro ,69. le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, indipendentemente dall'ammontare dei proventi conseguiti 39

40 Scritture contabili Esse possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche (ferme restando le scritture contabili prescritte per le attività connesse e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell'i.v.a.) nonché della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo integrato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 460 del Detto rendiconto, pertanto, dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa. 40

41 Scritture contabili 41

42 Scritture contabili 42

43 Scritture contabili E previsto un particolare onere nei confronti delle ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di ,80 di euro: già per il periodo medesimo dovrà essere predisposta, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal decreto legislativo n.460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili. 43

44 Raccolte occasionali pubbliche di fondi A prescindere dalla redazione di un bilancio o rendiconto annuale e del regime contabile adottato, tali organismi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio un apposito e separato rendiconto, specificamente tenuto e conservato da cui risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa i fondi pubblicamente raccolti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi di modico valore. 44

45 DOCUMENTI DI BILANCIO 45

46 ESEMPIO BILANCIO ONLUS S.P. 46

47 ESEMPIO BILANCIO ONLUS S.P. 47

48 ESEMPIO BILANCIO ONLUS Rendiconto di gestione 48

49 ESEMPIO BILANCIO ONLUS Rendiconto di gestione 49

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