Disciplina imprese pubbliche

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1 In virtù del principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3 TUE) gli Stati membri hanno l obbligo di non adottare o mantenere in vigore misure che possano rendere inefficaci le regole di concorrenza applicabile alle imprese gli Stati NON possono adottare misure che pregiudicano l effetto utile delle norme sulla concorrenza rivolte alle imprese (es. misure che permettono di aggirare i divieti ex 101 e 102 TFUE) In virtù del principio generale della concorrenza libera e non falsata (protocollo n. 27 allegato al Trattato di Lisbona) gli Stati devono agire nel rispetto di un economia di mercato aperta alla libera concorrenza art. 345 TFUE :"i trattati lasciano del tutto impregiudicato iregime di proprietà esistente negli Stati membri Neutralità dei Trattati in materia di proprietà: le imprese, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, sono soggette alle regole del TFUE, in particolare artt. 101 e 102 In questo quadro Normativa specifica che disciplina le ipotesi di intervento diretto degli Stati sulla vicenda di imprese pubbliche (art. 106 TFUE) Obiettivi: impedire che l intervento pubblico nell economia determini violazioni delle norme del Trattato L intervento pubblico nell economia non è precluso, ma non deve contrastare con le disposizioni del trattato Mantenere un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di politica economica-industriale e regime UE del mercato interno e della concorrenza 52

2 Art. 106, par. 1, TFUE: Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. (art. 18 TFUE = divieto di discriminazione in base alla nazionalità) (artt TFUE = norme in materia di concorrenza) E previsto un obbligo speciale a carico degli Stati rispetto all attività di imprese pubbliche. Imprese pubbliche: Art. 106, par. 1, TFUE "ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. (direttiva 80/723/CEE) Alle imprese pubbliche sono assimilate le. imprese titolari di diritti speciali o esclusivi: imprese anche private cui lo Stato attribuisce il diritto esclusivo di esercitare una certa attività (sent. Inter-Huiles, causa 172/82, e Bodson, causa 30/87) 53

3 Art. 106, par. 1, TFUE l attribuzione di diritti speciali/esclusivi porta l impresa ad avere una posizione dominante sul mercato. non è vietato, di norma, attribuire ad un impresa il diritto esclusivo allo svolgimento di una certa attività.. è vietato attribuire un diritto esclusivo "quando l'impresa di cui trattasi è indotta, con il mero esercizio dei diritti esclusivi, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante violazione art. 106, par. 1, TFUE (sent. Raso, 12 febbraio 1998, causa C-163/96) quando lo Stato induca l impresa pubblica ad utilizzare i diritti esclusivi in modo abusivo (violazione del Trattato) --> Portata dell obbligo a carico degli Stati: Art. 106, par. 1, TFUE non emanare o mantenere misure contrarie alle norme dei Trattati L'art. 106,par. 1, crea obblighi precisi ed incondizionati a carico degli Stati membri. norma che produce effetti diretti : invocabile in giudizio dagli interessati. Nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese titolari di diritti esclusivi gli interessati potranno far valere le norme del TFUE dotate di efficacia diretta, così come nel caso di qualsiasi altra impresa (sent. Merci Convenzionali, 10 dicembre 1991, causa C-179/90) 54

4 Art. 106, par. 2, TFUE Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza,nei limiti in cui l applicazione di tali norme non osti all adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'unione il favor eventualmente accordato a queste imprese deve conciliarsi con il regime della concorrenza nell UE l esistenza di un monopolio o di un regime di diritti esclusivi di per sé non è contraria ai Trattati.. si tratta di scelte di politica economica e sociale Art. 106, par. 2, TFUE Scopo = limitare la sottoposizione di tali imprese alle regole di concorrenza previste nei trattati, consentendola soltanto qualora ciò non impedisca l'espletamento della missione di interesse economico generale loro affidata. L'art. 106, par. 2, mira infatti "a contemperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quali strumenti di politica economica o fiscale, con l'interesse della Comunità all'osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune" (sent. 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commiss. C. Paesi Bassi) deroga alle norme dei trattati interpretazione restrittiva onere della prova agli Stati (l applicazione delle regole di concorrenza impedisce svolgimento attività di interesse economico generale) 55

5 Art. 106, par. 2, TFUE servizi di interesse economico generale (SIEG): servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico." Libro verde della Commissione sui servizi di interesse generale (COM(2003)270 def.) e Comunicazione I servizi di interesse generale in Europa,2001 Esempi: servizio postale, servizio televisivo, fornitura energia elettrica sul territorio nazionale, servizio ormeggio navi, ecc. Art. 106, par. 2, TFUE Gestione di servizi di interesse economico generale spesso mediante concessione di un diritto di esclusiva ad un'unica impresa (pubblica o privata). --> applicazione congiunta dell art. 106, parr. 1 e 2: la concessione di diritti speciali ed esclusivi è lecita: rispetto ad imprese che effettivamente svolgono un ruolo di interesse generale o sevizio pubblico e se limitazioni alla concorrenza sono strettamente funzionali al perseguimento dell interesse pubblico impresa incaricata di svolgere servizi di interesse economico generale : Per incarico, si intende "un atto della pubblica autorità", ma non è necessario che si tratti di un "atto legislativo o regolamentare", potendo bastare anche un prowedimento di concessione 56

6 Art. 106, par. 3, TFUE Potere di controllo della Commissione La Commissione vigila sull applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri opportune direttive o decisioni. La Commissione ha un autonomo potere di decisione: accertamento e dichiarazione dell incompatibilità di una normativa statale e indicazione eventuale mezzi per eliminare la violazione valutazione caso per caso, della singola fattispecie possibilità di impugnazione di tali atti mediante ricorso per annullamento ex 263 TFUE Art. 106, par. 3, TFUE Potere di controllo della Commissione La Commissione può per anche aprire una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE nei confronti dello Stato inadempiente rispetto agli obblighi di cui all art. 106 TFUE Nel controllare il rispetto delle previsioni di cui all art. 106, parr. 1 e 2, da parte degli Stati, in caso di violazione la Commissione può: a) accertare e dichiarare tale violazione (indicando mezzi per rimediarvi) --> art. 106, par. 3, TFUE b) avviare una procedura di infrazione --> art. 258, TFUE --> Scelta discrezionale della Commissione 57

7 CASI Caso: Poste italiane 2000 In italia, II 6 agosto 1999 è entrato in vigore il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999 viene attribuito un diritto esclusivo a Poste Italiane SpA circa lo svolgimento di una serie di servizi postali Il 16 maggio 2000, la Commissione avvia un procedimento di infrazione contro l'italia per violazione dell'articolo 86 TCE (oggi 106 TFUE) in combinato disposto con l'articolo 82 TCE (oggi 102 TFUE) [Lettera di costituzione in mora, invito al governo italiano a trasmettere, entro due mesi, le misure per porre termine alle infrazioni, oppure le osservazioni Il governo italiano aveva presentato le sue osservazioni. Prima di avviare il procedimento, la Commissione aveva avuto diversi incontri con il governo italiano e con PI al fine di discutere le problematiche ] Il 21 dicembre 2000, però, la Commissione sceglie di adottare una decisione ex art. 106, par. 3, TFUE (ricorda alternatività con art. 258 TFUE) CASI Caso: Poste italiane 2000 La Commissione analizza. il contesto normativo ( e ricorda che essa ha discrezionalità nella scelta di procedere in virtù dell'articolo 86, paragrafo 3, anziché dell'articolo 226) il mercato rilevante (sotto il profilo dei prodotti-servizi e sotto il profilo geografico) L abuso di posizione dominante : l attribuzione del diritto esclusivo comporta l'estensione della posizione dominante di Poste Italiane sul mercato e si concretizzava in un abuso di posizione dominante L'effetto sul commercio tra Stati membri : l abuso era pregiudizievole al commercio tra Stati L art. 106, par. 2, TFUE: non opera la deroga della previsione: dall applicazione delle norme sulla concorrenza non deriva per Poste italiane un impedimento allo svolgimento della sua attività di interesse economico generale 58

8 CASI La Commissione conclude che Caso: Poste italiane 2000 il d.lgs. 261 del 22 luglio 1999 viola il combinato disposto dell'art. 86, par.1 e dell'art. 82 TCE (oggi 106 e 102), nella misura in cui riserva all'operatore postale pubblico, Poste italiane, la fase di recapito a data od ora certe del nuovo servizio di posta elettronica ibrida (diritto esclusivo) decisione ex art. 106, par. 3, TFUE: la decisione fa obbligo all'italia di porre fine alla violazione eliminando i diritti esclusivi concessi all'operatore pubblico. (decisione di accertamento e dichiarativa) Il governo italiano ha ottemperato a tale obbligo adottando il 18 maggio 2001 una circolare ministeriale di applicazione della decisione della Commissione. autorizzazione generale a prestare il servizio in Italia a tutti gli operatori che garantiscono il giorno e/o l'ora di consegna nell'ambito dei nuovi servizi di posta elettronica ibrida 59

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