UNICO 2014: versamenti con visto sui crediti compensati Antonio Mastroberti - Esperto fiscale

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1 UNICO 2014: versamenti con visto sui crediti compensati Antonio Mastroberti - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Versamenti emergenti da Mod. UNICO 2014 e dichiarazione autonoma IRAP: saldo IRPEF 2013 e prima rata di acconto 2014 addizionali IRPEF e acconto addizionale comunale IRES (saldo 2013) e prima rata di acconto 2014 IRAP saldo 2013 e prima rata di acconto 2014 acconto cedolare secca NOVITA " Compensazione dei crediti: per l acconto IRES la percentuale è del 101,5% Limite crediti d imposta rimborsabili: euro Visto di conformità: estensione per crediti di importo superiore a euro Applicazione imposte sostitutive: rientra anche l imposta sulla rivalutazione dei beni d impresa RIFERIMENTI " Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 574 D.L. 24 aprile 2014, n. 66 D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 9, comma 2, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 Agenzia delle Entrate, circolare 14 maggio 2014, n. 10/E Agenzia delle Entrate, circolare 2 agosto del 2013, n. 27/E SOGGETTI PASSIVI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " Tutti i contribuenti che presentano partita IVA, persone fisiche, società di capitali, enti commerciali e non commerciali o persone fisiche che per altri versi debbono tassare dei redditi e pagare le relative imposte. La società consolidante per i soggetti che hanno aderito al consolidato. Non versano i soggetti in regime di trasparenza (versano i soci) ed in genere i soggetti che presentano il 730 (trattenuta in busta paga dal datore di lavoro) o che hanno assolto già alla fonte le imposte a titolo definitivo. I versamenti fiscali e previdenziali possono essere effettuati tramite: compensazione verticale (imposta da imposta) compensazione orizzontale (con Mod. F24) modalità telematiche: per i titolari di partita IVA su modello cartaceo oppure online: per i contribuenti non titolari di partita IVA SCADE " 16 giugno 2014 CASI PARTICOLARI " 1) Rideterminazione acconto ACE: l acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 si calcola utilizzando l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d imposta precedente. 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno 2014

2 MODELLO UNICO 2014 ADEMPIMENTO " In cosa consiste NOVITÀ " SOGGETTI PASSIVI " SOGGETTI ESCLUSI " PROCEDURE " Anche quest anno rimane ferma, per la generalità dei casi, la scadenza del 16 giugno (2014), entro la quale provvedere al versamento del saldo e dell acconto emergenti dal Mod. UNICO 2014 e dalla dichiarazione autonoma IRAP. Entro il 16 giugno 2014, occorre provvedere al versamento del saldo e dell acconto emergenti dal Mod. UNICO 2014 e dalla dichiarazione autonoma IRAP. Versamento entro il 16 giugno 2014 di: saldo IRPEF e addizionale comunale e regionale, saldo IRES e quello dovuto ai fini IRAP acconto relativo al periodo d imposta 2014, dovuto anche ai fini dell addizionale comunale e della cedolare secca. Nel Mod. UNICO 2014 sono previste, sostanzialmente, le seguenti novità, alcune delle quali introdotte dalla Legge di stabilità 2014: compensazione di crediti tributari: per l acconto IRES vale la percentuale del 101,5% il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili in senso orizzontale è di euro ,00 (non più euro ,90) per ciascun anno solare è prevista la possibilità di applicare alcune imposte sostitutive, introdotte, salvo eccezioni, con la legge di stabilità per il 2014: fra tutte, l imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d impresa apposizione del visto di conformità per l utilizzo di crediti anche per le imposte sui redditi. Tutti i contribuenti che presentano partita IVA, persone fisiche, società di capitali, enti commerciali e non commerciali o persone fisiche che per altri versi debbono tassare dei redditi e pagare le relative imposte. La società consolidante per i soggetti che hanno aderito al consolidato. Non versano le società di persone trasparenti, le associazioni professionali e le società di capitali trasparenti per opzione (versano i soci) ed in genere i soggetti che presentano il 730 (trattenuta in busta paga dal datore di lavoro) o che hanno assolto già alla fonte le imposte a titolo definitivo. Compensazione Se il contribuente dispone di crediti risultanti dalla dichiarazione, è possibile ricorrere alla: compensazione verticale, in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso è possibile esporre la compensazione esclusivamente in dichiarazione o anche nel Mod. F24 compensazione orizzontale, utilizzando il Mod. F24, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi; in tal caso è necessario compilare e presentare il Mod. F24 anche in caso di modello con saldo finale uguale a zero. Attenzione Va ricordato che: i crediti risultanti dal Mod. UNICO 2014 (o dalla dichiarazione autonoma IRAP) possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (in pratica, dal 1º gennaio 2014) detti crediti non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione. Ad esempio, l eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto che per diminuire l acconto IRES. a partire dall anno 2014 il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili in senso orizzontale è di euro ,00 (non più euro ,90) per ciascun anno solare (art. 9, comma 2, D.L. n. 35/2013) se l importo dei crediti spettanti è superiore ai suddetti limiti, l eccedenza può essere Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno

3 chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell anno solare successivo l importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi ad una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro euro, anche se la compensazione è effettuata mediante il Mod. F24. Sanzioni L utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. Crediti e visto di conformità Importanti novità in merito all utilizzo dei crediti d imposta sono emerse anche in relazione all apposizione del visto di conformità. Da qualche anno, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti relativi all IVA per importi superiori a euro annui hanno l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Con la Legge di stabilità 2014 è stata estesa anche ai contribuenti che utilizzano in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti di importo superiore a euro relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, ed all IRAP, e pertanto nel Mod. UNICO 2014 è stata integrata anche la relativa sezione del frontespizio, poiché anche in questo caso matura l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013) Sul punto erano emerse alcune incertezze che sono state chiarite dall Agenzia delle Entrate (circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, risposte rese ai quesiti della stampa specializzata): a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai euro, per i quali è previsto che la compensazione può essere effettuata a partire dal gg. 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge, nel caso delle imposte sui redditi ed IRAP non sussiste l obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell utilizzo in compensazione le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d imposta Pertanto, la novità trova applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione normalmente entro il 30 settembre (UNICO 2014) il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicare i nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi cittadinanza nel Mod. UNICO 2014 (relativo al 2013), all interno della quale tale credito viene rigenerato sommandosi al credito maturato nel La disposizione si applica, ovviamente in relazione al credito relativo a ciascuna imposta, e non in senso cumulativo. Inoltre, l obbligo del visto scatta solo se si intende utilizzare in compensazione il credito per un importo superiore a euro. Se il credito è di importo superiore a euro (es: euro) ma si intende utilizzare con mod. F24 in compensazione orizzontale un importo pari a euro, non bisogna ricorrere al visto di conformità. Maggiorazione È possibile posticipare il versamento ai 30 gg. successivi alla scadenza utile per il versamento (in linea generale, entro il 16 luglio), applicando una maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per il versamento del saldo IRES 2013, per un importo pari a euro, il contribuente può provvedere al versamento entro la data del 16 luglio, ma è tenuto a versare nel complesso un importo pari a euro. 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno 2014

4 MODELLO UNICO 2014 La prassi amministrativa ha fatto registrare importanti segnali di apertura verso la posizione del contribuente incorso in errore. Con la circolare n. 27/E del 2 agosto del 2013, le Entrate hanno precisato che: il versamento entro 30 gg. dalla scadenza dell importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento; di conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione dell importo non versato (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), per l ipotesi di versamento parziale tempestivo va privilegiata un interpretazione della norma conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto. Secondo quanto precisato dalle Entrate, perciò, non conta se il contribuente ha versato la sola imposta e non ha versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, stante che, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente. Ravvedimento Da quanto sopra, consegue che se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella calcolata e versata tra il 17 giugno ed il 16 luglio, detto versamento non è da considerarsi tardivo tout court ma semplicemente insufficiente, e, aspetto da non trascurare, è possibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso; la sanzione ordinaria, pari al 30% dell importo non versato deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). In caso di ricorso al ravvedimento per un versamento già ritardato di 30 gg. il conteggio parte, ovviamente, dalla scadenza del termine lungo (es: 16 luglio), e valgono le consuete regole (cfr. C.M. n. 192/E/1998): in caso di ravvedimento breve, il pagamento nel termine di 30 gg. riguarda l importo residuo di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, degli interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di pagamento, e la sanzione ridotta al 3% dell importo versato in ritardo (tributo + maggiorazione 0,40%) per il ravvedimento lungo, e cioè entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, si paga il residuo dovuto a titolo di tributo + maggiorazione 0,40%, gli interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di pagamento, e la sanzione ridotta pari al 3,75% dell importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione 0,40%). Si supponga che per l anno 2013 la società Beta S.r.l., ritenendo erroneamente che l IRES dovuta fosse pari a euro - anziché a euro - versi entro il 16 luglio una somma pari a euro + lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (e dunque euro), anziché l importo dovuto, pari a euro ( ). In questo caso, in base alle indicazioni delle Entrate, l Ufficio può recuperare la differenza dovuta, pari a euro, e gli interessi calcolati a far data dalla scadenza del termine lungo (16 luglio), oltre ad applicare la sanzione ordinaria del 30%. Ciò a meno che, una volta riscontrato l errore, la società non intenda regolarizzare la propria posizione, effettuando il versamento integrativo della differenza tra quanto dovuto al 16 luglio (6.024 euro) e quanto effettivamente versato entro tale termine (4.016 euro), avvalendosi del ravvedimento operoso, sempre a patto che l ufficio non si sia già attivato (violazione già constatata, rilevando a tali fini la formale notifica del processo verbale di constatazione; inizio di accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento). Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno

5 Sanzioni La sanzione applicabile in sede di ravvedimento spazia: da un importo pari al 3% di euro, e dunque a 60,24 euro, in caso di ravvedimento c.d. breve, da completare entro 30 gg. e tenendo conto di tutti i differimenti previsti per il caso in cui tale scadenza cada a metà agosto, come nel caso specifico) ad un importo pari al 3,75%, e dunque a 75,30 euro, in caso di ravvedimento c.d. lungo, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno 2014, in cui la violazione è stata commessa (30 settembre 2015). Rateazione Al contribuente è accordata la facoltà di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto, scaturenti dalla dichiarazione unificata annuale, nonché i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla parte eccedente il minimale (così anche per il versamento dell acconto per l addizionale comunale), applicando sulle somme rateizzate gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sotto il profilo pratico, le rate successive alla prima devono essere pagate: entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Sulla prima rata non si pagano interessi, mentre sulle restanti rate si applica l interesse forfetario mensile pari allo 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Il conteggio può partire, ovviamente, anche dalla data del 16 luglio per i soggetti che si avvalgono della possibilità di posticipare a tale data il versamento applicando la maggiorazione pari allo 0,40%, ed in tal caso la predetta maggiorazione va sommata all importo da rateizzare. Pertanto, a seconda dei casi, può presentarsi un diverso numero di rate: per i soggetti non titolari di partita IVA, può trattarsi di 7 o 6 rate per i titolari di partita IVA si tratta di 6 o 5 rate. SCHEMA DI SINTESI Rateazione per società di capitali (titolari di partita IVA) Rateazione per le persone fisiche non titolari di partita IVA 38 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno 2014

6 MODELLO UNICO 2014 Se una società a responsabilità limitata decide di rateizzare il saldo IRES 2013, pari a euro, il pagamento va effettuato in sei rate, ciascuna pari a euro, e sulla prima (16 giugno) non si applicano gli interessi. La seconda rata va versata entro il 16 luglio, applicando un interesse pari allo 0,33% (codice tributo 1668). Il versamento di quanto dovuto si conclude con il pagamento della sesta rata in data 17 novembre 2014 (interessi pari al Trasmissione I versamenti fiscali e previdenziali vanno effettuati: a) per i titolari di partita IVA, esclusivamente mediante modalità telematiche: direttamente, ricorrendo o allo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, od ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, oppure utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane b) per i contribuenti non titolari di partita IVA, su modello cartaceo (presso le banche convenzionate, gli uffici postali, gli agenti della riscossione), oppure con le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Attenzione Va sottolineato che a partire dal 1º ottobre del 2014 è previsto l obbligo di versamento con Mod. F24 telematico anche per i contribuenti che non sono titolari di partita IVA nell ipotesi in cui l importo da pagare sia superiore a euro. SCADE " Imposte sui redditi Entro il 16 giugno 2014 va eseguito il versamento dei seguenti tributi: saldo IRPEF relativo ai redditi 2013 e della prima rata di acconto per il periodo d imposta 2014 addizionali all IRPEF (comunale e regionale) e dell acconto relativo all addizionale comunale prima rata di acconto della cedolare secca IRES (saldo 2013 e prima rata di acconto 2014) per le società od enti con periodo di imposta coincidente con l anno solare. Attenzione Per quanto concerne i soggetti IRES va ricordato, in particolare, che se, in base a disposizioni di legge, il bilancio od il rendiconto è approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell esercizio (ad esempio, il 30 giugno 2014), il saldo dovuto in base alla dichiarazione va versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Per il bilancio approvato il 30 giugno 2014 da una società per azioni con periodo di imposta coincidente con l anno solare rileva la data del 16 luglio 2014, mentre se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell esercizio il versamento deve essere effettuato, comunque, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Così, ad esempio, anche per il bilancio approvato oltre la data del 30 giugno 2014, la società per azioni in esame è tenuta ad effettuare i versamenti entro il 16 luglio Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno

7 Per i soggetti con periodo d imposta non coincidente con l anno solare rileva la scadenza del giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Per una società con periodo d imposta 1º agosto luglio 2014 occorre fare riferimento alla data del 16 gennaio 2015 per il versamento delle imposte emergenti dal Mod. UNICO SC Anche in questo caso è possibile versare quanto dovuto entro i 30 gg. successivi, maggiorando le somme dovute di un importo pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute, o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili (e non sono utilizzabili in compensazione) se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12,00 euro. IRAP Anche per il comparto IRAP assume rilevanza la scadenza del 16 giugno sia per il saldo 2013 che per la prima od unica rata di acconto 2014 (per i soggetti IRES se in caso di periodo d imposta solare ). In particolare, il versamento in acconto IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi, derivandone che a seconda dei casi si rende applicabile la percentuale pari al 100% (soggetti IRPEF) od al 101,5% (soggetti IRES). Anche in questo caso è possibile differire il versamento, non oltre i 30 gg. successivi, maggiorando le somme dovute di un importo pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Va ricordato, infine, che l IRAP non è dovuta, o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se il relativo importo non supera il limite pari a 10,33 euro. Calcola Acconto IRPEF Da quest anno, nel Mod. UNICO va riportato, se dovuto, l ammontare dell acconto IRPEF per l anno 2014 (rigo RN61). Per la determinazione di quanto dovuto a titolo di acconto il contribuente può applicare sia il metodo storico (o facciale) che il metodo previsionale. Quest ultima soluzione potrebbe essere applicata se il contribuente prevede, ad esempio per effetto di significativi oneri sostenuti nel corso del 2014 o di minori redditi percepiti nel medesimo periodo d imposta, l emersione di una minore imposta. Tuttavia, in caso di mancato rispetto dei valori minimi previsti in base all applicazione del criterio storico il contribuente subisce l applicazione delle sanzioni connesse al mancato od insufficiente versamento. Per i soggetti IRPEF che utilizzano il metodo storico l acconto è dovuto nella misura del 100% delle imposte emergenti dal quadro RN del Mod. UNICO 2014-PF. Più precisamente, a tali fini bisogna fare riferimento all importo indicato nel rigo RN33 (differenza), ma prima è bene controllare se il versamento a titolo di acconto è effettivamente dovuto. Il versamento non va, infatti, effettuato se l importo di rigo RN33 (differenza) risulta inferiore ad euro 51,65. Dato che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l acconto risulta dovuto qualora l importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a 52 euro. La seconda operazione di verifica concerne la possibilità di versare quanto dovuto in un unica soluzione, oppure in due rate. A tal fine rileva (il 100%) l importo indicato nel rigo RN33. Se il risultato è inferiore ad euro 257,52, il versamento va effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre Nel caso in cui venga superato il limite di euro 257,52, il versamento va eseguito in due rate: la prima, pari al 40%, va versata entro il 16 giugno 2014 la seconda, pari al 60%, va versata entro il 30 novembre I termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. 40 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno 2014

8 MODELLO UNICO 2014 Acconto addizionale comunale L acconto 2014 relativo all addizionale comunale è dovuto nella misura del 30% dell addizionale comunale e si ottiene applicando al reddito imponibile relativo all anno di imposta 2013 l aliquota deliberata dal Comune nel quale il contribuente ha la residenza alla data del 1º gennaio 2014; se la pubblicazione della delibera è avvenuta dopo il 20 dicembre 2013 rileva l aliquota vigente per il Va ricordato che anche in questo caso è possibile avvalersi della rateizzazione, secondo le modalità già descritte sopra, e che se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri deducibili sostenuti nel corso del 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare l acconto da versare sulla base di tale minore imposta. Acconto cedolare secca Da quest anno nel mod. UNICO va riportato, se dovuto, l ammontare dell acconto relativo alla cedolare secca per l anno 2014 (rigo RB12). Per stabilire se è dovuto o meno l acconto relativo alla cedolare secca per l anno 2014 occorre controllare l importo indicato nel rigo RB11, col. 3, Totale imposta cedolare secca. Calcola Se questo importo: non supera euro 51,65, non è dovuto acconto; se supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 95% del suo ammontare (l acconto risulta dovuto qualora l importo del rigo RB11, col. 3, risulti pari o superiore ad euro 52). Per il versamento in unica o due soluzioni valgono le regole già esposte (la situazione varia a seconda che l importo dovuto sia inferiore o superiore ad euro 257,52). Anche in questo caso, se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. La prima rata di acconto relativa alla cedolare secca per l anno 2014 può essere versata ratealmente secondo le indicazioni fornite a pag. 38 ( Rateazione ). Acconto IRES Può essere applicato il metodo storico o quello previsionale. Nel primo caso, l acconto IRES sarebbe pari al 100% dell IRES dovuta per il periodo d imposta 2013, ma il decreto MEF 30 novembre 2013 ha stabilito che, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per il successivo, la misura dell acconto IRES è aumentata di 1,5 punti percentuali. Il versamento va eseguito in due rate, salvo che il pagamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro (ovvero, il 40% di 257,52). Se quest ultima condizione non si è verificata la prima rata, pari al 40% dell acconto dovuto, va versata alla scadenza del termine previsto per il versamento a saldo (in linea generale, il 16 giugno 2014), mentre la seconda rata (residuo importo) va versata entro l ultimo giorno dell undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione (in linea generale, il 30 novembre). Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare valgono le regole già descritte, anche in relazione alle scadenze connesse alla ritardata approvazione del bilancio. Le regole appena esposte valgono anche per l acconto che deve essere versato dalla società od ente consolidante. Saldo IVA Anche il saldo dell IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno

9 Siccome il termine per il versamento dell IVA scadeva il 16 marzo 2014, i contribuenti che hanno deciso di avvalersi di tale opzione devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Se il contribuente decide di versare l IVA dal 17 giugno al 16 luglio 2014 va applicata l ulteriore maggiorazione dello 0,40% sulla somma calcolata alla data del 17 giugno Se contribuente effettua il versamento dell IVA a saldo insieme a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40%, dovuta al differimento al 17 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione. Nel caso in cui l importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all imposta. I contribuenti IVA trimestrali che effettuano il versamento dell IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna Importi a debito versati della sezione Erario un unico importo comprensivo dell IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell 1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento. Codici tributo Si riportano nel seguente schema di sintesi i codici tributo più ricorrenti per poter eseguire i versamenti: SCHEMA DI SINTESI CASI PARTICOLARI " IRPEF Saldo = Acconto I rata = Acconto II rata = 4034 ADD. REGIONALE IRPEF Saldo = 3801 ADD. COMUNALE IRPEF Saldo = Acconto = 3843 IRAP Saldo = Acconto I rata = Acconto II rata = 3813 IRES Saldo = Acconto I rata = Acconto II rata = 2002 CEDOLARE SECCA Saldo = Acconto Irata = Acconto II rata = 1841 IVA DICHIAR. ANNUALE Saldo = 6099 Rideterminazione acconto ACE Per i soggetti che beneficiano della deduzione ACE (Decreto Monti, D.L. n. 201/2011), è previsto dalla Legge di stabilità 2014 che l acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 si calcola utilizzando l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d imposta precedente, e cioè: 2013 = 3% (UNICO 2014) 2014 = 4% 2015 = 4,5% 2016 = 4,75% Quindi, in teoria, la disposizione stabilisce che per l acconto IRES/IRPEF 2014 vale il dato storico relativo al 2013 ma questa è la regola già in uso e sembra che pertanto la limitazione sia diretta ad impedire di utilizzare in senso prospettico le nuove misure di calcolo del beneficio, salvo chiarimenti dell ultim ora. 42 Pratica Fiscale e Professionale n. 23 del 9 giugno 2014

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