Acque destinate al consumo umano - aspetti sanzionatori

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1 Genova 03 giugno 2013 Acque destinate al consumo umano - aspetti sanzionatori La normativa di riferimento e le linee guida che regolamentano gli aspetti sanzionatori relativi alle acque destinate al consumo umano si dividono in due categorie principali: norme prescrittive e norme sanzionatorie. In entrambi i casi possono avere carattere generale o essere specifiche. Le norme prescrittive sono quelle che contengono un precetto (ovvero un comando), sono regole che disciplinano comportamenti umani, prescrivendo quali siano da tenere e quali da evitare. In caso di infrazione sono previste delle sanzioni, da intendersi come conseguenze negative che colpiscono il trasgressore in relazione alla violazione della regola. Le norme sanzionatorie sono invece quelle che prevedono una sanzione e sono dirette agli organi dello stato. Nel caso specifico delle acque destinate al consumo umano le principali norme applicabili sono: NORME PRESCRITTIVE Generali Costituzione Italiana (art. 32); Specifiche D.Lgs. n. 31/2001, Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e succ. modifiche; Decreto Ministeriale 7 febbraio 2012, n.25 e relative linee guida del 20 marzo 2013 Reg. CE n. 178/2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare; Reg. CE n. 852/2004, Igiene dei prodotti alimentari ; Reg. CE n. 882/2004, Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ; Linee Guida: per il controllo igienico sanitario della qualità delle acque utilizzate nelle imprese alimentari D.G.R del 3 marzo 2011, come modificate dalla D.G.R del 30 luglio NORME SANZIONATORIE Generali Codice Penale: artt. 444, 452; Specifiche D.Lgs. n. 193/2007, Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 152/2006, Testo unico in materia ambientale; D.P.R. n. 327/1980, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 ; Chiunque operi nel settore trattamento acque destinate all alimentazione è, a tutti gli effetti, un operatore del settore alimentare (osa) e pertanto soggetto al rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare: Regolamento (CE) n. 852/2004 Articolo 3 Obblighi generali Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento. Articolo 5

2 Analisi dei pericoli e punti critici di controllo Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP I principi del sistema HACCP sono i seguenti: a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili; c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l accettabilità e l inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati; d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo; e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo; f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e); g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell impresa alimentare al fine di dimostrare l effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f). Dal punto di vista sanzionatorio quanto detto nelle precedenti righe in merito al Regolamento CE 852/2004 fa riferimento al D.Lgs 193/2007. D.Lgs. 193/ Art. 6 Sanzioni Comma 5 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro Comma 6 L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Nel caso della ristorazione questo è di competenza del proprietario o comunque del locatario, nel caso delle casette dell acqua la norma prevede la responsabilità a carico di chi è gestisce la manutenzione Comma 7 Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Comma 8 La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro

3 D.Lgs. 31/2001 Di seguito alcune indicazioni di carattere generale previste dal D.Lgs 31/2001. L inosservanza delle seguenti prescrizioni è punita con le sanzioni previste dall Art. 19. Le violazioni delle norme del D.Lgs. n. 31/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 27/2002, sono sanzionate con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie che consistono nel pagamento: della somma da euro a euro (art. 19, comma primo) per chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, ovvero non soddisfi i requisiti minimi previsti dalle parti A e B dell'allegato oppure non siano conformi ai provvedimenti adottati dall'autorità d'ambito sentita l'azienda unità sanitaria locale; della somma da euro 5164 a euro (art. 19, comma secondo) nei confronti del responsabile delle gestione dell'impianto in quale non adempia agli obblighi del d.lgs n. 31/2001(art. 5, comma secondo) nelle seguenti ipotesi: - quando i valori di parametro fissati nell'allegato I non siano rispettati nel punto di consegna; - per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico il titolare o il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura non assicurino che i valori parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto; della somma da euro 258 a euro 1549 (art. 19, comma terzo, lettera a) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell'articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico; della somma da euro a euro (art. 19, comma terzo, lettera b) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell'articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico; della somma da euro a euro (art. 19, comma terzo, lettera c) per chi non ottemperi le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell'articolo 5, comma terzo o 10, commi 1 e 2) se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano; della somma da euro 5165 a euro (art. 19, comma quarto - bis) per chi non conservi per un quinquennio i risultati del controllo delle acque per consentire l'eventuale conservazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni; della somma da euro a euro (art. 19, comma quinto ) per chi violi le garanzie di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali previste dall'articolo 9; della somma da euro 5165 a (art. 19, comma 5 - bis) per la violazione delle disposizioni statali adottate per assicurare le norme tecniche per assicurare la potabilizzazione e la disinfezione delle acque, l'adozione di norme tecniche per l'installazione degli impianti di acquedotto, per l'adozione di norme tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonchè per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza, per l'adozione di prescrizioni tecniche concernenti l'impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi. Vedi paragrafo a seguire. D.M. 25/ Articolo 10 Sanzioni 1. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto che comportano alterazioni della qualità delle acque destinate al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19 del citato decreto legislativo. Vedi quanto scritto nelle pagine precedenti.

4 2. Alle violazioni delle disposizioni del presente decreto riguardanti l'installazione degli impianti all'interno di edifici, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Sono previste sanzioni pecuniarie in caso di omessa dichiarazione o di mancanza di requisiti, mentre la dichiarazione mendace costituisce falso ideologico e quindi penalmente perseguibile. L assenza della dichiarazione di conformità rende la vendita nulla. 3. Alle violazioni delle altre disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il Codice del Consumo prevede decine e decine si situazioni sanzionabili, sia per quanto riguarda la comunicazione, per le tecniche di vendita e per la gestione del post vendita. Elencarle tutte discutendo caso per caso non ci è possibile in queste pagine. D.M. 25/ Linee guida Ambito di impiego L utilizzo delle apparecchiature in ambito domestico rappresenta uno dei principali settori di applicazione dei dispositivi di trattamento delle acque destinate a consumo umano; un consistente impiego dei sistemi si registra anche negli edifici a utilizzo collettivo come ad esempio caserme, alberghi o uffici. Vasto impiego trovano anche le apparecchiature di trattamento dell acqua nell ambito di esercizi commerciali, ristorazione, o aziende alimentari. In tali fattispecie, la gestione dei dispositivi è affidata all operatore del settore alimentare tenuto all adozione dei principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP), ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, in base al D.M. 25/2012. Crescente espansione trovano anche i trattamenti adottati in unità distributive aperte al pubblico, note come chioschi o fontane o case dell acqua, che distribuiscono acqua trattata al consumatore direttamente in loco e possono anche essere utilizzati per il riempimento di contenitori in dotazione al consumatore o forniti dal gestore. Pure nelle diverse fattispecie, il sistema viene alimentato da acqua conforme ai requisiti del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. e la finalità dei trattamenti comporta la modifica delle caratteristiche organolettiche per incontrare i gusti di molti consumatori, con trattamenti di gassatura e/o refrigerazione, eventualmente associati a processi di filtrazione e disinfezione con raggi ultravioletti; questi ultimi sono anche finalizzati a garantire nel tempo la funzionalità degli impianti e migliorarne la fruibilità e sicurezza in spazi pubblici a larga frequentazione. Le suddette unità distributive di acqua, in base a disposizioni del Ministero della Salute 2, attuano una somministrazione di bevande e i gestori di tali attività rappresentano operatori del settore alimentare ; essi sono pertanto tenuti al rispetto della disciplina vigente, in particolare Reg. (CE) 852/2004, con l adozione di piani di autocontrollo. La vigilanza sulle unità distributive dovrà seguire le norme sul controllo dei prodotti alimentari di cui al Reg. (CE) n. 882/ In tale contesto, nei piani di autocontrollo adottati dagli OSA, per ciascuna unità distributiva, devono essere predisposte, attuate e mantenute una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP. In particolare, all interno di ogni specifica unità distributiva, vanno individuati i punti critici di controllo e predisposte analisi di laboratorio volte a garantire e fornire evidenza del mantenimento dei parametri relativi alla potabilità dell acqua e al controllo di eventuali cessioni derivanti da prodotti e materiali in contatto con l acqua. Le violazioni delle norme in vigore nell ambito delle acque destinate al consumo umano possono avere valenza civile o penale. Quando un illecito assume natura di illecito penale si chiama reato. I

5 reati sono illeciti di particolare gravità che la legge ha inteso punire con una sanzione penale, proprio in ragione del tipo di offesa che essi recano. Nella responsabilità penale lo Stato ha interesse, a fini di tutela delle vittime e degli interessi generali, a perseguire penalmente i colpevoli di un reato; la responsabilità civile, invece, presuppone che sia il privato, danneggiato dal comportamento altrui a chiedere al Giudice civile di accertare la responsabilità del danneggiante e condannarlo al risarcimento del danno. Le conseguenze, ovviamente, sono diverse. Lo Stato prevede che le sanzioni penali abbiano una finalità, in linea di massima, di rieducazione e reinserimento del reo nella società oltre, ovviamente, a prevenire ulteriori reati da parte del medesimo ed avere un efficacia deterrente nei confronti degli altri ; le conseguenze civili invece sono solo risarcitorie. Ad esempio un gestore d acquedotto che continui ad erogare acqua non conforme alle norme vigenti, mettendo così a rischio la salute della popolazione, o un sindaco che manchi di informare la cittadinanza del pericolo associato alla distribuzione di acqua non potabile compiono un reato. Analogo discorso vale per l'utilizzo di acqua non potabile nella preparazione di prodotti destinati al consumo umano: la nocività del prodotto è qualificabile come reato di pericolo per la salute pubblica. Disservizi e problematiche di natura contrattuale sono invece di natura civile. 2 Nota del Ministero della Salute, prot. n del 17/02/2011, avente per oggetto Unità distributive aperte al pubblico di acque destinate al consumo umano sottoposte a processi di trattamento 3 Il processo di trattamento dell acqua che avviene nelle citate unità distributive non può essere considerato analogo a processi di trattamenti di potabilizzazione, oggetto del D,lgs 31/2001; infatti il trattamento applicato nelle unità distributive avviene su acqua già potabile, modificandone alcune caratteristiche qualitative, al fine di renderla maggiormente gradita al consumatore. Pertanto, al punto di ingresso nel sistema di trattamento, la rispondenza ed il controllo dei valori parametrici ai requisiti di legge è responsabilità del gestore idrico, in conformità al D.lgs. 31/2001 e s.m.i. D altra parte rimangono sotto la responsabilità dell OSA che gestisce l unità distributiva tutti gli obblighi relativi alla sicurezza alimentare, compresi gli obblighi del sopraggiunto DM 7 febbraio 2012 n 25. Come menzionato nella nota del Ministero della Salute del 17/02/2011 n. 4283, i gestori delle suddette unità distributive, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, devono attenersi a quanto sancito dall Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 pubblicato sulla GURI 121 del 26/05/2010 (Accordo ai sensi del D.lgs. 28/08/1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, relativo a linee guida applicative del Reg. CE 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari ). EG e GT

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