Il Jobs Act: la disciplina del rapporto di lavoro
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- Domenica Alberti
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1 Il Jobs Act: la disciplina del rapporto di lavoro (Dlgs 23/2015, Dlgs 81/2015) A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione
2 La logica dei provvedimenti L obiettivo è restituire centralità al contr. a tempo indeterminato: Incentivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti: viene modificato, per i soli nuovi assunti a tempo indeterminato (anche trasformazioni), il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo, con restrizione dell ambito di applicazione dell art.18 Tipologie contrattuali: in alcuni casi maggiore flessibilità, ma più controllata, e restrizioni forti sul falso lavoro autonomo Mansioni: maggiori flessibilità nel demansionamento
3 Contratto a tutele crescenti Licenziamenti discriminatori (più casi assimilabili e licenziamenti orali) Resta invariata la regola vigente, che commina la reintegra (e la tutela economica piena) per tutti i casi di nullità del licenziamento: licenziamento intimato in forma orale discriminazione matrimonio della lavoratrice (dalle pubbl. a un anno dal matr.) maternità (dal concepimento a un anno dalla nascita) licenziamento motivato da inidoneità fisica o psichica Licenziamenti economici (giustificato motivo oggettivo) In nessun caso si prevede la reintegra Al lavoratore spetta una indennità economica rapportata all anzianità di servizio (2 mensilità per anno), comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (in precedenza reintegra per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, indennizzo tra 12 e 24 mensilità negli altri casi)
4 Contratto a tutele crescenti Licenziamenti disciplinari (giustificato motivo soggettivo o giusta causa) Si mantiene la reintegra + indennità risarcitoria (fino a un max. di 12 mensilità) + contributi previdenziali esclusivamente se sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento Negli altri casi spetta il solo indennizzo pari a due mensilità per ogni anno di servizio, comunque tra un minimo di 4 e un massimo di 24 (in precedenza 12-24) non viene (maldestramente) ammesso il principio di proporzionalità, ma è difficile negare il suo persistente rilievo quale principio generale dell ordinamento (art. 2106, del codice civile); viene cancellato il riferimento ai codici disciplinari previsti dai CCNL, ma ciò non toglie che il giudice possa tenerne conto in quanto norme di maggior favore per il lavoratore
5 Contratto a tutele crescenti Licenziamenti collettivi Si mantiene la reintegra (e la tutela economica piena senza limite di 12 mensilità) se il licenziamento è intimato senza l osservanza della forma scritta mentre in caso di violazione delle procedure, a cui si aggiunge ora la violazione dei criteri di scelta, si applica solo l indennizzo monetario (tra un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) (in precedenza 12-24) come previsto per i licenziamenti individuali economici differenza di regimi sanzionatori tra rapporti vecchi e nuovi nello stesso gruppo di lavoratori licenziati rischio depotenziamento dell accordo sindacale sui criteri di scelta possibilità in ogni caso di dimostrare il carattere discriminatorio delle scelte effettuate
6 Contratto a tutele crescenti Le imprese con meno di 16 dipendenti Non si applica mai la reintegra Rispetto alle imprese da 16 dipendenti in su l indennizzo è dimezzato e non può superare le 6 mensilità Se in conseguenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato viene superato il limite dei 15 dipendenti, il licenziamento di tutti i lavoratori è regolato secondo il nuovo regime. La questione dei cambi di appalto La questione dei cambi di appalto Nei cambi di appalto, per il calcolo dell indennizzo economico in caso di Nei cambi di appalto, per il calcolo dell indennizzo economico in caso di licenziamento, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze licenziamento, l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo osservazionidurante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata. molto problematica l applicazione del nuovo regime ai cambi di appalto, pur con la conservazione dell anzianità lavorativa ai fini del calcolo dell indennizzo molto problematica l applicazione del nuovo regime alla mobilità infra-gruppo (comunque non spetta l incentivo della legge di Stabilità 2015 se società collegate nei 6 mesi precedenti)
7 Contratto a tutele crescenti La conciliazione Fermo restando l utilizzo delle procedure di conciliazione esistenti, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 giorni, in una delle sedi protette, di cui all art. 2113, cod.civ. e all art. 82, comma 1, d.lgs. n.276/2003 (DTL, sede sindacale o giudiziale, commissioni di certificazione), un importo non assoggettato a tassazione né a contributo previdenziale pari ad una mensilità per ogni anno di servizio (in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, da 1 a 9 per le piccole imprese). L accettazione dell offerta comporta l estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia ad impugnare il licenziamento differenze rispetto alla procedura conciliativa prevista dalla legge Fornero ( che è obbligatoria ma utilizzabile solo per il licenziamento per g.m.o. e possibile solo in sede di DTL) conciliazione valida solo per il licenziamento (e non anche per altri aspetti di vertenzialità)
8 Lavoro subordinato Vengono ritoccati : Lavoro a tempo parziale Contratto a tempo determinato Somministrazione Lavoro accessorio Apprendistato I e III livello Cancellato il job sharing Non viene cancellato il lavoro intermittente Lavoro autonomo Introdotto un criterio generale di riconduzione al lavoro subordinato Superata la associazione in partecipazione con apporto di lavoro Cancellata la co.co.pro. Mantenuta la co.co.co. Non c è l annunciato disboscamento delle tipologie contrattuali, ma certo si prefigura un cambio di passo sul contrasto al falso lavoro autonomo Confermato il ruolo della contrattazione collettiva, ove già previsto, maggiormente spostato sul secondo livello, ed assegnate nuove funzioni nel superamento del falso lavoro autonomo. Si realizza un testo unico
9 Lavoro a tempo parziale Si interviene sull utilizzo flessibile del part-time, per i soli casi in cui il contratto collettivo applicato non contenga una specifica disciplina: il lavoro supplementare non può superare il 25 % delle ore settimanali, con una maggiorazione retributiva del 15% le parti possono concordare, in sede di commissioni di certificazione, condizioni e modalità delle clausole flessibili ed elastiche, con preavviso di due giorni lavorativi, misura massima dell aumento non oltre il 25% della normale prestazione annua, maggiorazione retributiva del 15 %. Si amplia il diritto alla trasformazione in lavoro a tempo parziale dai soli lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai lavoratori affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti. E riconosciuta la priorità nella trasformazione se le stesse patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. Viene introdotta la possibilità, per il lavoratore, di richiedere, in luogo del congedo parentale, la trasformazione a tempo parziale per un periodo corrispondente, con riduzione d orario non superiore al 50% Le flessibilità nel part-time restano affidate alla contrattazione collettiva, ma in assenza di essa vengono rese esigibili entro limiti ragionevoli Positivo l intervento per persone affette da malattie gravi Poco utile la possibilità del part-time in luogo del congedo se non indennizzata
10 Contratto a termine Resta ferma la durata massima di 36 mesi, nella quale sono ricompresi i contratti conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale (non più per lo svolgimento di mansioni equivalenti) Viene semplificata la possibilità di stipulare un ulteriore contratto oltre i 36 mesi, limitata ad un solo contratto della durata massima di 12 mesi stipulato presso la DTL, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali (eliminando il rinvio ad avvisi comuni) Rimane fermo il numero massimo di 5 proroghe, nell ambito dei 36 mesi complessivi, ma viene cancellata la condizione che le proroghe debbano riferirsi alla stessa attività lavorativa Fermo restando il limite quantitativo del 20%, la possibilità di individuare limiti diversi viene affidata non più alla sola contrattazione nazionale, ma anche alla contrattazione aziendale Chiarimenti sull apparato sanzionatorio: mentre viene confermata la norma che prevede, in caso di riassunzione entro 10 o 20 gg, la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto, viene cancellata quella che prevedeva, in presenza di due assunzioni successive a termine, la trasformazione a tempo indeterminato dal primo contratto viene esplicitato, come già chiarito in via amministrativa, che in caso di violazione del limite, di legge o di contratto, al numero complessivo di contratti a termine, scatta la sola sanzione pecuniaria amministrativa, restando esclusa la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Opportuna la semplificazione delle modalità per stipulare un ulteriore contratto oltre i 36 mesi, stante il generale rinvio ai contratti collettivi Opportuno il rinvio anche alla contrattazione aziendale per l individuazione di limiti quantitativi Le proroghe del contratto a termine devono più propriamente riferirsi alla stessa attività lavorativa
11 Somministrazione di di lavoro Viene modificato l ambito di applicazione della somministrazione a tempo indeterminato sostituendo l elenco di settori e attività con una percentuale del 20%, salvo diversa previsione dei ccnl Viene eliminato il limite di durata di 36 mesi per la somministrazione a tempo determinato Viene affidata ai contratti collettivi aziendali, non più solo nazionali, l individuazione di limiti quantitativi mentre rimane la norma che rinvia la disciplina delle proroghe al contratto nazionale delle agenzie di somministrazione Vengono ridotti i casi di esenzione dai limiti quantitativi (in precedenza coincidevano con quelli relativi al contr. a termine, ora sono esenti solo le assunzioni di lavoratori in mobilità/naspi da oltre 6 mesi e di lavoratori svantaggiati ) Viene eliminata la fattispecie della somministrazione fraudolenta (dolo), ferme restando le ipotesi di somministrazione irregolare Critica l eliminazione del limite di legge alla durata della somministrazione a tempo determinato
12 Apprendistato Apprendistato per qualifica, diploma e specializzazione professionale Apprendistato per alta formazione e ricerca La regolamentazione dei profili formativi rimane affidata alle Regioni ma viene introdotto un protocollo tra azienda ed istituzione formativa, sulla base di uno schema nazionale Il piano formativo individuale sarà predisposto non più dall impresa ma dalla istituzione formativa, con il coinvolgimento dell impresa Per l apprendistato per la qualifica viene messo a regime ed ampliato il percorso introdotto dal decreto Carrozza: la possibilità di stipulare contratti di apprendistato, della durata di 4 anni, viene allargata dai soli istituti tecnici a tutti i percorsi di istruzione secondaria superiore, dal secondo anno Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da obblighi retributivi. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta Viene eliminato l obbligo di stabilizzazione di almeno il 20% degli apprendisti per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti (l obbligo resta per l appr. professionalizzante) osservazioni Per tutte e tre le tipologie di apprendistato, si chiarisce che, durante il periodo di apprendistato, Per tutte e tre trova le tipologie applicazione, di apprendistato, in caso di licenziamento si chiarisce che, ingiustificato, durante il periodo il nuovo di regime apprendistato, sanzionatorio trova delle applicazione, tutele crescenti, in caso fermo di licenziamento restando il ingiustificato, recesso con il nuovo preavviso regime sanzionatorio al termine dell apprendistato. delle tutele crescenti, fermo restando il recesso con preavviso al termine dell apprendistato. Positivo lo spostamento del fulcro sull istituzione formativa Positivo, ma non scontato nella riuscita, il tentativo di rendere omogenea l organizzazione dell apprendistato nelle diverse Regioni Positiva l estensione a tutti i percorsi di istruz. superiore Se tali innovazioni porteranno ad una formazione seria e certificata, si può ritenere giustificato lo sconto retributivo per le ore di formazione.
13 Lavoro accessorio Viene incrementato il tetto dell importo dei voucher utilizzabile dal lavoratore da 5000 a euro l anno, con riferimento alla totalità dei committenti Viene mantenuto il limite di euro per le prestazioni rese a favore di ciascun committente, così come il tetto dei euro per la cumulabilità di lavoro accessorio con gli ammortizzatori sociali Viene vietato il ricorso al lavoro accessorio nell ambito della esecuzione di appalti, fatte salve specifiche ipotesi da determinare tramite decreto I committenti sono tenuti, prima dell inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche, compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. E stata accolta la richiesta Cisl di non aumentare il limite utilizzabile da ciascun committente E stata accolta la richiesta Cisl di dare tracciabilità allo strumento del voucher, attraverso la comunicazione telematica
14 Superamento dell associazione in in partecipazione Se l associato è una persona fisica il suo apporto non può consistere in una prestazione di lavoro Sono fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione, con apporto anche di lavoro, in atto fino alla loro scadenza. L associazione in partecipazione con apporto di lavoro viene superata per le persone fisiche Resta la possibilità per l associato non persona fisica di una associazione in partecipazione con apporto di lavoro (es. una società che offra prestazioni lavorative mediante i soci)
15 Contrasto al al falso lavoro autonomo Riconduzione al lavoro subordinato del falso lavoro autonomo Dal (per il settore pubblico dal ) si applicherà la disciplina del lavoro subordinato alle prestazioni di lavoro personali, continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tale criterio di presunzione generale sostituisce i criteri specifici di presunzione della Legge Fornero Restano salve: a) le collaborazioni per le quali accordi collettivi nazionali stipulati da ass. sind. comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali che richiedono l iscrizione ad albi professionali; c) le attività prestate da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti riconosciuti dal Coni Le parti possono richiedere agli organi di certificazione, di cui all art. 76, d.lgs. n. 276/2003, la certificazione dell assenza dei requisiti di riconduzione al lavoro subordinato, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale, da un avvocato o da un consulente del lavoro. Superamento del lavoro a progetto Superamento del lavoro a progetto Non si possono stipulare nuovi contratti a progetto e quelli in atto resteranno validi fino a Non si possono stipulare nuovi contratti a progetto e quelli in atto resteranno validi fino a scadenza. scadenza. Resteranno le collaborazioni coordinate e continuative, ma solo se presenteranno i requisiti Resteranno le collaborazioni coordinate e continuative, ma solo se presenteranno i requisiti di autonomia che consentono di sottrarle alla sfera del lavoro subordinato di autonomia che consentono di sottrarle alla sfera del lavoro subordinato
16 Contrasto al al falso lavoro autonomo Sanatoria per le violazioni pregresse Dal i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoratori già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o titolari di partita Iva, potranno beneficiare dell estinzione delle violazioni relative al rapporto di lavoro pregresso, in presenza di due condizioni: che i lavoratori sottoscrivano atti di conciliazione con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, presso sedi sindacali o presso gli organi di certificazione che nei 12 mesi successivi alle assunzioni a tempo indeterminato i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Positiva la riconduzione delle collaborazioni organizzate dal committente al lavoro subordinato, con un ruolo impegnativo della contrattazione collettiva Come da noi chiesto, è stato eliminato il riferimento al contenuto ripetitivo, che avrebbe limitato l ambito di intervento Va rafforzato nelle tutele il lavoro autonomo scelto
17 Disciplina delle mansioni Il datore di lavoro potrà assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purchè rientranti nella medesima categoria legale, comunicandolo per iscritto, con diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio l indennità di turno) nei seguenti casi: a) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, b) anche a prescindere da modifiche organizzative, se previsto da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attraverso accordi individuali sottoscritti in sede sindacale o di DTL o di commissione di certificazione, si potranno modificare le mansioni, nonché il livello di inquadramento, la retribuzione e la categoria legale in tre specifici casi: conservazione dell occupazione; acquisizione di una diversa professionalità; miglioramento delle condizioni di vita. In caso di assegnazione di mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta e l assegnazione diviene definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (in precedenza tre mesi). L art. 2103, del codice civile (art. 13, Stat. Lav.) viene completamente riscritto, in un ottica di flessibilità, anche in peius, per il lavoratore. Ciò richiederà un esercizio attento da parte della contrattazione collettiva e delle sedi sindacali di assistenza del lavoratore.
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