STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

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1 Circolare n.12/2011 STUDIO CATELLANI OGGETTO: Manovra Monti. Ai gentili Clienti Loro sedi In data 6 dicembre 2011 è stata pubblicata nella G.U. n.284 ed è entrata in vigore, la Legge di conversione del D.L.n. 201 del 6 dicembre Il decreto offre agevolazioni alle imprese ed alle persone fisiche: Art.1- ACE (Aiuto alla Crescita Economica) A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2011 viene introdotta un agevolazione per le imprese, applicabile ai soggetti IRES, alle società di persone ed alle persone fisiche in contabilità ordinaria, consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale (che è rappresentato dalla quota del reddito d impresa detassata) di eventuali incrementi del Patrimonio Netto. Art.2- IRAP (deducibilità dell Irap relativa al costo del lavoro) A decorrere dal periodo d imposta 2012 vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, con maggiori agevolazioni per dipendenti di età inferiore ai 35 anni, passando dagli attuali ai successivi , incrementate ulteriormente a per regioni quali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre sempre a decorrere dal 2012 per imprese e professionisti viene ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires un importo pari all Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Art.4- Detrazioni Irpef/Ires (Aiuto alla Crescita Economica) A decorrere dal periodo d imposta 2012 le detrazioni Irpef del 36% relative alle spese di ristrutturazione edilizia vanno a regime senza più scadenza di termini per il sostenimento delle spese; la detrazione viene applicata, sulle spese documentate per singola unità immobiliare, sino ad un importo massimo di con rateazione paritaria di dieci quote annuali, coincidendo la prima con l inizio delle spese sostenute. Scompare la detraibilità per i contribuenti oltre i 75 anni della possibilità della detraibilità abbreviata. Viene, inoltre, prorogata al 31/12/2012 la possibilità della detrazione Irpef/Ires del 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico, che passeranno al 36% a decorrere dal 1 gennaio

2 Art.5- ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) Con decreto da emanarsi entro il 31 maggio 2012, verranno ricalcolate le modalità e individuate le nuove agevolazioni fiscali e tariffarie, rivisitando una nuova soglia che dal 1 gennaio 2013 i soggetti in possesso di un ISEE superiore non potranno più usufruire dei benefici assistenziali. Art.9- Trasformazione delle imposte differite attive in crediti di imposta Possibilità di trasformazione delle imposte differite attive in crediti d imposta, quando: - a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31/12/2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti; - a decorrere dall esercizio in cui viene rilevata la perdita e quindi presentata la dichiarazione dei redditi, la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all avviamento ed alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito d imposta. Art.10 (comma da 1 a 8) Agevolazioni per la trasparenza A decorrere dal 1 gennaio 2013, previa opzione in sede di presentazione del modello Unico 2012, si potrà beneficiare di alcune agevolazioni per artisti, professionisti, imprese individuali e società di persone che, avendo dato la possibilità di accesso di invio telematico all Amministrazione finanziaria per corrispettivi, fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura ed inoltre all accensione di un conto corrente dedicatori movimenti dell attività esercitata. Tali agevolazioni potranno consistere in predisposizioni automatiche da parte dell Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva; inoltre si potrà usufruire dell abolizione dell obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori ad Per coloro che adottano il regime in contabilità semplificata, oltre alle agevolazioni sopraindicate potranno usufruire della determinazione del reddito irpef in base al principio di cassa e predisposizione automatica, da parte dell Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni dei redditi ed Irap; esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dal registro dei beni ammortizzabili; oltre che, esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall acconto iva. Art.10 (comma da 9 a 13) Studi di settore A decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall applicazione agli studi stessi e che, abbiano assolto gli obblighi di comunicazione dei dati 2

3 ai fini degli studi di settore in modo puntuale e che, pertanto, risultino congrui e coerenti (anche a seguito di adeguamento), potranno beneficiare : - della preclusione all accertamento induttivo; - della riduzione a tre anni per i termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell Iva, a meno che le violazioni comportino l obbligo di denuncia d ufficio di natura penale (D.Lgs.n.74/00); - dell assoggettamento ad accertamento sintetico nel caso in cui il reddito accertabile ecceda di almeno 1/3 rispetto a quello dichiarato. Art.11 (comma 1) Nuova sanzione penale in sede di accertamento In sede di accertamento qualora si esibiscano o si trasmettano atti o documenti falsi in parte o per intero, o si forniscano dati non corrispondenti a veridicità, viene introdotta una sanzione penale ex artt. 32 e 33 del DPR n.600/73, o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72. Art.12 (comma da 1 a 11) Tracciabilità e riduzione dell utilizzo del contante A decorrere dal 6 dicembre 2011, viene limitato l utilizzo di denaro contante per i libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, intercorso a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, riducendo l importo da ad Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 ed il 31 gennaio 2012 riferite alle limitazioni di utilizzo di contante e di titoli al portatore. Inoltre per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore a sono obbligati all estinzione entro il 31 marzo Con decorrenza 6 dicembre 2011, entro i 3 mesi successivi da suddetta data i pagamenti delle spese da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore. Infine, anche per le pensioni, gli stipendi e ogni altro tipo di pagamento per un importo superiore ad 1.000, corrisposto in via continuativa a prestatori d opera da parte della Pubblica Amministrazione, non possono più essere effettuati con l utilizzo di denaro contante. Art.13 Imu (imposta municipale unica) A decorrere dal 2012, troverà applicazione in via sperimentale l imposta municipale propria, c.d. Imu, il cui ambito applicativo generale è contenuto nel Decreto c.d. Salva Italia. Inizialmente si chiamerà Imp applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu). Il presupposto dell imposizione è il possesso di immobili, così come definiti dall art. 2 del 3

4 D.Lgs. n.504/92, compresa l abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile dell imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici (D.Lgs.n.504/92) e con rivalutazioni indicate di seguito. Il valore dei fabbricati è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 5%, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per le abitazioni: fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d. 80 per gli uffici: fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e. 60 per gli immobili produttivi: fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5; f. 55 per i negozi: fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Il valore dei terreni agricoli è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 110. Il calcolo dell aliquota di base dell imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%. L aliquota per l abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 %. L aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%. L aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull immobile strumentale d impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione. Per quanto riguarda le detrazioni dall imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 200 è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di

5 Per far fronte alle modalità di versamento, il primo dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato). Infine le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta vengono inasprite da un quarto ad un terzo. Art.13 (comma da 14bis, ter, quater) Accatastamento sui fabbricati rurali Le domande di variazione della categoria catastale presentate per il riconoscimento della ruralità degli immobili (categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre Nelle more della presentazione della domanda di accatastamento, l IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Art.14 RES (rifiuti e servizi) A decorrere dal 1 gennaio 2013, viene istituita una nuova imposta comunale siglata RES (Rifiuti e Servizi), che sostituirà la TARSU e la TIA. Come specificato dallo stesso decreto, si tratta di un tributo comunale dove il soggetto attivo dell obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il meccanismo per calcolare l esatto importo resta ancora abbastanza oscuro. Il testo però, specifica che verrà calcolato tenendo conto sia delle dimensioni dell immobile di riferimento, sia della quantità di rifiuti prodotta, con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 dove verranno stabiliti i criteri per la determinazione della tariffa che sarà composta da un costo fisso di gestione del servizio e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. I soggetti passivi interessati al pagamento del suddetto tributo sono tutti coloro che possiedono, occupano o detengano a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso ad uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti. 5

6 Art.28 Addizionale regionale Irpef A decorrere dall anno d imposta 2011, l addizionale regionale Irpef minima salirà dallo 0,9% all 1,23%. Art.16 (comma da 1 a 15ter) Addizionale all imposta di bollo A decorrere dal 1 gennaio 2012, si applicherà un inasprimento dell addizionale erariale sulla tassa automobilistica pari ad 20 ogni kw di potenza superiore ai 185 kw. Si ridurrà l addizionale decorsi 5 anni dalla data di costruzione del veicolo, fino a esaurirsi per i veicoli di oltre 20 anni. Art.16 (comma da 2 a 10 e 15 ter) Tassa stazionamento imbarcazioni da diporto A decorrere dal 1 maggio 2012, la tassa di stazionamento va pagata per tutte le unità da diporto con lunghezza superiore ai 10,01 metri che stazionano nei porti marittimi nazionali, navigano o sono ancorate in acque pubbliche anche se in concessione a privati. Sono tenuti al versamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e chi usa la barca a titolo di leasing finanziario. L imposta è annuale e si calcola per ogni giorno, o frazione di questo in base alla lunghezza della barca misurata secondo le norme armonizzate En/IsoDis 8666 (ovvero come risulta dalla Licenza di Navigazione o nel Certificato di Conformità CE). L importo della tassa è ridotto della metà per le barche a vela con motore ausiliario e per quelle con lunghezza fino ai 12 metri usate dai proprietari residenti, come mezzo di locomozione, nei comuni delle isole minori e nella Laguna di Venezia. C è anche una riduzione in base all anzianità della barca: è del 15, 30 e 45 per cento rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione. Il periodo da considerare decorre dall anno successivo a quello di costruzione. Art.16 (comma da 11 a 15) Imposta erariale sugli aeromobili A decorrere dal 6 dicembre 2011, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di aeromobili devono versare un imposta erariale in funzione del peso massimo al decollo. Per gli elicotteri l imposta è dovuta in misura doppia rispetto ad un aereo di pari peso al decollo. L imposta deve essere versata all atto di richiesta del rilascio o del rinnovo del certificato di revisione dell aeronavigabilità. Art.20 Riallineamento partecipazioni derivanti da operazioni straordinarie Una norma (articolo 23, commi da 12 a 15) della manovra economica amplia l'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni 6

7 aziendali straordinarie (aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del TUIR o, rispettivamente, fusione, scissione e conferimenti d'azienda) relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%. Con le norme in esame la facoltà di affrancamento è estesa anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. L imposta sostitutiva viene estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre L imposta sostitutiva per il riallineamento è dovuta in 3 rate di pari importo da versare: - la prima entro il versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d imposta 2012; - la seconda e la terza entro il termine di versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta Gli effetti del riallineamento decorreranno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Art.19 (comma da 6 a 12) Imposta straordinaria sulle attività scudate A decorrere dall anno 2011, si applica un imposta straordinaria annua dello 0,4% sugli importi scudati, cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 e degli articoli 12 e 15 del D.L. n. 350/2001. L imposta di bollo è dovuta nella misura dell 1% per l anno 2012 e dell 1,35% per l anno Gli intermediari di cui all art. 11, co. 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a: - trattenere l imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente; - versare l imposta in 2 rate di pari importo entro il e il ; - segnalare all Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista. L Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione. Art.19 (comma da 13 a 17 e 23) Imposta sugli immobili situati all estero A decorrere dall anno 2011, si prevede l introduzione di un imposta, della misura dello 0,76% sul valore degli immobili detenuti all estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da soggetti residenti in Italia, facendo riferimento per stabilire l importo dell imposta al rogito notarile. Una misura dell imposta commisurata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali lo stesso possesso si è prolungato. Una sorta di Imu estera in altre parole. 7

8 Tuttavia può sorgere il problema della doppia imposizione, ossia il caso di immobili già assoggettati a imposta patrimoniale nello Stato estero. Per evitare questo fenomeno, sempre l articolo 19, al comma 16 offre la possibilità di dedurre fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Art.19 (comma da 18 a 23) Imposta sulle attività finanziarie detenute all estero A decorrere dall anno 2011, si introduce un altra novità riguardante l imposta sulle attività finanziarie detenute all estero, viene previsto che sul valore delle attività finanziarie detenute all estero, si applica un imposta dove la detenzione è in mano alle persone fisiche residenti in Italia. Quest imposta deve essere dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e possiede specifiche misure, ossia l 1 per mille annuo per il 2011 e 2012 e l 1,5 per mille a decorrere dal Si guarda al valore delle attività finanziarie, composto dal valore di mercato, rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche usando la documentazione dell intermediario estero di rifeirmento per le singole attività e, in mancanza secondo il valore nominale o di rimborso. Da questa imposta viene dedotta, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito di imposta di misura pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Art.19 (comma 1) Imposta di bollo sugli estratti conto bancari A decorrere da 1 gennaio 2012 l imposta di bollo sugli estratti conto bancari annuali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata a 100, mentre per le presone fisiche viene confermato in Art.6 bis Interessi e commissioni sugli sconfinamenti bancari A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è previsto che i contratti di apertura credito possono prevedere, a carico del cliente, solamente una commissione onnicomprensiva, non superiore allo 0,5% trimestrale e determinato in funzione della somma messa a disposizione e della durata dell affidamento. Inoltre, è previsto che possa essere determinato un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. In caso di sconfinamento per assenza di affidamento o superamento del limite di fido è applicabile una commissione di istruttoria veloce in misura fissa, espressa in valore assoluto e un tasso di interesse debitore sullo sconfinamento. Art.18 Aumento aliquota Iva 8

9 Dall 1 ottobre 2012 ulteriore aumento di due punti percentuali dell'iva. L'aumento interesserà le aliquote Iva sia del 10% che del 21% che passeranno, rispettivamente al 12% ed al 23%. Dall 1 gennaio 2014, in caso di mancata approvazione di una riform,a fiscale, l IVA sarà, ulteriormente aumentata di 0,5 punti percentuali. Art.24 (comma 23) Aumento contributivo per artigiani e commercianti A decorrere dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% dal Dunque rispetto al testo originario della manovra queste categorie subiscono un aumento di 0,3 punti percentuali ogni anno. Art.24 (comma 24) Casse previdenziali ordini professionali A decorrere dal 30 giugno 2012, viene fatto obbligo per le casse previdenziali di adottare misure per assicurare l equilibrio del saldo previdenziale; di conseguenza se non rispettato scatterà per tutti il pro-rata, e limitatamente al biennio , un contributo pari all 1% di solidarietà a carico dei pensionati. Art.24 (comma 31) Tassazione separata tfr Le indennità di fine rapporto per i lavoratori dipendenti e assimilati ed amministratori di società di capitali superiori al milione di euro, il cui diritto alla percezione è scattato a decorrere dal 1 gennaio 2011, non sono ammesse a tassazione separata; tali eccedenze concorreranno alla formazione del reddito. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti 9

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