Tribunale di Milano Sez. XII, sentenza n del 29 ottobre 2012, Giudice ORSENIGO *** ** ***

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1 FACTORING La legittimità della clausola contrattuale sulla revoca della garanzia del pro soluto nel caso di contestazioni, da parte del debitore ceduto, sulle forniture effettuate dal cedente a cura di Danilo Sipala [ ] la clausola sopra richiamata (decadenza dal beneficio del pro soluto, n.d.r.), peraltro specificamente sottoscritta ex art c.c. deve ritenersi che l assunzione da parte del factor del rischio di inadempimento del debitore ceduto sia condizionata (fra l altro) al fatto che il debitore ceduto non adduca, a motivo del mancato pagamento, contestazioni sulle forniture ed al fatto che siano presenti regolari atti di accettazione delle cessioni di credito da parte del debitore ceduto; che, inoltre, il venir meno di tali requisiti determina la decadenza dal beneficio del pro soluto con conseguente riassunzione del rischio di inadempimento del debitore ceduto in capo al cedente e conseguente obbligo per il cedente di restituire quanto ricevuto a titolo di anticipazione del corrispettivo delle cessioni di credito; [...] la citata clausola contrattuale, in punto di decadenza dal beneficio del pro soluto, richiede, come visto, semplicemente che il debitore adduca a motivo del mancato pagamento contestazioni sulle forniture e non anche che vi sia un previo accertamento della fondatezza di tali contestazioni; che, comunque, nel caso, non pare che possa dirsi contraria alla buona fede negoziale la condotta del Factor di volersi avvalere, a fronte delle sopra richiamate contestazioni del debitore ceduto, della clausola di decadenza dal beneficio del pro soluto Tribunale di Milano Sez. XII, sentenza n del 29 ottobre 2012, Giudice ORSENIGO *** ** *** Il Tribunale di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, ha condannato, nell ambito di un rapporto di factoring, la società cedente al rimborso delle anticipazioni corrisposte dal factor a titolo di corrispettivo per i crediti ceduti, in ragione dell intervenuta decadenza della garanzia del pro soluto; decadenza contrattualmente prevista laddove il 1

2 debitore ceduto avesse sollevato contestazioni in merito all esistenza delle forniture (di merce) effettuate dalla cedente. La questione principale del giudizio era l operatività della suddetta clausola al netto dell eventuale fondatezza delle opposizioni sollevate dal debitore ceduto sulle forniture ricevute dalla società cedente. In particolare, si eccepiva la natura meramente potestativa della condizione apposta al contratto di factoring per la decadenza dal beneficio del pro soluto. Correttamente, il tribunale ha rilevato come tale tipologia di condizione faccia dipendere l efficacia o la risoluzione del contratto da una semplice manifestazione di volontà di un determinato contraente, il quale risulta pertanto investito di un diretto potere decisionale sulle sorte del contratto stesso o di una sua determinata clausola. La condizione è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art cod. civ., quando l'efficacia del negozio è collegata non già ad una ponderata valutazione di seri od apprezzabili motivi e delinei un'alternativa capace di soddisfare anche l'interesse del soggetto obbligato -sicché l'evento dedotto dipende anche dal concorso di fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della volontà pur se la relativa valutazione è attribuita all'esclusivo apprezzamento dell'interessato-, ma è viceversa rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio (Cass. Civ., Sez. III, 16 gennaio 2006, n. 728, in Mass. Giur. It., 2006). Ed ancora, La condizione risolutiva meramente potestativa ricorre qualora l'evento futuro ed incerto dipenda dal mero arbitrio di una parte e non anche dal concorso di fattori esterni (Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2004, n in Giur. It., 2005, 33). Conseguentemente, Il Tribunale di Milano ha dichiarato non ricorrenti i requisiti richiesti dalla suprema corte, al fine di escludere la sussistenza della clausola meramente potestativa. Nel dettaglio è stato rilevato che le contestazioni sulla merce fornita da parte della cedente, evento futuro il cui verificarsi determina la decadenza della garanzia di solvenza del debitore ceduto, dipendendo da una manifestazione di 2

3 volontà di quest ultimo, impediscono di comminare alla clausola in parola la sanzione di nullità prevista dall art cod. civ. Giova, a tal fine, richiamare brevemente la differenza intercorrente tra condizione potestativa semplice, non comportante nullità, e la condizione meramente potestativa. La condizione potestativa semplice dipende dalla sola volontà delle parte e non da fattori esterni. Tuttavia, tale volontà deve essere presidiata da interessi obiettivamente apprezzabili: da un lato, ricollegabili alla sfera del contratto in essere; dall altro, che non si esauriscono nell interesse del beneficiario di potersi liberare del contratto a costo zero. Viceversa, la condizione meramente potestativa ricorre invece quando il compimento o non compimento del fatto volontario risponde ad interessi completamente estranei a quelli regolati e/o presupposti dal contratto; ovvero, non corrisponde a nessun interesse tranne quello di sciogliere il contratto senza costi. Nel caso di specie, non siamo in presenza di una clausola meramente potestativa, poiché il verificarsi della condizione non dipende dalla volontà di una delle parti, ma di quella di un soggetto terzo rispetto al contratto di factoring, estraneo alla verificazione dell evento da cui consegue la revoca della garanzia di solvenza del debitore ceduto. Nei rapporti fra cedente e factor, pertanto, il mero evento della contestazione origina automaticamente la decadenza dal pro soluto. E il Tribunale, ricostruendo adeguatamente la natura di tale condizione apposta al contratto di factoring, si è inserito nel solco della tutela alla stessa attribuita dall ordinamento: Nell'ambito dell'autonomia privata, le parti possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà (Cass. civ., Sez. II, 05/08/2011, n , in CED Cassazione, 2011). Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito: In conformità al 3

4 principio generale dell'autonomia contrattuale la condizione (sospensiva o risolutiva) può essere convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza libero di avvalersene o di rinunciarvi, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà [ ] (Trib. Brescia, Sez. III, 08/11/2003, in Mass. Trib. Brescia, 2004, 42) La stretta connessione che intercorre tra la verificazione di un determinato accadimento, tipizzato dal contratto, e la risoluzione dello stesso o di una sua clausola è stata, altresì, evidenziata dalla dottrina secondo cui [ ] la condizione non ha ad oggetto la volontà di una parte di adempiere, quanto piuttosto un determinato evento come fatto storico, onde il verificarsi della condizione determina l automatica inefficacia di un contratto pienamente valido [ ] (ALCARO, La condizione nel contratto: tra atto e attività, Wolters Kluwer Italia, 2008). Ma lo Stesso Tribunale di Milano aveva già avuto modo di pronunciarsi, correttamente, con riferimento alla natura della condizione sin qui esaminata, stabilendo che: Qualora sia prevista nelle "condizioni generali per le future operazioni di "factoring"" l'espressa assunzione da parte del cedente della garanzia della solvenza del debitore e sia prevista come eventuale la cessione "pro soluto" - subordinata alla richiesta della società fornitrice e all'accettazione del debitore che deve pervenire "al "factor" entro il termine di scadenza di ogni singola fattura" - è legittima la revoca del "plafond" accordato e la trasformazione delle cessioni oggetto di causa in cessioni "pro solvendo" qualora sia mancata l'accettazione delle singole fatture, non essendo sufficiente a soddisfare l'onere richiesto la comunicazione iniziale della cessione dei crediti in massa (Trib. Milano, 04/11/2005, in Banca Borsa, 2007, 2, 244). Si legge nella parte motiva della sentenza citata [ ] Non essendo ravvisabile alcun inadempimento nella condotta della società di factoring, risultano legittime la revoca, da parte di questa, del plafond accordato e la trasformazione delle cessioni oggetto di causa in cessioni pro-solvendo, secondo il disposto dell art. 13 delle c.g.c. [ ] la decadenza dalla garanzia solutoria assunta dalla società dalla società convenuta comporta la legittimità dell addebito all attrice [.]. 4

5 In definitiva, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha correttamente stabilito, alla stregua delle indicazioni univoche pervenute dalla giurisprudenza, come la clausola di revoca dalla garanzia pro soluto non debba essere considerata come meramente potestativa, ancor più se contrattualmente connessa a specifiche contestazioni rivolte dal debitore ceduto al cedente. La clausola che fa venire meno la garanzia del pro soluto in caso di inesatto o mancato adempimento è una tutela ragionevole e logica del factor: costui accetta di pagare senza proporre eccezioni, in quanto gli venga fornita una prestazione corretta. Se viene meno l integrità della prestazione, viene meno la garanzia del pro soluto (escludendo così ogni garanzia a scatola chiusa ) Infatti, le contestazioni formulate dal debitore ceduto al cedente (in merito alle forniture di merce) non possono certo dirsi integralmente correlate alla volontà del beneficiario della condizione, sì da permettergli un utilizzo arbitrario della stessa. Al contrario, si tratta di una condizione connessa a specifici elementi di fatto, che permette di considerare lecita la revoca della garanzia del pro soluto, alla stregua della corretta interpretazione fornita dal Tribunale di Milano. 5

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