La Direttiva Macchine 2006/42/CE. Criteri di sicurezza e. Valutazione del Rischio. secondo la UNI EN ISO 12100

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1 CCIA Reggio Emilia 27 Novembre 2012 La Direttiva Macchine 2006/42/CE Criteri di sicurezza e Valutazione del Rischio secondo la UNI EN ISO Ing. Enrico Ippolito Via Saffi 44/c Parma Tel Fax mail: info@ideegroup.it web: 1

2 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata revisionata. Il testo è stato pubblicato il giorno 9 maggio

3 Art. 1 CAMPO APPLICAZIONE a) Macchina b) Attrezzatura intercambiabile c) Componenti di sicurezza d) Accessori di sollevamento e) Catene, funi e cinghie f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica g) Quasi-macchine 3

4 Art. 1 CAMPO APPLICAZIONE ESCLUSIONI a) Componenti di sicurezza destinati ad essere usati come pezzi di ricambio b) Attrezzature per parchi divertimento g) Macchine progettate per uso temporaneo nei laboratori k) Prodotti elettrici e elettronici - elettrodomestici - apparecchiature informatiche - macchine da ufficio - disgiuntori e interruttori l) Apparecchiature ad alta tensione - apparecchiature di collegamento e di comando - trasformatori 4

5 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (1) i) Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento 5

6 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (2) iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; Es. BETONIERA, CARROPONTE 6

7 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (3) iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; Es. LINEE di MACCHINE 7

8 Art. 2 - DEFINIZIONI a) Macchina (3) 8

9 Insiemi di macchine - Linee 1.le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto; 2.le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l insieme; 3.le unità costitutive dell insieme hanno un sistema di comando comune. 9

10 Deroga formale La definizione di insiemi di macchine non comprende necessariamente un impianto industriale completo composto da un numero notevole di macchine, o da insiemi di macchine e altre attrezzature provenienti da diversi fabbricanti. Tuttavia, ai fini dell applicazione della direttiva macchine, tali grandi impianti possono essere di norma divisi in sezioni che possono essere considerate insiemi di macchine; ad esempio, le attrezzature di scarico e ricevimento delle materie prime, le attrezzature di lavorazione, le attrezzature per l imballaggio e il carico. 10

11 Il soggetto che realizza un insieme di macchine ne è considerato il fabbricante ed è pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine La valutazione dei rischi a cura del fabbricante di un insieme di macchine deve pertanto comprendere tanto l idoneità delle unità costituenti ai fini della sicurezza dell intero insieme, quanto i pericoli derivanti dalle interfacce fra le unità che lo costituiscono. 11

12 Art. 2 - DEFINIZIONI c) Componente di sicurezza componente - destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e - immesso sul mercato separatamente, e - il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e - che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri (vedi testo inglese: normal components ) componenti. L'allegato V contiene un elenco indicativo (non esaustivo a differenza dell allegato IV) dei componenti di sicurezza, che può essere aggiornato 12

13 Art. 2 - DEFINIZIONI c) Componente di sicurezza ALLEGATO V Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all articolo 2, lettera c) Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 13

14 Art. 2 - DEFINIZIONI g) Quasi-macchine insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasimacchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; Esempio azionamento meccanico, riduttore, frizioni, robot, centralina oleodinamica. 14

15 Art. 2 - DEFINIZIONI g) Quasi-macchine 15

16 Art. 2 - DEFINIZIONI i) Fabbricante Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva. 16

17 Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio (1) 1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, sezione A (macchine complete), sia disponibile; Il termine disponibile significa che si ha a disposizione, che si può utilizzare. Ciò vuol dire che il Fascicolo Tecnico deve esistere prima dell immissione sul mercato. 17

18 Art. 5 Immissione sul mercato e messa in servizio (2) MACCHINA, Componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, funi, cinghie, catene, ecc. 1. Soddisfa ai R.E.S. pertinenti (Allegato I) 2. Realizza il Fascicolo Tecnico (allegato VII A) 3. Realizza le Istruzioni per l Uso (R.E.S ) 4. Completa le procedure di valutazione di conformità (art. 12) 5. Redige la Dichiarazione CE di Conformità (Allegato II, 1 A) 6. Appone la Marcatura CE (Art. 16) 18

19 Art. 12 Procedure di valutazione di conformità (1) 1. Macchina non da Allegato IV Il Fabbricante o il suo Mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con Controllo interno della fabbricazione secondo L Allegato VIII Modulo A 19

20 Allegato VIII Controllo interno della fabbricazione 1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della direttiva. 2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A e ai requisiti della presente direttiva. 20

21 Allegato II A Dichiarazione CE di Conformità Oltre a quanto già previsto nella Direttiva 98/37/CE: 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire (COMPILARE) il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina. 21

22 MARCATURA CE Macchine /CdS Quasi - Macchine Valutazione dei Rischi Valutazione dei Rischi Fascicolo Tecnico Documentazione Tecnica Istruzioni per l Uso Istruzioni per l Incorporazione Dichiarazione CE di Conformità Dichiarazione di Incorporazione Marcatura CE NON Marcatura CE Marcatura CE significa non solo aver soddisfatto la Direttiva Macchine ma significa OBBLIGATORIAMENTE dover soddisfare tutte le direttive applicabili alla macchina. 22

23 Art. 9 - Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3, adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni. Questo articolo serve per eliminare i casi in cui i fabbricanti denominavano le macchine a loro piacimento per evitare la limitazione o il blocco delle macchine in funzione. Ciò vuol dire che il Rischio specifico ad essere sanzionato, e non solo la famiglia di macchine in oggetto. 23

24 Analisi e obbligo di Valutazione dei Rischi Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario: stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile, individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano, stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi, valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva, elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano applicando le misure di protezione nell'ordine indicato nel punto , lettera b). 24

25 Allegato I Definizioni NUOVE DEFINIZIONI e) «rischio», la combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa; f) «riparo», un elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale; g) «dispositivo di protezione», dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo; h) «uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso; i) «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile. 25

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30 Rischio Infortuni PRINCIPI D'INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA Per la scelta delle soluzioni più opportune si deve applicare il seguente principio, nell'ordine indicato: eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se é richiesta una formazione particolare e segnalare se é necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. 30

31 Rischio Infortuni PRINCIPI D'INTEGRAZIONE DELLA SICUREZZA Per la scelta delle soluzioni più opportune si deve applicare il seguente principio, nell'ordine indicato: eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina); 31

32 Rischio Infortuni adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati; 32

33 Rischio Infortuni informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se é richiesta una formazione particolare e segnalare se é necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. 33

34 Inizio del processo di valutazione dei rischi Definizione dei limiti della macchina Identificazione dei pericoli Stima dei rischi Analisi dei rischi Valutazione dei rischi Il rischio è stato sufficientemente ridotto? SI Fine del processo di valutazione dei rischi NO Riduzione dei rischi EN ISO (2007) 34

35 DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA MACCHINA Limiti di Uso ed operatori coinvolti Limiti di spazio Limiti di tempo 35

36 DEFINIZIONE DEI LIMITI DELLA MACCHINA DESTINAZIONE D USO DELLA MACCHINA Ambiente industriale Ambente non industriale Ambiente domestico Dati antropometrici delle persone 36

37 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Identificare i pericoli durante tutte le fasi di ciclo della macchina Nell identificazione considerare le fasi di interazione dell operatore ed il comportamento scorretto o uso scorretto ragionevolmente prevedibile della macchina. 37

38 STIMA DEI RISCHI GRAVITA DEL DANNO Estensione del danno Singola persona Più di una persona Gravità delle conseguenze fisiche del danno Lievi (normalmente reversibili) Importanti (normalmente non reversibili) Morte 38

39 STIMA DEI RISCHI Lo scopo della stima del rischio è determinare il massimo rischio generato da ogni situazione pericolosa I DUE PRINCIPALI ELEMENTI SONO LA GRAVITÀ DEL DANNO E LA PROBABILITÀ CHE LA SITUAZIONE PERICOLOSA SI VERIFICHI. 39

40 STIMA DEI RISCHI In funzione dei dati associati ai parametri sopra citati: Gravità del Danno Frequenza o tempo di accesso al rischio F Possibilità di evitare o limitare il danno Av Probabilità che si verifichi un evento pericoloso P G Deve emergere una stima dei rischi che può essere in forma tabellare o anche numerica ISO/TR "Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods" 40

41 RIDUZIONE DEI RISCHI Come avviene la riduzione dei rischi? 1.Eliminazione dei rischi tramite progettazione 2.Riduzione dei rischi tramite progettazione 3.Misure di protezione 4.Misure complementari di protezione 41

42 METODO IBRIDO DI STIMA DEI RISCHI METODO IBRIDO Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av) G Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4 Permanente, irreversibile: perdita di una o più 3 dita Reversibile: grafi, scottature intervento 2 medico Reversibile: curati con una prima medicazione 1 42

43 GRAVITÀ DEL DANNO (SE) 4 infortunio fatale (morte) o irreversibile, tale che sarà molto difficile riprendere il lavoro dopo le cure; 3 grave infortunio irreversibile, tale da rendere impossibile continuare lo stesso lavoro dopo le cure. Può inoltre includere un grave infortunio ma reversibile, es. rottura di un braccio; 2 infortunio reversibile, incluse gravi lacerazioni, abrasioni, ustioni che richiedono attente cure mediche; 1 lieve infortunio incluse abrasioni e lievi scottature, che richiedono prime medicazioni. 43

44 FREQUENZA E/O DURATA DELL ESPOSIZIONE AL PERICOLO (Fr) Fr è l intervallo medio tra la frequenza di esposizione e la sua durata < 10 min Quando la durata dell intervento è minore di 10 min, il valore può essere decrementato di un livello. Questo non si applica per frequenze di accesso <= 1 h, che non può essere decrementato. 44

45 PROBABILITÀ CHE L EVENTO POSSA AVVENIRE (Pr) Questo parametro dipende da: - Affidabilità dei componenti, comportamento della macchina nelle diverse modalità d uso (rischio di ripartenza inattesa si deve stimare l entità del rischio a cui si viene esposti in caso di guasto) - caratteristiche specificate o prevedibili del comportamento umano (sollecitazioni, percezione della limitazione del danno, conoscenza delle informazioni sui rischi, capacità, esperienza, formazione, complessità della macchina) 45

46 PROBABILITÀ CHE L EVENTO POSSA AVVENIRE (Pr) 1. Negligible: il tipo di componente non avrà un guasto tale da determinare l evento pericoloso. Non ci sono possibilità di errore umano 2. Rarely: è improbabile che il tipo di componente avrà un guasto tale da determinare l evento pericoloso. L errore umano è improbabile 3. Possible: il tipo di componente può avere un guasto tale da determinare l evento pericoloso. L errore umano è possibile 4. Likely: il tipo di componente probabilmente avrà un guasto tale da determinare l evento pericoloso. L errore umano è probabile 5. Very high: il tipo di componente non è fatto per l applicazione; se avrà un guasto avverrà l evento pericoloso. Il comportamento umano è tale per cui la probabilità di errore è molto alta 46

47 PROBABILITÀ DI EVITARE L EVENTO PERICOLOSO (Av) Questo parametro dipende da: - velocità di insorgenza dell evento pericoloso - possibilità di sottrarsi al pericolo - natura del sistema (rischio palese o occulto) - possibilità di riconoscere un pericolo 47

48 PROBABILITÀ DI EVITARE L EVENTO PERICOLOSO (Av) 1. Likely: è probabile che il contatto con parti mobili al di là di una protezione interbloccata sarà evitata in molti casi anche in caso di guasto del sistema di interblocco con conseguente continuazione del movimento 3. Possible: è possibile evitare un rischio di cesoiamento quando la velocità è lenta 5. Impossible: è impossibile evitare un movimento improvviso, un raggio laser, o una parte conduttiva che va in tensione a causa di un guasto all isolamento 48

49 Esempio 49

50 Rischio di schiaccimento L utilizzo di comandi a sfioramento, in modalità manuale per la macchina di Carico-Scarico, non garantisce la certezza del comando: valutare azioni di miglioramento o accettare la situazione purché gli organi mobili dell intera macchina risultino protetti dai dispositivi di sicurezza. 50

51 STIMA DEL RISCHIO REV 0 Rischio di schiacciamento: area frontale Pressa (Rev. 0), azionamento in manuale, no ripari, con comandi a sfioramento. G 3 Il danno può essere di tipo irreversibile se i movimenti in manuale sono effettuati in assenza di ripari Fr 4 Quotidiana (tempo intervento inferiore a 10 min) P 3 Il tipo di comando a sfioramento può originare movimenti imprevisti, l errore umano è possibile. Av 5 Impossibile CL 12 È richiesta una misura di sicurezza 51

52 STIMA DEL RISCHIO REV 0 Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av) G Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4 Permanente, irreversibile: perdita di una o più 3 dita Reversibile: grafi, scottature intervento 2 medico Reversibile: curati con una prima medicazione 1 52

53 STIMA DEL RISCHIO REV 1 Rischio di schiacciamento: area frontale Pressa (Rev. 1) G 3 Il danno può essere di tipo irreversibile Fr 4 Quotidiana (tempo intervento inferiore a 10 min) P 1 Improbabile, le parti mobili sono protette con ripari ed i comandi di marcia sono realizzati con attuatori. Av 1 CL 6 Probabile La situazione è migliorata, anche se sono consigliate ulteriori azioni di sicurezza 53

54 STIMA DEL RISCHIO REV 1 Conseguenze Gravità Classi CL (Fr+P+Av) G Morte, perdita di un occhio o di un braccio 4 Permanente, irreversibile: perdita di una o più 3 dita Reversibile: grafi, scottature intervento 2 medico Reversibile: curati con una prima medicazione 1 54

55 Grazie per la vostra cortese pazienza! I.D.E.E. S.R.L. Via Saffi 44/c Parma Tel Fax mail: 55

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