TRIBUNALE DI FIRENZE. terza sezione civile Esecuzioni Immobiliari. Integrazione Esecuzione Immobiliare: R.G. 270/00
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1 TRIBUNALE DI FIRENZE terza sezione civile Esecuzioni Immobiliari Integrazione Esecuzione Immobiliare: R.G. 270/00 Il sottoscritto dott. arch. Maurizio Mitola, iscritto all Ordine degli Architetti per la Provincia di Firenze il 05/08/1980 n 2526, con studio e residente ad Empoli in via M.Fabiani n 31, codice fiscale MTL MRZ 52P06 D403 I, ed iscritto all Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale e della Pretura di Firenze, a seguito di incarico ricevuto all udienza del 18/10/2012 dal G.E., vista la documentazione contenuta nel fascicolo di causa, eseguite formalità e sopralluoghi ai beni oggetto del pignoramento previo accertamenti presso l Ufficio Tecnico Comunale di, premette che in data 25/10/2012 sono iniziate le operazioni ricognitive e necessarie ad acquisire la documentazione e che in data 15/11/2012 è stato effettuato il sopralluogo come notificato alle parti e riferisce quanto di seguito in relazione ai quesiti posti. Identificazione dei beni Gli immobili di che trattasi sono costituiti dalla porzione di un complesso ex rurale denominato " " posto nel Comune di, già via di, e sono in proprietà, nato a / /, e, nata a / /, quali coniugi in regime di comunione legale e comproprietari dell intero, ciascuno per la quota di un mezzo indiviso. Tali sono costituiti da fabbricato su due piani fuori terra e locale interrato ad uso abitazione, con annessi resede laterale esclusivo e terreno condominiale, oltre alla piena proprietà di un appezzamento di terreno agricolo limitrofo e sistemato ad uliveto.
2 Detti immobili sono individuati al foglio del catasto di alla sezione urbana, dalla part. _ sub._ per l abitazione e part. per il resede di superficie catastale mq.730, mentre al reparto terreni dalla particella, terreno agricolo ad uliveto cl.2 di superficie catastale mq , derivato per frazionamento del mappale ; mentre il terreno condominiale, anch esso agricolo, è rappresentato al N.C.T. del comune al foglio particella, uliveto cl2 di superficie catastale mq Il fabbricato residenziale, prevalentemente strutturato con muratura tradizionale intonacata in mattoni di diversi spessori a supporto di solai e copertura con orditura grossa e piccola in legname, è costituito da due corpi di fabbrica dei quali il principale doppio, a due piani fuori terra è coperto a capanna, mentre il successivo, aderente a lato nord, è edificato ad un piano con sottostante interrato e coperto a falda unica. All'esterno ed a servizio dell'unità residenziale nel resede di pertinenza sono un pergolato ed un piccolo forno, mentre nel terreno agricolo ed a mezza costa è stato recentemente edificato un lastrico di circa mq.74,50 a formazione di volumetria seminterrata ad uso legnaia e deposito attrezzi agricoli; infine è poggiata su platea in conglomerato cementizio, una volumetria precostruita in legno dotata di veranda di circa mq.35. Inquadramento urbanistico Nel merito alla destinazione degli immobili pignorati si confermano i precedenti accertamenti, di cui uno supportato da certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 06/04/2010, nel quale detti immobili sono classificati in Ambito Territoriale AT3: Pendici Collinari Settentrionali da sottoporre al programma di paesaggio ed in aree di pregio paesaggistico, dove l edificio ricade in classe 3 con valore storico architettonico presente al 1940, cui interventi ammissibili sono regolamentati all art.108 delle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale. Riferimenti ad atti per autorizzazioni ad edificare
3 Il complesso ex rurale che comprende il fabbricato oggetto di valutazione è stato deruralizzato in forza alla Concessione edilizia n /1991 del /08/1991 e successiva variante in corso d'opera n /1/1992 del /08/1992; da tale data non sono state inoltrate altre istanze edilizie, denunce o dichiarazioni ad edificare, sanatorie od accertamenti di conformità, pertanto detti concessione e variante costituiscono l unico riferimento alla conformità urbanistico-edilizia. L esistenza e la datazione approssimativa di altri volumi nelle aree in proprietà e non compresi nell atto autorizzativo rilasciato potranno riferirsi alla ripresa fotografica della zona attestata dall'istituto Geografico Militare di Firenze per l'anno 1965, prima dell entrata in vigore della legge n 765/67, ed alle più recenti satellitari disponibili e eseguite negli anni 2003, 2004, 2007 e Allo scopo di semplificare l esposizione in sede di Accertamento delle difformità urbanistico-edilizie, è stata redatta la documentazione fotografica, specifica per ogni argomento trattato, che unisce allo stato di fatto le constatazioni supportate da pertinente documentazione con riferimenti normativi. PRIMO QUESITO: Esaminati gli atti di causa il CTU accerti e descriva tutte le difformità edilizie urbanistiche paesaggistiche presenti nei beni pignorati ed indichi se le stesse sono o meno sanabili ed i costi per la loro sanatoria. In merito si riferisce dopo aver consultato le dettagliate relazioni dei CTU in atti, complete nella descrizione degli immobili, dei vincoli urbanistici, degli interventi edilizi ammissibili e delle difformità riscontrate in loco rispetto alla concessione edilizia numero del 1991 e successiva variante dell anno 1992, constatando che tale è scaduta nell Agosto del 94 per decorrenza termini ed è priva delle attese ultimazione dei lavori ed abitabilità; certificazione quest ultima da considerarsi obbligatoria ai fini dell utilizzo residenziale, sia per la natura e la valenza degli interventi operati che per gli impianti installati con la trasformazione attuata.
4 Inoltre si rileva che l immobile, anche se dichiarato in catasto come unica unità residenziale, è utilizzato da due nuclei famigliari con rispettivi ingressi, servizi, ed impianti. Esaminando la variante in corso d opera si nota che, oltre a lievi modifiche interne ed alle aperture al solo piano terreno con la variazione di destinazione del bagno e ripostiglio al piano primo, fu richiesta la realizzazione del locale interrato e scannafosso, intervento citato come nuova cantina da eseguirsi sul lato nord del fabbricato ove era una volumetria parzialmente demolita e per la quale era stato richiesto il ripristino con il mantenimento dell esistente. Dal confronto della documentazione fotografica della variante relativa allo stato dei luoghi prima dell intervento (foto 1 e 2) con l opera realizzata è da ritenere che volumetria e murature preesistenti siano state completamente demolite, cui testimonianza sono i tamponamenti che, ricostruiti ex-novo, non hanno la consistenza indicata nei grafici progettuali. Si rileva inoltre che la demolizione dell esistente, anche se ammessa dall Art.26 del R.U. per limitatissimi interventi debitamente documentati ed indispensabili alla sicurezza statica della ricostruzione, non è stata richiesta nella concessione n. Da indagini svolte presso l amministrazione comunale, si nota che gli artt.108 e 26 del regolamento vigente, ammettono la demolizione e ricostruzione di volumetrie se debitamente motivate, condizione probabilmente coerente al caso specifico. Pertanto si ritiene che tale corpo sia stato ricostruito in difformità da quanto concesso e che l abuso effettuato rientri nei disposti dell art.139 della L.r. 03/01/2005 n 1 che, oltre al conseguimento del N.O. per il superamento del vincolo paesaggistico ed alla corresponsione di oblazione pari al doppio del valore venale del corpo abusivamente realizzato, impone la rimozione a cura della proprietà ovvero
5 la sanabilità subordinata, nel caso di che trattasi, alla dimostrazione dell impossibilità al ripristino senza danneggiare il fabbricato adiacente. Sempre dall esame dei grafici della citata concessione si nota che il prospetto est, sia allo stato attuale che modificato in variante, riporta uno sprone di rinforzo della muratura esterna lato sud, probabilmente rimosso in sede di ristrutturazione allo scopo di non occupare il nuovo marciapiede; si ritiene che tale elemento strutturale debba essere ricostruito in quanto originario e tipico della facciata. Ulteriori divari riscontrati rispetto all atto concessorio possono essere relazionati per tipologia di abuso riferendosi all'esaustivo elenco redatto dal geom. _. nell'accertamento in atti ed avendo constatato, sia per i materiali in opera che per testimonianza reperita in sito, che in sede di ristrutturazione l edificio è stato svuotato con il mantenimento delle sole murature portanti. Dette difformità risultano: Modifiche di prospetto per lievi dimensionamenti delle finestre e delle porte con realizzazione di due lucernari in copertura; Modifiche di vani porta interni; Modifiche di altezze utili interne; Realizzazione di scala dal piano terra al piano primo; che possono essere sanate ai sensi dell art.140 della L.r. 03/01/2005 n 1 con richiesta di accertamento di conformità in sanatoria, subordinata al pagamento della sanzione amministrativa determinata dal comune stesso da. 516,00 a 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell'abuso. Variazione della quota di imposta della copertura. Livellamento del solaio del piano primo della porzione sud al solaio del lato nord; opere queste non ammesse dalla ristrutturazione edilizia R1 ma che potranno essere sanate ai sensi dell art.139 della L.r. 03/01/2005 n 1 subordinandole alla
6 dimostrazione che il ripristino danneggia il fabbricato, al conseguimento del N.O. per il superamento del vincolo paesaggistico ed alla corresponsione di oblazione pari al doppio del valore venale delle opere abusivamente realizzate. Infine si ritiene che non possano essere legittimati i due piccoli volumi tecnici in muratura di mattoni a vista, eretti in aderenza rispettivamente al corpo nord ricostruito ed alla scala esterna di accesso al piano primo, che sono da considerarsi addizioni volumetriche che mutano l aspetto e la sagoma, oltre al soppalco al piano primo adibito a cameretta, già esaustivamente trattato nelle precedenti CTU, che contrasta con le disposizioni degli artt.21 e 19 co.1 del Regolamento igienicosanitario per gli interventi urbanistico-edilizi nei locali di abitazione permanente, causa il superamento di 1/3 della superficie ammissibile soppalcata con riduzione dell altezza utile del vano sottostante rispetto al consentito di ml.2,70 e di fatto anche al minimo prescritto di ml.2,40; questi abusi non sono sanabili perché possono essere rimossi senza arrecare danno al fabbricato. Altre 4 volumetrie separate dal corpo residenziale, già rilevate nei precedenti accertamenti sui terreni in proprietà degli esecutati, sono da ritenersi abusivamente edificate sia per la mancanza di riferimenti ad atti autorizzativi che per essere stati realizzati successivamente alla Legge Ponte (L.765/67). Due di questi, un pergolato ed un forno in muratura di mattoni a vista e pietra locale con copertura a capanna ed ordita in legname, da testimonianza degli esecutati costruiti nell anno 2005, sono poggiati sulla pavimentazione in cotto a corredo del resede di pertinenza alla residenza e sono configurabili come volumi secondari, normati dall art.121 del R.U., il primo non sanabile per esubero dell altezza utile interna massima, ammissibile fino a ml.2,40 (co.4), l altro sanabile previo ottenimento dei necessari N.O. per il superamento del vincolo paesaggistico,
7 simultaneamente alle sistemazioni esterne di vialetti pavimentati e muretti di contenimento ivi realizzati. In merito si rileva che la documentazione grafica allegata alla concessione non riporta né le sistemazioni esterne né le indicazioni circa la recinzione con il cancello di ingresso. Le altre due volumetrie che insistono nel terreno agricolo di proprietà, un lastrico di circa mq.74,50 a formazione di seminterrato aperto ad uso legnaia e deposito di attrezzi agricoli, una volumetria precostruita in legno dotata di veranda di circa mq.35 e poggiata battuto di cemento, dovranno essere rimossi per contrasto con i disposti del R.U., co.4 lettere a), g) ed I) dell art.79, ivi comprese le opere ad esse pertinenti ed eventuali percorsi pavimentati non autorizzati. Altre volumetrie ed attrezzature rilevate, che come le precedenti dovranno essere rimosse per contrasto con i disposti del citato co. 4 dell art.79 del R.U., risultano: 1. un piccolo accessorio in legno appoggiato al pollaio edificato nell anno 1995 ed ampliato con altra volumetria similare in aderenza fra gli anni 2005 e 2007; 2. un successivo deposito realizzato con lastre ondulate di vetroresina; 3. il complesso dei vialetti lastricati e murature esterne di contenimento che, anche se ben realizzate in pietra locale a spacco, non sussistendo al 1967 ma edificate dall anno 2005, non possono essere considerati manufatti rurali storici da preservare. Si ritiene inoltre che la messa in pristino dei luoghi dovrà essere eseguita nel rispetto delle proprietà confinanti e dovrà contemplare il riporto di terreno vergine a raccordare i piani di campagna allo stato preesistente le manomissioni. Indicazione dei costi di sanatoria Ai sensi della L.R.1/2005, ad eccezione delle opere non sanabili per le motivazioni addotte, potranno essere legittimati gli abusi con la richiesta di sanatoria
8 nei disposti degli art.139, cui oblazione pari al doppio del valore venale degli stessi, ed attestazione di conformità, art. 140, cui oblazione determinata dal comune stesso da. 516,00 a 5.164,00 in ragione della natura e consistenza dell illecito, il tutto condizionato all ottenimento dei N.O. necessari al superamento del vincolo paesaggistico. Ai fini dell indicazione richiesta si riepilogano le difformità riscontrate suddivise per tipologia d abuso quali: 1. Ricostruzione del corpo di fabbrica a nord, di circa mq.33,48, comprensivo di locale interrato e scannafosso; 2. Variazione della quota d imposta della copertura a tetto di circa mq.180,40 e livellamento del calpestio al piano primo della porzione sud, di circa mq.58,75, al calpestio del lato nord; cui oblazione, nei disposti degli art.139, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente la realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale. A titolo indicativo ed in sostituzione della valutazione d ufficio, che implica la presentazione della sanatoria all Amministrazione Comunale, si propongono in questa sede riferimenti di valutazione appropriati alla tipologia dell opera abusivamente realizzata, già suddivisi per rispettiva pertinenza residenziale ed agricola, ricavati dal valore di stima non contestato e da prezzari pubblicamente accreditati. Per la determinazione del valore di mercato del compendio immobiliare si riferisce ad /mq ,00, prezzo unitario attribuito dal Dott. _. nella rivalutazione del 15/05/2010 e non contestato, al quale dovranno detrarsi.7.700,00 a titolo di valore aggiornato del terreno agricolo, che non specificato nella CTU menzionata, si desume in questa sede dai prezzi unitari pubblicati dall Ufficio del Territorio per i
9 valori agricoli medi della provincia di, annualità 2009, regione agraria _, le cui specificazioni di stima si riportano al terzo quesito. Pertanto il valore della porzione residenziale di ,00, ottenuto dalla detrazione del valore del terreno agricolo dal complessivo attribuito e non contestato, , ,00, conduce al valore unitario residenziale di circa /mq.4.770,00. Le variazioni di quota del tetto e del livellamento del solaio intermedio, invece, potranno commisurarsi al proprio costo di costruzione unitario medio, come dedotto dalle opere compiute di ristrutturazione e recupero edilizio pubblicate sul Bollettino Ingegneri n 11 dei mesi Novembre e Dicembre 2011, dal quale si evincono circa /mq.150,00 per la copertura con orditura in legno, comprensiva di gronde docce ed accessori, e circa /mq.95,00 per il solaio, anch esso pavimentato ed ordito in legname. Pertanto si valutano le oblazioni come di seguito; Ricostruzione del corpo di fabbrica nord mq. 33,48 circa mq. 33,48 * /mq.4.770, ,00 Variazione della quota Mq.180,00 circa di Copertura mq. 180,00 * /mq.150, ,00 Variazione della quota Mq. 58,75 circa del calpestio mq.58,75 * /mq.95, ,00 Totale valore venale delle opere abusivamente realizzate ,00 Oblazione ,00*2 Totale oblazione a sanatoria ai sensi dell art ,00 mentre sarà conseguibile l attestazione di conformità, nei disposti dell art.140 e la cui oblazione si indica al massimo importo di 5.164,00, per i seguenti abusi: 3. Modifiche interne e di aperture nei prospetti;
10 4. Forno e sistemazioni del resede di pertinenza al fabbricato. Pertanto si ritiene che le oblazioni per sanare le opere abusivamente eseguite ai sensi degli artt.139 e 140 della L.R.1/2005, corrispondano a circa ,00, a cui dovranno aggiungersi le spese tecniche, indicando i costi complessivi di sanatoria circa ,00. SECONDO QUESITO: In ipotesi di non sanabilità indichi e descriva Il CTU le conseguenze sui beni pignorati anche in termini di incidenza sul prezzo e di loro commerciabilità. Gli abusi al fabbricato residenziale sono stati iniziati nel 1992, periodo della concessione e successiva variante, mentre le volumetrie esterne sono state costruite nell anno 2005, sia in difformità dall atto autorizzativo, non debitamente integrato e scaduto per decorrenza termini, che in assenza di altri permessi ad edificare anche in contrasto con i regolamenti vigenti. Ai sensi dell art.17 della Legge 47/85 è impedito il trasferimento di proprietà degli immobili che non risultino regolarmente autorizzati dall amministrazione comunale di competenza, pena annullamento di atti stipulati ad eccezione di quelli derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, dove l'aggiudicatario dovrà presentare, per le opere ritenute sanabili, domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria e/o attestazione di conformità ai sensi dell art.140 L.R.1/2005, mentre le opere ritenute non sanabili dovranno essere rimosse a cura e spese dei responsabili dell'abuso, co.1 dell art.139 L.R.1/2005, entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del comune; dopo tale termine dette opere saranno demolite a cura del comune ed a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Ai fini della commerciabilità del compendio immobiliare l ottemperanza alle obbligazioni di legge causerà il decremento del valore, che sarà indicato in
11 percentuale rispetto alla valutazione di mercato, oltre alla assunzione delle spese per le demolizioni ed i ripristini. Di seguito si riepilogano i rifacimenti e le rimozioni delle opere non sanabili rilevate, già suddivisi per destinazioni residenziale ed agricola, quali: nella porzione residenziale 1. ripristino dello sperone in muratura di mattoni; 2. rimozione dei due volumi tecnici aderenti al prospetto nord; 3. rimozione del soppalco al piano primo; 4. rimozione del pergolato; e nel terreno agricolo: 5. rimozione del lastrico e legnaia di circa mq.74,50; 6. rimozione della volumetria precostruita in legname con opere fondali e pertinenti; 7. rimozione dei percorsi pavimentati; 8. rimozione delle volumetrie accessorie precarie; 9. ripristino dei piani di campagna. i cui costi, di 5.400,00 per la porzione residenziale, ed ,00 per il terreno agricolo, sono stati dedotti sia a corpo che in base ai prezzi medi per le opere compiute pubblicati nel Bollettino utilizzato nelle indicazioni dei costi di sanatoria, con le modalità descritte nel prospetto allegato 8 alla presente relazione. Pertanto il valore del compendio immobiliare non contestato di ,00 si riduce per la detrazione dei costi che dovranno essere sostenuti dall aggiudicatario come dal prospetto che segue: Valore attribuito al compendio immobiliare ,00 Costi di sanatoria ,00 Costi complessivi al ripristino arrotondati ,00 Arrotondamento -288,00
12 Totale valore ,00 cui consegue il prezzo a base d asta circa ,00, derivato dal deprezzamento del 5% indicato nella rivalutazione in atti. In riferimento all incidenza sul valore e sulla appetibilità del compendio immobiliare si ritiene che i ripristini all interno dell edificio non influiscano sulla consistenza del manufatto, dato che viene eliminata la superficie soppalcata a vantaggio del vano sottostante che recupera le caratteristiche abitabili, contrariamente all obbligata rimozione delle volumetrie e delle sistemazioni esterne abusivamente realizzate, la cui assenza limiterà l utilizzo residenziale dell area pertinente rispetto alla condizione rivalutata e priverà il terreno agricolo di accessori necessari al rimessaggio di piccole attrezzature dedicate alla conduzione dell uliveta, anche se operata a livello amatoriale. Da ciò si ritiene di deprezzare ulteriormente del 5% circa il valore immobiliare stabilito indicando per lo stesso ,00, cui consegue il valore a base d asta ,00 nel rispetto del decremento del 5% come operato nella rivalutazione del Dott. _.. TERZO QUESITO: Infine il CTU indichi separatamente - come è stato fatto nella prima CTU - il valore della porzione del terreno pignorata. La consistenza del terreno agricolo, riportata nella prima relazione peritica redatta dal Dott. _., è stata ridotta per frazionamento ad ha ed il mappale derivato, n 212 di mq.730, è stato accorpato alla residenza. Mutata la consistenza ed anche il valore del terreno agricolo, già indicato nella stima del 2003 dal C.T.U. ma non specificato nella rivalutazione del Maggio 2010, si ritiene di rapportare detto Uliveto ai valori agricoli medi della provincia di pubblicati dall Ufficio del Territorio, per l anno 2009 e regione agraria _ e, dal prezzo
13 derivato, detrarre i costi per l eliminazione delle opere abusivamente realizzate con i conseguenti ripristini del suolo, già indicati nell allegato 8. Pertanto si valuta come di seguito: Terreno agricolo Uliveto cl. 2 di ha Ha * ,00 /ha circa ,00 Eliminazione abusi Lastrico e accessori ,00 Totale valore terreno agricolo ,00 Ai fini fiscali ed in considerazione che i costi di ripristino e rimozione di opere abusivamente realizzate superano il valore del terreno, si ritiene di imputare ai fabbricati l intero valore dato che l entità è trascurabile in rapporto al valore del compendio immobiliare, che già costituisce un unico lotto di piena proprietà privo di accesso da aree pubbliche. Sempre ai fini fiscali la vendita è soggetta all imposta di registro. Integrazione ai quesiti Infine il CTP del convenuto richiede il riepilogo degli obblighi e degli oneri che saranno a carico dell'aggiudicatario data la varietà degli adempimenti necessari a regolarizzare le varie difformità urbanistico-edilizie riscontrate. QUARTO QUESITO: riepilogo degli obblighi che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario. Nel caso specifico dovranno essere presentate al Comune di, entro giorni 120 dall aggiudicazione, due istanze a sanatoria rispettivamente ai sensi dell artt.139 e 140 della L.r. 1/2005, che saranno soggette all acquisizione di autorizzazioni o N.O. della Regione Toscana Ufficio Genio Civile di, Paesaggistico di Commissione comunale, Commissione per i beni ambientali della Soprintendenza di, autorizzazione allo scarico fuori fognatura pubblica ed il pagamento dell oblazione, che dovrà essere stimato dall Amministrazione Comunale
14 di anche se già indicato in ,00, oltre alle demolizioni ed ai ripristini delle opere abusivamente eseguite e non sanabili, valutate per complessivi ,00, che risultano: nella porzione residenziale 1. ripristino dello sperone in muratura di mattoni; 2. rimozione dei due volumi tecnici aderenti al prospetto nord; 3. rimozione del soppalco al piano primo; 4. rimozione del pergolato; e nel terreno agricolo: 5. rimozione del lastrico e sottostante deposito di circa mq.74,50; 6. rimozione della volumetria precostruita in legname con opere fondali e pertinenti; 7. rimozione dei percorsi pavimentati; 8. rimozione delle volumetrie accessorie precarie; 9. ripristino dei piani di campagna. Si ricorda che i mancati adempimenti invalidano la conformità urbanistico-edilizia e di conseguenza rendono nullo l acquisto, mentre il rilascio delle sanatorie rende abitabile l immobile. Infine l aggiudicatario dovrà assumersi l onere di dotare l abitazione dell attestato delle qualificazione energetica, ai sensi del dell art.6 del d.lgs 192/05 come modificato dal d.lgs 311/06. Con quanto sopra il sottoscritto ritiene di aver correttamente eseguito l'incarico affidatogli ed allega la seguente documentazione, sia su supporto informatico che fascicolata, composta da: 1- Inizio operazioni peritali; 2- Attestazione invio relazione peritica per osservazioni;
15 3- Attestazione invio perizia ai creditori procedenti ed ai debitori; 4- Documentazione catastale; 5- Inquadramento urbanistico; 6- Documentazione comunale; 7- Documentazione fotografica; 8- Valutazione dei costi al ripristino. Empoli lì, 16/11/2012 IL C.T.U. (Dott. arch. Maurizio Mitola)
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