NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE (NAPR) (edizione del 23 agosto 2016)

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1 Casella postale 1066 Telefono Telefax CCP web Nostro rif.: Numero: Vostro rif.: Comune di Giubiasco Consiglio comunale Piazza Grande Giubiasco NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE (NAPR) (edizione del 23 agosto 2016)

2 2 TITOLO I: NORME INTRODUTTIVE 5 ART. 1 - DEFINIZIONE 5 ART. 2 - SCOPI 5 ART. 3 - RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 5 ART. 4 - DURATA, EFFETTI 5 TITOLO II: NORME DI PIANIFICAZIONE 5 CAPO I: PIANO DEL PAESAGGIO E TERRITORIO FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI 5 ART. 5 - PIANO DEL PAESAGGIO 5 ART. 6 - VINCOLI PARTICOLARI 6 ART. 7 - TRATTI DI STRADA PANORAMICA 7 ART. 8 - INVENTARIO DEGLI ALBERI PROTETTI 7 ART. 9 - INVENTARIO DEGLI EDIFICI SITUATI FUORI ZONA EDIFICABILE 7 ART. 9A - TERRITORIO FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI 8 ART. 9B - NORME EDILIZIE FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI 8 ART. 9C - NORME PARTICOLARI FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI 9 ART. 9D - DISCIPLINA EDILIZIA FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI 9 ART. 9E - ZONA AGRICOLA ATTREZZATA PER COLTURE AL COPERTO 9 CAPO II: ZONE EDIFICABILI 10 ART ZONE EDIFICABILI 10 ART ZONA DI NUCLEO CENTRALE 10 ART ZONE DI NUCLEO DI RISANAMENTO (NR) 12 ART ZONA RESIDENZIALE INTENSIVA (RI) 12 ART ZONA RESIDENZIALE SEMI-INTENSIVA (RS-I) 12 ART ZONA RESIDENZIALE SEMI-ESTENSIVA (RS-E) 13 ART ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA (RE) 13 ART PERIMETRO DI PROTEZIONE DELLA CASA RUSCONI E DELL'ORATORIO DI S. MARIA DEGLI ANGELI 13 ART ZONA ARTIGIANALE (AR) 13 ART. 18A - ZONA ARTIGIANALE NORD (AR NORD) 14 ART ZONA INDUSTRIALE SUD (I SUD) 14 ART ZONA INDUSTRIALE NORD (I NORD) 15 ART ZONA AP-EP AL SEGHEZZONE 15 ART ZONA ATTREZZATURE E EDIFICI PUBBLICI (AP-EP) 166 ART. 22BIS - IMPIANTO CANTONALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 16 ART. 22TER - CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI RICICLABILI 16 ART. 22QUATER IMPIANTI REGIONALI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI: 16 ART. 22QUINQUIES ORATORIO PARROCCHIALE 17 TITOLO III: NORME EDILIZIE GENERALI 17 ART EDIFICABILITÀ DEI FONDI 17 ART INDICI E MODI DI MISURAZIONE 17 ART INGOMBRO DELL'EDIFICIO 18 ART COSTRUZIONI ACCESSORIE 18 ART MOLESTIA 18

3 3 ART ALTEZZA DEGLI EDIFICI 18 ART DISTANZA VERSO I CONFINI 19 ALTEZZA EDIFICIO 20 ART DISTANZE TRA EDIFICI 20 ART DISTANZE VERSO STRADE E PIAZZE 20 ART DISTANZE VERSO IL BOSCO 20 ART DISTANZE VERSO I CORSI D'ACQUA 20 ART COSTRUZIONI CONTIGUE 20 ART DEROGHE PER ISOLAZIONI ESTERNE DI EDIFICI ESISTENTI 211 ART INDICI: UTILIZZAZIONE E CONTROLLO 21 ART COSTRUZIONI A CAVALLO DI CONFINI 21 ART COSTRUZIONI ESTESE A PIÙ ZONE RESIDENZIALI 21 ART EDIFICAZIONI SU GRANDI SUPERFICI 21 ART CENTRI COMMERCIALI 22 ART DEROGHE PER COSTRUZIONI EDIFICATE PRIMA DELL' ART RUSTICI 22 ART. 42A - INQUINAMENTO FONICO 22 TITOLO IV: NORME EDILIZIE PARTICOLARI 22 CAPO I: STRADE, ACCESSI E POSTEGGI 22 ART PRINCIPI 22 ART NORME VALIDE PER TUTTE LE STRADE 22 ART NORME VALIDE PER LE STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO 23 ART. 45 BIS STRADE AGRICOLE DEL PIANO 23 ART NORME VALIDE PER LE STRADE NON APERTE AL PUBBLICO TRANSITO 24 ART COMPUTO DELLA SUPERFICIE EDIFICABILE 24 ART ACCESSI 24 ART AUTORIMESSE E POSTEGGI PRIVATI 24 ART POSTEGGI, AUTORIMESSE PRIVATE, STAZIONI DI DISTRIBUZIONE A LATO DI UNA STRADA COMUNALE 25 CAPO II: SISTEMAZIONE DEL TERRENO, AREE VERDI E DI SVAGO, PIANTAGIONI 25 ART SISTEMAZIONE DEL TERRENO 25 ART AREE VERDI E DI SVAGO PRIVATE 25 ART PIANTAGIONI PRIVATE 25 CAPO III: COSTRUZIONI 26 ART ALTEZZA DEI LOCALI E INTERRAMENTO 26 ART SERVIZI IGIENICI 26 ART CUCINE 26 ART AERAZIONE E ILLUMINAZIONE 26 ART SCALE E CORRIDOI 27 ART PARAPETTI DEI BALCONI E DELLE TERRAZZE 27 ART SPORGENZE E APERTURE SULL'AREA PUBBLICA 27 ART TETTI, PLUVIALI E TUBI ALL'ESTERNO 27 ART TINTEGGIATURA DELLE COSTRUZIONI 27 ART STALLE, PORCILI E SIMILI 27 ART INSEGNE, SCRITTE E MEZZI PUBBLICITARI 27 ART MISURE DI SICUREZZA 28

4 4 CAPO IV: RECINZIONI 28 ART DISTANZE DELLE RECINZIONI 28 ART ALTEZZA DELLE RECINZIONI VERSO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE 28 TITOLO V: NORME DI PROCEDURA E FINALI 28 ART INTERVENTI DEL MUNICIPIO 28 ART INDICAZIONI PARTICOLARI 28 ART VERIFICA DELLA COSTRUZIONE E PERMESSO DI ABITABILITÀ 29 ART CONTRAVVENZIONI 29 ART PROCEDURA E RICORSI 29 ART ENTRATA IN VIGORE 29 ALLEGATO I - INGOMBRO DELL'EDIFICIO (ART. 25, 29) 30 ALLEGATO II - TRATTI DI STRADA PANORAMICA (ART. 7) 31 ALLEGATO III - ACCESSI (ART. 50) 32 LPT = Legge federale sulla pianificazione del territorio LALPT = Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio LST = Legge sullo sviluppo territoriale LE = Legge edilizia cantonale LPA = Legge federale sulla protezione dell'ambiente LOC = Legge organica comunale PR = Piano regolatore

5 5 NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE del 26 aprile 1993 TITOLO I: Norme introduttive Art. 1 - Definizione Il piano regolatore organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Giubiasco. Art. 2 - Scopi Il piano regolatore: organizza razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune in modo che il suolo sia utilizzato con misura; realizza gli obiettivi e i principi pianificatori fissati dalla legislazione federale, cantonale e dal piano direttore; predispone le basi per una razionale urbanizzazione, un'utilizzazione appropriata delle fonti di approvvigionamento e una corretta protezione ambientale. Art. 3 - Rappresentazioni grafiche 1 Il piano regolatore comprende le seguenti rappresentazioni grafiche: piano del paesaggio; piano delle zone compresi i piani dei nuclei di risanamento; piano particolareggiato del nucleo centrale; piano indicativo delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico; inventario degli edifici fuori delle zone edificabile piano dei gradi di sensibilità al rumore; accertamento del limite del bosco al confine con le zone edificabili. 2 Le indicazioni riportate in questi piani dal decaduto piano del traffico non hanno valore vincolante ove si discostino dal PR 1972 i cui vincoli viari restano transitoriamente in vigore. Art. 4 - Durata, effetti 1 Il piano regolatore ha una durata indeterminata ed è vincolante per tutti. 2 Esso crea la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste. 3 Per le limitazioni dei diritti previste dal piano regolatore non è dovuto indennizzo alcuno, a meno che i previsti vincoli non configurino gli estremi dell'espropriazione materiale. Le relative pretese devono essere fatte valere a norma della Legge di espropriazione. TITOLO II: Norme di pianificazione Capo I: Piano del paesaggio e territorio fuori delle zone edificabili Art. 5 - Piano del paesaggio 1 Al piano del paesaggio sono annessi i seguenti piani ed elementi: a) il piano cantonale dei siti e paesaggi pittoreschi; b) il piano dei contenuti naturalistici; c) il piano dei gradi di sensibilità per la protezione dai rumori attribuiti alle singole zone.

6 6 2 Da quanto precede possono essere ricavati segnatamente: d) i fondi riservati ad attrezzature, edifici pubblici e pubblici interessi; e) le zone agricole; f) l'area boschiva definita e protetta dalla legislazione forestale; g) le zone di protezione delle captazioni dell'acqua; h) le zone e i beni che giustificano vincoli particolari, come all'articolo seguente; i) il territorio non edificabile senza destinazione specifica. 3 Costituiscono parte integrante e vincolante del piano del paesaggio i percorsi pedonali che figurano in conformità al decaduto piano del traffico. Art. 6 - Vincoli particolari Dalle componenti del piano del paesaggio derivano i seguenti vincoli: a) zone di protezione della natura Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore naturalistico. I loro contenuti sono integralmente protetti. In tali zone sono ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle specie vegetali e animali protette. Esse sono: PN1 - Stagno artificiale FFS; PN2 - Golena del Fiume Ticino (parte superiore). Sono vietati, anche all'esterno del perimetro delle zone protette, interventi o attività che possono arrecare danni. Il Municipio chiede all'occorrenza all'autorità cantonale di determinare i limiti per tali attività. Alle eventuali opere di utilità pubblica e interesse prevalente che possono compromettere questi ambienti si applica l'art. 14 dell'ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio (ripristino e sostituzione). b) zone di protezione del paesaggio Le zone di protezione del paesaggio comprendono aree di particolare valore paesaggistico e storico-culturale. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche e dell'armonia presenti. Esse sono: Ronchi Novelli; Dosso di San Rocco; Piazza Grande. Le domande e le notifiche di costruzione saranno esaminate nella loro compatibilità paesaggistica; esse devono comprendere un piano di sistemazione esterna dettagliato, contenente precise indicazioni riguardanti piantagioni, cinte e pavimentazioni. c) beni culturali Sono beni culturali protetti dal Cantone: Chiesa parrocchiale della Madonna Assunta; Oratorio di S. Anna; Stucchi, affreschi e tela nella Chiesa di S. Giobbe; Affresco sulla facciata della casa Pedraita. Sono beni culturali protetti dal Comune: Ponte Vecchio sulla Morobbia; Casa Rusconi al Palasio; Casa Tatti a Pedevilla; Oratorio di S. Defendente a Pedevilla; Oratorio di S. Rocco ai Motti; Oratorio di S. Maria degli Angeli.

7 7 I proprietari hanno l'obbligo di conservarli decorosamente. Per quelli protetti dal Comune, oltre alle misure prescritte dall'art. 17, il Municipio può prescriverne altre atte a difendere la fruibilità e il decoro. Il Comune può concedere un sussidio per opere di restauro importanti. d) oggetti naturali e antropici protetti Sono considerati oggetti naturali e antropici protetti in tutto il territorio comunale i seguenti elementi: i corsi d'acqua e le loro rive; le siepi e i boschetti naturali; i muri a secco; gli alberi di valore biologico-paesaggistico e i filari di alberi inventariati come all'art. 8. Edifici, impianti, sistemazioni del terreno, muri di cinta e di sostegno devono osservare una distanza di almeno 6 m dal filo esterno degli argini e di 10 m dal limite dei corsi d'acqua non corretti. Lungo i margini delle siepi e dei boschetti protetti deve essere osservata una fascia di rispetto di almeno 5 m. Essa va mantenuta allo stato naturale. E' in genere vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa mutare l'aspetto, le caratteristiche o le funzioni degli oggetti sopraccitati. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio d»intesa con i servizi cantonali specializzati. Per ogni intervento è richiesto il preavviso dell»autorità cantonale. e) piano generale di ripristino ecologico E' data la presunzione di pubblica utilità per le proposte di miglioramento dell'assetto ecologico annesse al piano dei contenuti naturalistici e paesaggistici; i proprietari dei fondi interessati sono tenuti a collaborare per tali interventi, fatto salvo il loro diritto all'espropriazione materiale. f) zona agricola La zona agricola indicata nel piano del paesaggio comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'attività agricola. ammessa solo l'edificazione o la trasformazione di edifici e impianti conformi alla funzione della zona. Le eccezioni sono disciplinate all'art. 24 della Legge federale sulla pianificazione del territorio Art. 7 - Tratti di strada panoramica 1 Il limite superiore massimo delle costruzioni situate a valle di tratti di strada panoramica (vedi piano del paesaggio) non deve oltrepassare la linea di vista determinata da un angolo di visuale di 15, misurato a m 1.50 sulla verticale al ciglio della strada (vedi allegato II). 2 E' data facoltà al Municipio di derogare alla misura dell'angolo quando la vista panoramica non sia compromessa, ritenuto che dev'essere consentita l'edificazione di almeno un piano abitabile. Art. 8 - Inventario degli alberi protetti L'inventario degli alberi protetti è allestito e tenuto aggiornato dal Municipio. Per l'abbattimento è obbligatorio il permesso del Municipio. L'iscrizione viene notificata per raccomandata al proprietario del fondo che deve essere avvertito dei rimedi di diritto previsti dalla LOC. Art. 9 - Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile 1 Le norme per gli edifici e impianti degni di protezione si applicano al territorio fuori delle zone edificabili del Comune di Giubiasco.

8 8 2 Sono escluse dai paesaggi con edifici e impianti degni di protezione le superficie per l'avvicendamento delle colture (SAC), così come le aree per attrezzature, impianti, o funzioni di interesse nazionale, cantonale o regionale. Art. 9a - Territorio fuori delle zone edificabili 1 Gli edifici e impianti situati fuori delle zone edificabili e degni di protezione sono indicati nell'inventario e nei piani allestiti dal Municipio. 2 Gli edifici e impianti sono attribuiti alle seguenti categorie: categoria 1: edifici meritevoli di conservazione a) Edifici rustici, finora prevalentemente utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione (cambiamento di destinazione). b) Edifici diroccati, che fanno parte di un nucleo degno di completazione, per i quali è ammessa la ricostruzione (cambiamento di destinazione). c) Edifici rustici particolari, con una destinazione specifica (oggetti culturali); devono essere mantenuti nella loro destinazione originale, per salvaguardarne il contenuto, la tipicità e l'importanza storica. d) Edifici rustici ancora utilizzabili per scopi agricoli, che devono mantenere la loro destinazione attuale. categoria 2: edifici diroccati non ricostruibili Non esiste un interesse pubblico alla loro ricostruzione in quanto non appartengono a nuclei meritevoli di conservazione. categoria 3: edifici rustici già definitivamente trasformati Possono essere concessi interventi di manutenzione ordinaria o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali. categoria 4: altri edifici rilevati. Tutti gli edifici esistenti sul territorio fuori delle zone edificabili, quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, rustici che hanno perso le loro caratteristiche originali, eccetera. 3 La classificazione non è valida a tempo indeterminato; essa potrà essere modificata qualora lo stato dell»edificio sia alterato. In particolare ai fini dell»autorizzazione alla trasformazione degli edifici meritevoli di conservazione è necessario che essi presentino ancora le caratteristiche che ne hanno determinato la relativa classificazione. Art. 9b - Norme edilizie fuori delle zone edificabili categoria 1: edifici meritevoli di conservazione 1.1. abitazione. La trasformazione degli edifici deve salvaguardare i valori culturali, formali, costruttivi e volumetrici insiti nella sua tipologia facciate. I muri perimetrali devono essere mantenuti nella loro forma e struttura originale. Gli interventi sulle strutture dell'edificio devono essere finalizzate al ripristino della volumetria originale aperture. Di regola finestre e prese di luce originali in facciata vanno mantenute. Nuove aperture, o modifiche, sono ammesse solo se compatibili con le caratteristiche formali dell'edificio e delle sue facciate originarie. Per serramenti ed imposte si prescrive il legno trattato al naturale. La posa di lucernari di qualsiasi genere è esclusa balconi. Nuovi balconi non sono ammessi tetti. Il rifacimento del tetto è concesso; esso deve rispettare l'orientamento del colmo, la pendenza delle falde, la sporgenza e le quote originali. prescritta la copertura in piode, o in tegole brune. La posa di pannelli solari é ammessa, purché non alteri l'immagine dell'edificio cui appartiene.

9 ampliamenti. La trasformazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria. Deroghe possono essere concesse dal Dipartimento unicamente nei casi in cui, rispettando la tipologia dell'edificio si rende impossibile la trasformazione. categoria 2: edifici diroccati. Non è ammessa la ricostruzione categoria 3: edifici rustici già definitivamente trasformati Sono ammessi lavori di modesta importanza, intesi a conservare lo stato e l'uso delle costruzioni esistenti senza modifiche apprezzabili né dell'aspetto esterno, né della destinazione e di recupero di parti originali. Gli elementi architettonici deturpanti vanno soppressi al più tardi in occasione di nuovi interventi sostanziali sugli edifici. categoria 4: altri edifici rilevati. Sono ammessi interventi edificatori in conformità degli art. 22 e 24cpv.1 della LPT. Art. 9c - Norme particolari fuori delle zone edificabili 1 Le recinzioni non sono ammesse, se non in funzione di uno sfruttamento agricolo del fondo. 2 Di regola, le opera di cinta devono essere realizzate con modalità e materiali tradizionali: sono in particolare escluse recinzioni in filo spinato, rete metallica o simili, posate su cordoli/basamenti di cemento, come pure ringhiere metalliche. Sono inoltre escluse le delimitazioni dei fondi con siepi ed arbusti non consoni alla vegetazione locale. Il Municipio può ordinare la rimozione di opere di cinta non conformi. 3 La sistemazione del terreno, con o senza muri di sostegno, è finalizzata alla conservazione e al recupero del paesaggio agricolo caratteristico. Non sono ammessi interventi di modifica sostanziale dello stato naturale del terreno. Art. 9d - Disciplina edilizia fuori delle zone edificabili 1 La domanda di costruzione, oltre alla documentazione richiesta dalla LE, comprende il rilievo fotografico completo dell'edificio, documentante lo stato immediatamente precedente l'inoltro della domanda di costruzione, nonché i piani (piante, sezioni e facciate) in scala 1:50 necessari alla completa comprensione del progetto in cui sono evidenziati chiaramente i nuovi interventi (demolizioni e nuove costruzioni) dall»edificio esistente. 2 Il Municipio può concedere deroghe giustificate da interessi pubblici prevalenti o interessi privati manifestamente prevalenti, sentiti i servizi cantonali competenti. 3 Il Municipio esercita, oltre alle attribuzioni conferitegli dalla legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio, la repressione delle opere abusive, come dagli art. 42 e seguenti della Legge edilizia, per l'intero comprensorio comunale, riservate le competenze cantonali. Art. 9e - Zona agricola attrezzata per colture al coperto 1 Nella zona agricola attrezzata per le colture al coperto é ammessa l»edificazione di impianti per le colture coperte, dipendenti o indipendenti dal suolo naturale (serre, tunnel riscaldati e altri impianti simili) che superano i 5'000 mq di superficie. 2 L»edificazione é permessa solo alle aziende riconosciute con sede in Ticino ai sensi della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) del 4 ottobre La superficie coperta riservata ad ogni azienda é di 1.5 ha. Deroghe fino a un massimo di 2.5 ha possono essere concesse se l»azienda dimostra di poter smantellare una superficie coperta equivalente all»esterno della zona agricola attrezzata. 3 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari:

10 10 - linee di edificazione atte ad ottenere un inserimento ordinato degli impianti nel paesaggio, in particolare l»orientamento delle infrastrutture deve essere ortogonale alle strade. Deve essere garantito un rapporto qualitativo buono tra le costruzioni e il paesaggio (distanze tra le serre) e la messa in atto di elementi naturali qualificati quali alberature lungo le strade, ecc. Questi criteri devono essere considerati a livello di domanda di costruzione. Per le distanze dalle strade vale l»art. 31 delle NAPR (4.00 m); - altezza massima costruzioni: ml I corpi tecnici non sono computati nell»altezza, purchè siano contenuti nei limiti strattamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonica compiuta; - materiale di copertura: vetro o materiali plastici trasparenti; - misure costruttive a sostegno del risparmio energetico, e per l»impiego di fonti energetiche legate all»ubicazione o non altrimenti utilizzabili, da elaborare secondo la legislazione in materia di risparmio energetico; - protezione dell»area di riserva idrica cantonale n. 5: adozione delle misure prescritte dalla Legge d»applicazione della legge federale contro l»inquinamento delle acque; - eliminazione delle acque di scarico, utilizzazione ed evaquazione dell»acqua piovana di falda e altro: adozione delle misure prescritte dalla Legge federale sulla sistemazione dei corsi d»acqua e dalla relativa ordinanza d»applicazione. La distanza dai canali è regolata dall»osca e rispettive direttive federali. In linea di principio sono da evitare scarichi di acqua nella rete dei canali. Eventuali deroghe possono venir concesse se motivate e supportate da una verifica di tipo idraulico da concordare preventivamente con l»ufficio cantonale dei corsi d»acqua e il Consorzio correzione Fiume Ticino. 4 I collegamenti stradali con le zone agricole attrezzate sono regolati dall»art. 45 bis NAPR. 5 In caso di abbandono delle attività delle colture al coperto la superficie agricola deve essere ripristinata per l»utilizzazione originaria, alle condizioni pedologiche esistenti. A garanzia di quest»indirizzo il progetto, da elaborare d»intesa con la sezione dell»agricoltura, dovrà assicurare la possibilità di riconversione agricola in tempi brevi. 6 Restano riservate le misure di compensazione e di indennizzo dei vantaggi, rispettivamente degli svantaggi derivanti dalla pianificazione, di ciu l»art. 6 LALPT. Capo II: Zone edificabili Art Zone edificabili La parte edificabile del territorio giurisdizionale di Giubiasco è suddivisa nelle seguenti zone: a) zona di nucleo centrale (Nc) b) zona di nucleo di risanamento (Nr) c) zona residenziale intensiva (Ri) d) zona residenziale semi-intensiva (Rs-i) e) zona residenziale semi-estensiva (Rs-e) f) zona residenziale estensiva (Re) g) zona artigianale (Ar) h) zona industriale sud (I sud) i) zona industriale nord (I nord) l) zona di pianificazione al Seghezzone (ZP) m) zona attrezzature e edifici pubblici (AP-EP) Art Zona di nucleo centrale E' determinata dal piano regolatore particolareggiato (PRP), in scala 1:500.

11 11 Si applicano le seguenti norme: a) Suddivisione in aree della zona di nucleo soggetta a PRP La zona di nucleo soggetta a PRP è suddivisa in: area A la fascia adiacente alla Piazza e alle strade di accesso profonda metri o metri 10.00, a partire dalla linea di costruzione, secondo il piano di situazione 1:500 area B la rimanente porzione della zona di nucleo soggetta a PRP, situata a tergo dell'area A area C l'area privata compresa tra le linee di costruzione e l'area pubblica area D quella riservata al verde pubblico e alle attrezzature di pubblico interesse. b) Linee di costruzione 1 Le linee di costruzione sono vincolanti. 2 Per interventi costruttivi riguardanti singoli edifici non allineati che comportano modifiche di parti sporgenti, il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può concedere il ripristino parziale o totale della situazione esistente, per ragioni di proporzionalità o per contingenti situazioni di vicinato. 3 Si può parimenti derogare alla linea di costruzione, concedendo rettifiche della linea stessa, se la soluzione proposta, a giudizio dell'autorità comunale e cantonale competente, è più qualificata dal profilo urbanistico e architettonico. c) Destinazione delle costruzioni Nell'area A e nell'area B sono possibili costruzioni e trasformazioni di natura residenziale, amministrativa e commerciale. d) Norme edificatorie speciali 1 Nell'area A valgono l'indice di sfruttamento di 4, l'altezza massima di metri e l'altezza minima di metri Nell'area B valgono l'indice di sfruttamento di 1 e l'altezza massima di metri L'area C non può essere occupata da costruzioni ma dà diritto ad un indice di sfruttamento di 1, utilizzabile nelle porzioni A e B del fondo cui essa appartiene. 4 La quantità edificatoria del singolo fondo, data dalla somma della quantità offerta dall'indice di sfruttamento delle diverse aree (A, B e C), può essere liberamente concentrata in un solo edificio, o suddivisa in più edifici, purché rispettino le altezze prescritte dai cpv. 1 e 2 precedenti come pure le altre norme previste dal PRP. 5 Per ragioni di dislivello altimetrico l'altezza di cui ai cpv. 1 e 2 può essere aumentata fino a un massimo di metri 1.50 e) Tetti 1 I tetti devono essere a falde, con pendenza compresa tra 33 e 58% (cioè tra 18 e 30 ). 2 Nel rispetto delle altezze massime prescritte possono essere ammessi anche tetti piani, ritenuto che almeno un terzo della superficie sia sistemato a terrazza-giardino. Questa sistemazione deve aver luogo ad una quota inferiore a quella del tetto. f) Norme edificatorie particolari (tipologie) 1 Le nuove costruzioni non devono necessariamente conformarsi alle tipologie tradizionali ma possono anche assumere forme moderne di espressione, purché coerenti e qualificate. 2 Il Municipio tiene conto del parere delle Autorità cantonali competenti in materia estetico-paesaggista. g) Deroghe

12 12 Nel caso di trasformazioni con aumento di volume non superiore al 50% del volume esistente, il Municipio può concedere deroghe all»altezza minima richiesta. In nessun caso é concessa una riduzione dell»altezza precedente alla trasformazione. Art Zone di nucleo di risanamento (Nr) Costituiscono nucleo di risanamento gli insediamenti tradizionali delimitati nei piani. a) interventi ammessi Nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e architettoniche sono ammessi il riattamento, la trasformazione e la ricostruzione nel rispetto delle volumetrie esistenti. La demolizione di edifici principali o accessori senza ricostruzione immediata è ammessa solo se il nucleo non subisce una deturpazione. Sono ammesse la formazione di vani abitabili nel sottotetto esistente, mansardati o non mansardati, per una superficie utile lorda complessiva non superiore alla metà di quella del piano abitabile sottostante, illuminati da aperture di tipo tradizionale (finestre nei timpani, abbaini, piccoli lucernari), ossia senza formazione di squarci nelle falde, di grandi lucernari o di terrazze. Possono essere autorizzati piccoli ampliamenti per bisogni fondati come pure per adeguarsi alle altezze ed ai volumi degli edifici vicini. b) deroghe Sentito il parere dell'autorità cantonale competente il Municipio può autorizzare ampliamenti sostanziali, innalzamenti, nuove costruzioni principali e accessorie. c) norme edilizie particolari 1 I tetti devono essere a falde, con gronde sporgenti; le sporgenze e le pendenze delle falde devono essere in armonia con quelle tipiche del nucleo; è vietata la formazione di squarci nelle falde e di terrazze sui tetti. Per coprire i tetti sono ammesse le tegole laterizie di color rosso o bruno o le piode. Ove sia opportuno può essere imposta la contiguità e la costruzione a confine. 2 I materiali di costruzione, gli intonaci, i tinteggi, la tipologia delle aperture e dei serramenti devono conformarsi ai valori paesaggistico-ambientali del nucleo. Art Zona residenziale intensiva (Ri) 1 Nella zona residenziale intensiva è ammessa la costruzione di abitazioni, stabili commerciali e amministrativi con attività non moleste. 2 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Io massimo 35% Is massimo 1.1 altezza massima m 16.5 area verde minima in % della superficie edificabile 30% Art Zona residenziale semi-intensiva (Rs-i) 1 Nella zona residenziale semi-intensiva è ammessa la costruzione di abitazioni, stabili commerciali e amministrativi con attività non moleste. 2 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Io massimo 35% Is massimo 0.9 altezza massima m 16.5 area verde minima in % della superficie edificabile 35% 3 Nella parte di zona Rs-i delimitata dalla strada cantonale (Via M.te Ceneri), dalla Via S.Giobbe, dalla Via Ressiga e dalla sponda destra del fiume Morobbia (zona quadrettata), deve essere rispettata un'altezza di m

13 13 Art Zona residenziale semi-estensiva (Rs-e) 1 Nella zona residenziale semi-estensiva è ammessa la costruzione di abitazioni, stabili commerciali e amministrativi con attività non moleste. 2 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Io massimo 40% Is massimo 0.7 altezza massima m 10.5 area verde minima in % della superficie edificabile 40% Art Zona residenziale estensiva (Re) 1 Nella zona residenziale estensiva è ammessa la costruzione di abitazioni, stabili commerciali e amministrativi con attività non moleste. 2 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Io massimo 40% Is massimo 0.5 altezza massima m 7.5 area verde minima in % della superficie edificabile 40% 3 Le abitazioni in collina e meglio nella zona tratteggiata nel piano, compresi i nuclei con essa confinanti, sono riservate prevalentemente alla residenza primaria. Le residenze secondarie non possono superare il 20% delle residenze totali. 4 Nella zona di collina dev'essere rispettato l'allineamento sulle curve di livello del terreno naturale. Art Perimetro di protezione della casa Rusconi e dell'oratorio di S. Maria degli Angeli 1 Per favorire l'avvaloramento della casa Rusconi (bene culturale protetto dal Comune) e dei suoi immediati dintorni, il PR stabilisce un perimetro di protezione, indicato sul piano di dettaglio 1:500 del nucleo del Palasio. 2 All'interno di questo perimetro gli interventi sono regolamentati dalle rispettive normative di zona (Rs-e, Nr) nelle quali i fondi sono inseriti. Per il conseguimento dell'obiettivo di valorizzazione di questo particolare contesto ambientale il Municipio può richiedere, insieme alle competenti autorità cantonali, il mantenimento di canali di vista, di aree di rispetto e di altre misure di protezione, come pure concedere deroghe alle altezze di zona e alle distanze tra le costruzioni, ai fini anche di una maggiore concentrazione dell'edificazione. 3 Per favorire la salvaguardia dell'oratorio di S. Maria degli Angeli (bene culturale protetto dal Comune), il PR stabilisce un perimetro di protezione con delle linee di arretramento particolari, precisate nell'apposito piano di dettaglio 1:500. Art Zona artigianale (Ar) 1 La zona Ar è destinata alle costruzioni e attività artigianali, alle costruzioni e attività industriali poco moleste, come pure alle attività commerciali non compatibili con le zone di nucleo e residenziali. Sono segnatamente considerate tali discoteche e sale giochi. 2 La realizzazione di appartamenti di abitazione è permessa solo per le esigenze aziendali.

14 14 3 Le costruzioni per attività artigianali e quelle per attività industriali, compresi gli appartamenti previsti dal cpv. 2, devono rispettare le seguenti norme edificatorie generali: Io massimo 60% Ie massimo mc/mq 7 altezza massima m 12 distanza minima verso i confini m 5 area verde minima in % della superficie edificabile 20% (di cui la metà può essere data da posteggi alberati, su terreno a griglia inerbata). La distanza minima prescritta prevale sulle norme generali sulle distanze. 4 Deroghe all'altezza massima possono essere concesse per esigenze tecniche degli impianti o altre evidenti necessità. 5 Le costruzioni per attività commerciali (per esempio centri con grandi superfici di vendita), compresi gli appartamenti previsti dal cpv. 2, devono rispettare le norme edificatorie generali del cpv. 3, ad eccezione dell'ie; vale per queste costruzioni l'is massimo di I depositi di materiali all'aperto che confinano con una zona residenziale devono essere convenientemente recinti. Art. 18a - Zona artigianale nord (Ar nord) 1 La zona Ar nord é destinata alle costruzioni e attività artigianali, alle costruzioni e attività industriali poco moleste, come pure alle attività commerciali non compatibili con le zone di nucleo e residenziali. Sono esclusi insediamenti considerati molesti quali discoteche, sale giochi o attività ritenute affini. 2 La realizzazione di appartamenti di abitazione é permessa solo per le esigenze aziendali. 3 Le costruzioni per attività artigianali e quelle per attività industriali, compresi gli appartamenti previsti dal cpv. 2, devono rispettare le norme edificatorie generali di cui all» art. 18, cpv. 3, 4, 5 e 6. 4 L»insediamento di aziende o attività artigianali in questa zona dovrà essere conforme con le disposizioni contenute dalle direttive per la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee (ottobre 1977, edizione parziale riveduta nel 1982). In particolare l»insediamento di industrie o attività artigianali che utilizzano, depositano, travasano o producono sostanze o prodotti nocivi alle acque (quali ad esempio i solventi clorurati, i pesticidi, gli erbicidi, i fertilizzanti e i composti di riconosciuta nocività) é proibito. Art Zona industriale sud (I sud) 1 La zona industriale sud (I sud), sulla sinistra orografica della Morobbia, è destinata a costruzioni e attività industriali, nonché ad attività artigianali la cui molestia non è compatibile con la zona Ar. 2 La realizzazione di appartamenti di abitazione è permessa solo per le esigenze aziendali di sorveglianza e di esercizio. 3 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Io massimo 60% Ie massimo mc/mq 12 altezza massima m 15 distanza verso i confini m 5 area verde minima in % della superficie edificabile 20% (di cui la metà può essere data da posteggi alberati, su terreno a griglia inerbata). La distanza minima prescritta prevale sulle norme generali sulle distanze.

15 15 4 Deroghe all'altezza massima possono essere concesse per esigenze tecniche degli impianti o altre evidenti necessità. 5 E' applicabile l'art. 34, sulle costruzioni contigue. 6 Il Municipio può richiedere la conveniente recinzione dei depositi di materiali all'aperto. 7 Per recinzioni a confine con le strade pubbliche, il Municipio può derogare all'art. 67 fino a un'altezza massima di m Art Zona industriale nord (I nord) 1 La zona industriale nord (I nord) sulla destra orografica della Morobbia è destinata alle esistenti attività industriali. Sono ammesse nuove attività industriali che non abbiano ripercussioni e immissioni incompatibili con le zone residenziali limitrofe, come pure capannoni commerciali che richiedono un raccordo ferroviario. Per le esistenti attività industriali valgono comunque le disposizioni federali e cantonali di protezione dell'ambiente. 2 Per la porzione tratteggiata della zona industriale nord valgono le disposizioni di protezione dei due pozzi di captazione situati a valle della stazione FFS, giusta il relativo Regolamento. 3 Per tutto il resto valgono le disposizioni dei cpv. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, fatta eccezione per i centri commerciali con grandi superfici di vendita, per i quali non vale l'ie massimo di 12 mc/mq, ma vale l'is massimo di Per recinzioni a confine con le strade pubbliche, il Municipio può derogare all'art. 67 fino a un'altezza massima di m La zona industriale nei tratti confinanti con le zone residenziali, indicati sul piano delle zone, deve mantenere una fascia di rispetto di m 12 dal confine di zona. Su questa fascia che dev'essere alberata sono consentiti depositi, posteggi o altri usi compatibili con l'alberatura; la recinzione deve inoltre essere fatta a siepe verde. 6 Nel comparto del fmn 3501 indicato con un tratteggio, sono ammesse anche le destinazioni d»uso della contigua Zona residenziale semi - intensiva (Rs-i). Art Zona AP-EP al Seghezzone 1 I punti seguenti si applicano al comprensorio del Seghezzone, come indicato negli elaborati grafici annessi: piano delle zone edificabili piano delle attrezzature e costruzioni d»interesse pubblico 2 La zona è destinata all»edificazione di costruzioni e attrezzature d»interesse pubblico (9e Sede Centro comando polizia cantonale, uffici amministrativi e area di svago): almeno il 30% della zona 9e deve restare accessibile al pubblico. 3 Devono essere rispettate le seguenti norme edificatorie particolari: Indice di edificabilità (Ie) massimo 6 mc/mq; altezza massima m 20; distanza verso Via al Ticino m 10, verso Via al Piano m 20; distanza verso argine insommergibile m 8; distanza verso l»argine del torrente Morobbia m 8; per le altre distanze valgono le norme di PR; area verde minima 50 % della superficie edificabile, di cui la metà può essere destinata a posteggi alberati su terreno a griglia inerbata

16 16 Art Zona attrezzature e edifici pubblici (AP-EP) 1 Sono attribuite alla zona AP-EP le aree destinate a costruzioni e attrezzature d'interesse pubblico. 2 Nelle zone AP-EP, di regola, si devono rispettare le norme delle zone edificabili più vicine; eccezioni fondate sull'interesse pubblico devono essere espressamente autorizzate dal Consiglio comunale. Art. 22bis - Impianto cantonale di smaltimento dei rifiuti 1 L'area definita a Piano regolatore come zona AP/EP in località Baragge è destinata ad accogliere l'insediamento dell'impianto cantonale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ai sensi della scheda di coordinamento 5.9 di categoria "dato acquisito" del Piano direttore cantonale. 2 L'impianto (gestione ed esercizio) dovrà essere compatibile con la legislazione applicabile in materia di protezione dell'ambiente e delle acque. 3 Valgono le seguenti prescrizioni edificatorie: indice di occupazione massimo: 55 % indice di edificabilità massimo: 6 mc/mq distanza minima dai confini: 5 ml altezza massima dei corpi principali: 25 ml altezza massima del camino: 30 ml 4 Al Municipio, sentita l'autorità cantonale competente, è data facoltà di concedere deroghe ai parametri di cui al cpv. 3 in caso di comprovate esigenze tecniche. Art. 22ter - Centri di raccolta rifiuti riciclabili 1 Il Comune, per mezzo di appositi centri predisposti sul territorio, assicura un corretto smaltimento dei rifiuti riciclabili e una gestione dei centri raccolta. 2 I centri sono aperti ai residenti di Giubiasco, gli orari d»apertura e le modalità d»uso sono decretate dal Municipio; per il resto si rinvia al Regolamento per i servizi di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Art. 22quater Impianti regionali di smaltimento di rifiuti organici: 1. L'area definita a Piano regolatore come zona AP/EP in località Baragge di sopra è destinata ad impianti di smaltimento e di valorizzazione di diversi materiali residuali liquidi solidi e organici, come pure per la commercializzazione dei relativi prodotti finali. La costruzione di nuovi impianti non deve precludere la possibilità di realizzare un impianto di compostaggio di valenza sovracomunale. 2. Gli impianti (gestione ed esercizio) dovranno essere compatibili con la legislazione applicabile in materia di protezione dell'ambiente, delle acque e delle radiazioni non ionizzanti; locali ad utilizzazione sensibile sono ammessi unicamente a sud della linea di arretramento ORNI, entro la quale è rispettato il valore limite di densità del flusso magnetico della linea d'alta tensione fissato dall'ordinanza sulle radiazioni non ionizzanti. 3. Valgono le seguenti prescrizioni edificatorie: indice di occupazione massimo: 30% indice di edificabilità massimo: 3 mc/mq distanza minima dal confine: 4 m altezza massima delle costruzioni 15 ml. Nel computo degli indici non sono considerati piazzali, piattaforme, vasche, depositi all'aperto e gli impianti interrati o che non sporgono più di m 1.50 dal terreno.

17 17 4. Nel settore a nord della zona, non ancora edificato, l»edificazione è subordinata ad una sistemazione del terreno secondo le disposizioni dell»autorità cantonale fornite nell»ambito della procedura edilizia, allo scopo di creare un andamento coordinato delle quote e della prevenzione del pericolo di allagamento; l'altezza massima degli edifici può essere misurata a partire dal terreno cosi sistemato. 5. Qualsiasi edificio dovrà distare almeno 5 m dal conduttore più esterno della linea elettrica ad alta tensione; nel caso di edifici che dovessero oltrepassare l'altezza del conduttore più esterno, la distanza va aumentata in misura corrispondente alla maggiore altezza. 6. Il lato nord dell'area, compatibilmente con la presenza della linea elettrica ad alta tensione, deve essere provvisto di una fascia di vegetazione, formata da siepi, arbusti e vegetazione naturale, di profondità adeguata a schermare l'area verso la contigua strada agricola con funzione anche di ciclopista. 7. AI Municipio, sentita l'autorità cantonale competente, è data facoltà di concedere deroghe ai parametri di cui al cpv. 3 in caso di comprovate esigenze tecniche. 8. Alla zona è attribuito il Grado di sensibilità (GdS) III. Art. 22quinquies Oratorio Parrocchiale 1. Sul mappale n sono destinate costruzioni e/o attrezzature d»interesse pubblico che ospitano l»insediamento dell»oratorio Parrocchiale e attività aggregative destinate alla popolazione. 2. Devono essere rispettate le seguenti norme pianificatorie particolari: Indice di occupazione massimo: IO 35% Indice di sfruttamento massimo: IS 0.5 Altezza massima degli edifici: ml Distanza dal confine: ml 4.00 (per altezza fino a 7.50ml) ml 5.00 (per altezza oltre i 7.50 ml) Area verde minima: 50% della superficie edificata. 3. Il fondo deve contenere posteggi per auto, motocicli e biciclette in numero proporzionato alla destinazione d»uso. TITOLO III: Norme edilizie generali Art Edificabilità dei fondi 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia, qualora sono conformi alla funzione prevista per le zone d'utilizzazione e il fondo è urbanizzato. Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia, le canalizzazioni arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante. 2 Fuori delle zone edificabili valgono le eccezioni previste dall'art. 71 LALPT. Art Indici e modi di misurazione 1 Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (Is), dell'indice di occupazione (Io), della superficie utile lorda (SUL), della superficie edificabile, della superficie edificata, delle distanze e del modo di misurarle, della linea di arretramento, come pure della sistemazione del terreno e di altro ancora fa stato la LE. 2 L'indice di edificabilità (Ie), applicabile invece dell'indice di sfruttamento solo per le zone artigianali e industriali, è il rapporto tra la cubatura delle costruzioni e degli spazi di lavoro coperti (cioè il volume di tutti i corpi accessibili, entro e fuori terra, compresi gli spessori dei

18 18 muri, delle solette e delle coperture, esclusi i balconi, le gronde e le pensiline che non eccedono la sporgenza di 1.10 m) e la superficie edificabile del fondo: Ie = mc di costruzione mq edificabili 3 La superficie dei muri esterni eccedenti lo spessore di cm 25 e fino a cm 45 viene concessa quale bonus all'indice di sfruttamento (IS). Art Ingombro dell'edificio 1 L'ingombro dell'edificio è la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio, tranne le parti arretrate più di m 10 dalla facciata (o dallo spigolo) più vicina al confine (vedi allegato I). 2 L'ingombro rientra nel calcolo della distanza dai confini. Art Costruzioni accessorie 1 Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale o per un uso particolare del fondo che non siano destinate all'abitazione o al lavoro, che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale e che non siano moleste. 2 La costruzione accessoria non entra nel computo della superficie utile lorda ma in quello della superficie edificata. 3 La trasformazione di una costruzione accessoria in costruzione principale deve rispettare tutte le disposizioni previste per le nuove costruzioni. Art Molestia Le attività moleste sono disciplinate dalla LPA. Possono inoltre costituire molestia: a) dal profilo igienico-ambientale, i depositi che provocano emanazioni moleste; b) dal profilo estetico-paesaggistico, in zone residenziali, i depositi e gli impianti che deturpano in modo rilevante e permanente la qualità della percezione ambientale. Art Altezza degli edifici a) in generale 1 L'altezza di un edificio è misurata sulla facciata più alta dell'edificio o del singolo corpo (vedi cpv. 3) dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. 2 L'altezza massima del colmo viene calcolata partendo dalla quota di gronda massima di zona con delle linee aventi una pendenza del 58 % (30 ): gli edifici dovranno essere contenuti entro tali ipotetiche linee, ritenuto che l'altezza massima del colmo non superi di m 3.00 l'altezza massima di zona. 3 Per edifici contigui l'altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, o a gradoni, a condizione che tra i corpi situati a quote diverse si verifichi una rientranza di almeno m La differenza d'altezza tra il terreno sistemato e il terreno naturale superiore a m 1.50, rilevata al punto di misurazione dell'altezza dell'edificio, è conteggiata nell'altezza dell'edificio. b) corpi tecnici La volumetria e l'altezza dei corpi tecnici (corpi per accedere ai tetti, per gli ascensori, uscite di sicurezza, comignoli, collettori solari e altri corpi sporgenti) devono essere contenute entro i limiti indispensabili alla loro funzionalità. In tal caso la loro altezza non è computata in quella dell'edificio.

19 19 c) supplemento per terreni in pendio Per consentire una minore alterazione del terreno naturale attorno alle costruzioni, le altezze massime rispetto al terreno sistemato, se ottenuto con l'abbassamento della quota del terreno naturale, possono essere aumentate come segue: 50 cm per pendenze medie naturali dal 40% al 49% della fascia di terreno larga 3.00 m antistante la facciata più alta dell'edificio; 100 cm per pendenze dal 50 al 59%; 150 cm per pendenze pari o superiori al 60%. Art Distanza verso i confini a) per fabbricati principali 1 La distanza minima di un edificio dai confini è stabilita in funzione dell'altezza dell'edificio stesso, secondo il seguente criterio, a dipendenza dell ingombro verso il confine, come segue: Altezza edificio Distanza minima Ingombro < 18 m Ingombro fra 18 e 30 m Ingombro > 30 m Fino a m m 5.00 m Più di m 7.50 ma non Metà dell»altezza 5.00 m oltre m (min m) Due terzi dell»altezza Più di m ma non Metà dell»altezza 6.00 m oltre m (min m) Due terzi dell»altezza Più di m ma non Metà dell»altezza 7.00 m oltre m (min m) Due terzi dell»altezza 2 La distanza è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse gronde, pensiline e balconi che hanno una sporgenza fino a m 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata, come pure i pianerottoli d'ingresso dell'altezza massima di m 0.60 e canne fumarie fino alla sporgenza massima di m b) per costruzioni accessorie 1 Costruzioni accessorie per non più di un piano fuori terra, m 3.00 d'altezza e m 3.50 al colmo, possono sorgere a confine per una lunghezza massima di m per lato del fondo; autorimesse o posteggi coperti al servizio del fabbricato principale possono sorgere a confine anche per una lunghezza maggiore. 2 Le altre costruzioni accessorie che superano la lunghezza di m devono mantenere una distanza minima di m 3.00 dal confine. 3 Alle costruzioni accessorie di altezza superiore a m 3.00 (m 3.50 al colmo) si applicano le distanze verso i confini prescritte dalla lettera a). c) deroghe (convenzione tra privati) 1 Il Municipio può derogare alle distanze verso il confine stabilite alle lettere a) e b), quando il proprietario confinante si è dichiarato d'accordo, per iscritto, di assumere a proprio carico la maggiore distanza che garantisca la distanza tra edifici. 2 L'onere della maggiore distanza a carico del fondo confinante deve essere iscritto nel registro degli indici. d) nelle zone di nucleo Nelle zone di nucleo gli edifici principali possono sorgere a confine o a m 1.50 dal fondo adiacente, riservati casi particolari con l'accordo scritto del confinante.

20 20 Art Distanze tra edifici a) per fabbricati principali 1 La distanza tra due edifici non contigui, situati su diversi fondi, deve essere almeno uguale alla somma delle distanze richieste per ogni singolo edificio dal confine stesso, misurate secondo le prescrizioni di cui all'art La distanza tra due o più edifici situati sullo stesso fondo deve essere calcolata come al primo capoverso e riferita a un confine ideale. 3 Se già esistono su un fondo edifici a distanza dal confine inferiore a quella prevista dal presente regolamento, sorti prima dell'11 gennaio 1972, non sono applicabili alle nuove costruzioni sul fondo adiacente le distanze minime del primo capoverso, ma è sufficiente l'ossequio della distanza dal confine secondo l'art. 29. b) per costruzioni accessorie 1 Costruzioni accessorie per non più di un piano fuori terra e m 3.00 di altezza (m 3.50 al colmo) possono sorgere verso fabbricati principali o altre costruzioni accessorie, non contigue e situate su altri fondi, alle distanze previste per le zone di nucleo. 2 Le costruzioni accessorie sono libere da ogni vincolo di distanza rispetto a qualsiasi altra costruzione sullo stesso fondo, ritenuto comunque l'ossequio della distanza dal confine secondo l'art. 29. c) nelle zone di nucleo 1 Verso un edificio senza aperture si può costruire in contiguità o a m Verso un edificio con aperture la distanza minima è di m Sono riservati casi particolari con l'accordo del confinante. Art Distanze verso strade e piazze 1 La distanza minima verso strade e piazze è determinata dalle linee di arretramento del piano regolatore. In mancanza delle stesse la distanza dev'essere di m 4.00 dal ciglio della strada o della piazza. 2 La linea di arretramento si applica a tutte le costruzioni e impianti, restando riservata la facoltà del Municipio di concedere deroghe per giustificati motivi, facendo iscrivere a Registro fondiario quelle a carattere precario. 3 E' pure soggetta ad autorizzazione municipale ogni opera nelle zone di arretramento, quali ad esempio, la modifica degli accessi, la posa di cartelli, la costruzione di muri, le piantagioni, ecc. Art Distanze verso il bosco Verso il limite del bosco, come accertato secondo l'art. 10 della Legge forestale federale, la distanza minima delle nuove costruzioni è quella prevista dall'art. 6 della Legge forestale cantonale (m , con facoltà di deroga da parte del Municipio fino a m 6.00, in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, quando la distanza prescritta rendesse irrazionale l'edificazione del fondo). Art Distanze verso i corsi d'acqua Il Municipio, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, può concedere deroghe alle distanze minime prescritte dall'art. 6 lett. d) per le zone di nucleo, per la trasformazione di edifici esistenti, come pure per altri casi nei quali la distanza prescritta rendesse irrazionale l'edificazione del fondo. Art Costruzioni contigue 1 Due o più proprietari, con l'autorizzazione del Municipio, possono accordarsi per costruire in contiguità con l'obbligo di iscrizione dell'impegno nel Registro degli indici. La medesima facoltà è accordata anche nel caso di un singolo proprietario.

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