Transfer Pricing: Codice di condotta UE e normativa nazionale
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- Giorgina Di Gregorio
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1 Transfer Pricing: Codice di condotta UE e normativa nazionale Il 27 giugno 2006 è stata deliberata l approvazione di un codice di condotta dell'ue relativo alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento.
2 Normativa Italiana L Italia ha adeguato la normativa nazionale alle guidelines dell'ocse e della UE, introducendo nell ordinamento un regime di oneri documentali a carico delle imprese in materia di prezzi di trasferimento. L'articolo 26 del D.L. 78/2010 ha introdotto il comma 2- ter nell'articolo 1 del D.lgs. 471/1997, il quale prevede che qualora il contribuente consegni all'amministrazione Finanziaria la "TP documentation", indicata in apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, lo stesso può beneficiare della cosiddetta Penalty protection. L Agenzia delle Entrate infatti attraverso il Provvedimento del 29 settembre 2010 in attuazione dell art. 26 del D.L. 78/2010 stabilisce lo schema della documentazione da produrre: il Master file e il Country file.
3 Obiettivi e ratio delle norme Gli obiettivi della TP documentation e la penalty protection Gli obiettivi che sia l Ocse sia il legislatore italiano vogliono perseguire sono chiari e possono essere riassunti in tre punti: fornire alle Amministrazioni finanziarie le informazioni necessarie per effettuare una consapevole valutazione dei rischi sui prezzi di trasferimento; assicurare che i contribuenti abbiano tenuto conto delle condizioni richieste dalla disciplina sui prezzi di trasferimento; fornire alle Amministrazioni finanziarie le informazioni necessarie per condurre in modo efficace le verifiche.
4 Predisposizione della documentazione Utilità La predisposizione della TP documentation consente di evitare l applicazione delle eventuali sanzioni amministrative che possono variare dal 100% al 200% dell imposta evasa in caso di contestazione da parte dell Amministrazione finanziaria. Le sanzioni possono comunque essere applicate qualora il Fisco dovesse riscontrare un utilizzo strumentale del regime, ad esempio nel caso di invio di comunicazione in dichiarazione dei redditi, come verrà specificato in seguito, in assenza di documentazione o con documentazione palesemente non idonea (se non addirittura fuorviante).
5 Prescrizione normative e modalità di realizzazione della documentazione Secondo quanto previsto dal Provvedimento: la documentazione deve essere predisposta annualmente, adeccezioneperlepiccolee medie imprese per le quali è prevista una cadenza triennale per l aggiornamento di alcuni dati dell analisi di comparabilità contenuta nella documentazione nazionale; la comunicazione del possesso del set documentale va effettuata con la presentazione della dichiarazione dei redditi; tale documentazione deve essere predisposta in formato elettronico; deve essere redatta in lingua italiana (è consentito redigere il Masterfile in lingua inglese); deve essere siglata in ogni pagina dal legale rappresentante; in caso di controllo da parte dell Amministrazione Finanziaria dovrà essere messa a disposizione entro 10 giorni dalla richiesta.
6 La documentazione da predisporre La documentazione necessaria al fine di godere della penalty protection prevista nel Provvedimento deve essere costituita: da un Masterfile, che raccoglie in sostanza le informazioni relative al gruppo e a tutte le transazioni cross- border che avvengono al suo interno; da un Countryfile o anche definita Documentazione Nazionale, che raccoglie le informazioni relative alla società di un determinato Paese e alle transazioni cross- border dalla medesima effettuate.
7 La posizione della società La presentazione di uno o entrambi i documenti varia asecondadellaposizioneassuntadallasocietàresidente all interno del gruppo: impresa controllata da altra società, residenteoestera,chenoncontrollaaltresocietàestere:devepredisporresoloil Countryfile; holding, ovverosocietàresidenteaifinifiscaliinitaliachecontrollaancheperiltramitedisub- holding,unaopiùsocietà residenti all estero: deve predisporre il Masterfile e il Countryfile (con la possibilità di predisporre un unico documento con tutte le informazioni richieste); sub- holding, ovverosocietàresidenteaifinifiscaliinitaliacheècontrollatadaaltresocietàovunqueresidenti,checontrolla una o più società estere. Alle società sub- holding è consentito includere nel Masterfile informazioni riguardanti il solo sotto- gruppo al cui vertice è posta la sub- holding oppure il Masterfile relativo all intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato UE. Inoltre predispone il Countryfile; stabile organizzazione (S.O.) in Italia di soggetti non residenti: per questa il contenuto è il medesimo dei soggetti precedenti evariaasecondacheilsoggettononresidentedicuilas.o.èpartesiqualifichicomeholding,sub- holdingosocietà partecipazione.
8 Contenuto del Master File 1) Descrizione generale del gruppo multinazionale: descrizione del gruppo, della sua storia, dei settori in cui opera, dei prodotti e servizi offerti. 2) Struttura del gruppo (organizzativa e operativa). 3) Strategie generali perseguite dal gruppo, ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d imposta precedente. 4) Flussi delle operazioni: deve evidenziare un quadro dei flussi delle operazioni infragruppo rientranti nell ambito di applicazione della norma di prezzi di trasferimento, che dovrà essere sintetizzato mediante diagrammi o schemi.
9 Contenuto del Master File 5) Operazioni infragruppo: èasuavoltasuddivisointresottocapitoli: 5.1) Cessione di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari: bisogna fornire informazioni circa la natura e l ammontare delle operazioni infragruppo suddividendo la descrizione per tipologia di operazione, indicando quali soggetti hanno preso parte ad ognuna. 5.2) Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo: necessario suddividerli in tanti paragrafi quante sono le tipologie di servizi funzionali allo svolgimento dell attività di gruppo. Esempio di tali servizi sono la gestione della tesoreria e il marketing. 5.3) Accordi per la ripartizione dei costi: bisogna evidenziare per ogni ripartizione di costo effettuata, l oggetto, la durata dell accordo, i soggetti partecipanti e il perimetro coperto. 6) Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti 7) Beni immateriali: descrizione dei beni immateriali detenuti da ogni singola impresa associata. 8) Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento: si deve evidenziare le ragioni per la quale i prezzi praticati sono ritenuti conformi al principio di libera concorrenza. 9) Rapporti con le Amministrazioni fiscali dei Paesi UE concernenti APA e Ruling: descrizioni di eventuali APA e Ruling conclusi con le Amministrazioni Fiscali dei diversi Paesi.
10 Contenuto del Country File Ha struttura e contenuti analoghi a quelli del Masterfile, con la differenza che si riferisce alla singola impresa, allasuacollocazionenell ambitodellamultinazionaleeallesingole operazioni che vengono poste in essere nell ambito del gruppo. 1) Descrizione generale della società 2) Settori in cui opera (con un sottoparagrafo per ogni settore). 3) Struttura operativa: descrizione del ruolo che ogni unità organizzativa dell impresa svolge nell ambito dell attività aziendale. 4) Strategie generali dell impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d imposta precedente.
11 Contenuto del Country File 5) Operazioni infragruppo 5.1) Descrizione delle operazioni: cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, finanza 5.2) Analisi di comparabilità: si individuano cinque fattori della comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti indipendenti in condizioni similari: - caratteristichedeibeniedeiservizi - analisidellefunzionisvolte,deirischiassuntiedeibenistrumentali utilizzati - terminicontrattuali - condizionieconomiche - strategie d impresa
12 Contenuto del Country File 5.3) Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento - enunciazionedelmetodopresceltoedelleragionidellasuacomparabilitàal principio di libera concorrenza - criteridiapplicazionedelmetodoscelto - risultatiderivatidall applicazionedelmetodoadottato 6) Accordi per la ripartizione dei costi: descrizionedeicostcontribution Arrangements a cui l impresa partecipa.
13 Conclusioni In Italia le disposizioni in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento erano attese da tempo, al fine di adeguare la normativa nazionale alle linee guida dell Ocse. La normativa introduce un regime premiale a favore di chi predispone la documentazione sopradescritta. Pertanto lo spirito che ha animato il legislatore è stato quello di agevolare un comportamento collaborativo dell impresa con l Amministrazione Finanziaria.
14 Partners di riferimento e contatti Avv. Andrea Mifsud SEDE DI MILANO Via Plutarco, Milano (MI) TELEFONO FAX amifsud@miptax.com
15 Partners di riferimento e contatti Dott. Emanuele Palazzo SEDE DI MILANO Via Plutarco, Milano (MI) TELEFONO FAX epalazzo@miptax.com
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