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1 Ravenna, 5 agosto 2010 Circolare n. 28/10 OGGETTO: Prezzi di trasferimento infragruppo: niente sanzioni per chi adotta una documentazione di supporto in linea con le direttive OCSE e con il Codice di Condotta UE. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nei rapporti infragruppo, da cui derivi una maggiore imposta dovuta o un minor credito, non si applicano le sanzioni previste per infedele dichiarazione (dal 100 al 200% della maggior imposta o del minor credito) qualora, nel corso dell accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all Amministrazione finanziaria una documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, il cui contenuto sarà definito con un provvedimento di Prossima emanazione da parte del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Ai fini della disapplicazione delle sanzioni è altresì necessaria una preventiva comunicazione all Amministrazione finanziaria del possesso della documentazione medesima. Quella appena enunciata rappresenta una delle novità di maggior interesse per i gruppi di imprese nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, c.d. manovra correttiva, (convertito nella legge n. 122 del 30/07/2010 ed entrato in vigore dal 30/07/2010): la norma non impone, tuttavia, alcun obbligo di predisposizione della predetta documentazione, introducendo bensì un meccanismo premiante in caso di accertamento di transfer price ai contribuenti più virtuosi e trasparenti sul piano procedurale. Scopo del presente lavoro è, pertanto, quello di sviluppare una breve disamina, senza alcuna pretesa di esaustività, della disciplina in materia di transfer price, provando a ipotizzare, in attesa dell emanazione del predetto Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, i contenuti e le modalità di predisposizione della documentazione che sarà ritenuta idonea ai fini della disapplicazione delle sanzioni. FONTI NORMATIVE E INTERPRETATIVE IN MATERIA DI TRANSFER PRICE Con il termine transfer pricing si identifica, in genere, la pratica mediante la quale, attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società appartenenti a un medesimo gruppo economico, operate sulla base di corrispettivi diversi da quelli di mercato, si realizza un trasferimento di quote di reddito da una società del gruppo a un altra, destinataria di un regime fiscale generalmente più favorevole. La disciplina interna in materia di transfer price è contenuta nel comma 7 dell articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel prosieguo TUIR), il quale dispone che I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa, sono valutati in base al valore normale, dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle

2 convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o di lavori prodotti. Tale disposizione si applica, dunque, alle transazioni commerciali tra un impresa residente e società non residenti che controllano l impresa italiana, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa italiana. Con riferimento al soggetto italiano, il termine impresa va assunto nella sua accezione più ampia e ricomprende, nel suo significato più generale, chiunque eserciti professionalmente un attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Rientrano, quindi, fra le imprese, oltre che i vari tipi di società commerciali, di persone e di capitali, anche le imprese condotte in forma individuale e le stabili organizzazioni in Italia di società estere. Anche il concetto di società al quale fa riferimento il legislatore per l individuazione del soggetto estero, non deve essere inteso in senso letterale e riduttivo: pertanto, rientrerebbero nell ambito di applicazione della norma anche forme giuridiche di organizzazione d impresa non espressamente previste dal nostro ordinamento, nonché le stabilizzazioni all estero. Per quanto concerne la nozione di controllo, si deve escludere che questa debba riferirsi, in modo esclusivo, a quella dettata dall articolo 2359 del Codice Civile. In considerazione del fatto che il criterio di collegamento, che determina l alterazione dei prezzi di trasferimento è costituito spesso dall influenza di un impresa sulle decisioni imprenditoriali dell altra, che va ben oltre i vincoli partecipativi o societari in genere, sconfinando in considerazioni di fatto di carattere meramente economico, il concetto di controllo deve essere esteso a ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale. Il prezzo pattuito nelle transazioni commerciali tra imprese italiane e società estere, operanti nell ambito del medesimo gruppo economico, deve quindi corrispondere al valore normale dei beni o servizi trasferiti. In caso contrario, infatti, fermi restando i rapporti negoziali tra le parti, opera una presunzione di sostituzione del corrispettivo pattuito con il predetto valore normale. Pertanto, nella disciplina del transfer price assume rilevanza centrale l identificazione del valore normale come parametro di valorizzazione delle transazioni infragruppo. Nell ordinamento fiscale italiano il valore normale, in base all esplicito rinvio disposto dall articolo 110, comma 2, del TUIR, viene definito dall articolo 9, comma 3, del TUIR, come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, per quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d uso. Il concetto di valore normale così legislativamente definito recepisce sostanzialmente il principio di prezzo di libera concorrenza (c.d. arm s lenght principle) statuito dall OCSE, ove tale prezzo è rappresentato dal corrispettivo che sarebbe stato convenuto tra imprese indipendenti per transizioni identiche o analoghe sul libero mercato. Le guidelines OCSE individuano una serie di criteri e metodi di determinazione del valore normale. Più precisamente, sono stati individuati alcuni metodi c.d. tradizionali, basati sulla transazione (il Comparable Uncontrolled Price Method, il Resale Price Minus Method e il Cost Plus Method) e altri c.d. alternativi, basati sull equa ripartizione degli utili (il Profit Split method e il Transactional Net Margin Method). Qualora l Amministrazione finanziaria rilevasse una differenza tra il prezzo praticato dall impresa italiana nelle transazioni commerciali infragruppo e il relativo valore normale, determinato applicando uno dei predetti metodi, procederebbe a una rettifica del reddito imponibile. Al fine di giustificare i prezzi di trasferimento praticati, garantendo all Amministrazione finanziaria la possibilità di verificare la veridicità dei dati e delle informazioni considerate e di valutare l adeguatezza dei metodi utilizzati per la loro determinazione (at arm s lenght principle), assume quindi rilevanza centrale la predisposizione di un adeguata documentazione di supporto. LE NOVITÀ RECATE DALLA C.D. MANOVRA CORRETTIVA IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO Ai fini dell adeguamento alle direttive emanate dall OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento e ai principi di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, il primo comma dell articolo 26 del D.L. n. 78/2010 prevede che, all articolo 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, venga aggiunto il comma 2-ter.

3 Tale nuovo comma stabilisce che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell ambito delle operazioni di cui all articolo 110, comma7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2. Infine, ai fini dell immediata operatività di tali disposizioni, il secondo comma dell articolo 26 del D.L. n. 78/2010 sancisce che il provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi d imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Dunque, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, con conseguente accertamento di un maggior reddito imponibile dell impresa italiana, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione prevista dall articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997, dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito, non si applica qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni : 1. nel corso dell accesso, ispezione, verifica, ovvero di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate; 2. il contribuente abbia comunicato all Amministrazione finanziaria di essere in possesso della documentazione indicata nel medesimo Provvedimento secondo modalità e termini prestabiliti. Come anticipato, la documentazione da consegnare all Amministrazione finanziaria, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, sarà individuata con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate da emanare entro 60giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78/2010, ossia entro il 28 settembre La forma e i contenuti della documentazione richiesta dovrebbero essere in linea con quelli previsti dalle Guidelines OCSE nel capitolo V e dal Codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell unione europea (c.d. DPT UE ). Il richiamato capitolo V DELLE Guidelines OCSE illustra i criteri essenziali da seguire nella predisposizione di un adeguata documentazione a supporto delle politiche in materia di transfer price adottate dalle imprese multinazionali e, in particolare, vengono indicati, a titolo esemplificativo, i documenti e le informazioni da produrre a fronte di richiesta da parte dell Amministrazione finanziaria. Tabella n. 1 capitolo V delle Guidelines OCSE: contenuto informativo Capitolo V delle Guidelines OCSE Contenuto informativo 1) Descrizione delle transizioni similari a quelle infragruppo fra l impresa contribuente e i soggetti indipendenti; 2) Descrizione dell attività economica svolta; 3) Descrizione della struttura organizzativa del gruppo; 4) Descrizione dei rapporti di proprietà all interno del gruppo; 5) Indicazioni circa l ammontare del fatturato e dei conseguenti impatti economici degli anni precedenti la transazione, nonché del peso delle transazioni infragruppo rispetto all attività con soggetti terzi; 6) Descrizione e motivazione circa le metodologie utilizzate per la determinazione dei prezzi di trasferimento; 7) Indicazione di eventuali particolari circostanze che potrebbero influire sul principio dell arms lenght; 8) Descrizione delle condizioni commerciali, nonché industriali, del gruppo; 9) Descrizione delle diverse funzioni aziendali e dei possibili rischi assunti dalle imprese associate coinvolte nelle transazioni infragruppo; 10) Descrizione dei flussi finanziari all interno del gruppo; 11) Descrizione dei processi di negoziazione posti in essere per determinare, ovvero correggere, i prezzi nelle transazioni infragruppo. Il Consiglio dell Unione europea ha istituito nel giugno 2002 il Joint Transfer Pricing Forum con il compito di analizzare le problematiche fiscali relative alla doppia imposizione da aggiustamento dei prezzi di trasferimento. Una

4 delle principali attività svolte dal JTPF è stata quella di definire i requisiti documentali richiesti alle imprese operanti in ambito comunitario. Al fine di fornire agli stati membri e ai contribuenti un valido strumento per l uso di una documentazione standardizzata e parzialmente centralizzata per i prezzi di trasferimento nell unione europea, con la Risoluzione del 27 giugno 2006 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri si sono accordati su un Codice di Condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell Unione Europea (c.d. DPT UE). La DPT UE di un gruppo multinazionale è composta: 1) da un documento principale contenente informazioni standardizzate comuni valide per tutte le imprese del gruppo residenti nell Ue, c.d. masterfile; 2) più documenti standardizzati contenenti ciascuno informazioni relative agli insediamenti nel gruppo in ogni singolo Stato, c.d. documentazione nazionale o country specif. Il masterfile dovrebbe riflettere la realtà economica dell impresa del gruppo e fornire una rappresentazione dell articolazione assunta dal gruppo multinazionale, nonché dello specifico sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento. Il contenuto della documentazione nazionale integra poi il masterfile. Insieme, le due parti costituiscono la documentazione per lo Stato membro dell Unione europea interessato. La documentazione nazionale dovrebbe essere accessibile all Amministrazione finanziaria che ha un interesse legittimo nell appropriato trattamento fiscale delle transazioni cui si riferisce la documentazione. Si rinvia alla Tabella n. 2 per l analisi del contenuto sia del master file, che della documentazione nazionale. Tabella n. 2 Contenuto informativo della DPT UE Contenuto informativo della DPT UE Masterfile a) Descrizione generale dell impresa e della strategia d impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto al periodo d imposta precedente; b) Descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società madre nelle affiliate); c) Dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell UE; d) Descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese associate residenti nell UE,ossia una descrizione generale dei : - flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); - flussi di fatturazione; - importi dei flussi di transazioni; e) Descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto al periodo d imposta precedente, p.e. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario; f) Priorità di beni immateriali brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse; g) Politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento delle società al principio di libera concorrenza; h) elenco degli accordi di ripartizione dei costi, degli accordi preliminari sulla determinazione dei prezzi di trasferimento e delle decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento, nella misura in cui interessano i membri del gruppo residenti nell Ue; i) Impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni supplementari su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alle norme nazionali. Documentazione nazionale a) Descrizione particolareggiata dell impresa e della strategia d impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto al periodo d imposta precedente; b) Informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni controllate che interessano quel paese, in particolare: - flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); - flussi di fatturazione; - importi dei flussi di transazioni;

5 c) Analisi di comparabilità,ossia: - caratteristiche dei beni e servizi; - analisi funzionale (funzioni esercitate, attività investite, rischi assunti); - termini contrattuali; - condizioni economiche; - strategie d impresa particolari; d) Indicazioni sulla scelta e applicazione del metodo o dei metodi di fissazione dei prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento e del modo in cui è stato applicato; e) Informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se disponibili; f) Descrizione dell attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento tra società. Il luogo in cui il contribuente conserva la documentazione in esame dovrebbe essere irrilevante, purché, su richiesta, la stessa possa essere tempestivamente messa a disposizione dell Amministrazione finanziaria. I contribuenti dovrebbero pertanto essere liberi di conservare la DPT UE anche in modo centralizzato, così come dovrebbero essere a discrezione del contribuente le modalità di conservazione della medesima (su supporto cartaceo, in forma elettronica o con qualsiasi altro sistema). Infine, pare opportuno evidenziare come il termine di 90 giorni, previsto per la comunicazione del possesso della documentazione concernente i periodi d imposta anteriori a quello in corso alla data in entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, risulti molto breve per le imprese che intendano predisporre solo ora tale documentazione, assunta la complessità delle problematiche da affrontare e delle procedure da formalizzare per poter efficacemente documentare i criteri utilizzati per la fissazione dei prezzi di trasferimento. Come accennato in premessa, la disposizione prevista dall articolo 26 del D.L. n. 78/2010 non impone alcun obbligo di predisposizione della documentazione, rappresentando bensì solo un opportunità da cogliere, secondo una logica premiante per il contribuente che collabori attivamente con l Amministrazione finanziaria, in un contesto di trasparenza e cooperazione, al fine di ridurre le possibili asimmetrie informative. I MECCANISMI DI RIMOZIONE DEI FENOMENI DI DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO In ragione delle rettifiche operate dall Amministrazione finanziaria, in conseguenza dell applicazione della normativa sul transfer price, si possono evidentemente verificare fenomeni di doppia imposizione internazionale. A tal riguardo l articolo 9, paragrafo 2, del modello di Convenzione OCSE, prevede che, Allorché uno stato contraente include fra gli utili di un impresa di detto Stato e di conseguenza assoggetta a tassazione utili sui quali un impresa dell altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle convenute fra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un apposita correzione all importo dell imposta ivi applicata su tali utili. Occorre, però, sottolineare che tale secondo Stato non è automaticamente obbligato ad apportare la predetta rettifica, a fronte di quella posta in essere dal primo Stato. Il Commentario OCSE, all articolo 9, prevede che, in caso di disputa fra due Stati, circa il carattere e l importo delle rettifiche in materia di trasfer price, tali Stati potranno accedere alla c.d. procedura amichevole prevista dall art. 25 del Modello di Convenzione OCSE (c.d. Mutual Agreement Procedure o MAP ). Le finalità di tale procedura sono, da un lato, quella di rappresentare una forma di difesa per il contribuente, al fin di eliminare, evitare o prevenire un imposizione non conforme alle disposizioni di una convenzione e, dall altro, quella di istituire una forma di consultazione liberamente affidata alle Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, con lo scopo di risolvere le incertezze e le divergente interpretative e applicative della disciplina convenzionale. Sostanzialmente, è attraverso la procedura amichevole che vengono richiesti gli aggiustamenti o le rettifiche di cui all art. 9, paragrafo 2, del Modello di Convenzione OCSE. La procedura amichevole presenta, tuttavia, taluni aspetti problematici, tra i quali: a) La circostanza per cui i contribuenti interessati non hanno diritto di partecipare alla procedura, ma il loro coinvolgimento è subordinato alla decisione discrezionale degli Stati; b) Il fatto che la procedura può esaurirsi in tempi molto lunghi e, comunque, che gli Stati non sono obbligati a giungere ad un accordo, fatta salva la possibilità di richiedere l arbitrato, decorsi 2 anni dall attivazione della procedura amichevole;

6 c) Il fatto che non è previsto l obbligo, in capo al primo Stato, di sospendere la riscossione delle maggiori imposte accertate a seguito della rettifica dei prezzi di trasferimento. Deve essere però osservato che l articolo 296 del Trattato CE impone agli Stati membri di avviare tra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini l eliminazione della doppia imposizione fiscale all interno della CEE. Nel 1990, quindi, gli Stati membri dell Unione europea hanno concluso la Convenzione relativa all eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, in seguito sottoscritta anche dai nuovi Stati membri. L applicazione di tale Convenzione consente di superare taluni aspetti problematici segnalati con riferimento alla procedura amichevole prevista dall articolo 25 del Modello di Convenzione OCSE. In sostanza, se due imprese residenti nell Unione europea, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza delle predette condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza. Se un impresa ritiene che i principi applicativi della Convenzione non siano stati osservati, essa ha la facoltà di sottoporre il proprio caso all Autorità competente dello Stato contraente di residenza, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti interessati. L impresa deve informare l Autorità competente dell eventuale interesse che altri Stati contraenti possono avere con riferimento al caso, ciò onde consentire a quest ultima di informare le autorità competenti dei suddetti Stati. Il caso deve essere sottoposto non oltre i tre anni dalla prima comunicazione con la quale l impresa è stata informata della rettifica suscettibile di determinare un fenomeno di doppia imposizione. In proposito, in occasione dell adozione, da parte del Consiglio dell Unione europea, del Codice di Condotta relativo all attuazione della Convenzione (2006/C176/002), il rappresentate delle autorità fiscale italiane ha precisato che il predetto termine triennale deve intendersi decorrere dalla data del primo avviso di accertamento, o misura equivalente, a seguito di una rettifica dei prezzi di trasferimento che comporta, o può comportare, una doppia imposizione. Se l autorità ricevente, a seguito del reclamo, non ritiene che negli utili dell impresa richiedente siano inclusi, o possano essere inclusi, in quelli di una impresa di altro Stato contraente, allora essa informa l impresa dei suoi dubbi e la invita a formulare ulteriori osservazioni. Se l Autorità ricevente ritiene il reclamo fondato e che sia possibile giungere a un soluzione, allora informa l impresa e procede rapidamente alle rettifiche o autorizza lo sgravio che ritiene giustificato; altrimenti, se ritenesse che non sia possibile giungere a una soluzione soddisfacente, informa l impresa e attiva la procedure amichevole. L autorità ricevente non è, tuttavia, obbligata ad avviare la procedura amichevole o a costruire la commissione consultiva se, con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dei principi applicativi della Convenzione, è passibile di sanzioni gravi. Per quanto riguarda l ordinamento italiano, per sanzioni gravi vanno intese le sanzioni previste per illeciti configurabili come ipotesi di reato di natura tributaria. In tal senso, quindi la novità recata dall art. 26 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 dovrebbe offrire alle imprese un opportunità importante, non solo per evitare che vengano loro comminate sanzioni amministrative, ma anche al fine di ridurre significativamente l area delle possibile condizioni in materia penale tributaria, stante la trasparenza delle procedure adottate in sede di fissazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, con l importante conseguenza di consentire più agevole accesso alle procedure amichevoli in esame. Tornando alla procedura, se entro due anni dalla presentazione del reclamo, l accordo amichevole non è stato ancora raggiunto, le autorità competenti interessante istituiscono una commissione consultiva con l incarico di formulare parere sul modo di eliminare la doppia imposizione. Il termine di due anni sopra indicato è derogabile dalle autorità, d accordo con le imprese interessate. La commissione consultiva è composta dal presidente, da due rappresentati di ciascuna delle autorità competenti interessate e da un numero pari di personalità indipendenti designate di comune accordo. Il presidente è scelto dalle personalità indipendenti. Le imprese interessate possono fornire alla commissione consultiva tutte le informazioni, prove e documenti ritenute utili. La commissione consultiva dà il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stata adita; entro i sei mesi successivi al rilascio del predetto parere, le autorità competenti assumono di comune accordo una decisione volta a eliminare la doppia imposizione. Tale decisione può essere non conforme al parere della commissione consultiva. In caso di mancato accordo tra le autorità, però, essere devono definire la questione in modo conforme al predetto parere.

7 Il Codice di Condotta raccomanda agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie affinché durante le procedure amichevoli avviate ai sensi della Convenzione, le imprese interessate possano ottenere la sospensione della riscossione dell imposta, alle medesime condizioni previste per le cause/procedure di ricorso interne. Il Codice di Condotta invita altresì gli Stati contraenti ad adottare le medesime misure anche con riferimento alle procedure per la soluzione delle controversie nel quadro delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni negoziate tra gli Stati contraenti. Infine, merita richiamare parte del contenuto della Comunicazione [COM(2009) 472] della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale Europeo del 14 settembre 2009, relativa ai lavori svolti dal Forum congiunto dalla UE sui prezzi di trasferimento nel periodo marzo 2007 marzo 2009 e a una proposta correlata di revisione del Codice di Condotta per l effettiva attuazione della Convenzione sull arbitrato (90/436/CEE del 23 luglio 1990). In tale contesto, infatti, in materia di sanzioni relative agli aggiustamenti dei prezzi di affiancamento di riferimento, il forum ha riconosciuto che i prezzi di trasferimento non costituiscono una scienza esatta e che esistono in genere diverse modalità per definire il prezzo di libera concorrenza. Pertanto non è opportuno che le amministrazioni fiscali comminino automaticamente una sanzione, senza considerare i fatti in oggetto, per il semplice fatto di aver constatato i prezzi di trasferimento scorretti, [ ]. Inoltre, in materia di annullamento o riduzione delle sanzioni qualora il caso sia stato oggetto di una procedura amichevole nel quadro di una convenzione sulla doppia imposizione o di una procedura avviata nell ambito della convezione sull arbitrato: in pratica le sanzioni sono generalmente ridotte o annullate a seguito di una revisione al ribasso dell accordo stipulato in origine tra il contribuente e l amministrazione fiscale o a seguito di un accordo tra amministrazioni fiscali in sede di procedura amichevole o di una procedura avviata nell ambito della convezione sull arbitrato finalizzata a ridurre l aggiustamento dei prezzi di trasferimento [ ]. Il forum ha ritenuto giusto ribadire che le sanzioni dovrebbero essere ridotte in modo proporzionale alla revisione al ribasso, allineando così la sanzione al prezzo di trasferimento definitivo concordato, esclusi tuttavia i casi di sanzioni di carattere penale o di sanzioni considerate gravi ai sensi della convenzione sull arbitrato; [ ] per quanto riguarda, infine, la convenzione sull arbitrato e la possibilità di negarvi l accesso in caso di sanzioni gravi, il FCTP ha stabilito che tale materia deve essere affrontata in sede di relazione sulla convenzione sull arbitrato. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti

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