Fiscal Approfondimento
|
|
|
- Olimpia Ferrara
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Dividendi intersocietari Normativa interna, normativa comunitaria e Convenzioni contro le doppie imposizioni Categoria: Ires Sottocategoria: Dividendi Lo scopo del presente lavoro è analizzare il regime di tassazione dei dividendi nazionali, intracomunitari ed Extra-UE percepiti dalle società di capitali italiane nonché i dividendi in uscita erogati dai soggetti fiscalmente residenti in Italia a soggetti non residenti. Verrà analizzata la normativa interna, la normativa comunitaria e, ove esistente, la disciplina convenzionale. Premessa La tassazione dei dividendi intersocietari rinviene la propria disciplina interna rispettivamente: nell art. 89 D.P.R. 917/1986 per i dividendi percepiti dalle società di capitali; nell art. 27 e 27 bis del D.P.R. 600/1973 per i dividendi erogati da società di capitali residenti nel territorio dello Stato a soggetti non residenti. Oltre alle citate disposizioni, assumono notevole rilevanza nella tassazione dei dividendi intersocietari: la Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosi come rifusa nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE 1, meglio nota come Direttiva 1 La causa principale dell emanazione della Direttiva in sostituzione della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, è rinvenibile nelle numerose modifiche che la Direttiva originaria aveva subito e, inoltre, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 6 maggio 2008 in merito alla causa C-133/06 che aveva determinato la riformulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, della Direttiva 90/435/CEE
2 madre-figlia. Si segnala sia da ora che nel corso della riunione del , l Ecofin ha dato il via libera a rilevanti modifiche sulla Direttiva 2011/96/UE; le Convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo ispirate al prototipo convenzionale rappresentato dal Modello OCSE, prevedono, generalmente, all art. 10 la determinazione della potestà impositiva sui dividendi, nonché le varie possibilità di applicare le c.d. ritenute in uscita. Alla luce del quadro normativo delineato, procederemo ora all analisi dei vari casi che possono presentarsi. I dividendi percepiti da una società di capitali italiana Nell esaminare le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da una società di capitali residente in Italia, distingueremo a seconda che si tratti di: dividendi erogati da una società italiana; dividendi erogati da una società non residente in Italia, distinguendo: le società UE; e le società extra-ue. I dividendi erogati da una società di capitali italiana I dividendi percepiti da una società di capitali italiana, se erogati da una partecipata residente, costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare ai sensi dell art. 89 del D.P.R. 917/1986. I dividendi percepiti dalle società di capitali, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l 1,375%. La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale della competenza e i dividendi sono tassati nell esercizio in cui sono percepiti. Se il dividendo è incassato in un periodo d imposta successivo rispetto a quello in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in diminuzione per l intero importo; successivamente, nel periodo d imposta in cui il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel quadro RF per la parte percentuale imponibile. Si propone il seguente esempio. ESEMPIO - Tassazione dei dividendi La società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.r.l. Nel 2014 la società Beta ha percepito dividendi dalla società Gamma relativi al 2013 per un importo di 1.000,00. A fronte di questa situazione, la società Beta: - ha già contabilizzato i dividendi in base al principio di competenza, nel 2013; 2
3 - ha conseguentemente effettuato, nella dichiarazione relativa al periodo d imposta 2013, una variazione in diminuzione nel quadro RF per 1.000,00, in quanto fiscalmente i dividendi concorrono alla formazione del reddito quando effettivamente percepiti (criterio di cassa); - effettua nel Mod. UNICO SC 2015, periodo d imposta 2014, una variazione in aumento del risultato d esercizio per il 5% dell importo dei dividendi, quindi: 1.000,00 x 5% = 50,00 (RF31). Ogni voce da indicare a rigo RF31 deve essere identificata da un apposito codice. Il codice 1 identifica il 5% dei dividendi imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione da presentare nel Gli utili ricevono un diverso trattamento fiscale in relazione alla società distributrice: gli utili derivanti da società di persone sono disciplinati dal comma 1 dell articolo 89; gli utili derivanti da società di capitali sono disciplinati dal comma 2 dell articolo 89. Gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti sono assoggettati a tassazione in capo a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione (articolo 5 del TUIR); in tal caso opera quindi il principio di competenza e non di cassa (esercizio in cui gli utili sono stati prodotti dalla società, indipendentemente dalla circostanza che gli utili non siano stati distribuiti). ESEMPIO - Tassazione dei dividendi Riprendendo il precedente esempio, ed ipotizzando che la società Beta S.r.l. detiene una partecipazione nella società Gamma S.n.c., i redditi realizzati nel 2014 dalla S.n.c. saranno imputati e tassati in capo alla società Beta S.r.l. nel periodo d imposta 2014, UNICO SC 2015, mediante l applicazione dell aliquota prevista ai fini IRES ovvero al 27,5% (articolo 89, comma 1, TUIR) e, quindi, non potendo beneficiare dell applicazione della detassazione del 95% prevista per i dividendi. 3
4 Diversamente, come detto, in ipotesi di partecipazione in un altra società di capitali la tassazione sarà dell 1,375%. I dividendi erogati da una società di capitali europea Nel caso di dividendi erogati da società residenti nell UE a società residenti nel territorio dello Stato la norma di riferimento è sempre l art. 89 del TUIR che prevede l esenzione sul 95% degli stessi. Tuttavia, un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione è che quando le controllate estere erogano dividendi alla casa madre (sia italiana che estera) questi, generalmente, scontano una ritenuta (dal 10% al 30%) a seconda della normativa fiscale del paese di residenza della società controllata. Ipotizzando che la società beta sia tedesca avremo quanto segue. Tassazione dei dividendi Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di Beta Germania utile netto dividendo Ritenuta 20% Alfa S.r.l. quota di proprietà 100,0% quota imponibile 5% aliquota IRES 27,5% 797 Credito d imposta 3 5% IRES NETTA 72 Dividendo netto Tuttavia, l applicazione delle ritenute in uscita sui dividendi da parte dello Stato estero è subordinata: alla possibili applicazione della Direttiva Madre Figlia (Direttiva 2011/96/UE che rifonde la Direttiva 90/435/CEE); all analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il paese di residenza della casa madre (percettore) e il paese di residenza della società controllata (soggetto erogante). 2 Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. 3 L applicazione del credito d imposta in tale misura è subordinata all applicazione da parte del paese estero dell aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 4
5 La Direttiva Madre-Figlia La Direttiva n. 2011/96/UE, meglio nota come Direttiva Madre Figlia, concerne il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. L art. 1 della citata disposizione definisce l ambito oggettivo di applicazione. In particolare, l art. 1 dispone che Ogni Stato membro applica la presente direttiva: alla distribuzione degli utili percepiti da società di questo Stato membro e provenienti dalle loro filiali di altri Stati membri; alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali; alla distribuzione degli utili percepiti da stabili organizzazioni di società di altri Stati membri situate in tale Stato membro e provenienti dalle loro società figlie di uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la stabile organizzazione; alla distribuzione degli utili effettuata da società di questo Stato membro a stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società del medesimo Stato membro di cui sono società figlie. In sostanza, la norma ha per oggetto l erogazione di dividendi da e verso società residenti all interno dell UE. Affinché trovi applicazione la Direttiva Madre Figlia è necessario che vengano rispettati i criteri sanciti dall articolo 2 e 3 della Direttiva n. 2011/96/UE, che vengono riportati nella seguente tabella. Tabella I requisiti per l applicazione della Direttiva Madre-Figlia 1. Le società rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE. 2. La società madre detiene una partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili. 3. Le società risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'unione Europea. Sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di 4. regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva. 5. La partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno due anni. Al verificarsi delle suddette condizioni, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Madre-Figlia hanno il diritto di chiedere all amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono 5
6 chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (comma 3). ESEMPIO - Tassazione dei dividendi Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di Sono verificati i requisiti per l applicazione della Direttiva Madre Figlia. Beta Germania Utile netto Dividendo Ritenuta 0 Alfa S.r.l. Quota di proprietà 100,0% Quota imponibile 5% Aliquota IRES 27,5% 997 Credito d imposta 5 5% 0 0 IRES NETTA 997 Dividendo netto Convenzioni contro le doppie imposizioni Qualora non fosse possibile applicare la Direttiva Madre Figlia, in luogo della tassazione prevista dalla normativa interna, potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna. Generalmente, le Convenzioni contro le doppie imposizioni seguono il Modello OCSE. La disciplina dei dividendi è rinvenibile nell articolo 10 del modello OCSE che recita testualmente: 1. I dividendi pagati da una società residente in uno stato contraente ad un residente di un altro stato sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato del quale la società pagante è residente ed in base alla disciplina di tale stato, ma se il beneficiario economico dei dividendi è residente nell altro Stato l imposta non può eccedere: 4 Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. 5 L applicazione del credito d imposta in tale misura è subordinata all applicazione da parte del paese estero dell aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 6
7 a) il 5 per cento dell ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disporranno di comune accordo le modalità applicative di queste limitazioni. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società sugli utili dai quali derivano i dividendi. I paragrafi 1 e 2 dell articolo 10 del Modello OCSE forniscono indicazioni in merito alla potestà impositiva sui dividendi. Si premette che il paragrafo 1 ha per oggetto i dividendi pagati e quindi, cosi come sottolineato dal Commentario all articolo 10 del Modello OCSE, paragrafo 6, le somme che sono effettivamente a disposizione degli azionisti secondo quanto richiesto dal contratto o dagli usi. In particolare, il paragrafo 1 attribuisce la potestà impositiva sui dividendi allo Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, mancando l avverbio soltanto, si tratta di una potestà impositiva concorrente con il paese di residenza della società erogante. La potestà impositiva concorrente desunta dalle indicazioni presenti nel paragrafo 1, viene sottoposta a dei limiti nel paragrafo 2 dell articolo 10, del Modello OCSE In pratica, lo Stato di residenza della società erogante può sottoporre a tassazione i dividendi, se il beneficiario economico dei dividendi è residente nell altro Stato, nei seguenti limiti: a. il 5 per cento dell ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario economico è una società (diversa da una società di persone) che detiene almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b. il 15 per cento dell ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Naturalmente, saranno gli accordi tra gli Stati Contraenti a definire le quote di partecipazione necessarie all ottenimento del beneficio fiscale. Il paragrafo 4, dell articolo 10, del Modello OCSE 2010, sancisce che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non troveranno applicazione se il beneficiario economico dei dividendi residente in uno Stato, svolge una attività nell altro Stato dove risiede la società che paga i dividendi, attraverso una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione. In sostanza, la citata disposizione prevede la sottoposizione a tassazione come utile della stabile organizzazione, sei dividendi pagati sono collegati a partecipazioni facenti parte dell attivo della stabile organizzazione. 7
8 In tal caso, la potestà impositiva sarà rinvenibile nell articolo 7, del Modello OCSE ESEMPIO Tassazione dei dividendi In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che mancando uno dei requisiti per l applicazione della Direttiva Madre-Figlia, come ad esempio l ininterrotto possesso da due anni, troveranno applicazione le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Germania, che all art. 10 dispone quanto segue: 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 3. In deroga al paragrafo 2, l'imposta sui dividendi pagati da una società di capitali residente della Repubblica italiana ad una società residente della Repubblica federale di Germania che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale sociale della prima società non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. In base alla disposizione richiamata, la Germania applicherà, sui dividendi in uscita una ritenuta massima del 15%. In sostanza, avremo: Alfa S.r.l. possiede il 100% delle quote di Beta Germania che realizza un utile netto di Non sono verificati i requisiti per l applicazione della Direttiva Madre Figlia. Beta Germania Utile netto Dividendo Ritenuta 15% Alfa S.r.l. Quota di proprietà 100,0% Non si considerano per semplicità gli accantonamenti a riserva legale. 8
9 Quota imponibile 5% Aliquota IRES 27,5% 847 Credito d imposta 7 5% IRES NETTA 304 Dividendo netto I dividendi erogati da una società extra- UE L altro caso oggetto di analisi, è quello dei dividendi provenienti da un paese extracomunitario che non sia un paradiso fiscale. In questo caso la norma di riferimento è ancora l art. 89 D.P.R. 917/1986 che, a prescindere dalla quota di partecipazione, prevede sempre l esenzione sul 95% dell ammontare. A differenza dei casi precedenti, tuttavia, troverà applicazione una ritenuta alla fonte nel paese estero che sarà stabilita dalle norme Convenzionali. In sostanza, nulla cambia rispetto al precedente caso, se non l impossibilità di applicare la Direttiva Madre Figlia. Nel caso di dividendi erogati da soggetti residenti in paradisi fiscali, la norma di riferimento è l art. 89, co. 3, del D.P.R. 917/1986. Le richiamate disposizioni prevedono la tassazione integrale sui dividendi provenienti da Paesi Black list. In particolare, si prevede che: se gli utili non sono già stati tassati per trasparenza; o il contribuente ha ottenuto risposta favorevole all interpello ex. art. 167 c. 5 lettera b) 8 ; i dividendi sono tassati integralmente; dimostrando i requisiti richiesti dall esimente lettera b) sin dall inizio del periodo di possesso: i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza; e i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare. Come detto, Il regime integrale di tassazione sui dividendi di provenienza Black list, non opera: nel caso in cui gli utili distribuiti sono già stati imputati per trasparenza in ossequio alla disciplina prevista in materia di Controlled Foreign Companies, in quanto tale disposizione prevale rispetto a quella prevista per i dividendi (art. 167 e 168 del TUIR); 7 L applicazione del credito d imposta in tale misura è subordinata all applicazione da parte del paese estero dell aliquota convenzionale per le ritenute in uscita. 8 Rispettando inoltre le condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell articolo 87 (sin dall inizio del periodo di possesso). 9
10 qualora il contribuente abbia ottenuto un parere favorevole dall Amministrazione Finanziaria mediante interpello preventivo, presentato secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell articolo 167 del D.P.R. n. 917/1986. Se il contribuente riesce a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della CFC (esimente lettera b) sussistono sin dall inizio del possesso delle partecipazioni, così da ricostruire tutte le vicende reddituali e fiscali della controllata black list, i dividendi sono tassati sul 5% del loro ammontare. Quindi, dimostrando i requisiti richiesti dall esimente lettera b) sin dall inizio del periodo di possesso: i redditi del soggetto estero non sono tassati per trasparenza; i dividendi sono tassati solo sul 5% del loro ammontare. Tassazione Tassazione per dei trasparenza dividendi CFC Favorevole in quanto si riconosce lo svolgimento di una 100% NO effettiva attività commerciale Art. 167 c. 5 esimente lettera a). Favorevole in quanto riconosce la mancata allocazione dei 100% NO Esito redditi nel paradiso fiscale ma dell interpello solo per l esercizio in corso. CFC Favorevole in quanto riconosce Art. 167, c. 5, la mancata allocazione dei lett. b) redditi nel paradiso fiscale sin dall inizio della detenzione della NO 5% partecipazione (Art. 167 c. 5 lettera b). Esenti nel limite del Sfavorevole. SI reddito già tassato per trasparenza. È sempre conveniente presentare interpello disapplicativo per la CFC? Solo se si riesce a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione della CFC (esimente lettera b) sussistono sin dall inizio del possesso delle partecipazioni. 10
11 Esempio La controllata Malaysiana Tabella Tassazione per trasparenza e interpello disapplicativo a confronto Risposta favorevole interpello disapplicativo (esimente lettera a) Tassazione per trasparenza ex. art. 167 del TUIR Malaysia Malaysia Reddito imponibile Reddito imponibile Imposte 28% 280 Imposte 28% 280 Reddito netto Dividendi distribuiti 720 Dividendi distribuiti 720 Ritenuta in uscita - Ritenuta in uscita - Dividendi in uscita 720 Dividendi in uscita 720 Italia Italia Redditi imputati per - Redditi imputati per trasparenza trasparenza IRES 27,5% - IRES 27,5% 275 Credito d imposta - Credito d imposta 275 IRES netta - IRES netta - Tassazione totale 280 Tassazione totale 280 Dividendi percepiti 720 Dividendi percepiti - Reddito imponibile 720 Reddito imponibile - IRES 27,5% 198 IRES 27,5% - Tassazione totale 478 Tassazione totale 280 Socio società extra-ue Oggetto di analisi ora è il caso della società di capitali italiana che eroga dividendi al socio estero. Nel caso in cui il socio sia una società di capitali fiscalmente residente in un paese extra-ue, è prevista l applicazione di una ritenuta a titolo d imposta del 26% 9, sia che si tratti di partecipazioni qualificate sia che si tratti di partecipazioni non qualificate. Dividendi erogati a soci persone fisiche non residenti in Italia Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate Ritenuta del 26% a titolo d imposta 9 Per i dividendi percepiti a partire dal 1 Luglio 2014 per effetto del D.L. 66/2014. I dividendi percepiti antecedentemente a tale data scontavano una ritenuta del 20%. 11
12 La normativa interna dovrà essere coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove esistenti. In particolare, il par. 2 dell art. 10, del Modello OCSE che costituisce il prototipo Convenzionale di riferimento, prevede che i dividendi corrisposti da una società italiana ad un privato di altro Stato residente sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in caso di percipiente persona fisica. Da un punto di vista pratico, per invocare l applicazione dell aliquota ridotta il socio non residente deve attivarsi tempestivamente. In particolare, si dovranno utilizzare gli appositi modelli approvati con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate n /2013 del chiedendo l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi. Il contribuente per evitare l applicazione della ritenuta del 26% in luogo della più favorevole ritenuta del 15% (da verificare nell apposita Convenzione stipulata con lo Stato membro di residenza del soggetto percipiente), potrà presentare alla SRL italiana il modello A, corredato dell'attestazione di residenza fiscale rilasciata dall Autorità fiscale dello Stato in cui il beneficiario dei redditi è residente, chiedendo, ove possibile l applicazione delle norme convenzionali. X ALFA S.R.L. Oltre alla parte proposta, il Modello A si compone delle ulteriori sezioni: descrizione dei dividendi percepiti; dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato in 12
13 cui dichiara, tra l altro, l esistenza delle condizioni previste dalle norme convenzionali e la richiesta di applicazione dell aliquota ridotta; l attestazione dell Autorità Fiscale del Paese di residenza del soggetto non residente. Il Sostituto d imposta italiano, sotto la propria responsabilità, ha la facoltà di applicare il regime fiscale Convenzionale. Nei casi in cui: - la ritenuta sia stata già applicata; - il sostituto d imposta, pur ricevendo il modello A, non abbia voluto applicare la più favorevole norma Convenzionale; il socio non residente dovrà attivarsi per chiedere il rimborso della maggiore ritenuta subita. Dovrà presentare sempre il Modello A (barrando la casella rimborso), allegando la documentazione comprovante il diritto al rimborso (ad esempio la documentazione riguardante i requisiti relativi alla detenzione della partecipazione, copia delle certificazioni relative ai proventi erogati in Italia, documentazione originale o copia autentica comprovante l'effettiva corresponsione dei dividendi o degli interessi al beneficiario), all Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara via Rio Sparto, Pescara Italia (fax 085/ indirizzo [email protected] ). È bene tener presente che la domanda di rimborso va presentata entro 48 mesi dalla data del prelevamento dell imposta (art. 38, co. 1 e 2 del D.P.R /1973). X 13
14 Socio non residente Preventivamente Richiesta applicazione aliquota ridotta Posteriormente Richiesta rimborso Socio società UE Nel caso in cui i dividendi siano erogati a società e agli enti soggetti ad un imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell Unione Europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella c.d. White list, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l aliquota dell 1,375 per cento (art. 27, co. 3 ter, D.P.R. 600/1973). Si può anche evitare l applicazione dell aliquota ridotta, qualora sussistano i requisiti per l applicazione della Direttiva n. 2011/96/UE (che rifonde la Direttiva 90/435/CEE), recepita nel nostro ordinamento nell art. 27 bis del D.P.R. 600/1973. La richiamata disposizione prevede che le società estere che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se: a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'unione Europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'unione Europea; c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta Direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. In sostanza, i dividendi erogati da una società residente in Italia alla sua controllante, la quale deve detenere una partecipazione minima del 20% 10, sono esenti da ritenute in uscita nello Stato membro di residenza della società figlia. 10 La percentuale era del 10% fino al
15 Per ottenere l esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà presentare alla società italiana il Modello E approvato con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia dell Entrate n /2013 del x ALFA SRL Il Modello E, oltre alla sezione proposta, si compone della: descrizione dei dividendi percepiti; dichiarazione del beneficiario o del suo rappresentante autorizzato in cui dichiara, tra l altro, che sussistono i requisiti per l applicazione della normativa in questione e si richiede l esenzione dall imposta italiana; l attestazione dell Autorità Fiscale del Paese di residenza del soggetto non residente relativa alla sussistenza dei requisiti. Nel modello, da inviare preventivamente al sostituto d imposta, per chiedere la non applicazione della ritenuta, deve essere allegata una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) (la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno). Sia la certificazione che la dichiarazione della società si effettuano compilando il modello E. Anche in questo caso, qualora la società figlia residente in Italia non applica direttamente il regime di esenzione previsto dall art. 27 bis del D.P.R. 600/1973, il modello E può essere utilizzato inviandolo al centro Operativo di Pescara, anche per richiedere il rimborso dell imposta applicata con le modalità e i termini indicati per il Modello A. - Riproduzione riservata - 15
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014
La Tassazione dei Dividendi percepiti nel 2014 Come noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione dei redditi di natura finanziaria innalzandone l aliquota dal 20% al 26%, fatta
Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 22.11.2013 Ritenute su royalties corrisposte a non residenti Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale Categoria: Imposte dirette
Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013
ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE
Studio Fabrizio Mariani Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova Tel. e. fax. 010.59.58.294 [email protected] Circolare n. 14/2015 del 7 maggio 2015 TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER LE PERSONE FISICHE
RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009
RISOLUZIONE N. 151/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 giugno 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Redditi di capitale corrisposti a soggetti non
La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 6 14 GENNAIO 2014 La certificazione dei dividendi corrisposti nel 2013 Copyright 2014 Acerbi
Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società
Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società 7 Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore
RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A.
RISOLUZIONE N. 170/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 dicembre 2005 OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.P.A. Con l interpello specificato in oggetto,
N. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI
N. 21 2007 NUOVO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI Riportiamo qui di seguito il nuovo schema di certificazione di cui all articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del Decreto del Presidente della
FRONTESPIZIO. Domanda per il rimborso, l esonero o l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti
Provvedimento dell'agenzia delle Entrate Prot. N. 2013/84404 FRONTESPIZIO Domanda per il rimborso, l esonero o l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti Convenzioni
OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014
Informativa per la clientela di studio N. 04 del 07.01.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: ENC: tassazione dividendi distribuiti dall 01.01.2014 La Legge di Stabilità 2015 porta con sé un aggravio
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN
Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza
Fiscal News N. 146. La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014. La circolare di aggiornamento professionale 21.05.2014.
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 146 21.05.2014 La gestione degli immobili esteri in UNICO 2014 Quadro RL e RW Categoria: Unico Sottocategoria: Persone fisiche La proprietà o
OGGETTO: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XX
RISOLUZIONE N. 17/E Roma, 27 gennaio 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. n. 2005/180472 OGGETTO: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. XX Con l interpello specificato
Fiscal News N. 334. Cessione di partecipazioni estere. La circolare di aggiornamento professionale 04.12.2013. Potestà impositiva
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 334 04.12.2013 Cessione di partecipazioni estere Potestà impositiva Categoria: Imposte dirette Sottocategoria: Varie La tassazione della plusvalenza
RISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
Nuova disciplina della tassazione dei dividendi
L Imposta sul Reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Nuova disciplina della tassazione dei dividendi Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
Fondi pensione, un tris di chiarimenti
Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati
aggiornato al 31 luglio 2014
aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai
CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
RISOLUZIONE N. 141/E
RISOLUZIONE N. 141/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 dicembre 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line
Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano
Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio
Servizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected] Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 14 MARZO 2008 Informativa n. 25 QUADRO C: MODALITÀ
RISOLUZIONE N. 158/E
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell
Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 01 marzo 2013 Oggetto: Circolare n. 6/2013 del 01 marzo 2013
Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri
Focus di pratica professionale di Fabio Giommoni Il trattamento fiscale dei dividendi transfrontalieri La recente sentenza della CTR dell'aquila n.390/12, in materia di rimborso delle ritenute sui dividendi
IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA
IMPLICAZIONI TRIBUTARIE ITALIANE DEGLI INVESTIMENTI IN FRANCIA Milano, 6 Aprile 2011 1 AGENDA L investimento diretto in Francia mediante l apertura di una filiale (branch) Il principio della tassazione
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato
NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE
1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione allegato
OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
ovvero dalla distribuzione di riserve di capitale. Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti con: azioni o quote;
Tassazione dei dividendi La riforma del diritto societario ha introdotto importanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 1º gennaio 2004. Con la riforma viene modificato
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013
Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER
PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato
Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 17.03.2015 Soggetti non residenti: novità detrazioni e deduzioni UNICO PF 2015 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico Persone fisiche
Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012
Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli
RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni
NOTA OPERATIVA N. 7/2015. OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo.
NOTA OPERATIVA N. 7/2015 OGGETTO: Crediti per imposte pagate all estero, aspetti fiscali e modalità di calcolo. - Introduzione E sempre più frequente che le imprese italiane svolgano la propria attività
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 58/E Roma, 27 febbraio 2002 OGGETTO: Interpello n.954-130/2001. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212. Contratto di tesoreria accentrata Cash pooling. Applicabilità del regime di
RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI
RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari
RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013
RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi
REGIME FISCALE DEI MINIBOND
I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo
OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti Premessa La certificazione degli utili e proventi equiparati corrisposti
FRONTESPIZIO. Domanda per il rimborso, l esonero o l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti
Domanda per il rimborso, l esonero o l applicazione dell aliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti Convenzioni contro le doppie imposizioni dividendi (MODELLO A) interessi (MODELLO
OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine
RISOLUZIONE N. 92/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 92/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 aprile 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Assegnazione gratuita di azioni - Lavoratore
CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1
del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi
Risoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
UNICO 2014 Principio di competenza e correzione di errori contabili (recepimento principi C.A.d.E. n. 31/E/2013)
Dott. Gianluca Cristofori (Commercialista in Verona) UNICO 2014 Principio di competenza e correzione di errori contabili (recepimento principi C.A.d.E. n. 31/E/2013) 1 Circolare 31/E/2013 1. onere addebitato
RISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1 Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa Il Regime Fiscale di un Fondo Pensione è caratterizzato da tre momenti: 1. Contribuzione 2. Gestione Finanziaria
L utilizzo della riserva da rivalutazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 26.03.2014 L utilizzo della riserva da rivalutazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riserve L'art. 15, comma 18, D.L. 185/2008
Sede del soggetto e imposizione fiscale. Prof. Giuseppe D ANDREA
Sede del soggetto e imposizione fiscale Prof. Giuseppe D ANDREA Obiettivi: analizzare i criteri di collegamento per la tassazione ai fini IRES ; esaminare i criteri di tassazione per le società ed Enti
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 136 Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione (allegato
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
I primi chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei dividendi e dei redditi assimilati
I primi chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei dividendi e dei redditi assimilati 1 PREMESSA Una delle principali direttrici di cambiamento che caratterizzano la riforma del sistema fiscale, attuata
Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio
CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un
DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES
DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES (Walter Andreoni) GALLERIA CIVICA D ARTE MODERNA Torino, 11 Gennaio 2006 Dividendi - In generale Tassazione in entrata (IRES, IRPEF); Tassazione in uscita (ritenuta alla
RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR
RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza
DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE
INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che
Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi
RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW
RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004
RISOLUZIONE N.12/E Roma, 09 febbraio 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto:Istanza d interpello art. 25 del DPR n. 600 del 1973 Applicabilità della ritenuta sui compensi a titolo di diritto
RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
CIRCOLARE N. 61/E. Roma, 27 dicembre 2010. OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.
CIRCOLARE N. 61/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 dicembre 2010 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust. PREMESSA Come noto, l articolo 1, commi da 74 a 76, della
FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME. 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)
Allegato alla Nota Informativa FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE 1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione) I fondi pensione, istituiti in
RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
RISOLUZIONE N. 200/E
RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente
Servizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: [email protected] Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA
RISOLUZIONE N. 67/E. OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa
RISOLUZIONE N. 67/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Sig. Alfa Sintesi Per l art. 12 del protocollo allegato
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007
SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto
Regime del risparmio gestito
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:
DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8
Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi
PrevAer Fondo Pensione
Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi
RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 76/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 marzo 2009 OGGETTO: IRPEF Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Operazioni a premio organizzate da due o più soggetti Soggetto obbligato
RISOLUZIONE N. 128/E
RISOLUZIONE N. 128/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO:Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale dei canoni corrisposti
