Fatturazione elettronica verso PA
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- Bernarda Valente
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1 Fatturazione elettronica verso PA Presentazione delle soluzioni 17 febbraio 2015
2 Introduzione L impatto della nuova normativa sull organizzazione La Finanziaria del 2008 ha introdotto l obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA. La nuova disposizione normativa comporta un adeguamento del processo e dei sistemi di fatturazione da parte delle aziende che emettono fattura attiva verso un cliente appartenente alla Pubblica Amministrazione. Per ottemperare alla nuova normativa ed adeguare le proprie attività e processi organizzativi è necessario: Mettere in atto il servizio di fatturazione elettronica verso PA; Archiviare le fatture elettroniche emesse in modalità sostitutiva; Gestire il periodo di transizione con soluzioni tampone per necessità immediate di fatturazione; Formare le persone coinvolte nel processo
3 Qualche numero 5 MLN le imprese italiane 2 MLN le imprese fornitrici PA 60 MLN le fatture scambiate nell anno 135 MLD il volume fatturato Fonte: Agenzia per l Italia Digitale Convegno Assosoftware 2014
4 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Premessa FATTURA Tradizionale Elettronica Creata su supporto materiale Trasmessa mediante: consegna o spedizione fisica; mail (es.: allegato PDF); fax; Conservata su supporto cartaceo o eventualmente in conservazione sostitutiva Creata in formato elettronico Trasmessa con mezzi elettronici (es.: pec, messa a disposizione su sito Internet, ) Conservata obbligatoriamente in conservazione sostitutiva 4 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
5 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica in base alla normativa IVA nazionale e comunitaria Nuova definizione di fattura elettronica dal 1 gennaio 2013: Art. 21, comma 1, DPR 633/1972: «Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario» Caratteristiche: documento emesso e ricevuto in formato elettronico accettazione del destinatario. Accettazione non richiesta nel caso di fattura elettronica obbligatoria alle PP.AA.; formato elettronico scelto liberamente tra quelli in commercio (pdf, doc, xls, tiff, xml, ); 5 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
6 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica in base alla normativa IVA nazionale e comunitaria Viene confermato che le fatture elettroniche, al pari di quelle cartacee, devono possedere i seguenti requisiti (art. 233 Direttiva 45/2010): Integrità del contenuto: la garanzia di non alterazione del contenuto obbligatorio della fattura richiesto per legge; Autenticità dell origine: l attestazione da parte del soggetto emittente la fattura che il documento è stato da lui, o in suo nome e per suo conto, rilasciato; Leggibilità della fattura: la fattura deve essere immediatamente comprensibile, senza necessità di ricorrere ad un attività interpretativa. Tali elementi devono essere garantiti sia dal cedente/prestatore che dal concessionario/committente dal momento dell emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura (10 anni) (cfr. Circ. AE n. 12/E del ). 6 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
7 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica in base alla normativa IVA nazionale e comunitaria La sussistenza e l assicurazione della presenza dei requisiti può essere garantita a scelta di ciascun soggetto passivo mediante utilizzo di uno dei seguenti strumenti, tra di loro alternativi (art. 233 Direttiva 45/2010/UE e art. 21, terzo comma, quarto periodo, DPR n. 633/72): firma elettronica qualificata o digitale dell emittente; trasmissione elettronica dei dati (EDI), a condizione che l accordo per l utilizzo di tale modalità di trasmissione dei dati preveda l uso di procedure che garantiscano l autenticità dell origine e l integrità dei dati; sistemi di controllo interno di gestione che creino una «pista di controllo» affidabile tra la fattura elettronica e la relativa cessione/prestazione; qualsiasi altra tecnologia in grado di garantire l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. 7 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
8 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica in base alla normativa IVA nazionale e comunitaria La fattura elettronica in generale si ha per emessa: all atto della sua trasmissione per via elettronica al cessionario/committente, ossia con l invio della fattura al destinatario tramite mezzi elettronici (es. via , PEC, ecc.); oppure all atto della sua messa a disposizione al cessionario o committente, ad esempio mediante conservazione della fattura su di un server e messa a disposizione al cliente attraverso l invio di un messaggio che indichi il link dal quale il cliente può recuperare il documento (cfr. Circ. AE 45/E del e 12/E del ); eccezione: verso le PP.AA. 8 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
9 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. Con la Legge Finanziaria per il 2008 (art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, è stato previsto: l obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture verso le PP.AA. e le amministrazioni autonome in forma elettronica, a decorrere dall entrata in vigore di apposito decreto del MEF; il divieto per le PP.AA., a partire da tale data, di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e, trascorsi tre mesi da tale data, il divieto di effettuare pagamenti sino all invio in forma elettronica; l obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche alle PP.AA. mediante un sistema elettronico gestito da Sogei (il cd. Sistema di Interscambio - SDI). 9 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
10 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. (Decreto MEF n. 55/2013) Con il decreto MEF del 3 aprile 2013, n. 55 (in vigore dal 6 giugno 2013), al fine di regolamentare il procedimento di fatturazione elettronica alle PP.AA. sono stati disciplinati: l ambito di applicazione -> fatture emesse verso le PP.AA. di cui all Elenco ISTAT pubblicato ogni anno in G.U. entro il 30 settembre (cfr. rinvio all art. 1, commi 2 e 3 della L. 31 dicembre 2009, n. 196); le regole di identificazione -> le PP.AA. destinatarie delle fatture elettroniche sono identificate con un codice (Codice Univoco Ufficio) rinvenibile nell Indice delle PP.AA. (IPA), consultabile sul sito le regole tecniche per l emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche -> contenuto della fattura elettronica e relative modalità di emissione e trasmissione; le procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ad alle gestione delle fatture elettroniche; le misure di supporto per le PMI -> ad es strumenti informatici open source per la fatturazione elettronica; l intervento di intermediari abilitati -> per trasmissione alle PP.AA., conservazione elettronica e l archiviazione delle fatture elettroniche. 10 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
11 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. (Decorrenza) Decorrenza Adozione volontaria: dal 6 dicembre 2013 tutte le «amministrazioni», sulla base di specifici accordi con tutti i loro fornitori, posso avvalersi del Sistema di Interscambio per la ricezione di fatture elettroniche. Adozione obbligatoria: dal 6 giugno > per Ministeri, Agenzie fiscali, Enti Nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell elenco predisposto dall ISTAT; dal 31 marzo > per tutte le restanti amministrazioni pubbliche (data anticipata a seguito dell entrata in vigore dell art. 25 D.L. 66/2014 c.d. «Decreto Renzi-IRPEF») 11 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
12 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. (caratteristiche) La fattura elettronica alle PP.AA. dovrà essere emessa esclusivamente in formato XML non contenente macroistruzioni e codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati; rispettare il contenuto obbligatorio delle fatture ex artt. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/72, con aggiunta di alcune informazioni specifiche es. «codice univoco ufficio», ritenuta acconto, cassa previdenza, bollo, ecc. (cfr. Allegato «A» al D. MEF n. 55/2013) e deve seguire specifiche tecniche rese disponibili sul sito rispettare il tracciato stabilito, così da corrispondere allo standard prevedibilmente usato a livello Comunitario; garantire Autenticità e integrità esclusivamente tramite apposizione della firma elettronica qualificata ovvero digitale; essere trasmessa, anche mediante ausilio di intermediari abilitati, al Sistema di Interscambio con uno dei sistemi informatici previsti dal decreto citato (es. PEC, messa a disposizione su sito WEB o su circuiti HTTPS e FTP). 12 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
13 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. (emissione/ricevuta) In merito alle fatture elettroniche trasmesse mediante uno dei sistemi previsti, il sistema di Interscambio: effettua alcuni controlli sul documento (e.g., nomenclatura del file, unicità, integrità, autenticità/validità della firma, conformità alle specifiche tecniche, validità del contenuto) e, rilascia le seguenti ricevute e notifiche in formato XML, che dovranno essere conservate elettronicamente: notifica di scarto, laddove il controllo abbia avuto esito negativo; ricevuta di consegna, laddove il controllo e la trasmissione alla P.A. abbiano avuto esito positivo: è in tale momento che la fattura si considera «emessa»; notifica di mancata consegna, laddove per cause tecniche imputabili al destinatario non sia stato possibile consegnare la fattura alla P.A.; notifica di riconoscimento/rifiuto della fattura elettronica a seguito dell ottenimento della stessa da parte della P.A. destinataria. 13 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
14 Fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni Fattura elettronica alle PP.AA. Vs fattura elettronica A differenza della fattura elettronica, la fatturazione elettronica alle PP.AA. ha le seguenti peculiarità: è un obbligo e non una facoltà; non necessita del consenso delle PP.AA.; se la fattura è emessa in difformità al provvedimento le PP.AA. non possono accettare il documento e il NON POSSONO PROVVEDERE AL SUO PAGAMENTO; formato XML e contenuto aggiuntivo rispetto alle ordinarie fatture; Autenticità e integrità garantite da firma elettronica qualificata ovvero digitale; Inviata solo al Sistema di Interscambio; emessa solo a seguito di ricevuta di consegna; obbligo di conservazione elettronica delle notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio. 14 Tendenze e Aggiornamenti Tributari
15 Cosa cambia I principali aspetti di cambiamento Ambito Soluzione Ricorso a soggetto intermediario per la gestione e trasmissione della fattura emessa Viene introdotta una nuova figura che in remoto ha il ruolo di raccordo tra la società ed il Gestore del Sistema di Interscambio, avente la funzione di supervisione e di controllo per conto del cliente della PA. Informatizzazione delle procedure di gestione e trasmissione delle comunicazioni Le procedure vengono informatizzate attraverso l implementazione di due nuovi applicativi di mercato: sistema interconnesso al sistema informativo aziendale che si occupa di gestire l insieme di procedure che conducono alla trasmissione della fattura elettronica; sistema che permette la conservazione sostitutiva dei documenti Inserimento a sistema della firma digitale La firma digitale viene prodotta automaticamente dal sistema dietro work flow autorizzativo (tramite autenticazione) Apposizione della marca temporale La marca temporale viene apposta automaticamente con la formazione del file XML tramite sottoscrizione fatta precedentemente con Provider esterno (ente certificatore) che attesta legalmente l ora e la data di emissione del documento Obbligo di conservazione sostitutiva della fattura trasmessa Al termine del processo di trasmissione la conservazione sostitutiva obbligatoria ed informatizzata del pdf comporta la dematerializzazione delle fatture cartacee (eventualmente anche altri documenti come ad es. allegati) poiché equipara e rende legale la fattura attraverso l apposizione della marca temporale (riferimento temporale) e la firma digitale Impatto dei requisiti tecnici sulla formazione della fattura La nuova disposizione legislativa ha introdotto sostanziali cambiamenti in termini di requisiti di contenuto, struttura e sulle specifiche tecniche della fattura, che vanno implementate nei sistemi informativi.
16 Architettura informatica (esemplificativa) Le applicazioni implicate dalla creazione della fattura alla conservazione sostitutiva del documento Gestione anagrafica clienti Gestione sezionale fatture PA Inserimento e contabilizzazione fattura Dettaglio stato fattura emessa Controllo trasmissibilità fattura Invio al destinatario PA Aggiornamento stati di trasmissione Ricezione ed invio conferme di trasmissione e accettazione da parte del cliente PA Sistema Interscambio ERP Gestione Fattura PA Archiviazione Conservazione Sostitutiva Integrazione dati obbligatori non gestiti in ERP Integrazione anagrafica clienti PA Forma fattura XML Apposizione firma digitale e marca temporale Invia fattura Riceve esiti da SDI Tracking stato fattura Gestione dei lotti di fatture Indicizzazione documenti per futura ricerca Archiviazione sostitutiva nel data centre
17 Le soluzioni informatiche Le principali caratteristiche Gestione Fattura PA Archiviazione e Conservazione Sostitutiva 1 Creazione di file XML 1 Inserimento del lotto di fatture Completamento informazioni Integrazione informazioni di trasmissione Normalizzazione del dato (es. sul formato) Definizione di eccezioni per controparte 2 Firma digitale e Marca Temporale Firma Cades o Xades del partner emettente la fattura Apposizione automatica della marca temporale 3 Invio a SDI Tramite PEC senza accreditamento preliminare con allegato max 30 Mb Tramite upload su sistema di interscambio 4 Ricezione della comunicazione: - «Accettazione» e «consegna» - «Scarto» - «Mancata consegna» 5 Esito del Gestore SDI Esito cliente PA committente Import dal sistema del lotto di fatture da archiviare 2 Firma digitale/hash (impronta informatica) Calcolo dell impronta del file (hash sequenza alfanumerica univoca) Cifratura dell hash Applicazione della firma al file in remoto (no hardware) 3 Marca temporale Autenticazione con credenziali al web service dell ente certificatore Applicazione di data e ora al lotto di file 4 Conservazione Archiviazione del lotto entro 1 anno dall emissione (altrimenti perde validità) Conservazione sostitutiva del documento Il committente comunica a SDI se: - Accetta e riconosce il debito; - Rifiuta la fattura; - Non comunica nulla
18 E l occasione per rivedere il processo di fatturazione a L adozione di piattaforme tecnologiche, soluzioni informatiche ed assetti organizzativi finalizzati alla gestione della Fattura PA, offre l opportunità di proseguire nel percorso di progressiva dematerializzazione dei processi e della documentazione cartacea 1 DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSO FATTURAZIONE Workflow Fatturazione ebilling DEMATERIALIZZAZIONE ALTRI PROCESSI E DOCUMENTI Business Process Management Document Management System Enterprise Content Management FATTURAZIONE ELETTRONICA PA Fattura PA in formato elettronico e conservata in forma sositutitva.
19 Imparare dall esperienza acquisita.. Alimentazione campi obbligatori Campi codificati e formati Controlli di congruenza Competenze interdisciplinari Adeguatezza alle normative La normativa per la fatturazione elettronica alla PA prevede 61 campi obbligatori: i sistemi ERP non sempre prevedono tutti i campi richiesti e/o non sempre tali campi sono alimentati quando si produce una fattura cartacea Nella fattura PA sono presenti numerosi campi codificati e controllati: in molti campi è necessario codificare l informazione secondo precise tabelle e comunque vanno rispettati i formati previsti dai campi (es. date, formati numerici, dati alternativi/opzionali) Il sistema di interscambio effettua dei controlli di congruità anche su dati «dinamici»: il codice fiscale del soggetto PA e il codice ufficio, ad esempio, sono controllati al momento della trasmissione in base a tabelle aggiornate su base giornaliera Le competenze necessarie per la realizzazione del sistema di fatturazione PA si estendono in diversi ambiti disciplinari: normative e legali, tributarie, tecnologiche ed applicative La normativa è soggetta ad interpretazioni ed evolve attraverso i chiarimenti delle autorità competenti: circolari e chiarimenti dell Agenzia delle Entrate possono modificare o indirizzare lo scenario realizzativo Prevedere l integrazione dei campi non presenti o non inseriti nell ERP sul sistema di Gestione Fattura PA Adattare il sistema ERP a formati e codifiche previste dalla normativa e/o implementare transcodifiche e normalizzazioni del dato nel sistema Gestione Fattura PA Anticipare i controlli previsti dal Sistema di Interscambio nel sistema di Gestione Fattura PA e collegarlo alle tabelle fornite da OpenPA Accelerare la diffusione delle necessarie competenze attraverso corsi/seminari calibrati sul processo/soluzione di fatturazione adottata Assicurare la corretta applicazione della normativa affidando ad un advisor esterno la certificazione dell intero processo di Fatturazione PA
20 Studio Tributario e Societario Novità tributarie Il punto di vista STS Lo Split Payment
21 Split payment Art. 17-ter del D.P.R. 633/ Studio Tributario e Societario
22 Legge «Stabilità 2015» Split payment Con l introduzione del nuovo articolo 17-ter nel D.P.R. n. 633/72, è stata prevista e disciplinata una particolare modalità di versamento dell IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni «enti pubblici» (per le ipotesi in cui gli stessi non risultino già essere debitori di imposta mediante meccanismi di reverse charge). Con Decreto del MEF del 23 gennaio 2015 (pubblicato in G.U. lo scorso 3 febbraio), sono state fornite indicazioni sulle modalità e termini di versamento dell IVA nei casi di applicazione del nuovo art. 17-ter. Circolare Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015, n. 1/E Studio Tributario e Societario
23 Legge «Stabilità 2015» Split payment Efficacia Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015 (Art. 9 del DM 23 gennaio 2015, anticipato dal Comunicato Stampa MEF n. 7/2015). La norma è entrata in vigore nel 2015, sebbene sia soggetta a preventiva autorizzazione comunitaria così come espressamente previsto dal comma 632 della Legge di Stabilità Studio Tributario e Societario
24 Legge «Stabilità 2015» Split payment Regole di funzionamento Il fornitore emette fattura nei confronti dell ente pubblico, con rivalsa/indicazione dell IVA e con l annotazione «scissione dei pagamenti» Il fornitore che effettua operazioni assoggettate al nuovo regime non è tenuto al pagamento dell imposta, ma deve operare la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/72 senza computare l imposta ivi indicata nella liquidazione periodica L ente pubblico paga al fornitore il corrispettivo della fornitura (solo imponibile + altri importi non soggetti ad IVA) e versa l IVA direttamente all Erario (secondo termini e modalità fissati dal decreto del MEF) Studio Tributario e Societario
25 Legge «Stabilità 2015» Split payment Esempio Una società effettua una prestazioni di servizi nei confronti di un ente pubblico, soggetta al meccanismo dello split payment (il pagamento e l emissione della fattura per un corrispettivo di di IVA sono successivi al 1 gennaio 2015). Modalità di contabilizzazione 1 DIVERSI a DIVERSI 122 Credito verso ente pubblico 100 G/C IVA c/split payment 22 Ricavi per cessioni a ente pubblico 100 IVA c/split payment 22 Modalità di contabilizzazione 2 Credito verso ente pubblico a DIVERSI 122 Ricavi per cessioni a ente pubblico 100 IVA c/split payment 22 IVA c/split payment a Credito verso ente pubblico Studio Tributario e Societario
26 Legge «Stabilità 2015» Split payment Soggetti interessati Stato Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura Istituti universitari ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, aventi prevalente carattere scientifico Enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza In dettaglio vedasi la Circolare 1/E: interpretazione estensiva dell art.6, quinto comma, d.p.r. 633/72 Per una puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della nuova disciplina, il fornitore può consultare l Indice delle PA consultabile alla pagina Studio Tributario e Societario
27 Legge «Stabilità 2015» Split payment Soggetti esclusi Enti previdenziali privati o privatizzati Aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA) Enti pubblici economici che operano con una organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico (ancorché nell interesse della collettività) Ordini professionali; Enti e Istituti di Ricerca; Agenzie fiscali; Autorità Amministrative Indipendenti (come l AGCOM); Agenzie Regionali per la Protezione dell Ambiente (ARPA); Automobile Club Provinciali; Agenzia per la Rappresentanza delle PA (ARAN); Agenzia per l Italia Digitale (AgID); Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Studio Tributario e Societario
28 Legge «Stabilità 2015» Split payment Ambito oggettivo Cessioni di beni e servizi verso gli «enti pubblici» interessati dalla norma (a prescindere dal fatto che essi stiano operando nelle loro vesti istituzionali o in ambito commerciale). Le operazioni interessate sono solo quelle documentate mediante emissione di fattura (o fattura elettronica) e non mediante modalità semplificate di certificazione (scontrino, ricevuta fiscale o non fiscale). Esigibilità dell imposta L imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi fatta salva la possibilità di opzione per l esigibilità anticipata dell IVA al momento di ricezione della fattura (ovviamente si tratta di una questione di interesse degli enti pubblici che ricevono le fatture!). Per effetto dell entrata in vigore dell art. 17-ter la disposizione di cui all art. 6, comma 5, secondo periodo del D.P.R. n. 633/72 risulta applicabile solamente nei casi in cui non trova applicazione lo split payment Studio Tributario e Societario
29 Legge «Stabilità 2015» Split payment Esclusioni Lo «split payment» non si applica: alle operazioni soggette al regime del «reverse charge» (i.e. quando l ente pubblico è debitore d imposta. Es. acquisto da non residente non stabilito, rottami, etc.); ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte sia a titolo d imposta che a titolo di acconto (precisazione fornita nell ambito di Telefisco) Studio Tributario e Societario
30 Legge «Stabilità 2015» Split payment Effetti finanziari L imposta non entrerà più nella disponibilità del fornitore di PA Il versamento dell IVA dovuta sarà effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando apposito codice tributo (il decreto MEF prevede tre differente modalità di versamento). Per i fornitori si avrà un incremento delle situazioni di credito IVA. Per mitigare tale effetto è stato modificato l art. 30 c. 2, lettera a) in modo da includere le operazione assoggettate al c.d. split payment tra le operazioni che conferiscono il diritto al rimborso (annuale o infrannuale) del credito IVA. Il rimborso avverrà in via prioritaria ai sensi dell art. 38-bis, comma 10 del D.P.R. n. 633/72 limitatamente ad un importo non superiore all IVA relativa alle operazioni assoggettate al regime di cui al 17-ter Studio Tributario e Societario
31 Legge «Stabilità 2015» Split payment Sanzioni In virtù dell obiettiva condizione di incertezza normativa e dell applicazione della norma sin dal 1 gennaio 2015, i comportamenti commessi dai contribuenti sino al 9 febbraio 2015 sono fatti salvi e, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni. Sicché laddove, per errore, il contribuente: - abbia emesso fattura e regolarmente versato l IVA addebitata alla PA, non occorrerà fare alcuna nota di variazione; invece, se - abbia emesso fattura con annotazione Scissione dei pagamenti, dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari Studio Tributario e Societario
32 Legge «Stabilità 2015» Split payment e Fatturazione elettronica alla P.A. Il Sistema di Interscambio è stato adeguato per permettere l assolvimento dell obbligo di indicare in fattura l applicazione della normativa sullo Split Payment: valore «S» scissione dei pagamenti valore «I» IVA a esigibilità immediata valore «D» - IVA ad esigibilità differita Studio Tributario e Societario
33 I nostri uffici Bologna Via A.Testoni, 3 Tel: Fax: Firenze Corso Italia, 17 Tel: Fax: Genova Piazza della Vittoria, 15/34 Tel: Napoli Via Riviera di Chiaia 180 Tel Fax Padova Via N. Tommaseo, 78/C Tel: Fax: Roma Via XX Settembre, 1 Tel: Fax: Catania in corso di apertura Desk Hong Kong Olderigo Fantacci Partner ofantacci@deloitte.com New York Stefano Schiavello Partner stschiavello@deloitte.com Fax: Milano Via Tortona, 25 Tel: Torino Galleria San Federico, 54 Tel: Fax: Fax: Studio Tributario e Societario
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