La fine della tutela reale nei licenziamenti: una storia ancora tutta da scrivere. Dott.ssa Noemi Graceffo noemi.graceffo@ssalex.



Documenti analoghi
Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 4 Dicembre 2014, n (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Controversia di lavoro

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI

JOBS ACT COMPATIBILITA COSTITUZIONALI

La responsabilità da illeciti tributari

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

La riforma Fornero ha ancorato la tutela reintegratoria (depotenziata) alle sole ipotesi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Il licenziamento disciplinare alla luce del Jobs act

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

11. LICENZIAMENTO PER RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

DLGS n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

ARCESE TRASPORTI S.P.A. Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 CODICE DISCIPLINARE

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Licenziamenti e Riforma Fornero

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

MASSIME: LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 30 Marzo 2011, n 7272 (Pres. Roselli; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Danno derivante

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Jobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

Sezione Lavoro. Sentenza n del 12 ottobre (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

RISOLUZIONE N. 211/E

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

Indagini bancarie aperte a tutti.

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

IL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENZIALE, IL MANDATO DI AMMINISTRATORE PROFILI GIUSLAVORISTICI, PREVIDENZIALI E SOCIETARI

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 1 Febbraio 2013, n 2422 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Lavoratore Congedo

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO PARERE N. 7 TERMINE PER IRROGARE LA SANZIONE DISCIPLINARE IL QUESITO

Circolare N. 46 del 26 Marzo 2015

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL Area Consulenza del Lavoro

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

Oggetto: Informativa n. 2. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI

Medico (assi)cura te stesso. Milano

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

Nota Circolare UPPA n. 41/08. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale

RISOLUZIONE N. 90 /E

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

Il contratto a tutele crescenti - sintesi della disciplina

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

Roma, 15 febbraio Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Commi 1, 2 e 3: tutela reintegratoria piena o forte

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

Piccolo imprenditore

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015


i diritti dei membri della famiglia legittima.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 23 Gennaio 2015, n 1262 (Pres. F. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Dipendente

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Guardie volontarie e funzioni di PG: nota alla circolare del 15 ottobre 2005 del Ministero dell Interno

L aggiornamento del canone nelle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo

La successione. Obiettivi

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Indennizzo economico o reintegrazione, primi dubbi e chiarimenti

Deliberazione n. 1/2009/PAR

LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI DOPO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

CIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna

se il lavoratore ingiustamente licenziato. Si trattava del c.d. reintegro che realizzava quella che veniva chiamata tutela reale del lavoratore

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

JOB ACT 2015 Guida sintetica I nuovi licenziamenti AVV.TO PIERCARLO ANTONELLI AVVOCATI ASSOCIATI FRANZOSI - DAL NEGRO - SETTI

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

Transcript:

La fine della tutela reale nei licenziamenti: una storia ancora tutta da scrivere. Dott.ssa Noemi Graceffo noemi.graceffo@ssalex.com La Corte Costituzionale, nell ormai lontano 1965, fu chiamata a pronunciarsi sull art. 4 della nostra Carta Fondamentale. Quella sentenza scrisse, in un certo qual modo, la storia del diritto del lavoro, ponendo le basi per la disciplina del licenziamento, o meglio dei licenziamenti: parlando, infatti, proprio del diritto al lavoro quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nei modi di esercizio dell'attività lavorativa, la Corte Costituzionale ebbe, tuttavia, a precisare che l'art. 4 Cost., come non garantisce a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione, così non assicura il diritto alla

P. 2 La conservazione del lavoro che, nel primo, dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto (Corte Costituzionale 26 maggio 1965, n. 45). La Riforma Fornero, intervenuta con la legge n. 92/2012, si è ben inserita in tale assetto e, a poco più di un anno dalla sua introduzione, le modifiche riguardanti l art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, ovvero la norma centrale in tema di licenziamento, è, ancora, sul banco degli imputati. Il vivace e critico dibattito intorno alla novella legislativa deriva dal notevole mutamento di tendenza che essa ha determinato: con la Riforma citata è stato, almeno formalmente, intaccato il dogma della tutela reale per il lavoratore illegittimamente licenziato. Bisogna premettere che tale Riforma si è occupata dei licenziamenti individuali o individuali plurimi, ovvero di quei licenziamenti riguardanti un numero di lavoratori non superiore a quattro. Come è noto, l art. 18 ante riforma prevedeva, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Il nuovo art. 18, diversamente, ponendo l accento sulla tutela risarcitoria, prevede sempre la reintegrazione del lavoratore per i soli licenziamenti nulli, ovvero per quei licenziamenti aventi il più alto disvalore sociale: si tratta dei licenziamenti discriminatori, intimati per causa di matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento per maternità, nonché dei licenziamenti riconducibili ad altri casi di nullità previsti dalla legge o aventi alla base un motivo illecito determinante. Diversamente, non sono nulli ma inefficaci i licenziamenti comminati oralmente; a tal proposito, bisogna precisare che il licenziamento orale è, comunque, consentito nel caso di recesso ad nutum o libero (ex art. 2118 cod. civ.) e cioè per i lavoratori in prova (art. 10, L. n. 604/1966); per i lavoratori domestici (art. 4, c. 1, L. n. 108/1990); per i lavoratori con diritto a pensione (art. 4, c. 2, L. n. 108/1990); per i lavoratori apprendisti alla scadenza del periodo di apprendistato (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, come mod. dalla L. n. 92/2012) e per gli sportivi professionisti (art. 4, c. 8, L. n. 91/1981). La questione si complica nel caso di licenziamenti per motivi disciplinari. Il licenziamento disciplinare è, pacificamente, considerato non un terzo genere di

P. 3 La recesso, bensì una specie del genere giusta causa o giustificato motivo soggettivo ed, in questo caso, il recesso del datore di lavoro è determinato dalla condotta colpevole del lavoratore. La tutela reale per il lavoratore illegittimamente licenziato è prevista solo in due ipotesi: quando il fatto contestato non sussiste ovvero, pur sussistendo il fatto, esso, nei contratti collettivi, è punito con sanzioni che non prevedono l espulsione del lavoratore. La Corte di Cassazione ha, a tal proposito, affermato che il licenziamento disciplinare richiede, ai fini di una preventiva valutazione circa la legittimità dello stesso, la pubblicazione del codice disciplinare (cfr. Cass., sez. lav., n. 307/1996 e Cass., sez. lav., n. 4778/2004) e, altresì, l immediatezza della contestazione rispetto al fatto addebitato (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2012, n. 1403). Quest ultimo requisito, precisano gli Ermellini, è da intendersi in modo relativo poiché l accertamento e la valutazione dei fatti può richiedere un lasso temporale più o meno lungo. In ogni caso, tale preventiva contestazione deve rivestire il carattere della specificità, che e' integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà (Cass. n. 5115 del 03/03/2010; Cass. n. 7546 del 30/03/2006). Ciò premesso, il Giudice del lavoro, dovendo pronunciarsi sulla legittimità, o meno, di un licenziamento, sarà chiamato a compiere una difficile, e non priva di conseguenze, valutazione: il Giudice deve valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, in modo tale da stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass., sez. lav., 25 marzo 2013, n. 7398). L insidia si annida nella previsione delle condotte punibili che, troppo spesso, nei CCNL, sono descritte in maniera generale ed elastica, sicché l attività di interpretazione giuridica, cui il Giudice è chiamato, tende a dare concretezza a quella

P. 4 La parte mobile (elastica) delle norme che prevedono gli addebiti, in modo da consentire alle norme stesse di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale (Cass. n. 10058 del 13/05/2005; Cass. n. 8017 del 06/04/2006). La genericità delle formule previste nei contratti collettivi ha finito, pertanto, con l indurre la Giurisprudenza a riconoscere, nella grande maggioranza dei casi, al lavoratore illegittimamente licenziato per motivi disciplinari una tutela di tipo reale, ritenendo, quindi, l'operato del dipendente non di gravità tale da giustificare l'adozione della sanzione espulsiva (Cass., sez. lav., 26 novembre 2013, n. 26397). Un ultima considerazione riguarda i licenziamenti c.d. economici o per motivo oggettivo. Si tratta di quei licenziamenti che consentono all impresa di espellere un lavoratore per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. Anche in questo caso, l espressione utilizzata dal Legislatore è molto generica, sicché, almeno in teoria, essa renderebbe legittima un'ampia casistica di licenziamenti individuali per ragioni economiche. Quanto ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi, la tutela reale per il lavoratore illegittimamente licenziato è prevista nel solo caso in cui il Giudice ravvisi la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento. Ancora una volta, il Legislatore ha previsto che fosse l Organo Giudicante a decidere le sorti del lavoratore, fornendogli un parametro che, come si è evidenziato, è quanto mai generico. Tale indeterminatezza ha, letteralmente, spaccato in due fronti la dottrina: una parte ritiene, infatti, che l introduzione della nozione di manifesta infondatezza ha finito con l escludere l applicabilità della tutela reale al lavoratore che sia stato licenziato per motivi oggettivi; secondo altri commentatori, invece, la tutela reintegratoria sarà sempre applicabile al lavoratore, non essendo ravvisabile differenza alcuna tra la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, di cui all art. 18, comma quattro, L. 300/1970 post riforma, e la insussistenza tout court, di cui all art. 18, comma quattro, L. 300/1970 ante riforma.

P. 5 La Peraltro, nel caso dei licenziamenti economici, il Giudice, una volta ravvisata l illegittimità del licenziamento, può (e non deve) disporre la reintegrazione del lavoratore. Quanto fino ad ora esposto, relativamente ai licenziamenti economici, farebbe pensare che effettivamente la tutela risarcitoria ha prevalso su quella reale. Ma, la pratica ci insegna che le cose, fortunatamente, stanno diversamente. La Giurisprudenza ha, infatti, richiesto, al fini di ritenere valido il licenziamento per motivi economici, non solo la manifesta sussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, ma, altresì, l impossibilità di impiegare il lavoratore in un altra posizione, spingendosi fino a legittimare il demansionamento. Tale ultima incombenza, nota come obbligo di repachage, conferma l assunto in virtù del quale il licenziamento, quale rimedio a disposizione del datore di lavoro, rappresenta l extrema ratio. In assenza dei predetti requisiti, al Giudice, evidentemente, non resterà che disporre la reintegra del lavoratore. Bisogna, a questo punto, ammettere che la complessità della normativa in tema di licenziamenti non è venuta meno neppure con la Riforma Fornero, sicché la novella ha sortito, quale effetto, quello di attribuire un ampio potere ai Giudici nella scelta tra tutela risarcitoria e/o reale. Inoltre, a causa della genericità delle norme in tema di licenziamento, i contenziosi in materia di lavoro hanno subìto un aumento esponenziale. Lo Studio Legale Salvi Saponara & Associati rimane a disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento in merito a quanto argomentato. Per ulteriori informazioni contattare: Dott.ssa Noemi Graceffo Tel (+39) 06 97996050 noemi.graceffo@ssalex.com