OSSERVAZIONE AL P.R.G. n 1 / 2013



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UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE OSSERVAZIONE AL P.R.G. n 1 / 2013 AI SENSI DELL ART.15 L.R. 47/78 E S.M. E ART. 41 L.R. 20/2000 E S.M. RELAZIONE ILLUSTRATIVA VARIANTE CARTOGRAFICA VARIANTE NORMATIVA Il Responsabile del Settore Ing. Enrico Campioni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Oggetto della presente Osservazione al P.R.G., riguarda la perimetrazione dell area di vincolo relativa al pozzo acquedottistico sito presso l area denominata Porta Sud, in località Marano s.p., censita catastalmente al fg. 19 mapp. 71. In riferimento alla Variante al P.R.G. n. 1/2012, redatta ai sensi dell art. 15 c.4 lettera c) della L.R. 47/78 e dell art. 41 c.2 lettera B della L.R. 20/00, nel Parere Tecnico della Provincia di Modena, in merito alla Valutazione Ambientale di cui all art. 5 della L.R. 20/00 e ss. mm. e L.R. 09/08 (D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 04/08), è stato rilevato che: una porzione significativa dell'area di comparto interferisce con l'area di salvaguardia (zona di rispetto geometrico) del pozzo idropotabile pubblico denominato "Solignani", in gestione ad HERA Modena, di cui alla concessione pubblica MOPPA4130. La normativa di riferimento per le aree di salvaguardia è l'art.94 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Inoltre da un'analisi dello strumento comunale generale del Comune di Marano sul Panaro (art.41 del PRG delle norme tecniche e cartografia - zone di tutela dei pozzi acquedottistici), emerge per prima cosa l'assenza di una delimitazione cartografica dell'ubicazione del pozzo e relativa area di tutela. L'ubicazione e quindi l'eventuale interazione e i potenziali impatti tra il comparto in esame e il pozzo non sono trattati nemmeno nella documentazione di Rapporto Preliminare Tale perimetrazione di tutela, appare oggi utile e necessaria in quanto, nel 1997, per mero errore materiale, non venne predisposta in fase di approvazione del PRG intercomunale, come invece fatto per gli altri pozzi esistenti sui territori comunali coinvolti. Si è ritenuto opportuno procedere alla realizzazione della perimetrazione cronologica per garantire la tutela del pozzo acquedottistico, che è una delle fonti di approvvigionamento per l acquedotto di Marano SP, e per ottenere la completezza della documentazione necessaria alle valutazioni ambientali da predisporsi per la stesura del Piano Strutturale Comunale. Pertanto, con studio geologico prodotto da Intergeo s.r.l., mediante il criterio delle curve isocrone dei tempi di sicurezza, è stata proposta tale perimetrazione. In data 20/11/12, con comunicazione prot. 6498, è stato richiesto ad ATERSIR, in qualità di ente gestore, un parere tecnico per tale elaborato, pervenuto in data 11/01/2013, FAVOREVOLE. Ora, risulta necessario inserire tale perimetrazione nel P.R.G. vigente, modificandone la cartografia e integrare le Norme Tecniche di Attuazione.

VARIANTE CARTOGRAFICA

VARIANTE NORMATIVA VARIANTE ART 41 - ZONE DI TUTELA DEI POZZI ACQUEDOTTISTICI 1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.258 del 18/8/2000, il P.R.G. individua, con apposita grafia le zone di tutela delle captazioni idropotabili pubbliche, sulla base dello Studio idrogeologico per la perimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici, compreso nel Fascicolo N. 2 Idrogeologia e idraulica dell Indagine Ambientale che costituisce elemento costitutivo del presente P.R.G. ai sensi del precedente art.3, articolandole in: - zona di tutela assoluta, che si prescrive abbia un estensione non inferiore a 10 metri, - zona di rispetto, perimetrata secondo il criterio cronologico o dei tempi di sicurezza, individuata dall isocrona dei 60 giorni, - zona di protezione allargata, perimetrata secondo il criterio cronologico o dei tempi di sicurezza, individuata dall'isocrona dei 365 giorni. 2. Nelle zone di tutela assoluta è vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio o infrastruttura. Sono ammessi gli interventi di sistemazione delle aree di stretta pertinenza dell opera di captazione. 3. Nelle zone di rispetto valgono norme di regolamentazione più che di divieto. Queste ultime trovano specificazione nel citato Studio idrogeologico per la perimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici, compreso nel Fascicolo N. 2 Idrogeologia e idraulica dell Indagine Ambientale che costituisce elemento costitutivo del presente P.R.G.. ZONA DI TUTELA ASSOLUTA Prescrizioni Tali zone debbono preferibilmente essere acquisite dal concessionario o, in ogni caso, quest ultimo deve dimostrare l effettiva piena disponibilità. Ad esse si applicano le prescrizioni di cui al comma 3, art. 94 del DLGS 152/06, prima di svolgere l attività di prelievo. Nella zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche dall adozione di opportune misure di sicurezza. ZONE DI RISPETTO Fatte salve le prescrizioni di cui all art. 94 del DLGS 152/06 e succ. modif. e integrazioni, in Generale, nelle zone di rispetto, può essere ammessa l utilizzazione forestale ed agricola non intensiva del territorio. Zona di rispetto ristretta Prescrizioni Nella zona di rispetto ristretta non sono ammesse le seguenti attività in accordo anche con le prescrizioni di cui al comma 4, art 94 del DLGS 152/06:

a) dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, fanghi o pesticidi, salvo che l impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, conforme alle disposizioni fissate dalla Regione Emilia Romagna in materia, che tenga conto della natura dei suolo, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura o mantenimento in esercizio di cave ed attività estrattive in genere; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica; h) impianti di trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate: i) stoccaggio, anche provvisorio di prodotti e sostanze chimiche pericolose; l) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili; m) pozzi perdenti: o) pascolo e stabulazione di bestiame. Sono inoltre vietati: pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti; impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica; spandimento ed applicazione a pieno campo di fertilizzanti diserbanti e antiparassitari realizzazione di bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio di liquami; spandimento di liquami zootecnici e fanghi provenienti da processi di depurazione; nuovi stoccaggi interrati di idrocarburi da riscaldamento o di sostanze liquide pericolose di qualsiasi tipo e natura; nuove tubazioni di trasferimento di liquidi diversi da quelli necessari per il ciclo integrale dell acqua; attività comportanti l impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, cosi come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali. Sono cosi regolamentati: La superficie ricadente nella zona in questione qualora sia oggetto di nuova urbanizzazione, nel rispetto delle previsioni del PRG in vigore, deve essere prevalentemente adibita a verde di comparto. Solo la dimostrazione dell effettiva impossibilità ad individuare gli ambiti fondiari, necessari a realizzare la superficie utile prevista, all esterno del suddetto limite rispetto ristretta, consentirà l impiego di parte delle superfici incluse entro la zona di rispetto, sino al completamento raggiungimento della suscettività edificatoria ammessa; Almeno il 50% delle aree di cessione rientranti all interno del PP e destinate alla realizzazione d opere d urbanizzazione secondaria, sarà previsto all esterno del suddetto limite di rispetto

ristretta; ciò allo scopo di consentire l eventuale edificazione di servizi pubblici e/o ridurre, in tale area, la superficie da destinare a parcheggio pubblico; In ogni caso le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente per destinazioni d uso residenziali; direzionali commerciali (limitatamente alle tipologie che non superino i 150 mq di SU ed esistenti) e di servizio pubblico e/o privato purchè queste ultime qualificate come servizi alla persona ; non possono inoltre essere previste le seguenti destinazioni edilizie: allevamenti zootecnici, edifici con funzioni collettive (collegi, caserme, seminari, case di cura, ospedali ecc.), campeggi, bacini idrici, artigianato di servizio alla residenza ad eccezione dei cosiddetti servizi alla persona, d antiquariato, modernariato o connesso al turismo; sono inoltre escluse, stazioni di carburanti, autorimesse con finalità produttive, siano esse interrate oppure in superficie; l ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, è ammesso a condizione che le destinazioni d uso programmate siano residenziali, direzionali e di servizio; strade, piazzali e parcheggi devono essere impermeabilizzati; pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere e miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantirne la perfetta tenuta idraulica; le tipologie edilizie e le caratteristiche geotecniche dell area di intervento devono consentire la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni; è ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilità a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci ad evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la realizzazione di canalette impermeabili che convoglino le acque di dilavamento all esterno della zona. Le attività non ammesse preesistenti oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e/o sottoposte a previsioni di P.P., debbono necessariamente essere vietate; in tutti gli altri interventi edilizi, dimostrata l effettiva impossibilità di effettuare il trasferimento ditali attività, dovranno essere adottate tutte le misure tese a rimuovere i fattori di pericolo. In particolare: 1. nel caso d accertata perdita, il proprietario e/o il richiedente la trasformazione edilizia e/o l ente gestore del servizio di fognatura, in riferimento alle specifiche competenze ed obbligazioni nascenti dai titoli di proprietà e/o concessori e/o contrattuali di servizio, deve rendere a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all allontanamento delle acque di scarico, comprese le fosse biologiche e le e fosse Imhoff; 2. le fognature, comprese anche quelle interne alle aree private e relativi allacciamenti alla pubblica fognatura, e le opere di trasferimento (tubazioni e pozzetti) di liquidi diversi dall acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta; 3. gli stoccaggi d idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o d adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative nonne antincendio ed ottemperando a quanto stabilito dall art 19 L 179/02; 4. le strade ed i parcheggi devono essere impermeabili e dotati di canalette impermeabilizzate o di altri presidi equipollenti che convoglino le acque di scolo al di fuori della zona di rispetto; 5. i pozzi esistenti devono essere sottoposti, da parte del gestore del campo acquifero, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l esercizio non costituiscano pregiudizio alla

qualità delle acque, nonché all equilibrio idrogeologico dell acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile; il gestore dovrà garantire, previa convenzione, il monitoraggio qualitativo degli stessi. Accertato invece il pregiudizio, in tal caso, il Sindaco predispone, con ordinanza, l adeguamento e l eventuale chiusura e contestuale allacciamento all acquedotto nel caso in cui l edificio ne sia sprovvisto; 6. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti; 7. le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo lo modalità stabilite dall autorità competente e comunque in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni nel sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde. Prescrizioni per la protezione dinamica Al bordo esterno della zona deve essere posizionato il sistema di monitoraggio dell acqua in arrivo alla captazione costituito da piezometri e/o pozzi campionabili posti almeno alla profondità della falda captata, accompagnato da un programma di analisi chimiche e batteriologiche. La rete di monitoraggio è costituita da pozzi già esistenti che presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare appositamente. Le caratteristiche a cui devono rispondere i pozzi sono: accessibilità : il pozzo deve essere facilmente raggiungibile e allacciato alla rete elettrica in ogni periodo dell anno ed il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente: riproducibilità: il pozzo e le opere annesse non devono influenzare la qualità delle acque campionate; devono essere perciò evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri chimici e microbiologici; significatività: il pozzo deve rappresentare le caratteristiche dell acquifero da cui attinge. Per ogni pozzo scelto deve esserne individuato uno alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile passaggio di un plume inquinante. L ente gestore del campo acquifero, in qualità di Ente attuatore dei presidi di protezione dinamica, dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna entro 3 mesi dal recepimento nei PRG delle presenti norme un programma di monitoraggio conforme alle seguenti indicazioni: 1) i presidi di protezione dovranno essere attuati entro 12 mesi, salvo motivate e giustificate proroghe regionali, dalla presentazione del programma di monitoraggio: 2) i controlli piezometrici ed idrochimici dovranno essere effettuati ogni 15 gg. ed i parametri di controllo saranno almeno i seguenti: ph. temperatura, conducibilità, cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, ossidabilità, solfati, alcalinità, durezza, sodio, potassio, magnesio, calcio e idrocarburi disciolti o emulsionati. Zona di rispetto allargata Prescrizioni Nella zona di rispetto allargata non sono ammesse le attività di cui ai puti a, b, c, d, g, h, i, l, m, del paragrafo Prescrizioni per le zone di rispetto ristretto. Possono essere ammesse le seguenti attività purché vengano osservate le condizioni sotto elencate: sono consentite, se derivanti da previsioni del PRG in vigore, nuove trasformazioni urbanistiche, edilizie e d uso che non prevedano le seguenti destinazioni edilizie e/o funzionali: allevamenti zootecnici, edifici con funzioni collettive (collegi, caserme, seminari, case di cura, ospedali, ecc.) opifici, autorimesse con finalità produttive, fabbricati industriali, stazioni di servizio, campeggi, bacini idrici;

l ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, è ammesso a condizione che le destinazioni d uso programmate siano residenziali, direzionali, commerciali (anche di nuovo impianto, limitatamente alle attività con superficie di vendita uguale od inferiore a 150 mq) e di servizio alla residenza (nei limiti specificatamente precisati per la tutela ristretta). Sono ammessi e così regolamentati: 1. accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con raccolta del percolato; 2. bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici solo se al servizio di insediamenti esistenti e realizzati secondo le modalità previste dalla LR 4/2007; 3. fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e acque miste, al servizio di attività esistenti e compatibili, in doppia camicia o. comunque, ispezionabili in modo da poterne verificare la tenuta; 4. aree cimiteriali purché senza inumazioni a terra; 5. cave e scavi in genere fino alla profondità massima di m 10 dai piano di campagna; 6. escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a complemento di campi pozzi già esistenti o in assenza di ogni possibilità tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica; 7. spandimento di liquami zootecnici che può essere effettuato secondo modalità conformi alle vigenti disposizioni regionali in materia; 8. spandimento ed applicazione di fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari che può essere effettuato nelle quantità e secondo le modalità definite coerentemente ai principi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria; 9. pascolo e stabulazione di bestiame che non ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Le attività non ammesse preesistenti oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e/o sottoposte a previsioni di P.P. debbono necessariamente essere vietate; in tutti gli altri interventi edilizi, dimostrata l effettiva impossibilità di effettuare il trasferimento di tali attività, dovranno essere adottate tutte le misure tese a rimuovere i fattori di pericolo. In particolare: 1. in caso di accertata perdita, il proprietario e/o il richiedente la trasformazione, deve rendere perfetta la tenuta idraulica, le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all allontanamento delle acque di scarico, comprese fosse biologiche e fosse Imhoff; 2. le opere di trasferimento di liquidi diversi da quelli del ciclo di trasferimento dell acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta; 3. gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilità di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative norme antincendio; 4. i pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purché al servizio di attività esistenti e compatibili devono essere sottoposti, da parte dell Ente gestore, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l esercizio non costituiscano pregiudizio alla qualità delle acque, nonché all equilibrio idrogeologico dell acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile. Accertato il pregiudizio, in tal caso, il Sindaco predispone, con ordinanza, l adeguamento e l eventuale chiusura e contestuale allacciamento all acquedotto nel caso in cui l edificio ne sia sprovvisto; 5. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti; 6. le aree di cava non più utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalità stabilite dall autorità competente, e comunque in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.

Prescrizioni per la protezione dinamica Al bordo esterno della zona deve essere posizionato il sistema di monitoraggio dell acqua in arrivo alla captazione costituito da piezometri e/o pozzi campionabili posti almeno alla profondità della falda captata, accompagnato da un programma di analisi chimiche e batteriologiche. La rete di monitoraggio è costituita da pozzi già esistenti che presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare appositamente. Le caratteristiche a cui devono rispondere i pozzi sono: accessibilità : il pozzo deve essere facilmente raggiungibile e allacciato alla rete elettrica in ogni periodo dell anno ed il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente: riproducibilità: il pozzo e le opere annesse non devono influenzare la qualità delle acque campionate; devono essere perciò evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri chimici e microbiologici; significatività: il pozzo deve rappresentare le caratteristiche dell acquifero da cui attinge. Per ogni pozzo scelto deve esserne individuato uno alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile passaggio di un plume inquinante. L ente gestore del campo acquifero, in qualità di Ente attuatore dei presidi di protezione dinamica, dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna entro 3 mesi dal recepimento nei PRG delle presenti norme un programma di monitoraggio conforme alle seguenti indicazioni: 1) i presidi di protezione dovranno essere attuati entro 12 mesi, salvo motivate e giustificate proroghe regionali, dalla presentazione del programma di monitoraggio: 2) i controlli piezometrici ed idrochimici dovranno essere effettuati ogni 15 gg. ed i parametri di controllo saranno almeno i seguenti: ph. temperatura, conducibilità, cloruri, nitrati, nitriti, ammoniaca, ossidabilità, solfati, alcalinità, durezza, sodio, potassio, magnesio, calcio e idrocarburi disciolti o emulsionati.