Periodico informativo n. 82/2013. Le spese di soccombenza



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Periodico informativo n. 82/213 Le spese di soccombenza Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle la disciplina contabile e fiscale delle spese di soccombenza. Con la sentenza il giudice può infatti stabilire la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa: verrà pertanto di seguito illustrato il corretto comportamento fiscale e contabile da tenere in tale circostanza. Premessa Al termine di una controversia legale, il giudice può: - condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte (secondo il principio di soccombenza, disciplinato dall'art. 91 c.p.c.); - compensare le spese in tutto o in parte qualora ci sia soccombenza reciproca oppure concorrano giusti motivi (secondo quanto stabilito dall'art. 92 c.p.c.). In ogni caso, la scelta del giudice è assolutamente insindacabile. Qualora il giudice decida di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese, l'avvocato della parte vincitrice può decidere di: - farsi pagare direttamente dal proprio cliente, il quale si rivarrà nei confronti della parte soccombente;

- farsi pagare dalla parte soccombente, utilizzando l'istituto della "distrazione delle spese" (previsto dall art. 93 c.p.c.). A tal fine è necessario che il difensore provveda a chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Tale strada è tuttavia percorribile solo se lo prevede la procura difensiva. In entrambi i casi il difensore deve emettere fattura unicamente al proprio cliente (parte vittoriosa), indicando eventualmente che il pagamento avviene dalla parte soccombente. DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA Chiede il pagamento al proprio cliente Chiede il pagamento alla parte soccombente (distrazione delle spese ex art. 93 cpc) Il cliente (parte vittoriosa) può esercitare una rivalsa nei confronti della parte soccombente. La parte soccombente pagherà direttamente l avvocato, il quale potrà rilasciare una ricevuta comprovante il pagamento In entrambi i casi la fattura va emessa nei confronti del cliente del legale (parte vittoriosa) L Iva addebitata in fattura: - potrà essere rimborsata (o pagata direttamente al legale) da parte del soccombente se: a) la parte vittoriosa non è un soggetto passivo Iva; b) la parte vittoriosa è un soggetto passivo Iva, ma si trova in un caso di indetraibilità soggettiva dell'iva (es. pro-rata); - non sarà rimborsata dalla parte soccombente (né pagata direttamente al legale da parte di quest ultima) qualora la parte vittoriosa possa portare l Iva in detrazione. Si ricorda tuttavia che il pagamento dell Iva da parte del soccombente non avviene a titolo di rivalsa, ma a titolo di condanna, quindi senza possibilità di detrazione, ai sensi dell articolo 19 del D.P.R. n. 633/72.

La ritenuta d acconto Come abbiamo già avuto modo di precisare, il legale della parte vittoriosa deve emettere in ogni caso fattura nei confronti del proprio cliente. Pertanto: - non applicherà la ritenuta d acconto Irpef, se il suo cliente è un privato; - applicherà la ritenuta d acconto, se il cliente è un professionista, un imprenditore, un ente o una società. Qualora la parte vittoriosa paghi la parcella e chieda successivamente il rimborso alla parte soccombente non si pone alcun problema (paga l importo indicato in parcella con eventuale applicazione della ritenuta, e richiede alla parte soccombente la stessa cifra oggetto dell esborso). Sarà la parte vincitrice a versare la ritenuta d acconto eventualmente operata. Quando invece il pagamento avviene direttamente ad opera della parte soccombente, quest ultima dovrà prestare particolare attenzione: se infatti agisce in veste di sostituto di imposta (è cioè un professionista, un imprenditore, un ente o una società) dovrà comunque effettuare la ritenuta d acconto e provvedere al successivo versamento (anche se la ritenuta non è riportata nella parcella del legale perché la parte vittoriosa è un privato). ESEMPIO La parte vittoriosa è un privato (Franco Verdi), mentre la parte soccombente è una società (ABC Srl). Il legale emetterà la seguente parcella Avvocato Mario Rossi Spett.le Franco Verdi Fattura n. 1 del 2/9/213 Pratica XYZ vs. ABC Srl Onorario per prestazioni 1, 4% CPA 4, Iva 21% su 14 218,4 Totale Fattura 1258,4

Se è previsto il rimborso delle spese da parte della parte soccombente alla parte vittoriosa: Franco Verdi provvederà al pagamento di euro 1258,4 al suo legale e chiederà il rimborso della somma alla ABC Srl. Se il difensore ha richiesto la distrazione delle spese: la ABC Srl, agendo in veste di sostituto d imposta, dovrà pagare al legale euro 1.58,4, mentre dovrà versare all Erario la ritenuta d acconto (pari ad euro 2). Il difensore, in caso di pagamento diretto da parte del soccombente, potrà rilasciare il seguente documento atto a comprovare l avvenuto pagamento. Avvocato Mario Rossi Spett.le ABC Srl Roma, il 5.9.213 Oggetto: Contenzioso Franco Verdi vs. ABC Srl Ai fini della documentazione del pagamento inviatoci per conto del cliente Franco Verdi, Vi significhiamo che la somma totale di Euro 1.58,4 rimessaci a mezzo A/C n. 12345678 è stata così imputata: - quanto a Euro 1.258,4 - saldo credito nei confronti del Sign. Franco Verdi; - ritenuta d'acconto di Euro 2 sulla parte imponibile. Per il dettaglio degli importi si allega copia della fattura intestata al ns. cliente. Nel rammentarvi di provvedere al versamento della ritenuta nei termini di legge e restando in attesa della relativa certificazione, porgiamo distinti saluti. Documento in esenzione di bollo, in quanto relativo ad operazione soggetta ad Imposta sul valore aggiunto, per la quale è stata emessa regolare fattura.

Le scritture contabili CASO 1 : Rimborso delle spese legali da parte del soccombente Scritture contabili parte vincitrice Ricevuta fattura da parte dell Avv. Rossi Mario: Diversi a Avv. Rossi Mario fornitore 1.258,4 Spese legali (CE) 1.4, Iva a credito 218,4 Pagamento della fattura ricevuta dall Avv. Rossi Mario: Avv. Rossi Mario fornitore a Diversi 1.258,4 Banca X c/c 1.58,4 Erario c/rit. lav.aut. 2, Versamento, mediante modello F24, della ritenuta d acconto sulla fattura ricevuta dall Avv. Rossi: Erario c/rit. lav.aut. a Banca X c/c 2, 2, Rilevazione del credito verso la parte soccombente per il rimborso delle spese legali: Credito vs/parte soccombente a Rimborso spese legali (CE) 1.4, 1.4, Accredito bonifico da parte del soccombente per rimborso spese legali: Banca X c/c a Credito vs/parte soccombente 1.4, 1.4, Scritture contabili parte soccombente Rilevazione debito nei confronti della parte vittoriosa per spese legali da rimborsare: Spese legali (CE) a Debiti diversi 1.4, 1.4,

Rimborso m/bonifico delle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa: Debiti diversi a Banca Y c/c 1.4, 1.4, CASO 2 : Spese legali pagate direttamente dalla parte soccombente Scritture contabili parte vincitrice Ricevuta fattura Avv. Rossi Mario: Diversi a Avv. Rossi Mario fornitore 1.258,4 Spese legali (CE) 1.4 Iva a credito 218,4 Pagamento dell Iva addebitata in fattura da parte dell Avv. Rossi Mario: Avv. Rossi Mario fornitore a Banca X c/c 218,4 218,4 Storno spese legali corrisposte direttamente dalla parte soccombente: Avv. Rossi Mario fornitore a Spese legali (CE) 1.4, 1.4, Scritture contabili parte soccombente Spese legali addebitate dall Avv. Rossi Mario: Spese legali (CE) a Avv. Rossi Mario fornitore 1.4, 1.4, Pagata parcella Avv. Rossi Mario: Avv. Rossi Mario fornitore a Diversi 1.4, Banca Y c/c 84, Erario c/ritenute lav auton 2,

Versata ritenuta d acconto su parcella Avv. Rossi Mario: Erario c/rit. lav.aut. a Banca Y c/c 2, 2, Ravenna, 3 settembre 213 Flavia Valmorra - Roberto Garavini