Le problematiche fiscali dell ebusiness



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Transcript:

SCiNTSeminario Formativo del Centro Studi&RicercheSCiNT Strumenti per il Commercio Internazionale: Internet, Contratti, agevolazioni 12-13 giugno 2003 Struttura Congressi Hotel Solara loc. Conca Specchiulla, Litoranea T.rre dell Orso/Otranto (Lecce) Le problematiche fiscali dell ebusiness Relazione elaborata con il supporto di: Centro Studi di Fiscalità Internazionale di Lecce

Un canale commerciale aperto per chiunque nel mondo in grado di presentare i prodotti ai potenziali clienti 24 ore su 24 Venderli e attivare le procedure di consegna della merce Incassare immediatamente con il minor rischio possibile

Grazie al commercio elettronico si generano effetti distortivi nelle relazioni tra paesi e tra gli operatori basati nei differenti paesi. Perché? In che fase avviene tale distorsione? Le 2 principali cause si rinvengono in: A. nella virtualità delle cessioni di beni che hanno luogo tramite il commercio elettronico diretto (on line). B. nella qualificazione attribuita alla cessione virtuale di beni di prestazione di servizi

Commercio elettronico diretto (on line): l ordine di acquisto è trattato telematicamente e la consegna del bene ha luogo nella medesima forma. Il bene si smaterializza, originandosi una scissione tra il bene immateriale ed il suo supporto materiale, rendendo il primo incorporeo. Commercio elettronico indiretto ( off line ): moderna tecnica di commercio e quindi non incide sulla sostanza delle transazioni ed in esso il bene oggetto della transazione si trasferisce fisicamente.

Cessione virtuale di beni equiparata alla prestazione di servizi : - l OCSE (Rapporto presentato alla conferenza di Ottawa dal Committee on Fiscal Affairs, in data 10 Ottobre 1998 ) - Commissione Europea (Comunicazione COM, 98-374, approvata dal Consiglio ECOFIN il 6 Luglio 1998) Direttiva ultima del 7 maggio 2002, sancisce i criteri di territorialità del commercio elettronico on line. Partendo dal presupposto che ogni operazione di commercio elettronico sia parificata ad una prestazione di servizi, la nuova direttiva stabilisce che per le operazioni di commercio elettronico poste in essere a favore di soggetti non comunitari, il luogo di tassazione è sempre quello in cui risiede il consumatore finale, ovvero il luogo di utilizzo del servizio.

L idea di base e quella di applicare gli stessi principi seguiti nelle transazioni tradizionali. La maggior parte dei paesi considera quindi come luogo fonte del reddito il Paese di residenza del cedente RISCHIO DI DOPPIA IMPOSIZIONE

Chartered Institute of Taxation 1998 - Vietate nuove forme di tassazione create ad hoc - Semplificazione degli adempimenti fiscali - Imposizione IVA alla stregua delle transazioni tradizionali - Le operazioni intra UE sono soggette ad IVA - Per le transazioni da e verso paesi extra UE l IVA imputata e deducibile - Deve essere assicurata la corretta e trasparente applicazione delle norme fiscali - Viene introdotta la fatturazione elettronica, purchè sia comprensibile a livello internazionale e archiviabile per controllo autorità fiscali

La maggiore difficoltà che si riscontra consiste nel far rientrare il fenomeno del commercio elettronico all interno degli schemi tradizionali della fiscalità internazionale, composti da Modelli,Trattati Bilaterali, Convenzioni ecc. PROBLEMA PRIMARIO Come e dove localizzare i redditi derivanti da transazioni effettuate mediante server localizzati in paese/i diversi dal quello di residenza del produttore del bene/servizio, del cliente o di entrambi? ULTERIORI PROBLEMI Il sito o il server sono da considerarsi stabile organizzazione? Quanto reddito è imputabile alla eventuale stabile organizzazione generatasi e come risolvere probllematiche connesse al transfer pricing?

PRINCIPIO GENERALE Il reddito di impresa che un soggetto non residente produce in uno Stato tramite una stabile organizazione è soggetto a tassazione in tale Stato e confluisce nel reddito dichiarato nel Paese di residenza, dove pero gode, in presenza di trattato, di credito di credito di imposta per le imposte già scontate all estero. Ecco l importanza di definire secondo quali indici si abbia stabile organizzazione

Stabile Organizzazione Art 5 Mod OCSE Conv. contro le doppie imposizioni E-Clarification on the application of the permanent establishment definition in e-commerce. Dicembre 2000 - Esistenza di una sede d affari (luogo, attrezzatura, installazione usata per lo svolgimento dell attivita dell impresa) - Riconoscimento a tale sede d affari di stabilita e permanenza - L impresa deve svolgere la propria attivita in tutto o in parte attraverso la stabile organizzazione

Il 22 dicembre 2000, sono stati quindi inseriti nel commentario all'art. 5 i paragrafi da 42.1 a 42.10 che mettono in evidenza la distinzione tra elemento materiale (costituito dal server) ed elemento immateriale (costituito dal sito web). Il Web Site da solo non dovrebbe mai dar luogo all'esistenza di una stabile organizzazione, attesa la non materialità degli elementi che lo compongono (programmi di software e dati elettronici). Il Server, elemento fisico, potrebbe realizzare una stabile organizzazione tenuto conto che il commentario (par. 10) considera tale anche la semplice gestione in proprio di un macchinario automatico, nonostante che l'attività del personale addetto sia limitata all'installazione, conduzione, controllo e manutenzione dello stesso.

Tuttavia, affinché si possa parlare di stabile organizzazione, il server deve essere nella piena disponibilità del soggetto che esercita l'attività di impresa; ciò significa che il bene deve essere di proprietà oppure condotto tramite contratto di affitto o simile. Pertanto é da escludersi la presenza di una stabile organizzazione allorché un'impresa non residente colloca il proprio web site su un server gestito da un Internet Service Provider.

STABILE ORGANIZZAZIONE Non puo rappresentare sede di affari, manca il presupposto della localizzazione SERVER SITO WEB SU SERVER ISP Puo essere considerato sede fissa di affari

IN ITALIA - evoluzione Il 28 marzo 2003 scorso e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto legislativo che fissa le regole relative alla responsabilita' dei providers e gli adempimenti di coloro che per il tramite degli strumenti telematici pubblicizzano i propri beni e servizi. Il decreto legislativo stabilisce che il possesso in Italia di mezzi tecnici e tecnologici, necessari a svolgere un servizio di rete, non costituisce di per se' una "stabile organizzazione". I soggetti preposti ai provider non incorrono in alcuna responsabilita' nello svolgimento di funzioni relative a mere conduit (servizio limitato alla trasmissione di dati o accesso alla rete), di caching (memorizzazione temporanea dei dati) oppure di hosting (memorizzazione stabile dei dati). Non sussiste nessun obbligo generale di sorveglianza (culpa in vigilando) o di ricerca dell'individuazione di usi illeciti (culpa in eligendo), a meno che il provider non ne abbia avuto conoscenza per altri motivi. In tal caso sara' tenuto a denunciare il fatto all'autorita' giudiziaria.

OCSE TECHNICAL ADVISORY GROUP (TAG) FEBBRAIO 2001 RACCOMANDAZIONI SU: DISTINZIONE TRA ROYALTIES E PROFITTI BENI CEDUTI IN AFFITTO VIA INTERNET

Di norma ci troviamo di fronte a PROFITTI, dovendo intendersi royalties solo, ex art. 12 ARTICLES OF THE MODEL CONVENTION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL del 28 gennaio 2003 2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. ovvero quanti corrispettivi di qualsiasi genere siano ricevuti quale corrispettivo dell uso e del diritto d uso di qualsiasi copyright su opere o opere letterarie, film, marchi, brevetti, disegni, progetti, conoscenze industriali, particolari know how, ecc., essendo stato definito l atto di copiare materiale sotto copyright accidentale nel complesso della transazione.

USA + UE Dichiarazione Congiunta SITUAZIONE ATTUALE, PROSPETTIVE FUTURE Conferenza di Turku 1997 OCSE Tax Treaty Characterization issues arising from e-commerce - 2001

Dichiarazione Congiunta USA-UE Struttura fiscale chiara, solida e prevedibile Tasse chiare, coerenti, neutrali, non discriminatorie Assenza di dazi sull importazione Collaborazione tra diverse amministazioni finanziarie e fiscali Evitare inutili normative e barriere legali Controllo Promozione ambiente concorrenziale prospero e sicuro

OCSE Conferenza di Turku 1997 Sistema fiscale Equo Luogo unico di Tassazione (IVA) Principio cristallizzato Luogo di utilizzo/ consumo del bene Certo Senza rischi di frode Devono essere evitate distorsioni economiche

COSA FARE? ACCORDI di COLLABORAZIONE VERIFICA COMPATIBILITÀ SISTEMI STATI RIMOZIONE BARRIERE IMPOSITIVE CHE PENALIZZANO IL MERCATO EQUA RIDISTRIBUZIONE DELL IMPOSIZIONE FISCALE COSA EVITARE?

Cessione di Beni Virtuali Con Download del bene Problemi di Controllo BIT TAX Una tra le peggiori idee del secolo, se non la peggiore Prof Charles Mc Lure, Stamford University USA

Di fronte all e-commerce on line, i dazi e le imposte di confine, IVA inclusa, sembrerebbero svanire: fino a che punto questa affermazione è corretta? E proprio la difficoltà di applicare i medesimi criteri legati in modo indissolubile alla fisicità dei beni a transazioni aventi come oggetto beni virtuali che ha indotto l adozione della soluzione di equiparare le transazioni di beni virtuali alle prestazioni di servizi. Le difficoltà pratiche di applicare l IVA sulle vendite di prodotto digitali (digitised products) derivano fondamentalmente da due principi della tassazione IVA

Primo principio L IVA corrisposta dall operatore durante la supply chain viene riconosciuta al medesimo operatore nel momento in cui vende con IVA sul prezzo finale. CONSEGUENZE IN TEMA DI ECOMMERCE ON LINE: - se l operatore si trova in uno Stato diverso da quello in cui si trova l acquirente, ottiene il recupero dell IVA formatasi nella supply chain, ma non ha alcun obbligo di addebitarla all acquirente - lo Stato di importazione non è in grado di verificare l entrata di prodotti digitali e quindi non è capace di assoggettare ad IVA i beni in questione, si ha quindi la conseguenza che i prodotti digitali non scontano IVA alcuna.

L effetto distorsivo consegue in questo caso ad una disparità di trattamento delle transazioni a favore dei soggetti non residenti ed a sfavore dei soggetti residenti, tale da incentivare, almeno dal punto di vista teorico, la allocazione di risorse e di attività in paesi che godono di questo privilegio.

Secondo principio L IVA è una tassa sui consumi: è quindi pagata allo Stato del consumatore. Se il fornitore addebitasse l IVA e la corrispondesse al suo stato, pagherebbe allo stato sbagliato, non essendo lo stato del consumatore

Se la transazione avviene tra soggetti residenti nel medesimo paese, a nulla rileva che la vendita sia on line o off line, la transazione quale che ne siano gli attori, sarà gravata di IVA. Se invece usciamo dai confini nazionali il discorso si complica notevolmente, dando per l appunto origine a distorsioni legate al diverso trattamento IVA di fatti perfettamente identici nella sostanza. L ambito di investigazione viene limitato alle seguenti situazioni: - vendite on line che hanno luogo tra soggetti nazionali e soggetti: - comunitari - extra comunitari Perché si crea un effetto distorsivo, derivante dalle attuali regole impositive, la cui gravità ha indotto ad emanare una nuova Direttiva?

L assenza di imposizione sulle prestazioni provenienti da Paesi extra-comunitari, dirette a privati cittadini, si traduce oggi in un svantaggio competitivo che danneggia le imprese residenti nella UE: queste ultime sono obbligate ad assoggettare ad imposta le proprie prestazioni di servizi destinate al consumo provato internamente alla UE. Dal punto di vista della competitività, è di facile rilievo come vi sia una notevole disparità di trattamento a favore degli operatori extraue rispetto agli operatori UE: 1. il soggetto extra UE vende a privati residenti in UE senza applicare l IVA: quindi la sua vendita di beni virtuali annulla ogni imposta di frontiera 2. viceversa, l operatore UE se vende beni virtuali ( = servizi) a privati UE, deve assoggettare la cessione ad IVA.