ANTIQUARI E COMMERCIANTI DI BENI USATI

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ANTIQUARI E COMMERCIANTI DI BENI USATI Aspetti generali Sono commercianti di beni usati i soggetti che esercitano per professione abituale l attività di commercio all ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni mobili usati e/o oggetti d arte, d antiquariato e da collezione, utilizzando o meno una sede fissa. Ai citati soggetti si aggiungono gli esercenti agenzie di ve n- dita all asta. Con l art. 45, legge n. 342/2000, il legislatore ha abrogato l art. 74, comma 12, D.P.R. n. 633/1972, che prevedeva l applicazione dell imposta sul solo 15% del prezzo di aggiudicazione e ha intr o- dotto un particolare regime speciale, ispirandosi al regime del margine. Le disposizioni per le vendite all asta sono state inserite nell ambito del D.L. n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, in attuazione della VII Direttiva CEE n. 94/5/CEE del 14 febbraio 1994, con decorrenza 1 aprile 1995. Il regime per le agenzie esercenti vendite all asta si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001, come stabilito dall art. 31, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Beni usati Si considerano beni usati: tutti i beni suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, a condizione che, dopo il deterioramento conseguente all uso, conservino ancora un valore economico, che siano cioè suscettibili di possibile contrattazione economica. Beni nuovi Anche i beni usati sono considerati nuovi nel caso in cui vengano sottoposti a radicali trasformazioni, che impediscano il riconoscimento della loro individualità e delle loro funzioni originarie. Oggetti d arte Si considerano cose antiche i beni che, a prescindere dall uso precedente, acquistano particolare pregio e valore sia in rapporto al tempo a motivo delle disposizioni previste dalle leggi a tutela delle cose di interesse storico artistico. Aspetti fiscali Imposte sui redditi 1. Reddito di impresa 1. Reddito di impresa I redditi prodotti dai commercianti di beni usati e di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione sono redditi di impresa, definiti e disciplinati dagli artt. 55 e ss. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per la determinazione del reddito valgono le regole generali dettate dal Testo unico delle imposte dirette. Pertanto in questa sede si rinvia alla parte Imposte sui redditi, IRPEF. IVA 1. Mezzi di trasporto da Paesi UE; 2. Regime del margine; 3. Metodo per le agenzie di vendita all asta; 4. Fatturazione; 5. Dichiarazione annuale; 6. Territorialità; 7. Operazioni con l estero; 8. Figure escluse; 9. Figure particolari Sotto il profilo soggettivo sono interessati dal regime speciale del margine i contribuenti che esercitano per professione abituale il commercio all ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante di beni mobili usati, di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione, in relazione ai quali non hanno subito, all atto dell acquisto, la rivalsa dell imposta.

Sono interessati al regime speciale in commento anche i soggetti che effettuano cessione dei suddetti be ni non nel quadro di un esercizio abituale di attività di commercio degli stessi e le cessioni di beni usati poste in essere da imprese, professionisti ed enti soggetti passivi di imposta che occasionalmente effettuano la cessione dei beni indicati nell art. 36, D.L. n. 41/1995. Il regime si applica anche alle cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite all asta. I beni interessati dalle disposizioni in commento sono: beni mobili usati suscettibili di impiego nello stato originario anche previa riparazione; oggetti d arte, d antiquariato, da collezione indicati nella tabella allegata al D.L. n. 41/1995. Si deve trattare di beni acquistati presso privati, che pertanto non rivestono la qualifica di soggetti IVA. Il secondo periodo del comma 1 dell art. 36 del D.L. n. 41/1995 stabilisce che si considerano acquistati presso privati anche: i beni acquistati presso un soggetto passivo che non ha potuto operare la detrazione dell imposta ai sensi dell art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e, nel caso di autoveicoli usati, dall art. 10, n. 27- quinquies, D.P.R. n. 633/1972; i beni acquistati presso un soggetto passivo di imposta residente in altro Stato comunitario che operi in regime di franchigia nel proprio Stato membro; i beni acquistati presso un soggetto passivo d imposta che opera anch esso nel medesimo regime speciale del margine ed abbia assoggettato la cessione dei beni al regime speciale; i beni acquistati presso un operatore di altro Stato membro dell Unione Europea che abbia venduto i beni nel regime del margine. Gli oggetti d arte, d antiquariato e da collezione definiti dalla tabella allegata al D.L. n. 41/1995, sono: quadri, incisioni, sculture, litografie originali, originali dell arte statuaria, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, francobolli, marche da bollo, marche postali, beni aventi più di cento anni, ecc. Per quanto riguarda i soggetti esercenti vendite all asta, le modalità di determinazione dell imposta con il particolare regime proprio si applicano alle rivendite effettuate dalle case d asta sulla base di contratti di commissione, aventi ad oggetto gli stessi beni sopra definiti. In merito ai veicoli a motore usati, la Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) all art. 1, comma 261 ha riformulato le lett. c) e d) dell art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, introducendo la nozione di veicoli stradali a motore, che ingloba tutti i veicoli rispondenti alle caratteristiche di peso e capienza indicate dalla norma (indipendentemente dalla tipologia: autovetture, autoveicoli, autocaravan). Relativamente all applicazione del regime del margine ai veicoli a motore, esso si applica alle cessioni, da parte di un rivenditore, di veicoli usati acquistati presso contribuenti che li hanno ceduti in regime di esenzione da IVA, ai sensi dell art. 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, per il fatto che l IVA risulta, all atto dell acquisto, int e- ramente indetraibile per tali soggetti. Sempre per i rivenditori, il comma 6, dell art. 30, legge n. 388/2000, prevede che il regime del margine si applichi alle cessioni di veicoli usati se, nell acquisto degli stessi, ha trovato applicazione il medesimo r e- gime. In sede di cessione dell autoveicolo, anche i soggetti passivi di IVA che, all atto dell acquisto, leasing, noleggio, ecc., non hanno potuto detrarre integralmente l imposta, devono applicare l IVA sulla parte del compenso corrispondente alla misura percentuale in cui hanno operato la detrazione dell imposta. Si segnala infine, che con le modifiche introdotte dal c.d. decreto sulla semplificazione fiscale (art. 2, comma 6-bis D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dalla legge di conversione) il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d arte, di antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995) si applica anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o di soggetti passivi d imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e da soggetti passivi d imposta che abbiano assoggettato l operazione al regime speciale. 2. Mezzi di trasporto da Paesi UE Il commercio di mezzi di trasporto usati, in specie di autoveicoli, rientra nel campo di applicazione del regime del margine, ma, per quanto riguarda l acquisto di auto usate provenienti da Paesi aderenti all Unione Europea, si rende opportuna qualche precisazione. Ai sensi dell art. 38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, costituiscono acquisti intracomunitari le acqu i- sizioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto di imposta ed anche se non effettuati nell esercizio di imprese, arti e professioni. I mezzi di trasporto sono da considerarsi nuovi, allorquando si tratti di: imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le imbarcazioni destinate all esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, quelle che

hanno navigato per almeno 100 ore e che sono state immatricolate o iscritte in pubblici registri per la prima volta da almeno tre mesi; aeromobili con peso totale al decollo superiore a Kg. 1.550, eccetto quelli di cui all art. 8-bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli che abbiano volato per almeno 40 ore e che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da almeno tre mesi; veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 KW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi quelli che abbiano percorso almeno seimila chilometri e che siano stati immatricolati o iscritti in pubblici registri per la prima volta da almeno sei mesi. Ai sensi dell art. 36, comma 10, D.L. n. 41/1995, negli scambi intracomunitari tra soggetti pa ssivi di imposta che applicano il regime del margine, i mezzi di trasporto costituiscono beni usati, se considerati tali a norma dell art. 38, comma 4, D.L. n. 331/1993. Pertanto, le cessioni di mezzi di trasporto non sono necessariamente assoggettate ad IVA sul margine di profitto per il solo motivo che tali beni sono qualificabili come usati, ma occorre verificare caso per caso se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale. Da ciò deriva che, in caso di acquisto di autoveicoli usati da parte di un soggetto IVA nazionale, presso un operatore di altro Stato membro, è necessario verificare preliminarmente se il cedente comunitario abbia effettuato una cessione con utilizzo del sistema del margine o, piuttosto, abbia realizzato una vera e pr o- pria cessione intracomunitaria. Nel caso in cui i mezzi di trasporto siano ceduti da un soggetto passivo comunitario che non applica il r e- gime del margine, tali beni non possono essere considerati usati e l acquirente nazionale soggetto passivo dovrà considerare l operazione un normale acquisto comunitario. Con la circolare 18 luglio 2003, n. 40/E, l Agenzia delle entrate ha precisato che l operatore italiano è r e- sponsabile della violazione quando da elementi oggettivi poteva desumere che l operazione non avrebbe potuto essere assoggettata al regime del margine, qualunque sia la dicitura apposta sulla fattura. 3. Regime del margine Il regime del margine prevede tre diverse modalità di applicazione dell imposta. 3.1. Regime analitico Metodo analitico: la base imponibile viene determinata per ogni singola operazione di cessione ed è data dalla differenza tra il corrispettivo della vendita e il prezzo di acquisto del bene, comprensivo quest ultimo delle eventuali spese accessorie e di riparazione. È consigliabile certificare il prezzo d acquisto con un documento contabile; colui che acquista da un privato, pertanto, dovrebbe opportunamente predisporre un documento (ricevuta, nota, ecc.) che descriva il bene acquistato. L imposta viene calcolata solo sull importo, se positivo, derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita del bene, al lordo dell imposta, e il suo prezzo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e accessorie, al lordo dell imposta addebitata al rivenditore. Tale differenza è il margine lordo. Se è di segno positivo, l imposta dovuta verrà calcolata su una sua parte e verrà determinata mediante uno dei procedimenti di scorporo previsti nell art. 27, comma 4, D.P.R. n. 633/1972. L aliquota da applicare nel calcolo è quella propria del bene oggetto della rivendita. Se, al contrario, la differenza risulta negativa il margine viene considerato pari a zero; pertanto non è dovuta alcuna imposta. Occorre ricordare che le spese accessorie e quelle di riparazione non danno diritto alla detrazione della relativa imposta. Il regime del margine si caratterizza infatti per la indetraibilità dell IVA assolta sugli acquisti accessori. Per spese accessorie e di riparazione debbono intendersi i costi sostenuti dal rivenditore ch e abbiano specifica inerenza con la fase di acquisizione o con quella successiva di riattazione all uso. Tra i primi possono ricomprendersi gli oneri tributari nonché quelli di intermediazione relativi all acquisto, le spese peritali, quelle notarili, di agenzia, di trasporto, etc. Tra i secondi sono da ricomprendere tutte le spese di riparazione e di restauro del bene usato. Se i beni usati vengono acquistati per essere destinati ad uso strumentale nell esercizio dell attività, l IVA assolta sulle riparazioni e manutenzioni connesse al normale utilizzo dei beni stessi è detraibile con le ordinarie modalità. Restano al contrario indetraibili le spese di riattivazione dei beni, se finalizzate alla su c- cessiva rivendita.

3.2. Regime forfetario Metodo forfetario: il margine su cui calcolare l imposta viene determinato applicando una percentuale al prezzo di rivendita. Si tratta infatti di fattispecie per le quali, risultando particolarmente difficoltoso calc o- lare il margine con la procedura analitica, il Legislatore ha determinato in via presuntiva l ammontare del margine, in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita. La percentuale varia a seconda del bene in oggetto: 60% del prezzo di vendita per le cessioni di oggetti d arte per i quali manca il prezzo di acquisto oppure quando questo è privo di rilevanza o è indeterminabile (si pensi al caso di un prezzo simbolico ovvero al caso in cui il rivenditore abbia corrisposto un prezzo unico per una universalità indistinta di beni); 50% del prezzo di vendita esclusivamente per i soggetti che esercitano attività di commercio ambulante (esclusi i prodotti di antiquariato); 50% del prezzo di vendita per le cessioni di francobolli da collezione o di collezioni di francobolli nonché di parti o pezzi di ricambio derivanti dalla demolizione di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche e dal 2 marzo 1997 anche di libri di antiquariato ceduti in sede fissa; 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; 25% del prezzo di vendita per i prodotti editoriali di antiquariato, ceduti da ambulanti. Tale regime è applicabile esclusivamente per le fattispecie sopra elencate. 3.3. Regime globale Metodo globale: la base imponibile viene determinata come per il regime del margine analitico ma non per singola operazione bensì periodicamente e per masse di operazioni. La base imponibile su cui calcolare l imposta è data in tale caso dalla differenza tra il volume complessivo delle cessioni e il totale degli acquisti comprensivi delle spese accessorie e di riparazione; qualora l ammontare degli acquisti superi quello delle vendite (margine negativo) l eccedenza viene computata in aumento degli acquisti nel periodo successivo. L applicazione del margine globale è prevista solo per le attività di commercio relative ai seguenti beni (con esclusione delle attività svolte in forma ambulante): veicoli terrestri a motore usati; monete e altri oggetti da collezione; confezioni di materie tessili e comunque prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori; beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; qualsiasi altro bene di costo inferiore a euro 516,46. 4. Metodo per le agenzie di vendita all asta Il nuovo regime è assimilabile al regime del margine. La ragione è che il soggetto che cura la vendita all asta acquista i beni senza subire la rivalsa dell imposta, in quanto il committente, se soggetto privato, non opera in regime IVA, e se soggetto passivo, non effettua una cessione soggetta all imposta. Pertanto l imposta deve essere applicata sulla differenza tra il corrispettivo dovuto dall acquirente del b e- ne, incluse la commissione spettante all esercente la vendita all asta e le altre eventuali spese da questi a d- debitate, e l importo che l agenzia deve corrispondere al committente, vale a dire il prezzo di aggiudicazione del bene, al netto della commissione prevista nel contratto di mandato. Trattandosi di un sistema di determinazione dell imposta definibile del margine, sulla fattura emessa dall agenzia d asta non deve essere esposta l imposta in via separata rispetto al corrispettivo. Il comma 2 dell art. 40-bis, aggiunto al D.L. n. 41/1995, prevede l indetraibilità dell imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. Quanto all individuazione del momento di effettuazione dell operazione di vendita dei beni all agenzia d asta, esso è individuato all atto di rivendita degli stessi da parte dell agenzia. 5. Fatturazione I soggetti che applicano il regime speciale del margine in caso di emissione di fattura devono indicare che trattasi di operazione soggetta al regime del margine, di cui all art. 36, D.L. n. 41/1995 e non possono e- sporre l imposta distinta dal corrispettivo.

Per le cessioni rientranti nel regime del margine, ma assoggettate per opzione ad imposta nei modi ordinari, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa, con esposizione dell IVA, anche se il cedente è eson e- rato dall obbligo di fatturazione. 6. Dichiarazione annuale I soggetti rientranti nel regime speciale del margine in sede di dichiarazione annuale devono compilare un apposito quadro del modello IVA. In base all art. 36, comma 3, D.L. n. 41/1995 i soggetti che operano nel regime del margine analitico o forfetario possono optare, per ogni singola cessione, per l applicazione dell imposta nei modi ordinari a norma dei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972; l opzione deve essere fatta nella prima dichiarazione annu a- le da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso in cui venga esercitata l opzione di cui sopra, l IVA relativa alle spese accessorie potrà essere portata in detrazione solo al momento della rivendita dei beni stessi. I contribuenti soggetti al metodo globale del margine possono optare per l applicazione del regime analit i- co, ma in questo caso l opzione si riferisce all intera attività e non alle singole operazioni e ha validità per almeno un triennio. 7. Territorialità Rientrano nel regime speciale solo le cessioni di beni acquistati nel territorio dello Stato o in altro Stato membro UE Le importazioni sono escluse dal regime del margine, con le sole eccezioni degli oggetti d arte, d antiquariato e da collezione introdotti nel territorio dello Stato, per i quali il soggetto può optare per il regime del margine ordinario. Identica opzione può essere espressa per gli acquisti degli oggetti d arte dall autore o dai suoi eredi (se soggetti IVA), altrimenti escluse. Detta opzione deve essere espressa in sede di dichiarazione annuale relativa all anno precedente ed ha e f- fetto dal 1 gennaio dell anno in cui la dichiarazione viene presentata. L opzione è vincolante per due anni e continua salvo revoca, che deve essere comunicata con la dichiar a- zione annuale ed ha effetto dall anno in corso. Identico resta Il profilo territoriale nelle vendite all asta, dovendo i beni essere negoziati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro della Unione Europea. 8. Operazioni con l estero Le cessioni di beni effettuate in base agli artt. 8, 8-bis, 38-quater, 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972 anche in caso di applicazioni del regime del margine sono considerate operazioni imponibili. Il margine relativo alle suddette operazioni concorre alla formazione del plafond. 9. Figure escluse Sono escluse dal regime speciale proprio dei beni usati le case d asta, che mantengono il particolare regime speciale IVA per loro riformulato sul modello del regime dei beni usati. 10. Figure particolari I soggetti che effettuano occasionalmente cessioni di beni usati sono tenuti all applicazione del margine analitico. Tuttavia, per opzione, da effettuarsi in dichiarazione annuale, possono applicare la detrazione nei modi ordinari. In tale caso, l imposta relativa agli acquisti è detraibile solo al momento della cessione del bene. Non rientrano in tale regime le cessioni di beni ammortizzabili. IRAP Per quanto riguarda le regole di applicazione dell imposta, valgono quelle stabilite per la generalità dei co n- tribuenti; pertanto, si rinvia alla Parte IRAP. Regimi contabili 1. Libri e registri contabili obbligatori

Non è previsto alcun regime particolare; rimangono ferme le regole generali concernenti la contabilità in regime ordinario oppure in regime semplificato. Si veda, a questo proposito, Imposte dirette, Modalità di tenuta della contabilità. 11. Libri e registri contabili obbligatori 11.1. Regime analitico I soggetti che applicano il regime analitico del margine devono tenere un apposito registro, vidimato ai sensi della legge IVA, simile al registro di carico e scarico dei beni previsto dall art. 53, D.P.R. n. 633/1972, così come successivamente disposto dal regolamento D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441,nel quale devono essere annotati gli acquisti e le cessioni dei singoli beni rientranti in tale regime. Per ogni operazione deve essere indicato: data di acquisto e data di cessione; natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti; prezzo di acquisto al lordo dell eventuale imposta; corrispettivo della cessione, comprensivo dell imposta, distinto per aliquota applicabile; costi di riparazione e spese accessorie, al lordo dell IVA addebitata dal fornitore. L ammontare complessivo dei margini conseguiti, distinti per aliquota, deve essere registrato, con annot a- zione separata nel registro dei corrispettivi, per confluire poi nella liquidazione d imposta relativa al peri o- do. I termini entro i quali devono essere annotate le operazioni nel registro di cui sopra sono: per quanto riguarda le vendite, entro il giorno non festivo successivo; per quanto riguarda gli acquisti, entro 15 giorni dall operazione, ma comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione. Non vi è obbligo di annotazione delle spese e delle fatture emesse o corrispettivi incassati, inerenti alla d i- sciplina speciale, nei normali registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi). Nel registro delle fatture o in quello dei corrispettivi vanno annotati entro i termini di liquidazione dell imposta i margini complessivi distinti per aliquote. 11.2. Regime normale IVA Per ogni singola cessione il contribuente può applicare, a sua scelta, il regime normale IVA, comunicand o- lo all Ufficio con la dichiarazione annuale relativa all anno in cui è effettuata l operazione. In caso di applicazione del regime normale è obbligatoria l emissione di fattura ed è ammessa la detrazione dell IVA asso l- ta sull acquisto del bene e sulle operazioni accessorie, da effettuare nella liquidazione periodica in cui si contabilizza la cessione e previa registrazione degli acquisti e delle operazioni accessorie nell apposito reg i- stro. 11.3. Regime forfetario I soggetti che determinano il margine in modo forfetario non hanno l obbligo di istituire il registro speciale. Essi devono semplicemente registrare i corrispettivi delle operazioni effettuate, rientranti nel regime del margine, nel registro dei corrispettivi separatamente da quelli relativi ad altre operazioni. La registrazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno non festivo successivo a quello di effettu a- zione dell operazione. Per le fatture e gli altri documenti relativi agli acquisti è sufficiente la numerazione e la conservazione. 11.4. Regime globale I soggetti che applicano il regime del margine globale sono obbligati a tenere un registro degli acquisti nel quale devono annotare: la data di acquisto, la natura, qualità, quantità e il costo dei beni acquistati al lordo dell IVA; un registro delle vendite nel quale devono essere annotate: la data di vendita, la natura, la qualità, la quantità e il corrispettivo lordo distinto per aliquota. La base imponibile è calcolata effettuando il rapporto percentuale tra i corrispettivi soggetti ad ognuna delle diverse aliquote e il totale dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento; ogni percentuale così ottenuta verrà poi applicata al margine di periodo; dagli importi risultanti dovrà successivamente essere scorporata la relativa aliquota. Particolari annotazioni si effettuano in relazione ad acquisti per masse di beni di generi diversi e soggetti ad aliquote diverse.

I termini di annotazione sono gli stessi visti per il regime analitico, tuttavia le spese di riparazioni e acce s- sorie possono essere registrate anche successivamente alla data di annotazione delle rivendite, purché entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture. I contribuenti in oggetto non hanno l obbligo di registrare gli acquisti di beni destinati alla rivendita, ma soltanto l obbligo di conservare e numerare i documenti. La differenza positiva tra l ammontare delle cessioni e quello degli acquisti del periodo costituisce l importo in base al quale si determinano l imponibile e l IVA con l adozione del metodo dello scorporo. La differenza negativa costituisce un credito di costo (non d imposta) riportabile al periodo seguente. Aspetti amministrativi Dichiarazione e presa d atto Chiunque intenda vendere al minuto o all ingrosso cose usate o antiche deve darne preventiva comunicazione al Comune; la dichiarazione deve essere presentata in duplice copia (di cui una in bollo) al Sindaco, il quale constatati i requisiti oggettivi e soggettivi rilascia una ricevuta detta presa d atto, nella qu a- le viene precisato se si commerciano cose usate od oggetti aventi valore storico od artistico. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione l attività di commercio può essere posta in essere. Autorizzazioni Oltre alla dichiarazione e presa d atto sono richieste le seguenti autorizzazioni comunali: chi effettua acquisti in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti deve darne comunicazione al comune; chi effettua acquisti nella forma itinerante deve richiedere l autorizzazione per il commercio ambulante. L autorizzazione amministrativa rilasciata dall autorità comunale, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall art. 126 TUPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), viene a svolgere anche la funzione di autorizzazione di pubblica sicurezza. Gli obblighi previsti per il commercio di cose antiche o usate, di dichiarazione preventiva all autorità locale di pubblica sicurezza e di tenuta del registro delle operazioni compiute giornalmente, in cui sono ann o- tate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di pubblica sicurezza, non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, ma solo agli oggetti d arte e alle cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio e alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Libri e registri obbligatori Dagli artt. 126, 127 e 128 TUPS si evince che, prima di iniziare l attività, il commerciante di cose usate o di oggetti d arte, d antiquariato e da collezione deve munirsi di un apposito registro nel quale devono essere annotate tutte le operazioni compiute giornalmente specificando le generalità del soggetto compratore o venditore, la data, il tipo di operazione e la specie della merce. Il registro deve essere vidimato dalla Qu e- stura prima del suo utilizzo. Questo tipo di registrazione ha la finalità di controllare la ricettazione. Denuncia di rinvenimento L esercente qualora venga in possesso di oggetti di interesse archeologico deve farne denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Aspetti previdenziali Riguardo agli aspetti previdenziali degli antiquari e commercianti di beni usati non ci sono regole particolari. Si tratta di soggetti tenuti all iscrizione alla gestione invalidità vecchiaia superstiti presso l INPS, ove l attività svolta costituisca per gli stessi occupazione prevalente. Valgono le regole generali dettate per il commercio.

Pertanto si rinvia alla categoria Commercio al dettaglio. Categorie economiche e Professioni 2014