Fiscal News N. 13. Conversione del credito in Unico entro il 28.01. La circolare di aggiornamento professionale 15.01.2014.



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 13 15.01.2014 Conversione del credito in Unico entro il 28.01 Categoria: Unico Sottocategoria: Dichiarazione I contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO, ovvero il mod. IRAP a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono modificare la scelta sulla destinazione del credito, optando per l utilizzo in compensazione, presentando una dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione originaria. Per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, considerato che la dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa in esame, scade il 28.01 dell anno successivo. Decreto Sviluppo L art. 7, comma 2, lett. i), D.L. n. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo ha integrato l art. 2, D.P.R. n. 322/98 con il nuovo comma 8-ter che così dispone: le dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione [ ] utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. Da tale previsione discende, dunque, che i contribuenti che hanno presentato il mod. UNICO, ovvero il mod. IRAP a credito, richiedendo lo stesso a rimborso, possono presentare una dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta sulla destinazione del credito stesso, optando per l utilizzo in compensazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. 1

La modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione, è possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, in tutto o in parte. Credito IVA Per quanto riguarda il credito IVA, l Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2011, n. 17/E, ha specificato che: il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito, presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione, secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2, D.P.R. n. 322/98, ossia: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Considerato che la novità, di cui al D.L. n. 70/2011, fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi e dell imposta regionale sulle attività produttive, deve ritenersi che, ai fini IVA rimangono valide le precisazioni, di cui alla citata Circolare n. 17/E, con la conseguenza che la modifica della scelta relativa alla destinazione del credito esposto in dichiarazione, da rimborso a compensazione, va effettuata entro termini differenti a seconda della tipologia d imposta come di seguito evidenziato. Credito IRPEF IRES IRAP IVA Presentazione dichiarazione integrativa per modifica scelta destinazione credito (da rimborso a compensazione) Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta successivo, ossia per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare, entro il 30.09 dell anno successivo. Dal tenore letterale della norma, la modifica della scelta operata in dichiarazione, in merito alla destinazione del credito, sembra possibile soltanto ai fini del passaggio dalla richiesta di rimborso a quella di utilizzo in compensazione, e non viceversa. 2

Di fatto, dunque, per le imposte dirette e l IRAP, il termine per la revoca della richiesta di rimborso, è consentito entro un tempo più breve rispetto a quanto previsto per l analoga fattispecie in materia di IVA. Casella Dichiarazione integrativa Con riferimento al mod. UNICO 2013 SC/PF e al mod. IRAP 2013, inviato entro lo scorso 30.09.2013, il contribuente può presentare, entro il 28.01.2014 (120 giorni dal 30.09.2013), una dichiarazione integrativa a favore (senza applicazione di sanzioni), volta a modificare la scelta di richiesta di rimborso del credito IRES/IRPEF/IRAP 2012, optando per l utilizzo dello stesso in compensazione. La presentazione della dichiarazione integrativa è possibile anche qualora la dichiarazione originaria sia stata inviata entro 90 giorni dal termine previsto (ossia entro il 30.12.2013), posto che la stessa sia considerata valida. Anche in tal caso, il termine di presentazione della nuova dichiarazione scade il 28.01.2014. Al fine di rettificare la richiesta di rimborso secondo le modalità sopraesposte, nel modello Unico è necessario barrare la casella: Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 ter D.P.R. 322/98) UNICO PF UNICO SP UNICO SC barrare 3

UNICO ENC IRAP Compilazione di Unico 2013 Al riguardo si ricorda che, la scelta di come utilizzare le imposte a credito e/o le eccedenze di versamento a saldo, viene effettuata nel prospetto riepilogativo (quadro RX) riportato nel modello Unico. In particolare, nella sezione I del quadro RX, la colonna 1 è dedicata all indicazione dell importo a credito, che risulta dai singoli quadri della dichiarazione e che andrà, in seguito, ripartito tra la colonna 3 e/o 4. Importo che risulta a credito dalla dichiarazione Dopo aver indicato nella colonna 1 l importo a credito, nelle colonne 3 e 4 deve essere indicata la destinazione dei crediti che il contribuente intende seguire. Il contribuente deve, in sintesi, definire quale parte dei suddetti crediti viene: chiesta a rimborso (colonna 3); utilizzata in compensazione verticale e/o orizzontale (colonna 4). 4

Importo di cui si chiede il rimborso Importo da utilizzare in compensazione Nel modello Irap, invece, il credito da compensare o chiedere a rimborso, va indicato nei righi IR29 IR30. La ditta individuale Verdi ha compilato il mod. UNICO 2013 PF con un credito IRPEF pari a 5.000, interamente richiesto a rimborso. Il quadro RX è stato così compilato: 5.000 5.000 Il sig. Verdi, dopo la presentazione di Unico, intende modificare tale scelta per utilizzare il predetto importo in compensazione per il versamento del saldo IVA. A tal fine, entro il 28 gennaio il contribuente deve presentare un mod. UNICO 2013 PF: barrando la casella Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 ter D.P.R. 322/98) compilando il quadro RX come segue: X 5.000 5.000 5

Riprendendo l esempio sopraesposto, qualora il credito da modificare corrisponda a un credito Irap, il contribuente deve presentare un mod. IRAP 2013: barrando la casella Dichiarazione integrativa (art. 2 comma 8 ter D.P.R. 322/98) X l importo indicato a rigo IR29 Credito di cui si chiede il rimborso della dichiarazione originariamente presentata dovrà essere spostato a rigo IR30 Credito da utilizzare in compensazione : 5.000 - Riproduzione riservata - 6