Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI dottore in economia



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STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore contabile CLAUDIO UBINI dottore commercialista revisore contabile ALBERTO CASTAGNETTI dottore commercialista revisore contabile COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI dottore commercialista revisore contabile RITA MAGGI dottore in economia ELISA FERRARI dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, 37129 VERONA C.F. e PARTITA IVA: 01832950230 TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 Verona, 7 aprile 2010 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 09/2010 Decreto Legge 25 marzo 2010 numero 40 fini di contrasto delle frodi fiscali - Nuovi obblighi di comunicazione a Il Decreto Legge numero 40 del 25 marzo 2010 (c.d. decreto incentivi ), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.3.2010 n. 71, ed entrato in vigore nel medesimo giorno della pubblicazione (ovvero il 26 marzo 2010) contiene anche alcune disposizioni in materia fiscale al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, nonché per reperire risorse per la copertura dei numerosi incentivi che sono stati previsti per sostenere determinati settori produttivi in crisi. In particolare, vengono previsti nuovi obblighi di comunicazione in relazione: alle operazioni effettuate/ricevute con operatori situati in paradisi fiscali ; al trasferimento all estero della sede sociale. www.albertiassociati.com e-mail: info@albertiassociati.com

STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI 1. Comunicazione delle operazioni con soggetti operanti in paradisi fiscali I soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici (es. imprese, professionisti ed enti) aventi sede, domicilio o residenza nei c.d. Paesi black list, cioè nei c.d. paradisi fiscali. 1.1 Individuazione dei paesi black list Il D.l. 40/2010 stabilisce che i Paesi esteri in relazione ai quali si applicano le nuove disposizioni di monitoraggio sono quelli indicati nelle black list contenute: nel D.M. 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche (allegato n. 1); nel D.M. 21.11.2001, emanato ai fini dell applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) (allegato n. 2). Esclusione di alcuni Paesi o settori di attività Il Ministro dell Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può escludere alcuni paradisi fiscali dalla lista dei Paesi esteri in relazione ai quali si applica il nuovo obbligo di comunicazione. Estensione ad altri Paesi, soggetti o settori di attività Il Ministro dell Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può anche stabilire di estendere il nuovo adempimento in relazione a: Paesi non ricompresi nelle suddette black list ; particolari tipologie di soggetti; specifici settori di attività. 1.2 Modalità e termini di comunicazione Le modalità e i termini per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione telematica saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze. 1.3 Sanzioni in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall art. 11 del D. Lgs. 471/97). foglio n. 2 www.albertiassociati.com e-mail: info@albertiassociati.com

STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Si precisa inoltre che la sanzione in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. cumulo materiale ). Viene infatti espressamente esclusa l applicazione della disciplina del c.d. cumulo giuridico (art. 12 del D. Lgs. 472/97), cioè l applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora: con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi; con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione; vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo; violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d imposta diversi. In aggiunta a quanto indicato nel precedente paragrafo, non sono previste altre deroghe alla ordinaria disciplina delle sanzioni amministrative tributarie. Pertanto, anche in relazione alla nuova sanzione, sarà possibile effettuare: il ravvedimento operoso di cui all art. 13 del D. Lgs. 472/97; la definizione agevolata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97. 2. Comunicazione del trasferimento all estero della sede sociale Accanto al suddetto adempimento collegato ai Paesi black list, il D.l. 40/2010 introduce l obbligo per le società di comunicare il trasferimento all estero della sede sociale, a prescindere che avvenga o meno in paradisi fiscali, ai seguenti soggetti: Uffici del Registro imprese delle Camere di Commercio; Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL. 2.1 Modalità di comunicazione La comunicazione del trasferimento all estero della sede sociale deve avvenire con le stesse modalità previste in relazione alla comunicazione unica per la nascita dell impresa (c.d. ComUnica, obbligatoria dall 1.4.2010), vale a dire: in via telematica, tramite il sito Internet individuato dalla Camera di commercio; oppure mediante supporto informatico, firmato digitalmente e consegnato direttamente agli sportelli camerali. foglio n. 3 www.albertiassociati.com e-mail: info@albertiassociati.com

STUDIO ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI 2.2 Decorrenza Il nuovo obbligo di comunicazione decorre dal giorno 1 maggio 2010. *** Restando a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per inviarvi i migliori saluti. Allegati: c.s.d. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 4 www.albertiassociati.com e-mail: info@albertiassociati.com

pagina 1 di 3 Ministero delle Finanze Decreto ministeriale 04.05.1999 (Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107) Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. Preambolo - [Preambolo] In vigore dal 25 maggio 1999 IRPEF - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEI PAESI CONSIDERATI PARADISI FISCALI IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 bis in base al quale si considerano altresi` residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze; Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche; Ritenuta la necessita` di provvedere al riguardo; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale e` stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2 bis; Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche; Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche e` comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri; Decreta: Articolo 1 - [Paesi fiscalmente privilegiati] In vigore dal 25 maggio 1999 IRPEF - ACCERTAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEI PAESI CONSIDERATI PARADISI FISCALI Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla;

pagina 2 di 3 Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta (Republic of Malta);

pagina 3 di 3 Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama`); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute` de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Puleanga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa).

pagina 1 di 3 Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto ministeriale 21.11.2001 (Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2001, n. 273) Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list"). Preambolo - [Preambolo] In vigore dal 8 dicembre 2001 IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 127 bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato; Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127 bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti; Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia"; Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127 bis del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri; Decreta: Articolo 1 - [Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. (Cd. "black list")] In vigore dal 8 dicembre 2001 IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

pagina 2 di 3 Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Articolo 2 - [Limiti alla estensione del privilegio di cui all'art. 1] In vigore dal 8 dicembre 2001 IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST 1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; [3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1) 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. ---- (1) Il presente numero è stato soppresso dall'art. 1, D.M. 27.12.2002, (G.U. del 14.01.2003, n. 10) con decorrenza dal 29.01.2003 Articolo 3 - [Limiti alla estensione del privilegio di cui all'art. 1] In vigore dal 8 dicembre 2001 IMPOSTE DIRETTE - STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO - BLACK LIST 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

pagina 3 di 3 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; 11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.