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COLLEGIO DI PALERMO composto dai signori: (PA) MAUGERI (PA) MIRONE (PA) MODICA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (PA) PERRINO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (PA) CAMBOA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MICHELE PERRINO Nella seduta del 29/09/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente espone di avere da sempre prestato assistenza ad una zia, deceduta in età molto avanzata il 29.08.2012, la quale era titolare di due conti correnti bancari, accesi presso una filiale della resistente. L anziana signora aveva conferito al ricorrente apposita procura ad effettuare qualsivoglia operazione sui predetti conti correnti bancari, ivi compresa l emissione di assegni. Con testamento pubblico di data 25.01.2007, la signora nominava erede, salvo per alcuni cespiti, per tutti gli altri beni immobili e mobili compreso il denaro e diritti l odierno ricorrente, il quale comunicava alla Banca l intervenuto successivo decesso e consegnava presso la Filiale una copia del testamento pubblicato. Nel 2012, l esponente procedeva al pagamento delle spese funerarie della zia, mediante emissione di assegno tratto su uno dei conti alla stessa intestati, regolarmente pagato dalla trattaria. Nel mese di maggio 2016, il c/c *** intestato alla deceduta signora presentava un saldo attivo ben superiore a 2.000,00 e non era mai pervenuta alcuna comunicazione di revoca della convenzione di assegno o della operatività del medesimo conto corrente. Il 28.06.2016 veniva presentato all incasso presso la Banca resistente un assegno bancario Pag. 2/6

tratto sul predetto c/c per l importo di 2.000,00. Tale assegno (all. 1 al ricorso) era tratto dal ricorrente all ordine di una sua collaboratrice, ed era stato emesso e fiduciariamente affidato alla stessa, dal momento che l importo di cui al medesimo assegno doveva infatti essere a breve utilizzato per il pagamento di utenze idriche intestate a nome della defunta zia e oggetto di voltura. Nel mese di luglio, il ricorrente apprendeva da altra banca che, su richiesta della resistente e senza alcuna preventiva comunicazione, il predetto assegno era stato protestato tramite atto notarile con la motivazione assegno con firma non autorizz./carenza potere ex firma non autorizz./revoc. Cod. 13 (all. 2 al ricorso). Trattandosi di protesto di assegno emesso senza autorizzazione, la Banca resistente inseriva immediatamente il nominativo del ricorrente quale traente nell Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d Italia e previsto dall art. 10-bis, c.d. Centrale d'allarme Interbancaria (CAI). La segnalazione presso la CAI comportava per il ricorrente l immediata revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi dall iscrizione, nonché il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno e, per tutte le banche, il divieto di pagare assegni dal medesimo tratti, con gravissime ricadute economiche e di immagine in relazione alle attività imprenditoriali riconducibili al ricorrente stesso. Su tali premesse, il ricorrente afferma che la delineata iscrizione presso la CAI sarebbe illegittima, per il fatto che la Banca resistente non aveva mai comunicato alcuna revoca della convenzione di assegno sul predetto conto corrente, sul quale l esponente risultava ancora effettivamente delegato o, in ogni caso, autorizzato ad operare in qualità di erede e quale legittimo titolare delle somme contenute nel medesimo; dal che conseguirebbe un evidente responsabilità della parte resistente per aver ritenuto il ricorrente non autorizzato a trarre assegni sul conto corrente in considerazione. Chiede quindi all ABF che accogliendo il ricorso voglia disporre per la cancellazione dell iscrizione del nominativo del ricorrente nell Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d Italia e previsto dall art. 10- bis l. 386/90. Costituitosi, l intermediario resistente replica che la segnalazione presso la CAI di cui il ricorrente lamenta l illegittimità si configurava non solo come opportuna, ma anzi dovuta, posto che il cheque de quo è stato tratto in assenza di autorizzazione, essendo il ricorrente decaduto ipso iure dalla qualità di mandatario/delegato di conto corrente, stante la morte dell intestataria del rapporto, a far data 29.08.2012, dovendosi ritenere estinto il mandato ex art. 1722, n. 4, c.c., a mente del quale il mandato si estingue per morte del mandante ; mentre a nulla varrebbe in contrario l allegazione di questioni ereditarie del tutto indimostrate quanto ininfluenti, posto che è noto come le attività relitte costituiscano comunione legale ai sensi della normativa di legge applicabile e, pertanto, come il ricorrente non potesse disporre di alcunché (ancor di più a distanza di così tanto tempo). L inserimento del nominativo del ricorrente nell archivio di cui all art. 10-bis della l. n. 386/1990 è dunque avvenuto con modalità che non risultano affatto aver violato le disposizioni concernenti la specifica disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, anche in relazione alle istruzioni e circolari applicative della Banca d Italia (circ. n. 229/1999 e s.m.i.), che prevede che in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto di autorizzazione, la banca trattaria iscrive il traente nella CAI. Nel caso di specie, inoltre, vertendosi in un ipotesi di emissione di assegni senza autorizzazione, non era necessario l inoltro di alcun preavviso di revoca, necessario invece per i casi di traenza in assenza di provvista. Acclarato quanto sopra e ribadito che, in ogni caso, il ricorrente riconosce espressamente la paternità della sottoscrizione di traenza, a nulla varrebbe neppure eccepire che lo stesso avrebbe agito in qualità di erede Pag. 3/6

dell intestataria venuta a mancare. Infatti, al di là della carenza di ogni prova documentale sul punto, giova ricordare che le attività relitte, fino al perfezionamento della pratica anche a livello fiscale, nonché alla divisione che ne consegue come fase finale dell iter successorio, costituiscono una comunione legale, per il che il sig. *** mai avrebbe potuto comunque- trarre l assegno in questione. Chiede pertanto il rigetto del ricorso. DIRITTO La questione oggetto del ricorso in esame attiene alla valutazione della legittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente operata presso la CAI (Centrale di Allarme Interbancario) da parte della Banca resistente. La materia è regolata dalla l. 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal d. lgs. n. 507 del 1999, Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari. Preliminarmente, va rilevata dall Arbitro la carenza di interesse ad agire del ricorrente. Nella memoria allegata al modulo di ricorso, il ricorrente chiede all Arbitro di disporre per la cancellazione dell iscrizione del nominativo del ricorrente nell Archivio CAI. Nel modulo di ricorso, nella sezione dedicata alle Richieste all Arbitro, l istante aggiunge la seguente precisazione: Nonostante il protesto porti la data del 6 luglio 2016 ed il termine di 6 mesi vada a scadere prima dei termini nei quali codesto istituto possa decidere sulla questione, il sottoscritto chiede che, qualora il giudizio come auspicato sia favorevole, venga conseguentemente attivata la cancellazione. Il ricorrente non avanza invece alcuna domanda risarcitoria, limitandosi a chiedere la cancellazione della contestata segnalazione in CAI. Sebbene non sia dato conoscere il momento di effettiva iscrizione del ricorrente presso la CAI, considerando che la data di presentazione all incasso del titolo contestato è quella del 28.06.2016, è presumibile che sia avvenuta entro il mese di luglio. Stabilisce infatti l art. 9 della l. n. 386/1990 che 2. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo. In punto di durata delle sanzioni connesse all iscrizioni in CAI, lo stesso articolo 9 prevede che: 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Quanto al periodo di permanenza presso la CAI dei dati identificativi dei soggetti segnalati, assumono rilievo le previsioni del D.M. del Ministro della Giustizia n. 451/2001 (cfr. infra), che, all art. 10, stabilisce Durata delle iscrizioni: 1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti. Ora, il ricorso è stato presentato in data 27.12.2016. Ipotizzando che l iscrizione presso la CAI e la conseguente revoca di sistema fossero operative al più tardi dalla data del 18 luglio 2016, ultimo termine utile per operare la segnalazione ai sensi della normativa richiamata, si deve concludere nel senso che, al più tardi al 18 gennaio 2017, nessuna segnalazione e revoca di sistema fosse più operativa con riguardo al nominativo del ricorrente. Come dianzi indicato, il ricorrente sembrerebbe consapevole di tale circostanza Pag. 4/6

e dunque, in sostanza, dell impossibilità di ottenere una pronuncia arbitrale utiliter data. Egli chiede, in ogni caso, la cancellazione dei propri dati ma, per quanto risulta agli atti, non risulterebbe allo stato alcun dato da poter cancellare, essendo ampiamente spirati i termini di permanenza in CAI del nominativo dell istante. In tal senso, dal momento che non viene avanzata alcuna richiesta di risarcimento del danno, l eventuale mero accertamento ex post dell illegittimità della segnalazione operata da parte della resistente non parrebbe di utilità o vantaggio alcuno. Quanto alle condizioni dell azione, il ricorso appare pertanto non sorretto da interesse ad agire da parte del ricorrente. In ogni caso, ed anche per l ipotesi in cui fossero state formulate ulteriori domande fra cui quella risarcitoria, il ricorso appare comunque infondato pure nel merito. In punto di ricostruzione fattuale, va posto in luce l elemento centrale della vicenda, incontestato tra le parti: il ricorrente, nel giugno del 2016, traeva un assegno per l importo di 2.000,00 su un conto corrente intestato alla zia, defunta nel 2012. L istante sostiene la legittimità della condotta tenuta in ragione di due elementi: da un lato, era stato delegato dalla de cuius a operare sul conto in questione (la delega risulta anche dalla documentazione prodotta dalla resistente, cfr. all. 2 alle ctd.) e tale delega non era mai stata revocata; dall altro, ricopriva in ogni caso la qualità di erede della defunta. La Banca resistente eccepisce invece che l assegno de quo era stato tratto in assenza di autorizzazione, con conseguente legittimità della segnalazione del ricorrente presso la CAI, dal momento che la delega a operare sul conto si era estinta con il decesso della titolare del rapporto e, quanto alle vicende successorie, che il ricorrente non aveva fornito prova della sua qualità di erede e, comunque, fino alla chiusura della successione tutti i beni della de cuius ricadevano in comunione ereditaria, con divieto di operare disgiuntamente da parte dei coeredi. Non è presente agli atti alcuna visura CAI da cui possano trarsi con precisione gli elementi identificativi della segnalazione (assegno contestato e data di iscrizione); nondimeno, il fatto della segnalazione collegata all assegno in parola, risulta ammesso dalla resistente. Orbene, quanto alla delega del ricorrente ad operare sul conto corrente della de cuius, il potere di rappresentanza di cui l istante si protesta titolare si era già estinto ipso iure con il decesso della delegante, ex art. 1722, n. 4, c.c., (cfr. Collegio ABF di Bari, dec. n. 8874/17 del 24.07.2017). Quanto alla pretesa qualità di erede della de cuius rivestita dal ricorrente, in primo luogo lo stesso non ha fornito alcuna prova al riguardo. Infatti, non risultano prodotti agli atti né il testamento pubblico cui fa riferimento in narrativa, né la dichiarazione di successione a fini fiscali (cfr. d. lgs. n. 346/1990). Come eccepito dall intermediario, peraltro, in caso di decesso dell intestatario del conto corrente, si verifica l automatica estinzione del relativo rapporto (Collegio ABF di Napoli, dec. n. 2189/16 del 08.03.2016) ed i saldi attivi dello stesso ricadono in comunione ereditaria, costituendo parte dell asse e dovendo essere oggetto di divisione. Si aggiunga che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito all apertura e chiusura della successione della defunta zia, né ha dato evidenza di aver presentato alla Banca resistente il titolo legittimante l operatività sui conti in qualità di erede (il testamento) o la dichiarazione di successione necessaria al perfezionamento della pratica quanto agli aspetti tributari (cfr. in particolare artt. 27 e 28 del d. lga. n. 346/1990). Si è infatti limitato ad asserire di aver presentato copia del testamento presso una filiale della Banca resistente. L intermediario, per contro, ha eccepito la carenza di prova in ordine all asserita qualità di erede e, in ogni caso, implicitamente la mancata conclusione dell iter successorio. Prescindendo dalle carenze documentali e dall impossibilità di ricostruire chiaramente la vicenda, mette conto evidenziare l irritualità di una situazione in cui un conto corrente intestato a un soggetto defunto risulta ancora esistente (seppur, Pag. 5/6

presumibilmente, bloccato ) a quasi quattro anni di distanza dal decesso. D altro canto, anche ove il ricorrente rivestisse effettivamente la qualità di erede e la successione si fosse aperta, ciò non potrebbe legittimarlo a trarre assegni su conti intestati alla defunta, dovendo piuttosto procedersi allo sblocco ed estinzione dei rapporti riconducibili alla de cuius e alla liquidazione degli attivi in capo al soggetto legittimato quale erede. Si deve pertanto concludere nel senso che il ricorrente si trovava illegittimamente e senza titolo alcuno, a distanza di quattro anni dalla morte della zia, in possesso del carnet di assegni utilizzato per trarre il titolo oggetto di odierna controversia. Il titolo emesso dal ricorrente pare dunque configurarsi a tutti gli effetti quale assegno emesso in carenza di autorizzazione, con conseguente legittimità della condotta della Banca resistente che ha provveduto a segnalare il ricorrente presso la CAI. Conformemente alla pertinente normativa, trattandosi di assegno emesso senza autorizzazione, inoltre, non era necessario il prodromico invio di alcun preavviso di iscrizione. Il Collegio non accoglie il ricorso. P. Q. M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6